Regolamento per le attività di acconciatore, estetista tatuatore e piercing

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Città di Galatone
   Ufficio Attività Produttive

                            Regolamento

        per le attività di
acconciatore, estetista tatuatore
           e piercing

               Approvato con delibera consiliare n. 30 del 28.06.2004
                                 Esecutivo dal 15.07.2004

               Modificato con delibera consiliare n. 38 del 04.07.2008
Redatto dall’Ufficio Attività produttive: Dott. Giuseppe COLOPI

                                         Sig. Antonio SPIRITO

                                         Sig. Giovanni MUSARDO
Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le attività di acconciatore ed estetista, comprese le attività svolte dagli istituti di bellezza
   comunque denominati, esercitate in luogo pubblico o aperto al pubblico o privato, da persone
   fisiche o giuridiche, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge
   23 dicembre 1970, n. 1142, fino all’entrata in vigore della legge 17 agosto 2005, n. 174, dalla legge
   4 gennaio 1990 n. 1 nonché dalle linee guida per le norme transitorie adottate dalla Regione Puglia
   con DGR 23.05.06, n. 659 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, a tutti gli effetti, anche le scuole e le
   accademie per parrucchieri ed estetisti quando nello svolgimento delle attività di formazione e
   simulazione, anche senza fine di lucro, si avvalgono di persone estranee alla scuola stessa che
   corrispondano il prezzo della prestazione ricevuta. Sono fatte salve le dimostrazioni straordinarie,
   le sfilate e le presentazioni di nuovi prodotti riservate ad operatori del settore.

3. Le pratiche inerenti al «tatuaggio» ed al «piercing» sono disciplinate dalle “Linee Guida per
   l’esercizio dell’attività di Tatuaggio e/o Piercing, in esecuzione di sicurezza. Direttive” – Delibera
   di Giunta Regionale 10 dicembre 2002, n. 1997, riportate nell’allegato 1 del presente Regolamento.

4. E’ esclusa qualsiasi attività con finalità di carattere terapeutico, propria delle professioni sanitarie o
   ausiliarie delle medesime, disciplinate dal R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni,
   recante il testo unico delle leggi sanitarie.

                                           Art. 2 - Definizioni

1. L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti,
   comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere
   l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non
   implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento
   estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. L’attività di "estetista" comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del
   corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni,
   di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o
   l'attenuazione degli inestetismi presenti, compresa l’applicazione di unghie artificiali.
   Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi
    elettromeccanici per uso estetico elencati nell’allegato n. 1 alla legge 4/1/90 n. 1 e con
    l'applicazione di prodotti cosmetici così come definiti dalla specifica normativa (D.lgs. 24/4/1997
    n. 126).

3. Con la terminologia "mestieri affini" a quelli di acconciatore s’intendono le attività parziali
   inerenti l'adeguamento dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, quali: l’attività di
   truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale ed estetico, pedicure estetico,
   abbronzatura e sauna.
4. Coi termini «tatuaggio» o «attività di tatuatore» s’intende la colorazione permanente ottenuta
   con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine
   di formare disegni o figure indelebili.
5. Col termine «piercing» s’intende l’inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e
   fattura in varie zone del corpo.

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Regolamento per le Attività di Barbiere, Parrucchiere, Tatuatore e Piercing - 2004
6. Si qualifica attività principale l’attività certificata come tale, in base al volume d’affari, dal
   titolare dell’autorizzazione, in caso di contemporaneo svolgimento di più attività previste dal
   presente regolamento esercitate negli stessi locali. La predetta certificazione avviene mediante atto
   sostitutivo di notorietà.

                             Art. 3 - Commissione consultiva comunale

                                                 (abrogato)

                              Art. 4 - Requisiti soggettivi e professionali

1. Possono essere titolari di autorizzazione per esercitare le attività di cui all'art. 1 soltanto coloro i
   quali sono in possesso della relativa qualifica professionale attestata dalla Commissione
   Provinciale per l'Artigianato.

2. La qualifica professionale deve essere posseduta:
      a) in caso di ditta individuale, dal titolare;
      b) in caso di società avente i requisiti di cui alla legge 443/85, da almeno uno dei soci e a
          condizione che la maggioranza dei soci lavori nell’impresa;
      c) in caso di società non aventi i requisiti di cui alla legge 443/85, dalla persona che assume la
          direzione dell’azienda.

3. Le persone qualificate di cui al precedente comma 2 devono svolgere la propria attività
   nell’esercizio con carattere di continuità.

4. A carico dei soggetti di cui al comma 1 non devono sussistere cause di decadenza, di divieto o di
   sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni (legge
   antimafia).

5. L’attività condotta in assenza del requisito professionale, oltre ad essere soggetta alle sanzioni
   pecuniarie previste dalla legge o dal presente regolamento, è diffidata a regolarizzarsi entro
   congruo termine, comunque non superiore a 21 giorni dalla notifica dell’atto di diffida. Decorso il
   termine assegnato, qualora il diffidato non abbia provveduto alla regolarizzazione, l’attività è
   considerata senza titolo e, pertanto, è fatta cessare immediatamente con apposita ordinanza
   dirigenziale che ne dispone il divieto di prosecuzione.

                            Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività oggetto del presente Regolamento devono essere svolte, nei locali indicati nell’apposita
   DIA inoltrata al Suap comunale. E’ vietato l’esercizio dell’attività in forma ambulante o con
   posteggio.
   Le medesime attività possono essere svolte dai titolari di autorizzazione o loro dipendenti o
   collaboratori presso il cliente stesso, quando condizioni particolari lo richiedono;

2. le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte presso l’abitazione
   dell’esercente a condizione che i locali siano separati da quelli di abitazione civile, abbiano
   l’ingresso autonomo, un’idonea sala d’attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le
   disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

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3. In occasioni di fiere, manifestazioni e altre riunioni di persone, barbieri, parrucchieri ed estetisti,
   con l’osservanza delle norme igienico sanitarie, possono svolgere la propria attività a titolo
   dimostrativo al di fuori dei locali autorizzati, previa comunicazione al Comune.

4. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e purché sussistano le rispettive qualifiche professionali,
   è ammessa l’attività congiunta negli stessi locali delle attività oggetto del presente Regolamento nei
   seguenti casi:
   a) quando sono esercitate dalla medesima persona,
   b) quando sono esercitate da persone diverse della stessa impresa,

5. I titolari di attività di acconciatore, nell’ambito dei propri esercizi, possono avvalersi di familiari
   collaboratori e di personale dipendente per lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di
   pedicure estetico (art. 9, 2° comma, legge 1/90).
6. L’attività condotta in difetto di autorizzazione, oltre ad essere soggetta alle sanzioni pecuniarie
   previste dalla legge o dal presente regolamento, è fatta cessare immediatamente con apposita
   ordinanza dirigenziale che ne dispone il divieto di prosecuzione in assenza del titolo.

                                      Art. 6 - Attività di vendita

1. Le imprese esercenti l'attività di acconciatore ed estetista nei locali in cui si svolge l’attività
   possono cedere, a titolo gratuito od oneroso, alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo
   svolgimento delle proprie attività e finalizzati esclusivamente alla continuità dei trattamenti in
   corso.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1. l’attività di vendita, ancorché secondaria rispetto a quella di
   servizio, è soggetta alle norme vigenti in materia di commercio.

                           Art. 7 - apertura e trasferimento degli esercizi

1. L’apertura e il trasferimento delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetto alla sola
   dichiarazione d’inizio attività da presentare allo sportello unico del comune. Le attività hanno
   carattere permanente. Sono previste attività stagionali solo nel Villaggio Santa Rita.

2.   Ogni ditta individuale non può essere titolare di più di una attività dello stesso tipo, mentre può
     essere titolare di un unico esercizio per due tipi di attività da svolgersi congiuntamente nel
     medesimo locale, nel rispetto dei requisiti professionali prescritti per ciascuna di esse e
     subordinatamente all’idoneità dei locali stessi.

3. Le società aventi i requisiti di cui alla legge 443/85 possono essere intestatarie di un numero di
   esercizi pari a quello dei soci qualificati che vi operano abitualmente e professionalmente.

4. Le società non aventi i requisiti di cui alla legge 443/85 possono di più esercizi, a condizione che in
   ciascuno di questi operi un direttore in possesso della specifica qualifica professionale.

5. L’apertura dell’esercizio potrà avvenire decorsi trenta giorni dalla data di presentazione di apposita
   DIA fatti salvi gli accertamenti di competenza del Suap comunale tesi a verificare:
   a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 4 e della qualifica professionale da parte dei
      soggetti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, a norma di quanto disposto, a seconda del tipo
      attività richiesta, dall’art. 2 della legge 1142/1970 e dall’art. 3 della legge 17 agosto 2005, n.
      174 o dagli artt. 3 e 4 della legge 1/1990,
   b) in caso di società, dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
      Industria Artigianato Agricoltura,
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c) dell'idoneità edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature.

6. Il concede il Nulla Osta entro 60 giorni dal ricevimento della DIA, ovvero, nel caso in cui la stessa
   sia incompleta e debbano essere interrotti i termini del procedimento, entro 60 giorni dalla data in
   cui la DIA è completata.

   Art. 8 - Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell’attività di barbiere,
                                parrucchiere uomo-donna ed estetista

                                                (abrogato)

                           Art. 9 - Autorizzazione al trasferimento di sede

                                                (abrogato)

                                 Art. 10 – Misurazione delle distanze

                                                (abrogato)

                 Art 11 - Idoneità igienico - sanitaria dei locali e delle attrezzature.

1. Spetta al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. l'accertamento dei requisiti igienici dei locali,
   delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati
   nell'esercizio, quali previsti nell’allegato 2 del presente Regolamento.

                             Art. 12 - Domande di rilascio autorizzazione

                                                (abrogato)

                              Art. 13 - Modifiche dell’ attività e dei locali

1. Il titolare di una delle attività di acconciatore od estetista in attività da almeno 2 anni può estendere
   la propria attività a tutti i settori per i quali risulta in possesso di qualifica professione, previa
   dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e successive modificazioni e
   sempre che il locale utilizzato abbia i requisiti di cui all’art. 11 del presente Regolamento.

2. Qualsiasi modifica riguardante la struttura dei locali deve essere preventivamente comunicata con
   le modalità di cui all'art. 19 della legge 241/90.

                                         Art. 14 - Subingresso

1. Il trasferimento per atto fra vivi o per causa di morte, in proprietà o in gestione, di un’azienda
   esercente le attività disciplinate dal presente Regolamento, comporta il diritto del subentrante
   all’intestazione dell’autorizzazione a proprio nome purché la richieda e sia in possesso dei requisiti
   professionali previsti a seconda della tipologia di attività e a condizione che sia provato l’effettivo
   trasferimento dell’azienda.

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2. In caso di trasferimento in gestione, alla cessazione del contratto il proprietario dell’azienda ha
   diritto alla reintestazione a proprio nome.

3. Il subentrante per atto fra vivi in possesso della qualifica professionale e in presenza di locali
   idonei può iniziare immediatamente l’attività previa presentazione di apposita DIA al Suap
   comunale entro 60 giorni dal subingresso.

4. Il subentrante per atto fra vivi, privo della qualifica professionale alla data del trasferimento, può
   iniziare l’attività solo dopo aver conseguito detta qualifica e, comunque, deve essere in condizione
   di riprendere l’attività entro 12 mesi dal subingresso. In attesa del conseguimento della qualifica
   professionale deve essere comunicata al Comune la sospensione dell’attività.

5. I subentranti per causa di morte, in possesso di qualifica professionale, possono continuare l’attività
   del dante causa previa comunicazione al Comune. Entro un anno dal decesso, devono presentare
   apposita DIA al Suap comunale.

