SANTANDER CONSUMER UNIFIN S.p.A - NOVEMBRE 2013 Guida per la rete indiretta in materia di Antiriciclaggio, Trasparenza bancaria e Privacy - Cqs ...

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SANTANDER CONSUMER UNIFIN S.p.A.

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Guida per la rete indiretta in materia di Antiriciclaggio,
           Trasparenza bancaria e Privacy

NOVEMBRE 2013

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L’attività bancaria e finanziaria è svolta in un settore caratterizzato da una complessa normativa
primaria e secondaria, con aspetti di notevole dettaglio; a questo si aggiunga la necessaria
attenzione che va posta nei confronti del Cliente, soprattutto quando si tratta di Consumatore.

La presente Guida assolve all’obbligo in capo al Finanziatore (o Intermediario Finanziario) di: a)
mettere la propria rete distributiva a conoscenza dei principali presidi regolamentari e contrattuali, e
b) di svolgere attività formativa; la Guida, in formato documentale, si presta ad una veloce
consultazione sugli aspetti essenziali dell’attività, ma deve essere considerata parte di un più
generale pacchetto disponibile sul sito internet del Finanziatore (o Intermediario Finanziario) che
comprende:
1) una versione slideshow e semplificata;
2) la disponibilità della principale normativa di riferimento.

Inoltre, i documenti contengono i necessari riferimenti interni per contattare uffici e servizi che
possono prestare la necessaria assistenza all’ incaricato dell’intermediazione.

Torino, novembre 2013

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PRIVACY

Premessa
Il complesso della normativa sul trattamento dei dati personali, disciplinato in prima istanza dal
D.lgs. 196/2003, prevede una serie di cautele a cui gli operatori si devono attenere nel trattare i
dati personali degli interessati. Nel caso della rete indiretta dell’Intermediario (agenti in attività
finanziaria, incaricati dell’intermediazione, ecc.) si ha riguardo essenzialmente ai dati dei clienti e
potenziali clienti.

Il Gruppo Santander Consumer Bank pone da sempre particolare attenzione al corretto
assolvimento degli obblighi relativi al corretto trattamento dei dati personali, sin dal momento
della raccolta del dato, che avviene principalmente presso gli operatori periferici. Le indicazioni
che seguono vogliono essere una illustrazione delle cautele necessarie ed una spiegazione dei
principali snodi operativi dell’Intermediario.

Il dato normativo di partenza è che ogni raccolta del dato personale deve essere
preceduta da una adeguata informativa, con la quale si illustrano all’interessato, tra il
resto, le finalità le modalità del trattamento e i diritti attribuitigli dalla legge.

Nel documento che segue, con “operatore” si intende colui che entra in contatto con il
cliente/potenziale cliente (“cliente”) nell’ambito del processo di illustrazione dei prodotti della
Banca o dell’Intermediario.

L’operatore deve, sin dal primo contatto, chiedere al cliente la copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità (ciò, naturalmente, per una corretta identificazione dell’interessato, e
anche ai fini di adempiere agli obblighi di valutazione del merito creditizio e di adeguata verifica
Antiriciclaggio).

Il rilascio dell’informativa e l’acquisizione del consenso generale, il codice deontologico
Al momento del primo contatto l’operatore, che deve procedere all’identificazione del cliente, è
tenuto – prima di effettuare qualunque raccolta di dati – ad illustrare al cliente la necessità, per
procedere alla valutazione della sua richiesta di finanziamento, di raccoglierne alcuni dati
personali.

L’operatore dovrà illustrare al cliente il contenuto dell’informativa generale sul trattamento dei
dati svolto dall’Intermediario, sottolineandone in particolare le finalità, strettamente correlate alla
lavorazione della pratica; ogni posizione contrattuale richiede infatti l’accensione di una specifica
registrazione in alcuni archivi interni dell’Intermediario (principalmente l’anagrafe generale della
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clientela; sulla base di questi dati si procederà poi ad alimentare anche altri archivi, ad es. quello
dell’Antiriciclaggio).

