Anci Toscana - 7 aprile 2021 - Il Ruolo e le funzioni dei Consiglieri comunali - Dire e Fare

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Anci Toscana – 7 aprile 2021

Il Ruolo e le funzioni dei Consiglieri
               comunali
1 – Gli organi del Comune: a) gli
            organi di governo
●La disciplina degli organi di governo del
Comune è contenuta nel D.lgs n. 267/2000
(Testo unico degli enti locali) in applicazione di
quanto stabilito dall'art. 117 comma 2 lett. p)
della Costituzione che attribuisce alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato le materie della
legislazione elettorale comunale, gli organi di
governo e le funzioni fondamentali dei comuni
1 – Gli organi del Comune: a) gli
              organi di governo
Il Consiglio Comunale (art. 37 e ss. Del D.lgs n.
●

267/2000) è composto dal Sindaco e: ;
●   da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
●   da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
●   da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur
●

avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
●   da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
●   Da 12 membri nei comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti;
●   da 10 membri nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
1 – Gli organi del Comune: a) gli
               organi di governo
           ●   Il Consiglio Comunale: (art. 38 Tuel):
●   “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo
statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza
assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la
convocazione e per la presentazione e la discussione delle
proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri
necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni
caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri
assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco
e il presidente della provincia (art. 38 comma 2).
1 – Gli organi del Comune: a) gli
            organi di governo
●Il Consiglio Comunale: Le sedute del consiglio e delle commissioni sono
pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione
fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non
coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti (comma così modificato
dall'art. 16, comma 19, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n.
148 del 2011) – art. 38 comma 7 del D.lgs n. 267/2000.
●8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio,
devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al
protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non
presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo
per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a
cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba
procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.
1 – Gli organi del Comune: a) gli
             organi di governo
●   Il Consiglio Comunale (Art. 42 Tuel): “1. Il consiglio è
l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
●

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui
●

all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e
dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari,
●

programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici,
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad
essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e
●

modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
●
1 – Gli organi del Comune: a) gli
             organi di governo
●   Il Consiglio Comunale:
●e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende
speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a
società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
●

delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e
dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
●

dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
●h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in
atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari (lettera
così modificata dall'articolo 1, comma 68, legge n. 311 del 2004);
●i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle
relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e
servizi a carattere continuativo;
1 – Gli organi del Comune: a) gli
             organi di governo
●   Il Consiglio Comunale:
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che
●

non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non
ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del
segretario o di altri funzionari;
●m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina
dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge.
Ruolo e funzioni dei consiglieri
          comunali - Status
Definzione di amministratore locale (art. 77
●

Tuel): Per amministratori si intendono, ai soli fini del
presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i
presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche
metropolitani e delle province, i componenti delle giunte
comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei
consigli comunali, metropolitani e provinciali, i
presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità
montane, i componenti degli organi delle unioni di
comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i
componenti degli organi di decentramento.
Ruolo e funzioni dei consiglieri
             comunali - Status
●   Doveri e condizione giuridica (Art.78 Tuel):
●1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie
funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona
amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni,
competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77,
comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
●2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui
sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o
affini fino al quarto grado.
Ruolo e funzioni dei consiglieri
            comunali - Status
●   Doveri e condizione giuridica (Art.78 Tuel):
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di
●

urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi
dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e
pubblica nel territorio da essi amministrato.
●4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta
di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in
giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto
della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante
urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di
correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la
validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
Ruolo e funzioni dei consiglieri
            comunali - Status
●   Doveri e condizione giuridica (Art. 78 Tuel):
●5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed
ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
●6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non
possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a
trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti
lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato
amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di
priorità.
Ruolo e funzioni dei consiglieri
            comunali - Status
Permessi e licenze (Art. 79 Tuel commi 1 e 3
●

partecipazione a riunioni degli organi)
●1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali,
metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli
circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a
ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.
Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non
riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei
consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera
giornata successiva (comma così modificato dall'art. 16, comma 21, decreto-legge n. 138
del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)

