Amministrare l'immigrazione - Indagine sull'applicazione della normativa in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in alcuni contesti ...
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Amministrare l’immigrazione Indagine sull’applicazione della normativa in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in alcuni contesti territoriali italiani 1 Rapporto di ricerca - Marzo 2012
Amministrare l’immigrazione Indagine sull’applicazione della normativa in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in alcuni contesti territoriali italiani Rapporto di ricerca - Marzo 2012 in collaborazione con con il contributo di Istituto Cattaneo
Direzione della ricerca Asher Colombo Redazione del rapporto Asher Colombo e Valeria Piro La ricerca di cui si dà conto è stata condotta dalla Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo per Legacoop Bologna nell’ambito del progetto “Il lavoro straniero e l’impresa cooperativa” realizzato grazie al contributo della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna – Camera dell’Economia. Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo Via Santo Stefano 11, 40125 Bologna Tel. +39 051235599 Fax +39 051292959 E-mail: istitutocattaneo@cattaneo.org Sito web: www.cattaneo.org Legacoop Bologna V.le Aldo Moro 16, 40127 Bologna Tel. +39 051509828 Fax + 39 051509814 E-mail: info@legacoop.bologna.it Sito web: www.legacoop.bologna.it
Indice 1. Introduzione 5 2. L’evoluzione della normativa e della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno 6 3. La ricerca e i suoi risultati 20 4. I patronati e gli sportelli comunali 26 4.1. I nodi problematici nella procedura di rinnovo 30 4.1.2. La preparazione della documentazione 32 4.1.1. La fase di lavorazione delle pratiche 34 4.1.3. La discrezionalità della questura 36 4.1.4. La discrezionalità degli operatori dei servizi 40 4.2 Tentativi di miglioramento: reti formali e informali d’incontro tra gli attori 41 4.3 Il rapporto con gli utenti 45 5. La questura di Bologna 47 6. Gli stranieri 52 6.1. Nodi problematici nella procedura di rinnovo 53 6.1.1. L’impianto della normativa: per rinnovare bisogna avere un lavoro 53 6.1.2. Rapportarsi all’ufficio immigrazione: difficoltà pratiche e disagi 54 6.1.3. I tempi di attesa 58 6.2. Regolari ma in scadenza: come si vive in attesa di rinnovo 59 7. Riflessioni conclusive 68 Riferimenti bibliografici 72 Appendice n.1: diagramma di flusso della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno 75 Appendice n. 2: elenco degli intervistati 76 Appemdice n.3: elenco dei patronati e degli sportelli comunali abilitati alla compilazione dei kit per il rinnovo del permesso di soggiorno a Bologna e provincia 78 4
1. Introduzione L’immigrazione, le decisioni che riguardano i processi di selezione, quantitativa e qualitativa, degli stranieri che chiedono di essere am- messi sul territorio e di quelli che sono entrati illegittimamente e che possono essere destinatari di procedure di allontanamento, e ancora le decisioni che riguardano gli stranieri che si trovano già all’interno di un paese, per facilitarne, o viceversa, scoraggiarne la permanenza, sono temi che hanno acquisito ormai da tempo una collocazione cen- trale nelle agende politiche dei governi, per tacere della rilevanza che hanno assunto nell’arena elettorale. Ma queste decisioni, così come il numero in continua espansione degli immigrati che ne sono i desti- natari, si ripercuotono in misura crescente e inesorabile sulle ammi- nistrazioni pubbliche. Una quota sempre più rilevante delle pratiche prodotte da Comuni, Questure, scuole, ospedali, carceri e via dicendo riguarda la gestione della popolazione straniera. Sempre più le politi- che migratorie dipendono dal funzionamento delle amministrazioni, quindi, e sempre più la stessa integrazione degli immigrati e dei loro figli dipende non solo dalle politiche migratorie, ma anche dall’ammi- nistrazione di esse. In che modo l’amministrazione ha reagito a questa lunga stagione di crescita e di continua evoluzione dei propri compiti istituzionali? Che effetti ha l’attuale sistema di gestione amministrati- va dell’immigrazione nell’organizzazione della vita dei suoi utenti? È soprattutto per rispondere a questi interrogativi che Legacoop Bo- logna in collaborazione con la Fondazione Istituto Cattaneo ha pro- mosso una ricerca dal titolo “Amministrare l’immigrazione. Indagine sull’applicazione della normativa in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in alcuni contesti italiani”. L’indagine si inserisce in un programma di ricerche avviato dal Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione che coinvolgerà nel suo disegno com- plessivo, oltre Bologna, anche i casi di Torino e Cuneo. 5
2. L’evoluzione della normativa e della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno La gestione amministrativa dell’immigrazione in Italia ha una lunga tradizione, che precede di circa un ventennio l’elaborazione di una vera e propria politica in questo ambito. Già a partire dai primi anni ’60, infatti, l’ingresso di lavoratori stranieri continuò ad essere disciplina- to per via amministrativa attraverso una serie di circolari emanate dal Ministero del Lavoro (Einaudi, 1997). Per tutti gli anni ’70 varie ammini- strazioni continuarono ad adottare misure di tipo settoriale per regolare l’ingresso e il soggiorno dei primi immigrati, nonostante la mancanza di un dibattito pubblico sul tema e di un disegno politico più ampio. Nei primi anni ’80, alcuni Comuni iniziarono a dotarsi di Uffici Stranieri per cercare di rispondere alle specifiche esigenze di un’utenza via via in aumento (si veda Zucchini, 1998). A partire da questo periodo iniziò ad essere avvertita la necessità di discutere in Parlamento una norma- tiva sull’immigrazione, data l’insufficienza delle misure emergenziali e non coordinate portate avanti, fino a quel momento, da funzionari, in quanto tali non responsabili politicamente del proprio operato (Einaudi, 1997). La prima legge in materia, la cosiddetta legge Foschi, venne ap- provata nel 1986, ma già qualche anno dopo si avvertì il bisogno di una riforma. Una seconda legge ( la L.Martelli) venne promulgata nel 1990, fino ad arrivare ad una terza e sostanziale modifica e riorganizzazione della normativa realizzata con la cosiddetta legge Turco- Napolitano (L. n. 40/1998). Con la regolamentazione per via legislativa del permesso di soggiorno, a partire dal 1990, il ruolo della pubblica amministrazione, e in particolare delle questure, direttamente incaricate dei rilasci e dei rinnovi dei docu- menti, diventa centrale al fine di garantire un controllo sistematico sulla 6