Il rilascio dell’informativa e il consenso al trattamento con finalità di marketing
Come si potrà vedere dalla modulistica in uso, sono previsti specifici spazi firma per l’eventuale
consenso facoltativo al trattamento dei dati personali con finalità di marketing (altrimenti dette,
ad es., commerciali, pubblicitarie, promozionali). Sono trattamenti dei dati personali non
strettamente correlati alla gestione della posizione contrattuale, ma funzionali allo svolgimento di
attività promozionale.

E’ evidente che il cliente potrà decidere di prestare o meno il proprio consenso; all’operatore è
richiesto di illustrare chiaramente al cliente il contenuto dei trattamenti marketing.

I diritti del cliente, l’archiviazione e il rilascio di copia
Al cliente deve essere garantito il pieno controllo sui propri dati personali; per questo motivo è
essenziale che, oltre ad una idonea spiegazione dei trattamenti previsti, gli venga consegnata una
copia dell’informativa resagli. In questo modo egli avrà una piena e dettagliata visione e
consultazione delle finalità e modalità del trattamento, dei soggetti/categorie di soggetti a cui
possono essere comunicati i dati (in qualità di titolari, responsabili o incaricati) e delle modalità
con cui esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dal D.lgs. 196/2003.

Non solo: la corretta acquisizione del consenso (e la sua dimostrabilità) sono elementi fondanti i
successivi trattamenti ai quali sarà assoggettato il dato, si pensi ad es. alla consultazione e
alimentazione degli archivi interni, ai contatti per finalità amministrative e di marketing, al
recupero dei crediti in caso di contenzioso etc.

Per questi motivi è estremamente importante che:
a) al cliente vengano rilasciate copia dell’informativa e del consenso;
b) l’operatore ottenga dal Cliente l’esibizione dell’originale del documento di identità e ne faccia e
trattenga una copia fotostatica;
c) i dati siano caricati correttamente attraverso le procedure informatiche;
d) i fascicoli contrattuali siano sempre completi (oltre che dell’ulteriore documentazione richiesta
dalle procedure aziendali tempo per tempo vigenti) del Modulo di Informativa e Consenso e, in
caso di perfezionamento del contratto di finanziamento, anche naturalmente di quest’ultimo; ciò,
in modo da avere prova documentale di quanto è stato illustrato e fornito al Cliente (anche in
materia privacy) e da lui/lei sottoscritto;
e) siano seguite scrupolosamente le istruzioni del Finanziatore per l’archiviazione dei documenti.

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ANTIRICICLAGGIO

Premessa
Quando ci si riferisce alla normativa antiriciclaggio si intende il complesso delle norme presenti
nell’ordinamento che abbiano come scopo principale il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento
del terrorismo (per tutti, il D.lgs. 231/2007). Il Gruppo Santander Consumer Bank pone
particolare attenzione al rispetto di questa normativa promuovendo una cultura del contrasto al
riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo sia nell’ambito dei propri dipendenti, sia tra coloro
che a vario titolo operino in rapporto con essa, ad es. Intermediari e Agenti in attività finanziaria.

La normativa antiriciclaggio opera tradizionalmente in base a tre pilastri che sono:
1) l’adeguata verifica della clientela;
2) la registrazione di rapporti e operazioni nell’Archivio Unico Informatico (“AUI”);
3) l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

A fondamento di qualunque adempimento antiriciclaggio si trova la corretta identificazione e
classificazione del Cliente, ed è per questo che ogni intermediario/collaboratore in rapporto con le
Società del Gruppo deve prestare particolare attenzione al corretto adempimento degli obblighi di
identificazione. Sarà in base a questi dati, acquisiti dall’operatore che entra fisicamente in
contatto con il potenziale Cliente, che ognuna di tali Società potrà correttamente alimentare il
proprio Archivio Unico Informatico e individuare eventuali operazioni sospette di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo.

