LEGGE DI BILANCIO 2021 E DECRETO MILLEPROROGHE 2021 - LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

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LEGGE DI BILANCIO 2021 E DECRETO MILLEPROROGHE 2021 - LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO
LEGGE DI BILANCIO 2021 E
DECRETO MILLEPROROGHE 2021

 LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

    Elisabetta Cristallini
    Area Relazioni Sindacali e Industriali
LEGGE DI BILANCIO 2021
 Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Elisabetta Cristallini
Area Relazioni Sindacali e Industriali
CASSA COVID (CIGO, Assegno Ordinario, CIG in deroga)
               Art. 1, commi 299-306
BENEFICIARI          Lavoratori in forza al 1° gennaio 2021
DURATA               12 settimane
COLLOCAZIONE         ▪ CIGO: Dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021
TEMPORALE            ▪ FIS: Dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021
                     ▪ CIGD: Dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021
                     I periodi di CIG richiesti e autorizzati ai sensi del «Decreto
                     Ristori» collocati, anche parzialmente, in periodi
                     successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12
                     settimane
COSTI                Nessuna contribuzione addizionale
DOMANDA ALL’INPS ❖Entro la fine del mese successivo a quello in cui ha
E SCADENZE        inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività
                  lavorativa
                 ❖In caso di pagamento diretto, inviare i dati necessari
                  entro la fine del mese successivo a quello in cui è
                  collocato il periodo di integrazione salariale
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI PER GMO
                    Art. 1, commi 309-311
DURATA        Fino al 31 marzo 2021:
              - vietati i licenziamenti individuali per GMO;
              - vietati i licenziamenti collettivi;
              - sospese le procedure di licenziamento collettivo ex lege 223/91
              avviate dopo il 23/02/2020;
              - vietato l’avvio delle procedure di conciliazione obbligatoria (art.
              7, L. n. 604/1966 – Legge Fornero)
              •   Cessazione definitiva dell’attività d’impresa (con messa in
ESCLUSIONI        liquidazione della Società);
DAL BLOCCO    •   Fallimento senza esercizio provvisorio o con cessazione
DEI               dell’attività d’impresa;
LICENZIAMENTI •   Cambio appalto;
              •   Accordo collettivo aziendale con OO.SS. che prevede un
                  incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
                  con diritto alla NASpI per i lavoratori che aderiscono all’accordo.
                  Va allegato l’accordo collettivo aziendale e la documentazione
                  attestante l’adesione all’accordo (Circolare INPS n. 111/2020 e
                  Messaggio Inps n. 4464/2020).                                    3
                                                                                   1
311. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati

dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza

continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di

un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi

dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di

lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il

trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i

licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne

sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda,

sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
CONDIZIONI

•   ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE CON O.O.S.S. COMPARATIVAMNETE PIU’ RAPPR. (IN GENERE
    CGIL-CISL-UIL)
•   RISOLUZIONE CONSENSUALE – NO LICENZIAMENTO
•   SI’ TICKET INGRESSO PER NASPI
•   SI’ NASPI PER DIPENDENTE
•   NO PROCEDURA TELEMATICA DI RISOLUZIONE
•   NECESSITA’ ADESIONE «ESPRESSA» ALL’ACCORDO DA PARTE DI OGNI DIPENDENTE - FORMA
    LIBERA MA NECESSITA’ DI FORMA SCRITTA
•   OPPORTUNITA’ DI ADESIONE DEL SINGOLO DIPENDENTE IN SEDE PROTETTA EX ART. 2113 C.C. E
    ART.LI 410-411 E 412 C.P.C. - CON ACCETTAZIONE RISOLUZIONE CONSENSUALE E OCCASIONE DI
    INSERIRE RINUNCIA AD ALTRE EVENTUALI PRETESE RIGUARDANTI IL PREGRESSO RAPPORTO.
•    NO OBBLIGO AVVIO PROCEDURA MOBILITA’ EX LEGE 223/91, TRA L’ALTRO DIRITTO SOSPESO
    DALLA STESSA LEGGE 178/2020
ACCORDO CONTENUTI