popolazione straniera in ingresso (Patore, Ricucci, 2011: 2). Come no- tano però Pastore e Ricucci (2011), paradossalmente, la necessità di po- tenziare tale apparato coincide con un’ampia spinta verso un generale ridimensionamento del ruolo attribuito alla pubblica amministrazione che prede piede nello stesso periodo. Nel contesto italiano, dunque, l’au- mento dei flussi migratori e la conseguente necessità di amministrare le presenze straniere (ovvero, di emettere un numero via via maggiore di documenti di soggiorno) si sviluppano in una situazione di strutturale carenza di risorse economiche. I decenni successivi risultano caratteriz- zati da una decisa crescita dell’utenza immigrata (i permessi di soggior- no emessi passano da circa mezzo milione del 1990 a oltre un milione nel 2000, fino a superare i 3 milioni e mezzo nel 20111), il che contribu- isce ad aumentare la pressione sulle istituzioni competenti che appa- iono sempre più in affanno. L’evoluzione legislativa, e in particolare la promulgazione della legge n. 189/2002 (la cosiddetta “Bossi-Fini”), non tende ad agevolare i compiti dell’apparato amministrativo. La nuova normativa, anzi, riducendo la durata dei permessi di soggiorno e richie- dendo tempi di rinnovo più ampi, sembra avere un impatto pesantissi- mo sugli attori pubblici interessati (Pastore, Ricucci, 2011). La prima novità sostanziale della legge Bossi- Fini è l’introduzione del cosiddetto “contratto di soggiorno” che vincola il rilascio e il rinnovo del permesso per lavoro subordinato alla presenza e al mantenimento di un contratto di lavoro (art. 5-bis). Inoltre, con la nuova normativa, in caso di disoccupazione, lo straniero può usufruire di un permesso di co- siddetta “attesa occupazione” della durata massima di 6 mesi, di contro ad un permesso di un anno previsto dal precedente testo di legge. Per quanto riguarda la durata dei titoli di soggiorno, la L. 189/2002, in con- tinuità con la Turco-Napolitano, stabilisce la possibilità di rilascio di un permesso della durata massima di nove mesi per lavoro stagionale, di un anno per lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato, e di due anni per lavoratori assunti a tempo indeterminato (art. 5 c.3-bis). Nello stesso tempo, però, riduce la durata dei permessi al momento del 1 Si veda: http://demo.istat.it/altridati/noncomunitari/index.html, consultato il 30/03/2011. I dati sono relativi al numero di cittadini stranieri non comunitari, in possesso di un valido documento di soggiorno. A partire dal 2008, non sono quindi considerati nel- la computazione i cittadini rumeni e bulgari. 7
rinnovo, in quanto prevede che il documento di soggiorno possa essere rinnovato “per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale” (art. 5 c. 4), contrariamente alla Turco- Napolitano che prevede- va, invece, che il rinnovo del permesso potesse avvenire “per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con rilascio iniziale” (art. 5.3, L. n. 40/1998). Infine, sono variate le tempistiche necessarie alla presen- tazione della domanda di rinnovo, il quale deve essere richiesto non più 30, ma 90 giorni prima della scadenza del permesso stesso (attualmente si tratta invece di 60 giorni). Queste modifiche comportano sostanziali ricadute sulle questure italia- ne che vedono effettivamente raddoppiare il loro carico di lavoro. A tale aggravio non fa seguito, però, un corrispettivo stanziamento di risorse destinate agli uffici immigrazione, che non viene previsto né nella legge né nel suo successivo regolamento (R. n. 334/2004). Il costo delle conse- guenti disfunzioni dell’apparato amministrativo ricade principalmente sull’utenza straniera, che si vede costretta ad affrontare una situazione di maggiore incertezza giuridica dovuta all’allungamento dei tempi previ- sti per la lavorazione delle pratiche. Indirettamente, l’intasamento degli uffici pubblici e le lunghe ore di attesa per la consegna o il ritiro dei do- cumenti creano un disagio anche per i datori di lavoro, i quali si vedono forzati a concedere più frequentemente giorni feriali per il disbrigo delle incombenze burocratiche dei cittadini stranieri. Un primo tentativo di migliorare la situazione viene effettuato nel settem- bre del 2004, con la promulgazione della L. n. 271/2004 “Recante disposi- zioni urgenti in materia d’immigrazione”. Tale provvedimento autorizza il Ministero dell’Interno a stipulare convenzioni “con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici”, per la raccolta e l’inoltro alle questure delle domande, nonché per il successivo rilascio dei documenti (Caponio, 2011). Tale atto legislativo apre la strada alla stipula di Proto- colli di intesa tra il Ministero e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), il primo dei quali, firmato nell’aprile del 2005, vede la partecipa- zione delle città di Modena, Cuneo e Pavia. Queste iniziative da parte del governo nazionale sembrano, dunque, istituzionalizzare e dare legittimità alle varie esperienze messe a punto in ambito locale per tentare di agevolare le procedure burocratiche di 8
rilascio e rinnovo dei permessi2, optando, così, per un processo di poli- cy making di tipo bottom up (Caponio, 2011). Parallelamente, però, altre misure adottate nello stesso ambito appaiono invece come un tentativo di centralizzazione delle procedure relative agli ingessi. Nel febbraio del 2006, infatti, il Ministero degli Interni stipula una convenzione con Poste Italiane s.p.a., “affidando a quest’ultime l’intera partita dei rinnovi, senza alcun coinvolgimento dei comuni” (Caponio, 2011). La nuova procedura per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno3, che entra in vigore nel dicembre dello stesso anno, prevede che lo straniero compili e spedi- sca attraverso le poste un cosiddetto “kit” corredato della documentazione necessaria all’ottenimento del titolo. La busta contenente la pratica viene successivamente inviata ai Centri servizi delle Poste di competenza per l’area (5 in tutta Italia) e da questi trasmessa al Viminale. La procedura riporta, quindi, ad una situazione di centralizzazione nella fase di raccolta e di primo trattamento delle pratiche, e tutto questo nell’immediato non sembra produrre ottimi risultati. All’inizio del 2007, infatti, numerose questure vanno in tilt, a causa delle difficoltà organizzative tra i vari atto- ri coinvolti nella macchinosa procedura e a causa dell’elevato numero di pratiche “anomale”, che risultano impossibili da lavorare4. Contestualmente (nel febbraio 2006) il Ministero dell’Interno stipula un ulteriore Protocollo di intesa, coinvolgendo questa volta nella par- tita dei permessi i patronati, i quali si impegnano a fornire assistenza gratuita agli stranieri nella compilazione dei kit. Nello stesso periodo, la cosiddetta sperimentazione ANCI, avviata col Protocollo del 2005, viene estesa ad altri 9 comuni (tra cui, in Emilia Romagna, Ravenna)5. Infine, 2 Si veda, ad esempio, l’esperienza della città di Cuneo in Caponio, Pastore, Ricucci (2011), “Amministrare l’immigrazione”. Rapporto di ricerca, FIERI. Si veda anche, per quanto riguarda la provincia di Brescia: “E Brescia a giocato d’anticipo. Coinvolti 40 enti della Provincia per velocizzare l’iter”, in Il sole24ore del 27/02/2006. 3 Si veda in merito: http://www.portaleimmigrazione.it/. 4 Tali difficoltà vengono riferite anche dai dirigenti dell’ufficio immigrazione della que- stura di Bologna intervistati nel corso della ricerca. 5 Sulla pagina web dell’ANCI si legge in proposito: “Contestualmente all’avvio della nuo- va procedura di rilascio e rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno, ha avuto inizio il programma triennale di sperimentazione, finalizzato all’attuazione del processo di tra- sferimento ai Comuni delle competenze amministrative in materia di rinnovo del titolo di soggiorno. Il programma si pone come obiettivo l’identificazione e lo sviluppo dei nuovi 9
