Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) - Comune di CODROIPO
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Comune di CODROIPO Provincia di UDINE Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)
INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Istituzione della TARI Art. 3 - Presupposto Art. 4 - Soggetti passivi Art. 5 - Locali e aree scoperte soggetti alla tassa sui rifiuti Art. 6 - Locali e aree scoperte non soggetti alla tassa Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati Art. 8 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti Art. 9 - Determinazione della base imponibile Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali Art. 11 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti Art. 12 - Determinazione delle tariffe della tassa Art. 13 - Piano finanziario Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche Art. 15 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche Art. 16 - Obbligazione tributaria Art. 17 - Aree territoriali coperte dal servizio Art. 18 - Mancato svolgimento del servizio Art. 19 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche Art. 20 - Riduzione per le utenze non domestiche Art. 21 - Riduzioni tariffarie Art. 22 - Agevolazioni ed esenzioni Art. 23 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera Art. 24 - Manifestazioni ed eventi Art. 25 - TEFA Art. 26 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione Art. 27 - Riscossione Art. 28 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni Art. 29 - Rimborsi e compensazione Art. 30 - Importi minimi per pagamento della tassa e relativi avvisi di accertamento Art. 31 - Funzionario Responsabile Art. 32 - Poteri Istruttori Art. 33 - Accertamento – Regole generali per la riscossione coattiva Art. 34 Sanzioni ed interessi Art. 35 - Trattamento dati personali Art. 36 - Entrata in vigore e norme transitorie e finali All. 1 Classificazione delle attività economiche
ART. 1 OGGETTO 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. ART. 2 ISTITUZIONE DELLA TARI 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, possessore o qualsiasi titolo. 2. Ai fini dell’individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all’apposito elenco riportato nell’ambito del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Codroipo. 3. L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 666 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento. Art. 3 PRESUPPOSTO 1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione del tassa che viene comunque applicato per la presenza dei presupposti. Art. 4 SOGGETTI PASSIVI 1. La tassa è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all’art. 3, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. 2. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 3. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 4. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) il Tributo è dovuto da chi gestisce l’attività. 5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 6. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. Nei
casi sopraccitati il Comune di Codroipo provvederà alla sostituzione del contenitore previo ritiro di quello precedentemente assegnato/codificato. È tenuto inoltre, ad effettuare un’ordinaria pulizia al fine di garantire l’igiene e il decoro del materiale. Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA SUI RIFIUTI 1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel sottosuolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati; la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 2. Per i locali occupate da associazioni senza finalità di lucro si applicherà la tariffa commisurata alle giornate di effettivo utilizzo su base annua. L’effettivo utilizzo dovrà essere certificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 dal legale rappresentante o suo delegato al momento della richiesta di attivazione del servizio e comunque ad ogni variazione di utilizzo. Si stabilisce che la Tariffa comunque non può essere inferiore a euro 15,00 per anno. Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA 1. Non sono soggetti all’applicazione della tassa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: Utenze domestiche - vani utilizzati ad uso esclusivo centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, vani scale e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, etc.) e non arredati; - superfici coperte di altezza al colmo inferiore a 1,70 mt.; - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili sulla base della documentazione rilasciata dal Comune ed attestante l’inagibilità, purché di fatto non utilizzati; - le unità abitative non occupate a seguito del ricovero del proprietario, che abbia trasferito o meno la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituti di cura. L’esclusione trova applicazione a condizione che l’abitazione non risulti, locata, concessa in comodato o in uso gratuito o comunque a qualsiasi titolo occupata/utilizzata; - i locali privi di finiture e impianti purché completamente vuoti ed in disuso, anche se con utenza elettrica allacciata; - i locali soggetti a lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella
certificazione di fine lavori, che ne rendano impossibile l’utilizzo anche di fatto. L’esclusione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da: - permessi di costruire, SCIA; - dichiarazione d’inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori; - la richiesta per ottenere l’esenzione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dall’inizio dei lavori. (i termini sono quelli per dichiarazione IMU) - aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; - aree condominiali ad uso comune. Utenze non domestiche - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art.7 comma 2 del presente regolamento; - locali e aree adibiti ad attività commerciali, professionali, produttive nel caso di mancato esercizio dell’attività per sospensione o revoca della licenza, fallimento, purché gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo e privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, etc.); - vani utilizzati ad uso esclusivo centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; - aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno; - le aree relative ad utenze economiche adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; - aree impraticabili o intercluse da recinzione; - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; - zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto; - i locali adibiti ad attività di produzione compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti; - aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti; - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro; - i locali e le aree di quartieri fieristici aventi rilevanza regionale; - i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione
che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, fornendo opportuna documentazione (es. formulari). 2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche: Tipo Attività % Ambulatori medici e dentisti, radiologici e 65 analisi Lavanderie e tintorie non industriali 75 Officine meccaniche per riparazione veicoli 55 Elettrauto e gommisti 60 Falegnamerie, officine carpenterie, tornerie 55 Tappezzerie, laboratori sartoriali 50 Tipografie, laboratori incisioni 65 Caseifici e cantine vinicole 30 Laboratori fotografici 70 3. L’esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano in sede di inizio e variazione ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esenzione di cui ai commi 1 e 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione. Art. 8 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 2. La tariffa della tassa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell’art. 12 del presente regolamento. Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 1. La base imponibile a cui applicare la TARI è data per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile. 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto dei fabbricati, a decorrere dall’attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art.1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie imponibile sarà
determinata a regime dall’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune- Gestore provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’art. 6 della L. 27 luglio 2000 nr. 212 (Statuto del Contribuente). 3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,70 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. 5. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. 2. Nella redazione del piano economico finanziario il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (ai sensi dell’art. 1, comma 655, della legge 147/2013). Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158. 3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con la tassa includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade. 4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013. Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e degli atti deliberati dall’ARERA.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento. 4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile). 5. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158: a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99; b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999. 6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche; b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99; c. in considerazione del modello di raccolta porta a porta integrale, per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche, viene inserita una componente variabile “puntuale” (€/lt.). Detta componente viene determinata in funzione del costo di smaltimento della frazione secca in base al diverso volume delle attrezzature (sacchetti e contenitori) assegnate a ogni singola utenza. Art. 13 PIANO FINANZIARIO 1. La determinazione delle tariffa della tassa avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all’Autorità competente in materia, compatibilmente con i termini per l’approvazione della tariffa. 2. Il piano finanziario comprende: a. il programma degli investimenti necessari; b. il piano finanziario degli investimenti; c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; d. le risorse finanziarie necessarie. 3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati: a. il modello gestionale ed organizzativo; b. i livelli di qualità del servizio; c. la ricognizione degli impianti esistenti; d. l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni; e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione. 4.Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.
