Accordo su misure organizzative in vista della cosiddetta "fase due" del contenimento emergenza sanitaria COVID-19 negli uffici ...

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REGIONE CALABRIA
                   DIPARTIMENTO “ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE”

   Accordo su misure organizzative in vista della cosiddetta “fase due” del
         contenimento emergenza sanitaria COVID-19 negli uffici
                     dell’Amministrazione regionale

Premessa
Il delicato contesto dell’emergenza epidemiologica di COVID-19, se da una parte ha creato una situazione inedita
e di difficile gestione anche per ciò che riguarda l’attività della pubblica amministrazione, dall’altra ha fatto
emergere la possibilità/ necessità di ripensare le modalità di svolgimento del lavoro nel pubblico impiego.

Il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto-legge “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto una serie di disposizioni normative rivolte alle pubbliche amministrazioni, tra
cui quelle contenute nell’articolo 87 rubricato “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal
servizio e di procedure concorsuali”.

Da ultimo è intervenuto il DPCM del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contenimento del contagio
da Covid-19 nella cosiddetta fase due, relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal
richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che, tra l’altro, definisce il lavoro agile come modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.

Allo stato attuale, quindi, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere
quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due
introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 e, da ultimo, dal successivo DPCM del 17 maggio 2020 che hanno
ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione.

In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono
rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in
presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e
commerciali secondo quanto disposto dai citati DPCM e dalle future misure normative.

Tali misure normative spingono, pertanto, l’amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali a promuovere
un accordo contenente l’indicazione di una serie di azioni organizzative, finalizzate al migliore riavvio dall’attività
del personale (di seguito per brevità denominata semplicemente Amministrazione) negli uffici centrali e di
prossimità, per la cosiddetta “fase due”.

Le parti concordano sulla necessità di programmare una concreta attuazione di interventi di progressiva
promozione delle linee di indirizzo indicate nel presente accordo, anche al fine di assicurare il più ampio
coinvolgimento delle relazioni sindacali, quale manifestazione del dialogo costruttivo e trasparente che presiede al
sistema delle relazioni sindacali e che deve essere tanto più perseguito in un momento così grave.

Le parti, nella reciproca seria consapevolezza dell’eccezionalità del momento storico determinato dall’emergenza
epidemiologica del COVID-19, considerano fondamentale garantire il funzionamento dei servizi, unitamente alla
sicurezza del lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e al necessario inquadramento dei migliori
strumenti di protezione sanitaria, nell’ambito del contesto ad oggi conosciuto, e delle misure logistiche consigliate
come opportune.

I sottoscrittori del presente accordo affermano la precisa reciproca convinzione che l’emergenza sanitaria in atto
possa costituire, per il prossimo futuro, una spinta ad una riflessione sugli attuali strumenti organizzativi e
contrattuali del lavoro dipendente nell’Amministrazione, in un’ottica di maggiore flessibilità lavorativa, con
promozione del lavoro agile in tutte le qualifiche e con individuazione di modalità lavorative che possano
determinare anche crescita professionale del personale.
Tanto premesso

Preso atto dell’esigenza di armonizzare e offrire indicazioni utili in sede di relazioni sindacali territoriali, anche
al fine di programmare l’avvio della progressiva ripresa delle attività, con le modalità previste dal decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020.

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020.

Vista la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 1° aprile 2020, recante Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020 “Modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche
amministrazioni”.

Vista l’Ordinanza del Presidente Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020 recante “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la ripresa
delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie”
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il vigente CCNL

L’Amministrazione regionale e le Organizzazioni Sindacali sottoscrivono il presente

                                                ACCORDO

                                                Articolo 1
(Finalità dell’Accordo)

     1. Scopi ed obiettivi generali prioritari della presente intesa sono:

     •     Fare fronte, per tempo ed efficacemente alla graduale ripresa delle attività e al conseguente imminente
           aumento delle presenze negli uffici nella cosiddetta Fase 2;
     •     Favorire a tale scopo l’utilizzo di ogni strumento idoneo a contemperare le esigenze di funzionalità
           dell’Amministrazione con la massima tutela della salute dei lavoratori e di tutta la collettività;
     •     Instaurare un costruttivo dialogo tra le parti, al fine di offrire risposte organizzative efficaci, condivise e
           quanto più possibile omogenee;
     •     Consolidare, anche dopo il futuro ritorno alla normalità nella cosiddetta Fase Tre, ogni misura
           positivamente sperimentata durante questo drammatico contesto emergenziale, a sostegno della crescita
           professionale, della formazione, del benessere lavorativo e della conciliazione tra vita lavorativa e vita
           familiare del personale.