nell’aprile 2007, grazie anche ad un accordo siglato tra ANCI e Poste Italiane, si realizza la costituzione di una “Rete di assistenza dei comuni al cittadino straniero nella compilazione della modulistica”, che attual- mente prevede la partecipazione di 456 sportelli, per un totale di 131 comuni coinvolti, 73 associazioni di comuni e la provincia di Trento6. Al momento, dunque, sia i patronati che gli sportelli comunali (qualora pre- senti) sono abilitati ad affiancare lo straniero nella prima fase relativa alla compilazione e alla raccolta dei documenti necessari alla presenta- zione della domanda di permesso di soggiorno. Negli anni successivi, numerose sono state le proposte, avanzate da dverse parti, per richiedere un miglioramento nell’amministrazione dell’immigrazione, allo scopo di superare le numerose problematiche emerse, dovute soprattutto al sovraccarico di lavoro nelle questure e agli “inceppi” della macchina burocratica, che hanno causato enormi ritardi e di conseguenza notevoli problemi per cittadini stranieri in attesa. Un tentativo di ridurre i tempi di rilascio dei permessi è stato messo in atto nel marzo del 2009, con l’attuazione di una direttiva, proposta dal capo della polizia Prefetto Manganelli, con la quale le questure si impe- gnavano a consegnare i permessi di soggiorno entro 45 giorni. Due sono state le modifiche suggerite dalla direttiva e rese possibili grazie ad una più stretta collaborazione tra Poste Italiane e questure: in primo luogo, la notifica allo straniero dell’appuntamento presso l’ufficio stranieri (al fine di procedere con i rilievi fotodattiloscopici) fissato direttamente al momento della consegna del kit e previsto in un tempo massimo di 15 giorni; secondariamente, l’acquisizione telematica della pratica da parte della questura competente. Tali sperimentazioni, congiuntamente con modelli e dei processi necessari alla realizzazione di un sistema di gestione ottimale delle procedure amministrative da parte dei Comuni e si concluderà con la stesura di una nuova proposta normativa che veda il sistema dei Comuni al centro della governance in materia di immigrazione. Il programma vede il coinvolgimento del Ministero dell’Interno, dell’AN- CI (Associazione nazionale dei Comuni Italiani) quali principali autori della sperimenta- zione, che si avvale della proprio struttura operativa Ancitel S.p.A., e di un nucleo di nove Enti sperimentatori” [http://www.permessidisoggiorno.anci.it/Default.aspx?cid=5#tavolinazionali, consultato il 17/03/2012]. 6 Si veda: http://www.permessidisoggiorno.anci.it/Documenti.aspx?did=84, consultato il 17/03/2012. 10
altre migliorie organizzative apportate a livello locale (come si vedrà nello specifico per il caso di Bologna), hanno contribuito in alcuni con- testi ad assorbire (in parte o del tutto) il ritardo accumulato e a rendere più fluidi i meccanismi burocratici di emissione dei documenti di sog- giorno. Infatti, benché quasi ovunque si sia ancora lontani dalla con- segna dei permessi nel limite dei 20 giorni stabilito dal testo di legge, i disagi e le disfunzioni sembrano andare parzialmente riducendosi. Dopo tale excursus volto ad analizzare i cambiamenti legislativi che hanno inciso in maniera determinante sull’implementazione della nor- mativa sull’immigrazione, e a individuare una serie di attori rilevanti all’interno di tale processo, rivediamo ora brevemente quali sono le va- rie tappe che il migrante deve percorrere in caso di primo rilascio e di rinnovo del titolo di soggiorno. In particolare, prendiamo qui in esame il caso di ingresso sul territorio italiano per motivi di lavoro (in quanto questo costituisce, insieme al ricongiungimento familiare, il motivo più frequente di rilascio dei permessi). In caso di lavoro subordinato, lo straniero, che dal suo paese d’origine ha ricevuto un’offerta di lavoro in Italia (secondo le opzioni disponibili e all’interno delle quote fissate an- nualmente dal Ministero degli Interni), può ritirare dal consolato italia- no un visto per motivi di lavoro, che costituisce la documentazione ne- cessaria all’attraversamento della frontiera. Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il migrante è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno, che fino a pochi mesi fa veniva rilasciato soltanto in seguito alla stipula del “contratto di soggiorno per lavoro” (L. 40/1998 e successive modifiche, art 5 c. 2-3). Il contratto di soggiorno (“modello Q”), firmato dal datore di lavoro e dal cittadino straniero e presentato allo Sportello unico per l’immigrazione presso le prefetture, doveva contenere le informazioni relative al rapporto di lavoro. In più, il datore di lavoro garantiva la pre- senza di un alloggio “idoneo” per il lavoratore, e si impegnava al paga- mento delle spese di viaggio per un eventuale rientro dello straniero nel suo paese di provenienza (art 5-bis). Da aprile 2011, queste informazioni relative all’alloggio e alle spese di viaggio per il cittadino straniero, sono contenute anche nel “modello Unificato Lav”, che è il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, adempiono all’obbligo di comunicazione di assunzione dei lavoratori. Dal 15 novembre 2011, al fine di semplificare le procedure burocratiche, per l’assunzione di un lavoratore straniero regolarmente soggiornante è sufficiente la compila- 11
