La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia
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Articoli Famiglia e minori Interesse del minore La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell’attuale disciplina giuridica della famiglia di Michele Sesta (*) L’attuazione dell’interesse del minore costituisce il filo conduttore della disciplina della filiazione, che l’Autore segue con riguardo particolare all’esercizio della responsabilità genitoriale, all’attribuzione e alla contestazione dello stato di figlio e alla surrogazione di maternità. Premessa ma individuo titolare di diritti soggettivi che l’ordi- La prospettiva paidocentrica - che pone al centro namento deve non solo riconoscere ma anche garan- degli istituti del diritto di famiglia il minore - è tire e promuovere in via prioritaria (art. 3, comma 2, relativamente recente (1). Essa nasce a seguito Cost.). delle profonde trasformazioni che hanno interessato Il diritto del fanciullo a partecipare in prima per- la famiglia nel cinquantennio che ci separa dalla sona alla propria formazione ed alle scelte che lo introduzione nell’ordinamento del divorzio (2). riguardano - proclamato dalla Convenzione di New Il principio della salvaguardia dell’interesse “supe- York e ribadito dalla CDFUE - ha trovato attua- riore” (3) del minore si è poi imposto, quale valore zione mediante il riconoscimento del suo diritto, cardine del sistema, dopo la ratifica della Conven- nell’ambito delle procedure che lo coinvolgono, di zione di New York sui diritti del fanciullo, approvata esprimere liberamente la propria opinione su ogni il 20 novembre 1989, e, più di recente, ha ricevuto questione che lo interessa, da prendersi in consi- conferma dall’art. 24, par. 2, della Carta dei Diritti derazione in funzione della sua età e del suo grado di Fondamentali Ue. Ai sensi dell’art. 117, comma 1, maturità. Nella medesima direzione di valorizza- Cost. l’interesse superiore del minore è così asceso “a zione della personalità del figlio, si colloca il valore apicale del sistema” (4). diritto, ribadito dall’art. 315-bis, comma 3, c.c., Sulla scorta degli orientamenti emersi in sede inter- di essere ascoltato, se ultradodicenne ovvero nazionale, si è quindi affermata, anche nel nostro anche di età inferiore ove capace di adeguato ordinamento - e la riforma della filiazione ne ha discernimento, nelle questioni e nelle procedure recato ulteriore testimonianza (5) - una nuova con- che lo riguardano, così - a ben vedere - anche siderazione della condizione del minore, non più indicando ai genitori un criterio pedagogico, cui soggetto incapace, mero destinatario di protezione, essi devono attenersi nella relazione educativa con (*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla (2) M. Sesta, Mezzo secolo di riforme (1970-2020), in questa valutazione di un referee. Rivista, 2021, 17. Il saggio è destinato alla raccolta in memoria del prof. Cesare (3) Sull’aggettivo superiore cfr. le considerazioni di L. Lenti, Massimo Bianca. Note critiche in tema di interesse del minore, in Riv. dir. civ., 2016, (1) V. Scalisi, Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto 86; Id., L’interesse del minore nella giurisprudenza della Corte come diritto, in Riv. dir. civ., 2018, 405; M. De Masi, L’interesse del Europea dei Diritti dell’Uomo: espansione e trasformismo, in minore. Il principio e la clausola generale, Napoli, 2020, 39 ss.; e v. Nuova giur. civ. comm., 2016, 148; Id., “Best interesests of the già P. Rescigno, I minori tra famiglia e società, in Dir. fam., 1982, child” o “best interests of children”?, in Nuova giur. civ. comm., 271, ora in Matrimonio e famiglia. Cinquant’anni del diritto italiano, 2010, 157. Torino, 2000, 303. E. La Rosa, Tutela dei minori e contesti familiari. (4) V. Scalisi, Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori, Milano, come diritto, cit., 407. 2005, passim. (5) M. Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in questa Rivista, 2013, 231. Famiglia e diritto 7/2021 763
Articoli Famiglia e minori il figlio, basato sul dialogo e sulla persuasione e In questa cornice, non emerge l’esigenza di una spe- diretto a valorizzarne al massimo la persona (6). cifica tutela giuridica del minore, che, ripetesi, tro- La priorità dell’interesse del figlio rispetto a quelli vava la sua garanzia nell’ambito interno della degli adulti, e, segnatamente, dei genitori, nella pra- famiglia fondata sul matrimonio indissolubile, tica giurisprudenziale viene in rilievo, tra l’altro e oppure in quello pubblicistico, per chi idonea fami- specie nei tempi più recenti, in materia di esercizio glia non avesse, recante con sé l’istituzionalizzazione della responsabilità genitoriale, affidamento dei figli, dei minori interessati. Può, peraltro, evidenziarsi attribuzione della casa familiare, adozione, cono- come tutta una serie di disposizioni costituzionali scenza delle proprie origini, azioni di stato, in rela- faccia intravvedere l’idea del minore come persona zione ai rapporti tra tecniche di procreazione titolare di propri diritti (9), prima fra tutte quella medicalmente assistita e alla determinazione dello dell’art. 30 Cost., con l’ascendente gerarchia di valori status filiationis e, infine, di sottrazione dei minori (art. recata dagli obblighi genitoriali di mantenere, 13 Convenzione dell’Aja del 1980). istruire ed educare i figli (10). Se rileggiamo le norme della Costituzione (7), rile- A ben vedere, nell’esperienza del nostro Paese, il viamo che in essa non vi è espressa menzione dell’in- tema dell’interesse del minore si è dunque affacciato teresse del minore (8). L’attenzione del costituente, alla ribalta da oltre mezzo secolo: un mezzo secolo di che trae a modello la famiglia rurale dell’Italia post- riforme, come in altra sede l’ho chiamato, in con- bellica, si concentra sui diritti della famiglia come trapposizione a quello - che va dal 1865 al 1919 - società naturale fondata sul matrimonio, secondo definito da Paolo Ungari (11) senza riforme. Fu la una visione che mette a fuoco nella istituzione fami- legge che introdusse l’adozione speciale (L. n. 431/ liare il punto di raccolta degli interessi dei membri che 1967), infatti, che per la prima volta manifestò in ne fanno parte, chiamati a fondersi e a sublimarsi maniera esplicita l’attenzione del legislatore all’inte- nell’interesse del gruppo. È significativo, in questo resse dei bambini in stato di abbandono, consentendo quadro, il comma 2 dell’art. 29 Cost., che, nell’enun- addirittura che essi, anche se figli legittimi, fossero ciare il