6. In relazione al comma 2° dell’art. 5 della legge 8/8/1985 n. 443, in caso di morte, invalidità,
   interdizione o inabilitazione dell’imprenditore iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane, il coniuge,
   i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni che abbiano ottenuto il
   mantenimento dell’iscrizione all’Albo possono continuare l’attività del dante causa, sempre che
   l’esercizio sia condotto da persona qualificata, previa comunicazione al Comune. Tale attività può
   essere esercitata per un periodo massimo di cinque anni o fino al raggiungimento della maggiore
   età dei figli minorenni. Decorso tale lasso di tempo, se l’avente causa non comprova il possesso
   della qualifica professionale richiesta, il Dirigente Suap ordina la chiusura dell’attività.

7. Tutte le comunicazioni di subentro devono essere corredate da:
   a) In caso di subingresso per atto fra vivi: dall’atto di cessione d’azienda debitamente registrato
       ovvero da dichiarazione del notaio rogante;
   b) In caso di subingresso per causa di morte: dalla documentazione attestante la successione;

                                  Art. 15 - Domande di subingresso

                                               (abrogato)

                                  Art. 16 - Sospensione dell’attività

1. In caso di sospensione dell’attività per periodi superiori a 30 giorni occorre darne preventiva
   comunicazione al Comune. La sospensione non può superare i sei mesi nell’arco di ogni anno,
   salvo deroga del Dirigente Suap per cause di forza maggiore.
   Sono fatte salve le condizioni stabilite all’art. 14, relative al subingresso.

                                   Art. 17 - Revoca del Nulla Osta

1. Il Nulla Osta per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento decade nei seguenti
   casi:
    a) sospensione dell'attività per oltre 6 mesi nell’arco di un anno, salvo proroga;
    b) decesso del titolare, salvo che non vi sia subingresso da parte di eredi secondo le modalità di
       cui all’art. 14, commi 6 e 7, del presente Regolamento;

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c) estinzione della società titolare del Nulla Osta.

2. Il Nulla Osta è revocato nei seguenti casi:
    a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare ,qualora sia decorso infruttuosamente il
       termine assegnato ai sensi dell’art. 4, comma 5;

                         Art. 18 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore, estetista e mestieri affini sono fissati
   con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di Categoria o, nel caso di singole deroghe,
   sentita la Commissione di cui all’art. 3.

2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, gli
   esercenti debbono scegliere un unico orario fra quelli previsti per le diverse attività.

3. Le attività all’interno di centri commerciali devono essere svolte nell’orario di apertura del centro
   in cui operano.

                               Art. 19 - Esposizione cartelli obbligatori

1. All’interno dell’esercizio è obbligatorio tenere esposto al pubblico, in luogo ben visibile, il Nulla
   Osta ed un cartello che indichi, in modo chiaro e ben leggibile, le tariffe delle prestazioni
   professionali praticate.

2. E’ obbligatorio tenere esposto al pubblico un cartello visibile dall’esterno recante gli orari praticati.

3. In prossimità di lampade UV-A è obbligatoria la presenza di cartelli o di altri mezzi di
   informazione riportanti le avvertenze per l'uso conformi a quanto stabilito dall’AUSL.

4. Le attività di tatuaggio e piercing devono esporre in luogo ben visibile un cartello che riporti, in
   modo chiaro e ben leggibile, il memorandum allegato alle linee guida del Ministero della Sanità,
   (allegato 1 al presente regolamento).

                               Art. 20 Attività di tatuaggio e di piercing

1. Chi intende esercitare l’attività di tatuaggio o di piercing deve chiedere al Servizio Igiene Pubblica
   dell’Azienda USL competente per territorio un parere di conformità igienico sanitario dei locali e
   congiuntamente deve presentare una dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla
   conduzione dell’attività in conformità alle istruzioni dell’autorità competente.

2. L’attività può essere intrapresa previa comunicazione al Comune dell’inizio dell’attività con cui
   l’interessato rende la dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia e dichiara di essere in possesso:
   a) di idonea destinazione d’uso dei locali,
   b) di impianti elettrici e apparecchiature a norma,
   c) del parere igienico-sanitario di cui al comma 1,
   d) dell’attestazione relativa al superamento di un corso professionale riconosciuto dalla Regione.
3. In attesa dell’istituzione dei corsi professionali da parte della Regione, i tatuatori e gli operatori del
   piercing possono intraprendere l’attività in mancanza del requisito professionale di cui alla lettera
   d) del precedente comma 2. Questi stessi operatori, entro 24 mesi dall’istituzione dei corsi

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professionali, hanno l’obbligo di frequentarli e di presentare il relativo attestato di partecipazione al
     Comune. In mancanza si applica quanto disposto dal precedente art.4 co.5.

4. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo i rivenditori di oggetti di oreficeria e
   bigiotteria che praticano fori ai lobi auricolari. Tale operazione, comunque, deve essere eseguita
   previa disinfezione della parte interessata e con materiale monouso.

                                             Art. 21 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento compete agli organi di
   vigilanza.
   Agli effetti dell’applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia
   Municipale e a qualsiasi altro organo di polizia, possono accedere nei locali in cui si svolgono le
   attività oggetto del presente regolamento.

                               Art. 22 Sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel
presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è sanzionata con
sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dai successivi commi.

2. Si applica una sanzione amministrativa da 80,00 a 480,00 euro nei seguenti casi:
   a) Svolgimento dell’attività di acconciatore o mestieri affini senza presentazione della DIA al
       Suap comunale (art.7 co.1);
   b) Svolgimento dell’attività di acconciatore o mestieri affini senza il possesso dei requisiti
       professionali richiesti (art. 4 co. 1);
   c) Inosservanza dell’obbligo dell’esercizio dell’attività con carattere di continuità da parte del
       titolare o della persona in possesso della qualifica professionale indicata sull’autorizzazione
       amministrativa (art.4 co.3);
   d) Svolgimento dell’attività in locali diversi da quelli comunicati nella DIA (art.5 co.1);
   e) Svolgimento dell’attività in forma ambulante (art.5 co.1);
   f) Svolgimento dell’attività di tatuatore e/o piercing senza aver presentato la comunicazione di
       inizio attività (art.20 co.2);
   g) Svolgimento dell’attività di tatuatore e/o piercing senza aver frequentato il relativo corso di
       formazione professionale, dopo che la Regione l’avrà istituito (art. 20 co. 3).

