SANTANDER CONSUMER UNIFIN S.p.A - NOVEMBRE 2013 Guida per la rete indiretta in materia di Antiriciclaggio, Trasparenza bancaria e Privacy - Cqs ...
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SANTANDER CONSUMER UNIFIN S.p.A. * Guida per la rete indiretta in materia di Antiriciclaggio, Trasparenza bancaria e Privacy NOVEMBRE 2013 1
L’attività bancaria e finanziaria è svolta in un settore caratterizzato da una complessa normativa primaria e secondaria, con aspetti di notevole dettaglio; a questo si aggiunga la necessaria attenzione che va posta nei confronti del Cliente, soprattutto quando si tratta di Consumatore. La presente Guida assolve all’obbligo in capo al Finanziatore (o Intermediario Finanziario) di: a) mettere la propria rete distributiva a conoscenza dei principali presidi regolamentari e contrattuali, e b) di svolgere attività formativa; la Guida, in formato documentale, si presta ad una veloce consultazione sugli aspetti essenziali dell’attività, ma deve essere considerata parte di un più generale pacchetto disponibile sul sito internet del Finanziatore (o Intermediario Finanziario) che comprende: 1) una versione slideshow e semplificata; 2) la disponibilità della principale normativa di riferimento. Inoltre, i documenti contengono i necessari riferimenti interni per contattare uffici e servizi che possono prestare la necessaria assistenza all’ incaricato dell’intermediazione. Torino, novembre 2013 2
PRIVACY Premessa Il complesso della normativa sul trattamento dei dati personali, disciplinato in prima istanza dal D.lgs. 196/2003, prevede una serie di cautele a cui gli operatori si devono attenere nel trattare i dati personali degli interessati. Nel caso della rete indiretta dell’Intermediario (agenti in attività finanziaria, incaricati dell’intermediazione, ecc.) si ha riguardo essenzialmente ai dati dei clienti e potenziali clienti. Il Gruppo Santander Consumer Bank pone da sempre particolare attenzione al corretto assolvimento degli obblighi relativi al corretto trattamento dei dati personali, sin dal momento della raccolta del dato, che avviene principalmente presso gli operatori periferici. Le indicazioni che seguono vogliono essere una illustrazione delle cautele necessarie ed una spiegazione dei principali snodi operativi dell’Intermediario. Il dato normativo di partenza è che ogni raccolta del dato personale deve essere preceduta da una adeguata informativa, con la quale si illustrano all’interessato, tra il resto, le finalità le modalità del trattamento e i diritti attribuitigli dalla legge. Nel documento che segue, con “operatore” si intende colui che entra in contatto con il cliente/potenziale cliente (“cliente”) nell’ambito del processo di illustrazione dei prodotti della Banca o dell’Intermediario. L’operatore deve, sin dal primo contatto, chiedere al cliente la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (ciò, naturalmente, per una corretta identificazione dell’interessato, e anche ai fini di adempiere agli obblighi di valutazione del merito creditizio e di adeguata verifica Antiriciclaggio). Il rilascio dell’informativa e l’acquisizione del consenso generale, il codice deontologico Al momento del primo contatto l’operatore, che deve procedere all’identificazione del cliente, è tenuto – prima di effettuare qualunque raccolta di dati – ad illustrare al cliente la necessità, per procedere alla valutazione della sua richiesta di finanziamento, di raccoglierne alcuni dati personali. L’operatore dovrà illustrare al cliente il contenuto dell’informativa generale sul trattamento dei dati svolto dall’Intermediario, sottolineandone in particolare le finalità, strettamente correlate alla lavorazione della pratica; ogni posizione contrattuale richiede infatti l’accensione di una specifica registrazione in alcuni archivi interni dell’Intermediario (principalmente l’anagrafe generale della 3
clientela; sulla base di questi dati si procederà poi ad alimentare anche altri archivi, ad es. quello dell’Antiriciclaggio). Il rilascio dell’informativa e il consenso al trattamento con finalità di marketing Come si potrà vedere dalla modulistica in uso, sono previsti specifici spazi firma per l’eventuale consenso facoltativo al trattamento dei dati personali con finalità di marketing (altrimenti dette, ad es., commerciali, pubblicitarie, promozionali). Sono trattamenti dei dati personali non strettamente correlati alla gestione della posizione contrattuale, ma funzionali allo svolgimento di attività promozionale. E’ evidente che il cliente potrà decidere di prestare o meno il proprio consenso; all’operatore è richiesto di illustrare chiaramente al cliente il contenuto dei trattamenti marketing. I diritti del cliente, l’archiviazione e il rilascio di copia Al cliente