LE VERIFICHE PER LE SOCIETA': REDDITI INTERNAZIONALI IN UNICO 2015 ADEMPIMENTO E CHECK LIST
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n.19 16 luglio 2015 LE VERIFICHE PER LE SOCIETA’: REDDITI INTERNAZIONALI IN UNICO 2015 ADEMPIMENTO E CHECK LIST Le verifiche per le società: redditi internazionali in Unico 2015 Una delle principali criticità che si trovano a dover affrontare gli imprenditori/società che decidono di costituire delle strutture societarie estere è costituita dal fenomeno dell’esterovestizione societaria. L’esterovestizione consiste, in estrema sintesi, nella fittizia localizzazione della residenza fiscale in Paesi o territori diversi dall’Italia (in ambito UE o extra UE), per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall’ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, nel contempo, del regime fiscale più favorevole vigente altrove. Antonio Gigliotti DA SAPERE Residenza fiscale: San Marino indica i requisiti di sostanza L'Amministrazione Finanziaria di San Marino ha pubblicato alcune circolari esplicative sull'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra la Repubblica del Titano e l'Italia. AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – RAV utilizzabili presso Lottomatica e Sisal - IRAP e costo del lavoro - ZFU: agevolazioni senza tassazione Lavoro – Esodati: modalità flusso Uniemens - Certificazione dei contratti di collaborazione Impresa – IVASS: istituzione dell'archivio informatico - Bando Agenda Digitale: Domande di accesso Scadenze dal 17 al 31 luglio 2015 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl
n.19 16 luglio 2015 ADEMPIMENTI Le verifiche dirette alle società: redditi internazionali in Unico 2015 di Antonio Gigliotti Premessa Una delle principali criticità che si trovano a dover affrontare gli imprenditori/società che decidono di costituire delle strutture societarie estere è sicuramente costituita dal fenomeno dell’esterovestizione societaria. Come noto, un soggetto residente nel territorio dello Stato è assoggettato a tassazione per i redditi ovunque prodotti nel mondo, in quanto la legislazione tributaria nazionale, alla stregua della maggior parte degli altri ordinamenti fiscali, per i soggetti residenti sottopone a tassazione, ai fini dell’imposizione personale, tutti i redditi posseduti, in Italia ed all’estero, in virtù del noto principio della tassazione dell’utile mondiale o “world wide taxation”. Ne consegue la possibilità di riscontrare patologiche pratiche evasive consistenti nell’ubicare formalmente all’estero la residenza fiscale di un soggetto economico. L’esterovestizione consiste, in estrema sintesi, nella fittizia localizzazione della residenza fiscale in Paesi o territori diversi dall’Italia (in ambito UE o extra UE), per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall’ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, nel contempo, del regime fiscale più favorevole vigente altrove. Sostanzialmente, si realizza una “dissociazione” tra residenza reale e residenza fittizia/formale del soggetto passivo (persona fisica o società), che persegue lo scopo di assoggettare i propri redditi a tassazione in un paese o in un territorio a fiscalità privilegiata. Nel nostro ordinamento tributario, mentre le persone giuridiche residenti, in virtù del principio della tassazione del reddito mondiale, sono assoggettate ad imposizione in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti, le società e gli enti non residenti, al contrario, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto i redditi prodotti sul territorio nazionale (l'art. 151, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, infatti, sancisce che "il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti (..) è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva".) Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 2
n.19 16 luglio 2015 Schema di sintesi: l’esterovestizione societaria FITTIZIA REALE RESIDENZA FISCALE RESIDENZA FISCALE (persona fisica o società) (persona fisica o società) RIDUZIONE DELLA PRESSIONE ITALIA ESTERO FISCALE Detto ciò, il primo controllo da porre in essere per ciò che riguarda le società è la residenza fiscale. Se abbiamo considerato la società fiscalmente residente in un paese estero per il solo fatto che la sua sede legale è fissata al di fuori dei confini nazionali, dobbiamo approfondire la questione. Le disposizioni di legge prevedono che la società di capitale è considerata fiscalmente residente in Italia, quando per la maggior parte del periodo d’imposta ha avuto la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. La normativa di riferimento ha, pertanto, previsto tre criteri (uno di carattere formale; gli altri aventi carattere sostanziale), per collegare fiscalmente le persone giuridiche al territorio nazionale: la sede legale; la sede dell’amministrazione; l’oggetto principale. I presupposti in esame sono fra loro alternativi: è sufficiente che uno solo di essi ricorra perché la società (o l’ente) sia considerato fiscalmente residente in Italia e, conseguentemente, soggetto a tassazione per i redditi ovunque prodotti nel mondo. L’alternatività dei tre criteri è stata ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità. V. Cass. Trib., 26 febbraio 2007, n. 4303/2007 e n. 13803/2001. RESIDENZA FISCALE SOCIETA’ SEDE LEGALE SEDE DELL’AMMNISTRAZIONE OGGETTO PRINCIPALE Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 3