Questo documento intende:
   ¾   illustrare le principali linee guida a cui ci si deve attenere nel’identificazione del Cliente;
   ¾   spiegare i principali contenuti dell’obbligo di registrazione nell’AUI;
   ¾   focalizzare l’attenzione sugli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

L’adeguata verifica e identificazione del Cliente
L’adeguata verifica del Cliente è attività che deve essere condotta:
a) quando si instaura un rapporto continuativo;
b) quando venga eseguita una operazione occasionale disposta dal cliente che comporti la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 €,
indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni
frazionate;
c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della
documentazione precedentemente acquisite dalla clientela.

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Ferma la possibilità che si verifichi presso l’agente una qualsiasi delle ipotesi ora descritte, la più
importante è evidentemente la prima, in quanto presso l’operatore vengono acquisiti i dati che
consentono la successiva stipulazione del contratto oggetto di promozione o collocamento (ad es.,
nel caso dell’agente i dati necessari per la conclusione del personale contratto di cessione o
delegazione).

                            Per rapporto continuativo si intende un rapporto contrattuale di durata
                            rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dei destinatari che
                            possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di
                            mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione.
                            Quindi sono rapporti continuativi tutti quelli nascenti dalle varie tipologie
                            di contratto concluse dall’Intermediario con la propria clientela, ad es.:
                                 ¾   il contratto di prestito personale o finalizzato;
                                 ¾   il contratto di emissione di carta di credito;
                                 ¾   il contratto di leasing auto e strumentale.

In questi casi, l’Intermediario deve procedere a svolgere l’adeguata verifica, ma evidentemente la
fase di contatto con il Cliente è gestita dall’operatore che si rapporta con lui di persona e che non
è - nei casi che si stanno esaminando – un dipendente dell’Intermediario, ma un soggetto
dipendente/collaboratore di un terzo (es., agente in attività finanziaria) con il quale l’Intermediario
ha in corso una convenzione per la distribuzione di prodotti.

Portare a termine l’adeguata verifica significa per l’Intermediario eseguire le seguenti attività:
a) identificare il cliente e l’eventuale esecutore;
b) identificare l’eventuale titolare effettivo;
c) verificare l’identità del cliente, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare effettivo sulla
base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
d) acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando
rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell’operazione occasionale;
e) esercitare un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Per effettuare quanto sopra si chiede quindi che, nel momento della raccolta dei documenti, come
anche successivamente all’atto della vera e propria sottoscrizione del contratto, l’intermediario
convenzionato (es. agente) osservi i seguenti passaggi:

       1)     Chiedere al richiedente il finanziamento l’esibizione del documento di identificazione
              (sia esso patente di guida o carta di identità) e del codice fiscale e per mezzo di essi
              procedere all’identificazione;

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2)       Acquisire estremi/fotocopia del documento di identificazione e del codice fiscale,
               secondo le procedure vigenti;

      3)       Sottoporre al Cliente il modulo di informativa e consenso al trattamento dei dati
               personali e acquisire la sua sottoscrizione; ogni dato personale ivi indicato è
               obbligatorio, ma particolare importanza assumono la corretta e chiara indicazione
               del nome, cognome e del codice fiscale;

      4)       Ove previsto nella modulistica, identificare formalmente il Cliente mediante apposita
               attestazione riservata all’incaricato che si relaziona direttamente con il Cliente (es.,
               agente in attività finanziaria);

      5)       Archiviare, secondo le procedure indicate tempo per tempo dall’Intermediario e a
               parte l’ulteriore documentazione da esse indicate, l’informativa privacy e il relativo
               consenso sottoscritto dal Cliente, unitamente alla copia del documento di
               identificazione e del codice fiscale.

La registrazione nell’AUI e l’esigenza di tempestività
Il corretto espletamento di tutte le procedure necessarie per l’identificazione consentirà
all’Intermediario di procedere tempestivamente alla registrazione del nuovo rapporto continuativo
nell’Archivio Unico Informatico (AUI). Si ricordi, infatti, che la legge concede un termine massimo
di 30 giorni per procedere alla registrazione: questa è possibile solamente in quanto i dati siano
completi e corretti e diventa quindi essenziale una particolare cura nell’acquisizione del dato sin
dal primo contatto con il Cliente.