zione di tale modello. Al momento del rilascio o del rinnovo del permes- so di soggiorno bisogna perciò esibire unicamente una copia del model- lo UNILAV, così come reso noto dal Ministero degli Interni in una serie di circolari7, e come sancito nel D.L. sulle semplificazioni del 9 febbraio 2012 (art 17 c. 1) che ha dato a tale normativa copertura di legge. La novi- tà introdotta, comportando uno snellimento delle pratiche burocratiche al momento dell’assunzione di un lavoratore straniero, sicuramente faci- literà i datori di lavoro e agevolerà il migrante al momento della raccolta dei documenti necessari alla presentazione della domanda di soggiorno. Dopo la compilazione dell’apposito kit predisposto per la richiesta di rilascio o di rinnovo, che può essere completata individualmente o con l’assistenza di un servizio preposto, la documentazione viene consegna- ta, come si è detto in precedenza, allo “sportello amico” di Poste Italiane. Al kit il richiedente dovrà allegare una serie di documenti che attestino la sua situazione lavorativa e la sua disponibilità di reddito (modello UNILAV, buste paghe e CUD) oltre che la fotocopia del passaporto e, in caso di rinnovo, la copia del permesso in scadenza. Al momento della spedizione del kit, l’impiegato postale comunica allo straniero la data dell’appuntamento in questura, durante il quale quest’ultimo sarà sottoposto ai rilievi foto dattiloscopici, condotti al momento del primo rilascio e ripetuti a ciascun rinnovo. La documen- tazione presentata passa poi al CEN (Centro Elaborazione Nazionale) e, dopo essere stata scannerizzata, viene spedita nuovamente alla questura di competenza. Quest’ultima, che ha già ricevuto (e spesso iniziato a lavorare) la pratica a livello telematico, controlla la completezza della documentazione, se necessario richiede la presentazione di elementi integrativi, altrimenti invia i dati all’istituto poligrafico zecca dello stato per la stampa del titolo di soggiorno in formato elettronico. Il tesserino viene rinviato all’ufficio immigrazione di competenza e consegnato allo straniero, che nel frattempo, tramite internet può conoscere lo stato di avanzamento della sua pratica e può autonomamente prenotare un ap- 7 Ci si riferisce alla nota del Ministero del Lavoro del 28 novembre 2011 prot. n. 4773 [http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1C6DDB22-3E75-4B3C-816E- 7C2255D385B9/0/20111128_Nt.pdf], alla circolare del Ministero degli Interni del 5 dicembre 2011 n. 8827, e a quella del 11 gennaio 2012 n. 113. [http://www.asgi.it/public/parser_download/save/circolare.ministero.interno.n.3666. del.13.maggio.2011.pdf]. 12
puntamento per il ritiro del documento8. La procedura di rilascio dei permessi di soggiorno fino a pochi mesi fa prevedeva un costo totale di 72,12 euro, richiesto come corrispettivo per le spese amministrative9. All’ammontare di tale cifra, dal 30 gennaio 2012, bisogna aggiungere il pagamento di un “contributo integrativo”, il cui importo varia tra gli 80 e i 200 euro, così come stabilito da un decre- to del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011. Tale decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2011, ha reso operativa la tassa di soggiorno che era stata introdotta dalla cosiddetta “legge sicurezza” (L. n. 94/2009). Fatta eccezione per alcune casistiche10, dunque, chiunque richieda il rilascio o il rinnovo di un permesso di sog- giorno è tenuto, da adesso in poi, al pagamento aggiuntivo di 80 euro (l’esborso complessivo ammonta quindi a € 152,12) nei casi di permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi ed inferiore o pari ad 1 anno (attesa occupazione, lavoro stagionale, lavoro subordinato a tempo de- terminato, studio, ecc.); al pagamento di 100 euro (per una spesa totale di € 172,12) per permessi superiori a un anno (lavoro a tempo indetermi- nato, lavoro autonomo, famiglia, motivi religiosi, ecc.); al pagamento di 200 euro (ovvero di € 272,12 in totale) nei casi di documenti di soggiorno di durata superiore ai due anni, come ad esempio i permessi CE per soggiornanti di lungo periodo. Secondo l’art. 14-bis del D.lgs 286/1998 (come modificato dalla L. 94/2009), e secondo quanto specificato nel decreto, il ricavato del contributo richiesto agli stranieri verrà così ri- partito: una prima metà andrà a finanziare un fondo per il rimpatrio dei 8 Per una più agevole comprensione dell’iter burocratico di rilascio e rinnovo dei permes- si di soggiorno, si veda il diagramma di flusso in appendice (Appendice 1). 9 Il contributo era così ripartito: € 30 per le spese di spedizione da corrispondere a Poste Italiane, € 27,50 per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico e € 14,62 per la marca da bollo da apporre alla pratica. 10 Le casistiche alla quali non si applica “la tassa di soggiorno” sono: i minori di 18 anni, i richiedenti asilo, coloro che hanno un permesso per cure mediche (ex art. 36 c. 1) e coloro che richiedono l’aggiornamento o la conversione del titolo di soggiorno. Sono sorti tut- tavia alcuni dubbi in merito a due casistiche, ovvero coloro che richiedono permessi per famiglia in caso di familiari di cittadino Italiano (ex art. 19 e 30), e per familiari di stranieri con permesso per asilo politico. Sul punto cfr. http://www.asgi.it/public/parser_download/ save/1_2012_cgil_c_tassa.pdf, consultato il 10/03/2012. 13
migranti irregolari11, mentre una seconda metà sarà destinata ad attività legate al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno, e sarà suddi- visa tra missione “Ordine pubblico e sicurezza” (40%), attuazione delle disposizioni dell’Accordo d’integrazione (30%) e attività dello Sportello unico per l’immigrazione (30%). In merito all’entrata in vigore del decreto, negli ultimi mesi sono state sollevate numerose critiche12. In una nota congiunta del 4 gennaio 2011, il Ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri, e il Ministro per la Co- operazione Internazionale e l’Integrazione, Andrea Riccardi, hanno reso 11 In risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-02117 dell’On. Livia Turco, del 29 feb- braio 2012, il Ministro degli Interni ha specificato che è sua intenzione fare in modo che “con le risorse di tale Fondo vengano finanziati i programmi di rimpatrio volontario e assistito, attuabili dal gennaio di quest’anno per effetto dell’entrata in vigore del decreto interministeriale che ne ha disciplinato l’attuazione”. 