n.19 16 luglio 2015 La raccolta della documentazione per provare la sede dell’Amministrazione Talvolta il soggetto non residente localizza la sede legale all’estero, ma in realtà gli impulsi decisionali, le strategie aziendali, la direzione ed il coordinamento avvengono sul territorio dello Stato Italiano, ove é situato il «quartier generale» dell’impresa estera. In tali circostanze, la sede dell’amministrazione della società si identifica nella «sede effettiva» che, di fatto, non sempre coincide con la sede legale dell’impresa. In particolare, la sede dell’amministrazione di una società può definirsi come il luogo dove si “prendono decisioni” la cui rilevanza investe l’impresa nel suo complesso, ovvero il luogo nel quale vengono definiti gli indirizzi strategici dell’azienda e dal quale, di conseguenza, vengono diramate le relative direttive. Coerentemente, la Corte di cassazione (sent. 16 giugno 1984, n. 3604), ha affermato che per «sede effettiva» delle persone giuridiche è da intendere il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente. Ancora la Corte di cassazione (sent. 9 giugno 1988, n. 3910), ha precisato che la sede effettiva non coincide con il luogo in cui si trova un recapito della persona giuridica, ma si identifica con il luogo dove si svolge la preminente attività direttiva ed amministrativa dell’impresa (in senso conforme Cass. n. 2515/1976 e n. 2472/1981). Infine, ancora con riferimento al concetto di sede effettiva dell’impresa, la suprema Corte (sent. 13 ottobre 1972, n. 3028), ha ribadito che la sede effettiva di una persona giuridica non è semplicemente il luogo ove si trovano i suoi beni, i suoi stabilimenti e dove si svolge l’attività produttiva, ma quello in cui abbiano effettivo svolgimento anche l’attività amministrativa e direzionale, ove cioè risieda il suo legale rappresentante, i suoi amministratori e dove sono convocate le assemblee societarie. Quindi, sotto il profilo fiscale, la sede dell’amministrazione (c.d. place of effective management), coincide con il luogo dove gli amministratori si riuniscono abitualmente per definire le strategie dell’impresa, da dove realmente provengono gli impulsi direttivi, ovvero il luogo ove le decisioni sono realmente assunte. Per individuare compiutamente il luogo di ubicazione della sede dell’amministrazione di una società, è necessario compiere un’indagine specifica e molto articolata, riguardante l’esercizio dei poteri gestionali del soggetto economico, al fine di determinare quali siano i soggetti cui spetta la determinazione delle scelte strategiche dell’impresa. In merito il Commentario al modello di Convenzione Ocse prevede che, anche nel caso in cui una società abbia più luoghi in cui esplica un’attività di gestione, uno solo può essere quello in cui effettivamente e stabilmente esercita il potere di direzione strategica. La giurisprudenza di legittimità ha confermato la prevalenza di tale criterio “sostanziale”, rispetto ad elementi formali. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ritiene che ai fini dell’individuazione della sede dell’amministrazione, debba prevalere la situazione sostanziale ed effettiva, assumendo un ruolo secondario il profilo formale (Cass. 10 dicembre 1974, n. 4172). Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 4
n.19 16 luglio 2015 Inoltre, la Cassazione ha stabilito che costituisce sede effettiva di una persona giuridica “il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione”, ossia “il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento (…) degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente” (Cass. 16 giugno 1984, n. 3604). Ancora, la suprema corte ha precisato che la sede effettiva di una società “non coincide con il luogo in cui si trova un recapito della medesima, oppure una persona che genericamente ne cura gli interessi (…), ma si identifica con il luogo dove si svolge la preminente attività direttiva ed amministrativa dell’impresa” (Cass. 9 giugno 1988, n. 3910). Analogamente, la giurisprudenza comunitaria è intervenuta