La segnalazione dell’operazione sospetta
Ci si riferisce agli obblighi di “collaborazione attiva” in tutti quei casi nei quali l’Intermediario non
debba solamente osservare specifiche prescrizioni formali, ma debba entrare attivamente nella
valutazione del Cliente e decidere – in autonomia, seppur in base a indici e indicatori di anomalia
– se un rapporto o un’operazione, pur formalmente corretti, non siano invece sospetti di
riciclaggio.

                             Le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono
                             riciclaggio (art. 2 D.Lgs. 231/2007):
                             a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
                             conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una
                             partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare
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l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in
                             tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
                             b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza,
                             ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli
                             stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da
                             un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
                             c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza,
                             al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività
                             criminosa o da una partecipazione a tale attività;
                             d. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti,
                             l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto
                             di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
                             agevolarne l'esecuzione.

Ogni operatore deve avere presente la possibilità che un’operazione apparentemente regolare celi,
in realtà, un’ipotesi di riciclaggio o di tentativo di riciclaggio e in questa valutazione potrà fare
affidamento sugli indici e indicatori di anomalia tempo per tempo resi disponibili dalle Autorità
competenti (disponibili per la consultazione e il download nell’area riservata del sito internet
dell’Intermediario).

Pur non essendovi una scala di importanza di detti indici, indicatori o elementi di anomalia, si
ritiene utile rammentarne alcuni, di particolare rilievo nel settore del credito al consumo.
Estinzione anticipata di           a) dopo il pagamento di poche rate (quote);
un   finanziamento     a           b) dopo il mancato pagamento delle prime rate (quote);
termine, effettuata                c) con pagamento contante per importo significativo considerato rispetto
                                       all’erogato.
                             La circostanza di cui al punto c) abbinata al punto a) o b) è particolarmente
                             anomala.

Operazioni provenienti             a) concentrazione di pagamenti effettuati da convenzionati (es. agenti) in
da un “convenzionato”                 sostituzione dei clienti.

Zona di residenza        e   Clienti che richiedono un finanziamento presso una filiale (o un’agenzia) della
punto vendita                finanziaria lontana dalla zona nella quale risiedono o svolgono l’attività

Intervento di estranei       Soggetti estranei al rapporto, che intervengano in caso di inadempimento del
                             cliente e provvedono alla sistemazione degli insoluti di importo significativo
                             mediante denaro contante o assegni.

Pagamento    inaspettato     Debitori che, notoriamente in situazione di gravi difficoltà economiche e/o
e sospetto                   aventi pendenze con la giustizia penale, pagano inaspettatamente ingenti
                             somme a saldo degli insoluti.

Regola interpretativa della casistica. La casistica sopra indicata riporta meri indici che possono
valere come orientamento di massima. Essi non devono essere letti in modo assoluto, cioè come se
al loro presentarsi si fosse necessariamente ed esclusivamente di fronte a un’attività di riciclaggio.
Vanno, invece, interpretati congiuntamente all’aspetto soggettivo derivante dalla compiuta

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conoscenza della clientela, che può provenire unicamente da chi abbia contatto diretto o,
comunque, nelle forme proprie all’attività dell’Intermediario.

Le sanzioni penali
L’importanza di un corretto adempimento alle prescrizioni della normativa antiriciclaggio è
testimoniata dalla presenza, nel D.lgs. 231/2007 (si ricorda, testo normativo di base per il
contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo) di una specifica norma che prevede
l’applicazione di sanzioni non solo amministrative pecuniarie, ma penali. Dispone infatti l’art. 55,
per le parti di interesse:

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,    Si tratta della violazione degli obblighi di
chiunque      contravviene      alle    disposizioni   identificazione e la sanzione è a carico del
contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti           singolo       operatore        che        non      svolga
l'obbligo di identificazione, e' punito con la multa   compiutamente l’identificazione.
da 2.600 a 13.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,    Si tratta della sanzione a carico del Cliente che
l'esecutore dell'operazione che omette di indicare     non fornisce alcune informazioni rilevanti per
le generalita' del soggetto per conto del quale        poter     portare    a   termine     le   operazioni    di
eventualmente esegue l'operazione o le indica          adeguata verifica.
false e' punito con la reclusione da sei mesi a un
anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,    Si tratta della sanzione a carico del Cliente che
l'esecutore   dell'operazione   che    non fornisce    non specifichi i motivi per i quali intende aprire
informazioni sullo scopo e sulla natura prevista       un rapporto o compiere una operazione.
dal rapporto continuativo o dalla prestazione
professionale o le fornisce false e' punito con
l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda
da 5.000 a 50.000 euro.
4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la      Si tratta della sanzione che viene applicata
registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la        quando venga, ad es., tardata una registrazione
effettua in modo tardivo o incompleto e' punito        nell’Archivio Unico Informatico.
con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
6. Qualora gli obblighi di identificazione e           Si tratta di una sanzione applicabile nei
registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi       confronti    di     colui   che,     utilizzando   mezzi
fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione     fraudolenti,        ostacola   l’individuazione        del
del soggetto che ha effettuato l'operazione, la        soggetto che ha effettuato l’operazione.
sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e' raddoppiata.

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TRASPARENZA

Premessa
Con ‘Trasparenza’ si vuole fare riferimento alle norme legislative e regolamentari che disciplinano
in senso lato il rapporto con il cliente dell’Intermediario, improntandolo a criteri di correttezza,
chiarezza e buona fede.
La Trasparenza richiede un cospicuo sforzo da parte dell’Intermediario per adeguare i propri
meccanismi interni e le proprie modalità di comunicazione alle esigenze dei clienti in modo da far
sì che essi siano consapevoli delle caratteristiche del prodotto che sottoscrivono o che intendono
sottoscrivere, che tale prodotto sia adeguato alle loro esigenze e che successivamente, nel corso
del rapporto, la dialettica con l’Intermediario sia improntata a caratteristiche di chiara e corretta
disciplina dei rapporti.

Per questo, la ‘Trasparenza’ si suddivide in vari ambiti che possono essere così definiti:
    ¾   rapporti con il cliente prima, durante e dopo il rapporto contrattuale;
    ¾   aspetti organizzativi interni.

La parte della ‘Trasparenza’ maggiormente legata all’operatività delle reti commerciali indirette (fra
i quali gli agenti in attività finanziaria) riguarda il corretto comportamento dell’incaricato o
collaboratore dell’Intermediario nelle fasi di illustrazione delle caratteristiche del prodotto, corretta
informazione e diligente acquisizione delle dovute sottoscrizioni contrattuali. Ai fini della presente
Guida, questi due aspetti verranno trattati separatamente e individuati come:
    ¾    correttezza nel comportamento con il Cliente;
    ¾   correttezza nell’uso della modulistica contrattuale e dei suoi allegati (la ‘documentazione’).

Correttezza nel comportamento con il Cliente

Chi è il Cliente – Cliente non è solamente chi abbia sottoscritto un contratto (ad es. di
finanziamento) con l’Intermediario, ma anche colui che sia semplicemente interessato a farlo o
abbia interesse a conoscere le condizioni contrattuali ed economiche proposte per poterle
confrontare con quelle di altri intermediari. Ne consegue che la persona che richieda
semplicemente informazioni sui prodotti della Banca deve essere considerato Cliente.