●3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle
comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi,
delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni
consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste
per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari
opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi
dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva
durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere
Ruolo e funzioni dei consiglieri
            comunali - Status
●   Permessi e licenze (Art. 79 Tuel commi 4 e 5):
●4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città
metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti
locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i
presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi
dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48
ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle
comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti.
●5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori
permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora
risultino necessari per l'espletamento del mandato.
6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed
●

ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e
puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.
Ruolo e funzioni dei consiglieri
          comunali - Status
Permessi: un approfondimento
i commi 1 e 3 dell'art. 79 presuppongono la partecipazione degli
amministratori alle riunioni dei rispettivi organi (Consigli, Consigli
circoscrizionali, Giunte e equivalenti organi esecutivi) e richiedono, ai
fini della validità del permesso, che il lavoratore, dopo aver comunicato
tempestivamente all'ufficio di appartenenza (Cfr. Mininterno, DAIT,
pareri 21.03.2009 e 10.02.2010), in ossequio al principio del canone di
buona fede di cui all'art. 1375 c.c., la sua assenza, produca
l'attestazione di partecipazione alla riunione che, in tal caso,
compete al segretario che certifica la presenza e la relativa durata
dell'adunanza.
Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, al contrario, non è prevista la
partecipazione alle riunioni di organi bensì una generica attività
connessa all'espletamento del mandato.
Ruolo e funzioni dei consiglieri
           comunali - Status
Permessi: un approfondimento
Ai fini del godimento di tali permessi (retribuiti e non), l'amministratore interessato
redige e sottoscrive una dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale attesta giorni,
ore e motivi delle attività effettuate in ciascun mese per l'esercizio del mandato elettivo,
escluse – appunto – le riunioni degli organi a cui partecipa per le quali ha ottenuto
l'attestazione del Segretario.
In virtù di tali dichiarazioni l'ente rilascia il documento al datore di lavoro, riassuntivo del
totale delle ore di permessi retribuiti fruite, che viene desunto dalla dichiarazione,
acquisita agli atti per possibili controlli, insieme con copia del documento rilasciato.
È importante sottolineare che, in relazione ai permessi ex commi 4 e 5 dell'art. 79,
così come per quelli di cui ai commi 1 e 3, non è consentita al datore di lavoro
una preventiva valutazione discrezionale, essendo il lavoratore tenuto soltanto a
dare una previa comunicazione dell'assenza e della sua causa giustificatrice;
pertanto è illegittimo il provvedimento con il quale il datore di lavoro nega al
dipendente l'autorizzazione ad allontanarsi e considera l'assenza come
ingiustificata, essendo questa giustificata ope legis e potendo al più detto
comportamento rilevare come mancato assolvimento del dovere di collaborazione che
deve sempre intercorrere fra le parti di un rapporto di lavoro (Cfr. Consiglio di Stato,
Ruolo e funzioni dei consiglieri
           comunali - Status
Permessi: un approfondimento
Art. 84 comma 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo
dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del
consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (comma
così modificato dall'art. 5, comma 9, legge n. 122 del 2010).

Dal combinato disposto dei due articoli 79 C. 4 e 5 e 84 C. 1 si può
giungere alla conclusione che i componenti degli organi esecutivi
così come i consiglieri, previa autorizzazione che dovrà essere
valutata di volta in volta, siano legittimati a partecipare a eventi di
aggiornamento e formazione “in ragione del loro mandato” al fine
di poter svolgere al meglio le funzioni di indirizzo e controllo e di
impulso all’attività amministrativa dell’Ente affidate loro dalle
disposizioni normative, statutarie e regolamentari.
Incandidabilità, ineleggibilità,
              incompatibilità
Incandidabilità (Art. 10 D.lgs n. 235/2012 –
●

Legge Severino):
●Lettere a), b) e c) rigardano fattispecie di reato afferenti alla associazioni di
stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti e reati contro la pubblic
amministrazione;
●d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della
reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti
commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una
pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera
c);
●e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non
inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
●f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento
definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Incandidabilità, ineleggibilità,
             incompatibilità
Incandidabilità (Art. 10 D.lgs n. 235/2012 –
●

