AGGIORNAMENTI SULL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI - LE NUOVE ZONE VULNERABILI IL PROGRAMMA D'AZIONE 2020-2023 LE LINEE GUIDA PER LE ZNVN ...
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Aggiornamenti sull’applicazione della Direttiva nitrati Seminario Regione Lombardia - FODAF 5 giugno 2020 Le nuove zone vulnerabili Il Programma d’azione 2020-2023 Le Linee guida per le ZnVN
Applicazione della Direttiva nitrati in Lombardia dal 1993 … • L.R. 15 dicembre 1993, n.37 «Norme per il trattamento, la maturazione e l’utilizzo dei reflui zootecnici» – 1° Regolamento Attuativo (d.g.r. 12 giugno 1995 n. 69318) • DM 7 aprile 2006 – «Nuove zone vulnerabili» (d.g.r. 11 ottobre 2006, n. VIII/3297) – PdA 2008-2011 (d.g.r.21 novembre 2007, n. VIII/5868) – «Riconferma zone vulnerabili» (d.g.r. 7 marzo 2013, n. IX/4984) – PdA 2012-2015 (d.g.r. 14 settembre 2011, n. IX/2208) • DM 25 febbraio 2016 – PdA 2016-2019 (d.g.r.16 maggio 2016, n. X/5171) – Linee guida per le ZnVN (d.g.r. 18 luglio 2016 - n. X/5418) • Procedura di infrazione – «Designazione nuove zone vulnerabili» (d.g.r. 26 novembre 2019, n. XI/2535) – PdA 2020-2023 (d.g.r. 2 marzo 2020 - n. XI/2893) – Linee guida per le ZnVN (d.g.r. 30 marzo 2020, n. XI/3001 )
Zone vulnerabili PdA Linee guida per le ZnVN Perché? • Ogni 4 anni è necessario aggiornare le misure del PdA in funzione dei risultati ottenuti nel quadriennio precedente • Le Linee guida per le ZnVN sono state allineate alle modifiche introdotte con il nuovo PdA in ordine alla semplificazione e alla maggiore chiarezza e ulteriori semplificazioni nelle aree svantaggiate
obiettivi, approccio metodologico, strumenti di intervento Confermata l’impostazione del PdA preesistente con modifiche finalizzate essenzialmente ad assicurare: • stretta coerenza, anche nell’articolato, con i criteri e le norme tecniche nazionali • migliore chiarezza dell’articolato e semplificazione delle procedure e degli strumenti attuativi • adeguamento all’evoluzione delle tecnologie disponibili • adeguamento all’evoluzione delle norme comunitarie in tema di fertilizzanti • adeguamento alle norme regionali in tema di tutela della qualità dell’aria che chiedono al PdA di confermare un quadro coerente e perfettamente integrato d’azione
Cosa cambia e quando Subito: • Semplificazione procedurale – Nel PdA 2020-2023 & nelle Linee guida per le ZnVN – Ulteriori semplificazioni per le ZnVN • Maggiore chiarezza – Introduzione di nuove definizioni – Chiarimenti su alcune definizioni esistenti – Introduzione del concetto di «variante» della Comunicazione – Implementazione di ulteriori note esplicative a piede pagina – Ampliamento dei contenuti dell’Allegato 4 “Cessioni e Acquisizioni” • Gestione dei divieti di spandimento autunno invernali 2020-2021 Dal 1 gennaio 2021: • Misure rafforzate di tutela ambientale • Nuove Zone vulnerabili da nitrati
Misure rafforzate rimandate al 2021 (con il decreto 10 marzo 2020 n. 3137) Sono rimandate al 1 gennaio 2021 le seguenti «misure rafforzate»: ✓ Applicazione delle misure del PdA 2020-2023 alle imprese ubicate nelle nuove zone vulnerabili da nitrati ✓ Adozione delle tabelle 1, 2 e 3 del PdA 2020-2023 «… volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione» e «Trattamenti» ✓ Adozione delle tabelle di “Efficienza dell’azoto in rapporto al tipo di matrice utilizzata” ✓ Adozione del GPS per i trasporti di effluenti di allevamento oltre i 40 km ✓ Utilizzo della sezione Repository Nitrati del Fascicolo Aziendale per depositare i contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento e le Relazioni tecniche ✓ Interramento immediato o entro le 12 ore
La Procedura nitrati 2020 … aiuta a gestire la transizione … Nel 2020 la Procedura nitrati adotta i medesimi parametri di calcolo definiti per il quadriennio 2016-2019 Pertanto, le Comunicazioni e le eventuali varianti presentate per l’anno 2020, sono valide a tutti gli effetti così come sono state o saranno elaborate, con la Procedura nitrati a disposizione delle imprese, fino al 31 dicembre 2020 Dal 1 gennaio 2021 la Procedura nitrati sarà allineata ai parametri e alle misure introdotti con il PdA 2020-2023 e Linee guida per le ZnVN NB: a) le Comunicazioni presentate dal 2017 al 2020 compreso perderanno la validità pluriennale b) tutte le imprese dovranno presentare una nuova Comunicazione
