LEGGE DI BILANCIO 2021 E DECRETO MILLEPROROGHE 2021 - LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO
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LEGGE DI BILANCIO 2021 E DECRETO MILLEPROROGHE 2021 LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO Elisabetta Cristallini Area Relazioni Sindacali e Industriali
LEGGE DI BILANCIO 2021 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Elisabetta Cristallini Area Relazioni Sindacali e Industriali
CASSA COVID (CIGO, Assegno Ordinario, CIG in deroga) Art. 1, commi 299-306 BENEFICIARI Lavoratori in forza al 1° gennaio 2021 DURATA 12 settimane COLLOCAZIONE ▪ CIGO: Dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 TEMPORALE ▪ FIS: Dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 ▪ CIGD: Dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 I periodi di CIG richiesti e autorizzati ai sensi del «Decreto Ristori» collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane COSTI Nessuna contribuzione addizionale DOMANDA ALL’INPS ❖Entro la fine del mese successivo a quello in cui ha E SCADENZE inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ❖In caso di pagamento diretto, inviare i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI PER GMO Art. 1, commi 309-311 DURATA Fino al 31 marzo 2021: - vietati i licenziamenti individuali per GMO; - vietati i licenziamenti collettivi; - sospese le procedure di licenziamento collettivo ex lege 223/91 avviate dopo il 23/02/2020; - vietato l’avvio delle procedure di conciliazione obbligatoria (art. 7, L. n. 604/1966 – Legge Fornero) • Cessazione definitiva dell’attività d’impresa (con messa in ESCLUSIONI liquidazione della Società); DAL BLOCCO • Fallimento senza esercizio provvisorio o con cessazione DEI dell’attività d’impresa; LICENZIAMENTI • Cambio appalto; • Accordo collettivo aziendale con OO.SS. che prevede un incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con diritto alla NASpI per i lavoratori che aderiscono all’accordo. Va allegato l’accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l’adesione all’accordo (Circolare INPS n. 111/2020 e Messaggio Inps n. 4464/2020). 3 1
311. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
CONDIZIONI • ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE CON O.O.S.S. COMPARATIVAMNETE PIU’ RAPPR. (IN GENERE CGIL-CISL-UIL) • RISOLUZIONE CONSENSUALE – NO LICENZIAMENTO • SI’ TICKET INGRESSO PER NASPI • SI’ NASPI PER DIPENDENTE • NO PROCEDURA TELEMATICA DI RISOLUZIONE • NECESSITA’ ADESIONE «ESPRESSA» ALL’ACCORDO DA PARTE DI OGNI DIPENDENTE - FORMA LIBERA MA NECESSITA’ DI FORMA SCRITTA • OPPORTUNITA’ DI ADESIONE DEL SINGOLO DIPENDENTE IN SEDE PROTETTA EX ART. 2113 C.C. E ART.LI 410-411 E 412 C.P.C. - CON ACCETTAZIONE RISOLUZIONE CONSENSUALE E OCCASIONE DI INSERIRE RINUNCIA AD ALTRE EVENTUALI PRETESE RIGUARDANTI IL PREGRESSO RAPPORTO. • NO OBBLIGO AVVIO PROCEDURA MOBILITA’ EX LEGE 223/91, TRA L’ALTRO DIRITTO SOSPESO DALLA STESSA LEGGE 178/2020
ACCORDO CONTENUTI • IMPORTO INCENTIVO ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE • TERMINI DI CORRESPONSIONE • NUMERO MASSIMO DELLE RISOLUZIONI • CRITERI PER IDENTIFICAZIONE LAVORATORI ADERENTI ALL’ACCORDO • IN ALTERNATIVA NOMI E COGNOMI DEI LAVORATORI CHE HANNO GIA’ ADERITO • TEMPI MASSIMI DI ADESIONE
ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO CHE NON RICHIEDONO LA CIG Art. 1, commi 306-308 DESTINATARI Datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021 e che hanno fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 della CIG Covid-19 ai sensi del Decreto “Cura Italia” e del “Decreto Rilancio ” IMPORTO DELL’ESONERO E’ pari alla contribuzione c/datore, per un periodo massimo di 8 settimane da fruire entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (riparametrato e applicato su base mensile) AIUTI DI STATO L’esonero rientra tra gli “aiuti di Stato” a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (c.d. Temporary Framework) ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea
PROROGA E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE Art. 1, comma 279 DURATA Fino al 31 marzo 2021 è possibile prorogare o rinnovare DELLA contratti a termine, anche in somministrazione, in assenza ACASUALITA’ delle causali (la durata del rapporto può protrarsi anche successivamente al 31/03/2021), per una sola volta, per un periodo max di 12 mesi, nel rispetto della durata max complessiva di 24 mesi (con il Decreto Agosto il termine era fissato al 31 dicembre 2020) DEROGHE ▪ La proroga non si conteggia sul numero max di proroghe (4); ▪ è prevista la deroga sullo stop & go (Nota INL n. 713/2020) PRECISAZIONI ▪ E’ ancora possibile prorogare o rinnovare, durante la fruizione degli ammortizzatori COVID, rapporti a termine, anche in somministrazione (art. 19-bis, D.L. n. 18/2020); ▪ Fino al 31/12/2021, i periodi di somministrazione a tempo determinato non si computano nella durata max dei contratti a termine, se l’Agenzia di somministrazione ha assunto il lavoratore a tempo indeterminato (art. 8, comma 1-bis del D.L. 104/2020, conv. dalla Legge n. 126/2020)