3.        Si applica una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 euro nei seguenti casi:
     a)    Mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie dei locali, delle attrezzature (art. 11);
     b)    mancata comunicazione della sospensione dell’attività per periodi superiori ai 30 giorni (art.
           16 co. 2);
     c)    mancata esposizione del cartello con le tariffe delle prestazioni professionali praticate (art. 19
           co. 1);
     d)    mancata osservanza degli orari (art. 18 co.1);
     e)    mancata osservanza degli orari di apertura del Centro Commerciale per le attività ivi insediate
           (art.18 co.3);
     f)    mancata esposizione delle avvertenze per l'uso delle lampade U-VA o esposizione di cartelli
           con avvertenze non conformi a quanto stabilito dall’AUSL (art. 19 co. 3).

5. Si applica una sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 euro nei seguenti casi:
   a) mancata esposizione del Nulla Osta (art. 19 co. 1);
   b) mancata esposizione del cartello recante l’orario di apertura (art. 19 co. 2);
                                                                                                            7
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Regolamento per le Attività di Barbiere, Parrucchiere, Tatuatore e Piercing - 2004
c) violazioni non comprese nei commi e/o lettere precedenti.

6. Per l’attività di estetista esercitata senza i requisiti professionali o senza l’autorizzazione comunale,
   si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art.12 della L.1/1990.

                               Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare l'attività,
   salvo che non vi siano particolari e inderogabili esigenze di carattere sanitario. L'adeguamento ai
   requisiti previsti dovrà avvenire obbligatoriamente in occasione di lavori di ristrutturazione dei
   locali e/o di subingresso.

2. Ai fini della valutazione dei requisiti igienici dei locali di cui al comma 1 non sono considerati
   subingressi, ma prosecuzioni della medesima attività, i casi sotto indicati qualora gli interessati
   dichiarino che continueranno ad utilizzare i locali precedentemente autorizzati:
    - scioglimento di società, qualora uno dei soci ne continui l’attività;
    - conferimento di ditta individuale in società,
    - fusione o incorporazione di società,
    - cambio di ragione sociale o denominazione,
    - trasformazione della natura giuridica qualora rimanga nella compagine sociale almeno uno dei
      soggetti autorizzati precedentemente;

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Regolamento per le Attività di Barbiere, Parrucchiere, Tatuatore e Piercing - 2004
ALLEGATO 1)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2002, n. 1997

LINEE-GUIDA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E/O PIERCING, IN
ESECUZIONE DI SICUREZZA. DIRETTIVE.

omissis....

PREMESSA
Le procedure che implicano l'impiego a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un
rischio di trasmissione di infezioni causate da agenti patogeni a trasmissione ematica,oltre che
infezioni cutanee,anche gravi,se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di
prevenzione necessarie.
Sulla base delle indicazioni fornite dal ministero della salute,è opportuno prevedere in ambito
regionale una procedura di accertamento degli standard igienici dei locali entro cui vengono effettuati
trattamenti di tatuaggio e piercing, l'adeguatezza della relativa strumentazione, nonché l'idoneità
soggettiva in capo agli operatori già esercenti o che intendono avviare tale attività.

A) - REQUISITI STRUTTURALI MINIMI
L'attività di tatuaggi e piercing va svolta in ambienti che devono rispondere ai requisiti nazionali e
locali.
In particolare per quanto riguarda i locali in cui si svolgono le attività di tatuaggio e piercing, vengono
riportate le seguenti prescrizioni:
1) Caratteristiche basilari di abitabilità (certificato) comunemente richieste per attività artigiane -
almeno un WC con lavandino munito di dispositivi idonei a prevenire le infezioni da contatto;
2) Stanza per l'attesa idoneamente arredata anche come spogliatoio per gli utenti,nonché uno spazio per
io spogliatoio degli operatori;
3) stanza/e ove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, separatale
dall'attesa;
4) In tale ambito una zona per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione ad alto livello del materiale non
monouso mediante apparecchiature idonee (autoclave, ecc.) "in tale zona deve esistere abbastanza,
spazio da consentire, una separazione netta tra le- aree in cui vengono trattati presidi e materiali
sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. L' "area sporca" deve essere
provvista di vasca in acciaio inox o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima
pulitura dei materiali, che sarà seguita dal trattamento di lavaggio ad ultrasuoni e successiva
sterilizzazione e disinfezione ad alto livello;
5) Pareti e pavimenti rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili;
6) Rispetto della normativa U.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro; (D.Lvo.626/94 e
successive modifiche ed integrazioni);
7) Rispetto delle norme relative agli impianti elettrici ed altri a norma della Legge 46/90 e regolamento
del DPR 447/91;

B) VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INFEZIONI PRIMA DEL TRATTAMENTO.
Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse
attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.

