Nuova secondaria - Editrice La Scuola
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nuova secondaria ricerca 10 giugno 2015 Giovanni Bocchieri (Direttore generale Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro, Regione Lombardia) organizzazione del mercato del lavoro e politiche attive: uno scenario in evoluzione rita Finco (Cultrice della materia, Università degli Studi di Bergamo) Marie rose Moro (Università Descartes, Sorbonne Paris Cité, France) Le scuole coraniche informali (kuttab) in Mali e il loro allievi (garibout): fra educazione religiosa e manipolazione rosa Grazia roMano (Università degli Studi di Messina) La nuova sfida di simboli e immagini: possibilità di dialogo o scontro tra culture? orneLLa GeLMi (Isiss Valleseriana, Bergamo) «the hobbit»: viaggio verso la consapevolezza Francesca MartineLLi - aLessandra Mazzini (Dottorande, Università degli Studi di Bergamo) iNonno, le voci degli anziani raccontano la storia Esperienza religiosa, corporeità e ciclo della vita a cura di Maria teresa Moscato (Università degli Studi di Bologna) danieLe Loro (Università degli Studi di Verona) La dimensione religiosa nel corso della vita adulta: implicazioni pedagogiche don rosino GaBBiadini (ISSR “S. Apollinare”, Forlì) conversione adulta come trasformazione autorealizzativa Marisa Musaio (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) il richiamo all’interiorità nella formazione religiosa dei giovani aLBa G.a. naccari (Università del “Foro Italico”, Roma) corporeità e movimento per l’educazione religiosa EDITRICE LA SCUOLA
NUOVA SECONDARIA RICERCA Organizzazione del mercato del lavoro e politiche attive: uno scenario in evoluzione Giovanni Bocchieri il saggio vuole indagare le politiche attive del lavoro, intese come interventi volti a promuovere l’occupabilità. Partendo da una rasse- gna delle principali posizioni teoriche, il lavoro passa poi a una ricognizione delle norme nazionali e regionali che disciplinano l’orga- nizzazione del mercato del lavoro. infine prende in esame, in un’ottica comparata, il modello olandese e il modello tedesco. The paper investigates the active labour market policies, intended as measures to promote employability. It starts with a review of the main theoretical positions and goes on to a research on national and regional rules, governing the organization of the labor market. Finally it examines, in a comparative perspective, the Dutch and the German model. Q uello attuale è un momento di profonde trasfor- il lavoro possano funzionare in maniera differente in base mazioni dai contorni ancora non ben definiti in ai diversi modelli di organizzazione del mercato del lavoro. uno scenario che si presenta ancora confuso per infine, il tema viene affrontato anche in un’ottica compa- effetto di una produzione normativa affastellata. Fonda- rata con le esperienze di Germania e olanda. mentale sarà capire come verrà ridisegnato l’assetto isti- tuzionale dopo la nascita dell’agenzia nazionale per l’oc- 1. Il dibattito sulle politiche attive del lavoro: cupazione prevista dal Jobs act, con le necessarie diverse prospettive attribuzioni di ruoli e competenze ai vari attori coinvolti. in italia, il dibattito sulle politiche attive si è incentrato so- stanzialmente su due questioni fondamentali: il riparto di Introduzione competenze tra stato e regioni e il modello organizzativo il presente lavoro si propone di fornire una lettura delle po- del mercato del lavoro. litiche attive del lavoro, intese come quegli interventi volti a promuovere l’occupazione e l’inserimento o il reinseri- 1.1. Ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni mento lavorativo, e della loro evoluzione nel quadro co- Molti commentatori si sono interrogati su quale sia il stituzionale e normativo. La ricostruzione proposta prende modo più efficiente di distribuire le competenze in mate- avvio da una sintetica rassegna delle principali posizioni ria di politiche attive del lavoro. al di là del dibattito co- teoriche sulle politiche attive e del loro rapporto con l’or- stituzionale relativo al riparto delle competenze legislative ganizzazione del mercato del lavoro. nella seconda parte tra stato e regioni, che verrà affrontato nel corso del pre- viene effettuata una ricognizione delle norme nazionali e sente lavoro, il confronto verte sul miglior modello orga- regionali, che disciplinano l’organizzazione del mercato nizzativo per la programmazione e la gestione delle po- del lavoro, a partire dalla ripartizione delle competenze litiche di accompagnamento al lavoro. i fautori della prevista dal titolo v della costituzione. Lo scopo è quello scelta centralistica utilizzano l’argomento della scarsa di dare al lettore un quadro dell’attuale organizzazione del efficacia delle politiche attive in questo quindicennio di mercato del lavoro e di come lo scenario potrebbe evolvere competenza regionale, in particolare negli ultimi anni di alla luce del processo di revisione costituzionale attual- crisi, anche accompagnata dall’assenza di un unico ente mente in discussione in Parlamento, dall’eliminazione che realizzi un collegamento tra politiche attive e passive. delle Province e delle modifiche che saranno introdotte dai tra i sostenitori di questa tesi si è fatta strada l’idea che relativi decreti delegati del c.d. Jobs act. vengono poi de- una maggiore responsabilità dello stato sulle politiche at- scritte due esperienze concrete di politiche attive: quella tive giustifichi la costituzione anche in italia, come in Ger- realizzata a livello nazionale con il programma “Garanzia mania, di una robusta agenzia nazionale . 1 Giovani” e quella realizzata a livello regionale attraverso lo strumento della “dote unica Lavoro” di regione Lom- 1. M. sorcioni, Il sistema tedesco: il riferimento che funziona, http://workma- bardia. L’intento è quello di dimostrare come i servizi per gazine.it/ © Nuova Secondaria - n. 10, giugno 2015 - Anno XXXII 1
NUOVA SECONDARIA RICERCA il dibattito si è concentrato ancora di più sull’idea di creare lavoro riguarda l’organizzazione del mercato del la- una struttura centralistica per la gestione delle politiche at- voro e il ruolo degli operatori privati nell’erogazione dei tive e passive, all’indomani del varo del c.d. Jobs act2. in- servizi. fatti, tra i vari principi e criteri direttivi, la legge delega di come meglio si dirà nel corso della trattazione, a partire riforma del lavoro prevede l’istituzione di una agenzia na- dalla sentenza delle corte di Giustizia europea Job Cen- zionale per l’occupazione partecipata da stato, regioni e tre6, si è cominciata a fare strada l’idea di un superamento Provincie autonome, vigilata dal Ministero del Lavoro, alla del monopolio pubblico dei servizi di collocamento con quale attribuire competenze “gestionali” in materia di ser- il progressivo ingresso degli operatori privati nel mercato. vizi per l’impiego, politiche attive e asPi. volendo individuare una pietra miliare nel processo di ri- secondo le tesi favorevoli ad un organismo centrale in- forma, possiamo affermare che è a partire dal 1997 che caricato della gestione