                                                      Articolo 2
                                            (Ambito di applicazione)

     1. L’Accordo si applica alle misure organizzative degli uffici dell’Amministrazione regionale nel periodo di
           emergenza sanitaria da COVID-19, ad oggi indicato sino al 31 luglio 2020, termine dello stato di
           emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, come confermato, allo
           stato, dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
     2.    Le parti sin da ora concordano sul fatto che l’Accordo avrà comunque vigenza sino a quando sarà
           dichiarata, dalla competente autorità governativa, la persistenza del periodo di emergenza di cui al comma
           precedente.

                                                      Articolo 3
                                             (Personale dipendente)

1.        Le parti concordano sulla necessità di contenere al massimo la contemporanea presenza negli uffici di
          personale dipendente e di utenti esterni, pur nella maggiore attività da svolgere necessariamente in loco in
          conseguenza della applicazione della cosiddetta fase 2 di cui al DPCM del 26 aprile 2020 e del 17 maggio
          2020
2.        La ripresa di ulteriori attività economiche, rispetto a quelle individuate con le precedenti disposizioni
          normative obbligano le pubbliche amministrazioni a garantire l’attività individuando quelle indifferibili,
          ampliando il novero di quelle già individuate, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il
          necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo
          quanto disposto dalle recenti disposizioni normative richiamate in premessa;
3.        In tale contesto la modalità di lavoro agile implica la definizione e la condivisione con il dirigente
          responsabile del contenuto e degli obiettivi dell’attività lavorativa ferma restando l’esclusione dallo smart
          working di coloro che svolgono una prestazione lavorativa connessa alle attività emergenziali, indifferibili
          ed urgenti da eseguire in sede e dei dipendenti il cui ruolo e le relative mansioni risultino incompatibili con
          lo svolgimento della prestazione lavorativa da una sede diversa da quella di ufficio.
          Ogni dirigente si impegna a individuare tra le attività e le funzioni del proprio settore quelle indifferibili e
          che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, tenendo conto della condizione personale
          e familiare dei medesimi lavoratori, preservando i cosiddetti “lavoratori fragili”.
4.        Fermo restando quanto previsto dall'art. 87, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, le parti
          intendono favorire ogni misura organizzativa utile ad accompagnare e sostenere la graduale e progressiva
          ripresa delle attività attraverso modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il
          supporto alla progressiva ripresa delle stesse sia adeguato e costante attraverso le seguenti misure:

                1- Il personale presente in ufficio deve comunque attenersi al “Protocollo condiviso di regolazione
                     delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
                     di lavoro” del 11/05/2020 trasmesso dal Datore di lavoro che ad ogni buon fine si allega al
                     presente Accordo;
                2-   Il personale presente in ufficio, pertanto, deve indossare mascherine;
                3-   Il personale addetto ai front-office viene dotato anche di visiere o separatori trasparenti.
                4-   Il personale addetto ai controlli fitosanitari è dotato, oltre che di mascherine, guanti e visiere,
                     anche di tute protettive;
                5-   Il contingente massimo di personale da porre a presidio di ciascun open-space è pari al 50% della
capienza massima dello stesso ed in ogni caso, nell’utilizzo delle proprie postazioni di lavoro,
                       tra i dipendenti deve essere rispettata la distanza di almeno un metro. Per il personale degli uffici
                       di prossimità, in assenza di open-space, valgono le stesse regole di distanziamento.
                6-     le attività indifferibili da rendere in ufficio sono definite dal dirigente responsabile in relazione
                       alla riapertura operata;
                7-     ciascun dirigente responsabile può di volta in volta individuare le attività lavorative che devono
                       essere esperite necessariamente in presenza convocando i dipendenti interessati nel rispetto delle
                       misure di distanziamento di cui ai punti precedenti.

                                                        Articolo 4
                          (Strumenti per le esigenze organizzative della fase due)

1.        Gli strumenti per organizzare la fase 2 sono i seguenti:
               dotazione dei DPI necessari ad attenuare il rischio a tutti i dipendenti regionali;
                      gestione dell’accesso agli uffici sia per i dipendenti che per gli esterni eventuale utilizzo di
                       termoscanner per la registrazione della temperatura corporea;
                      dislocazione nei punti di accesso di distributori di liquido igienizzante.
                      l’organizzazione e sanificazione degli spazi.

2.     Le parti convengono di aggiornare, secondo le prescrizioni dell’autorità sanitaria le cautele igieniche e
       sociali ad oggi vigenti, così da garantire allo stesso tempo la effettività della tutela della salute dei dipendenti
       e della collettività e la funzionalità degli uffici.

