Audizione preliminare dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione bilancio del Senato della ...

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Audizione preliminare dinanzi all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della
Commissione bilancio del Senato della Repubblica su esame del disegno di legge n. 345 (decreto-
legge Aiuti quater) - Roma, 28 novembre 2022
                                       CGIL ed Emendamenti
                                      Decreto Legge 176/2022
Il primo decreto aiuti del nuovo Governo Meloni (c.d. “aiuti quarter”) si muove in assoluta
continuità con i precedenti analoghi provvedimenti del Governo Draghi.
Le nuove misure, in gran parte proroghe, mantengono il carattere emergenziale e riparatorio e non
intervengono in modo risolutivo sul problema della fluttuazione dei prezzi energetici né
sull’impatto dell’aumento dei prezzi di bollette e carburanti per le imprese e le famiglie, colpite
duramente anche dall’inflazione.
La condizione di lavoratori e pensionati è e continua ad essere colpita duramente dagli effetti
dell’inflazione che erode salari e redditi, dall’aumento sconsiderato delle bollette energetiche: i
provvedimenti contenuti in questo decreto non intervengono per affrontare l’emergenza. Al
contrario anche la disposizione contenuta all’art. 3 al comma 10 lettera b), vale a dire la
possibilità di innalzare a 3000 euro l’importo dei cosiddetti “fringe benefits” per il 2022 rischia di
essere scarsamente utilizzata (per motivi contabili), soggetta all’unilateralità e volontarietà della
stessa prestazione da parte dell’impresa e relativa solo ad una parte minoritaria del mondo del
lavoro.
Inoltre non si comprende la ragione per cui a fronte della possibilità di rateizzazione per le imprese
non si sia prevista una analoga possibilità per le famiglie per 36 mesi con gli stessi tassi di
interesse.
Il Decreto non prevede nessuna misura che spinga per accelerare il percorso di transizione
energetica e di decarbonizzazione, salvo la conferma dell’utilizzo dei beni demaniali del Ministero
dell’interno per la produzione di energia rinnovabile che è positivo ma assolutamente insufficiente.
Secondo la CGIL, per affrontare l’emergenza energetica, occupazionale e climatica, è necessario
avere una autonomia energetica che non abbiamo, e per farlo serve un piano straordinario di
investimenti sulle fonti rinnovabili.
Inoltre sul tema dell’efficientamento e quindi della revisione del super bonus la nostra
organizzazione ha condiviso lo spirito di concorrere alla riqualificazione energetica e messa in
sicurezza degli edifici tramite gli incentivi fiscali, favorendo la ripresa occupazionale, ma rilevando
da subito l’assenza di una strategia nazionale e di una programmazione, nonché la necessità di
individuare dei correttivi: nei beneficiari (che dovevano essere prioritariamente gli edifici
pubblici), nel raggiungimento di obiettivi significativi di efficienza energetica e adeguamento

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antisismico (per il primo il miglioramento di almeno due classi è limitato, per il secondo il
miglioramento non è neanche previsto), sia negli elementi di equità (che non hanno visto
differenziazioni per fasce di reddito). La misura del decreto Aiuti quater e la sua retroattività della
misura ed i problemi che finora hanno concorso a un blocco dei lavori, in assenza di un periodo
transitorio in cui deve essere trovata una soluzione efficace che ampli la capienza fiscale delle
banche, rischiano di mettere ulteriormente in crisi famiglie e imprese, oltre al concreto rischio di
ricorso all’usura. La diminuzione dell’incentivo al 90% rende di complessa attuazione o impossibili
interventi nei condomini per i redditi bassi, dovendo intervenire con contributi propri: questo porta
a pensare che futuri interventi saranno presumibilmente attuati solo da beneficiari con redditi
elevati. L’introduzione del quoziente familiare per individuare il reddito di riferimento privilegia la
composizione numerica piuttosto che l’effettiva condizione economica del nucleo, come invece
avviene più equamente con l’ISEE.
Tra le conferme del 110% fino al 2025 non vengono ricompresi gli interventi su immobili di
proprietà IACP, nei quali l’efficientamento energetico, in contrasto alla povertà energetica e la
messa in sicurezza, assumono priorità.
In allegato alla presente audizione le nostre proposte emendative.