Legge Severino):
●3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla
nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle
condizioni stesse.
●4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al
comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci,
presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o
circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal
pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice
di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai
fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente
Incandidabilità, ineleggibilità,
             incompatibilità
Incandidabilità (Art. 11 D.lgs n. 235/2012 –
●

Legge Severino):
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo
●

10:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei
●

delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);
●b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per
la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina,
una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
un delitto non colposo;
●c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con
provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
Incandidabilità, ineleggibilità,
             incompatibilità
Incandidabilità (Art. 11 D.lgs n. 235/2012 –
●

Legge Severino):
●3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile
la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza,
non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la
determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
●4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto
mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la
sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva,
decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre
effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
Incandidabilità, ineleggibilità,
            incompatibilità
Incandidabilità (Art. 11 D.lgs n. 235/2012 –
●

Legge Severino):
●7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1,
decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento che applica la misura di prevenzione.
Incandidabilità, ineleggibilità,
                  incompatibilità
●   Ineleggibilità (Art. 60 Tuel):
●1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: (alinea così modificato
dall'art. 1, comma 23, lettera a), legge n. 56 del 2014):
–7)   i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
–12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali,
provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città
metropolitana, provincia o circoscrizione (numero così sostituito dall'art. 1, comma
23, lettera a), legge n. 56 del 2014).
●3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11)
e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni,
trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non
retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La
causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del
sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l’interessato è già in
carica e in quello nel quale intende candidarsi. (comma così modificato dall'art. 8,
comma 13-sexies, legge n. 125 del 2015).
Incandidabilità, ineleggibilità,
              incompatibilità
●   Ineleggibilità (Art. 60 Tuel):
●5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di
cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove
l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa
accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal
quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni
●

atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti
●

per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
Incandidabilità, ineleggibilità,
                  incompatibilità
●   Incompatibilità (Art. 63 Tuel):
●1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale (alinea così modificato dall'art. 1,
comma 23, lettera b), legge n. 56 del 2014):

●1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente,
istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione
rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via
continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa
superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; (numero così modificato
dall'art. 14-decies, legge n. 168 del 2005)

●2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti,
somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed
imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando
le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta
eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la
partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (numero
così modificato dall'art. 2, comma 42, legge n. 10 del 2011)

●   3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in
Incandidabilità, ineleggibilità,
              incompatibilità
●   Incompatibilità (Art. 63 Tuel):
●4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od
amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in
materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente
decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto
amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del
comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale.
Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la
commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro
quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del
comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo
comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia
territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di
condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità
con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale
non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai
procedimenti in corso (numero così modificato dall'art. 3-ter legge n. 75 del 2002).
Incandidabilità, ineleggibilità,
               incompatibilità
●   Incompatibilità (Art. 63 Tuel):
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente,
●

del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato,
è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto
od azienda e non ha ancora estinto il debito;
●6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o
la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente
messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi
nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo
46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità
●

prevista nei precedenti articoli.
Incandidabilità, ineleggibilità,
              incompatibilità
●   Incompatibilità (Art. 64 Tuel):
●1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere
comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di
●

assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere
all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo
dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con
●

popolazione sino a 15.000 abitanti.
●4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo
grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non
possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati
rappresentanti del comune e della provincia.
Incandidabilità, ineleggibilità,
              incompatibilità
●Perdita delle condizioni di                             eleggibilità          e
incompatibilità (Art. 68 Tuel):
●1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa
la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale.
●2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia
che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle
●

elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma
dell'articolo 60.
●4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data
in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
Incandidabilità, ineleggibilità,
                     incompatibilità
●Contestazione cause di ineleggibilità ed
incompatibilità(Art. 69 Tuel):
●1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo
come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente
qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa
parte gliela contesta.