          •   IMPORTO INCENTIVO ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE
                      •   TERMINI DI CORRESPONSIONE
                 •   NUMERO MASSIMO DELLE RISOLUZIONI
     •   CRITERI PER IDENTIFICAZIONE LAVORATORI ADERENTI ALL’ACCORDO
•   IN ALTERNATIVA NOMI E COGNOMI DEI LAVORATORI CHE HANNO GIA’ ADERITO
                      •   TEMPI MASSIMI DI ADESIONE
ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO CHE NON RICHIEDONO LA CIG
                        Art. 1, commi 306-308

   DESTINATARI            Datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di
                          integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021 e
                          che hanno fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 della
                          CIG Covid-19 ai sensi del Decreto “Cura Italia” e del
                          “Decreto Rilancio ”
   IMPORTO DELL’ESONERO   E’ pari alla contribuzione c/datore, per un periodo
                          massimo di 8 settimane da fruire entro il 31 marzo 2021,
                          nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi
                          di maggio e giugno 2020 (riparametrato e applicato su base
                          mensile)
   AIUTI DI STATO         L’esonero rientra tra gli “aiuti di Stato” a sostegno
                          dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (c.d.
                          Temporary Framework) ed è subordinato all’autorizzazione
                          della Commissione europea
PROROGA E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE
                  Art. 1, comma 279
DURATA        Fino al 31 marzo 2021 è possibile prorogare o rinnovare
DELLA         contratti a termine, anche in somministrazione, in assenza
ACASUALITA’   delle causali (la durata del rapporto può protrarsi anche
              successivamente al 31/03/2021), per una sola volta, per un
              periodo max di 12 mesi, nel rispetto della durata max
              complessiva di 24 mesi (con il Decreto Agosto il termine era
              fissato al 31 dicembre 2020)
DEROGHE       ▪ La proroga non si conteggia sul numero max di proroghe (4);
              ▪ è prevista la deroga sullo stop & go
              (Nota INL n. 713/2020)
PRECISAZIONI ▪ E’ ancora possibile prorogare o rinnovare, durante la
               fruizione degli ammortizzatori COVID, rapporti a termine,
               anche in somministrazione (art. 19-bis, D.L. n. 18/2020);
             ▪ Fino al 31/12/2021, i periodi di somministrazione a tempo
               determinato non si computano nella durata max dei
               contratti a termine, se l’Agenzia di somministrazione ha
               assunto il lavoratore a tempo indeterminato (art. 8, comma
               1-bis del D.L. 104/2020, conv. dalla Legge n. 126/2020)
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36
                        Art. 1, commi 10-15
LAVORATORI       GIOVANI UNDER 30 36 (biennio 2021-2022) che non siano mai stati occupati a
                 tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso
                 dell’intera vita lavorativa
DATORI LAVORO    Datori di lavoro privati che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti
                 l’assunzione o che non procedano nei 9 mesi successivi, a:
                 • licenziamenti individuali per GMO
                 • licenziamenti collettivi
                 nei confronti dei lavoratori inquadrati con le medesima qualifica nella stessa
                 unità produttiva
TIPOLOGIE        - Contratto a tempo indeterminato
CONTRATTUALI     - Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine
AGEVOLABILI      - Prosecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che il lavoratore
                 non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione
                 (ATTENZIONE IN QUESTO CASO ALL’ETA’ E ALLA % DELLO SGRAVIO!!!!)
BENEFICI         Per il biennio 2021-2022, riduzione del 50% 100% dei contributi INPS e INAIL
CONTRIBUTIVI     c/ datore lavoro fino a € 3.000,00 € 6.000,00 su base annua (50% nelle
                 prosecuzioni di apprendistato fino a € 3.000,00)
AIUTI DI STATO   L’incentivo rientra tra gli “aiuti di Stato” (c.d. Temporary Framework) ed è
                 subordinato all’autorizzazione della Commissione europea
DURATA           ▪ 36 mesi nei contratti o trasformazioni a tempo indeterminato
DELL’INCENTIVO   ▪ 12 mesi nelle prosecuzioni di apprendistato
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE
                           Art. 1, commi 16-19
DATORI LAVORO            Datori di lavoro privati
LAVORATORI               Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito
                         (prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione):
                         - da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
                         -da almeno 6 mesi, se residenti in aree svantaggiate;
                         - da almeno 6 mesi, se impiegate in una professione o in un settore
                         economico caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna
                         superiore al 25%;
TIPOLOGIE CONTRATTUALI   -Contratto a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a part-time);
AGEVOLABILI              - Contratto a tempo determinato (sia a tempo pieno che a part-time),
                         anche in somministrazione;
                         -Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine
BENEFICI CONTRIBUTIVI    Per il biennio 2021-2022, riduzione del 50% 100% dei contributi INPS
                         e INAIL c/ datore lavoro fino a 6.000,00 su base annua solo per i
                         contratti a tempo indeterminato
AIUTI DI STATO           L’incentivo rientra tra gli “aiuti di Stato” (c.d. Temporary Framework)
                         ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea
CONDIZIONI               L’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto,
                         rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti
DURATA DELL’INCENTIVO    ▪ 12 mesi in caso di assunzione a termine;
                         ▪ 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o
                           trasformazione del contratto da TD a TI
CERTIFICAZIONE MEDICA
          QUARANTENA O PERMANENZA DOMICILIARE
                CON SORVEGLIANZA ATTIVA
                    Art. 1, comma 484