Commento
Art. 1 Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022. L’articolo proroga
anche al mese di dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta del
40%, in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale.
Art. 2 Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti.
La norma prevede per il periodo dal 19/11/22 al 31/12/22 la revisione delle accise come di seguito:
benzina 478.40 euro per mille litri, oli da gas e gasolio usati come carburante 367,40 euro per mille
litri, GPL usato come carburante 182.61 euro per mille litri, azzeramento delle accise e riduzione
dell’IVA al 5% per il gas naturale usato per autotrazione.
 Il ricorso a misure di questo genere poteva essere giustificato nella prima fase emergenziale per
rispondere all’incremento dei costi energetici ma avrebbe dovuto essere utilizzato solo per un
periodo limitato di tempo ed essere affiancato da una seria politica per la mobilità sostenibile e
integrata e da sostegni all’utilizzo del TPL e a metodi di spostamento alternativi all’auto privata.
C’è da rilevare che successivamente al varo di questo DL, con un ulteriore provvedimento
(Cosiddetto DL accise) il governo ha ridotto l’entità dell’intervento a partire dal 1° dicembre,
riducendone la dimensione a 574,40 euro per mille litri benzina e a 467,40 euro per mille litri
diesel, che tradotto sul prezzo alla poma significa passare da uno sconto di 30,5 centesimi litro a
18,3 centesimi litro. È evidente che tale norma rischia di impattare negativamente sulle dinamiche
inflattive, al netto della già ricordata occasione persa di ridisegnare un sistema sostenibile di
mobilità
In merito alla rateazione delle bollette energetiche, la misura pur necessaria presenta diversi limiti
sia per quanto riguarda la sua efficacia ed effettiva portata in termini di sostegno alle necessità
delle imprese, sia nella totale esclusione del beneficio alle famiglie.

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Art. 3 Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette. L’articolo interviene sulla possibilità
per le imprese di richiedere ai fornitori la rateizzazione degli importi dovuti quali corrispettivo per
la componente energetica di elettricità e gas naturale, prorogando i termini già previsti dal decreto
aiuti ter. L’adesione a un piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti di imposta
previsti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. L’articolo interviene anche a modificare
l’art 12 della legge 142/2022 sulle misure fiscali per il welfare aziendale, aumentando da 600 a
3000 euro il limite complessivo del valore di spesa dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori
dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento
delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale non
concorrono a formare il reddito. Aumenta da 50 a 60 milioni le risorse da destinare all’erogazione
di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono
impianti sportivi e piscine, per aiutarli a far fronte alla crisi energetica. Viene portato da 120 a 170
milioni la dotazione del Fondo per il contributo straordinario, per far fronte all’aumento dei costi
energetici, a favore degli enti del Terzo settore che erogano servizi socio-sanitari e socio-
assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità e da 50 a 100
milioni il fondo per gli altri enti del Terzo settore.
La misura, pur necessaria, presenta diversi limiti sia per quanto riguarda la sua efficacia ed
effettiva portata in termini di sostegno alle necessità delle imprese, sia per la mancanza di
condizionalità di tipo ambientale ed occupazionale, sia nella totale esclusione del beneficio alle
famiglie.
Nello stesso articolo, al comma 10 lettera b), si incrementa, per il solo anno 2022, a 3.000 euro
l’importo che non concorre a formare il reddito del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai
lavoratori dipendenti nonché' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il
pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas
naturale. Questo in deroga a quanto previsto dal T.U.I.R. all’articolo 51 comma 3.
Come evidenziato in occasione dell’intervento previsto nel decreto n. 115 2022, cosiddetto “Aiuti
bis” la misura - contenuta nella parte di provvedimento sulle misure di sostegno per affrontare il
caro bollette non ha alcuna valenza generale con il rischio di essere affidata alle azioni unilaterali
dei datori di lavoro. L’erogazione e la stessa quantità sono a discrezione delle imprese
determinando così ulteriori elementi di divaricazione. Incide inoltre sulla contrattazione aziendale,
per l’incentivo di natura fiscale, che già riguarda solo una parte del mondo del lavoro.