delle politiche attive, è necessario in italia giunge a compimento il passaggio dal monopo- prevedere un nuovo modello di intervento, un sistema na- lio pubblico del collocamento al sistema di coesistenza zionale che individui e renda realmente operativi standard pubblico-privato, pur tra critiche e problematicità, di minimi omogenei su tutto il territorio nazionale, realizzi orientamento contrapposto, ora nel senso della censura un costante monitoraggio delle attività, razionalizzando e della perdita di centralità della pubblica amministra- riportando a sistema la tante ed eterogenee esperienze fino zione, ora nel senso dell’apertura troppo cauta verso ad oggi realizzate sul territorio. Ma soprattutto crei le con- soggetti privati. dizioni per implementare una infrastruttura tecnologica infatti, la legge n. 59 del 1997 segnava l’inizio di un si- che permetta il dialogo e lo scambio di informazioni e dati stematico conferimento alle regioni e agli enti locali di a tutti i livelli3. funzioni e compiti amministrativi statali, denominato “fe- a questa tesi si contrappone quella di coloro che ritengono deralismo amministrativo”, che ha dato l’avvio a un pro- sia più efficace mantenere a livello territoriale le compe- cesso di modernizzazione del mercato del lavoro, in- tenze in materia di servizi per il lavoro, destinando allo sieme al superamento dei due divieti di mediazione e di stato la determinazione dei Livelli essenziali delle presta- interposizione di manodopera7. zioni (LeP) da garantire su tutto il territorio nazionale e l’esercizio del potere sostitutivo nel caso in cui i LeP non siano rispettati. il legislatore costituzionale dovrebbe dun- que affidare all’amministrazione centrale il compito di sta- 2. L.n.183/2014 “deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizza- bilire i livelli essenziali delle prestazioni preposte all’at- tori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di tuazione del diritto al lavoro (art. 117, lett. m), considerato riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”. che i servizi per l’impiego riguardano una materia rispetto 3. su questa linea di pensiero M. tiraboschi (ed.), Jobs Act Le misure per favo- alla quale il legislatore deve porre norme necessarie ad as- rire il rilancio dell’occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele. Primo commento alle misure sul lavoro varate dal Consiglio dei Mi- sicurare a tutti i cittadini, sull’intero territorio nazionale, il nistri del 12 marzo 2014, adapt Labour studies, e-Book series n. 21, 2014. godimento del diritto a una assistenza appropriata per l’in- 4. G. canavesi, Livelli essenziali delle prestazioni e servizi per l’impiego. Brevi serimento o il reinserimento nel mercato del lavoro4. note su competenze, nodi normativi, strumenti regolatori, «dir. rel. ind.», 2 (2009), p. 333 ss. tra i sostenitori di tale tesi anche P.a. varesi che rileva come ad ogni modo, seppure sia incontestabile che con l’attuale «occorre superare la frammentazione dei cento campanili: costruire sistemi a forte assetto le politiche regionali per il lavoro non hanno dato guida regionale e assicurare l’esercizio da parte dell’amministrazione centrale dei servizi infrastrutturali e di garanzia di equità per tutti i cittadini sull’intero buoni ed omogenei risultati in tutte le regioni, la ricen- territorio nazionale (siL, Monitoraggio e valutazione, garanzia dei LeP)». tralizzazione dei servizi per il lavoro non costituisca la so- 5. F. Giubileo, Politiche del lavoro:evitare i carrozzoni, http://lavoce.info/; id., luzione o l’unica soluzione idonea a garantire migliori po- Le politiche attive: tra Stato e Regioni, http://lavoce.info/ 6. si veda corte di Giustizia, sentenza 19 ottobre 1995. La controversia era ori- litiche per il lavoro rischiando una lettura eccessivamente ginata dal rifiuto opposto dal tribunale di Milano all’omologazione dell’atto co- semplicistica del distorsioni attuali che hanno invece ori- stitutivo della cooperativa Job Centre tra le cui attività era prevista anche la for- nitura temporanea di manodopera allora vietata ex art. 1 della legge n. 1369/1960. gini e motivazioni molto articolate. con ordinanza del 31 marzo 1994 il tribunale aveva chiesto alla corte di Giu- c’è anche chi sostiene tesi intermedie, con la proposta di stizia dell’unione europea di pronunciarsi su due questioni: innanzitutto si limitare il potere legislativo delle regioni e creare uno chiedeva se la normativa italiana in materia di collocamento fosse riconducibile all’interno dell’esercizio dei pubblici poteri di cui agli artt. 55 e 66 del trattato sportello unico del lavoro5, lasciando però a livello terri- istitutivo dell’unione europea; in secondo luogo, si poneva il quesito relativo toriale le competenze gestionali. alla immediata applicabilità negli ordinamenti interni delle norme comunitarie relative al diritto del lavoro, alla libertà di domanda e offerta delle prestazioni di lavoro e dei servizi di libera e corretta concorrenza tra operatori economici 1.2. L’organizzazione del mercato del lavoro e il rap- (artt. 48, 59, 60, 86, 90 del trattato cee). porto pubblico/privato 7. G. Bocchieri, Le Agenzie di somministrazione di lavoro in P. olivelli - M. ti- raboschi (eds.) Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi, Giuffrè, un secondo filone del dibattito sulle politiche attive del Milano 2005. 2 © Nuova Secondaria - n. 10, giugno 2015 - Anno XXXII
NUOVA SECONDARIA RICERCA La chiave di volta è rappresentata dal d.lgs. n. 276 del centralità del servizio per il lavoro pubblico con un inve- 2003, adottato in attuazione delle deleghe in materie di oc- stimento sulle strutture14. il modello cooperativo dovrebbe cupazione e mercato del lavoro previste dalla legge n. 30 quindi basarsi su una distinzione delle funzioni attribuite del 2003 e preannunciato dal c.d. Libro Bianco sul mer- sulla base della natura giuridica: al servizio pubblico cato del lavoro in italia dell’ottobre del 20018, che ha fatto spetterebbe la programmazione, l’indirizzo, la scelta de- venir meno tutto quanto residuava dell’impostazione sta- gli obiettivi, il controllo e la valutazione dei risultati; talista e pubblicistica, sia dal punto di vista della regola- mentre la funzione operativa di incontro domanda ed of- mentazione del rapporto di lavoro, sia dal punto di vista ferta dovrebbe essere svolta anche dai privati, messi tra del ruolo crescente e determinante riconosciuto da un loro in concorrenza15. attraverso questo modello si rag- lato alle regioni e dall’altro agli operatori privati9. giungerebbe un duplice risultato: non far perdere centra- Progressivamente, il monopolio pubblico del colloca- lità alle strutture pubbliche e sopperire alle mancanze di mento è stato sostituito da sistemi di coesistenza tra ser- queste ultime dovute anche all’assenza di opportuni in- vizi pubblici e privati per l’impiego, in ragione dell’as- vestimenti16. serita incapacità dei servizi pubblici di soddisfare le richieste del mercato dal punto di vista della qualità e quantità dei servizi erogati10. ciò ha anche comportato la rinuncia ad una sorta di riserva originaria da parte dello 8. si veda Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Libro Bianco sul mer- stato11, la contestuale istituzione di regimi ad accesso cato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qua- lità, roma ottobre 2001. in particolare, alla materia del collocamento, è dedicato controllato dietro autorizzazione e la riorganizzazione il Punto ii 1.4 intitolato “operatori privati per il lavoro”. un precedente della dei servizi pubblici. legge n. 30 e del successivo d.lgs. n. 276/2003, in tal caso di origine pattizia, si può rinvenire anche nel c.d. Patto per l’italia del 2002, con il quale il governo, attraverso il sistema dell’autorizzazione e dell’accredi- confindustria, cisl e uil (con l’opposizione invece della cgil) hanno trovato l’ac- tamento12, gli operatori privati possono dunque operare cordo su una serie di misure tese ad una maggiore liberalizzazione del mercato nel mercato per erogare le prestazioni relative alle politi- del lavoro. 