rivoluzionario principio dell’eguaglianza adottati da coppie coniugate, con l’effetto di recidere morale e giuridica tra coniugi ne consente limitazioni i vincoli giuridici con la famiglia di origine e crearne a garanzia dell’unità familiare, che, dunque, sembra di nuovi con i genitori adottivi, in tutto e per tutto rappresentare il “superiore” bene tutelato. Allo stesso parificandoli a quelli propri della famiglia legittima. modo dicasi per i figli: è vero che nella Costituzione Si arrivò, dunque, a superare il dogma della società non c’è un riferimento lessicale alle categorie civili- naturale fondata sul matrimonio per contrastare stiche all’epoca vigenti dei figli legittimi e illegittimi, l’istituzionalizzazione dei minori (12). tuttavia, in essa i diritti dei figli nati fuori del matri- Alla base dell’adozione speciale stava infatti l’idea monio trovano tutela compatibilmente con quelli dei che l’interesse dei minori dovesse ricevere prioritaria membri della famiglia legittima. In breve, la famiglia è tutela, non solo rispetto a quello degli adulti, ma una entità che nasce dal matrimonio e che trova al suo anche a quello della stessa istituzione familiare, le interno le regole volte a garantire la tutela dei suoi cui ragioni furono posposte a quelle del figlio, sino a membri. In un consimile quadro, con riguardo speci- prevederne l’uscita dalla famiglia “di sangue” - se fico ai figli, l’ordinamento statale - tenuto a sostenere incapace a garantirne la crescita - e a collocarlo in la famiglia, specie quella numerosa (art. 31 Cost.) - un nuovo habitat familiare, alla stregua di un figlio interviene solo in casi eccezionali e straordinari per biologico. Si realizzò in tal modo un inusitato supe- rimuovere i poteri dei genitori che malamente li eser- ramento delle norme fondanti i legami, gli status e i citano (art. 330 c.c.) o per applicare le norme penali in poteri familiari, in nome dell’affermazione del con- presenza di comportamenti delittuosi (non tutti, creto interesse del minore. Una vera e propria “rot- invero, stante l’art. 649 c.p.). tura dello stesso principio-famiglia” (13). L’adozione (6) M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, IX ed., Milano, 2021, (10) P. Rescigno, La tutela dei figli nati fuori dal matrimonio 259 ss. (1966), ora in Matrimonio e famiglia. Cinquant’anni di diritto ita- (7) Al riguardo cfr. E. Lamarque, Prima i bambini. Il principio del liano, cit., 279. best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Milano, (11) P. Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia, Bologna, 2016; M. Sesta, Diritto di famiglia e Costituzione oggi. Dialogo con 1970, 147. Mario Segni, ne Lo Stato, 2019, 2, 305 ss. (12) In argomento M. Dogliotti, Adozione e affidamento, in (8) V. Scalisi, Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto Tratt. dir. priv., diretto da Bessone, IV, IV, Il diritto di famiglia, a come diritto, cit., 405. cura di F. Auletta, Torino, 2011, 397. (9) E. Lamarque, Prima i bambini, cit., passim. (13) V. Scalisi, Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto come diritto, cit., 418. 764 Famiglia e diritto 7/2021
Articoli Famiglia e minori è anche il campo in cui, fronteggiandosi diritti degli Nel 1967 si era aperta una breccia nel bastione che adulti e diritti dei minori, si è assistito talvolta, come è proteggeva l’isola dagli attacchi esterni, anche da stato acutamente evidenziato, a una vera e propria quelli provenienti dagli Organi dello Stato per por- eterogenesi dei fini: “la dichiarata priorità dell’inte- tare soccorso ai membri bisognosi di protezione. Di lì resse del minore si risolve nell’effettiva promozione a poco ben altro varco si sarebbe aperto! Alludo alla dell’interesse degli adulti” (14). legge sul divorzio, che da pochi mesi ha festeggiato il A tanti anni dall’entrata in vigore della normativa mezzo secolo (16). sull’adozione legittimante la giurisprudenza si A mio avviso, è da queste due leggi che occorre mostra ormai consapevole del fatto che la sua pro- muovere per lumeggiare la prospettiva paidocentrica spettiva possa essere talvolta eccessiva, proprio in che si è sviluppata nei tempi più recenti e che oggi considerazione della recisione, che comporta, dei attraversa e tiene unito l’intero diritto di famiglia. vincoli con la famiglia biologica. Di recente, infatti, Recidere i vincoli con la famiglia d’origine incapace la Corte di cassazione (15) ha affermato il seguente di assicurare il benessere del figlio ha significato principio di diritto: “L’adozione c.d. ‘legittimante’, affermare la superiorità del suo interesse rispetto a che determina, oltre all’acquisto dello stato di figlio quello dell’istituzione in cui era nato e dei suoi geni- degli adottanti in capo all’adottato, ai sensi dell’art. tori biologici; introdurre il divorzio ha significato 27, comma 1, L. 4 maggio 1983, n. 184, la cessazione consentire la risoluzione del matrimonio, cioè del di ogni rapporto dell’adottato con la famiglia d’ori- presupposto costituzionale che contrassegna(va) i gine, ai sensi del comma 3, coesiste nell’ordina- legami familiari. Di qui, in anni più recenti (L. n. mento con la diversa disciplina ‘dell’adozione in 54/2006), è scaturita la necessità di garantire ai figli casi particolari’, prevista dall’art. 44, L. n. 184 del un collante che li mantenesse legati ai genitori indi- 1983, che non comporta l’esclusione dei rapporti tra pendentemente dalla sussistenza di un vincolo giuri- l’adottato e la famiglia d’origine; in applicazione dico tra i medesimi, affinché i loro interessi trovassero degli artt. 8 CEDU; 30 Cost.; 1, L. n. 184 del 1983 tutela e protezione a prescindere dal legame tra chi li e 315-bis, comma 2, c.c., nonché delle sentenze in aveva generati. materia della Corte EDU, il giudice chiamato a Prima di queste leggi, superiore era l’interesse della decidere sullo stato di abbandono del minore, e famiglia, inteso come sovraordinato a quello dei quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve singoli membri che ne facevano parte (17); dopo, accertare la sussistenza dell’interesse del medesimo superiore è diventato l’interesse del minore, cioè a conservare il legame con i suoi genitori biologici, della parte debole della relazione familiare (18). pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costi- Che si tratti di interesse superiore o, come esattamente tuendo l’adozione legittimante ‘un’extrema ratio’ cui si è precisato, del migliore interesse, esso deve comun- può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale que trovare un bilanciamento rispetto