sull’argomento (Sent. Corte di Giustizia Europea, Proc. C-73/06 del 28 giugno 2007), definendo la sede dell’amministrazione come “il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale di tale società ed in cui si sono svolte le funzione di amministrazione centrale di quest’ultima. Di conseguenza un insediamento fittizio, come quello caratterizzato da una società casella postale o schermo, non potrebbe essere definita sede di una attività economica (…)”. In relazione al consolidato orientamento giurisprudenziale, la “sede di direzione effettiva” deve essere pertanto definita come il luogo di assunzione delle decisioni chiave di natura gestionale e commerciale, mentre il luogo dove è convocata l’assemblea dei soci, anche se può fornire alcuni elementi di valutazione, riveste carattere di natura formale. Infatti, i luoghi in cui si sono svolte le delibere assembleari della società (consigli di amministrazione e assemblee) possono fornire alcuni elementi indicativi, ma non sono da soli sufficienti a garantire sostanzialità e certezza al criterio della sede di direzione effettiva della persona giuridica. Nei casi di “dual residence” di una persona giuridica, in base a quanto previsto dall’art. 4, paragrafo 3, del Modello OCSE 2010, questa è “considerata residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”. Dunque, il Modello OCSE 2010 fa riferimento al c.d. criterio della sede di direzione effettiva, rappresentata dal c.d. “place of effective management”. Il paragrafo 24 del Commentario al Modello OCSE 2010 definisce il “place of effective management” come il luogo dove sono assunte le decisioni strategiche e commerciali necessarie allo svolgimento dell’attività d’impresa. Il paragrafo 24.1 del Commentario all’art. 4, precisa che alcuni Stati considerano relativamente rari i casi di doppia residenza delle persone giuridiche; pertanto, essi dovrebbero essere esaminati e risolti singolarmente - c.d. approccio case–by-case. Inoltre, alcuni Stati ritengono che tale approccio case-by-case sia il metodo più opportuno per far fronte alle difficoltà che potrebbero insorgere – nella determinazione della sede dell’amministrazione effettiva delle persone giuridiche – dall’uso delle nuove tecnologie. Tali Stati hanno, altresì, la facoltà di attribuire alle autorità competenti il compito di risolvere la questione della residenza delle persone giuridiche, mediante una previsione alternativa del seguente tenore: “3. Laddove, ai sensi del paragrafo 1, una persona giuridica risieda in entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti di tali Stati potranno determinare di comune accordo in quale dei due Stati la persona giuridica dovrà ritenersi residente, ponendo attenzione alla sede della direzione effettiva, al luogo di costituzione ovvero ad ogni altro Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 5
n.19 16 luglio 2015 fattore rilevante. In assenza di accordo, la persona giuridica non ha diritto ad alcuna esenzione fiscale, se non nei limiti concordati tra le autorità competenti degli Stati contraenti” (V. P. Valente, “Modifiche agli artt. 1-5 del modello e al Commentario”, in il Fisco n. 32/2008, pag. 5782 e ss. R. Russo, The 2008 OECD Model: An Overview, European Taxation, 2008, p. 459; G. Melis, “La residenza fiscale delle socetà nell’IRES: giurisprudenza e normativa convenzionale”, in Corr. Trib. n. 45/2008, p. 3653.). Per determinare la residenza le autorità competenti dovranno tener conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti fattori: il luogo ove si svolgono le riunioni del consiglio di amministrazione; il luogo in cui il CEO e gli altri senior executives usualmente svolgono le loro funzioni; il luogo del day-to-day management della persona giuridica; il luogo in cui si trova l’headquarter della persona giuridica; la legislazione applicabile alla persona giuridica; il luogo in cui è tenuta la contabilità. Le Convenzioni stipulate dall’Italia seguono generalmente le indicazioni fornite dal Modello OCSE 2010. Di seguito si riportano le disposizioni presenti in alcune delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia concernenti l’individuazione della residenza fiscale delle società. CONVENZIONE NORME RESIDENZA FISCALE SOCIETÀ ITALIA – AUSTRIA Art. 4, paragrafo 3: Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1. una Firma: Vienna persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi 29.06.1981 Ratifica: L. gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente 18.10.1984, n.762 in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”. ITALIA – BULGARIA Art. 1, paragrafo 4: “Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una Firma: Sofia persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati 21.09.1988 Ratifica: L. contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede 29.11.1990, n. 389 della sua direzione effettiva”. ITALIA – CINA Art. 4, paragrafo 3: “Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una Firma: Pechino persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati 31.10.1986 Ratifica: L. contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sua 31.10.1989, n.376 sede centrale o la sede della sua direzione effettiva”. ITALIA – GERMANIA Art. 4, paragrafo 3: Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1. una Firma: Bonn persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi 18.10.1989 Ratifica: L. gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente 24.11.1992, n.459 in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 6
n.19 16 luglio 2015 Dagli esempi riportati si evince che le Convenzioni stipulate dall’Italia sono pressoché uniformi alle indicazioni contenute nel Modello OCSE 2010. A titolo esemplificativo, per individuare la sede dell’amministrazione dell’impresa estera e, pertanto, la residenza ai fini fiscali della società, assumono rilevanza le seguenti verifiche Verifica residenza fiscale società Prevalenza Verifica Italia Descrizione SI/NO Verificare atto costitutivo e le regole sul funzionamento della società estera Verificare dove si riuniscono gli amministratori e l’assemblea dei soci (verbali delle assemblee dei soci, determinazioni dell’amministratore unico e delibere del consiglio di amministrazione) Verificare dove si svolgono con regolarità le attività dell’impresa Verificare dove risiedono gli amministratori e se sono in maggioranza italiani o stranieri Verificare la disponibilità sul territorio nazionale di conti correnti, da cui la società trae le provviste per svolgere le attività sociali Verificare la disponibilità in Italia o all’estero di contratti ed utenze Verificare dove viene svolta l’attività imprenditoriale della società in osservazione (stato italiano o Stato estero) Verificare dove risulta localizzata l’organizzazione imprenditoriale (gli uomini, i mezzi e le risorse finanziarie che permettono lo svolgimento dell’attività d’impresa) Verifica del luogo di recapito delle lettere di convocazione del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci Verificare la corrispondenza via fax o e-mail dalla quale emergano elementi idonei a dimostrare che la sede di direzione effettiva della società è localizzata sul territorio nazionale. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 7
n.19 16 luglio 2015 CHECK LIST Le principali verifiche per le società: redditi internazionali in Unico 2015 COSTI BLACK LIST I controlli SI/NO Descrizione Modello Unico 2015 Variazione in Variazione in – redditi 2014 aumento diminuzione (comma 10) (comma 11) Unico società di capitali RF 29 RF53 Unico persone fisiche impresa in RG21 Le variazioni da contabilità semplificata effettuate Unico persone fisiche impresa in RF29 RF52 contabilità ordinaria Unico società di persone impresa in RG21 contabilità semplificata Unico società di persone impresa in RF29 RF52 contabilità ordinaria L’impresa italiana che effettua scambi commerciali avrà cura di acquisire, da parte del soggetto estero, i seguenti documenti: Variazione in il bilancio; diminuzione: l’atto costitutivo; sussistenza un prospetto descrittivo dell’attività esercitata; esimente i contratti di locazione degli immobili utilizzati come sede degli uffici e effettiva dell’attività; esercizio la copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche; attività i contratti di lavoro dei dipendenti, con indicate anche le mansioni svolte; commerciale i conti correnti bancari della società estera; operatore copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti ed agli uffici; estero le autorizzazioni sanitarie ed amministrative relative all’attività esercitata ed all’utilizzo dei locali. La valutazione della sussistenza o meno di tale esimente va effettuata tenendo conto Variazione in di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il caso concreto, attribuendo diminuzione: rilevanza alle condizioni complessive dell’operazione, quali ad esempio: sussistenza il prezzo della transazione; esimente la presenza di costi accessori, quali, ad esempio, quelli di stoccaggio, magazzino; interesse le modalità di attuazione dell’operazione (ad esempio, i tempi di consegna); economico la possibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori; dell’operazione l’esistenza di vincoli organizzativi/commerciali/produttivi che inducono ad commerciale effettuare la transazione con il fornitore Black list o comunque, che renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore. Al fine di dimostrare la concreta esecuzione dell’operazione si potranno fornire: Variazione in 1. i documenti doganali; diminuzione: dimostrazione 2. la documentazione bancaria attestante il pagamento; concreta 3. il contratto di fornitura di beni e servizi; esecuzione operazione 4. l'ordine di acquisto, fattura del fornitore o autofattura dell'impresa residente. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 8