Più in generale, gli articoli 1, 2 e 3, prevalentemente, prorogano misure di sostegno per
fronteggiare l’aumento dei costi energetici già previste dal precedente Governo. Si tratta di misure
di carattere emergenziale e riparatorio che sostengono i consumi di energia elettrica e gas senza
intervenire in modo strutturale né per ridurre i consumi né per accelerare la transizione verso le
energie rinnovabili, né in termini di equità. Anche alla base di questo decreto, come dei decreti
aiuti e sostegni che l’hanno preceduto, manca una seria politica energetica che abbia l’obiettivo di
uscire dalle fonti fossili per rispettare gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni, di
garantire la sicurezza energetica e il contenimento dei prezzi, anche attraverso il sostegno alla
ricerca e allo sviluppo delle filiere di produzione nazionale nei relativi settori, con investimenti

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strategici e strutturali in efficienza e risparmio energetico, produzione nazionale di fonti
rinnovabili, elettrificazione dei consumi, incremento delle interconnessioni elettriche, mobilità
sostenibile, economia circolare e sistemi di accumulo. Le misure emergenziali hanno un senso solo
se affiancate per il tempo strettamente necessario agli investimenti strategici per la giusta
transizione ecologica. Altrimenti le risorse previste da questo Decreto, si sommeranno a quelle già
spese per sostegni vari nell’ultimo anno per circa 66 miliardi, riducendo in modo parziale e
inefficace l’impatto degli incrementi dei costi energetici su imprese e utenti ma lasciando inalterata
la situazione di dipendenza energetica e l’esposizione alla fluttuazione dei prezzi energetici,
rendendo necessario il susseguirsi di infiniti interventi riparatori che non producono nessun
risultato stabile ma che aggravano la finanza pubblica.

Art.4 Misure per l’incremento della produzione di gas naturale.
La misura si pone l’obiettivo di incrementare la produzione nazionale di gas naturale
essenzialmente attraverso la modifica dell’art.16 della legge n°34 del 27 aprile 2022;
Il gas così estratto sarebbe obbligatoriamente destinato a prezzi accessibili a clienti industriali
nazionali.
Nello specifico, in deroga a quanto previsto dal PITESAI, al comma 1 considera i soli vincoli
esistenti alle attività di ricerca quelli definiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea. In
questo quadro autorizza la ripresa delle attività di coltivazione di idrocarburi per concessioni già
esistenti anche nell’area di mare compresa fra il 45° parallelo ed il parallelo passante sulla foce del
fiume Goro, ad una distanza dalla costa superiore a 9 miglia; quanto sopra a condizione che il
giacimento abbia una riserva certa di almeno 500 mln di mc, che il concessionario aderisca al
meccanismo di fornitura a prezzo calmierato e presenti una analisi tecnico-scientifica attestante
l’assenza di rischi di subsidenza.
Nella sostanza, la norma, nell’area di mare interessata consentirebbe l’ammissione alla ripresa
della coltivazione di sole due concessioni con un valore di gas di oltre 10 MLD di mc in 15 anni
(circa 700 mln di mc annui) .
Il terzo comma dell’articolo prevede il rilascio di nuove concessioni nei tratti di mare compresi fra
le 9 e le 12 miglia dalla costa sempre a condizione che i giacimenti abbiano la consistenza minima
di 500 mln mc, aderiscano al meccanismo di conferimento suddetto (Gas release)
Ad oggi in tali aree non esistono istanze di concessione in corso di istruttoria ma solo 5 permessi di
ricerca di cui solo 1 con infrastrutture realizzate e quindi non è dato conoscere la eventuale
consistenza dei giacimenti.
Il provvedimento inoltre dimezza da 6 a 3 mesi i tempi per le procedure di rilascio di nuove
concessioni.
Il GSE è deputato ad effettuare gli acquisti con i concessionari in forma di contratti finanziari per
differenza rispetto al PSV (punto di scambio virtuale) ad un prezzo che garantisca, oltre gli oneri di
produzione e trasporto, un’equa remunerazione nei limiti minimi e massimi quantificati fra 50 e 100
euro per Mwh.