ad altri interessi, interesse; il modello di adozione in casi particolari, e ancorché tale da consentire il suo soddisfacimento (19). segnatamente la previsione di cui all’art. 44, lett. d), Si tratta sempre di un interesse individuale, che si L. n. 184 del 1983, può, nei singoli casi concreti e contrappone ad altri interessi individuali, secondo previo compimento delle opportune indagini istrut- una dinamica che ha profondamente mutato le rela- torie, costituire un idoneo strumento giuridico per il zioni familiari. Il movimento è stato dai “diritti della ricorso alla c.d. ‘adozione mite’, al fine di non reci- famiglia” ai “diritti del familiare”, primi fra tutti quelli dere del tutto, nell’accertato interesse del minore, il reciproci degli adulti a separarsi, divorziare e costituire rapporto tra quest’ultimo e la famiglia d’origine”. una nuova famiglia (20), e, corrispondentemente, (14) L. Lenti, Note critiche in tema di interesse del minore, (19) V. Scalisi, Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto cit., 95. come diritto, cit., 430; L. Lenti, Note critiche in tema di interesse (15) Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1476, ord., con nota del minore, cit., 89. di D. Zanovello, Semiabbandono e interesse del minore alla con- (20) La giurisprudenza è giunta ormai da tempo ad affermare servazione dei legami familiari. la cassazione ribadisce il ricorso l’esistenza nell’ordinamento del diritto costituzionalmente garan- all’adozione “mite”, in questa Rivista, 2021, 6, 586 ss. tito a ciascun coniuge di porre fine all’unione matrimoniale (Cass. (16) M. Sesta, Matrimonio e famiglia a cinquant’anni dalla legge Civ., Sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21099, in Nuova giur. civ. comm., sul divorzio, in Riv. dir. civ., 2020, 1177; Id., Mezzo secolo, cit., 17. 2008, 519, con nota di L. Lenti, Il criterio per valutare l’intollerabilità (17) A. Cicu, Il diritto di famiglia. Teoria generale (1915), rist. con della convivenza: la Cassazione abbandona declamazioni ideolo- Lettura di M. Sesta, Bologna, 1978, passim. giche e disvela le regole operative). (18) M.R. Marella, Fra status e identità. L’interesse del minore e la costruzione della genitorialità, in Liber amicorum Pietro Resci- gno, II, Napoli, 2018, 1213. Famiglia e diritto 7/2021 765
Articoli Famiglia e minori quelli dei minori a mantenere i legami con chi li ha cui farebbero se coabitassero tutti assieme. Insomma, generati. si è genitori per sempre e in coppia, non uti singuli. Occorre a questo punto rilevare che alla precariz- In maniera corrispondente, e questo è il punto che zazione della relazione di coppia - incrementata maggiormente qui interessa, il figlio è titolare del dalla successiva legislazione in materia di negozia- diritto alla bi-genitorialità, cioè a mantenere identici zione assistita, di divorzio breve, di unione civile e rapporti con i genitori e con i parenti dei relativi rami di convivenze - l’ordinamento oggi contrappone anche quando questi non convivano o convivano una forte consolidazione dei legami genito- con altri (26). Sembra dunque che il legislatore esiga riali (21), attuata attraverso strumenti giuridici che le relazioni familiari come tali non risentano del che in passato non avevano ragione di esistere, venir meno o addirittura dell’insussistenza ab origine perché la tutela legale si indirizzava prioritaria- della relazione orizzontale, che nel passato regime mente in favore dei figli legittimi, cosicché i legami costituiva la base della famiglia. Di qui il delicato verticali erano garantiti dalla indissolubilità del tema della famiglia ricomposta o ricostituita, in cui vincolo matrimoniale (22). l’interesse del figlio si riflette in un prisma che lo fa Sotto il primo profilo, occorre ricordare l’introduzione interagire con plurali relazioni socio-affettive (27). dello stato unico di figlio attuata nel 2012-2013, che L’attuazione dell’interesse del minore nell’ambito dei ha comportato che la condizione giuridica del nato sia rapporti di filiazione si presenta sotto molteplici indipendente dalla sussistenza del vincolo matrimo- aspetti, così da costituire quel fil rouge che attraversa niale tra i genitori, e sia identica per tutti. Il dato di i rinnovati istituti della famiglia, di seguito ripercorsi maggior interesse è che non solo è venuta meno la con particolare riguardo all’esercizio della responsa- secolare differenziazione tra figli legittimi e figli ille- bilità genitoriale, all’attribuzione e alla contestazione gittimi o naturali, ma che il matrimonio non è più la dello stato di figlio e alla p.m.a. porta d’ingresso nella famiglia, in quanto il vincolo di parentela si instaura ora tra discendenti e collaterali Esercizio della responsabilità genitoriale indipendentemente dal rapporto giuridico matrimo- Seguendo il percorso sopra indicato, deve essere niale dei genitori (art. 74 c.c.) (23). In altri termini, la ricordata la nuova visione della potestà genitoriale parentela non è più condizionata dal matrimonio, che già affermatasi con la riforma del diritto di famiglia ha così perduto una delle sue più essenziali finalità e si è del 1975 - che sancì l’obbligo dei genitori di tenere ridotto a ornamento della relazione di coppia. conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e All’unicità dello stato di figlio (24) - chiave di volta delle aspirazioni dei figli - venuta a compimento della riforma a tutela dell’interesse di tutti i figli, con la riforma del 2012-13, che ha introdotto la indipendentemente dalla modalità della loro nascita responsabilità genitoriale. La disposizione dell’origi- - corrisponde quella delle regole che governano la nario art. 147 c.c., lungi dal costituire una formula di responsabilità genitoriale, che sono le stesse sia nel stile o programmatica, ha segnato uno dei momenti di caso di matrimonio o convivenza dei genitori sia nel maggiore innovazione attuati dal legislatore del caso in cui essi vivono separatamente e non coabi- 1975, distaccandosi dalla precedente visione del rap- tano (25). In ogni caso i genitori esercitano la respon- porto, caratterizzato dalla soggezione del figlio al sabilità di comune accordo e quindi devono potere dei genitori, diretto a conformarne la perso- relazionarsi tra loro per assumere le più opportune nalità secondo un modello predeterminato. Col decisioni nei confronti dei figli, allo stesso modo in richiamare capacità, inclinazioni e aspirazioni del (21) M. Paradiso, Navigando nell’arcipelago familiare. Itaca non di diritto di famiglia, diretto da Zatti, Le riforme, 2, Milano, 2019, c’è, in Riv. dir. civ., 2016, 1310. 