Art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 1. Per le attività commerciali con superficie dedicata alla vendita superiore a mq. 750 viene assoggettata a tariffa la sola superficie dei locali adibiti a uffici, mense, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; per le medesime realtà con superficie dedicata alla vendita inferiore a mq. 750 la tariffa viene applicata sulla superficie complessiva riguardo alla destinazione d’uso dei locali. 2. Per le attività di produzione la superficie assoggettata a tariffa è commisurata ai soli locali destinati a uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico riguardo alla destinazione d’uso dei locali. 3. Per le attività artigianali e di riparazione di beni personali e per la casa, con superficie complessiva superiore a mq. 150 la tariffa viene applicata ai soli locali adibiti a uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; per le medesime attività con superficie complessiva inferiore a mq. 150 la tariffa viene applicata sull’intera superficie a disposizione riguardo alla destinazione d’uso dei locali. 4. Il criterio della tariffa unica è disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d’uso dei locali e dell’area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all’effettiva destinazione d’uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l’esercizio dell’attività da essa esercitata, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi. 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività. Qualora non siano distinguibili i locali destinati all’attività da quelli ad uso domestico viene applicata la tariffa dell’uso prevalente. Art. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare/occupanti. 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, compresi nello stesso stato di famiglia, le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. 3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove con eccezione delle assenze per studio, servizio militare, servizio di volontariato o attività lavorativa, stabili degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero e simili od altre assenze documentate non inferiori a sei mesi continuativi. In tali casi la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e va documentata con idonea dichiarazione o dal presidio militare o dal datore di lavoro o dall’Istituto/Università, in quest’ultimo caso è necessario dimostrare l’occupazione di un immobile in altro Comune. In alternativa, la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da regolare dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’interessato; è facoltà del
Gestore richiedere dati o documentazione integrativa. La richiesta deve essere rinnovata annualmente. 4. Per le abitazioni “a disposizione” ovvero detenute da soggetti che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie di soggetti residenti nel Comune, le abitazioni di soggetti iscritti all’AIRE e le abitazioni occupate/detenute da un unico soggetto che abbia la dimora abituale all’estero, per motivi di studio e lavoro; si farà riferimento all’utenza domestica composta da nr. 1 occupante, purché le stesse non risultino oggetto di locazione e/o utilizzo continuativo. 5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all’art. 26. Nel caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l’occupante e la tariffa sarà commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, nel caso di utilizzi inferiori a sei mesi soggetto passivo sarà il proprietario con la tariffa commisurata ad un nucleo presunto di 3 occupanti, fatta salva dichiarazione contraria. Art. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione, conduzione, proprietà o, nell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 2, il possesso. 2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26. 3. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 29. Art. 17 AREE TERRITORIALI COPERTE DAL SERVIZIO 1. La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale essendo questo completamente coperto dal servizio. Art. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%. La riduzione è calcolata in riferimento all’effettivo periodo di mancato svolgimento del servizio. Art. 19 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Le utenze domestiche (escluse le utenze condominiali) che effettuano il corretto utilizzo del compostaggio domestico, sia con cumulo all’aperto sia con bio-composter, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità, possono beneficiare di una riduzione pari al 10 % sulla parte variabile della tariffa. 2. Le riduzioni sopra indicate avranno decorrenza dal giorno di ricevimento dell’istanza di avvio della pratica di compostaggio, corredata dalla relativa documentazione attestante l’acquisto/comodato dell’apposito contenitore. Nel caso risultasse, dai successivi sopralluoghi, il mancato rispetto delle condizioni, verrà ripristinato la tariffa intera con la medesima decorrenza della riduzione. Art. 20 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 1. Per ogni utenza non domestica, come previsto dall’art. 1, comma 661 della Legge n. 147/2013 che, per la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani destinati al recupero (codice C.E.R. 150101 carta cartone – 150102 plastica – 150103 legno – 150107 vetro – 200101), si avvalga di soggetti terzi o del Gestore tramite apposita convenzione, si determinerà una riduzione della parte variabile della tariffa, relativa alla superficie assoggettata alla TARI, per un importo pari al costo che si sarebbe sostenuto per l’erogazione del servizio con le modalità previste nel contratto di servizio tra il Gestore ed il Comune. Tale riduzione non potrà comunque superare il 60% della parte variabile della tariffa di riferimento. L’utenza non domestica deve avvalersi, per quanto sopra previsto, di specifici soggetti, purché aventi caratteristiche di regolare iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei Rifiuti e/o regolari ed adeguate autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività. 