Campagna nitrati 2020 ha due scadenze Dal 24 marzo ed entro il 30 giugno 2020: ▪ Aziende che presentano per la prima volta la Comunicazione ▪ Aziende con ultima Comunicazione non conforme ▪ Aziende ammesse alla deroga nitrati nel 2019 ▪ Aziende con Comunicazione che ha perso la validità quinquennale (modifiche sostanziali, ultima PGN conforme prima del 2016, ecc.) ▪ Aziende che sono state oggetto, nel 2019, di un controllo nitrati ad esito negativo Dal 24 marzo ed entro il 31 dicembre 2020: ▪ Aziende con ultima Comunicazione nitrati (2017 o 2018 o 2019) classificata come «conforme» e ancora valida (non scaduto il valore quinquennale e mantenuta la conformità)
Validità della procedura nitrati Interruzione della validità quinquennale: ✓ Comunicazione precedente non conforme ✓ Introduzione di modifiche sostanziali ✓ Controllo nitrati 2019 ad esito negativo ✓ Decreto dirigenziale motivato di Regione Lombardia che imporrà la ripresentazione di tutte le Comunicazioni per allineare i dati con le nuove regole Conseguenza …: ✓ Obbligo di presentazione di una nuova Comunicazione entro la scadenza fissata per la campagna nitrati successiva
Un problema aperto …: la deroga nitrati • Non è ancora chiaro se otterremo dalla CE una nuova deroga alla Direttiva nitrati (sono in corso trattative dal novembre 2018) • Non è stato possibile prorogare la deroga 2019 al 2020 • Pertanto, le aziende che erano in deroga nel 2019 devono: – Presentare una Comunicazione nitrati entro il 30 giugno 2020 – Presentare una Comunicazione ordinaria (limite 170 Kg N/Ha anno) • Verranno fornite tempestivamente nel corso dell’anno informazioni sulle novità (es.: possibilità di aderire retroattivamente alla eventuale nuova deroga)
Semplificazione procedurale e maggiore chiarezza Snellimento del testo del Programma • eliminazione delle parti ridondanti o ripetitive Nuove definizioni e nuove note • maggiore chiarezza Documento di accompagnamento al trasporto • riduzione degli obblighi di utilizzo e non obbligo di conservare in azienda Modifiche sostanziali alleggerite • non più sostanziale l’aumento di azoto organico acquisito > di 3.000 kg Modifica contratto di valorizzazione degli e.a. • ridotta la parte «essenziale» del contratto e ampliamento dei tempi di registrazione Registro delle fertilizzazioni Allegati alla Comunicazione Sottoscrizione della Comunicazione da parte del tecnico Valore previsionale della Comunicazione
Definizioni nuove ✓ “centro abitato”: ambito destinato alla residenza o prevalentemente residenziale, individuato all’interno del tessuto urbano consolidato come definito dal P.R.G./P.G.T.; ✓ “fertilizzante”: qualsiasi sostanza contenente azoto riconosciuta ai sensi del d.lgs. 75/2010 e del Regolamento (UE) 5 giugno 2019, n. 1009; ✓ “interramento immediato”: con riferimento ai materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, l’interramento contestuale alla distribuzione, anche con l’utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull’appezzamento; ✓ “Intermediario” (o “Impresa intermediaria”): impresa accreditata tramite Fascicolo aziendale su Sis.Co., che effettua attività di intermediazione tra imprese … ; ✓ “interramento entro 12 ore”: interramento (degli effluenti di allevamento) effettuato non oltre le 12 ore dall’inizio delle operazioni di distribuzione sull’appezzamento di terreno;
Definizioni nuove ✓ “Lettiera”: strato di materiale (come paglia, segatura, separato solido, separato compostato, sabbia, materiali a base cellulosica*) sul quale gli animali di allevamento riposano e rilasciano le proprie deiezioni, che consenta la produzione di letame utilizzabile a fini agronomici per la fertilizzazione delle colture *qualora abbiano le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002 «Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione…» ✓ …
Obblighi per l’azienda tenuta alla Comunicazione nitrati 1/3 semplificazione: • Possibilità di conservare la documentazione in azienda o, in alternativa, presso il tecnico incaricato alla compilazione della Comunicazione nitrati • documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali: oltre la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o, in alternativa, il Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno • No obbligo conservare in azienda i documenti di accompagnamento dei trasporti degli effluenti
Obblighi per l’azienda tenuta alla Comunicazione nitrati 1/3 semplificazione: • Obbligo sottoscrizione da parte del Tecnico abilitato: – se prima Comunicazione che prevede la compilazione del PUA – aggiornamento della Comunicazione nitrati a causa di modifiche sostanziali ai sensi del capitolo 2.4.4 che incidano sulla classificazione aziendale; – introduzione nella Comunicazione nitrati di parametri non standard che necessitano di essere supportati da una Relazione tecnica ai sensi del capitolo 2.3.1.