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Tramite apposite procedure il GSE metterà quindi a gara i diritti sul gas ai clienti finali energivori
tramite criteri pro quota fissati con successivo decreto MISE di concerto col MEF
Il provvedimento è chiaramente frutto della necessaria risposta alle emergenze determinatesi sul
settore a seguito della guerra Russo-Ucraina. Le dimensioni effettive di queste scelte, non paiono
certamente risolutive in ordine alle quantità ed ai volumi interessati: 1,5 miliardi di metri cubi
all’anno per 10 anni, come dichiarato dal Ministro Picchetto Fratin a fronte di un consumo solo
per il 2021 di 74 miliardi di mc. Per gli stessi motivi, attenuano, seppur non completamente a
fronte del rischio evidente di subsidenza, le preoccupazioni sull’impatto ambientale da esse
derivanti. Ovviamente tale scelta, se appare finalizzata a sostenere i settori industriali energivori
cui sarebbe esclusivamente destinata la produzione aggiuntiva, non può né deve sostituire nella
prospettiva di breve -medio periodo, la necessaria e improcrastinabile azione di riduzione
dell’utilizzo dei combustibili fossili. Sarebbe necessario promuovere un piano straordinario per la
produzione nazionale da fonti rinnovabili, anche con impianti off shore, per assicurare al paese
sicurezza energetica, riduzione dei costi energetici, per contribuire all’azione climatica, creare
nuova e buona occupazione, anche in relazione al PNRR e agli obiettivi europei del Green deal,
dalla Legge Europea per il clima, dal Fit for 55% e dal RePowerEU. Anche l’idea di rilanciare le
nostre aziende energivore solo perché potranno usufruire di questo minimo quantitativo di gas a
prezzi calmierati, oltre a puntare sull’innovazione tecnologica, sulla decarbonizzazione, sulle BAT,
sull’economia circolare e sulla digitalizzazione dà il segno dell’assenza di visione e di qualsiasi
idea di politica industriale che guardi al di là del passiamo la nottata.

Art. 5 Proroghe di termini nel settore del gas naturale. Sposta dal 1 gennaio 2023 al 10 gennaio
2024 il termine entro cui abrogare l’obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza
possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del
sistema del gas naturale ai clienti protetti (clienti domestici, utenze del servizio pubblico, tra cui
ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che
svolgono un'attività riconosciuta di assistenza e clienti civili e non civili con consumo non
superiore a 50.000 metri cubi annui), previsto dall’articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto
2017, n. 124. Modifica anche le disposizioni dell’art. 5bis della legge 91/2022 relative allo
stoccaggio di gas naturale, prorogando dal 31/12/22 al 31/03/23 il termine entro cui il GSE
provvede ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale,
ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita. Infine Proroga dal 20/12/22 al 15/04/23 il
termine entro cui il GSE deve restituire il prestito infruttifero, delle risorse necessarie per gli
acquisti da effettuare per il servizio di riempimento.
https://www.un-industria.it/notizia/112292/gas-arera-nel-2021-produzione-italiana-al-minimo/

Art. 6 Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale - modifica le
disposizioni dell’art. 20 della legge 34/2022 che consente di utilizzare o affidare in concessione i
beni demaniali del Ministero dell’Interno per installare impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, anche utilizzando le risorse del PNRR missione 2, con la possibilità di costituire

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comunità energetiche rinnovabili anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e per impianti
anche superiori a 1 MW. Le nuove disposizioni modificano lo scopo dell’articolo, che non sarà più
quello di decarbonizzare il sistema energetico e perseguire la resilienza energetica nazionale ma
quello di ottimizzare il sistema energetico e perseguire la sicurezza energetica nazionale. I beni
individuati potranno ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza. Per
l’individuazione dei beni per la programmazione degli interventi di installazione degli impianti e
per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice
commissari speciali. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di
servizi per l’acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque
denominati delle altre amministrazioni interessate. Quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A.
derivanti dalle concessioni, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della società per il
finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera di produzione di energia da
fonti rinnovabili, al fine di promuovere l’autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della
difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall’Agenzia industrie difesa. Le
nuove disposizioni confermano l’impianto delle precedenti che consente di installare impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili e la possibilità di costituire comunità energetiche
rinnovabili nei beni demaniali del ministero quanto.
Colpisce la sostituzione della parola decarbonizzazione con ottimizzazione come a rimarcare la
contrarietà del Governo ad affrancarsi dalle fonti fossili. Anche la sostituzione di resilienza
energetica con sicurezza energetica sembra un punto politico più che lessicale. In questo contesto
sicurezza energetica viene usato in modo appropriato ma in generale questo governo la utilizza,
anche nella nuova denominazione del Ministero, per giustificare la rincorsa a nuove fonti fossili
pur di garantire una presunta sicurezza energetica. Nel nostro paese, che ha una dipendenza
energetica di oltre il 76% e riserve fossili irrisorie, l’unico modo per raggiungere la sicurezza è
quello di spingere sul risparmio e l’efficienza energetica e sulla produzione nazionale di fonti
rinnovabili. Anche per queste condizioni contingenti per il nostro paese, più che per altri, è
assolutamente conveniente oltrechè necessario accelerare la transizione energetica. Per questo
riteniamo che la norma, come avevamo già osservato in relazione al decreto aiuti ter, vada corretta
per ampliarne l’applicabilità visto che è molto positiva ma incomprensibilmente parziale. Non si
capisce infatti perché questa previsione, finalizzata espressamente a contribuire alla crescita
sostenibile del paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della
resilienza energetica nazionale, debba riguardare solo i beni del Ministero dell’Interno e non tutto
il patrimonio immobiliare pubblico, sia quello delle amministrazioni centrali che regionali e locali,
compresi gli ospedali e le scuole.