3. Non comportano riduzioni della tassa il nolo di attrezzature e la fornitura di servizi suppletivi alle condizioni standard specificati nel Contratto di Servizio tra Comune ed il Gestore. 4. Per poter fruire della riduzione indicata nel presente articolo al comma 1 è necessario presentare al Gestore idonea documentazione comprovante a consuntivo l’avvenuto avvio al recupero (copie dei formulari), entro il termine indicato al successivo art. 26. 5. Per i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a 6 mesi risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività oppure da altra idonea documentazione), e per le aree scoperte aggiuntive, verrà considerata la percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua. 6. Per le attività di agriturismo, considerato il rapporto di connessione e complementarietà dell’agriturismo rispetto all’attività agricola, viene applicata la tariffa prevista per l’attività alberghiera e/o ristorazione con la riduzione 30% della parte variabile della tariffa di riferimento; 7. Per i locali ed aree tenuti a disposizione, diversi dalla unità abitative, ove non venga svolta alcuna attività economica ma permanga l’allaccio ai pubblici servizi, viene applicata la tariffa corrispondente alla categoria n. 3 “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”. Alla tariffa viene applicata una riduzione pari al 30% e non viene applicata la quota volumetrica di tariffa. L’avvenuta cessazione dell’attività d’impresa deve essere comprovata da visura camerale di cessata attività. Art. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, alle abitazioni tenute a disposizione si applica la tariffa in misura ridotta del 30%, con riferimento ad 1 occupante, nella quota variabile.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. Art. 22 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 1. Nelle more della definizione della disciplina di cui all’art. 57-bis del D.L. 124/2019 e della deliberazione ARERA n. 158/2020 si prevedono le riduzioni alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato con i seguenti criteri: - Indicatore ISEE non superiore a 8.265,00 euro - è riconosciuta una riduzione massima del 30% della tariffa; - Indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) - è riconosciuta una riduzione massima del 20% della tariffa; - Beneficiari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza - è riconosciuta una riduzione massima del 10% della tariffa. 2. A tal fine l’amministrazione destina una somma stabilita con deliberazione di Giunta Comunale (comunicata annualmente dal Gestore dei Rifiuti sulla base delle domande richieste l’anno precedente) entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Resta inteso che qualora le richieste di queste specifiche fattispecie dovessero superare la somma stanziata le riduzioni verranno conseguentemente ridotte in proporzione. 3. Non sarà riconosciuta l’agevolazione a coloro che, pur in possesso dei requisiti sopradescritti, non siano in regola con il pagamento della tassa rifiuti dell’esercizio precedente. 4. Il riconoscimento dell’agevolazione è concessa dal Gestore su richiesta presentata, entro l’anno di competenza, dall’utente che dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus. (art. 4 delibera Arera 158/2020). 5. Il Comune, per contrastare situazioni di grave crisi economica determinate da eventi eccezionali (emergenza sanitaria, calamità naturali ecc.), può deliberare esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazione della tassa sui rifiuti a favore di una o più categorie di utenza non domestica, al fine di sostenere le imprese maggiormente penalizzate, i soggetti giuridici che erogano servizi a favore della collettività e/o che svolgono attività economiche anche in forma non imprenditoriale o non prevalente. Verranno individuati con apposita delibera di consiglio comunale criteri e modalità delle agevolazione straordinarie. 6. La relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. Art. 23 TASSA SUI RIFIUTI IN BASE A TARIFFA GIORNALIERA 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto la tassa giornaliera. 2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. 5. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della tassa. 6. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa. 7. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 8. Gli uffici comunali competenti, sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi ed al Gestore le concessioni rilasciate per l’occupazione del suolo pubblico, qualora queste comportino la contestuale produzione di rifiuti, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. Art. 24 MANIFESTAZIONI ED EVENTI In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali e altre manifestazioni o sagre locali, con o senza somministrazione di cibi e bevande, l’organizzazione della manifestazione è tenuta, essendo la produzione di rifiuti particolare e variabile anche in ragione della tipologia di evento e del numero di partecipanti, a richiedere al Gestore il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall’evento. Il Comune adotterà per tale particolare servizio idonee tariffe pubbliche che verranno calcolate in base ai costi effettivamente sostenuti per il servizio. Art. 25 TEFA 1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 2. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare il tributo nei limiti previsti dalla normativa statale, compresa la determinazione della sua misura ed a essa è versato il relativo gettito, ai sensi dell’art. 1 – comma 822 - della L. n. 205/2017. Art. 26 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE 1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Soggetto Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del soggetto gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o Pec.