C) INDICAZIONI DI CONTROLLO
Valutazione preventiva dell'operatore dello stato della cute del soggetto su cui effettuare la procedura
per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con
lesioni cutanee o alle mucose o nel caso di ustioni o esiti cicatriziali delle stesse;
Obbligo per l'operatore di indossare guanti in lattice, e per il piercing, anche mascherine monouso e
camice, durante l'esecuzione delle procedure e durante l'esecuzione di procedure di lavaggio e pulizia
delle attrezzature e comunque le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti.
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Regolamento per le Attività di Barbiere, Parrucchiere, Tatuatore e Piercing - 2004
Tutto lo strumentario non monouso e non autoclavabile (corpo macchina da tatuaggio, spruzzatore di
soluzione detergente, flaconi vari, ecc.) deve essere protetto con appositi involucri monouso.
Smaltimento corretto secondo le vigenti normative (L. 10.2.89, n. 45, D.Lvo 22197, D.Lvo. n. 219 del
26/6/2000) di materiali monouso utilizzati per ridurre il rischio di esposizioni accidentali;
Gli strumenti devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore. La sterilizzazione a
vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C. per un minimo di 20
minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C. per 2 ore.
Nei casi in cui le procedure di sterilizzazione non siano applicabili è possibile procedere
alternativamente a disinfezione ad alto livello, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche. I
disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di
5000 ppm e glutaraldeide al 2%;
Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, devono essere
accuratamente puliti prima dell'esposizione ai germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello
strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici;
Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici devono essere adeguatamente
lavati ed asciugati prima del riutilizzo. Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di
sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata
con germicidi chimici. Quando si verifica uno spandimento consistente l'area deve essere cosparsa da
un germicida solida (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della
pulizia e successivamente l'area va decontaminata con germicida chimico. In entrambi i casi devono
essere indossati i guanti, durante le procedure di pulizia e decontaminazione;
Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici
cutanee lese e/o con annessi cutanei devono essere sempre rigorosamente-monouso. Non esistono,
infatti, "caratteristiche specifiche" tali da giustificarne il riutilizzo;
Nel caso di procedure che implichino l'utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che
penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:
a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
Nel caso delle procedure di piercing è vietato l'uso di dispositivi automatici (cosiddetta "pistola"),
difficilmente sterilizzabili o disinfettabili, ed è vietato il riutilizzo di qualsiasi tipo di aghi e taglienti;
I pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati dall'azienda produttrice in attesa di
una diversa disciplina sull'argomento. Il circuito utilizzato (passaggio del pigmento dal contenitore
commerciale al contenitore monouso) attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito dopo ogni
soggetto. In pratica il pigmento da utilizzare per ogni procedura sia versato o prelevato con strumento
sterile secondo il tipo di confezione, dai contenitore con il quale è messo in commercio prima
dell'inizio della procedura e, possibilmente una sola volta, nelle quantità ritenute necessarie e posto in
contenitore/i appropriato monouso. Eventuali altri prelievi in corso della stessa procedura vanno
effettuati iniziando ex novo la procedura(nuovi guanti, nuovo strumento in caso di prelievo ecc.). I
pigmenti avanzati nell'esecuzione della procedura ed i contenitori monouso in cui sono stati posti non
sono assolutamente riutilizzabili e vanno eliminati con le precauzioni di cui al D.M. 28.9.1990.

D) Manifestazioni pubbliche o "Conventions"
Si ritiene che le stesse possano essere autorizzate dalle Autorità sanitarie Locali purché vengano
garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte dei servizi di igiene pubblica, anche tramite
la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche ed in particolare:

- I locali, anche prefabbricati, devono possedere pavimenti e superfici rivestiti con materiali
impermeabili e facilmente lavabili, prevedendo un'area per l'attesa un'area chiusa per l'esecuzione delle
pratiche e la conservazione dei materiali puliti, sterilizzati e monouso chiusi, e un area chiusa per la
detenzione dei presidi e dei materiali sporchi.
- Possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in
condizioni di sicurezza e di igiene.
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- Disponibilità di un'area attrezzata per la sterilizzazione dei materiali.

E) RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA
Con nota assessorile prot. 24/27292/116 del 12/11/98, diretta anche alle AASSLL,coloro che già
esercitavano l'attività di tatuaggio e piercing sono stati autorizzati a proseguire l'attività "nelle more
della organizzazione dei corsi di formazione sempre che in possesso dell'autorizzazione da parte della
azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini della verifica delle condizioni igieniche". La
stessa circolare comunque teneva fermo l'obbligo per chi già esercitava l'attività in argomento, del
"superamento dei primi corsi".
Considerato il tempo trascorso, la mancata organizzazione dei corsi, la necessità di censire i siti con
verifica dell'attività di tatuaggio e piercing negli stessi svolta, occorre procedere ad una rivisitazione
delle procedure come di seguito riportate:

PROCEDURE PER COLORO CHE GIA ESERCITANO ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING
IN BASE ALLA CIRCOLARE ASSESSORILE N. 24/27292/116 del 12/11/98
Coloro che già praticano il tatuaggio e il piercing, sono tenuti a presentare al Dipartimento di
prevenzione della ASL Sanitaria locale competente per territorio la seguente documentazione:
- Autocertificazione in cui il soggetto dichiarerà sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza
delle norme igienico-sanitarie che l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing comporta; di essere in
possesso della partita IVA. per l'attività in questione; mod. A

La ASL procederà alla verifica del mantenimento dei requisiti iginico-sanitari che hanno consentito
all'epoca il rilascio dell'autorizzazione sanitaria (impianti, attrezzature, agibilità, autorizzazione allo
scarico)

PROCEDURE PER COLORO CHE INTENDONO ESERCITARE L'ATTIVITA' DI TATUAGGIO E
PIERCING
Coloro che intendono esercitare l'attività di tatuaggio e piercing dovranno presentare:
- domanda al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio (Mod. B);
- Attestato di frequenza al corso con superamento delle prove d'esame.

Il Dip. di prevenzione ASL, ricevuta la domanda ed esaminata la documentazione presentata da
ciascun richiedente rilascerà se istruita positivamente, relativa autorizzazione.
Copia dell'autorizzazione sarà inviata al Sindaco del Comune nel cui territorio il richiedente intende
avviare l'attività di tatuaggio e piercing.