deve essere garantito il pieno controllo sui propri dati personali; per questo motivo è essenziale che, oltre ad una idonea spiegazione dei trattamenti previsti, gli venga consegnata una copia dell’informativa resagli. In questo modo egli avrà una piena e dettagliata visione e consultazione delle finalità e modalità del trattamento, dei soggetti/categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati (in qualità di titolari, responsabili o incaricati) e delle modalità con cui esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dal D.lgs. 196/2003. Non solo: la corretta acquisizione del consenso (e la sua dimostrabilità) sono elementi fondanti i successivi trattamenti ai quali sarà assoggettato il dato, si pensi ad es. alla consultazione e alimentazione degli archivi interni, ai contatti per finalità amministrative e di marketing, al recupero dei crediti in caso di contenzioso etc. Per questi motivi è estremamente importante che: a) al cliente vengano rilasciate copia dell’informativa e del consenso; b) l’operatore ottenga dal Cliente l’esibizione dell’originale del documento di identità e ne faccia e trattenga una copia fotostatica; c) i dati siano caricati correttamente attraverso le procedure informatiche; d) i fascicoli contrattuali siano sempre completi (oltre che dell’ulteriore documentazione richiesta dalle procedure aziendali tempo per tempo vigenti) del Modulo di Informativa e Consenso e, in caso di perfezionamento del contratto di finanziamento, anche naturalmente di quest’ultimo; ciò, in modo da avere prova documentale di quanto è stato illustrato e fornito al Cliente (anche in materia privacy) e da lui/lei sottoscritto; e) siano seguite scrupolosamente le istruzioni del Finanziatore per l’archiviazione dei documenti. 4
ANTIRICICLAGGIO Premessa Quando ci si riferisce alla normativa antiriciclaggio si intende il complesso delle norme presenti nell’ordinamento che abbiano come scopo principale il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo (per tutti, il D.lgs. 231/2007). Il Gruppo Santander Consumer Bank pone particolare attenzione al rispetto di questa normativa promuovendo una cultura del contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo sia nell’ambito dei propri dipendenti, sia tra coloro che a vario titolo operino in rapporto con essa, ad es. Intermediari e Agenti in attività finanziaria. La normativa antiriciclaggio opera tradizionalmente in base a tre pilastri che sono: 1) l’adeguata verifica della clientela; 2) la registrazione di rapporti e operazioni nell’Archivio Unico Informatico (“AUI”); 3) l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. A fondamento di qualunque adempimento antiriciclaggio si trova la corretta identificazione e classificazione del Cliente, ed è per questo che ogni intermediario/collaboratore in rapporto con le Società del Gruppo deve prestare particolare attenzione al corretto adempimento degli obblighi di identificazione. Sarà in base a questi dati, acquisiti dall’operatore che entra fisicamente in contatto con il potenziale Cliente, che ognuna di tali Società potrà correttamente alimentare il proprio Archivio Unico Informatico e individuare eventuali operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Questo documento intende: ¾ illustrare le principali linee guida a cui ci si deve attenere nel’identificazione del Cliente; ¾ spiegare i principali contenuti dell’obbligo di registrazione nell’AUI; ¾ focalizzare l’attenzione sugli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. L’adeguata verifica e identificazione del Cliente L’adeguata verifica del Cliente è attività che deve essere condotta: a) quando si instaura un rapporto continuativo; b) quando venga eseguita una operazione occasionale disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 €, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni frazionate; c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla clientela. 5
Ferma la possibilità che si verifichi presso l’agente una qualsiasi delle ipotesi ora descritte, la più importante è evidentemente la prima, in quanto presso l’operatore vengono acquisiti i dati che consentono la successiva stipulazione del contratto oggetto di promozione o collocamento (ad es., nel caso dell’agente i dati necessari per la conclusione del personale contratto di cessione o delegazione). Per rapporto continuativo si intende un rapporto contrattuale di durata rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dei destinatari che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione. Quindi sono rapporti continuativi tutti quelli nascenti dalle varie tipologie di contratto concluse dall’Intermediario con la propria clientela, ad es.: ¾ il contratto di prestito personale o finalizzato; ¾ il contratto di