375 ss.; E. La Rosa, Commento sub art. 316, c.c., in Commentario (22) M. Sesta, La famiglia tra funzione sociale e interessi del codice civile, diretto da E. Gabrielli, II ed., Torino, 2018, 613 ss.; individuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 578. E. Al Mureden, Commento sub art. 316 c.c., in Codice dell’unione (23) M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., 467; Id., voce civile e delle convivenze, cit., 1664 ss.; M. Sesta, A. Arceri, La Filiazione (diritto civile), in Enc. dir., VIII, Milano, 2015, 448. responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, in Tratt. dir. civ. (24) Sullo stato unico di figlio, si v. M. Bianca, L’unicità dello comm., già diretto da Cicu - Messineo - Mengoni, continuato da stato di figlio, ne La riforma della filiazione, a cura di C.M. Bianca, Schlesinger, Milano, 2016, 12 ss. Padova, 2015, 3 ss.; C.M. Bianca, La riforma della filiazione, in (26) E. Quadri, Una riflessione sull’interesse del minore e la Nuova giur. civ. comm., 2013, 437 ss.; Id., La legge italiana dimensione familiare della sua tutela, in Nuova giur. civ. comm., conosce solo i figli, in Riv. dir. civ., 2013, 1 ss.; M. Sesta, voce 2020, 1332 s. Filiazione (diritto civile), in Enc. dir., cit., 448. (27) V. Scalisi, Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto (25) In argomento, L. Lenti, Responsabilità genitoriale, ne Il come diritto, cit., 432; M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., nuovo diritto della filiazione, a cura di Id., M. Mantovani, in Trattato 333 ss. 766 Famiglia e diritto 7/2021
Articoli Famiglia e minori minore - in una parola, la sua specifica ed irripetibile L’art. 337-sexies c.c. prevede altresì che il godimento personalità e soggettività - il legislatore ha assegnato della casa familiare debba essere assegnato “tenendo ai genitori il compito di seguire il figlio affinché egli prioritariamente conto dell’interesse dei figli” dia forma alla propria struttura personale, e non più (comma 1), che è quello di non subire un forzoso quello di uniformarne la personalità - dall’alto di una allontanamento dalla propria casa, intesa come cen- autorità onnipotente - ad astratti modelli comporta- tro degli affetti in cui si svolge la vita della famiglia e, mentali, più o meno generalmente condivisi (28). più in generale, quale punto di riferimento delle più Con la riforma del 2012-13 la materia ha conosciuto ampie relazioni sociali che lo riguardano. È evidente un significativo mutamento di prospettiva (29). che la preoccupazione del legislatore è quella di Volendo definitivamente abbandonare l’antico attenuare l’inevitabile trauma subito dal minore a schema che, nonostante gli intervenuti mutamenti seguito del venir meno della convivenza dei suoi di sostanza, pur sempre il termine “potestà” evocava, genitori (32). il legislatore lo ha sostituito con l’espressione L’adozione di questo criterio, che fa leva sull’assoluta “responsabilità genitoriale”, che intende porre l’ac- prevalenza dell’interesse del figlio su ogni altro inte- cento sui doveri di cura volti all’attuazione dell’inte- resse, rende nella concreta esperienza assolutamente resse del figlio, rispetto al quale il ruolo dei genitori si inusuale l’ipotesi di assegnazione al genitore non configura alla stregua di una vera e propria funzione. collocatario, atteggiandosi quindi detta supremazia Il legislatore ha, cioè, inteso collocare in evidenza il dell’interesse del figlio quale vero dogma, come tale profilo degli interessi del figlio e, nel contempo, non bisognoso di dimostrazione alcuna. Con il che il configurare l’esercizio della autorità genitoriale non figlio - specie se adolescente - diventa l’arbitro della più quale prerogativa sulla persona che si pretende ad controversia tra i suoi genitori, se non addirittura il altri sottoposta, bensì come strumento funzionale al loro tiranno, posto che ciascuno di essi potrà trovarsi soddisfacimento dei diritti del figlio e al tempo stesso costretto a doverne carpirne i favori pur di condurlo alla compiuta attuazione dei doveri genitoriali (30). dalla propria parte onde ottenere il risultato È interessante anche rimarcare che a seguito della perseguito (33). riforma del 2006, poi recepita in quella 2012-13, l’esercizio della responsabilità in capo ai genitori in Attribuzione dello stato di figlio linea di principio non si modifica neppure a seguito Come noto, la riforma della filiazione, pur avendo della loro crisi e del conseguente venir meno della unificato lo stato di figlio, ha mantenuto distinte le convivenza tra loro. Come anticipato, la disciplina modalità della sua attribuzione e della formazione del degli artt. 337-bis ss. c.c., valorizza l’esigenza che il relativo titolo dello stato, a seconda della sussistenza figlio goda di un intenso rapporto con entrambi i o meno del legame matrimoniale tra i genitori. In genitori nonostante la cessazione della vita di cop- caso di nascita nel matrimonio l’attribuzione dello pia (31) e nel contempo, enfatizza l’importanza dei stato di figlio è automatica e si forma “d’ufficio” in più ampi legami familiari, riconoscendo il diritto del sede di dichiarazione di nascita nei confronti di figlio di conservare rapporti significativi con gli entrambi i genitori, salvo l’obbligo di rispettare ascendenti e con i parenti di ciascuno dei genitori. l’eventuale volontà della donna di non essere nomi- Per realizzare le finalità sopra indicate, nei procedi- nata; il figlio nato fuori del matrimonio acquisisce lo menti afferenti alla crisi della famiglia il giudice adotta stato soltanto nei confronti del genitore che lo abbia i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo rife- riconosciuto o nei cui confronti sia stata giudizial- rimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta mente dichiarata la paternità o la maternità. prioritariamente la possibilità che i figli minori restino Le regole che disciplinano il riconoscimento e la affidati a entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale dichiarazione giudiziale di genitorialità, specie gli di essi i figli sono affidati (art. 337-ter, comma 2, c.c.). artt. 250, commi 2, 3 e 4, e 269-273 c.c., fanno (28) A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, Bologna, 1996, 131; sub art. 315-bis c.c., 1159 ss.; v. anche A. Cianci, La nozione della M. Sesta, voce Filiazione (Diritto civile), cit., 450 ss. responsabilità genitoriale (Art. 316-317), ne La riforma della filia- (29) V. Scalisi, Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto zione, a cura di C.M. Bianca, cit., 579 ss. come diritto, cit., 407. (31) M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, cit., 314 ss. (30) Sulla nozione di responsabilità genitoriale cfr. E. Al Mure- (32) M. Sesta, op. ult. cit., 324 ss. den, La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e (33) M. Sesta, L’assegnazione della casa famigliare tra “pre- pluralità di modelli familiari, in questa Rivista, 2014, 466 ss.; E. Al minente” interesse dei figli e diritti degli altri familiari, in Archivi di Mureden, M. Sesta, in Codice della famiglia a cura di Sesta, cit., Psicologia Giuridica, 2014, 101 ss. Famiglia e diritto 7/2021 767