DESTINATARI            ▪ Lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva;
                       ▪ Lavoratori in permanenza domiciliare fiduciaria
                         con sorveglianza attiva
TEMPISTICHE            Dal 1° gennaio 2021
CERIFICAZIONE MEDICA   Il certificato del medico curante non dovrà più
                       contenere «gli estremi del provvedimento
                       (dell’autorità di sanità pubblica) che ha dato origine
                       alla quarantena con sorveglianza attiva o alla
                       permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
                       attiva» (Art. 26, comma 3, del Decreto Cura Italia -
                       D.L. n. 18/2020 conv. dalla L. n. 27/2020 (Messaggio
                       INPS n. 171 del 15 gennaio 2021)
CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’
                       Art. 1, comma 363

DURATA              Elevato da 7 a 10 giorni il congedo obbligatorio di
                    paternità per il 2021 (introdotto dall’art. 4, comma 24,
                    lettera a), L. n. 92/2012 – Legge Fornero)
                    E’ inoltre previsto che il padre possa astenersi per un
                    ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre
                    e in sua sostituzione di una giornata di astensione
                    obbligatoria spettante a quest’ultima
COLLOCAZIONE        Entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino o
TEMPORALE           dall’adozione/affidamento del figlio
TRATTAMENTO         Indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100%
ECONOMICO           della retribuzione
PRECISAZIONI        ▪ Possono essere goduti anche durante il congedo
                      obbligatorio della madre;
                    ▪ Possono essere richiesti anche in via non continuativa;
                    ▪ Non sono frazionabili ad ore
DECRETO MILLEPROROGHE 2021
  Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183

    Elisabetta Cristallini
    Area Relazioni Sindacali e Industriali
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE
         Art. 19 (che rimanda all’Allegato 1 p.13)

DURATA DELL’OBBLIGO   Fino alla fine dello stato di emergenza
                      (attualmente fissata al 30 aprile 2021) e
                      comunque non oltre il 31 marzo 2021
LAVORATORI            Lavoratori maggiormente esposti a rischio
                      di contagio in base a fattori quali età,
                      immunodepressione, comorbilità, terapie
                      salvavita, precedenti patologie oncologiche
                      (di cui all’art. 83 del D.L. n. 34/2020,
                      convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
                      77/2020)
SMART WORKING EMERGENZIALE
         Art. 19 (che rimanda all’Allegato 1 p. 29)

DURATA            Fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente
                  fissata al 30 aprile 2021) e comunque non oltre il 31
                  marzo 2021
CARATTERISTICHE   ▪ Assenza degli accordi individuali con i lavoratori;
                  ▪ Assolvere in via telematica gli obblighi di
                    informativa in materia di sicurezza sui luoghi di
                    lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017),
                    ricorrendo alla documentazione resa disponibile
                    nel sito internet dell’INAIL;
                  ▪ Ricorrere alla procedura semplificata di
                    comunicazione presente sul sito del Ministero del
                    Lavoro
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