n.19 16 luglio 2015 TRANSFER PRICING I controlli SI/NO Descrizione Le operazioni intercorse tra società appartenenti allo stesso gruppo e residenti in Stati diversi, ai sensi dell’art. 110, co. 7, del D.P.R. 917/1986, devono essere valutate in base al c.d. valore normale (di mercato) della transazione economica. Attraverso tale disciplina, meglio nota come “transfer price”, si vuole contrastare il trasferimento di materia imponibile dall’Italia in paesi con una fiscalità di maggior favore. Per dar prova che le operazioni intercompany sono avvenute nel rispetto dei criteri anzidetti, l’art. 26 D.L. 78/2010, conv. con mod. L. 122/2010, prevede l’onere di predisporre la documentazione tesa a supportare la politica dei prezzi di trasferimento adottata e il contestuale obbligo di darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 viene illustrata la documentazione da fornire per beneficiare dell’esonero dalle sanzioni previste per dichiarazione infedele: Masterfile, che raccoglie informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento Controllo casella 4, del Rigo RS 106, nel suo complesso; denominata “Possesso Documentazione nazionale, contenente informazioni specifiche documentazione”. riferite alle operazioni infragruppo che la società o la stabile organizzazione intendono documentare. In particolare, il Provvedimento prevede che: i) per le società holding e per le sub-holding, la documentazione idonea è costituita sia dal Masterfile che dalla Documentazione Nazionale; ii) per le società controllate appartenenti ad un gruppo multinazionale, la documentazione idonea è costituita esclusivamente dalla Documentazione Nazionale; iii) per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti la documentazione idonea è determinata considerando la tipologia del soggetto cui essa appartiene (società holding, società sub-holding, società controllata). Nelle istruzioni di Unico SC 2015, viene precisato che il contribuente società di capitali deve comunicare il possesso della suddetta documentazione barrando la casella 4, del Rigo RS 106, denominata “Possesso documentazione”. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 9
n.19 16 luglio 2015 Oltre alle indicazioni da fornire nel quadro RS, qualora in sede di predisposizione degli oneri documentali ci si accorga che le operazioni con società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale non siano avvenute nel rispetto del “valore di mercato”, il contribuente deve apportare delle variazioni in aumento e in diminuzione in Unico 2015. In particolare: se dall’applicazione del valore normale alle transazioni intercompany deriva un aumento del reddito imponibile, il contribuente deve operare una variazione in aumento, in sede di dichiarazione dei redditi. Le istruzioni al Modello UNICO SC 2015 prevedono l’indicazione nel Rigo RF 31 di UNICO SC 2015, Le variazioni da utilizzando il codice 15, della differenza negativa tra il valore effettuare normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o servizi ricevuti); se dall’applicazione del valore normale alle transazioni intercompany deriva una riduzione del reddito imponibile, i contribuenti devono indicare in dichiarazione la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti). In particolare, i contribuenti società di capitali devono compilare il Rigo RF 55 di UNICO SC 2015, utilizzando il codice 21. DIVIDENDI BLACK LIST Tassazione per trasparenza CFC Tassazione dei dividendi Favorevole in quanto si riconosce lo svolgimento di una effettiva attività NO 100% commerciale (Art. 167 c. 5 esimente lett. a) Favorevole in quanto riconosce la mancata allocazione dei redditi nel paradiso fiscale ma NO 100% Esito solo per l’esercizio in corso. dell’interpello CFC Favorevole in quanto riconosce la mancata allocazione dei redditi nel paradiso fiscale sin NO 5% Art. 167, c. 5, lett. b dall’inizio della detenzione della partecipazione (Art. 167 c. 5 lettera b). Esenti nel limite del reddito già Sfavorevole SI tassato per trasparenza Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 10