4. Ai fini dell’applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti appartenenti allo stesso stato famigliare. 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; d. Numero degli occupanti i locali; e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; f. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; Utenze non domestiche a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC; b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; f. Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati; 6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro del 30 giugno dell’anno successivo, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo la tassa non è dovuto se il contribuente dimostra, con apposita documentazione, di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 8. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o detenere i locali già assoggettati a tassa sono obbligati a comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi di novità. In caso di mancata comunicazione, la variazione dell’intestatario dell’utenza può comunque avvenire anche d’ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, ad esempio nel caso di famigliari conviventi o di denuncia di successione pervenuta al Comune.
9. La cessazione dell’utenza sottintende la restituzione di tutti i contenitori a suo tempo forniti, previo idoneo lavaggio, fatto salvo il caso di trasferimento in altro Comune gestito dallo stesso Gestore per il quale la stessa effettua lo sportello all’utente e sia attivo il medesimo modello di raccolta. La restituzione dei contenitori con un codice identificativo diverso da quello risultante dalla banca dati contenitori del Gestore non verrà accettata. 10. Le comunicazioni di cui all’art. 15 comma 3 in caso di rinnovo per l’anno, e la documentazione prevista all’ art. 20 dovranno pervenire al Gestore entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno pena la decadenza e/o il non riconoscimento delle riduzioni richieste. 11. È fatto obbligo ai competenti Uffici del Comune di trasmettere al Gestore, con cadenza mensile elenchi contenenti tutti i seguenti dati necessari al calcolo Tariffario e più precisamente: - variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio; sulla scorta delle comunicazioni ricevute, il Gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare, delle convivenze e coabitazione e se ritenuto necessario alla voltura a nome di un coabitante; - rilascio di licenza all’esercizio di attività, fisse o itineranti, di variazione di autorizzazione e di provvedimenti diversi rilasciati per l’uso di locali ed aree; - rilascio di autorizzazioni all’occupazione di spazi ed aree pubbliche; - rilascio di certificati di abitabilità e di agibilità; - rilascio di comunicazione di cessione di fabbricato. L’Ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all’atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione della residenza, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione anche ai fini della TARI. Le diverse modalità di trasmissione degli elenchi sopraindicati verranno concordate tra il Gestore e il Comune in base alle reciproche procedure gestionali-operative. Art. 27 RISCOSSIONE 1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (RID, MAV, sportelli ATM, PagoPA) eventualmente attivate. Il Comune tramite il soggetto gestore provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto per la tassa rifiuti ed il tributo TEFA, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze nonché ogni altra informazione resa obbligatoria. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 3 rate, scadenti entro il 31 luglio, 31 ottobre e la rata di saldo entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Il versamento della prime due rate è pari alla metà di 9/12. I due versamenti di acconto verranno conteggiati applicando le tariffe approvate nell’anno precedente a quello di competenza. La rata di saldo verrà conteggiata sulla base delle tariffe deliberate per l’anno in corso, regolarmente pubblicate secondo le normative vigenti. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione o unitamente ad una delle rate relativa all’esercizio in corso. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
2. Per l’anno 2020 la determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento della tassa verrà individuata da apposita delibera di Consiglio Comunale. 3. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune/Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza del pagamento, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora. Art. 28 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI 1. Il pagamento degli avvisi bonari in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentita esclusivamente per importi superiori a 500,00 euro per i contribuenti che si trovano in temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti. L’importo totale dell’avviso potrà essere dilazionato in un numero massimo di tre rate mensili, che dovranno essere corrisposte entro il termine stabilito per il pagamento della successiva rata dell’avviso bonario previsto dal comma 1 dell’art. 27. 2. La rateizzazione degli importi derivanti dagli avvisi di accertamento verrà valutata ed eventualmente concessa dal Comune, nel rispetto del regolamento comunale delle entrate tributarie ed assimilabile. 3. La richiesta di rateizzazione, adeguatamente motivata, va inoltrata al Comune in forma scritta. Art. 29 RIMBORSI E COMPENSAZIONE 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso al Comune di Codroipo o al Gestore delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tassa dovuta per gli anni successivi ai sensi delle disposizioni stabilite nel vigente regolamento per le entrate tributarie ed assimilabili. L’atto di rimborso verrà emesso entro il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate. Art. 30 IMPORTI MINIMI PER PAGAMENTO DELLA TASSA E RELATIVI AVVISI DI ACCERTAMENTO 1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l’importo annuale dovuto e del TEFA di cui all’art. 25 è inferiore all’importo stabilito nel vigente regolamento comunale delle entrate tributarie e assimilabili. 2. Si fa riferimento allo stesso regolamento per le entrate tributarie ed assimilabili per gli avvisi di accertamento e per i rimborsi.