Articoli Famiglia e minori ampio riferimento all’interesse del minore, che può mitigato la portata totalmente preclusiva della addirittura impedire la formazione del titolo dello dichiarazione di anonimato, affermando l’illegitti- stato ogniqualvolta l’accertamento della genitoria- mità costituzionale dell’art. 28, comma 7, l. ad., lità lo contrasti. Si osservi che, con riguardo al figlio nella parte in cui non prevede - attraverso un proce- nato fuori del matrimonio, vige il principio della dimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima volontarietà del riconoscimento anche rispetto alla riservatezza - la possibilità per il giudice di interpel- madre: qui l’interesse del minore sembra recessivo lare la madre che abbia dichiarato di non voler essere rispetto alla volontà di chi lo ha generato, benché nominata, su richiesta del figlio, ai fini di una even- naturalmente sia prevista la possibilità per il figlio di tuale revoca di tale dichiarazione. A seguito dell’in- agire per la dichiarazione giudiziale di genitorialità, tervento della Corte, pertanto il figlio può richiedere anch’essa peraltro soggetta alla previa valutazione al Tribunale che, nel rispetto della riservatezza, la della sussistenza del suo interesse. madre sia interpellata per rinnovare a distanza di In questo contesto, merita un cenno il tema dell’a- tempo quella volontà di anonimato o viceversa nonimato materno. Il nostro ordinamento riconosce, accettare che siano comunicate al figlio le sue infatti, la facoltà alla partoriente - salvo il caso in cui generalità (36). il figlio sia nato da p.m.a., stante il divieto di cui L’anonimato sacrifica dunque l’interesse del figlio a all’art. 9, L. n. 40/2004 - di non essere nominata conseguire uno stato genitoriale nei confronti del nell’atto di nascita (art. 30, d.P.R. n. 396/ genitore biologico, in spregio peraltro al diritto/ 2000) (34). Tale facoltà è riconosciuta anche alla dovere sancito dall’art. 30 Cost. Ci si imbatte così donna coniugata, la quale, a differenza del marito - in una situazione in cui l’interesse del minore non è per cui opera la presunzione ex art. 231 c.c. - può così affatto superiore a quello della partoriente a mante- impedire che si formi un atto di nascita che la indichi nere l’anonimato, il che richiede di individuare un come madre, avvalendosi del diritto di rimanere bene di pari rango alla cui tutela è strumentale il anonima. A corollario della previsione di cui all’art. sacrificio di tale interesse. 30, l’art. 93, comma 2, d.P.R. n. 396/2000, dispone Come è stato notato, “la segretezza è strumentale alla che il “certificato di assistenza al parto o la cartella realizzazione dell’interesse del minore, in quanto fa clinica, ove comprensivi dei dati personali che ren- prediligere alla madre di non abortire e di salvaguar- dono identificabile la madre che abbia dichiarato di dare la salute del minore, oltre che sua, partorendo in non voler essere nominata, avvalendosi della facoltà una situazione protetta e evitando, dopo la nascita, di cui all’art. 30, comma 1, d.p.r. n. 396/2000, pos- ben più tragiche scelte come l’infanticidio o l’abban- sono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia dono indiscriminato” (37). interesse in conformità alla legge, decorsi cento anni A riguardo si segnala la recente sentenza Cass. dalla formazione del documento”. Civ. n. 19824/2020, la quale ha precisato che L’effetto del diritto all’anonimato è duplice: da un l’azione giudiziale di accertamento della maternità lato, quello di impedire la formazione di un titolo di ex art. 269 c.c., nel caso in cui la madre abbia stato in capo al nato; dall’altro, quello dell’inaccessi- esercitato il diritto al parto anonimo, è sottoposta bilità delle informazioni relative alla identità della alla condizione della sopravvenuta revoca della partoriente da parte del figlio stesso e di soggetti terzi. rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della Sotto altro profilo, merita un richiamo l’art. 28, L. n. madre, ovvero alla morte di quest’ultima, non 184/1983 alla cui stregua l’accesso alle informazioni essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi da parte dell’adottato relative alle proprie origini per la conoscenza del rapporto di filiazione e così “non è consentito nei confronti della madre che dovendosi interpretare secondo una lettura costi- abbia dichiarato alla nascita di non volere essere tuzionalmente e internazionalmente orientata la nominata”. La Corte costituzionale (35) ha invero suddetta norma (38). (34) La disposizione riproduce in maniera letterale il precedente (36) Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 25 gennaio 2017, n. 1946, in art. 70, comma 1, R.D. 9 settembre 1939, n. 1238 (Ordinamento Corr. giur., 2017, 618, con nota di M.N. Bugetti, Sul difficile dello stato civile), così come modificato dall’art. 2, L. 15 maggio equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle 1997, n. 127 (c.d. Legge Bassanini bis). proprie origini. (35) Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278, in Nuova giur. civ. (37) M.N. Bugetti, Del riconoscimento dei figli nati fuori dal comm., 2014, 279 ss., nota di V. Marcenò, Quando da un dispo- matrimonio, in Commentario al codice civile, diretto da Scialoja - sitivo di incostituzionalità possono derivare incertezza, e di J. Branca - Galgano, continuato da De Nova, Bologna, 2020, 59. Long, Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l’irrever- (38) Cass. Civ. 22 settembre 2020, n. 19824, in questa Rivista, sibilità del parto. 2021, 163, con nota di A. Mendola, Azione di accertamento dello stato di figlio e limiti al diritto all’anonimato. Cfr. tuttavia, ma con 768 Famiglia e diritto 7/2021
