Accordo su misure organizzative in vista della cosiddetta "fase due" del contenimento emergenza sanitaria COVID-19 negli uffici ...
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REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO “ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE” Accordo su misure organizzative in vista della cosiddetta “fase due” del contenimento emergenza sanitaria COVID-19 negli uffici dell’Amministrazione regionale Premessa Il delicato contesto dell’emergenza epidemiologica di COVID-19, se da una parte ha creato una situazione inedita e di difficile gestione anche per ciò che riguarda l’attività della pubblica amministrazione, dall’altra ha fatto emergere la possibilità/ necessità di ripensare le modalità di svolgimento del lavoro nel pubblico impiego. Il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto-legge “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto una serie di disposizioni normative rivolte alle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle contenute nell’articolo 87 rubricato “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”. Da ultimo è intervenuto il DPCM del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta fase due, relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che, tra l’altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Allo stato attuale, quindi, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 e, da ultimo, dal successivo DPCM del 17 maggio 2020 che hanno ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione. In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dai citati DPCM e dalle future misure normative. Tali misure normative spingono, pertanto, l’amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali a promuovere un accordo contenente l’indicazione di una serie di azioni organizzative, finalizzate al migliore riavvio dall’attività del personale (di seguito per brevità denominata semplicemente Amministrazione) negli uffici centrali e di prossimità, per la cosiddetta “fase due”. Le parti concordano sulla necessità di programmare una concreta attuazione di interventi di progressiva promozione delle linee di indirizzo indicate nel presente accordo, anche al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle relazioni sindacali, quale manifestazione del dialogo costruttivo e trasparente che presiede al sistema delle relazioni sindacali e che deve essere tanto più perseguito in un momento così grave. Le parti, nella reciproca seria consapevolezza dell’eccezionalità del momento storico determinato dall’emergenza epidemiologica del COVID-19, considerano fondamentale garantire il funzionamento dei servizi, unitamente alla sicurezza del lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e al necessario inquadramento dei migliori strumenti di protezione sanitaria, nell’ambito del contesto ad oggi conosciuto, e delle misure logistiche consigliate come opportune. I sottoscrittori del presente accordo affermano la precisa reciproca convinzione che l’emergenza sanitaria in atto possa costituire, per il prossimo futuro, una spinta ad una riflessione sugli attuali strumenti organizzativi e contrattuali del lavoro dipendente nell’Amministrazione, in un’ottica di maggiore flessibilità lavorativa, con promozione del lavoro agile in tutte le qualifiche e con individuazione di modalità lavorative che possano determinare anche crescita professionale del personale.
Tanto premesso Preso atto dell’esigenza di armonizzare e offrire indicazioni utili in sede di relazioni sindacali territoriali, anche al fine di programmare l’avvio della progressiva ripresa delle attività, con le modalità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020. Visto il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020. Vista la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 1° aprile 2020, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19. Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020 “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”. Vista l’Ordinanza del Presidente Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie” Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il vigente CCNL L’Amministrazione regionale e le Organizzazioni Sindacali sottoscrivono il presente ACCORDO Articolo 1