9. tale apertura all’attività di soggetti privati è sembrata eccessiva a parte della che attive. dottrina. si veda B. caruso - h. Bonura, La riforma degli strumenti del mercato in sede attuativa, si sono venuti a delineare due modelli del lavoro. Note introduttive, in r. de Luca tamajo - G. santoro Passarelli (eds.), Il nuovo mercato del lavoro. Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 contrapposti: il modello di cooperazione/integrazione (“riforma Biagi”), in Nuove Leggi Civili Commentate, cedam, Padova 2007, p. pubblico/privato che si fonda su un rapporto tra enti pub- 66; L. Mariucci, I molti dubbi sula c.d. riforma del mercato del lavoro, «Lav. blici e soggetti privati, chiamati a collaborare nel perse- dir.», 1(2004), p. 9. sul passaggio dalla “mediazione” all’”intermediazione” si veda a. Lassandari, L’intermediazione pubblica e privata nel mercato nel lavoro, guimento di obiettivi di interesse generale, e il modello in r. de Luca tamajo - M. rusciano - L. zoppoli (eds.), Mercato del lavoro. Ri- competitivo, basato invece sull’idea, particolarmente gra- forma e vincoli di sistema, esi, napoli 2004, p. 393. 10. s. spattini, Il governo del mercato del lavoro tra controllo pubblico e neo- dita ai sostenitori di teorie neo-liberali, di un mercato del contrattualismo, Giuffrè, Milano, 2008, p. 94. lavoro nel quale i soggetti pubblici e i soggetti privati ac- 11. s. cassese, La nuova costituzione economica, Laterza, Bari 2005. 12. artt. 4, 6 e 7 d.lgs. 10-9-2003 n. 276 “attuazione delle deleghe in materia creditati concorrono con pari dignità13. di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”. all’interno del modello di cooperazione/integrazione, 13. si veda s. rosato, I regimi di accreditamento: profili generali e prospettive scelto dalla gran parte delle regioni, si sono poi realizzate regionali di sviluppo, in P. olivelli - M. Marocco, Servizi per l’impiego e ac- creditamenti regionali, Giuffrè, Milano 2011; M. tiraboschi (ed.), Il diritto del diverse configurazioni, per cui in alcuni casi l’intervento mercato del lavoro dopo la riforma Biagi, Giuffrè, Milano 2005, p. 312; P. tul- dei privati viene interpretato come essenzialmente sussi- lini, Regime autorizzatorio e accreditamenti, in M. Pedrazzoli (ed.), Il nuovo mer- cato del lavoro. d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, zanichelli, Bologna, 2004, p. diario, condizionato dall’impossibilità di provvedere in 126 ss. maniera adeguata alle necessità degli utenti da parte dei 14. v.c. dell’aringa, Ora possiamo agire sui servizi e sul cuneo, intervista sul centri per l’impiego pubblici oppure come intervento quotidiano «avvenire», 4 luglio 2013; conclusioni del ii appuntamento del ci- clo di incontri “incontri con l’autore” organizzati dall’isFoL il 7 febbraio 2014 subordinato alla necessità di completare l’offerta e di mi- per la presentazione del libro alessandra sartori, Servizi per l’impiego e politi- gliorarne la qualità. che dell’occupazione in Europa. Idee e modelli per l’Italia, Maggioli, santar- cangelo di romagna 2013. anche alla luce della delega contenuta nelle legge di ri- 15. È questo il modello prefigurato anche nel contratto di ricollocazione propo- forma del lavoro, l’attuale dibattito sul c.d. Jobs act si è sto dal Prof. P. ichino che prevede l’esclusiva competenza dei centri per l’im- incentrato su quale sia il modello organizzativo più effi- piego per le funzioni di presa in carico e profilatura, lasciando agli operatori pri- vati la possibilità di erogare i servizi specialistici previsti dal contratto di ciente per l’erogazione delle politiche attive, con parti- ricollocazione. colare riferimento al ruolo degli operatori privati, alle 16. anche il Prof. M. tiraboschi ha più volte sottolineato la necessità di costruire un sistema di politiche attive che sviluppi un incontro virtuoso tra sistema pub- forme autorizzative per il loro esercizio nel mercato del blico e privato, con un investimento di risorse per il rafforzamento delle strut- lavoro e al loro rapporto con i servizi pubblici. ture pubbliche che stanno mostrando tutta la loro debolezza nell’attuazione del attualmente, il modello più diffuso è quello cooperativo Piano europea Garanzia Giovani. tra le cause del fallimento del Piano, infatti se- condo tiraboschi, vi sarebbe anche l’inadeguatezza dei centri per l’impiego di sostenuto dalla tesi secondo cui è opportuno mantenere la gestire le misure di politica attive proposte e di realizzare un effettivo incrocio © Nuova Secondaria - n. 10, giugno 2015 - Anno XXXII 3
NUOVA SECONDARIA RICERCA secondo questa tesi, sarebbe quindi anche da ripensare il gioni e agli enti locali viene riconosciuta la potestà legi- sistema mediante il quale gli operatori privati vengono slativa concorrente in tema di tutela e sicurezza del lavoro abilitati ad operare nel mercato, sostituendo all’attuale ac- e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione creditamento regionale un’unica autorizzazione nazio- professionale. nale o, quanto meno, prevedendo sistemi di autorizza- nel contesto costituzionale descritto, si inserisce la c.d. zione più omogenei sul territorio. È evidente che gran “riforma Biagi” che ridefinisce l’organizzazione e la di- parte del dibattito teorico troverà un concreto punto di ap- sciplina del mercato del lavoro, allo «scopo di realizzare prodo con il completamento della riforma del lavoro pre- un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a ga- vista dal Jobs act a seguito dell’emanazione di tutti i de- rantire trasparenza e efficienza del mercato del lavoro e creti delegati e, in particolare, quello in materia di migliorare la capacità di inserimento professionale dei di- politiche attive del lavoro. soccupati». attuativo della delega contenuta nella legge n. 30/2003, 2. Organizzazione del mercato del lavoro il d.lgs. n. 276/2003 ha definito l’assetto attuale della e gestione delle politiche attive rete dei servizi per il lavoro: un sistema aperto in cui pos- nel quadro costituzionale scaturito dalla riforma del ti- sono agire strutture pubbliche e private. tolo v