emissione di carta di credito; ¾ il contratto di leasing auto e strumentale. In questi casi, l’Intermediario deve procedere a svolgere l’adeguata verifica, ma evidentemente la fase di contatto con il Cliente è gestita dall’operatore che si rapporta con lui di persona e che non è - nei casi che si stanno esaminando – un dipendente dell’Intermediario, ma un soggetto dipendente/collaboratore di un terzo (es., agente in attività finanziaria) con il quale l’Intermediario ha in corso una convenzione per la distribuzione di prodotti. Portare a termine l’adeguata verifica significa per l’Intermediario eseguire le seguenti attività: a) identificare il cliente e l’eventuale esecutore; b) identificare l’eventuale titolare effettivo; c) verificare l’identità del cliente, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; d) acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell’operazione occasionale; e) esercitare un controllo costante nel corso del rapporto continuativo. Per effettuare quanto sopra si chiede quindi che, nel momento della raccolta dei documenti, come anche successivamente all’atto della vera e propria sottoscrizione del contratto, l’intermediario convenzionato (es. agente) osservi i seguenti passaggi: 1) Chiedere al richiedente il finanziamento l’esibizione del documento di identificazione (sia esso patente di guida o carta di identità) e del codice fiscale e per mezzo di essi procedere all’identificazione; 6
2) Acquisire estremi/fotocopia del documento di identificazione e del codice fiscale, secondo le procedure vigenti; 3) Sottoporre al Cliente il modulo di informativa e consenso al trattamento dei dati personali e acquisire la sua sottoscrizione; ogni dato personale ivi indicato è obbligatorio, ma particolare importanza assumono la corretta e chiara indicazione del nome, cognome e del codice fiscale; 4) Ove previsto nella modulistica, identificare formalmente il Cliente mediante apposita attestazione riservata all’incaricato che si relaziona direttamente con il Cliente (es., agente in attività finanziaria); 5) Archiviare, secondo le procedure indicate tempo per tempo dall’Intermediario e a parte l’ulteriore documentazione da esse indicate, l’informativa privacy e il relativo consenso sottoscritto dal Cliente, unitamente alla copia del documento di identificazione e del codice fiscale. La registrazione nell’AUI e l’esigenza di tempestività Il corretto espletamento di tutte le procedure necessarie per l’identificazione consentirà all’Intermediario di procedere tempestivamente alla registrazione del nuovo rapporto continuativo nell’Archivio Unico Informatico (AUI). Si ricordi, infatti, che la legge concede un termine massimo di 30 giorni per procedere alla registrazione: questa è possibile solamente in quanto i dati siano completi e corretti e diventa quindi essenziale una particolare cura nell’acquisizione del dato sin dal primo contatto con il Cliente. La segnalazione dell’operazione sospetta Ci si riferisce agli obblighi di “collaborazione attiva” in tutti quei casi nei quali l’Intermediario non debba solamente osservare specifiche prescrizioni formali, ma debba entrare attivamente nella valutazione del Cliente e decidere – in autonomia, seppur in base a indici e indicatori di anomalia – se un rapporto o un’operazione, pur formalmente corretti, non siano invece sospetti di riciclaggio. Le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio (art. 2 D.Lgs. 231/2007): a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare 7
l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Ogni operatore deve avere presente la possibilità che un’operazione apparentemente regolare celi, in realtà, un’ipotesi di riciclaggio o di tentativo di riciclaggio e in questa valutazione potrà fare affidamento sugli indici e indicatori di anomalia tempo per tempo resi disponibili dalle Autorità competenti (disponibili per la consultazione e il download nell’area riservata del sito internet dell’Intermediario). Pur non essendovi una scala di importanza di detti indici, indicatori o elementi di anomalia, si ritiene utile rammentarne alcuni, di particolare rilievo nel settore del credito al consumo. Estinzione anticipata di a) dopo il pagamento di poche rate (quote); un finanziamento a b) dopo il mancato pagamento delle prime rate (quote); termine, effettuata c) con pagamento contante per importo significativo considerato rispetto all’erogato. La circostanza di cui al punto c) abbinata al punto a) o b) è particolarmente anomala. Operazioni provenienti a) concentrazione di pagamenti effettuati da convenzionati (es. agenti) in da un “convenzionato” sostituzione dei clienti. Zona di residenza e Clienti che richiedono un finanziamento presso una filiale (o un’agenzia) della punto vendita finanziaria