Art. 7 Disposizione in materia di autotrasporto – il testo precisa che i contributi previsti dal
decreto Aiuti ter (art. 14 D.L. n. 144/2022) destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di
merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a
7,5 tonnellate esercitata da:

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1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto
proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla
disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada

Il settore dell’autotrasporto continua ad essere sostenuto, pur in presenza di costi aggiuntivi
derivanti dall’aumento dei carburanti, senza legare questi finanziamenti al mantenimento dei livelli
occupazionali delle imprese che usufruiscono dei finanziamenti Inoltre, questa tipologia di
finanziamento alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, potrebbe configurarsi
come aiuti di Stato, quindi in violazione della normativa UE.
Infine, considerazione di carattere generale, come da noi sempre sostenuto, il settore avrebbe
necessità di finanziamenti strutturali legati a parametri definiti e condivisi fra il Governo, le
Imprese e le organizzazioni sindacali.

Art. 9. Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico. L’articolo 9, apporta modifiche
alle norme che riguardano il superbonus 110%. L’incentivo sarà pari al 90% dal 1° gennaio 2023, al
70% nel 2024 e al 65% nel 2025, con alcune esclusioni (se entro il 25 novembre è stata presentata la
CILAS e, per i condomini, sia stata adottata la delibera assembleare con l'approvazione
dell’esecuzione dei lavori e degli interventi comportanti demolizione e ricostruzione di edifici, con
presentazione dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo).
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche il termine di completamento
lavori slitta al 31 marzo 2023 a condizione che il 30 settembre 2022 ne siano stati effettuati almeno
il 30% (anche non agevolati); per gli interventi nel 2023, la detrazione spetta al 90% a condizione
che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di reale godimento sull'unità immobiliare, che
questa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito non superiore a
15.000 euro, innalzati in base a coefficienti legati al quoziente familiare. Si autorizza la spesa di 20
milioni di euro nel 2023 per la corresponsione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un contributo i
cui criteri e modalità sono demandate a un decreto del MEF.
La percentuale del 110% viene confermata fino al 2025 per la ricostruzione delle abitazioni all’interno
del cratere sismico e per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie.
I crediti d’imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura possono essere
fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista.

Sul Superbonus assistiamo all’ulteriore provvedimento di modifica. Se ne sono avvicendati 21,
creando un’incertezza normativa che ha avuto implicazioni sull’attuazione.
La CGIL ha condiviso lo spirito di concorrere alla riqualificazione energetica e messa in sicurezza
degli edifici tramite gli incentivi fiscali, favorendo la ripresa occupazionale, ma rilevando da subito
l’assenza di una strategia nazionale e di una programmazione (l’orizzonte temporale era limitato e
le proroghe sono state previste successivamente), nonché la necessità di individuare dei correttivi:
nei beneficiari (che dovevano essere prioritariamente gli edifici pubblici), nel raggiungimento di
obiettivi significativi di efficienza energetica e adeguamento antisismico (per il primo il
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miglioramento di almeno due classi è limitato, per il secondo il miglioramento non è neanche
previsto), sia negli elementi di equità (che non hanno visto differenziazioni per fasce di reddito).
Sull’efficacia del provvedimento hanno sicuramento inciso un accentramento temporale della
domanda in tempi stretti, che ha generato un aumento dei costi dei materiali con la difficoltà di
reperimento degli stessi e il blocco della cessione dei crediti a beneficiari e imprese operato dalle
banche le quali, raggiunta la capienza fiscale massima, hanno chiuso in gran parte il canale di
monetizzazione del credito d’imposta. Ci sono attualmente migliaia di famiglie, imprese e
lavoratori a rischio se non si monetizzano i crediti boccati nei cassetti fiscali.
L’obiettivo del Governo è soprattutto quello di ridurre i costi: l’ENEA ha stimato al 31 ottobre
2022 55 milia di euro di investimenti ammessi all’agevolazione, 60,5 miliardi di detrazioni totali a
carico dello Stato previste a fine lavori. Molti istituti di ricerca in realtà portano dati a sostegno
della misura in relazione alla crescita del PIL, (secondo il CRESME nel 2022 gli investimenti
hanno inciso sul 2,5% totale), sul valore della produzione totale (secondo il CENSIS i 55 miliardi
investiti dallo Stato fino a oggi hanno attivato un valore pari a 115 miliardi di euro). Di certo la
Ragioneria Generale dello Stato ha certificato un aumento di 848 milioni di euro (+48,3%) sul
2021 di entrate per effetto dell’aumento del gettito delle ritenute IRPEF, dei versamenti in
autoliquidazione e delle ritenute a titolo di acconto relative ai bonifici relativi alle spese di
ristrutturazione edilizia e risparmio energetico.