Obblighi per l’azienda tenuta alla Comunicazione nitrati 2/3 semplificazione: • Registro delle fertilizzazioni semplificato • Tolleranza valori in sede di controllo: 20%
Obblighi per l’azienda tenuta alla Comunicazione nitrati 3/3 semplificazione e chiarimento: • «valore previsionale» della Comunicazione nitrati: la Comunicazione ha valore previsionale ma può essere anticipata da operazioni in campo necessarie al corretto svolgimento dell’ attività agricola nell’annata agraria • Per effettuare la Comunicazione nitrati è necessario avere un Fascicolo aziendale aperto in Lombardia o, se aperto in altra Regione, avere ottenuto la sincronizzazione dei dati in Lombardia (cfr. «Fascicolo aziendale contenuti e modalità operative»)
Tecniche distributive 3/6 Distribuzione di letame su pendenze elevate Eliminato il limite del 10% e del 15% di pendenza per la distribuzione dei letami sostituito da: ✓ «Divieto distribuzione letami su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate»
Maggiore tutela ambientale ✓ Aggiornamento della definizione di fertilizzante ✓ Riduzione dei tempi di interramento degli effluenti da 24 a 12 ore ✓ Divieto di fertirrigazione per scorrimento ✓ Riconoscimento della figura dell’Intermediario ✓ Estensione dell’uso del “bollettino nitrati” a 120 giorni (1° novembre - fine febbraio) ✓ Aggiornamento delle tabelle di riferimento per la produzione di effluenti, per le quantità di N, P2O5 e K2O prodotte dagli allevamenti e dei trattamenti a cui sottoporre gli effluenti. INOLTRE: ✓ Introduzione dell’obbligo di GPS per trasporti di liquami e assimilati a lunga distanza (valido per le imprese che cedono effluenti a distanze superiori a 40 km) ✓ Ridefinizione del numero/tipologia di aziende che possono presentare Comunicazioni “pluriennali” introducendo l’obbligo di Comunicazione annuale ✓ Modifica delle tempistiche di presentazione di una nuova Comunicazione, in caso di modifiche sostanziali ✓ Introduzione dell’obbligo di Comunicazione (integrata con il PUA e classificata come conforme dalla Procedura nitrati) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ✓ Introduzione di nuove distanze e divieti per i cumuli in campo di letame
Fertilizzante: definizione “fertilizzante”: qualsiasi sostanza contenente azoto riconosciuta ai sensi del d.lgs. 75/201014 (ivi compresi concimi, ammendanti e correttivi) e del Regolamento (UE) 5 giugno 2019, n. 100915 * *(Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 “che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003” ) Effetti (dal 1 gennaio 2021): ➢ L’azoto del «fertilizzante» concorre al raggiungimento dei MAS (Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture) ➢ L’azoto del «fertilizzante» non è computato nei limiti di applicazione dell’azoto zootecnico al campo (170 o 340 kg/ha)
Fertilizzante: efficienza nominale = 1 a partire dal 1 gennaio 2021 Motivazione: • il parametro di “efficienza standard” dell’azoto contenuto nei “fertilizzanti”, è stabilito pari a 1,00 per tutti i materiali • in precedenza l’efficienza era attribuito in maniera differenziata tra “fertilizzante organico” con valore 0.55 e fertilizzante minerale con valore 1.00 • Questa modifica è da considerarsi a tutela delle acque in quanto l’incremento nominale dell’efficienza del fertilizzante di origine organica è finalizzata a indurre l’impresa ad utilizzare tali fertilizzanti in maniera più efficiente e a limitare il ricorso all’integrazione con i fertilizzanti minerali per arrivare a coprire le esigenze nutritive delle singole colture, contribuendo quindi alla riduzione dell’apporto complessivo di azoto --------------------------------- NB: i FANGHI di depurazione mantengono l’efficienza = 0,55 •
Interramento immediato o entro 12 h di liquami e ass. a partire dal 1 gennaio 2021 ➢ L’interramento deve essere immediato per quanto possibile … ➢ … e comunque non oltre le 12 ore dall’inizio delle operazioni di distribuzione sull’appezzamento di terreno; Sono fatti salvi: ✓ (+) i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva. ✓ (-) i limiti inferiori alle 12 ore prescritti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera. Eccezioni: - (-) anche nel 2020 Obbligo di interramento immediato o entro le 12 ore in periodi particolari esplicitamente indicati nel Bollettino nitrati/aria - (+) Per le micro aziende (
divieto di Fertirrigazione per scorrimento E’ vietata: • la fertirrigazione effettuata mediante tecniche di irrigazione per scorrimento, anche in presenza di sistemi di canalizzazione delle acque impermeabili (per evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali) E’ permessa: • la fertirrigazione con altri sistemi quali: manichette, superficiali o interrate, pivot muniti di calate ecc. PS: stiamo valutando la richiesta di procrastinare al 2021 l’applicazione di questo divieto
Estensione del “bollettino nitrati” a 120 giorni • Il Bollettino previsionale agro meteorologico è già da molti anni lo strumento per regolamentare, per area geografica omogenea, il divieto di spandimento invernale di effluenti di allevamento, fertilizzanti e fanghi di depurazione. • La modifica introdotta con il PdA 2020-2023 si limita a estendere l’utilizzo del bollettino a tutto il periodo di applicazione dei divieti invernali (dal 1° novembre a fine febbraio). Motivazione: • La riduzione del periodo fisso di divieto che ne consegue permetterà di rendere i calendari di distribuzione più flessibili e adattabili alle reali condizioni meteorologiche, ma sotto stretto controllo di Regione Lombardia, contemperando meglio sia l’esigenza di limitare i rischi di impatto sulle acque sia quelli di impatto sull’aria
Estensione del “bollettino nitrati” a 120 giorni • L’importanza della maggior regolamentazione nella distribuzione invernale (dicembre e gennaio) ha come scopo quello di limitare i picchi di inquinamento nei momenti in cui le condizioni meteorologiche a contorno sono favorevoli alla formazione di particolato (PM10 e PM 2,5) da Solfato di ammonio e Nitrato di Ammonio
Aggiornamento delle tabelle di riferimento Aggiornamento e integrazione delle tabelle di riferimento per la produzione di effluenti, per le quantità di N, P2O5 e K2O prodotte dagli allevamenti e dei trattamenti a cui sottoporre gli effluenti. A seguito di una ricerca e analisi delle tecniche di allevamento applicabili e diffuse in Regione Lombardia (supportate da bibliografia tecnica e scientifica), si è proceduto nel PdA all’aggiornamento per specie e categorie di animali delle quantità di riferimento di effluenti prodotti e di nutrienti. Motivazione: • Questa azione è volta ad ottenere una stima più realistica degli effettivi apporti di nutrienti nell’ambiente dal comparto agricolo e quindi una migliore stima della pressione agricola sul territorio e sulle acque.