12 Come nota Briguglio (2012), “solo l’ultima fattispecie si configura come la contropre- stazione di un servizio reso da un ente pubblico. Gli altri casi sembrano contrastare con il principio di eguaglianza e con l’obbligo generale di contribuzione”. Innanzitutto, la giustificazione della quota destinata ad alimentare il fondo rimpatri sembra quantomeno problematica: si tratta di scaricare (ingiustificatamente) i costi dell’immigrazione illegale su chi soggiorna regolarmente sul territorio italiano. Infatti, dal momento che, nell’ambito della normativa italiana ed europea, il rimpatrio degli stranieri irregolari è considerato come un “obiettivo di interesse comune”, esso andrebbe finanziato attraverso imposte versate da tutti i contribuenti (italiani e stranieri). Alimentarlo con un prelievo a carico del solo migrante regolare “sembra difficilmente compatibile col principio di eguaglianza e con l’obbligo generale di contribuzione alla spesa pubblica, sanciti rispettivamente dagli articoli 3 e 53 della Costituzione” (Briguglio, 2012). Un discorso simile può essere fatto per quanto riguarda il finanziamento attribuito alla missione “ordine pubblico e sicurezza”, le cui precise mansioni non sono state ancora del tutto chiarite. Anche la quota destinata all’attuazione dell’Accordo di integrazione (che come si vedrà è entrato in vigore a partire dal 10 marzo 2012) può difficilmente essere giustificata come un servizio prestato allo straniero. In generale, la disposizione è stata aspramente criticata in quanto obbliga al pa- gamento di cifre consistenti per l’accesso ad un servizio pubblico che non risulta efficien- te, dal momento che le tempistiche di rilascio dei permessi di soggiorno sono ancora ben lontane da quelle previste nel testo di legge. Molti vedono la tassa di soggiorno come un tributo inaccettabile e particolarmente gravoso per i lavoratori migranti, colpiti - spesso più duramente degli italiani- dall’attuale crisi economica. La CGIL, ad esempio, ha attual- mente presentato un ricorso presso il Tar del Lazio, chiedendo che i costi delle politiche di contrasto all’immigrazione irregolare non vengano addebitati “a chi si sforza per rimanere nella regolarità e si è avviato al processo integrazione” (si veda: “La CGIL deposita il ricor- so per sospendere il contributo sui permessi di soggiorno”, Il sole24ore del 23/02/2012.) 14
note le loro perplessità sulla tassa, proponendo che la sua applicazione fosse modulata rispetto al reddito del lavoratore straniero e alla compo- sizione del suo nucleo familiare13. Nessun successivo atto ministeriale, però, ha sospeso l’entrata in vigore del decreto Maroni-Tremonti. In ri- sposta ad ulteriori sollecitazioni14, un mese dopo l’entrata in vigore della tassa di soggiorno, il Ministro degli Interni ha chiarito la posizione del governo in merito al provvedimento, sottolineando l’intenzione di non rimettere in discussione il decreto, ma nello stesso tempo ribadendo l’esigenza di “perseguire un disegno complessivo di razionalizzazione e semplificazione delle procedure previste dalla legge per il rilascio dei permessi di soggiorno”. Il Viminale ha proposto, dunque, l’allungamento della durata dei permessi per lavoro e per motivi familiari, in modo da spalmare il costo di quest’ultimi su un periodo di tempo più lungo. In una bozza di emendamento al Decreto-legge sulle semplificazioni, resa pubblica il 29 febbraio 2012, si propongono importanti modifiche rispet- to alla normativa sull’immigrazione: in primo luogo, si prevede la possi- bilità di emissione di permessi della durata massima di due anni anche per lavoratori assunti a tempo determinato (di contro al periodo di vali- dità massima di un anno previsto dalla legislazione attuale). Secondaria- mente, si allunga la durata dei titoli di soggiorno per lavoro e famiglia al momento del rinnovo, permettendone che, a partire dal secondo rilascio, questi possano avere una durata massima di 3 anni (attualmente un permesso può essere rinnovato per stessa durata di quello precedente). Infine, si prolunga il periodo di validità del permesso di attesa occupa- zione, che passerebbe da 6 mesi ad un anno, salvo durare più a lungo nei casi in cui lo straniero si trovi a percepire una eventuale prestazione di sostegno al reddito. “L’allungamento della validità di questi permessi comporterà una sensibile riduzione degli adempimenti a carico delle questure e, conseguentemente, un risparmio di risorse organizzative e finanziarie per l’amministrazione. Inoltre, la contrazione dei tempi di rilascio dei titoli e i miglioramenti organizzativi attesi consentiranno una maggiore fruibilità complessiva degli uffici da parte dell’utenza. Da 13 Si veda: “E’ scontro sulla tassa di soggiorno. Il governo valuta dietrofront. Ma la Lega annuncia battaglia”, Il sole24ore del 4/01/2012. 14 In risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-02117 dell’On. Livia Turco, del 29 feb- braio 2012. 15
questa semplificazione deriverà indirettamente anche un alleggerimen- to degli oneri economici posti a carico degli stranieri per il pagamento del contributo, per la minore frequenza con la quale saranno chiamati a rinnovare il titolo di soggiorno”15. Contrariamente alle aspettative, la proposta di riforma non è stata inserita nel Decreto semplificazioni, ma, sostiene il governo, si cercherà di approvarla a breve inserendola all’in- terno di un provvedimento più consono. Contestualmente al dibattito sulla nuova riforma, il 10 marzo 2012 è en- trato in vigore il DPR n. 179 del 201116, che istituisce il cosiddetto “accor- do di integrazione”. Secondo quanto stabilito all’art 4-bis c. 2 del Testo Unico sull’immigrazione, così come modificato dalla L. n. 94/200917, a partire da questa data lo straniero di età superiore ai 16 anni che fa in- gresso in Italia per la prima volta, e richiede un permesso di soggiorno della durata non inferiore a un anno, deve sottoscrivere un accordo di integrazione18. L’accordo va firmato al momento della presentazione della prima richiesta di rilascio di permesso, presso lo sportello unico per l’immigrazione della prefettura (per coloro che richiedono un titolo di soggiorno per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare), op- pure in questura (per altri tipi di permesso). Con la stipula di tale atto, lo straniero si impegna a raggiungere alcuni specifici obiettivi di inte- grazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggior- no. Questi obiettivi sono principalmente tre: acquisire una conoscenza adeguata della lingua italiana, equivalente almeno al livello A2 (in rife- rimento al quadro comune europeo per le lingue); acquisire una cono- 15 Si veda nota precedente. Testo disponibile nel sito: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0255_Turco_ On._n._3-02117.pdf, consultato il 10/03/2012. 16 Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo stato. Cfr. testo del decreto: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/im- migrazione/0942_2011_09_14_dPR14092011n179.html, consultato il 10/03/2012. 17 Si tratta del cosiddetto “ pacchetto sicurezza” approvato dal precedente governo Berlu- sconi. 18 Non devono, invece, sottoscrivere l’accordo: gli stranieri affetti da patologie o disabi- lità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o l’apprendimento linguistico e culturale; i minori non accompagnati; vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfrutta- mento; i minori di 16 anni. 16