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36 Art. 1, commi 10-15 LAVORATORI GIOVANI UNDER 30 36 (biennio 2021-2022) che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa DATORI LAVORO Datori di lavoro privati che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione o che non procedano nei 9 mesi successivi, a: • licenziamenti individuali per GMO • licenziamenti collettivi nei confronti dei lavoratori inquadrati con le medesima qualifica nella stessa unità produttiva TIPOLOGIE - Contratto a tempo indeterminato CONTRATTUALI - Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine AGEVOLABILI - Prosecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione (ATTENZIONE IN QUESTO CASO ALL’ETA’ E ALLA % DELLO SGRAVIO!!!!) BENEFICI Per il biennio 2021-2022, riduzione del 50% 100% dei contributi INPS e INAIL CONTRIBUTIVI c/ datore lavoro fino a € 3.000,00 € 6.000,00 su base annua (50% nelle prosecuzioni di apprendistato fino a € 3.000,00) AIUTI DI STATO L’incentivo rientra tra gli “aiuti di Stato” (c.d. Temporary Framework) ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea DURATA ▪ 36 mesi nei contratti o trasformazioni a tempo indeterminato DELL’INCENTIVO ▪ 12 mesi nelle prosecuzioni di apprendistato
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE Art. 1, commi 16-19 DATORI LAVORO Datori di lavoro privati LAVORATORI Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito (prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione): - da almeno 24 mesi, ovunque residenti; -da almeno 6 mesi, se residenti in aree svantaggiate; - da almeno 6 mesi, se impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%; TIPOLOGIE CONTRATTUALI -Contratto a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a part-time); AGEVOLABILI - Contratto a tempo determinato (sia a tempo pieno che a part-time), anche in somministrazione; -Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine BENEFICI CONTRIBUTIVI Per il biennio 2021-2022, riduzione del 50% 100% dei contributi INPS e INAIL c/ datore lavoro fino a 6.000,00 su base annua solo per i contratti a tempo indeterminato AIUTI DI STATO L’incentivo rientra tra gli “aiuti di Stato” (c.d. Temporary Framework) ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea CONDIZIONI L’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti DURATA DELL’INCENTIVO ▪ 12 mesi in caso di assunzione a termine; ▪ 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione del contratto da TD a TI
CERTIFICAZIONE MEDICA QUARANTENA O PERMANENZA DOMICILIARE CON SORVEGLIANZA ATTIVA Art. 1, comma 484 DESTINATARI ▪ Lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva; ▪ Lavoratori in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva TEMPISTICHE Dal 1° gennaio 2021 CERIFICAZIONE MEDICA Il certificato del medico curante non dovrà più contenere «gli estremi del provvedimento (dell’autorità di sanità pubblica) che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva» (Art. 26, comma 3, del Decreto Cura Italia - D.L. n. 18/2020 conv. dalla L. n. 27/2020 (Messaggio INPS n. 171 del 15 gennaio 2021)
CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’ Art. 1, comma 363 DURATA Elevato da 7 a 10 giorni il congedo obbligatorio di paternità per il 2021 (introdotto dall’art. 4, comma 24, lettera a), L. n. 92/2012 – Legge Fornero) E’ inoltre previsto che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima COLLOCAZIONE Entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino o TEMPORALE dall’adozione/affidamento del figlio TRATTAMENTO Indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100% ECONOMICO della retribuzione PRECISAZIONI ▪ Possono essere goduti anche durante il congedo obbligatorio della madre; ▪ Possono essere richiesti anche in via non continuativa; ▪ Non sono frazionabili ad ore
DECRETO MILLEPROROGHE 2021 Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 Elisabetta Cristallini Area Relazioni Sindacali e Industriali
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE Art. 19 (che rimanda all’Allegato 1 p.13) DURATA DELL’OBBLIGO Fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 30 aprile 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 LAVORATORI Lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in base a fattori quali età, immunodepressione, comorbilità, terapie salvavita, precedenti patologie oncologiche (di cui all’art. 83 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020)
SMART WORKING EMERGENZIALE Art. 19 (che rimanda all’Allegato 1 p. 29) DURATA Fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 30 aprile 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 CARATTERISTICHE ▪ Assenza degli accordi individuali con i lavoratori; ▪ Assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017), ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL; ▪ Ricorrere alla procedura semplificata di comunicazione presente sul sito del Ministero del Lavoro
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