n.19 16 luglio 2015 DA SAPERE Residenza fiscale: San Marino indica i requisiti di sostanza di Christian Montinari – tratto da Il Quotidiano -IPSOA L'Amministrazione Finanziaria di San Marino ha pubblicato alcune circolari esplicative sull'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra la Repubblica del Titano e l'Italia. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra San Marino e l'Italia è stata siglata a Roma il 21 marzo 2002, è stata ratificata in Italia solo nel 2013, con la legge n. 88 del 19 luglio, dopo che nel 2012 i due Stati hanno apportato modifiche al Protocollo, per renderlo in linea con il modello OCSE. Inoltre, il Protocollo modificato nel 2012 ha disciplinato per la prima volta lo scambio di informazioni tra i due Paesi. Il paragrafo 5 dell’art. 26 in particolare, sancisce la fine del segreto bancario della Repubblica di San Marino, espressamente statuendo che "uno Stato contraente non può rifiutare di fornire le informazioni solo perché detenute da una banca o da un’altra istituzione finanziaria". L'entrata in vigore della Convenzione il 3 ottobre 2013 è stata la prima tappa verso l'eliminazione della Repubblica di San Marino dalla c.d. black list di cui al D.M. 4 maggio 1999, avvenuta nel febbraio 2014. Prima di allora, i cittadini italiani che spostavano la propria residenza a San Marino avevano l'onere di provare l'effettivo trasferimento all'estero della residenza. Inoltre, l'inclusione nella black list comportava numerosi obblighi documentali ed informativi per i contribuenti italiani che avevano rapporti con società sanmarinesi, con la conseguente penalizzazione di queste ultime nei rapporti con i vicini italiani. L'esclusione dalla black list, intervenuta come si è detto, a seguito dell'entrata in vigore della convenzione e delle importanti riforme fiscali implementate dallo Stato di San Marino, ha infatti eliminato l'obbligo di comunicare, mensilmente o trimestralmente, le operazioni IVA intercorse con soggetti black list, nonché gli oneri documentali necessari ai fini del riconoscimento della deducibilità dei relativi costi. La Convenzione contro le doppie imposizioni è in linea con il modello OCSE. San Marino nel corso del 2014 ha pubblicato numerose circolari informative che includono una panoramica delle principali indicazioni del Commentario OCSE per interpretare gli articoli della Convenzione, oltre ad interessanti spunti pratici di applicazione. In particolare, nelle circolari relative agli interessi (prot. 23872/2014), ai dividendi (4/2014) e ai canoni (6/2014), sono descritti i documenti che la società sanmarinese dovrà richiedere alla società italiana per poter applicare direttamente l'aliquota ridotta prevista dalla Convenzione (aliquota che peraltro è pari a zero quando sussistano i requisiti per l'applicazione delle Direttive Europee). Si tratta in particolare di: certificato di residenza prodotto dall'autorità fiscale del Paese estero, certificato camerale e di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese territorialmente competente, o un certificato equipollente, che consenta di verificare la forma giuridica del soggetto italiano, ed in particolare che si tratti di una S.p.a., di una S.r.l. o di una S.a.p.a., poiché solo tali forme giuridiche possono beneficiare della Convenzione; un'autocertificazione firmata dal legale rappresentante sul modello di quello allegato alle circolari. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 11
n.19 16 luglio 2015 Le due circolari più recenti riguardano l’art. 4 sulla residenza fiscale (Circolare n. 7/2014) e l’art. 5 relativo alla stabile organizzazione (circolare n. 8/2014). La circolare n. 8/2014 in materia di stabile organizzazione affronta temi di grande attualità, come la l'annosa valutazione del rapporto tra casa madre (o consociata) estera e consociata operante in qualità di agente nel mercato locale e le relative implicazioni ai fini della sussistenza di una stabile organizzazione. Sul punto la circolare rimanda specificatamente al modello OCSE, facendo proprie le linee guida fornite dal Commentario. Di particolare interesse è l’Appendice alla circolare n. 7 che fornisce spunti pratici per determinare la residenza fiscale di una società ai sensi dell’art. 4, par. 3 della Convenzione, ossia nei casi in cui la residenza fiscale di una società sia determinata dal luogo ove si trova la sua direzione effettiva (il “place of effective management” previsto dal Modello OCSE). Il modello OCSE chiarisce infatti che tale criterio sostanziale deve essere preferito rispetto al criterio formale della sede legale. In altre parole, una società non potrà essere considerata residente ai fini fiscali nello Stato ove essa ha la sede legale, se la sua direzione effettiva risulta effettivamente localizzata in un altro Stato. È il caso classico delle società “vuote”, che vengono costituite all’estero esclusivamente per beneficiare di norme fiscali di favore o di trattati contro le doppie imposizioni particolarmente convenienti (il fenomeno cosiddetto del “treaty shopping”). La Convenzione Italia- San Marino (cfr. in particolare il Protocollo Aggiuntivo all’art. 1) prevede che al fine di essere considerata residente in San Marino (o in Italia), la società dovrà avere una adeguata “sostanza economica e fisica” nello Stato. La circolare individua alcuni test che aiutano a dirimere alcune situazioni dubbie. Si tratta di 5 test principali, che dovranno essere cumulativamente soddisfatti: 1) la maggioranza dei membri del CdA o l’amministratore unico devono essere residenti a San Marino, o devono ivi operare effettivamente; 2) la società deve avere almeno un conto corrente aperto presso una banca sanmarinese; 3) i libri contabili devono essere tenuti presso gli uffici in San Marino; 4) il bilancio della società deve essere redatto (e eventualmente certificato) in San Marino; 5) le decisioni del C. di A. o dell’Amministratore Unico devono essere prese in San Marino. In aggiunta ai 5 test principali, una società per essere considerata residente a San Marino dovrà soddisfare almeno uno tra gli altri 6 test secondari, che riguardano: 1) la sede legale in San Marino, 2) la presenza di almeno un dipendente con funzioni amministrative e/o tecniche a San Marino, 3) l’atto costitutivo che prevede come clausola arbitrale che eventuali controversie siano sottoposte giudizio di un arbitro in San Marino, 4) la detenzione da parte di una società con sede legale a San Marino di attività, diverse dalla liquidità di conto corrente al, per almeno 10.000 euro, 5) i costi sostenuti sono in linea come ammontare a quelli che una società simile in termini di attività, turnover e patrimonio netto residente a San Marino ragionevolmente sostiene 6) il fatto che la società sia quotata in un mercato riconosciuto da San Marino e dall’Italia. Tali test, pur essendo previsti dalle autorità sanmarinesi, e quindi non necessariamente rilevanti nei confronti delle autorità italiane, forniscono indicazioni utili in considerazione del fatto che, a norma della Convenzione e del Protocollo Aggiuntivo, i casi di doppia residenza devono essere risolti di comune accordo tra i due Stati. Pertanto, i test proposti da San Marino possono essere di ausilio anche per i soggetti italiani ad esempio, in caso di contestazione di ipotesi di esterovestizione, per fornire prova che le società sanmarinesi siano effettivamente residenti nella Repubblica del Titano. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 12
n.19 16 luglio 2015 NOTIZIE DELLA SETTIMANA FISCO Agevolazioni IMU-AIRE In merito agli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero, l’Ifel fornisce chiarimenti sulle modalità di attestazione del requisito del pensionamento nei Paesi esteri ai fini del riconoscimento delle agevolazioni sui tributi locali. Ifel, Nota di commento del 15 luglio 2015 CNR e ENEA esenti da TASI e IMU Gli immobili posseduti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca scientifica, sono esenti da IMU e TASI. Dipartimento delle finanze, Risoluzione 13 luglio 2015, n. 7/DF 770/2015: come correggere gli errori Con il provvedimento 13 luglio 2015, n. 94624, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso le modalità con cui mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza gli elementi e le informazioni in suo possesso e dalle quali risultano eventuali anomalie. Agenzia delle Entrate, Provvedimento 13 luglio 2015 Codici tributo: addizionali e crediti d’imposta L’Agenzia delle Entrate ha istituito nove nuovi codici tributo per la riscossione tramite ruolo dell’addizionale su bonus e stock options, del credito d’imposta per la promozione dei prodotti agroalimentari e dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi sugli strumenti finanziari affrancati. Agenzia delle Entrate, ris. 10 luglio 2015, n. 64/E ZFU: agevolazioni senza tassazione La costituzione di zone franche urbane ed il conseguente riconoscimento delle esenzioni fiscali induce ad escludere che possa configurarsi qualsivoglia ipotesi di contributo sia in conto esercizio, o in conto impianti o, ancora in conto capitale. L’effetto che ne deriva si sostanzia, di fatto, in una riduzione di imposta che, coerentemente con quanto previsto in altre disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del valore della produzione netta e del reddito stesso, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate. Camera dei Deputati, interrogazione 9 luglio 2015, n. 5-06010 IRAP e costo del lavoro: agevolazioni 2015 L’Accademia Romana di Ragioneria fa il punto sulle principali agevolazioni che riguardano la deducibilità ai fini IRAP del costo sostenuto per il personale dipendente, con particolare riguardo alle novità introdotte a partire dal periodo d’imposta 2015. Accademia Romana di Ragioneria, nota n. 9/2015 Equitalia: bollettino Rav per pagare avvisi e rate Dopo il pagamento delle cartelle, dal 9 luglio 2015 i contribuenti potranno saldare nei punti vendita Lottomatica e Sisal anche altri atti esattoriali, come ad esempio bollettini del piano di Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 13