del 2001, l’attuale assetto del mercato del lavoro con il decreto legislativo n. 276 del 2003, si interviene è il risultato della c.d. riforma Biagi del 2003, che ha de- sulla regolamentazione dei servizi privati per l’impiego, clinato i principi di sussidiarietà verticale del rapporto tra definendo un regime unico di autorizzazione (4 del de- stato e regioni con l’introduzione della disciplina del- creto legislativo n. 276 del 2003), cioè un’unica procedura l’accreditamento regionale e quelli di sussidiarietà oriz- per l’ottenimento del provvedimento amministrativo ne- zontale, con l’apertura ai privati nella gestione delle po- cessario per il legale esercizio dell’attività di sommini- litiche attive. strazione, intermediazione, ricerca e selezione e ricollo- La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha cazione professionale. viene quindi costituito un unico completamente riformato il titolo v, parte seconda, della albo delle agenzie per il lavoro, istituito presso il Mini- costituzione italiana porta a conclusione il lungo cam- stero del Lavoro e delle Politiche sociali, suddiviso in di- mino verso il decentramento avviato con la legge n. verse sezioni, ognuna dedicata ad una attività autorizzata. 59/1997 (Legge Bassanini), con il d.lgs. n. 469/1997 e il con l’iscrizione all’albo, viene riconosciuta al soggetto la d.lgs. n. 112/1998. possibilità di operare, a diverso titolo, nel mercato del la- con la legge delega n. 59/1997, la legge n.196/1997 ed il voro esercitare le attività previste dalla sezione di riferi- d.lgs. n. 469/1997 che ha decentrato alle regioni e alle mento. accanto all’autorizzazione nazionale, viene pre- Province autonome le funzioni e i compiti in materia di vista anche un’autorizzazione regionale: mentre alle mercato del lavoro e il relativo decreto attuativo, che af- regioni spetta la definizione della procedura di presen- fida alle regioni il compito di provvedere all’organizza- tazione delle richieste di autorizzazione, la concessione zione dei sistemi regionali per l’impiego e delle politiche delle stesse è subordinata alla verifica della sussistenza dei attive per il lavoro, riservando allo stato un ruolo di co- medesimi requisiti previsti per l’autorizzazione nazio- ordinamento, era stato avviato un percorso di supera- nale, come disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto in mento del monopolio statale in tema di intermediazione esame. il rilascio dell’autorizzazione regionale dovrà es- tra domanda e offerta di lavoro ed erano state poste le basi sere comunicato al Ministero del Lavoro per l’inseri- per la creazione di un sistema misto in cui strutture pub- mento delle agenzie per il lavoro autorizzate nella appo- bliche e strutture private competessero per garantire un sita sezione dell’albo delle agenzie. servizio più efficiente. L’articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003 rico- L’assetto disegnato dalla riforma costituzionale del 2001, nosce inoltre ad alcuni soggetti pubblici e privati la facoltà di ottenere l’autorizzazione all’esercizio della attività di opera una nuova e diversa ripartizione delle competenze intermediazione nell’ambito di regimi particolari per cui tra stato, regioni ed enti locali, in risposta ai principi di non è necessario che siano presenti tutti i requisiti previ- sussidiarietà e del partenariato, indicati a livello europeo nel Libro Bianco sulla Governance. La riforma assegna allo stato in via esclusiva la definizione dei livelli essen- ziali delle prestazioni, connesse all’esercizio dei diritti ci- tra domanda e offerta di lavoro. c. cefaloni, Tiraboschi: Cosa manca nel Jobs vili e sociali che devono essere garantiti su tutto il terri- Act, intervista a M. tiraboschi su «città nuova», 11 dicembre 2014; id., Il Jobs torio nazionale, tra i quali il diritto alla formazione, Act alla prova di Garanzia Giovani, Bollettino ordinario adapt n. 38, 3 no- vembre 2014 e pubblicato anche in «avvenire» il 31 ottobre 2014 con il titolo all’orientamento professionale e al lavoro, mentre alle re- La prova del nuovo. 4 © Nuova Secondaria - n. 10, giugno 2015 - Anno XXXII
NUOVA SECONDARIA RICERCA sti per le “normali” agenzie per il lavoro di cui all’articolo regioni determinano le modalità e le opportunità di ri- 5 del medesimo decreto legislativo. considerate le loro correre allo stesso per l’organizzazione del mercato del la- caratteristiche soggettive, il legislatore ha ritenuto che fos- voro territoriale e la creazione di una rete di operatori per sero sufficienti un numero ridotto di requisiti rispetto la gestione delle politiche attive per il lavoro. agli altri operatori che richiedono l’autorizzazione. sono nel quadro delle competenze costituzionali, quindi, le re- autorizzate ope legis all’incontro tra domanda e offerta di gioni avrebbero potuto disciplinare sistemi di accredita- lavoro gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, mento di enti ed organizzazioni private, per affiancare i statali e paritari, le università pubbliche e private e i con- centri Pubblici per l’impiego nella fornitura di servizi al- sorzi universitari, purché rispettino alcuni obblighi, quali l’impiego e nella realizzazione delle politiche attive del la- l’assenza dello scopo di lucro, e rendano pubblici e gra- voro. avrebbero potuto costruire così un sistema di poli- tuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curri- tiche attive integrato, attraverso cui realizzare lo cula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad spostamento delle tutele dei lavoratori dal rapporto di la- almeno dodici mesi successivi alla data del consegui- voro al mercato del lavoro. infatti, solo con i dispositivi mento del titolo di studio. di accreditamento si può realizzare la cooperazione o la un’ulteriore novità introdotta dal decreto attuativo della competizione tra servizi al lavoro pubblici e privati per il legge Biagi nella regolazione del mercato del lavoro è rap- raggiungimento dei migliori esiti occupazionali. presentata dall’istituto dell’accreditamento (articolo 7 del nonostante ne abbiano le prerogative legislative dal 2003, decreto legislativo n. 276 del 2003) che rappresenta il il quadro degli accreditamenti regionali è però talmente va- provvedimento attraverso il quale la regione riconosce a riegato, da poter effettivamente configurare tanti mercati del un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a erogare ser- lavoro quante sono le regioni. Peraltro, l’eterogeneità vizi al lavoro nell’ambito territoriale regionale. L’articolo delle diverse regolamentazioni regionali non consente nem- 7 del d.lgs. 276/2003 dispone che le regioni costituiscano meno di rilevare le classiche macro-distinzioni tra nord, appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pub- centro e sud, perché ci sono marcate differenze anche tra blici e privati che operano nell’ambito dei servizi al lavoro regioni confinanti a qualunque latitudine nazionale. nel proprio territorio, assicurando un raccordo con il si- Per una possibile classificazione delle diverse situazioni stema regionale di accreditamento degli