Il diritto all’informazione precontrattuale – il Cliente ha diritto di conoscere con completezza il
contenuto dell’offerta e quindi, prima che sia vincolato dal contratto, ha il diritto di ottenere una
informativa precontrattuale. L’informativa è resa attaraverso un documento denominato
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (c.d. SECCI) e contiene varie informazioni
di rilievo, in sintesi:
    ¾   il tipo di contratto di credito,

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¾   la denominazione completa del finanziatore e degli eventuali intermediari del credito che
       entrano in rapporto con il consumatore,
   ¾   l’importo totale del credito e le condizioni del suo utilizzo,
   ¾   eventuali beni o servizi collegati,
   ¾   il tasso di interesse,
   ¾   il TAEG e l’importo totale dovuto dal consumatore,
   ¾   importo, numero e periodicità delle rate,
   ¾   tutte le spese del contratto,
   ¾   gli eventuali servizi accessori,
   ¾   il tasso di mora,
   ¾   l’avvertenza sulle conseguenze dell’inadempimento,
   ¾   le eventuali garanzie richieste,
   ¾   esistenza del diritto di recesso ex art. 125-ter TUB (recesso entro 14 giorni),
   ¾   il diritto al rimborso anticipato ex art. 125-sexies TUB, ed eventuale indennizzo,
   ¾   il diritto, in caso di rifiuto della richiesta, di essere informato circa la consultazione di
       banche dati esterne (ove questa sia avvenuta e se da essa dipenda il rifiuto),
   ¾   diritto del consumatore di ricevere gratuitamente ed a richiesta una copia completa del
       testo contrattuale idonea per la stipula,
   ¾   eventuale limite di validità temporale dell’offerta.

Il TAEG – il TAEG è un indicatore sintetico di costo che viene costruito in maniera standardizzata;
ogni intermediario è tenuto alla definizione del TAEG conformemente alle istruzioni fornite dalla
Banca d’Italia. In particolare, il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori
attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese esistenti o futuri) oggetto di accordo tra il
finanziatore ed il consumatore.

Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di
intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve
pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.

Quindi, il TAEG è un indicatore economico che consente al cliente di confrontare l’incidenza
economica delle varie offerte proposte dai diversi intermediari.

E’ importante ricordare che dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:
   ¾   le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno
       qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
   ¾   le spese, diverse dal prezzo di acquisto, che competono al consumatore all’atto
       dell’acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi.

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Correttezza nell’uso della modulistica contrattuale e dei suoi allegati
L’utilizzo corretto della modulistica fornita dal finanziatore costituisce presidio ineliminabile della
correttezza nella relazione con il Cliente. La sottoscrizione della modulistica, infatti, rappresenta il
momento nel quale formalmente le parti assumono obbligazioni vincolanti l’una nei confronti
dell’altra.

Corretto utilizzo della modulistica non è soltanto la gestione dell’apposizione delle sottoscrizioni
da parte dei Clienti, ma anche l’effettiva illustrazione ai medesimi dei contenuti contrattuali che si
stanno accettando con l’apposizione della firma.

In questo senso, ogni operatore della rete ha la responsabilità di illustrare con precisione i
contenuti contrattuali della modulistica, obblighi e diritti reciproci e caratteristiche del rapporto.

Salvo casi particolari, la modulistica è interamente compilata dal sistema informatico, dopo
l’acquisizione dei dati del cliente (dati anagrafici, codice fiscale, informazioni di reddito) e il buon
fine delle singole pratiche è assicurato da un controllo centralizzato sulla corretta e completa
apposizione delle firme.

Non solo, ma la documentazione contrattuale è oggetto di un complesso procedimento di ordinata
acquisizione e archiviazione. E’ quindi necessario osservare scrupolosamente le istruzioni
sull’invio e smistamento dei documenti, in modo che il ciclo di acquizione possa chiudersi nel più
breve tempo possibile.

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Per ogni necessità di chiarimento, dubbio o problematica
            di carattere operativo è possibile contattare:

                          ANTIRICLAGGIO
    UPA - Ilenia Ambrosio : ilenia.ambrosio@santanderconsumer.it
UPA - Alessandro pavanati – alessandro.pavanati@santanderconsumer.it

                     TRASPARENZA E PRIVACY
        COMPLIANCE – lorenzo.curnis@santanderconsumer.it
       COMPLIANCE – fabrizio.bessone@santanderconsumer.it

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