scenza sufficiente dei principi fondamentali della Costituzione italiana e della cultura civica del nostro paese; e garantire l’adempimento dell’ob- bligo di istruzione per i figli minori. Lo Stato, dal canto suo, “si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero”19. Il meccanismo di funzionamento dell’accordo prevede l’assegnazione o la decurtazione di crediti a seconda di alcuni parametri stabiliti nel testo . Al momento della sottoscrizione del documento, vengono assegnati al richiedente 16 crediti, corrispondenti a un livello A1 di conoscenza della lingua italia- na, e a un livello sufficiente di competenza sulla cultura civica del no- stro paese. L’accordo ha una validità di due anni. Entro tre mesi dalla firma, lo straniero è tenuto a frequentare un corso obbligatorio di for- mazione civica e di informazione sulla vita in Italia organizzato presso la prefettura, la cui mancata partecipazione comporta la perdita di 15 crediti. Poco prima della scadenza del patto, lo straniero è chiamato a dimostrare, con apposita documentazione (da presentare in prefettura o in questura), di aver effettivamente adempiuto ai suoi obblighi civi- ci, maturando un bonus di minimo 30 crediti. Qualora non disponga di documenti attestanti la sua situazione, sarà comunque possibile ef- fettuare un test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita civile in Italia. Una volta controllati i crediti effettivi posseduti dal migrante, si procederà a estinguere, prorogare o risolvere l’accordo. Per coloro che raggiungono o superano i 30 crediti, infatti, il patto di integrazione si ritiene compiuto e viene dunque estinto20; l’ammini- strazione concede, invece, un anno di proroga per coloro che totaliz- zano un punteggio compreso tra 1 e 29 punti; infine, si ritiene che chi presenta un numero di crediti uguale o minore di 0 non abbia raggiun- to un grado sufficiente di integrazione. In questo caso, segue la revoca del permesso di soggiorno e l’allontanamento dal territorio italiano21. 19 Cfr. il testo dell’accordo: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0185_Accordo_di_ Integrazione_Italiano.pdf, consultato il 10/03/2012. 20 Per chi supera la soglia dei 40 crediti sono previste agevolazioni e facilitazioni nella partecipazione ad attività formative e culturali. 21 Non può essere revocato il permesso per gli stranieri che rientrano nelle categorie “protette” dal diritto dell’Unione Europea, ovvero i titolari di permesso di soggiorno per asilo o per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari o per motivi 17
Il testo dell’accordo è dunque corredato da due tabelle che stabiliscono i crediti riconoscibili o decurtabili: scegliere un medico di base, avvia- re un’impresa o partecipare alla vita sociale facendo volontariato in un’associazione riconosciuta valgono 4 crediti; 6 punti sono concessi a chi acquista o affitta per lungo periodo una casa, mentre ben 30 crediti sono previsti per la frequenza di almeno un anno scolastico (o acca- demico). I punti sono decurtabili, invece, per condanne penali (anche non definitive), e per illeciti amministrativi e tributari22. Senza entrare nel merito di quello che è stato definito un meccanismo “rischia-tutto”23 alla base della concessione - o meno - della possibilità di restare sul territorio italiano, quello che preme qui sottolineare è che la nuova normativa sembra aggravare ulteriormente il carico di lavoro delle questure e delle prefetture. Gestire gli appuntamenti per la firma degli accordi di integrazione, organizzare i corsi di formazione civica, predi- sporre i test di verifica del raggiungimento dei crediti e infine valutare le situazione di ogni singolo migrante al fine di decidere se “promuove- re, rimandare o bocciare” il richiedente, costituiscono nuovi compiti in capo all’amministrazione (a fronte, questa volta, di uno stanziamento di risorse finanziarie previsto da parte del Ministero degli Interni24). Sono state già predisposte alcune misure per informatizzare e velo- cizzare la gestione delle procedure relative all’attuazione dell’accordo: verrà utilizzato un portale telematico attraverso il quale sarà possibile per gli utenti conoscere la propria situazione aggiornata di debiti e cre- diti; le questure, inoltre, verranno dotate di un sistema informatico per la gestione degli appuntamenti relativi all’accordo, e verrà così creato un anagrafe nazionale dei firmatari25. Allo stato attuale, non rimane familiari, i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di car- ta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione Europea, e degli stranieri titolari di altro permesso di soggiorno che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Quanto detto è stato chiarito nella circolare del Ministero dell’Interno n. 21542 del 2 marzo 2012. 22 Si vedano allegato a e allegato b dell’accordo: http://www.governo.it/backoffice/allegati/67073-7526.pdf, consultato il 10/03/2012. 23 Si veda, V. Melis, Permesso a punti per lo straniero, Il sole 24 ore del 12/11/2011. 24 Si veda la circolare del Ministero degli Interni n. 8946 del 6 dicembre 2011. 25 Si veda nota precedente. 18
che attendere i primi nuovi ingressi, e i primi flussi di migranti che si vincoleranno ad integrarsi. Occorrerà poi aspettare due anni (con l’av- vio delle prime verifiche) per capire se la macchina burocratica messa in moto con la nuova normativa risulterà funzionante o meno. Attraverso questo excursus sull’evoluzione della legislazione e della procedura prevista per il rinnovo dei permessi si è tentato di ricostru- ire il contesto normativo all’interno del quale agiscono i diversi attori coinvolti, ovvero gli stranieri da un lato e la pubblica amministrazione dall’altro. Nel corso della ricerca si è cercato di far luce su quali siano le pratiche quotidiane di tali attori, su come questi mettano in atto concre- tamente il proprio ruolo, cioè, su come migranti e funzionari pubblici vivano e rielaborino nella prassi i provvedimenti normativi. Nei suc- cessivi paragrafi, dopo una prima elaborazione generale delle tematiche centrali emerse nel corso della ricerca, si passerà ad analizzare separata- mente il punto di vista dei tre attori principalmente coinvolti nel proces- so burocratico in esame: operatori dei patronati e dei servizi preposti all’affiancamento dello straniero, funzionari della questura, e cittadine e cittadini immigrati. L’analisi del materiale raccolto consentirà di met- tere in luce i punti di intersezione e di divergenza tra le varie posizioni, i nodi critici individuati da ciascun attore e le prassi formali o informali che garantiscono, secondo gli intervistati, un miglior funzionamento della macchina burocratica. Si concluderà riflettendo sui nuovi interro- gativi e sulle nuove prospettive di ricerca ancora aperti sul tema. 19