organismi di for- regionali, i fattori utilizzabili sono tre: la presenza di re- mazione. gole di accreditamento, la presenza di albi regionali de- trattandosi di un provvedimento amministrativo di esclu- gli operatori accreditati e la presenza di un collegamento siva competenza regionale, spetta a ciascuna regione stabile tra i servizi all’impiego accreditati e politiche at- istituire l’elenco degli operatori accreditati, stabilire le tive del lavoro. modalità di tenuta dell’elenco, definire le procedure, i re- in questo modo, al limite minimo della classificazione si quisiti minimi per l’ottenimento dell’accreditamento, le posizionano quelle regioni che non hanno realizzato né modalità di verifica dell’efficienza ed efficacia dei servizi dispositivi di accreditamento, né albi o elenchi di enti ac- erogati e in particolare le forme di cooperazione specifica creditati, né collegamenti operativi stabili tra politiche at- fra servizi pubblici e privati. tive e servizi all’impiego accreditati. al contrario, il limite Le regioni hanno altresì la funzione di coordinare, con- opposto è costituito da quelle regioni che li hanno rea- trollare e verificare il mantenimento dei requisiti e misu- lizzati tutti e tre. rare l’efficacia dei servizi erogati e la corretta gestione in particolare, sono 4 le regioni e una Provincia autonoma economica, in particolare in ragione dell’utilizzo di risorse (Basilicata, emilia romagna, Liguria, umbria, Provincia pubbliche. autonoma di Bolzano) che non hanno né disciplina, né La legge sembra equiparare nelle funzioni gli operatori albo. invece, la regione Puglia ha solo la disciplina, ma non pubblici e gli operatori accreditati, anche con riguardo ha attivato l’albo degli accreditati, mentre la sicilia ha av- l’accertamento dello stato di disoccupazione. i soggetti viato la procedura per l’iscrizione degli operatori all’albo pubblici e privati coinvolti dai processi di autorizzazione e la sua successiva istituzione. 7 sono le regioni e una Pro- e accreditamento devono essere collegati in una rete co- vincia autonoma (abruzzo, calabria, campania, Marche, stitutiva della borsa nazionale continua del lavoro: si Molise, sardegna, valle d’aosta, Provincia autonoma di tratta di un sistema informativo, basato su una rete di nodi trento) che hanno disciplina e albo. solo 6 (Friuli venezia regionali, accessibile tramite internet, finalizzato a rendere Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, toscana e veneto) trasparente il mercato del lavoro e a favorire il libero in- quelle che hanno completato la disciplina, l’albo e sistemi contro tra domanda e offerta di lavoro. stabili o continuativi di gestione delle politiche attive del la- Pertanto, attraverso la disciplina dell’accreditamento, le voro attraverso la rete degli operatori accreditati. © Nuova Secondaria - n. 10, giugno 2015 - Anno XXXII 5
NUOVA SECONDARIA RICERCA Regione/Prov. Aut. Disciplina Elenco/Albo 2013 2014 abruzzo si si Regione/ Elenco/ Elenco/ Disciplina Disciplina Basilicata no no Prov. Aut. Albo Albo calabria si si abruzzo si no si si campania si si Basilicata no no no no emilia romagna no no calabria no no si si Friuli v.G. si si campania no no si si Lazio si si emilia romagna no no no no Liguria no no Friuli v.G. si si si si Lombardia si si Lazio si no si si Marche si si Liguria no no no no Molise si si Lombardia si si si si Piemonte si si Marche no no si si Puglia si no Molise si no si si sardegna si si Piemonte si si si si avviata la procedura sicilia si Puglia si no si no per attivazione toscana si si sardegna si si si si P.a. trento si si sicilia si no si si P.a. Bolzano no no toscana si si si si umbria no no P.a. trento si no si si valle d’aosta si si P. a. Bolzano no no no no veneto si si umbria no no no no Fonte: nostre elaborazioni valle d’aosta si no si si veneto si si si si Fonte: nostre elaborazioni La mappatura della situazione regionale degli accredita- menti risulta opportuna anche per una più idonea valuta- zione degli effetti di Garanzia Giovani nel nostro mercato piuta, interviene a modificare l’attuale organizzazione del lavoro e per la messa a regime di misure stabili di po- del mercato del lavoro. il c.d. Jobs act (legge n. 183/2014) litiche attive a livello nazionale attraverso i decreti attua- contiene, infatti, anche la delega in materia di servizi per tivi del Jobs act, di cui si dirà nei paragrafi successivi. il lavoro e di politiche attive. Quello che qui preme far rilevare è come, dalla partenza tra i vari i principi e criteri a cui il Governo deve attenersi del programma, è aumentato il numero delle regioni che per l’esercizio della delega, spicca la previsione dell’isti- hanno avviato l’adozione di dispositivi di accreditamento tuzione di un’agenzia nazionale per l’occupazione, che e la conseguente costituzione dell’albo degli accreditati, dovrebbe essere partecipata da stato, regioni e Province a dimostrazione del fatto che, in assenza di servizi al la- autonome e a cui dovrebbero essere attribuite anche le voro accreditati, le regioni sono state costrette a ricorrere competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, a procedure di accreditamento per la gestione e l’eroga- politiche attive e aspi (art. 1 comma 3 e 4, legge n. zione delle misure di Garanzia Giovani. 183/2014). La stessa norma prevede che al funziona- mento dell’agenzia nazionale si dovrà provvedere con le 3. Uno scenario in evoluzione: il Jobs Act risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione e la revisione del Titolo V della Costituzione vigente per la consueta invarianza di spesa. al fine di evi- Per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia tare sovrapposizioni, è anche prevista la razionalizza- di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale zione degli enti e degli uffici che operano in materia di po- e assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni litiche attive del lavoro, servizi per l’impiego e amministrative, la riforma del mercato del lavoro, a più di ammortizzatori sociali, presso il Ministero del Lavoro e dieci anni dalla riforma Biagi non ancora del tutto com- delle Politiche sociali, le regioni e le Province e la pos- 6 © Nuova Secondaria - n. 10, giugno 2015 - Anno XXXII