Aggiornamento delle tabelle di riferimento Confronto tra la stima degli apporti di N al campo (kg) su base provinciale per bovini e suini utilizzando gli attuali coefficienti di riferimento e i nuovi (Fonte BDR 2019). BOVINI SUINI N al campo kg N al campo kg N al campo kg N al campo kg PROVINCIA ATTUALE NUOVO % Variazione ATTUALE NUOVO % Variazione BERGAMO 6.394.311 6.595.403 3,14 3.122.506 2.802.577 -10,25 BRESCIA 20.540.766 22.029.380 7,25 13.446.597 12.027.745 -10,55 COMO 909.344 936.466 2,98 7.052 6.226 -11,71 CREMONA 14.614.563 15.085.592 3,22 65.65.246 5.788.285 -11,83 LECCO 506.007 521.574 3,08 39.980 32.961 -17,56 LODI 5.837.992 6.023.733 3,18 2.692.935 237.6746 -11,74 MANTOVA 13.844.407 14.289.011 3,21 9.195.964 8.147.346 -11,4 MILANO 4.482.744 4.623.442 3,14 939.240 839.951 -10,57 MONZA E BRIANZA 297.140 306.354 3,1 43.844 41.551 -5,23 PAVIA 2.205.566 2.272.226 3,02 1.886.591 1.666.247 -11,68 SONDRIO 1.403.624 1.447.463 3,12 14.091 12.142 -13,83 VARESE 682.596 702.290 2,89 18.962 15.945 -15,91 TOTALE 71.719.060 74.832.933 4,34 37.973.007 33.757.724 -11,1
Distribuzione effluenti in golena* E’ possibile distribuire letami e liquami: ➢ in golena entro argine nel periodo di magra ➢ In golena aperta se interrati immediatamente *Golena: Porzione di territorio compresa tra l’alveo inciso del corso d’acqua e gli argini maestri, costituente l’alveo di piena, soggetta ad inondazione per portate di piena con ricorrenza superiore a quelle della piena ordinaria NB: in fascia A del PAI è comunque sempre vietata la distribuzione di liquami!
distribuzione effluenti in golena Golena aperta Golena chiusa Golena aperta Golena chiusa
Relazione tecnica Maggiore chiarezza La Relazione tecnica deve riportare i seguenti contenuti: • il richiamo preciso al parametro modificato rispetto allo standard definito dal sistema; • la descrizione sintetica delle motivazioni che hanno indotto l’azienda o il tecnico ad effettuare la modifica/variazione; • l’illustrazione dettagliata dei materiali, dei metodi, del piano di campionamento adottati per verificare a livello aziendale i valori o i parametri modificati, secondo le indicazioni riportate nell’appendice. • la dimostrazione della correttezza/congruità delle modifiche apportate e la loro coerenza con la realtà aziendale, attraverso una accurata e circostanziata descrizione [suffragata da dati misurati in azienda e documentati (da allegare) e/o verificabili in azienda], secondo le indicazioni riportate nell’appendice; • il richiamo puntuale ai risultati di studi e ricerche pubblicati su riviste scientifiche, ove reperibili, utili a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali, seguendo le indicazioni riportate nell’appendice; • la descrizione del piano di monitoraggio adottato per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati, secondo le indicazioni riportate nell’appendice; • l’elenco dei documenti allegati (certificati analitici, articoli scientifici, modalità di calcolo adottate ecc.).