FASE TRANSITORIA PER COLORO CHE INTENDONO ESERCITARE TALE ATTIVITA'
In attesa della organizzazione dei corsi il soggetto può richiedere al dipartimento di prevenzione della
ASL autorizzazione allegando la seguente documentazione: Mod. B1
Autocertificazione in cui il soggetto dichiarerà sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza
delle norme igienico-sanitarie che l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing comporta;di essere al
corrente che a tal fine,dovrà sostenere l'apposito test-colloquio per l'accertamento dell'idoneità
soggettiva;di impegnarsi a frequentare il corso obbligatorio previsto non appena lo stesso verrà
istituito;
A seguito del superamento del test-colloquio di cui si dirà in seguito e di istruttoria positiva della
pratica (requisiti igienico-sanitari) il Dipartimento di Prevenzione,nel termine di 60 giorni, rilascerà
certificazione temporanea in attesa dell'effettuazione del corso.

Il Dipartimento di Prevenzione organizzerà il test-colloquio che sarà tenuto da 2 medici della ASL,di
cui uno specializzato in Igiene Pubblica e l'altro specializzato in Infettivologia o Dermatologia.
Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante.

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F) CORSI PROFESSIONALI OBBLIGATORI
Finalità e caratterizzazione generale del corso:
L'iniziativa di formazione prevista risponde alla fondamentale esigenza di fornire agli operatori
appropriate conoscenze sui rischi connessi ai trattamenti di tatuaggio e piercing sui caratteri e
sull'anatomia dell'apparato cutaneo sulle misure igienico-sanitarie che gli stessi operatori del tatuaggio
e piercing devono saper applicare nonché sulle tecniche professionali più opportune per intervenire
senza nuocere alla salute pubblica.
La frequenza al corso nella misura di almeno il 70% del monte ore complessivo è condizione per
l'ammissione alla verifica d'esame finale dell'idoneità dal punto di vista sanitario per l'esercizio di
attività di tatuaggio e piercing.
Tale idoneità costituisce il presupposto irrinunciabile per l'esercizio della stessa attività.
Nell'ambito del corso verranno impartite lezioni teoriche sulla profilassi sanitaria, prevedendosi altresì
la proposizione di tecniche professionali di tatuaggio e piercing con finalità eminentemente pratica.

G) PROGRAMMA DIDATTICO PER CORSI REGIONALI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE
PER ESERCENTI LE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING.
Requisito minimo di partecipazione: 10 anni di scolarità ed età superiore a 18 anni Ore di Corso: non
inferiori a 90 ore, di cui 2/3 di teoria (materie igienico-sanitarie) e 1/3 di procedure di piercing e
tatuaggi.

Il programma del corso:
Cute e mucose: anatomia macroscopica
Sistemi di difesa della cute e delle mucose.
La cute infiammata:le infezioni cutanee.
Principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione.
Principali infezioni a trasmissione parenteral-ematica
a) precauzioni universali
b) profilassi immunitaria (vaccinazione anti-epatite B)
Prevenzione delle malattie a trasmissione parenteraf-ernatica
a)precauzioni universali
b) profilassi immunitaria (vaccinazione anti-epatite B)
Disinfezione, sterilizzazione e smaltimento dei rifiuti.
Il tatuaggio
Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi; i metalli.
Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli.
Granulomi e cheloidi
Reazioni isomorfe in portatori di malattia psoriasica e lichen ruber planus
Principali rischi per la salute connessi con le pratiche di tatuaggi e piercing
Linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti (Dimostrazioni pratiche)
Procedure di piercing e tatuaggi.

H) UTENTI DEL CORSO
L'attività formativa è rivolta a coloro che già svolgono attività di tatuaggio e piercing e a quanti
intendono aprire laboratori per l'esecuzione di tali pratiche. Ai fini della frequenza al corso è necessario
possedere il requisito decennale del titolo di studio (da intendersi come ammissione al terzo anno di
scuola media superiore), tranne per eventuali casi di diplomi comprovanti professionalità paramediche
o estetiche. Sono esclusi dal predetto requisito coloro che già esercitano tale e attività e che sono in
possesso dell'autocertificazione di cui al punto E.

Verranno ammessi al corso coloro che avranno presentato domanda da compilarsi secondo il Mod. C.
A ciascuna edizione del corso saranno ammessi 20 allievi, secondo una preferibile ed equa ripartizione
al 50% di soggetti che già esercitano tale attività e di quanti intendono avviarla a breve.
Sono comunque dispensati dalla frequenza al corso i professionisti che possono provare (con
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esibizione di Partita IVA) una loro attività pregressa di almeno cinque anni alla data dal 12/11/1998.

I) SVOLGIMENTO DEL CORSO: I soggetti
I soggetti autorizzati alla organizzazione dei corsi sono individuati dalla Regione Puglia nei
Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL, negli Enti e nelle associazioni di categoria.

Associazioni ed Enti interessati all'effettuazione dei corsi.
Le Associazioni interessate all'effettuazione dei corsi sono individuate nelle organizzazioni di
categoria. presenti a livello nazionale e regionale.
Gli Enti interessati sono quelli, pubblici o privati, operanti nel settore, in particolare i corsi devono
essere tenuti sia da personale in possesso delle necessarie professionalità mediche, che da esperti
incaricati a svolgere le lezioni di pratica di tatuaggio e piercing:

Presentazione istanze
Gli Enti interessati alla Formazione devono presentare istanza al Dipartimento di Prevenzione della
ASL territorialmente competente per l'attività corsuale con la seguente documentazione a corredo:
programma dettagliato con calendario del corso in conformità a quanto previsto nella presente direttiva
(n. di lezioni, durata del corso, n. di corsisti ecc);
sede in cui viene previsto lo svolgimento del corso garantendo locali adeguati e sussidi didattici
secondo le indicazioni dettate nella presente direttiva;
le strutture presso le quali verrà svolto il corso predisporranno un registro preventivamente vistato in
ogni sua pagina dai Dipartimento di Prevenzione della ASL Tale registro servirà a certificare le ore di
lezione svolte, i relativi argomenti trattati, le effettive presenze dei docenti nelle singole lezioni e,per
gli allievi iscritti,la presenza e l'assenza;
disponibilità di docenti con le previste qualifiche per l'effettuazione del corso;
La mancata partecipazione ai corsi esclude l'interessato dalla possibilità di sostenere l'esame in caso di
numero elevato di assenze i "Docenti" valuteranno sulla opportunità o meno di ammettere l'interessato
a sostenere la prova finale.

