AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA G.B. CHIMELLI
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AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA G.B. CHIMELLI PROVINCIA DI TRENTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 263 DD. 06.11.2020 Oggetto: attivazione della modalità di lavoro in smart working sino al 31 dicembre 2020. Aggiornamento. IL DIRETTORE Richiamate le proprie precedenti determinazioni: n. 52 dd. 10.03.2020 con la quale, sulla base dell’art. 4 del D.P.C.M. dd. 1 marzo 2020, si dava atto della volontà di avviare la modalità di lavoro “agile”, ai sensi degli articoli 18 e ss. della legge n. 81 del 22 maggio 2017 a favore dei dipendenti incardinati presso gli uffici amministrativi, anche in posizione di comando, e presso il centro di aggregazione territoriale nel periodo intercorrente fra mercoledì 11 marzo 2020 e venerdì 3 aprile 2020; n. 61 dd. 03.04.2020 con la quale si prendeva atto che con DPCM dd. 1 aprile 2020 è stata disposta la proroga al 13 aprile 2020 delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020; n. 64 dd. 14 aprile 2020 con la quale è stato preso atto che ai sensi dell’art. 8 del DPCM dd. 10.04.2020 “…Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020”; n. 70 dd. 4 maggio 2020 con la quale è stato preso atto che ai sensi dell’art. 10 del DPCM dd. 26.04.2020 ai sensi del quale “…Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020…”; n. 73 dd. 11 maggio 2020 con la quale è stato stabilito che: per quanto riguarda il personale educativo del servizio di nido d’infanzia, in attesa di eventuali e diverse indicazioni da parte della Provincia, con decorrenza da lunedì 11 maggio sino al 17 maggio 2020, salvo proroga è possibile applicare il regime del lavoro agile vista la tipologia di prestazioni richieste (incontri in videoconferenza, contatti con le famiglie attraverso mail, formazione a distanza, progettazione, realizzazione di documentazione); per quanto riguarda il personale ausiliario, il lavoro agile non è applicabile vista la particolarità delle mansioni richieste e, non essendo possibile far rientrare il personale nelle strutture per ragioni connesse alla tutela della salute dei lavoratori, in assenza del protocollo sulla sicurezza dei lavoratori in discussione presso l’APRAN, è necessario applicare il disposto di cui all’art. 87, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per lo stesso periodo e cioè dall’11 al 17 maggio 2020 salvo proroga; n. 86 dd. 18 maggio 2020 con la quale è stato stabilito:
di prorogare fino al 14 giugno 2020 le disposizioni previste con la precedente determinazione n. 73 dd. 11 maggio 2020 relativamente al personale del servizio di nido d’infanzia; di prorogare altresì per gli altri dipendenti che già ne fruiscono la possibilità di lavorare in modalità smart working sino al 14 giugno 2020 con le precisazioni indicate nella precedenti determinazioni; n. 94 dd. 15 giugno 2020 con la quale si prendeva atto che l’art. 11 del DPCM dd. 17 maggio 2020 stabiliva di prorogare per i dipendenti che già ne fruiscono la possibilità di lavorare in modalità smart working sino al 14 luglio 2020, e si precisava che: per quanto riguarda la Segreteria e il Personale, vista la ripresa delle attività educative, è opportuno prevedere che l’attività possa essere resa, qualora il distanziamento lo consenta, prevalentemente in modalità in presenza; per gli altri settori modalità in presenza e modalità in smart working devono essere adeguatamente bilanciate al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici; viene comunque privilegiata la possibile di lavorare in smart working a favore di quelle dipendenti che hanno figli minori o problematiche particolari relative alla cura di familiari; n. 153 dd. 31 luglio 2020 con la quale si stabiliva di prorogare la possibilità di lavorare in modalità smart working sino al 31 agosto 2020 per il personale amministrativo e di coordinamento pedagogico, con le seguenti precisazioni: per quanto riguarda la Segreteria e il Personale, vista la ripresa delle attività educative, è opportuno prevedere che l’attività possa essere resa, qualora il distanziamento lo consenta, prevalentemente in modalità in presenza; per gli altri settori modalità in presenza e modalità in smart working devono essere adeguatamente bilanciate al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici; viene comunque privilegiata la possibile di lavorare in smart working a favore di quelle dipendenti che hanno figli minori o problematiche particolari relative alla cura di familiari; n. 197 dd. 14 settembre 2020 con la quale si stabiliva di autorizzare la possibilità di lavorare in modalità smart working sino al 31 dicembre 2020 al personale amministrativo e di coordinamento pedagogico, con le seguenti precisazioni: per quanto riguarda la Segreteria e il Personale, vista la ripresa delle attività educative, è opportuno prevedere che l’attività possa essere resa, qualora il distanziamento lo consenta, prevalentemente in modalità in presenza; per gli altri settori modalità in presenza e modalità in smart working devono essere adeguatamente bilanciate al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici; viene comunque privilegiata la possibile di lavorare in smart working a favore di quelle dipendenti che hanno figli minori o problematiche particolari relative alla cura di familiari; preso atto che l’art. 263 comma 1 del D.L n. 34/2020 (Rilancio), convertito con legge 77/2020, prevede che “1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a) , e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che
possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l’articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto- legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto; osservato che l’art. 263 citato comma 4 bis prevede che "Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministra-zione pubblica"; constatato che il Decreto Ristori D.L 28 ottobre 2020 n. 137 all’art. 22 ha introdotto modifiche al Decreto Agosto, convertito nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, in tema di Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori prevedendo che “Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonchè nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di sedici anni 2. E' altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. 3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto. 4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”
preso atto che l’art. 3 lett. i) comma 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 stabilisce che “1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”; ritenuto, comunque, di stabilire che il lavoro agile possa essere esteso, oltre alle attività di ufficio, anche a quelle che riguardano i servizi educativi (scuola dell’infanzia, nido d’infanzia, Centro di aggregazione territoriale presso il #Kairos) per la parte relativa agli adempimenti da svolgere non a contatto con l’utenza (programmazione, documentazione, formazione, colloqui online ecc.); visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009; richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 dd. 21 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli; richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dd. 27 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio preventivo economico 2020, pluriennale 2020 - 2022 e Piano Programma dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G. B. Chimelli”; richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 134 dd. 10.12.2015 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli fino alla fine dell’attuale mandato e comunque fino al rinnovo delle nomine successivo alle elezioni comunali; DETERMINA di precisare, per le ragioni in premessa esposte, che sino al 31 dicembre 2020: tutti i servizi amministrativi e di coordinamento pedagogico possono essere resi in modalità smart working, attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro e l’articolazione giornaliera e settimanale, in modo da garantire il corretto funzionamento degli uffici e dei servizi; viene comunque privilegiata la possibile di lavorare in smart working a favore di quelle dipendenti che hanno figli minori, nel rispetto del disposto di cui alla legge 13 ottobre 2020 n. 126 e ss.mm.ii, o problematiche particolari relative alla cura di familiari; possono essere resi in modalità smart working anche i servizi educativi (scuola dell’infanzia, nido d’infanzia, Centro di aggregazione territoriale presso il #Kairos) per la parte relativa agli adempimenti da svolgere non a contatto con l’utenza (programmazione, documentazione, formazione, colloqui online ecc.). Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034; 2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. IL DIRETTORE - dott.ssa Francesca Parolari – Firmato digitalmente da: PAROLARI FRANCESCA Data: 06/11/2020 17:56:40
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