Sulle modifiche apportate dal decreto Aiuti quater, la retroattività della misura ed i problemi che
finora hanno concorso a un blocco dei lavori, in assenza di un periodo transitorio in cui deve
essere trovata una soluzione efficace che ampli la capienza fiscale delle banche, rischiano di
mettere ulteriormente in crisi famiglie e imprese, anche con rischi, come denunciano alcune
confederazioni delle imprese, di ricorso a forme illegali di approvvigionamento e usura.
L’estensione dei crediti d’imposta a 10 rate annuali, non sembra risolvere i problemi che hanno
generato il blocco oggi presente, né incentivare ulteriori interventi, ponendosi problemi anche per
chi aveva già iniziato l’iter, poi incompatibile a livello di tempistiche con la scadenza del 25
novembre.
La diminuzione dell’incentivo al 90% rende di complessa attuazione o impossibili interventi nei
condomini per i redditi bassi, dovendo intervenire con contributi propri: questo porta a pensare
che futuri interventi saranno presumibilmente attuati solo da beneficiari con redditi elevati.
L’introduzione del quoziente familiare per individuare il reddito di riferimento privilegia la
composizione numerica piuttosto che l’effettiva condizione economica del nucleo, come invece
avviene più equamente con l’ISEE. Il reddito di riferimento considerato è, infatti, il solo reddito
IRPEF, con l’esclusione dei redditi soggetti a regimi sostitutivi o a ritenute alla fonte a titolo di
imposta, oltre che del patrimonio. Nel prediligere la composizione del nucleo in luogo dell’effettiva
condizione economica, inoltre, il dispositivo introduce ulteriori elementi critici: fa riferimento alla
normativa sulle detrazioni fiscali per figli a carico, recentemente riformata, che esclude i
componenti minori di 21 anni che, quindi, non sono considerati per individuare il quoziente;
introduce coefficienti che non tengono conto di economie di scala e penalizzano le famiglie
numerose annullando il peso dei figli oltre il terzo; attribuisce ai componenti il nucleo aggiuntivi
rispetto al contribuente un coefficiente diverso se sono coniugati o uniti civilmente, o se non lo

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sono, introducendo un fattore di differenziazione derivante dalla scelta del modello familiare che
nulla ha a che vedere con la condizione reddituale.
Nelle conferme del 110% fino al 2025 (ricostruzione delle abitazioni che ricadono all’interno del
cratere sismico e interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie) non vengono
ricompresi gli interventi su immobili di proprietà IACP, nei quali l’efficientamento energetico, in
contrasto alla povertà energetica e la messa in sicurezza, assumono priorità.
Permane in generale il tema degli obbiettivi da raggiungere sia in relazione all’efficienza
energetica che alla sicurezza antisismica, troppo limitati o addirittura inesistenti.

Art. 11 Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC l’articolo prevede che per
accelerare il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC e del PNRR vengano modificate le
disposizioni dell’articolo 8, comma 2bis del decreto legislativo 152/2006 che istituisce la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per le procedure di valutazione ambientale di competenza
statale, prevedendo la possibilità di includere anche il personale dipendente di società in house dello
Stato e di nominare fino ad un massimo di 30 componenti aggregati della Commissione.