NUOVA SECONDARIA RICERCA sibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vi- l’elenco relativo alla esclusiva competenza statale, in- gilanti o dell’agenzia nazionale il personale proveniente sieme alle “disposizioni generali e comuni sull’istru- dagli uffici soppressi o riorganizzati anche di altre am- zione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e ministrazioni per effetto dell’esercizio della stessa delega. programmazione strategica della ricerca scientifica e tec- nel nuovo modello di organizzazione del mercato del la- nologica”. Le politiche attive del lavoro saranno quindi ri- voro disegnato dal Jobs act, oltre alla partecipazione al- portate a livello centrale. tuttavia, almeno fino a quando l’agenzia nazionale, alle regioni e alle Province auto- non si concluderà la riforma del titolo v, con le funzioni nome sarebbe assicurato il mantenimento delle dei servizi per l’impiego e delle politiche attive ancora co- competenze in materia di programmazione delle politiche stituzionalmente di competenza delle regioni e in as- attive del lavoro. senza della costituzione dell’agenzia nazionale a cui as- sebbene i criteri di delega siano troppo ampi per delineare segnare anche le previste competenze gestionali in materia un preciso modello organizzativo e il processo di riforma di servizi al lavoro, non è ancora chiaro quale sarà la fu- non sia concluso, la previsione di un’agenzia nazionale tura distribuzione istituzionale delle competenze e la ge- con competenze in materia di gestione di politiche attive stione dei relativi servizi. del lavoro sembra non considerare il vigente quadro nor- se il disegno fosse davvero quello di una nuova centra- mativo, conseguente al cosiddetto “Federalismo ammi- lizzazione delle competenze e della gestione dei servizi al- nistrativo” della riforma Bassanini di cui alla legge n. l’impiego, il Governo avrebbe dovuto diversamente or- 59/97, al decreto legislativo n. 469/97 e alla riforma co- dinare la produzione normativa. innanzitutto, avrebbe stituzionale del titolo v del 2001. dovuto completare la riforma del titolo v, definendo a legislazione invariata, infatti, per effetto delle richia- conseguentemente quale nuovo ruolo assegnare alle re- mate fonti normative e dei numerosi successivi pronun- gioni. in secondo luogo, avrebbe dovuto coordinare l’at- ciamenti della corte costituzionale, è ormai pacifico che tribuzione delle funzioni relative ai servizi all’impiego spetti alle regioni la disciplina relativa ai servizi per con l’istituzione dell’agenzia nazionale per l’occupa- l’impiego, alla regolazione del collocamento e alla ge- zione, definendo anche il rapporto tra servizi all’impiego stione delle politiche attive (sentenza n. 50/2005). al pubblici e privati autorizzati o accreditati dalle regioni. contrario, il Jobs act sembra ritenere scontata l’elimina- a complicare il quadro sono intervenuti gli effetti della zione della competenza concorrente delle regioni in tema c.d. “Legge delrio” (legge n. 56/2014) che ha stabilito la di organizzazione del mercato del lavoro e la riattribu- soppressione delle Province, ancora previste dalla vi- zione delle funzioni amministrative conferite a regioni e gente costituzione (art. 114 cost.). in sede di definizione Province con il citato d.lgs. 469/97 alle amministrazioni delle funzioni fondamentali da assegnare ai nuovi enti di statali. area vasta e alle città metropolitane, l’intesa tra stato e nel frattempo, il Parlamento è impegnato nella discus- regioni, sancita l’11 settembre 2014 ha rimandato il rior- sione del disegno di legge costituzionale, che, interve- dino delle funzioni in materia di erogazione e gestione nendo sulla Parte seconda della costituzione, modifi- delle politiche attive (art. 11 dell’accordo), all’emana- cherà profondamente l’architettura costituzionale del zione del decreto legislativo del Jobs act relativo alla co- nostro ordinamento. stituzione dell’agenzia nazionale per l’occupazione. con la modifica all’art. 117 della costituzione il riparto di nel frattempo, è previsto che le funzioni dei servizi al- competenza legislativa tra stato e regioni viene ampia- l’impiego continuino ad essere esercitate dagli enti di mente rivisto. in particolare viene soppressa la compe- area vasta o dalle città metropolitane, nel rispetto del tenza concorrente, con una redistribuzione delle relative principio di continuità amministrativa. materie tra competenza esclusiva statale e competenza re- in questo articolato quadro, il Governo ha cercato di ga- gionale. rantire il regolare funzionamento dei servizi per l’im- La competenza esclusiva delle regioni, non viene più de- piego, con il comma 429 dell’articolo unico della legge di finita come competenza residuale, come nell’attuale testo stabilità, che prevede la possibilità per le città metropo- litane e le Province di finanziare i rapporti di lavoro an- dell’art. 117 che rimandava alla potestà legislativa regio- nale ogni materia non espressamente riservata alla legi- slazione statale, ma viene individuato un preciso elenco di materie. da questo elenco, rispetto al testo attualmente all’esame del senato per la seconda lettura17, vengono 17. as 1429 – B “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, escluse le materie di “tutela e sicurezza del lavoro” e “po- la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funziona- mento delle istituzioni, la soppressione del cneL e la revisione del titolo v della litiche attive del lavoro” che vengono introdotte nel- parte ii della costituzione”. © Nuova Secondaria - n. 10, giugno 2015 - Anno XXXII 7
NUOVA SECONDARIA RICERCA che a tempo indeterminato e di prorogare i contratti di la- uscita permessa dei contratti di lavoro accompagnata da voro a tempo determinato e i contratti di collaborazione politiche attive efficaci e capaci di una veloce ricolloca- coordinata e continuativa del personale impiegato nella zione) sin dagli anni novanta. realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali, in particolare, il Piano Garanzia Giovani, si propone di of- purché esse continuino ad esercitare le funzioni ed i com- frire un’opportunità di studio o lavoro ai c.d. neet (Not piti in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive in Education, Employment or Training) cioè ai giovani dai del lavoro, a seguito o in attesa del stesso riordino delle 15 ai 29 anni che non sono impegnati in un’attività lavo- funzioni previste dal provvedimento delrio. rativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo, Per il finanziamento di questi rapporti di lavoro, il Mini- entro 60 giorni dalla c.d. “presa in carico” da parte dei ser- stero del Lavoro e delle Politiche sociali può concedere vizi competenti. anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento na- il fenomeno neet registra nel nostro paese dimensioni zionale dei programmi delle regioni cofinanziati dal- significativamente più elevate rispetto a quelle di altri l’unione europea, nei limiti di 60 milioni di euro, attra- paesi dell’ue27, quali Germania, regno unito e Francia, verso il Fondo di rotazione per la formazione professionale ove i livelli di incidenza dei giovani neet non superano e l’accesso al fondo sociale europeo. il 15%. inoltre, è bene considerare che in italia storica- Pertanto, da un lato le regioni sono impegnate a definire mente l’aggregato è stato caratterizzato da una minore in- quali competenze assegnare ai nuovi enti di area vasta che cidenza dei disoccupati e una più diffusa presenza di sostituiranno le Province, con la difficoltà di garantirne il inattivi; mentre, nel 2012 la quota di disoccupati tra i gio- regolare funzionamento e l’incertezza di poter coprire le vani neet è aumentata in misura significativa, passando spese per il personale con risorse comunitarie assegnate dal 33,9% al 40,2% a significare una potenziale attiva- alle regioni per la realizzazione delle misure previste dai zione dei giovani nella ricerca di un’occupazione. Por; dall’altro