Divieti temporali 1/4 Divieto distribuzione degli effluenti: • nei giorni di pioggia (giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore) e nei giorni immediatamente successivi, fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno • nei giorni e nei Comuni dove sono attive misure temporanee per il miglioramento dell’aria, ai sensi del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (P.R.I.A.), a meno che non si ricorra ad una modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento che renda non significativo il rilascio in atmosfera di ammoniaca (iniezione, interramento immediato)
Divieti temporali 2/4 nella stagione autunno-invernale letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su: • prato stabile o prato permanente • erbaio autunno vernino • cereale autunno vernino • cover crop (a sovescio primaverile) • colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo • colture arboree con inerbimento permanente • terreni con residui colturali • terreno in fase di preparazione della semina autunnale posticipata di colture autunno vernine o della semina primaverile anticipata 90 gg DIVIETO: - 32 gg consecutivi: 15 dic-15 gen - 58 gg non consecutivi (a bollettino): 1 nov-14 dic e 16 gen-28 feb
Divieti temporali 3/4 nella stagione autunno-invernale • i liquami e assimilati, i fanghi di depurazione, i fertilizzanti, le acque reflue quando utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle del comma 1 lettera a) => su terreno nudo; • le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65%. 120 giorni di DIVIETO : 1 novembre – 28 febbraio
Divieti temporali 4/4 Divieti nella stagione autunno-invernale
Divieti spaziali 1/3 Distanze dai centri abitati e case sparse • L’utilizzo dei liquami è vietato su terreni situati in prossimità di almeno: ✓ 100 metri dai centri abitati ✓ 50 metri dai centri abitati in zona montana [Individuata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999] e in zona collinare [Individuata con codice ISTAT]) ✓ 20 metri da case sparse a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati
Divieti spaziali 2/3 accumulo temporaneo dei letami • È vietato l’accumulo temporaneo di letami a: ✓ 100 metri dai centri abitati ✓ 50 metri dai centri abitati in zona montana [Individuata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999] e in zona collinare [Individuata con codice ISTAT]) ✓ 50 metri da case sparse
Divieti spaziali 3 /3 per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano • È vietato lo spandimento dei liquami: – nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come “conforme” dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione che per il PUA).
Trasporto degli effluenti 1/4 entro la stessa azienda (anche fra diversi centri aziendali) Entro i 40 Km in linea d’aria: • Non è necessario il «Documento di accompagnamento» • Obbligo di aggiornamento del Registro distribuzioni dei fertilizzanti Oltre i 40 Km in linea d’aria: • Non è necessario il «Documento di accompagnamento» • Obbligo di aggiornamento del Registro distribuzioni dei fertilizzanti • Obbligo di GPS (dal 1° gennaio 2021) e conservazione della relativa registrazione per almeno 2 anni
Trasporto degli effluenti 2/4 verso altre aziende Entro i 40 Km in linea d’aria: • solo se il trasporto prevede l’obbligo di DDT (ai sensi dell’art. 180 c.d.s) è necessario: ✓ integrare il DDT con informazioni aggiuntive (cap 2.5.2 comma 1 del PdA e Linee guida per le ZnVN) ✓ allegare al DDT il Documento di Accompagnamento (all. 5 del PdA e linee guida per le ZnVN) ✓ allegare al DDT la copia cartacea della Comunicazione conforme + contratti valorizzazione effluenti Oltre i 40 Km in linea d’aria: • Solo se il trasporto prevede l’obbligo del DDT (ai sensi del *art. 180 c.d.s) è necessario: ✓ … vedi sopra … ✓ Obbligo di GPS (dal 1° gennaio 2021) e relativa conservazione della registrazione per almeno 2 anni.
Trasporti degli effluenti 3/4 semplificazione NON vige più l’obbligo di: ✓ conservare in azienda i documenti di trasporto (DDT e/o Documento di accompagnamento) dopo l’effettuazione del trasporto stesso ✓ riportare sul Documento di trasporto gli estremi dell’ultima Comunicazione nitrati valida
Trasporti degli effluenti 4/4 obblighi dell’Intermediario dei trasporti ✓ Aprire un Fascicolo Aziendale (FA) su Sis.Co classificandosi come «Intermediario gestione reflui di allevamento» ✓ Introdurre nel FA le due seguenti nuove strutture «virtuali» in “Tipo Struttura”: – Stoccaggio Mobile per Liquido (L) – Stoccaggio Mobile per Palabile (P) ✓ Stipulare un «Contratto di valorizzazione degli e.a.» con ognuna delle imprese cedenti e un «Contratto …» con ognuna delle imprese acquirenti ✓ Caricare i contratti nel Repository Nitrati (dal 1 gennaio 2021) ✓ Presentare la Comunicazione nitrati contenente: – Tutte le acquisizioni pervenute e/o contrattualizzate – Tutte le cessioni previste e/o contrattualizzate verso: • Altre aziende acquirenti • Impianti biogas acquirenti • Fabbricanti di fertilizzanti • Impianti di depurazione ✓ Chiudere la Comunicazione nitrati (entro il 31 dicembre)
Nuove Zone Vulnerabili 1/6 A partire dal 1° gennaio 2021 entreranno un vigore le NUOVE ZVN (d.g.r. 2535/2019): ➢ NUOVI COMUNI PARZIALMENTE VULNERABILI: – Aree «sopra-lacuali» (fasce A e B del P.A.I. «sopra-lacuali») – Aree di nuova introduzione a seguito della Procedura di infrazione ➢ COMUNI già PARZIALMENTE VULNERABILI con aree aggiunte
Nuove Zone Vulnerabili 2/6 Nuovi Comuni parz. vulnerabili a seguito della Procedura di infrazione: PROVINCIA COMUNE BG MADONE CR RIVAROLO DEL RE ED UNITI CR SPINEDA LO CASELLE LURANI LO CODOGNO LO MARUDO LO VALERA FRATTA MI ARCONATE MI CASSINA DE PECCHI MI GORGONZOLA MI LISCATE MI MELZO MN SABBIONETA PV BASCAPE` PV LANDRIANO PV MAGHERNO PV MARZANO PV SIZIANO PV TORRE D`ARESE PV TORREVECCHIA PIA PV VIDIGULFO PV VILLANTERIO
Nuove Zone Vulnerabili 3/6 COMUNI TOTALMENTE VULNERABILI: ➢ restano invariati i confini cartografici ➢ Alcune variazioni nelle denominazioni dei Comuni per aggiornamento ISTAT (2019)
Nuove Zone Vulnerabili 4/6
Le nuove zone vulnerabili 5/6
Le nuove zone vulnerabili 6/6 Richieste da ABaPo (Fasce A+B del PAI) 105 Comuni coinvolti Richieste da Comm. Europea (con la Procedura di infrazione) 6 corsi d’acqua & 2 pozzi
Cessione di effluenti 1/4 tipologie di cessione • Cessione diretta ad altra azienda • Cessione diretta a fabbricante di fertilizzanti • Cessione diretta ad impianto di biogas • Cessione diretta ad impianto di depurazione • Cessione ad Intermediario, che cede a: – Altra azienda – Impianto di biogas – Fabbricante di fertilizzanti – Impianto di depurazione
Cessione di effluenti 2/4 cessione diretta a fabbricante di fertilizzanti Indicare la Regione solo se fabbricante di fert. ha Inserire P.IVA Inserire denominazione fabbricante di fert. sede in Regione diversa sociale e Comune sede Flag «sì» da RL legale fabbricante di fert.