Art. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE 4. A norma dell’art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile della tassa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, quando non affida a Gestore esterno, in tal caso il funzionario responsabile opera in collaborazione e coordinamento con il Gestore. Art. 32 POTERI ISTRUTTORI 1. Il Gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può: a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica; b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti; c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Gestore ha facoltà di avvalersi: - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; - del proprio personale dipendente; - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Ai fini dell’attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale ove presente, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013 salvo prova contraria da parte del contribuente in ordine alla effettiva estensione della superficie imponibile. In tale caso si procede a darne idonea informazione al contribuente. 2. Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta, sull’effettiva pratica del compostaggio domestico, sul conferimento al servizio pubblico della frazione organica e sulle utenze la cui produzione della frazione secca risulti pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva. Art. 33 – ACCERTAMENTO – REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA 1. In caso di mancato o parziale pagamento del sollecito di pagamento di cui al precedente articolo 27 comma 3, si procede alla notifica di un avviso di accertamento (che in seguito alle modifiche introdotte con la L. 160/2019 sostituisce la cartella di pagamento esattoriale) che acquista automaticamente efficacia esecutiva decorso il termine per la proposizione del ricorso come
indicato al comma 5 del presente articolo, con addebito della tariffa dovuta, degli interessi nella misura pari al saggio legale e della sanzione del 30% dell’importo dovuto. 2. In caso di infedeltà, incompletezza o omissione della dichiarazione originaria o di variazione si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della tassa o del maggiore importo dovuto, oltre che degli interessi legali e delle sanzioni e delle spese. 3. L’avviso di accertamento di cui al precedente comma 3, nonché l’avviso per l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale la tariffa si riferisce. 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 5. Ai sensi del comma 792 dell’art. 1 della legge 160/2019, l’avviso di accertamento relativo alla tassa rifiuti emesso dall’ente o da eventuali soggetti affidatari contenente anche il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro il termine per la presentazione del ricorso. Deve altresì contenere l’indicazione che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso alla competente Commissione Tributaria, saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 19 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con facoltà della Commissione Tributaria adita di sospendere l’esecuzione relativamente alle somme richieste a titolo di sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. 6. Gli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale di cui al R. D. 14 aprile 1910, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l’accertamento esecutivo. 7. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della tassa nominato dalla Giunta Comunale o dal Gestore, a seconda del modello gestionale adottato per la tassa. 8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità indicate nell’avviso di accertamento. 9. Il Comune può ai sensi dell’art. 52 comma 5 del D. lgs. 446/97 affidare l’attività di accertamento e successiva riscossione della tassa a soggetti esterni (affidare al Gestore in nome e per conto del Comune la prima fase di accertamento nonché la riscossione coattiva della tassa). Art. 34 SANZIONI ED INTERESSI 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente
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