il Governo centrale è costretto a procedere, nel 2012 l’incidenza dei neet sulla popolazione 15-24 in sede attuativa, a un necessario allineamento tra il mo- anni era pari al 21,1% (in crescita di 4,5 punti percentuali dello del Jobs act e l’attuale assetto costituzionale, sep- rispetto al 2008). se si amplia la classe di età, includendo pure in divenire per il procedimento di revisione in atto. la popolazione fino ai 29 anni, il numero di coloro che non sarà inoltre interessante capire nel nuovo assetto istitu- lavorano (inoccupati/disoccupati e inattivi) e non fre- zionale e di riparto delle competenze, quale sarà la con- quentano nessun corso di istruzione o formazione era creta attuazione del nuovo articolo 116 che al terzo pari a 2 milioni 250mila unità, quasi il 24% sul totale della comma riconosce la possibilità di forme e condizioni popolazione nella stessa classe di età. particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario in italia la Youth Guarantee viene realizzata attraverso il anche nelle materie di politiche attive del lavoro e al- Piano nazionale, “Programma operativo nazionale ini- l’istruzione e formazione professionale18. ziativa occupazione Giovani” approvato con decisione c(2014)4969 del 11/07/2014 che prevede una dotazione 4. Esperienze nazionali di politiche attive di 1,5 miliardi di euro nel biennio 2014-2015, ripartiti in 4.1 Garanzia Giovani 567 Milioni provenienti dal programma Yei, 567 del con la raccomandazione dell’aprile del 2013 il consi- Fondo sociale europeo e un ulteriore 40% proveniente glio europeo chiedeva agli stati Membri l’impegno a dal cofinanziamento nazionale. «garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ri- il Pon definisce in maniera uniforme 9 misure, lasciando cevessero un’offerta qualitativamente valida di lavoro, alle regioni la scelta di quali attivare e quante risorse de- proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro stinare a ciascuna di esse, ferma restando la possibilità di un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupa- procedere a una riprogrammazione delle stesse. zione o dall’uscita del sistema di istruzione formale». in particolare, nel rispetto dei principi di “universalità”, L’istituzione di una European Youth Guarantee (Garan- “personalizzazione”, “sussidiarietà”, “monitoraggio e va- lutazione degli interventi” vengono previsti percorsi per- zia per i giovani europei) nasce dell’esigenza di far fronte alla grave crisi occupazionale che ha investito soprat- tutto i paesi dell’area mediterranea (spagna, italia, Gre- cia e Portogallo), a seguito della crisi economica e finan- 18. art. 30 as 1429 – B “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ziaria. La raccomandazione si propone di estendere il concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limita- modello dei paesi scandinavi, dove lo strumento è stato tamente all’organizzazione della giustizia di pace, n), o), limitatamente alle po- sperimentato all’interno di un modello di welfare occu- litiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, s) e u), li- mitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre regioni, pazionale fondato sulla flexicurity (flessibilità anche in con legge dello stato …”. 8 © Nuova Secondaria - n. 10, giugno 2015 - Anno XXXII
NUOVA SECONDARIA RICERCA sonalizzati in relazione alle caratteristiche e ai fabbisogni nazionale (Pon), con la regia unica del Ministero del La- dei giovani. vengono pertanto implementati nel piano i voro, che ha previsto panieri di servizi uniformi per tutto concetti di “costi standard”, “profiling” e “orientamento il territorio nazionale, che possono essere attivati o meno al risultato”. dalle singole regioni. in altre parole, Garanzia Giovani ha considerata la platea dei soggetti beneficiari, l’eroga- stabilito livelli essenziali delle prestazioni (i famosi LeP) zione delle misure della Garanzia Giovani è stata estesa di politica attiva, per cui le possibili diversificazioni re- anche ai soggetti del sistema educativo istituzioni scola- gionali si limitano alla possibilità di prevedere l’applica- stiche e Formative, le università, i PtP, gli its ed i sog- zione o meno di alcune prestazioni, rimanendo obbliga- getti che erogano percorsi iFts. Questa rappresenta una toria l’erogazione per molti di essi, nelle diverse regioni. effettiva novità per il sistema italiano di politiche attive invece, nonostante la previsione di costi standard, ri- soprattutto in alcune regioni nelle quali le istituzioni mangono diverse le modalità amministrative di applica- scolastiche e gli enti formativi, al di là della pubblicazione zione di Garanzia Giovani nelle diverse regioni. Le re- dei curricula degli studenti sul sito internet e marginali at- gioni che hanno potuto puntare sull’erogazione “a dote” tività di orientamento, non sono mai state effettivamente ovvero “a voucher” ovvero “a sportello” hanno già potuto coinvolte nella gestione delle politiche attive, se non per garantire l’erogazione di tutti i servizi di presa in carico, particolari progetti19. accompagnamento al lavoro e di bonus occupazionale. Le al fine di garantire che le informazioni, i servizi e il mo- altre hanno potuto garantire magari più tempestivi servizi nitoraggio delle attività siano disponibili agli attori a va- di presa in carico, mentre dovranno attendere gli esiti della rio titolo coinvolti, è stata messa a disposizione una ap- valutazione dei bandi per poter erogare gli altri servizi. il posita piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia dato da rilevare è che le amministrazioni regionali, per la Giovani per la gestione del programma, con standard prima volta si sono confrontate con un piano nazionale di condivisi tra le regioni e lo stato20. il sistema informa- politiche attive e che molte di queste, hanno dovuto in- tivo, costituito da un nodo centrale, il portale nazionale, trodurre nel sistema principi prima mai realizzati quali, ad e dai nodi regionali, i portali regionali, consente lo scam- esempio il costo standard o la remunerazione a risultato. bio continuo di dati, implementando, per la prima volta, È opportuno ricordare, inoltre, che per l’erogazione dei dopo svariati tentativi, la c.d. “cooperazione applicativa” servizi della Garanzia Giovani, molte regioni hanno tra i servizi per il lavoro. in tal senso, è da sottolineare provveduto alla realizzazione di una infrastruttura a sup- come Garanzia Giovani abbia rappresentato l’occasione porto delle politiche attive che prima mancava. È eclatante per realizzare quel sistema informatico di incrocio di do- il caso dell’accreditamento: per garantire l’attuazione di manda ed offerta sempre tentato e mai realizzato nel no- alcune misure del Programma, in particolar modo la Mi- stro Paese negli ultimi quindici anni. sura 3 dedicata all’“accompagnamento al lavoro”21, molte diversa è stata la velocità con la quale le regioni hanno regioni o hanno completato la procedura per l’attivazione dato avvio al Programma, a causa di una diversa orga- dell’albo degli accreditati, o hanno previsto forme parti- nizzazione del sistema delle politiche attive. come detto, colari di accreditamento per l’erogazione dei servizi legati all’avvio di Garanzia Giovani solo sei regioni avevano alla Garanzia Giovani. già sistemi di accreditamento dei servizi privati al lavoro e una diversa procedura amministrativa che, in molti casi, prevede l’attivazione di avvisi pubblici per l’erogazione delle misure. 