●2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di
ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

●4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera
definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita
l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto.
●

Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e
●

notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

●   7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
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●   Diritti dei consiglieri (Art. 43 comma 1 Tuel):
●La norma in questione racchiude ciò che viene definito
munus pubblico del consigliere, ovverosia situazioni
legittimanti pubbliche in forza delle quali il consigliere è
legittimato a porre in essere taluni atti e, parallelamente, a
pretendere da altri soggetti che a vario titolo operano
nell'ambito dell'amministrazione comportamenti attuativi
delle attività e delle richieste del consigliere medesimo (Cit.
Francesco Caringella, l'Ordinamento degli enti locali).
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●Diritti dei consiglieri – il diritto di iniziativa e
convocazione (Art. 43 comma 1 Tuel):
●I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione
sottoposta alla deliberazione del consiglio.
●Il diritto in questione, da esercitarsi nelle forme previste dal
regolamento consiliare, è un diritto ampio ed onnicomprensivo
nell'ambito delle materie attribuite alla competenza consiliare a norma
dell'art. 42 Tuel.
Tale diritto viene esercitato o mediante la presentazione di proposte di
●

deliberazione, ovvero mediante proposte di emendamento o sub-
emendamento a proposte da altri presentate.
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●Diritti dei consiglieri – il diritto di accesso agli atti
(Art. 43 comma 2 Tuel):
●I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici,
rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al
segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
●Con il termine notizia ed informazione si è voluto rappresentare
l'insieme delle attività che investono la vita dell'ente. In esse sono
ricomprese tutte le tipologie di atti, documenti, strumentazioni ecc.
●Sono da escludersi dal novero delle richieste ammissibili tutte quelle
che per la loro genericità ed onnicomprensività assumano carattere
inutilmente defatigatorio e si pongano quale ostacolo al regolare
funzionamento dell'attività degli uffici (es. richiesta indiscriminata di
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●Diritti dei consiglieri – il diritto di accesso agli atti
(Art. 43 comma 2 Tuel):
●I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici,
rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al
segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
●Con il termine notizia ed informazionesi è voluto rappresentare
l'insieme delle attività che investono la vita dell'ente. In esse sono
ricomprese tutte le tipologie di atti, documenti, strumentazioni ecc.
●Sono da escludersi dal novero delle richieste ammissibili tutte quelle
che per la loro genericità ed onnicomprensività assumano carattere
inutilmente defatigatorio e si pongano quale ostacolo al regolare
funzionamento dell'attività degli uffici (es. richiesta indiscriminata di
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●Diritti dei consiglieri – il diritto di accesso agli atti
(Art. 43 comma 2 Tuel) – Cons. Stato n.
2089/2021
Il Consigliere comunale … aveva richiesto visione ed estrazione di copia, di
●

«tutte le istanze pervenute all’Ente per la concessione dei benefici» previsti
per la prima fase dell’emergenza epidemiologica nazionale dall’ordinanza del
29 marzo 2020, n. 658, del capo della Protezione Civile.
Con l’istanza il consigliere comunale aveva chiesto di accedere all’«elenco dei
●

nuclei familiari a cui sono stati concessi i buoni spesa» e a «un eventuale
elenco dei nuclei familiari di cui avevano fatto richiesta ma, sono stati esclusi»
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Diritti dei consiglieri – il diritto di accesso agli atti (Art.
●

43 comma 2 Tuel) – Cons. Stato n. 2089/2021
●Nell’elenco era tuttavia omessa l’indicazione del nominativo del soggetto
istante, con la motivazione che tali dati erano da considerarsi «sensibili» ai
sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati Regolamento (UE)
2016/679;
●Il Consigliere comunale presentò, quindi, ricorso. La sentenza di primo grado
lo ha accolto, sul rilievo che il consigliere comunale è titolare ai sensi dell’art.
43, comma 2, del testo unico sulle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) di «un incondizionato diritto di
accesso a tutti gli atti che possano essere utili all’espletamento delle
proprie funzioni», al quale non sono opponibili «limitazioni connesse
all’esigenza di assicurare la riservatezza dei dati e il diritto alla privacy
dei terzi»; per la sentenza questa esigenza è tutelata dalla sottoposizione del
consigliere «al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge», ad
opera dell’ultimo inciso del citato art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000.
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Diritti dei consiglieri – il diritto di accesso agli atti (Art.
●