Art. 14 (comma 3). La norma stanzia 100 milioni di euro per il solo anno 2022 ad integrazione
delle risorse contrattuali per il salario per il personale della sezione scuola già previste per il triennio
2019-2021 (85,8 milioni di euro sono per i docenti e 14,2 milioni di euro gli ATA).
Tale norma fa seguito all’Accordo politico sottoscritto il 10 novembre 2022 tra il Ministero
dell’Istruzione e i sindacati del comparto istruzione e ricerca che ha portato in data 11 novembre
alla sottoscrizione della pre intesa tra Aran e sindacati, per l’anticipo degli aumenti stipendiali del
personale.

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EMENDAMENTI
                                           DL 176/2022

Rateizzazione bollette per le famiglie

Alla fine dell’articolo 3 è aggiunti i commi da 15 e 16
“15. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini
residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno
facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente
energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo,
nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati
dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti
interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
16. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 15, il fornitore ha l'obbligo di
offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l’entità
del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al
rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata
e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate
mensili.”

Relazione illustrativa
La norma vuole estendere la possibilità di rateazione degli incrementi in bolletta, al momento
destinata alle sole imprese, anche alle famiglie con un ISEE fino a 20.000 euro. Una rateazione
degli oneri dovuti è stata già posta in atto nelle aree colpite da eventi sismici per la restituzione
degli oneri non versati nella cosiddetta “busta paga pesante”. Nell’ultimo caso in ordine
cronologico, quello del sisma del 2016 nelle regioni delle Marche, dell’Umbria, del Lazio e
dell’Abruzzo l’articolo 48 comma 11 del DL 189 del 2016 e successive modifiche hanno portato il
timing della rateazione fino a 120 rate. In questo caso, data anche la diversità della situazione, si
propone una limitazione rispetto al valore ISEE ed una durata del piano di rateazione pari a
quanto previsto per le imprese nello stesso articolo.

Utilizzo del valore ISEE per l’accesso alla detrazione 90%

All’articolo 9.
Al comma 1 lettera a) n. 3 le parole “abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del
comma 8-bis.1,” sono sostituite da “faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia”
La lettera b) e la lettera d) del comma 1 sono abrogate.

Relazione illustrativa
Gli emendamenti vogliono evitare l’introduzione di un ulteriore criterio per definire l’accesso alle
prestazioni in qualche modo collegate alla situazione socio economica familiare. Innanzitutto si

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segnala la minore equità dell’indicatore che la norma prova a definire, il quoziente familiare,
rispetto all’ISEE che ha invece il pregio di valutare un maggior numero di elementi che
determinano la condizione familiare (redditi esenti IRPEF soggetti a regimi sostitutivi o a ritenute
alla fonte a titolo di imposta, patrimonio, disabilità) rispetto al solo “reddito complessivo”,
nozione che è fiscalmente assai diversa rispetto al concetto di “complessivo” del Dizionario. Nel
prediligere la composizione del nucleo in luogo dell’effettiva condizione economica, inoltre, il
dispositivo introduce ulteriori elementi critici: fa riferimento alla normativa sulle detrazioni fiscali
per figli a carico, recentemente riformata, che esclude i componenti minori di 21 anni che, quindi,
non sono considerati per individuare il quoziente; introduce coefficienti che non tengono conto di
economie di scala e penalizzano le famiglie numerose annullando il peso dei figli oltre il terzo;
attribuisce ai componenti il nucleo aggiuntivi rispetto al contribuente un coefficiente diverso se
sono coniugati o uniti civilmente, o se non lo sono, introducendo un fattore di differenziazione
derivante dalla scelta del modello familiare che nulla ha a che vedere con la condizione reddituale.
In secondo luogo facciamo notare che la nascita di un nuovo indicatore, specifico per il diritto ad
una specifica agevolazione, è un elemento di ulteriore complicazione di una materia che, anche per
la ricca sedimentazione legislativa, risulta già caotica.

Estensione della detrazione 110% per gli interventi su edilizia residenziale pubblica
All'articolo 9, dopo la lettera c), stesso periodo inserire: "La stessa detrazione per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110% spetta per gli istituti autonomi case popolari
(IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in
house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119, comma 9, lettera c) del D.L. n. 34/2020)”.
Relazione illustrativa
L’emendamento punta a prorogare la detrazione al 110% anche per le spese sostenute per
l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli immobili di edilizia residenziale pubblica,
che ha visto finora grande difficoltà di applicazione della misura. Tale provvedimento è necessario
sia a causa delle condizioni di precarietà in cui versa buona parte di questo patrimonio sia per
contrastare la povertà energetica.