J) DOCENZA
Le lezioni saranno impartite da personale medico in numero di almeno due di cui uno specializzato in
Igiene Pubblica, l'altro in Dermatologia o Infettivologia, per quanto riguarda la pratica le lezioni
saranno tenute da un operatore di riconosciuta esperienza per la parte del corso dedicata agli aspetti
strettamente specialistici.
La scelta dei docenti è operata dalla struttura organizzatrice.

Nucleo di valutazione
Al termine del corso, una commissione composta dal Direttore e dai docenti del corso, nonché da un
responsabile del Dipartimento di prevenzione ASL valuterà attraverso la predisposizione di una prova
pratica e di un colloquio, l'idoneità professionale dei candidati ammessi all'esame finale.
La commissione rilascerà un attestato di frequenza con l'indicazione dell'idoneità conseguita.
Potere di verifica e controllo
La ASL territorialmente competente esercita il potere di verifica e controllo sulla organizzazione del
corso sia sugli atti formali (esempio registro) che in fase ispettiva.
K) FINANZIAMENTO
La realizzazione dell'iniziativa verrà sostenuta mediante le quote di iscrizione a carico dei partecipanti
al corso. Non sono previsti oneri a carico delle AASSLL
L) PUBBLICIZZAZIONE
Le AASSLL, i Comuni le Associazioni di categoria sono invitati a dare ampia pubblicizzazione della
presente direttiva.
Le Associazioni di categoria operanti nel territorio regionale sono invitati a portare a conoscenza dei
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propri iscritti i contenuti della presente direttiva.
Nel raccomandare alle AA.SS.LL. la massima diffusione e la puntuale ottemperanza delle disposizioni
contenute nella presente nota, si richiama, inoltre, l'attenzione sull'esigenza della informazione agli
utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio e/o di
piercing su particolari parti del corpo. A tale scopo è stato elaborato il memorandum allegato (all.
A.)facente parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

All. A

MEMORANDUM PER CHI SI SOTTOPONE A TATUAGGIO O INSERIMENTO
NELLA CUTE DI ANELLI OD ORECCHINI (PIERCING).

Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?

Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?

Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia
plastica?

Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini, non correttamente
effettuati, sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
L'uso di dispositivi automatici cosidetta "pistola" è assolutamente vietato.

Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da
parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione? E' buona
norma infatti, che l'operatore all'atto dell'inizio della procedura di tatuaggio e/o piercing attui in
presenza dell'utente le fasi propedeutiche quali:

Indossare dei guanti;

Preparazione dei pigmenti;

Apertura della confezione sterile di aghi e taglienti che sono assolutamente monouso;

Se sei portatore di una malattia della pelle consigliati prima con il tuo medico.

Se sei affetto da epatite o da altra sieropositività il piercing aumenta il rischio di contagio della
patologia ai tuoi amici e ai tuoi familiari;

Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?

Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la
possibilità di gravi infezioni?

Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?

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ALLEGATO 2)
                 REQUISITI IGIENICO - SANITARI DEI LOCALI ED ATTREZZATURE
                         Attività di Barbiere, Parrucchiere, Estetista ed Affini

Documentazione rilascio parere

Per la richiesta alla Azienda USL del nulla-osta circa l'idoneità dei locali ed attrezzature il richiedente
deve presentare la seguente documentazione, in triplice copia:
1.    Pianta planimetrica dei locali che saranno sede dell’attività con l’indicazione dei posti di lavoro,
      della destinazione dei vani o settori, prodotta in scala 1 :100, datata e firmata da tecnico abilitato;
2.    Certificato di agíbílítà dei locali con specifica destinazione d’uso commerciale o artigianale a
      servizio delle residenze;
3.    Relazione tecinco-illustrativa deí locali, impianti ed attrezzature, in riferimento all’attività da
      svolgere, nonché le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali ed i sistemi di sanificazione degli
      utensili che si intenderanno adottare;
4.    Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che i locali siano conformi alla normativa
      urbanistica vigente;
5.    Titolo di possesso dei locali e/o eventuale contratto di locazione;

Requisiti minimi obbligatori dei locali

Lo svolgimento delle attività, contemplate del presente regolamento comunale, possono essere
autorizzate solo in locali muniti di certificato di agibilità per uso commerciale o artigianale a servizio
delle residenze.
I locali devono possedere i seguenti requisiti.
a)     essere costruiti in modo tale da garantire una facile ed adeguata pulizia;
b)     sufficientemente ampi e tali da evitare l’ingombro delle attrezzature e l'affollamento del
       personale e dei clienti; rispondenti comunque ai requisiti previsti dal vigente Reg.to Edilizio e di
       Igiene;
c)     il pavimento e le pareti, per un’altezza di minimo mt. 2,00 dal pavimento, devono essere di
       materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
d)     adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati secondo quanto indicato nella pianta
       planimetrica approvata ed allegata alla domanda di autorizzazione;
e)     bene aerati e tali da assicurare condizioni di benessere ambientale; l’impianto di
       condizionamento e/o aerazione artificiale non deve essere sostitutivo delle aperture finestrate,
       salvo che per ì servizi igienici ed il retrobottega;
f)     di una adeguata zona (o retrobottega aerato naturalmente se si usano solventi volatili e/o
       infiammabili) da adibire: alla conservazione delle attrezzature ed utensili; alla preparazione dei
       prodotti cosmetici; al deposito della biancheria pulita e di quella utilizzata; alla disinfezione –
       sanificazione dello strumento riutilizzabile;
g)     di acqua corrente potabile, calda e fredda, e di, idonea tubazione fognante di scarico;
h)     gli esercizi devono essere dotati di un idoneo servizio igienico, dotato di vaso e lavabo, munito di
       antibagno che, se adeguatamente dimensionato, può essere utilizzato anche a spogliatoio.
       Qualora il numero dei dipendenti sia superiore a n. 5 unità, dovrà loro riservarsi un bagno con
       doccia ed adeguato spogliatoio;
i)     gli esercizi per parrucchiere per uomo e donna, di estetista, nonché quelli più complessi che
       contemplano lo svolgimento di mestieri affini, previsti dal presente regolamento, devono
       possedere i seguenti requisiti:
       1)    n. 2 servizi igienici dotati di antibagno, anche comune, uno dei quali riservato al personale;
       2)    uno o più box, di superficie non inferiore a mq. 6, con pareti rigide, aerati anche
             indirettamente, per le attività di estetica della persona;
       3)    un’adeguata separazione tra gli ambienti uomo, donna, estetica della persona.