43 comma 2 Tuel) – Cons. Stato n. 2089/2021
●Non induce in contrario rispetto a quanto finora rilevato il fatto che ai sensi
dell’art. 43, comma 2, t.u.e.l. il consigliere comunale sia tenuto al segreto sui
dati e le informazioni di cui è venuto a conoscenza all’esito dell’accesso agli
atti dell’amministrazione (diversamente quindi da quanto ritenuto da questa
Sezione nella sentenza del 5 settembre 2014, n. 4525, richiamata
dall’originario ricorrente a fondamento del proprio ricorso). In termini generali il
segreto è un obbligo che si riferisce all’uso di dati e informazioni
legittimamente acquisiti, mentre nel presente giudizio si controverte proprio
sulla legittimità di tale acquisizione.
●Ne caso specifico l’obbligo del consigliere comunale di attenersi al segreto
comporta che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente
per l’esercizio del suo mandato e a vietare per contro qualsiasi uso privato. Lo
stesso obbligo non tutela invece la riservatezza delle persone, la quale
verrebbe comunque lesa se l’accesso venisse consentito.
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               funzioni
Diritti dei consiglieri – il diritto di accesso agli atti (Art.
●

43 comma 2 Tuel) – Cons. Stato n. 2089/2021
●Secondo il Cons. di Stato : “E’ vero che esso (il diritto di accesso) ha ampia
estensione, maggiore dell’accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, ma è altrettanto vero che tale estensione non implica che
esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi
riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al
necessario bilanciamento con questi ultimi. Ciò non solo perché ad esso si
contrappongono diritti egualmente tutelati dall’ordinamento, ma anche per il
limite funzionale intrinseco cui il diritto d’accesso è sottoposto, espresso
dall’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 con il richiamo alla utilità delle
notizie e delle informazioni possedute dall’ente locale rispetto alla funzione di
rappresentanza politica del consigliere comunale.
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Diritti dei consiglieri – il sindacato ispettivo (Art.
●

43 comma 1 e 3):
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni
●

questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il
diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità
dettate dall'articolo 39, comma 2 e di presentare interrogazioni e
mozioni.
●Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati
rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della
presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate
dallo statuto e dal regolamento consiliare.
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Diritti dei consiglieri – il sindacato ispettivo (Art.
●

43 comma 1):
●Interrogazione: consiste in una richiesta formale di riferire al consiglio
circa fatti, ragioni di provvedimenti assunti e/o intendimenti che l'organo
esecutivo intende dare su problemi specifici;
Mozione: consiste nel richiedere che l'intero consiglio facendola
●

propria, richieda taluni comportamentie/o interventi agli organi
esecutivi.
Interpellanza: consiste in una domanda scritta rivolta al Sindaco o agli
●

Assessori per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta in
ordine ad una determinata questione.
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●La decadenza per mancata partecipazione alle
sedute (Art. 43 comma 4 Tuel):
●Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione
alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a
far valere le cause giustificative.
●Si tratta di un'ipotesi di delegificazione. Sarà, pertanto, lo statuto
di ciascun ente a stabilire il numero di assenza alle sedute minimo
perchè si possa avviare la relativa procedura, le modalità del
procedimento ed infine le cause di giustificazione che gli
interessati saranno legittimati a far valere ai fini della permanenza
in carica.
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●Approfondimenti: la legittimazione attiva dei
consiglieri comunali sugli atti del Consiglio
Comunale (TAR Lombardia – Milano n. 153/2019):
●Fatto: un consigliere comunale di minoranza impugna la deliberazione del
Consiglio comunale, avente ad oggetto l’adozione del Piano di governo del
territorio, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento
dei danni;
●Nel ricorso viene contestata la deliberazione di adozione del P.G.T., in quanto
avrebbe partecipato alla relativa seduta consiliare ed espresso il proprio voto
favorevole anche un altro consigliere comunale, che avrebbe dovuto astenersi
in ragione della sua posizione di conflitto di interessi legata alla pianificazione
di un’area di proprietà di un affine entro il quarto grado, rilevando che
l’astensione di questi avrebbe determinato il venir meno del numero legale
nella seduta, e conseguentemente dell’atto approvato.
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●Approfondimenti: la legittimazione attiva dei
consiglieri comunali sugli atti del Consiglio Comunale
(TAR Lombardia – Milano n. 153/2019):
●Nella sua essenzialità, si evidenzia che il consigliere comunale, nel censurare
la legittimità di alcune deliberazioni relative all’adozione e all’approvazione del
P.G.T., non avrebbe dedotto la lesione del proprio munus, quanto un’asserita
violazione della normativa contenuta nel TUEL sulla prevenzione dei conflitti di
interessi tra gli amministratori e gli amministrati.
●Una consolidata giurisprudenza afferma che non sussiste alcuna
legittimazione in capo ai consiglieri comunali ad impugnare atti che non
risultano direttamente lesivi del proprio munus: i consiglieri comunali, in
quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione di
appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto
alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma
è rivolto a risolvere controversie intersoggettive.
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●Approfondimenti: la legittimazione attiva dei
consiglieri comunali sugli atti del Consiglio Comunale
(TAR Lombardia – Milano n. 153/2019):
●Si riconferma che i singoli consiglieri possono impugnare le deliberazioni
consigliari quando venga in rilievo «atti incidenti in via diretta sul diritto
all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita
della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o
di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un
atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal
medesimo, si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium».
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●Approfondimenti: la legittimazione attiva dei consiglieri
comunali sugli atti del Consiglio Comunale (TAR
Lombardia – Milano n. 153/2019):
●Inevitabilmente si annota che la legittimazione al ricorso può essere
riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano:
1) ad erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare;
●