                                                          Articolo 5
                                                  (Accesso dipendenti)

1.     Per l’accesso ai locali dell’amministrazione del personale dipendente valgono le seguenti disposizioni:
             A tutti i dipendenti è consentita nel rispetto dell’orario di lavoro di 36 ore, e compatibilmente con
                le esigenze di servizio, la più ampia flessibilità, attraverso la temporanea eliminazione delle fasce
                orarie di presenza obbligatoria, e l’autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa
                nei giorni da lunedì al venerdì nella fascia compresa dalle ore 7:30 (07:45 pendolari) alle ore 19:30.
             Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori potranno essere previste un ingresso ed una
                uscita dedicate (allo stato attuale non si è ravvisata questa necessità).
             L’utilizzo degli ascensori è consentito per un numero massimo di 4 persone (da disporsi in ciascun
                angolo) per gli ascensori grandi e di 1 per quelli piccoli.
             In ogni caso, all’interno dell’Amministrazione è obbligatorio il distanziamento sociale di almeno un
                metro e l’uso di mascherine, nonché degli altri dispositivi indicati all’art 4 comma 1, per tutti i
                dipendenti.
             eventuale utilizzo di termoscanner per la registrazione della temperatura corporea (allo stato attuale
                non si è ravvisata questa necessità);
             dislocazione nei punti di accesso di distributori di liquido igienizzante;
             L’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, etc.)
                è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
                all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che
                li occupano. Va garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con detergenti dei locali
                mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

                                                      Articolo 6
                                                 (Accesso al pubblico)

     1. L’amministrazione s’impegna, a razionalizzare gli accessi mediante i seguenti criteri:

                    l’accesso potrà avvenire alla Cittadella e negli uffici periferici nelle giornate di lunedì, mercoledì e
                     venerdì dalle ora 9.00 alle ore 12.00, e nei Centri per l’Impiego dal lunedì al venerdì nella fascia
                     oraria 9.00 - 12.00 ed inoltre il lunedì e il mercoledì nella fascia oraria 15.00 - 16.30.
                    per tutti gli uffici della Giunta Regionale utilizzo di idonei strumenti informatici per la
prenotazione dell’appuntamento e per quanto riguarda la Cittadella la registrazione dell’accesso
          presso la reception.
         eventuale utilizzo di termoscanner per la registrazione della temperatura corporea (allo stato
          attuale non si è ravvisata questa necessità);
         dislocazione nei punti di accesso di distributori di liquido igienizzante;
         adozione di segnaletica per garantire il distanziamento tra gli utenti;
         individuazione di zone di attesa per gli utenti opportunamente separate dalla zona di lavoro dei
          dipendenti.

                                            Articolo 7
                                      (Sanificazione locali)
1. L’Ente assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
     postazioni di lavoro e delle aree comuni;
2.   viene garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, mouse con adeguati
     detergenti a base alcolica;
3.   l’Ente mette a disposizione idonei mezzi detergenti e salviette per le mani;
4.   per gli impianti di climatizzazione e ventilazione sono stati intensificati i programmi di manutenzione
     ordinaria per quanto attiene la pulizia/sanificazione delle apparecchiature. In particolare la sanificazione
     dei filtri e degli impianti avverrà ogni 15 giorni mediante detergenti specifici. È stata installata una
     ulteriore sezione filtrante che permetterà di aumentare il filtraggio degli impianti di climatizzazione e
     ventilazione. Per quanto riguarda i ventilconvettori, oltre alle già programmate pulizie, si effettuerà una
     sanificazione particolare delle batterie interne.

                                         Articolo 8
                               (Caso sintomatico in ufficio)

1.   Nel caso in cui una persona presente in Regione sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come
     la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio appositamente individuato del Dipartimento
     “Organizzazione e Risorse Umane” e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti
     dai locali. La Regione avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
     per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. La Regione inoltre collabora per la
     definizione degli eventuali "contatti stretti".

                                        Articolo 9
                               (Medico competente e RLS)

1.   Il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS (Rappresentante dei lavoratori alla
     sicurezza) /RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e segnala all'Ente situazioni
     di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. L'Ente provvede alla loro tutela nel
     rispetto della privacy.

2.   Alla ripresa delle attività è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei
     soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa
     infezione da COVID-19.

3.   È costituito presso la Regione un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
     regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

                                               Articolo 10
                                                (Privacy)

1. Qualora l’Amministrazione dovesse decidere l’utilizzo di termoscanner per la registrazione della
     temperatura corporea il relativo trattamento di dati personali, di natura particolare (stato di salute), dovrà
     avvenire nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE
     2016/679, anche detto GDPR).
2. il trattamento dei personali deve rispettare i principi di: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione
     della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e
     riservatezza. Si deve svolgere inoltre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e con modalità
     tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone.
3.   i dati saranno raccolti e trattati da soggetti appositamente preposti e adeguatamente istruiti.
4.   Verrà fornita la specifica informativa in relazione al trattamento dei dati raccolti e/o conosciuti per la
     gestione dell’emergenza sanitaria e le attività adottate per il contenimento del contagio.
5. Medesimo obbligo informativo verrà assolto anche nei confronti di terzi qualora debbano
     necessariamente far ingresso nei luoghi di lavoro (es. personale di pulizia, manutentori…)
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