3. La ricerca e i suoi risultati Nel corso della ricerca sono state condotte 25 interviste semi-strutturate a dirigenti dell’ufficio immigrazione della questura di Bologna, respon- sabili e operatori dei servizi immigrazione dei diversi patronati26, coor- dinatrici e operatrici impiegate da cooperative sociali che gestiscono gli sportelli migranti per conto dei comuni, funzionari amministrativi delle imprese che assumono immigrati, e cittadine e cittadini stranieri che hanno vissuto o stanno vivendo l’esperienza del rinnovo dei documen- ti27. Inoltre, nel corso della ricerca, è stato possibile affiancare le opera- trici dei servizi immigrazione di alcuni dei comuni della provincia bolo- gnese28, in modo da assistere alla compilazione completa dei kit preposti per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Agli intervistati responsabili dei servizi offerti all’utenza immigrata è stato chiesto in primo luogo di raccontare il ruolo svolto dal proprio ente nella procedura di rinnovo dei permessi, specificando se e come questo fosse andato modificandosi nel tempo. Questo ha consentito an- che di raccogliere informazioni relative alla storia e all’organizzazione interna del servizio. Successivamente, focalizzandosi sulla procedura di rinnovo dei documenti di soggiorno, è stato chiesto agli interlocutori di evidenziare i nodi critici e le problematicità di tale iter burocratico, sot- tolineando gli eventuali aspetti di miglioramento, qualora presenti. Gli operatori dei patronati e degli sportelli comunali concordano con i dirigenti della questura e gli stranieri intervistati, nel sostenere che, in generale, si è recentemente assistito a un miglioramento del servizio 26 Si è trattato, nello specifico, dei patronati INCA (CGIL), INAS (CISL), ITAL (UIL) e ACLI. 27 Si veda il prospetto completo in appendice (Appendice n.2). 28 L’osservazione è stata condotta presso gli sportelli di San Pietro in Casale e Pieve di Cento (BO). 20
relativo al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, innanzitutto per quanto riguarda la riduzione dei tempi di attesa per l’emissione dei documenti. Si è passati, infatti, da un periodo stimato dagli intervistati di circa un anno impiegato nel 2007 per rilasciare un permesso, a una media attuale di tre, quattro mesi29. L’introduzione di sperimentazioni e migliorie organizzative, apportate sia a livello nazionale che locale, il consolidamento dei network di lavoro e delle reti informali tra i vari attori coinvolti, la graduale familiarità col sistema sperimentata dagli utenti stranieri, hanno sicuramente favorito tali progressi. È tuttavia possibile che anche un fattore esterno rispetto al cambiamento organiz- zativo abbia giocato un ruolo importante: la riduzione progressiva del numero di pratiche lavorate dalle questure. L’ingresso della Romania e della Bulgaria nell’Unione Europea, infatti, ha eliminato l’obbligo di per- messo di soggiorno per quella che, nel dicembre 2007, risultava essere la comunità immigrata più numerosa presente sul territorio italiano30. Con la stabilizzazione dei flussi migratori, inoltre, si è assistito ad un notevole aumento della quota di soggiornati di lungo periodo, in posses- so di documenti di durata illimitata, non sottoposti, quindi, a rinnovi. Nella sola provincia di Bologna, a fine 2010, questa quota aveva ormai raggiunto un numero pari a 35 titolari di permessi per 100 stranieri resi- denti, ma solo sei anni prima, nel 2004, la cifra superava a malapena i 13 (tab. 1). Di fatto, dunque, l’immigrazione cresce, ma la quota di stranieri che ha bisogno del rinnovo del permesso di soggiorno diminuisce. Sebbene i tempi di rilascio dei permessi di soggiorno rappresentino un problema che riveste via via meno importanza, esse rimangono comun- que una questione controversa. Come si è sostenuto, tutti gli attori con- cordano nel sottolineare che si è assistito ad una generale riduzione dei tempi di attesa per la lavorazione delle pratiche. La questura di Bologna parla di 40/45 giorni necessari per consegnare un documento nel caso ci si trovi davanti a una procedura standard, cioè ad una pratica che non 29 Un tempo di attesa di 3/4 mesi è quanto indicato dagli operatori dei servizi e dei pa- tronati, e risulta confermato dall’osservazione partecipante in sportello. Diversamente, la questura di Bologna parla di consegna dei permessi in 40/45 giorni. Si veda successiva- mente. 30 Si veda: http://demo.istat.it/str2007/index.html , consultato i l 30/03/2012. 21
Tab. 1. Cittadini non comunitari titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo (carte di soggiorno) al 31.12 di ogni anno nella provincia di Bologna, in Emilia-Romagna e in Ita- lia per 100 residenti non comunitari alla stessa data; 2007-2010 Anno Bologna (prov.) Emilia-Romagna Piemonte Italia 2004 13,1 15,3 11,5 11,7 (N) (52.049) (241.990) (195.633) (2.195.508) 2005 18,1 21,0 15,3 16,2 (N) (57.394) (271.790) (217.941) (2.446.977) 2006 21,8 24,3 18,5 19,6 (N) (61.140) (298.638) (237.791) (2.694.858) 2007 25,1 27,1 24,4 23,9 (N (58.809) (297.587) (190.448) (2.498.216) 2008 25,8 28,4 26,2 26,0 (N) (65.925) (337.693) (211.272) (2.759.582) 2009 31,0 37,4 33,6 33,8 (N) (71,879) (369.564) (227.785) (2.993.711) 2010 34,9 41,0 37,8 38,4 (N) (78.315) (401.864) (242.211) (3.235.497) Nota: I dati, al 31.12 di ogni anno, comprendono i permessi di soggiorno CE per soggior- nanti di lungo periodo rilasciati a cittadini non comunitari (ex carte di soggiorno) e le car- te di soggiorno rilasciate a familiare straniero di un cittadino comunitario (art. 10 D. Lgs 30/2007). Fonte: a: Elaborazione Osservatorio sul fenomeno migratorio della Regione Emilia-Romagna su dati Ministero dell’Interno, pubblicati su Regione Emilia-Romagna, Quaderni di Statistica, L’immigrazione straniera in Emilia-Romagna. Dati al 2009, Bologna, Clueb, 2011, tranne c, fornito direttamente dall’Osservatorio sul fenomeno migratorio della Regione Emilia- Romagna. I dati relativi all’anno 2010 sono suscettibili di variazioni connesse a verifiche tecniche del CED - Interforze e del CEN di Napoli. b: Elaborazione Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna. Si ringrazia il dott. Vanelli per l’elaborazione di questi dati. presenta alcun tipo di problema. Gli operatori di servizi e patronati par- lano, invece, di un’attesa di 3/4 mesi per una domanda che non incorre in intoppi procedurali, ma sottolineano comunque come questi inceppi della macchina burocratica siano ancora molto molto frequenti. Per que- 22