(Finalità dell’Accordo) 1. Scopi ed obiettivi generali prioritari della presente intesa sono: • Fare fronte, per tempo ed efficacemente alla graduale ripresa delle attività e al conseguente imminente aumento delle presenze negli uffici nella cosiddetta Fase 2; • Favorire a tale scopo l’utilizzo di ogni strumento idoneo a contemperare le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione con la massima tutela della salute dei lavoratori e di tutta la collettività; • Instaurare un costruttivo dialogo tra le parti, al fine di offrire risposte organizzative efficaci, condivise e quanto più possibile omogenee; • Consolidare, anche dopo il futuro ritorno alla normalità nella cosiddetta Fase Tre, ogni misura positivamente sperimentata durante questo drammatico contesto emergenziale, a sostegno della crescita professionale, della formazione, del benessere lavorativo e della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare del personale. Articolo 2 (Ambito di applicazione) 1. L’Accordo si applica alle misure organizzative degli uffici dell’Amministrazione regionale nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, ad oggi indicato sino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, come confermato, allo stato, dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 2. Le parti sin da ora concordano sul fatto che l’Accordo avrà comunque vigenza sino a quando sarà dichiarata, dalla competente autorità governativa, la persistenza del periodo di emergenza di cui al comma precedente. Articolo 3 (Personale dipendente) 1. Le parti concordano sulla necessità di contenere al massimo la contemporanea presenza negli uffici di personale dipendente e di utenti esterni, pur nella maggiore attività da svolgere necessariamente in loco in conseguenza della applicazione della cosiddetta fase 2 di cui al DPCM del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020 2. La ripresa di ulteriori attività economiche, rispetto a quelle individuate con le precedenti disposizioni normative obbligano le pubbliche amministrazioni a garantire l’attività individuando quelle indifferibili, ampliando il novero di quelle già individuate, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dalle recenti disposizioni normative richiamate in premessa; 3. In tale contesto la modalità di lavoro agile implica la definizione e la condivisione con il dirigente responsabile del contenuto e degli obiettivi dell’attività lavorativa ferma restando l’esclusione dallo smart working di coloro che svolgono una prestazione lavorativa connessa alle attività emergenziali, indifferibili ed urgenti da eseguire in sede e dei dipendenti il cui ruolo e le relative mansioni risultino incompatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa da una sede diversa da quella di ufficio. Ogni dirigente si impegna a individuare tra le attività e le funzioni del proprio settore quelle indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, tenendo conto della condizione personale e familiare dei medesimi lavoratori, preservando i cosiddetti “lavoratori fragili”. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 87, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, le parti intendono favorire ogni misura organizzativa utile ad accompagnare e sostenere la graduale e progressiva ripresa delle attività attraverso modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle stesse sia adeguato e costante attraverso le seguenti misure: 1- Il personale presente in ufficio deve comunque attenersi al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 11/05/2020 trasmesso dal Datore di lavoro che ad ogni buon fine si allega al presente Accordo; 2- Il personale presente in ufficio, pertanto, deve indossare mascherine; 3- Il personale addetto ai front-office viene dotato anche di visiere o separatori trasparenti. 4- Il personale addetto ai controlli fitosanitari è dotato, oltre che di mascherine, guanti e visiere, anche di tute protettive; 5- Il contingente massimo di personale da porre a presidio di ciascun open-space è pari al 50% della
capienza massima dello stesso ed in ogni caso, nell’utilizzo delle proprie postazioni di lavoro, tra i dipendenti deve essere rispettata la distanza di almeno un metro. Per il personale degli uffici di prossimità, in assenza di open-space, valgono le stesse regole di distanziamento. 6- le attività indifferibili da rendere in ufficio sono definite dal dirigente responsabile in relazione alla riapertura operata; 7- ciascun dirigente responsabile può di volta in volta individuare le attività lavorative che devono essere esperite necessariamente in presenza convocando i dipendenti interessati nel rispetto delle misure di distanziamento di cui ai punti precedenti. Articolo 4 (Strumenti per le esigenze organizzative della fase due) 1. Gli strumenti per organizzare la fase 2 sono i seguenti: dotazione dei DPI necessari ad attenuare il rischio a tutti i dipendenti regionali; gestione dell’accesso agli uffici sia per i dipendenti che per gli esterni eventuale utilizzo di termoscanner per la registrazione della temperatura corporea; dislocazione nei punti di accesso di distributori di liquido igienizzante. l’organizzazione e sanificazione degli spazi. 2. Le parti convengono di aggiornare, secondo le prescrizioni dell’autorità sanitaria le cautele igieniche e sociali ad oggi vigenti, così da garantire allo stesso tempo la effettività della tutela della salute dei dipendenti e della collettività e la funzionalità degli uffici. Articolo 5 (Accesso dipendenti) 1. Per l’accesso ai locali dell’amministrazione del personale dipendente valgono le seguenti disposizioni: A tutti i dipendenti è consentita nel rispetto dell’orario di lavoro di 36 ore, e compatibilmente con le esigenze di servizio, la più ampia flessibilità, attraverso la temporanea eliminazione delle fasce orarie di presenza obbligatoria, e l’autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni da lunedì al venerdì nella fascia compresa dalle ore 7:30 (07:45 pendolari) alle ore 19:30. Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori potranno essere previste un ingresso ed una uscita dedicate (allo stato attuale non si è ravvisata questa necessità). L’utilizzo degli ascensori è consentito per un numero massimo di 4 persone (da disporsi in ciascun angolo) per gli ascensori grandi e di 1 per quelli piccoli. In ogni caso, all’interno dell’Amministrazione è obbligatorio il distanziamento sociale di almeno un metro e l’uso di mascherine, nonché degli altri dispositivi indicati all’art 4 comma 1, per tutti i dipendenti. eventuale utilizzo di termoscanner per la registrazione della temperatura corporea (allo stato attuale non si è ravvisata questa necessità); dislocazione nei punti di accesso di distributori di liquido igienizzante; L’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, etc.) è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Va garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. Articolo 6 (Accesso al pubblico) 1. L’amministrazione s’impegna, a razionalizzare gli accessi mediante i seguenti criteri: l’accesso potrà avvenire alla Cittadella e negli uffici periferici nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ora 9.00 alle ore 12.00, e nei Centri per l’Impiego dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9.00 - 12.00 ed inoltre il lunedì e il mercoledì nella fascia oraria 15.00 - 16.30. per tutti gli uffici della Giunta Regionale utilizzo di idonei strumenti informatici per la
prenotazione dell’appuntamento e per quanto riguarda la Cittadella la registrazione dell’accesso presso la reception. eventuale utilizzo di termoscanner per la registrazione della temperatura corporea (allo stato attuale non si è ravvisata questa necessità); dislocazione nei punti di accesso di distributori di liquido igienizzante; adozione di segnaletica per garantire il distanziamento tra gli utenti; individuazione di zone di attesa per gli utenti opportunamente separate dalla zona di lavoro dei dipendenti. Articolo 7 (Sanificazione locali) 1. L’Ente assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 2. viene garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, mouse con adeguati detergenti a base alcolica; 3. l’Ente mette a disposizione idonei mezzi detergenti e salviette per le mani; 4. per gli impianti di climatizzazione e ventilazione sono stati intensificati i programmi di manutenzione ordinaria per quanto attiene la pulizia/sanificazione delle apparecchiature. In particolare la sanificazione dei filtri e degli impianti avverrà ogni 15 giorni mediante detergenti specifici. È stata installata una ulteriore sezione filtrante che permetterà di aumentare il filtraggio degli impianti di climatizzazione e ventilazione. Per quanto riguarda i ventilconvettori, oltre alle già programmate pulizie, si effettuerà una sanificazione particolare delle batterie interne. Articolo 8 (Caso sintomatico in ufficio) 1. Nel caso in cui una persona presente in Regione sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio appositamente individuato del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. La Regione avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. La Regione inoltre collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti". Articolo 9 (Medico competente e RLS) 1. Il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza) /RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e segnala all'Ente situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. L'Ente provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 2. Alla ripresa delle attività è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19. 3. È costituito presso la Regione un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Articolo 10 (Privacy) 1. Qualora l’Amministrazione dovesse decidere l’utilizzo di termoscanner per la registrazione della temperatura corporea il relativo trattamento di dati personali, di natura particolare (stato di salute), dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679, anche detto GDPR).
2. il trattamento dei personali deve rispettare i principi di: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza. Si deve svolgere inoltre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone. 3. i dati saranno raccolti e trattati da soggetti appositamente preposti e adeguatamente istruiti. 4. Verrà fornita la specifica informativa in relazione al trattamento dei dati raccolti e/o conosciuti per la gestione dell’emergenza sanitaria e le attività adottate per il contenimento del contagio. 5. Medesimo obbligo informativo verrà assolto anche nei confronti di terzi qualora debbano necessariamente far ingresso nei luoghi di lavoro (es. personale di pulizia, manutentori…)
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