Articoli Famiglia e minori Azioni di stato molto successivo a quello della nascita. Occorre Come ha scritto Leonardo Lenti, “Fra gli strumenti di anche ricordare che il principio della verità poteva protezione e di promozione dei diritti del minore la finalmente imporsi grazie ai progressi delle scienze necessità prioritaria di perseguire il suo benessere, vale a mediche che, a partire dagli anni Ottanta, consenti- dire appunto ciò che comunemente si indica con la vano sia di escludere che di determinare con certezza formula interesse del minore, ha un rilievo particolar- la paternità del nato (41). mente alto. I minorenni, dunque, hanno il diritto a Più di recente, il legislatore ha posto nuovi limiti che ciò abbia un valore prioritario per le decisioni che temporali all’accertamento della verità, limiti ai li riguardano e che queste siano prese a conclusione di quali tuttavia non soggiace il figlio per il quale le una valutazione personalizzata delle circostanze. Oltre a relative azioni sono imprescrittibili. Per gli altri, e indirizzare la condotta dei genitori che esercitano la particolarmente per colui che viene indicato come responsabilità parentale - come prescritto dall’art. 18 padre, decorsi cinque anni dalla nascita, le azioni di UNCRCe dall’art. 315 bis c.c. - questo deve anche disconoscimento e di impugnativa del riconosci- essere lo scopo che regge ogni decisione giudiziaria o mento non sono più esperibili e lo stato di filiazione amministrativa che li riguardi, che incida sulla loro si consolida, anche se successivamente si scopra che vita” (39). esso non corrisponde alla verità biologica della pro- Questa affermazione è particolarmente sfidante nel- creazione (artt. 244, comma 5, c.c. e 263, comma 4, l’ambito delle azioni di stato volte ad accertare o a prima parte, c.c.) (42). contestare lo stato di filiazione. Conclusivamente, l’elemento genetico ha perduto Occorre ricordare che prima delle riforme degli anni quella primaria rilevanza che gli era stata attribuita Settanta esse si uniformavano al principio del favor ed è stato sostituito dall’interesse del figlio - che, a legitimitatis. Questo, da un lato, consentiva che le ben vedere, riflette invero anche l’interesse più azioni di reclamo e di contestazione della legittimità ampio dell’intera società - alla stabilità della rela- fossero imprescrittibili, mentre, dall’altro, che zione con chi risulti suo genitore, affinché sia accu- l’azione di disconoscimento della paternità fosse dito e mantenuto nel contesto relazionale in cui è riservata al solo marito, che doveva esercitarla subito rimasto collocato per un tempo significativo (43). dopo la nascita del figlio (40). Ciò garantiva la Come è stato scritto, una tale evoluzione si è resa stabilità della famiglia e degli status, ma sacrificava necessaria “in tempi ove le famiglie sono fragili, le l’emersione della verità genetica della filiazione. Per coppie instabili e i minori sballottati da una famiglia contro, l’azione di dichiarazione giudiziale della all’altra. Il minore, come detto, rimane uno degli paternità - inibita al figlio adulterino - doveva essere ultimi elementi di stabilità a partire dal quale il promossa entro due anni dal raggiungimento della legislatore potrà ricostruire il diritto della maggiore età del figlio, mentre l’azione di impugna- famiglia” (44). tiva del riconoscimento del figlio naturale era espe- In tema di interesse del minore nelle azioni di stato, ribile da chiunque ne avesse interesse ed era merita particolare attenzione il potere del P.M. di imprescrittibile, proprio in considerazione del fatto richiedere al Tribunale la nomina di un curatore che in quell’epoca il figlio concepito fuori del matri- speciale del minore, diretta all’esercizio dell’azione monio non disponeva di una piena e incondizionata di disconoscimento della paternità ex art. 244, tutela e soprattutto non era giuridicamente inserito comma 6, c.c., o dell’impugnazione del riconosci- in una rete di rapporti familiari. mento per difetto di veridicità ex art. 264 c.c. La Con la riforma del diritto di famiglia ha trovato materia coinvolge direttamente il complesso rap- ingresso il principio della verità nei rapporti di filia- porto tra verità genetica della procreazione e inte- zione, che poteva essere accertata in un tempo anche resse del minore al suo effettivo accertamento, sul riguardo alla conoscenza delle proprie origini, Trib. Min. Milano 7 (41) M. Sesta, La filiazione, Famiglia e figli in Europa: i nuovi settembre 2020, in questa Rivista, 2020,1139, con nota di M.N. paradigmi, in questa Rivista, 2019, 1054. Bugetti, Parto anonimo: la secretazione dell’identità della madre si (42) M. Sesta, L’accertamento dello stato di figlio dopo il protrae anche dopo la sua morte. decreto legislativo n. 154/2013, in questa Rivista, 2014, 454. (39) L. Lenti, Note critiche in tema di interesse del minore, cit., (43) M. Sesta, voce Filiazione (dir. civ.), cit., 446. 97 ss. (44) P. Malaurie - L. Aynes, La famille, a cura di Malaurie - (40) A. Cicu, La filiazione, II ed., in Trattato di diritto civile Fulchron, Parigi, 2014, 382. italiano, diretto da F. Vassalli, III, 2, Torino, 1969, 88 ss., 103 ss., particolarmente 133 e 142 ss. Famiglia e diritto 7/2021 769
Articoli Famiglia e minori quale, anche di recente, sono ripetutamente interve- a che venga rimossa la paternità legale; il che, natu- nute, invero in maniera non del tutto univoca, sia la ralmente, richiede che l’istanza, direi ai fini della sua Corte di cassazione che la Corte costituzionale. ammissibilità, alleghi e documenti circostanze di Quanto all’azione di disconoscimento della pater- fatto tali da far risultare l’esistenza di tale interesse. nità, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 244, Diversamente, essa avrebbe un carattere esplorativo comma 6, c.c., essa, oltre che dal marito, dalla e potrebbe, per il solo fatto della sua presentazione, madre e dal figlio maggiorenne, può essere altresì recare pregiudizio alla stabilità della famiglia in cui il promossa “da un curatore speciale nominato dal minore è inserito e, quindi, in definitiva, nuocere al giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza suo stesso interesse. del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni In ogni caso l’apprezzamento della sussistenza del- ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, l’interesse del minore è compito preciso del tribu- quando si tratti di figlio di età inferiore”. nale adito. Appare quindi del tutto condivisibile un La disposizione fu originariamente introdotta dal- provvedimento del Tribunale di Bologna che ha l’art. 61, L. n. 184/1983, che, per la prima volta, rilevato come “la proponibilità dell’azione di disco- consentiva che l’azione in questione fosse promossa, noscimento