lontana dalla zona nella quale risiedono o svolgono l’attività Intervento di estranei Soggetti estranei al rapporto, che intervengano in caso di inadempimento del cliente e provvedono alla sistemazione degli insoluti di importo significativo mediante denaro contante o assegni. Pagamento inaspettato Debitori che, notoriamente in situazione di gravi difficoltà economiche e/o e sospetto aventi pendenze con la giustizia penale, pagano inaspettatamente ingenti somme a saldo degli insoluti. Regola interpretativa della casistica. La casistica sopra indicata riporta meri indici che possono valere come orientamento di massima. Essi non devono essere letti in modo assoluto, cioè come se al loro presentarsi si fosse necessariamente ed esclusivamente di fronte a un’attività di riciclaggio. Vanno, invece, interpretati congiuntamente all’aspetto soggettivo derivante dalla compiuta 8
conoscenza della clientela, che può provenire unicamente da chi abbia contatto diretto o, comunque, nelle forme proprie all’attività dell’Intermediario. Le sanzioni penali L’importanza di un corretto adempimento alle prescrizioni della normativa antiriciclaggio è testimoniata dalla presenza, nel D.lgs. 231/2007 (si ricorda, testo normativo di base per il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo) di una specifica norma che prevede l’applicazione di sanzioni non solo amministrative pecuniarie, ma penali. Dispone infatti l’art. 55, per le parti di interesse: 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, Si tratta della violazione degli obblighi di chiunque contravviene alle disposizioni identificazione e la sanzione è a carico del contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti singolo operatore che non svolga l'obbligo di identificazione, e' punito con la multa compiutamente l’identificazione. da 2.600 a 13.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, Si tratta della sanzione a carico del Cliente che l'esecutore dell'operazione che omette di indicare non fornisce alcune informazioni rilevanti per le generalita' del soggetto per conto del quale poter portare a termine le operazioni di eventualmente esegue l'operazione o le indica adeguata verifica. false e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, Si tratta della sanzione a carico del Cliente che l'esecutore dell'operazione che non fornisce non specifichi i motivi per i quali intende aprire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista un rapporto o compiere una operazione. dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la Si tratta della sanzione che viene applicata registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la quando venga, ad es., tardata una registrazione effettua in modo tardivo o incompleto e' punito nell’Archivio Unico Informatico. con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 6. Qualora gli obblighi di identificazione e Si tratta di una sanzione applicabile nei registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi confronti di colui che, utilizzando mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione fraudolenti, ostacola l’individuazione del del soggetto che ha effettuato l'operazione, la soggetto che ha effettuato l’operazione. sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e' raddoppiata. 9
TRASPARENZA Premessa Con ‘Trasparenza’ si vuole fare riferimento alle norme legislative e regolamentari che disciplinano in senso lato il rapporto con il cliente dell’Intermediario, improntandolo a criteri di correttezza, chiarezza e buona fede. La Trasparenza richiede un cospicuo sforzo da parte dell’Intermediario per adeguare i propri meccanismi interni e le proprie modalità di comunicazione alle esigenze dei clienti in modo da far sì che essi siano consapevoli delle caratteristiche del prodotto che sottoscrivono o che intendono sottoscrivere, che tale prodotto sia adeguato alle loro esigenze e che successivamente, nel corso del rapporto, la dialettica con l’Intermediario sia improntata a caratteristiche di chiara e corretta disciplina dei rapporti. Per questo, la ‘Trasparenza’ si suddivide in vari ambiti che possono essere così definiti: ¾ rapporti con il cliente prima, durante e dopo il rapporto contrattuale; ¾ aspetti organizzativi interni. La parte della ‘Trasparenza’ maggiormente legata all’operatività delle reti commerciali indirette (fra i quali gli agenti in attività finanziaria) riguarda il corretto comportamento dell’incaricato o collaboratore dell’Intermediario nelle fasi di illustrazione delle caratteristiche del prodotto, corretta informazione e diligente acquisizione delle dovute sottoscrizioni contrattuali. Ai fini della presente Guida, questi due aspetti verranno trattati separatamente e individuati come: ¾ correttezza nel comportamento con