sto motivo, dunque, la questione dei tempi del rinnovo sarà brevemente trattata all’interno di ognuno dei successivi paragrafi, in modo da mette- re in luce le divergenze emerse sul punto, secondo le diverse prospettive degli attori intervistati. Se i tempi costituiscono, comunque, un problema progressivamente meno grave del passato, sono invece le aree di incertezza e la loro ge- stione da parte dei funzionari dotati di potere decisionale a comparire con maggior frequenza nelle parole dei nostri interlocutori. Che un cer- to margine di discrezionalità sia previsto in ogni attività amministrativa risulta abbastanza evidente ed è inoltre confermato da numerosi studi empirici presenti sul tema, effettuati a partire dai pionieristici lavori di Crozier (1969) e Lipsky (1980). L’obiettivo della ricerca qui condotta è, invece, quello di considerare come (cioè secondo quali criteri e con qua- le ampiezza) tale capacità discrezionale è applicata quotidianamente da- gli attori coinvolti nel processo di rinnovo del permesso e con quali con- seguenze per i cittadini stranieri. È chiaro che, in linea con precedenti lavori di diversi autori (Triandafyllidou, 2003; Spire, 2008) bisogne- rebbe concentrasi particolarmente sul potere decisionale attribuito alle singole questure, che risulta rilevante in quanto influisce direttamente sulla possibilità di soggiornare concessa a donne e uomini migranti. Si tratta, però, di un tema di difficile valutazione, che richiederebbe lo svolgimento di lunghe sessioni di osservazione partecipante nel retro- sportello degli uffici immigrazione, il che allo stato attuale non sembra praticabile, data la chiusura da parte delle forze di polizia all’ipotesi di aprirsi a studiosi esterni e appartenenti a istituzioni indipendenti allo scopo di studiarne le pratiche e l’organizzazione. Vale la pena tuttavia di far emergere come tra gli intervistati risulti molto diffusa la percezione che norme di legge apparentemente tassative e vincolanti si traducono costantemente in prassi locali e “personali”, ovvero in decisioni pratiche prese dai singoli soggetti chiamati ad applicare tali normative. Questo, se da un lato genera incertezza e ambiguità, dall’altro concede alcune possibilità di interpretazione estensiva della normativa nella direzione di una maggior tutela dei diritti dei migranti. Un primo indicatore che dimostra quanto ampia sia la capacità discre- zionale in capo alle questure, è costituito dall’osservabile diversità delle prassi locali messe in atto dai vari uffici immigrazione, le quali differi- 23
scono notevolmente da città a città (così come testimoniano numerosi intervistati con esperienze di lavoro o di incontro con diverse questu- re). Anche i singoli funzionari possono presentare di volta in volta atteggiamenti e interpretazioni differenti delle stesse norme, tanto da giustificare la percezione diffusa che “dipenda da chi incontri”. Il nodo maggiormente problematico riguarda, però, la durata dei permessi di soggiorno. È percezione diffusa (e parzialmente confermata dal nostro colloquio con personale della questura) che, seppur all’interno di alcuni criteri fissati per legge31, un margine di valutazione per quanto riguar- da la validità da attribuire ad un titolo di soggiorno è sempre presente. Nella pratica, cioè, non è automatico che un permesso di soggiorno per lavoro subordinato per chi dispone di un contratto a tempo determinato venga concesso per anno, o che esso abbia validità di due anni nel caso dei lavoratori a tempo indeterminato, e così via, come previsto dal testo di legge (L. 40/1998 e successive modifiche, art 5c.3-bis). Il validatore del- la questura in procinto di rilasciare un permesso valuta secondo due cri- teri fondamentali: il reddito e la stabilità del rapporto di lavoro. Questo può portare, come si vedrà, all’emissione di permessi più brevi rispetto alla durata massima fissata dalla normativa. Ai cittadini stranieri con esperienze pregresse di rinnovo è stato chie- sto, invece, di raccontare come, nel corso degli anni, essi avessero vis- suto il proprio rapporto con l’amministrazione a partire dalle vicende di rilascio e di rinnovo dei documenti che li hanno visti protagonisti. Ripercorrere le varie tappe burocratiche è significato, per le persone intervistate, ripercorrere i vari momenti della propria vita. Il permes- so è diventato, così, il filo conduttore attraverso cui rielaborare una narrazione del proprio percorso migratorio, oltre che del rapporto con l’amministrazione e, in senso lato, con “la società italiana”. Attraverso le interviste è stato dunque possibile ricostruire percorsi migratori spesso segnati da una prima fase di irregolarità, dall’apertura di una possibilità di regolarizzazione (attraverso una sanatoria o un decreto flussi), da un periodo di parziale instabilità (dovuto alla necessità di rinnovare fre- quentemente il permesso), fino ad arrivare ad un momento di maggiore tranquillità (garantita dall’acquisizione di documenti di lunga durata o 31 Il testo di legge infatti, stabilisce la durata massima dei permessi, non quella effettiva (cfr. L. 40/1998 e successive modifiche, art 5c.3-bis). 24
illimitati). La fase di rinnovo dei permessi si caratterizza dunque come un momento intermedio, durante il quale l’acquisizione di alcuni diritti si alterna con la sospensione temporanea degli stessi. Un processo que- sto che è può essere definito come integrazione ciclica del migrante nel contesto di accoglienza. Vediamo adesso più approfonditamente il punto di vista di ognuno dei tre attori rilevanti coinvolti nella partita dei rinnovi (patronati e servizi comunali, questura, migranti) così come emerge dall’analisi delle inter- viste condotte. 25
4. I patronati e gli sportelli comunali A partire dal 2006, in seguito ad una convenzione stipulata tra Ministe- ro degli Interni e i patronati, quest’ultimi si sono impegnati a fornire assistenza gratuita nella compilazione dei kit relativi all’emissione dei documenti di soggiorno. Attualmente essi rappresentano, insieme agli sportelli comunali, qualora presenti sul territorio, il primo servizio a cui il cittadino straniero può rivolgesi al momento di iniziare il suo iter amministrativo che lo porterà a rinnovare il permesso. Già molto prima della stipula della convenzione, i servizi stranieri sviluppatisi all’interno dei diversi sindacati si erano contraddistinti per il loro protagonismo e per il loro approccio attivo nel campo dell’immigrazione, nel tentativo di dare una risposta concreta ai nuovi bisogni posti da un’utenza stra- niera in aumento. L’ex-responsabile del Centro lavoratori stranieri della CGIL racconta: [Quando nacque la CGIL stranieri, in Italia] non c’era ancora una legge sull’immigrazione. Nell’ 86 c’erano delle circolari e ognuno interpretava a modo suo qual’era la circolare, che cosa diceva, cosa regolamentava rispetto allo straniero. Non c’era una legge. […] E quindi attorno all’ 88-89 la CGIL decise che qualcuno doveva occuparsi di questa materia. Fu insieme al comune di Bologna, allora il sindaco era Renzo Imbeni, che si decise di aprire un centro di accoglienza per stranieri. Fu cre- ato l’ISI, servizio all’immigrazione, con una presenza appunto per il comune e una presenza sindacale. E in quel momento si trattava di una presenza sindacale unitaria CGIL, CISL e UIL [IP1]. Allo stesso modo, il responsabile del Servizio immigrati del patronato ACLI sostiene: 26
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