Cessione di effluenti 3/4 cessione ad intermediario Flag se Intermediario Inserire P.IVA(CUAA) Inserire denominazione dell’Intermediario ha sede legale fuori RL sociale e Comune sede e indicare la Regione legale Intermediario
Cessione di effluenti 4/4 contratto di valorizzazione degli effluenti • Va stipulato fra: – Cedente ed Acquirente – Cedente e Intermediario – Intermediario e Acquirente • Non va stipulato fra: – Cedente e Fabbricante di fertilizzanti (fattura …) – Cedente e Impianto di depurazione (documentazione comprovante …) – Intermediario e Fabbricante di fertilizzanti (fattura …) Semplificazione: Ampliati i tempi per l’aggiornamento della Comunicazione (da 10 a 60 giorni e comunque entro il 1° novembre) in caso di modifiche del Contratto di valorizzazione (o nuovo contratto).
Stoccaggio e accumulo temporaneo in campo 1/8 • Accumulo temporaneo in campo • Accumulo in attesa di spandimento per materiali assimilati ai letami e ai fertilizzanti • Stoccaggi mobili per i liquami • Stoccaggio digestato da matrice esclusivamente vegetale • Stoccaggio nelle zone non vulnerabili • Cessione per stoccaggio
Accumulo temporaneo in campo (max. 3mesi) 2/8 E’ permesso: • per i letami dopo una maturazione di 90 gg e per le lettiere degli allevamenti avicoli al termine del ciclo produttivo (
Accumulo in attesa di interramento in giornata 3/8 E’ consentito: • Per i materiali assimilati ai letami (es. separato solido del digestato) e per i fertilizzanti (es. gessi di defecazione) solo se finalizzato all’immediato utilizzo: – accumulo che non superi i 100 metri cubi sull’appezzamento oggetto di spandimento – spandimento da concludere in giornata – spandimento da completare con l’interramento entro 12 ore dall’ accumulo (ad eccezione di presenza di coltura) • Per i fanghi di depurazione (ai sensi della d.g.r. 2031/2014 cap.6.2 lettera f) – accumulo che non superi i 100 metri cubi sul luogo della campagna di spandimento – i cumuli di fanghi devono essere sempre presidiati da personale in grado di fornire informazioni sulla presenza del materiale accumulato
Stoccaggio strutture di stoccaggio «mobili» per i liquami 4/8 • Sono ritenuti idonei allo stoccaggio dei liquami anche strutture di materiale diverso da cemento armato o terra, quali ad esempio strutture “leggere” di contenimento in materiale plastico appositamente realizzate per tale scopo. Per essere idonei tali sistemi di stoccaggio devono garantire i requisiti necessari a evitare rotture, dispersioni al suolo o inquinamenti accidentali. Il sistema di stoccaggio in questione deve inoltre essere: ✓ posizionato in apposito sistema di contenimento in terra, che impedisca la fuoriuscita di effluente per rottura accidentale e garantisca un franco di sicurezza di 30-50 cm tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino; ✓ dotato attorno al bordo esterno di un fosso di guardia perimetrale, adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limiti le eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico; ✓ dotato di attrezzatura che assicuri l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e del fondo; ✓ dotato di sistema di estrazione del contenuto dal basso.
Stoccaggio digestato da matrice esclusivamente vegetale 5/8 • Il periodo minimo di stoccaggio per garantire il rispetto dei divieti invernali deve essere di 90 giorni per il digestato da matrice esclusivamente vegetale (da «prodotto aggiuntivo») sia tal quale, sia per le sue frazioni solide.