il Cliente; ¾ correttezza nell’uso della modulistica contrattuale e dei suoi allegati (la ‘documentazione’). Correttezza nel comportamento con il Cliente Chi è il Cliente – Cliente non è solamente chi abbia sottoscritto un contratto (ad es. di finanziamento) con l’Intermediario, ma anche colui che sia semplicemente interessato a farlo o abbia interesse a conoscere le condizioni contrattuali ed economiche proposte per poterle confrontare con quelle di altri intermediari. Ne consegue che la persona che richieda semplicemente informazioni sui prodotti della Banca deve essere considerato Cliente. Il diritto all’informazione precontrattuale – il Cliente ha diritto di conoscere con completezza il contenuto dell’offerta e quindi, prima che sia vincolato dal contratto, ha il diritto di ottenere una informativa precontrattuale. L’informativa è resa attaraverso un documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (c.d. SECCI) e contiene varie informazioni di rilievo, in sintesi: ¾ il tipo di contratto di credito, 10
¾ la denominazione completa del finanziatore e degli eventuali intermediari del credito che entrano in rapporto con il consumatore, ¾ l’importo totale del credito e le condizioni del suo utilizzo, ¾ eventuali beni o servizi collegati, ¾ il tasso di interesse, ¾ il TAEG e l’importo totale dovuto dal consumatore, ¾ importo, numero e periodicità delle rate, ¾ tutte le spese del contratto, ¾ gli eventuali servizi accessori, ¾ il tasso di mora, ¾ l’avvertenza sulle conseguenze dell’inadempimento, ¾ le eventuali garanzie richieste, ¾ esistenza del diritto di recesso ex art. 125-ter TUB (recesso entro 14 giorni), ¾ il diritto al rimborso anticipato ex art. 125-sexies TUB, ed eventuale indennizzo, ¾ il diritto, in caso di rifiuto della richiesta, di essere informato circa la consultazione di banche dati esterne (ove questa sia avvenuta e se da essa dipenda il rifiuto), ¾ diritto del consumatore di ricevere gratuitamente ed a richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, ¾ eventuale limite di validità temporale dell’offerta. Il TAEG – il TAEG è un indicatore sintetico di costo che viene costruito in maniera standardizzata; ogni intermediario è tenuto alla definizione del TAEG conformemente alle istruzioni fornite dalla Banca d’Italia. In particolare, il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese esistenti o futuri) oggetto di accordo tra il finanziatore ed il consumatore. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. Quindi, il TAEG è un indicatore economico che consente al cliente di confrontare l’incidenza economica delle varie offerte proposte dai diversi intermediari. E’ importante ricordare che dal calcolo del TAEG sono comunque escluse: ¾ le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora; ¾ le spese, diverse dal prezzo di acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi. 11
Correttezza nell’uso della modulistica contrattuale e dei suoi allegati L’utilizzo corretto della modulistica fornita dal finanziatore costituisce presidio ineliminabile della correttezza nella relazione con il Cliente. La sottoscrizione della modulistica, infatti, rappresenta il momento nel quale formalmente le parti assumono obbligazioni vincolanti l’una nei confronti dell’altra. Corretto utilizzo della modulistica non è soltanto la gestione dell’apposizione delle sottoscrizioni da parte dei Clienti, ma anche l’effettiva illustrazione ai medesimi dei contenuti contrattuali che si stanno accettando con l’apposizione della firma. In questo senso, ogni operatore della rete ha la responsabilità di illustrare con precisione i contenuti contrattuali della modulistica, obblighi e diritti reciproci e caratteristiche del rapporto. Salvo casi particolari, la modulistica è interamente compilata dal sistema informatico, dopo l’acquisizione dei dati del cliente (dati anagrafici, codice fiscale, informazioni di reddito) e il buon fine delle singole pratiche è assicurato da un controllo centralizzato sulla corretta e completa apposizione delle firme. Non solo, ma la documentazione contrattuale è oggetto di un complesso procedimento di ordinata acquisizione e archiviazione. E’ quindi necessario osservare scrupolosamente le istruzioni sull’invio e smistamento dei documenti, in modo che il ciclo di acquizione possa chiudersi nel più breve tempo possibile. 12
Per ogni necessità di chiarimento, dubbio o problematica di carattere operativo è possibile contattare: ANTIRICLAGGIO UPA - Ilenia Ambrosio : ilenia.ambrosio@santanderconsumer.it UPA - Alessandro pavanati – alessandro.pavanati@santanderconsumer.it TRASPARENZA E PRIVACY COMPLIANCE – lorenzo.curnis@santanderconsumer.it COMPLIANCE – fabrizio.bessone@santanderconsumer.it 13
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