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Arredamento Attrezzature e Dotazione degli Esercizi

Tutti gli esercizi disciplinati dal presente regolamento devono essere dotati di:
a)    una cassetta o contenitore a perfetta chiusura, lavabili e disinfettabili, per contenere la biancheria
      usata e di un armadio per la conservazione della biancheria pulita;
b)    di mobilio ed arredamento semplici e tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una
      periodica disinfezione dell’arredo, pareti e pavimenti;
c)    di sedili di lavoro rivestiti in materiale lavabile o posti ad una distanza non inferiore ad un metro
      e cinquanta, misurata tra un bracciolo e l’altro;
d)    di asciugamano o biancheria pulita dì colore chiaro, da sostituire ad ogni cliente;
e)    di appositi contenitori a chiusura ove raccogliere í rifiuti speciali prodotti nell’attività in attesa
      della raccolta e smaltimento, muniti di etichetta identificativa, nonché di simili contenitori per
      differenziare la raccolta dei rifiuti assimilabili ai solidi urbani. Inoltre per la raccolta delle lame e
      dei taglienti, dotarsi di contenitori ritenuti idonei per la sicurezza dei lavoratori;
f)    di apposita attrezzatura per la disinfezione dello strumentario riutilizzabile come riportato nel
      successivo paragrafo (Conduzione Igienica dell’Attività), punto d);
g)    di armadietti individuali per il deposito degli indumenti da lavoro del titolare e personale
      lavorante;
h)    di distributori dì sapone liquido o in polvere e di asciugamani non riutilizzabili nei servizi
      igienici;

Conduzione Igienica dell’Attività

Al titolare l’autorizzazione incombono l’obbligo e le responsabilità dell'osservanza delle seguenti
norme igieniche, anche se la loto applicazione è affidata al personale dipendente o praticante
l'esercizio;
a)     assicurarsi che i locali e le attrezzature siano costantemente tenuti con la massima pulizia;
b)     assicurare la costante disinfezione delle attrezzature con mezzi suggeriti ed approvati dal
       Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A-U.S.L. LE/ 1;
c)     gli aghi e gli strumenti taglienti che vengono a diretto contatto con la cute debbono essere sempre
       e rigorosamente monouso. Tutti gli altri materiali e strumenti diversi dagli aghi e taglienti,
       devono essere sterilizzati dopo l'uso, con sterilizzatrici a secco o a vapore. Qualora non siano
       trattabili con il calore è necessario che vengano sottoposti ad una disinfezione ad alto livello.
d)     Lo strumentario riutilizzabile deve essere sottoposto a procedura di sterilizzazione con il calore
       mediante:
       1.     autoclave a 121 °C per un minimo di 20 minuti;
       2.     sterilizzazione a calore secco a 170 °C per un minimo di 2 ore;
Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile ricorrere alla disinfezione chimica ad
alto livello mediante:
       3.     disinfettanti chimici (a base di ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e
              glutaraldeide al 2% ecc.), seguendo le indicazioni del produttore circa i tempi di contatto
              con il germicida, che dovrà essere quotidianamente sostituito.
Gli strumenti in metallo possono essere disinfettati con prodotti a base di Polifenoli (ad es., Fenplus,
Helipur o similari) alle concentrazioni e tempi di contatto indicati dal produttore del formulato.
Lo strumentario decontaminato con germicidi chimici deve essere adeguatamente lavato ed asciugato
prima del riuso deponendolo in idonei contenitori.
e)     nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente
       lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
f)     assicurarsi che il talco sia cosparso sulla persona esclusivamente a mezzo di polverizzatore;
g)     utilizzare tinture, fissativi ed altri preparati che non contengano sostanze tossiche o nocive alla
       salute e siano rispondenti al requisiti prescritti dal D.M. 18/06/76 e successive modifiche;
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h)   l’esercente è tenuto a segnalare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL LE/1 casi o focolai,
     anche sospetti di tigna o pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua
     attività e dì eventuali alterazioni dell’epidermide dei clienti, riferite all’uso di tinture o di altri
     prodotti cosmetici.

Idoneità Sanitaria del Personale

1.   Il personale addetto all’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento o quello di
      assistenza o praticante presso l’esercizio non può prestato la sua opera se non dopo che il
      Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.U.S.L. ne abbia accertato e certificato l’idoneità fisica e
      l’assenza di malattie infettive e contagiose. Tale visita di accertamento deve essere ripetuta
      annualmente e l’esito deve essere riportato su apposito libretto di idoneità sanitaria da
      conservarsi nell’esercizio per un riscontro dell’Organo di Controllo. Detto Libretto, provvisto di
      fotografia, verrà rilasciato dall’Autorità Comunale e vidimato annualmente, previa visita medica,
      dall’A.U.S.L. competente.
2.   E’ vietato assumere o mantenere in servizio personale di assistenza o praticante con libretto di
      idoneità sanitaria scaduto di validità.
3.   E’ vietato assumere o mantenere in servizio personale di assistenza o praticante sprovvisto di
      libretto di idoneità sanitaria o con malattie infettive o contagiose.
4.   Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con
      speciale riguardo alle mani ed alle unghie ed indossare abbigliamento sempre in stato di perfetta
      pulizia.

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