Stoccaggio pozzetto di raccolta del liquido di sgrondo dei letami 6/8 • Il «pozzettone» deve essere dimensionato per contenere anche le acque meteoriche (in caso di contenitore di stoccaggio non sia provvisto di copertura) per una capacità di stoccaggio di almeno 90 giorni, 120 giorni o 180 giorni
Stoccaggio «mini» aziende nelle Zone NON Vulnerabili 7/8 semplificazione MINI AZIENDA esonerata e in ZnVN (che produce/utilizza da 1.000 a 3.000 Kg N/anno al campo) in zone svantaggiate*: • lo stoccaggio può prevedere metodi e sistemi semplificati anche mobili o non strutturali, idonei al contenimento dell’effluente nelle componenti solida e liquida • In ogni caso per contenere la formazione dei liquidi di sgrondo provenienti sia dalla lettiera sia dagli stoccaggi di letame, ove possibile, dovranno essere messi in atto sistemi di copertura idonei a ridurre le acque meteoriche (anche utilizzando strutture già esistenti ) e/o prevedere sistemi di riconvogliamento dei liquidi di sgrondo sul cumulo di stoccaggio • Lo stoccaggio temporaneo dei letami in campo può essere protratto per un mese in più (totale 120 gg) *Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia, Allegato B - Classificazione territoriale
Stoccaggio «micro» aziende nelle Zone NON Vulnerabili 8/8 semplificazione MICRO AZIENDA esonerata e in ZnVN (che produce/utilizza < 1.000 Kg N/anno al campo) ovunque in ZnVN: • Non ha obblighi relativi alle modalità di stoccaggio Inoltre: • Non ha obblighi relativi al trasporto di effluente • Non ha obbligo di interramento immediato entro 12 h dei liquami
Novità in Sis.Co 1/15 ROBOT DI MUNGITURA Quando si associa l’allevamento alla struttura, inserire nel campo Stabulazione: IMPIANTO DI MUNGITURA - ROBOT
Novità in Sis.Co 2/15 LEGGIBILITA’ DEI CODICI COLTURA
Novità in Sis.Co 3/15 INFORMAZIONE PRESENZA FASCIA A DEL PAI in Asset>Terreni:
Novità in Sis.Co 4/15 Informazione sulla presenza di FASCIA A DEL PAI in PGN > Gestione colturale:
Novità in Sis.Co 5/15 Informazione sulla presenza di FASCIA A DEL PAI in PGN > Classificazione:
Novità in Sis.Co 6/15 Informazione sulla presenza di FASCIA A DEL PAI in PGN > PUA «Alert non bloccante»
Novità in Sis.Co 7/15 Informazione relativa a presenza di PARTICELLE INTERESSATE DA RETE NATURA 2000: ASSET>TERRENI
Novità in Sis.Co 8/15 Informazione relativa a presenza di PARTICELLE INTERESSATE DA RETE NATURA 2000: SELEZIONE PARTICELLE
Novità in Sis.Co 9/15 MODIFICA DELLA TABELLA “ TOTALE ANNUO REFLUI AZIENDALI” NELLA STAMPA DELLA COMUNICAZIONE NITRATI: TIPOLOGIA REFLUI ACQUISITI in distribuzione: REFLUI AZIENDALI in distribuzione: PRODOTTI AGGIUNTIVI in distribuzione: FERTILIZZANTI ORGANICI / FANGHI in distribuzione: TOTALE BIOMASSA AL CAMPO:
Novità in Sis.Co 10/15 MODIFICA NELLA TABELLA «CESSIONI»: CESSIONE A FABBRICANTE DI FERTILIZZANTI Indicare la Regione solo se fabbricante di fert. ha Inserire P.IVA Inserire denominazione fabbricante di fert. sede in Regione diversa sociale e Comune sede Flag «sì» da RL legale fabbricante di fert.