in nome del minore infraquattordi- ancorché mediante un curatore speciale del minore a cenne è quindi soggetta prima alla valutazione del iniziativa di un soggetto estraneo alla famiglia, qual è PM, che valuta se proporre o meno l’istanza al il P.M. La norma in questione - piuttosto che con- tribunale, che valuta se nominare o meno un cura- sentire l’affermazione incondizionata della verità tore per la proposizione dell’azione di disconosci- biologica, anche contro la volontà e gli interessi mento. Il tribunale deve effettuare autonomamente dei familiari, e assecondare la pur legittima inten- tale valutazione, apprezzando l’interesse effettivo zione del preteso padre biologico di far risultare la del minore all’azione, non essendo sufficiente alla propria genitorialità - è diretta a garantire un inter- nomina del curatore la preliminare valutazione vento giudiziale in situazioni nella quali la difformità favorevole del PM”; da ciò si conferma come tra verità legale e verità biologica possa arrecare anche costui sia tenuto ad effettuare la relativa nocumento al figlio. A seguito della riforma della delibazione (45). filiazione del 2012/2013, la norma è stata ulterior- Come sopra si è accennato, l’unica finalità della mente modificata, con l’aggiunta della previsione, nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. per quanto attiene al figlio infraquattordicenne, che 244, comma 6, c.c., tale da renderla costituzional- l’istanza per la nomina del curatore speciale può mente compatibile, è quella di assicurare l’attuazione provenire, oltre che dal pubblico ministero, anche di un concreto e non altrimenti tutelabile interesse dall’“altro genitore”, che, secondo l’opinione prefe- del minore, di guisa che il procedimento in questione ribile, deve identificarsi con la madre e/o col marito può essere eccezionalmente avviato ad opera di un decaduti dall’azione ex art. 244, commi 1 e 4, c.c. per soggetto diverso dal figlio, dalla madre e dal marito, a decorso dei termini ivi previsti. condizione che il giudice sia messo in grado di valu- Si tratta dunque di mettere a fuoco in primo luogo i tare che, all’esito di tale procedimento e subordina- presupposti dell’esercizio del potere attribuito al P.M. tamente alla prova del mancato rapporto di filiazione, Sul punto la legge è laconica, prevedendo l’assun- la rimozione dell’esistente stato di figlio matrimo- zione di sommarie informazioni solo con riferimento niale produca un effetto positivo - e non già pregiu- alla nomina da parte del giudice, e non specifica- dizievole - nella sfera del minore, e corrisponda, mente con riguardo alla precedente istanza del P.M. quindi, a un suo reale, attuale e non procrastinabile La prassi ha evidenziato situazioni nelle quali il P.M. - interesse. a seguito di notizie riferitegli per lo più dal preteso Ciò può ricavarsi già da quanto fu stabilito a chiare padre naturale circa una sua relazione con la madre - lettere dalla Corte costituzionale nella sentenza n. chiede puramente e semplicemente al Tribunale di 429/1991 (46), nella quale fu precisato che, mentre disporre la nomina del curatore. il minore ultrasedicenne (oggi ultraquattordi- Non credo che una simile prassi sia condivisibile, e cenne) può valutare autonomamente il proprio tenterò quindi di dimostrare come l’istanza del P.M. interesse all’azione, qualora l’iter processuale debba necessariamente essere avanzata all’esplicito venga avviato dal pubblico ministero, il giudice fine di tutelare un concreto interesse del figlio minore richiesto di nominare il curatore deve valutare (45) M.N. Bugetti, Favor veritatis, favor stabilitatis, favor mino- (46) Corte cost. 27 novembre 1991, n. 429, in Foro it., 1992, I, ris: disorientamenti applicativi, in questa Rivista, 2017, 850. 2908. 770 Famiglia e diritto 7/2021
Articoli Famiglia e minori l’interesse attuale del minore, della cui sussistenza conseguenze della decisione sul suo equilibrio nella il Tribunale è tenuto a dar conto nel provvedi- fase preadolescienziale in cui si trovava. Secondo il mento di nomina. ricorrente non doveva essere riconosciuto un valore Più di recente la prima Sezione della Corte di cassa- preminente alla verità biologica, essendo il suo accer- zione (47), annullando la sentenza di appello - che tamento precluso all’esito di valutazione di opportu- aveva ritenuto nella specie non rilevante l’accerta- nità attinenti alla condizione del minore. La mento relativo all’interesse del minore ai fini del Cassazione, da un lato, in guisa di obiter dictum, ha disconoscimento - ha chiarito che la tutela del pre- ritenuto che la Corte di merito avesse argomentato in detto interesse è centrale anche nelle azioni di stato, e ragione all’interesse del minore “evidenziando il che la ricerca della verità biologica non ha premi- valore positivo della conoscenza della verità, non nenza assoluta, in quanto il quadro normativo attuale contrastata da elementi idonei a far presumere il impone il suo bilanciamento “con l’interesse alla rischio di un concreto pregiudizio”; dall’altro, richia- stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una mando le sentenze della Corte costituzionale nn. 322/ sempre maggior considerazione del diritto all’identità 2011 (49), 216/1997 (50) e 112/1997 (51), ha espli- non necessariamente correlato alla verità biologica, citamente statuito che l’apprezzamento dell’interesse ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’in- del minore “trova istituzionale collocazione nel pro- tero di una famiglia. Tale bilanciamento, traguardato cedimento diretto a quella nomina [del curatore nell’ottica dell’interesse superiore del minore, non speciale] - essendo, nel corso di esso, possibile l’ac- può costituire il risultato di un valutazione astratta: in quisizione di necessari elementi di valutazione e proposito deve richiamarsi il costante orientamento dovendosi, col provvedimento conclusivo, [omissis] di questa Corte in merito alla necessità di un accer- giustificare congruamente le conclusioni raggiunte in tamento in concreto dell’interesse del minore nelle ordine alla sussistenza dell’interesse - ma non anche vicende che lo riguardano, con particolare riferi- nel successivo giudizio di merito. [omissis] Una mento agli effetti del provvedimento richiesto in diversa interpretazione in base alla quale la valuta- relazione all’esigenza di uno sviluppo armonico dal zione dell’interesse del minore dovrebbe essere effet- punto di vista psicologico, affettivo, educativo e tuata anche nel giudizio di merito, ai fini sociale”. È altresì significativo