Trasporto Pubblico Locale

Divieto di circolazione autobus TPL di classe Euro 2 e Euro 3
Dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7-bis:
Art. 7-bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)
1. All’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole “Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio
2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024” sono sostituite con le seguenti: “Euro 2 a
decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

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Relazione illustrativa
La norma differisce di un anno i divieti di circolazione introdotti dall’articolo 4, comma 3-bis, del
D.L. n. 121/2021 e s.m.i. per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di
trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche Euro 2 ed Euro 3. Alla
data del 30 settembre 2022, secondo il monitoraggio trimestrale del Ministero della Infrastrutture e
dei trasporti, gli autobus con assicurazione valida adibiti a servizi di TPL di classe Euro 2 sono
pari a 3.138 unità e quelli di classe Euro 3 sono pari a 8.792 unità, rispettivamente il 7,3% ed il
20,4% del parco autobus di TPL con assicurazione valida. Un numero così elevato di mezzi non
potrebbe essere sostituito con altrettanti autobus nuovi entro gli stingenti termini previsti, anche a
causa dei ritardi accumulati, durante l’emergenza pandemica e per effetto della crisi energetica in
atto, nella realizzazione degli investimenti nel rinnovo del parco autobus di TPL e nella
realizzazione delle infrastrutture di supporto alle alimentazioni alternative sostenute dai diversi
canali di finanziamento statale (PSNMS, PNRR, PNC, ecc.). Il divieto di circolazione degli autobus
Euro 2 e Euro 3 alle scadenze previste, vista l’impossibilità di mettere contestualmente in servizio
autobus nuovi in numero sufficiente, avrebbe ricadute molto pesanti in termine di riduzione
dell’offerta (percorrenze chilometriche) dei servizi di TPL, con impatti negativi sull’universalità e
sulla qualità dei servizi offerti, nonché sulla sostenibilità ambientale, considerando che la riduzione
di offerta di trasporto collettivo comporterebbe un ulteriore incremento della mobilità motorizzata
privata.

Adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio TPL

Dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7-ter:
Art. 7-bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)
1. Al fine di sostenere l’adeguamento dei corrispettivi di servizio e l’equilibrio economico della
gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio
pubblico, a fronte dell’incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici,
nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementali disponibili stanziate per gli esercizi
2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto
pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a
Statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all’adeguamento inflativo dei
corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l’assolvimento degli obblighi di servizio
pubblico.
2. All’articolo 8, comma 7, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) quanto
a euro 75.350.957, ai fini dell’adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei
costi standard di cui all'articolo 1, comma
84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Relazione illustrativa
La legge di bilancio 2021 ha disposto l’incremento in via strutturale della dotazione del Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale con lo
stanziamento di 100 mln € aggiuntivi per l’esercizio 2022, 200 mln € per l’esercizio 2023, 300 mln
€ per l’esercizio 2024 e 395 mln € annui a decorrere dall’esercizio 2025. Ciò premesso la norma
proposta è finalizzata a destinare in via prioritaria le risorse incrementali disponibili per gli
esercizi 2022 e 2023 all’adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle
compensazioni per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico con il fine di preservare
l’equilibrio economico della gestione in considerazione dell’incremento

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eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in
atto.
Nello specifico: attraverso il comma 1 si stabilisce che le Regioni a Statuto ordinario che hanno
accesso al fondo, e gli enti affidanti i servizi nei rispettivi territori, debbano destinare
prioritariamente le risorse incrementali disponibili stanziate sul fondo per gli eArt.7 Disposizione
in materia di autotrasporto 2022 e 2023 all’adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio
ovvero delle compensazioni per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico; attraverso il
successivo comma 2 si interviene, conseguentemente, a modificare l’art. 8, comma 7, del D.L. n.
68/2022, come convertito in legge, in ordine alle modalità di riparto da tale norma stabilite per le
risorse complessivamente stanziate sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli
oneri del trasporto pubblico locale per l’esercizio 2022. In particolare, la modifica proposta alla
lettera b) del comma dispone la destinazione delle risorse incrementali disponibili per l’esercizio
2022 - al netto di quelle già destinate al finanziamento dell’Osservatorio nazionale del TPL ed alla
promozione della sperimentazione di servizi di sharing mobility - all’adeguamento inflativo dei
corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di settore previsti dall'articolo 1, comma 84,
della legge n. 147/2013.

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