19. il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per il tramite di italia La- Questa diversa “capacità attuativa” unita alle differenti voro, realizza il progetto Fixo allo scopo di supportare le scuole secondarie su- periori e le università a erogare servizi di placement per diplomati, laureati e dot- scelte effettuate da ciascuna regione, hanno rappresentato tori di ricerca, con l’intenzione di ridurne i tempi di ingresso nel mercato del una delle maggiori critiche rivolte all’efficacia della Ga- lavoro e di aumentarne le possibilità di trovare un’occupazione in linea con gli studi effettuati. in un’ottica di lungo periodo, l’azione di Fixo ha quindi l’obiet- ranzia Giovani. secondo i sostenitori di tale tesi, il falli- tivo di incidere sul contenimento dei fenomeni di job mismatch, attraverso in- mento di Garanzia Giovani dipenderebbe dal fatto che il terventi di qualificazione dei servizi di orientamento e intermediazione offerti dai programma sarebbe operativamente applicato in modo fin sistemi scolastici e universitari. 20 accordo tra il Governo e le regioni recante “Linee guida sulla piattaforma troppo diverso nelle varie regioni, fino ad arrivare a po- tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani” del 20 febbraio 2014 e succes- ter contare 20 diverse Garanzia Giovani. inoltre, man- sivo accordo tra il Governo e le regioni recante “nuove funzionalità piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani” – addendum all’accordo del 20 cherebbe un soggetto capace di gestire e coordinare le po- febbraio 2014. litiche attive del lavoro in tutto il territorio nazionale. 21. tra le Misure del programma, la Misura 3 “accompagnamento al lavoro o Questa critica sembra non considerare che Garanzia Gio- ad una esperienza di lavoro”, prevede individuazione delle opportunità lavora- tive, azioni di intermediazione / promozione con i datori di lavoro; definizione vani viene attuata in italia attraverso un Piano operativo e attivazione di misure di sostegno all’inserimento lavorativo. © Nuova Secondaria - n. 10, giugno 2015 - Anno XXXII 9
NUOVA SECONDARIA RICERCA Regione/ Disciplina Elenco/ Accreditamento tamente attuata, se non in rari casi. Già con il d.lgs. n. Prov. Aut. Albo specifico per 181/2000 veniva stabilito che nei confronti degli adole- Garanzia Giovani scenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento abruzzo si si si lavorativo, entro 4 mesi dallo stato di disoccupazione, ve- Basilicata no no no nisse offerta «una proposta di adesione ad iniziative di in- calabria si si no serimento lavorativo o di formazione o di riqualifica- campania si si si zione professionale o altra misura che favorisca emilia romagna no no no l’integrazione professionale». Friuli v.G. si si no il giudizio sulla Garanzia Giovani è quindi certamente Lazio si si no prematuro. È sicuramente necessario un orizzonte tem- Liguria no no no porale di più ampio respiro per compiere una valutazione Lombardia si si no completa del programma e degli effetti che lo stesso pro- durrà nel sistema di organizzazione del mercato del lavoro Marche si si no e di gestione delle politiche attive. Molise si si no in ogni caso, i suoi esiti potranno dare un importante Piemonte si si no contributo anche alle decisioni che vedranno impegnato Puglia si no si il Governo nella redazione dei restanti decreti legislativi, sardegna si si si che dovranno completare la delega prevista dal Jobs act avviata la e che incideranno sulla regolazione organizzativa del sicilia si procedura per no mercato del lavoro. attivazione toscana si si no 4.2 La disciplina del contratto di ricollocazione e Dote P.a. trento si si no Unica Lavoro in Lombardia P.a. Bolzano no no no in regione Lombardia, nell’attuale sistema di politiche at- umbria no no no tive, si riscontrano già molti dei principi e dei criteri pre- valle d’aosta si si si visti dal contratto di ricollocazione. in regione Lombar- veneto si si si dia le politiche attive per il lavoro vengono attuate attraverso lo strumento della dote unica Lavoro (duL). si analizzano di seguito gli elementi del modello lom- bardo di organizzazione del mercato del lavoro e di ge- stione delle politiche attive riscontrabili nella disciplina Questa considerazione è da opporre all’altra critica che del contratto di ricollocazione. viene spesso mossa e che riguarda l’inefficienza dei ser- Approccio universalistico. all’interno di un set inte- vizi all’impiego. Prima della partenza del primo, serio grato di politiche attive e servizi al lavoro possono con- piano nazionale di politica attiva, sarebbe stato necessa- fluire destinatari con caratteristiche occupazionali di- rio un preventivo rafforzamento strutturale dei servizi verse. Possono accedere alla dote unica lavoro diverse pubblici. Questa critica sembra risentire della visione tipologie di persone per il consolidamento della posi- pubblico-centrica dei servizi all’impiego, che sembra sot- zione lavorativa per i lavoratori e le imprese in situazione tovalutare la diversa capacità di un’organizzazione del di difficoltà, per ricollocare lavoratori espulsi dal mercato mercato del lavoro in cui i servizi privati possono coo- del lavoro o per favorire il primo inserimento. perare o concorrere con i centri pubblici per l’impiego. È inoltre opportuno sottolineare che Garanzia Giovani non nasce come una semplice misura di incentivazione alle assunzioni, di cui abbiamo plurimi tentativi non sem- 22. L’art. 1 del dL n. 76/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla l.n. pre di successo, si pensi, ad esempio, al c.d. “bonus 99/2013, aveva introdotto un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato Letta”22, ma come una politica attiva nazionale in grado per i lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o di fornire ai giovani, ossia alla fascia di popolazione più professionale. L’incentivo era però condizionato a un incremento occupazionale colpita dalla crisi economica del 2008, la possibilità di av- netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno pre- cedente l’assunzione stessa o della trasformazione a tempo indeterminato. L’in- vicinarsi al mercato del lavoro attraverso un percorso cremento, inoltre, doveva essere mantenuto (anche per un valore differenziale di- formativo o lavorativo. anche in tale caso, il Programma verso dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo. rappresenta una spinta a realizzare quella prescrizione già 23. art. 3, comma 1 d.lgs. 181/2000 “disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), prevista nel nostro ordinamento dal 200023 e mai concre- della legge 17 maggio 1999, n. 144”. 10 © Nuova Secondaria - n. 10, giugno 2015 - Anno XXXII
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