2) alla violazione dell’ordine del giorno;
●

●3) alla inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter
liberamente e consapevolmente deliberare;
●4) più in generale, laddove sia precluso in tutto o in parte l’esercizio delle
funzioni relative all’incarico rivestito (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 luglio
2014, n. 3446; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 novembre 2018, n. 6473 e 5
giugno 2018, n. 3710).
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●Approfondimenti: la legittimazione attiva dei consiglieri
comunali sugli atti del Consiglio Comunale (TAR
Lombardia – Milano n. 153/2019):
●Il pronunciamento si allinea con un recente precedente del T.A.R. Veneto,
sez. I 26 novembre 2018 n. 1078, dove si statuisce che il consigliere
comunale, in linea generale, non è legittimato ad impugnare le deliberazioni
collegiali (del consiglio o della giunta) in ragione della sola qualità di
componente che non abbia condiviso le determinazioni della maggioranza o
quelle dell’organo esecutivo in assenza di una lesione alle facoltà inerenti lo
status pubblico: è legittimato, semmai e al pari di tutti gli altri soggetti
dell’ordinamento, ad impugnare le deliberazioni emanate dal Consiglio
comunale quando esse ledano un suo interesse personale diretto: il
consigliere non può impugnare le deliberazioni con le quali è semplicemente in
disaccordo, perché ciò significherebbe trasporre e continuare nelle sedi di
giustizia la competizione che lo ha visto in minoranza, gravando le sedi
medesime di decisioni che competono all’organo collegiale elettivo (Cons.
Stato, sez. V, 2 dicembre, 2015, n. 5459).
3- lo status degli amministratori
                  locali
●Definizione di amministratore locale (art. 77
comma 2 Tuel): “i sindaci, anche metropolitani, i
presidenti delle province, i consiglieri dei comuni
anche metropolitani e delle province, i
componenti delle giunte comunali, metropolitane
e provinciali, i presidenti dei consigli comunali,
metropolitani e provinciali, i presidenti, i
consiglieri e gli assessori delle comunità
montane, i componenti degli organi delle unioni
di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i
componenti degli organi di decentramento”.
3- lo status degli amministratori
                     locali
●   Doveri e condizione giuridica (art. 78 Tuel):
●1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni,
deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona
amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni,
competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2
e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
●2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal
prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
●3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di
edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale
in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
3- lo status degli amministratori
                   locali
●   Doveri e condizione giuridica (art. 78 Tuel):
●4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e
diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza
passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che
costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite
mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more
dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta
tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle
relative disposizioni del piano urbanistico.
●6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non
possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a
trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei
predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il
mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di
3- lo status degli amministratori
                   locali
●   Art. 79 – Permessi dei consiglieri:
●1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei
consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità
montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli
circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo
strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta
dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo
svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale,
i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima
delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei
consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva;
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