ALFABETO DELLA COSTITUZIONE - Istituto Comprensivo Bernacchia
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A: ARTICOLO 1: L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA, FONDATA SUL LAVORO. LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO, CHE LA ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE
B: BANDIERA (ARTICOLO 12): LA BANDIERA DELLA REPUBBLICA E’ IL TRICOLORE ITALIANO: VERDE, BIANCO E ROSSO, A TRE BANDE VERTICALI DI EGUALI DIMENSIONI. I COLORI HANNO UN SIGNIFICATO BEN PRECISO, OSSIA IL VERDE PER RICORDARE I NOSTRI PRATI, IL BIANCO PER RICORDARE LE NEVI PERENNI E IL ROSSO, PER IL SANGUE VERSATO NELLA GUERRA.
C: COSTITUZIONE: LA COSTITUZIONE È STATA PROMULGATA IL 27/12/1947 A FIRMA DI ENRICO DE NICOLA (ALLORA PRESIDENTE PROVVISORIO). FU UNA COMMISSIONE SPECIALE COMPOSTA DA 75 MEMBRI SCELTI FRA I COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE. LA CARTA COSTITUZIONALE SI COMPONE DI 139 ARTICOLI (ALCUNI ABROGATI DALLA LEGGE COSTITUZIONALE 3/2001), CUI SI AGGIUNGONO 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
D: DEMOCRAZIA: LA PAROLA DEMOCRAZIA DERIVA DAL GRECO DEMOS E CRATO E VUOL DIRE CHE IL COMANDO È IN MANO AL POPOLO. L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA
E: EGUAGLIANZA: IL PRINCIPIO È CONTENUTO NELL’ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE: TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITA’ SOCIALE E SONO EGUALI DAVANTI ALLA LEGGE , SENZA DISTINZIONI DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI
F: FIDUCIA PARLAMENTARE: È SANCITA DALL’ ARTICOLO 94 DELLA COSTITUZIONE. IL GOVERNO DEVE AVERE LA FIDUCIA DELLE DUE CAMERE. QUESTO ARTICOLO RENDE ESPLICITO IL FATTO CHE IL SISTEMA ITALIANO SI FONDA SUL RAPPORTO DI FIDUCIA FRA IL PARLAMENTO E IL GOVERNO CHE, PER RESTARE IN CARICA, DEVE AVERE IL CONSENSO DELLA MAGGIORANZA DEI DEPUTATI E DEI SENATORI
G: GOVERNO: È UN ORGANO COSTITUZIONALE IN QUANTO PREVISTO DALLA COSTITUZIONE ITALIANA NEGLI ARTICOLI 92,93,94,95 E 96 E IN QUANTO CONCORRE, IN POSIZIONE D’INDIPENDENZA RISPETTO AD ALTRI ORGANI DELLO STATO, ALLA FORMULAZIONE DELL’INDIRIZZO POLITICO
I: INDIPENDENZA (ARTICOLO 7): LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA SONO, CIASCUNO NEL PROPRIO ORDINE, INDIPENDENTI E SOVRANI. LE MODIFICAZIONI DEI PATTI, ACCETTATE DALLE DUE PARTI, NON RICHIEDONO PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE
L: LAVORO (ARTICOLO 4): LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO AL LAVORO E PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE RENDANO EFFETTIVO QUESTO DIRITTO. OGNI CITTADINO HA IL DOVERE DI SVOLGERE, SECONDO LE PROPRIE POSSIBILITÀ E LA PROPRIA SCELTA, UN’ ATTIVITÀ O UNA FUNZIONE CHE CONCORRA AL PROGRESSO MATERIALE O SPIRITUALE DELLA SOCIETA’.
M: MINISTRO (ARTICOLO 92): I MINISTRI SONO NOMINATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E, SECONDO L’ARTICOLO 93 DELLA COSTITUZIONE, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI PRESTANO GIURAMENTO NELLE MANI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
N: NAZIONALITA’ (ARTICOLO 7): SALVO SPECIALI DISPOSIZIONI DA STIPULARE CON TRATTATI INTERNAZIONALI, IL CITTADINO ITALIANO NATO E RESIDENTE IN UNO STATO ESTERO, DAL QUALE SIA RITENUTO PROPRIO CITTADINO PER NASCITA, CONSERVA LA CITTADINANZA ITALIANA, MA DIVENUTO MAGGIORENNE O EMANCIPATO PUÒ RINUNZIARVI
O: OSSERVANZA: TUTTI I CITTADINI HANNO IL DOVERE DI ESSERE FEDELI ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARNE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI. I CITTADINI CUI SONO AFFIDATE FUNZIONI PUBBLICHE HANNO IL DOVERE DI ADEMPIERLE CON DISCIPLINA ED ONORE, PRESTANDO GIURAMENTO NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE.
P: PARLAMENTO: SI COMPONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. IL PARLAMENTO SI RIUNISCE IN SEDUTA COMUNE DEI MEMBRI DELLE DUE CAMERE NEI SOLI CASI STABILITI DALLA COSTITUZIONE. SONO ELEGGIBILI A DEPUTATI TUTTI GLI ELETTORI CHE NEL GIORNO DELLE ELEZIONI HANNO COMPIUTO I 25 ANNI DI ETÀ
Q: QUORUM: INDICA IL NUMERO MINIMO DI ELETTORI CHE DEVONO PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE PERCHÈ IL REFERENDUM SIA VALIDO E PERCIÒ IDONEO AD ABROGARE LA DISPOSIZIONE OGGETTO DEL QUESITO: ESSO È FISSATA NELLA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
R: REPUBBLICA (ARTICOLO 2): LA REPUBBLICA RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO, SIA COME SINGOLO, SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI OVE SI SVOLGE LA SUA PERSONALITÀ E RICHIEDE L’ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETÀ POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE.
S: SALUTE (ARTICOLO 32): LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ E GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI
T: TOLLERANZA (ARTICOLO 19): TUTTI HANNO IL DIRITTO DI PROFESSARE LIBERAMENTE LA PROPRIA FEDE RELIGIOSA IN QUALSIASI FORMA, INDIVIDUALE O ASSOCIATA, DI FARNE PROPAGANDA E DI ESERCITARNE IN PRIVATO O IN PUBBLICO IL CULTO, PURCHÈ NON SI TRATTI DI RITI CONTRARI AL BUON COSTUME
U: UNITA’ (ARTICOLO 5): LA REPUBBLICA, UNA E INDIVISIBILE, RICONOSCE E PROMUOVE LE AUTONOMIE LOCALI. ATTUA NEI SERVIZI CHE DIPENDONO DALLO STATO IL PIÙ AMPIO DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO. ADEGUA I PRINCIPI ED I METODI DELLA SUA LEGISLAZIONE ALLE ESIGENZE DELL’AUTONOMIA E DEL DECENTRAMENTO
V: VITTORIA: LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA AVVENNE IL 2 GIUGNO 1946, IN SEGUITO AI RISULTATI DEL REFERENDUM ISTITUZIONALE INDETTO QUEL GIORNO PER DETERMINARE LA FORMA DI GOVERNO DOPO LA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Z: COME LA Z, L’ULTIMA LETTERA DELL’ALFABETO ITALIANO, COSI’ L’ARTICOLO 139 CHIUDE LA COSTITUZIONE CHE RECITA: “LA FORMA REPUBBLICANA NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE. DALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE L’ITALIA UNA REPUBBLICA E NON PIÙ UNA MONARCHIA. LA FORMA DI GOVERNO NON È MODIFICABILE
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