n.19 16 luglio 2015 rateizzazione, avvisi di intimazione e solleciti di pagamento. Per fruire di questa possibilità basta semplicemente consegnare in ricevitoria il bollettino Rav che Equitalia allega ai documenti. Equitalia, comunicato 9 luglio 2015 LAVORO Esodati: modalità flusso Uniemens Fornite le istruzioni operative per l’accesso alla procedura di esodo (mod. SC77) a decorrere dal 1° maggio 2015; l’INPS chiarisce altresì la modalità di composizione del flusso Uniemens. Ai lavoratori interessati, la contribuzione correlata deve essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. INPS, messaggio 10 luglio 2015, n. 4704 Redditi da partecipazione esenti da INPS I redditi da partecipazione in società di capitali non vanno assoggettati a contribuzione della Gestione commercianti ed artigiani INPS. Così chiarisce la Corte di Appello di L’Aquila che con due sentenze (nn. 752 e 774/2015 del 25 giugno 2015) ha smentito quanto sempre sostenuto dall’INPS (circ. n. 102 del 12 giugno 2003) avallando la tesi da sempre sostenuta dai Consulenti del Lavoro, i quali rappresentano una breve ricostruzione della normativa di riferimento per una migliore comprensione dell’intricata disciplina. Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro, comunicato 9 luglio 2015 Certificazione dei contratti di collaborazione Con il decreto sulla disciplina dei contratti e la revisione delle mansioni (D.Lgs. n. 81/2015) scompare il contratto a progetto, ma non si cancellano quei rapporti di lavoro autonomo resi nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. Per i consulenti del lavoro si delinea dunque una nuova funzione: la certificazione dei contratti di collaborazione attraverso la verifica della genuinità di questo tipo di rapporto di lavoro, e la certificazione dell’assenza dei requisiti che invaliderebbero l’autonomia del rapporto di lavoro, comportandone la riconduzione alla forma subordinata. Fondazione studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 6 luglio 2015 IMPRESA IVASS - In G.U. l’istituzione dell'archivio informatico E’ stato istituito presso l'IVASS l'archivio informatico integrato con decreto n. 108 dell’11/06/15 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, che è stato pubblicato nella G.U. n. 162. Il regolamento ha il fine di favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti. Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, decreto 11 maggio 2015, n. 108 (GU n.162 del 15/07/2015) Bando Agenda Digitale - Domande di accesso: presentazione telematica Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un comunicato stampa del 14 luglio, informa che le domande di accesso alle agevolazioni relative al bando Agenda digitale, possono essere presentate dalle aziende valutate positivamente, a partire dalle ore 10,00 del giorno 15 luglio 2015 in via esclusivamente telematica attraverso l’apposita procedura disponibile nel sito del Soggetto gestore. Ministero dello Sviluppo Economico, comunicato stampa 14 luglio 2015 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 14
n.19 16 luglio 2015 AGENDA Scadenze dal 17 luglio al 31 luglio 2015 ____________________________________________________________________________________________________ Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. DATA OGGETTO VERIFICA Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti Lunedì 20 che hanno aderito al MOSS Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali Giovedì 23 Assistenza fiscale. proroga adempimenti Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie Sabato 25 per operatori con obbligo mensile/trimestrale Giovedì 30 Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro Venerdì 31 Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi . Comunicazione periodica intermediari finanziari Invio telematico Mod. 770/2015 Ordinario Invio telematico Mod. 770/2015 Semplificato Presentazione degli elenchi Intra 12 Presentazione della dichiarazione Unico 2014 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale Rateizzazione versamento imposte da Unico 2015 per soggetti non titolari di partita IVA Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770/2014 Ordinario Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770/2014 Semplificato Richiesta rateazione cartelle contribuenti decaduti Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 15
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