Novità in Sis.Co 11/15 MODIFICA NELLA TABELLA «CESSIONI»: CESSIONE AD INTERMEDIARIO Flag se Intermediario Inserire P.IVA(CUAA) Inserire denominazione dell’Intermediario ha sede legale fuori RL sociale e Comune sede e indicare la Regione legale Intermediario
Novità in Sis.Co 12/15 REGISTRAZIONE IN SIS.CO PER INTERMEDIARI Apre un Fascicolo Aziendale (FA) su Sis.Co preso un CAA con classificazione aziendale = «Intermediari gestione reflui di allevamento» Deve introdurre le due seguenti nuove strutture : “Tipo Struttura”= Stoccaggio Mobile per Liquido (L) Stoccaggio Mobile per Palabile (P)
Repository 13/15 • Obbligatorio dal 1° gennaio 2021 per: – Relazioni tecniche (entro 30 gg dalla presentazione della Comunicazione) – Contratti valorizzazione effluenti (entro 30 gg dalla presentazione della Comunicazione; in caso di variazioni, contestualmente alla presentazione della variante della Comunicazione) • Facoltativo nel 2020 appena disponibile su Sis.Co
Repository 14/15
Nuovo Scarico in SK per cessioni e acquisizioni 15/15 È stato messo a disposizione in Sis.Co. [Applicazioni – Scarico dati – Gestione], nella cartella Nitrati, lo scarico: • “Nitrati – Cessioni, riepilogo aziendale AZ” (accessibile da aziende e tecnici) • “Nitrati – Cessioni, riepilogo aziendale CAA” (accessibile ai CAA); ANNO CUAA_CEDENTE RAG_SOCIALE_CEDENTE si tratta di uno strumento utile per verificare i ID_FLUSSO_CEDENTE principali dati relativi alle cessioni/acquisizioni di COD_CESSIONE FUORI_REGIONE_ALTRO competenza dell’azienda, del tecnico, del CAA. REGIONE CUAA_ACQUIRENTE RAG_SOCIALE_ACQUIRENTE DESCR_DITTA_ACQUIRENTE COD_ACQ_ACQUIRENTE TIPOLOGIA_REFLUO VOLUME_M3 N_KG_ANNO P2O5_KG_ANNO K2O5_KG_ANNO STATO_ACQUISIZIONE ID_FLUSSO_SELEZ_ACQ
Quesiti recenti ➢ Digestato equiparato ➢ Novità sui controlli nitrati: la Diffida amministrativa ➢ Gestione Fasce A del PAI ➢ … ➢ … ➢ …
Digestato equiparato ai concimi di origine chimica … Le modifiche introdotte al DM 25 febbraio 2016 con la “Legge di bilancio” 27 dicembre 2019, n.160 non sono, ad oggi, applicabili … il DM 25 febbraio 2016, nelle premesse afferma: • Visto il parere circostanziato della Commissione, emesso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, con il quale la Commissione ha rilevato che l’art. 32 «Condizioni di equiparabilità del digestato ai concimi di origine chimica» dello schema notificato, non è conforme alle disposizioni della direttiva nitrati; • Ritenuto di dover recepire il parere della Commissione e di dover quindi eliminare l’art. 32 ed il connesso art. 33 dello schema di decreto; • Vista la presa d’atto da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni …delle modifiche apportate al presente decreto a seguito del parere circostanziato della Commissione europea. … i Ministri approvano il DM senza i due articoli sul digestato equiparato …
No al «digestato equiparato» Pertanto, ad oggi … • L’utilizzo agronomico del digestato che non contiene effluenti di allevamento (come possono essere alcuni digestati Agroindustriali), è soggetto alla Comunicazione nitrati e il suo valore fertilizzante viene gestito nella Procedura nitrati (in Sis.Co.) come “fertilizzante organico acquisito” (che si configurerebbe in questo caso come un prodotto aggiuntivo – PA) e la sua quantificazione in azoto da distribuire non è soggetta ai limiti di 170 kg/ha in ZVN o 340 kg/ha in ZnVN, ma soltanto al MAS delle colture praticate • L’utilizzo agronomico del digestato che contiene effluenti di allevamento, è soggetto alla Comunicazione, e viene gestito nella Procedura nitrati (in Sis.Co.) come un effluente di allevamento e la sua quantificazione in azoto da distribuire è soggetta ai limiti di 170 kg/ha in ZVN o 340 kg/ha in ZnVN limitatamente alla parte di effluenti di allevamento che contiene • NB: Il Registro delle fertilizzazioni deve essere compilato in entrambi i casi.
Terreni in Fascia A • Domanda: quando un'azienda ha terreni in Fascia A, può distribuire l’effluente di allevamento sugli altri terreni secondo il criterio di rispettare un quantitativo di azoto zootecnico al campo di 170 kg/ha come media aziendale comprensiva dei terreni in fascia A? • Risposta: Si potrebbe accettare, caso per caso, una tolleranza all’applicazione di tale calcolo quando la superficie in Fascia A fosse
Controlli Direttiva nitrati Introduzione della «diffida amministrativa» (L.R. 23/2019 art. 12) Omissis … - Nei soli casi di violazioni sanabili espressamente previsti dal comma 4 le sanzioni si applicano previa diffida amministrativa consistente nell'invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido a ottemperare alle prescrizioni violate e ad elidere le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di inottemperanza, si procede alla contestazione della violazione accertata. - La diffida è contenuta in apposito verbale redatto secondo lo schema definito con decreto dirigenziale. - L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per una fattispecie già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
Controlli Direttiva nitrati Introduzione della «diffida amministrativa» (L.R. 23/2019 art. 12) Si considerano sanabili le violazioni sanzionate dalle seguenti disposizioni (a partire dall'entrata in vigore del decreto attuativo): 1. l’inosservanza degli adempimenti amministrativi previsti dai programmi d’azione, dalle decisioni comunitarie e dalle linee guida 2. l’inosservanza delle disposizioni relative all’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari. 3. l’inosservanza delle disposizioni sulle caratteristiche, sulle dimensioni e sullo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari
Controlli Direttiva nitrati Introduzione della «diffida amministrativa» (L.R. 23/2019 art. 12) ➢ Le sanzioni si applicano previa diffida amministrativa consistente nell'invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido a ottemperare alle prescrizioni violate e ad elidere le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. ➢ In caso di inottemperanza, si procede alla contestazione della violazione accertata. ➢ La diffida è contenuta in apposito verbale redatto secondo lo schema definito con decreto dirigenziale. ➢ L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per una fattispecie già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
Aggiornamenti sull’applicazione della Direttiva nitrati Seminario Regione Lombardia - FODAF 5 giugno 2020 Le nuove zone vulnerabili Il Programma d’azione 2020-2023 Le Linee guida per le ZnVN
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