il passo della motiva- dell’ammissibilità dell’azione di disconoscimento zione in cui si afferma che occorre “sgombrare il proposta dal curatore, non solo è priva di basi nor- campo dalla suggestione che il giudice investito mative, [omissis] ma rappresenterebbe un’inutile della domanda dal curatore speciale sia esonerato duplicazione di un’indagine già compiuta e sottopo- dalla valutazione della rispondenza o meno degli sta al vaglio del giudice ai fini della nomina del effetti del disconoscimento all’interesse del minore, curatore”. perché già effettuata in relazione all’istanza del pub- Il contrasto sul punto rispetto alla sentenza n. 26767/ blico ministero in relazione alla nomina del curatore 2016 è, all’evidenza, netto. speciale stesso”: dal che risulta evidente che la valu- Dopo pochi mesi, sempre la prima Sezione (52), tazione dell’interesse del minore deve essere effet- accogliendo il ricorso avverso la pronuncia di merito tuata non solo nel procedimento ex art. 244, comma che aveva disposto il disconoscimento del figlio, ha 6, c.c., ma anche nel giudizio di merito. affermato i seguenti principi: Per contro, la medesima prima Sezione (48) ha con- 1°) il favor veritatis non costituisce un valore di fermato una decisione di merito, la quale aveva rilevanza costituzionale assoluta; accolto la domanda di disconoscimento della pater- 2°) l’esaltazione dell’interesse del minore e la neces- nità promossa da un curatore speciale, senza aver sità di una sua costante valutazione impone anche valutato, a quanto risulta dalle censure sollevate una verifica condotta in termini di attualità, in sede dal ricorrente, l’interesse del minore rispetto alle di merito e anche di appello, cosicché è proprio nella (47) Cass. Civ., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26767, in Foro it., disconoscimento opera anche per l’incapace naturale affetto da 2017, I, 119. “abituale infermità di mente”. (48) Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2017, n. 4020, in Corr. giur., (50) Corte cost. 3 luglio 1997, n. 216, in Corr. giur., 1997, 2017, 450 ss., con nota di V. Carbone, Azione di disconoscimento 1108 ss. di paternità: il favor veritatis prevale sul favor legitimitatis. (51) Corte cost. 22 aprile 1997, n. 112, in questa Rivista, 1997, (49) Corte cost. 25 novembre 2011, n. 322, in Corr. giur., 2012, 411 ss., con nota di A. Figone, Interesse del minore ed impugna- 478 ss., con nota di P. Morozzo della Rocca, Il nuovo status di figlio zione del riconoscimento per difetto di veridicità. e le adozioni in casi particolari e in questa Rivista, 2012, 548, con (52) Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2017, n. 8617, in questa Rivista, nota di Villa, La sospensione del termine per l’azione di 2017, 848 ss., con nota di M.N. Bugetti, “Favor veritatis, favor stabilitatis, favor minoris”: disorientamenti applicativi. Famiglia e diritto 7/2021 771
Articoli Famiglia e minori sede di merito che il controllo della sussistenza del- lo hanno riposizionato a vantaggio degli adulti, così l’interesse del minore va operato in termini sindaca- come era accaduto con riferimento alla differenza di bili dalla Corte. età tra adottanti e adottato (55). Come si è anticipato, le considerazioni che prece- Una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassa- dono valgono anche con riferimento all’impugna- zione (56), facendo ampio richiamo ai principi costi- zione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. tuzionali in materia familiare, ha contribuito alla 264 c.c.). analisi dell’interesse del minore nell’attribuzione, Tanto precisato, merita porre il problema dell’ascolto nella conservazione o nella circolazione dello status del minore ex art. 315-bis, comma 3, nell’ambito dei del nato, con riguardo alle tecniche di procreazione procedimenti di cui si è detto, specie di quello atti- medicalmente assistita. nente alla nomina di un curatore speciale ai sensi La fattispecie esaminata era scaturita da maternità degli artt. 244 o 264 c.c. Il problema pare particolar- surrogata praticata all’estero su committenza di una mente complesso perché l’audizione del minore in coppia formata da individui di sesso maschile. I geni- questi casi significa disvelargli le pretese di un sog- tori intenzionali risultavano tali sulla base di atti getto che intende contestare il suo stato di filiazione, formati all’estero in due distinti momenti. L’ufficiale il che può sicuramente recare grave nocumento alla di stato civile italiano, che aveva provveduto alla sua integrità psicologica. Ci si trova in un’ipotesi non trascrizione del primo atto, in cui risultava padre il espressamente normata, diversamente da quanto genitore biologico, aveva rifiutato di provvedere alla disposto dagli artt. 336-bis e 337-octies c.c., alla rettificazione dell’atto medesimo, richiestagli al fine quale ritengo possa per analogia applicarsi il principio di far risultare una seconda paternità in capo all’altro fissato da quest’ultima norma alla cui stregua “Il membro della coppia con il quale i nati non avevano giudice non procede all’ascolto se in contrasto con alcun rapporto genetico. l’interesse del minore” (53). La Corte d’Appello di Trento (57) aveva ritenuto che il divieto posto dalla L. n. 40/2004 non precludesse il Tecniche di procreazione medicalmente riconoscimento in capo al genitore intenzionale. assistita, stato di filiazione e interesse Con riferimento alla sentenza del 2016 (58), che era del minore stata invocata dalla Corte d’Appello come precedente È a tutti noto il processo di erosione subito dalla L. n. coerente rispetto alla propria decisione, le Sezioni 40/2004, le cui limitazioni sono state progressiva- Unite hanno evidenziato le differenze tra le due fatti- mente rimosse ad opera soprattutto della Corte costi- specie, poiché la prima aveva ad oggetto la trascrizione tuzionale e dei giudici, ordinari e amministrativi (54). nei registri dello stato civile di un atto di nascita Le tecniche di p.m.a., così come, sotto altro versante, formato all’estero riguardante un minore generato da l’adozione, hanno talvolta messo in contrapposizione due donne a ciascuna della quali egli risultava legato da l’interesse del nascituro e quello degli adulti che a dette un legame rispettivamente biologico e genetico, senza tecniche ricorrono in nome di un preteso diritto alla che si desse luogo a surrogazione di maternità; mentre procreazione. A mio avviso il punto di bilanciamento quella oggetto della decisione è annoverabile a pieno di questi talvolta contrapposti interessi individuato titolo tra le ipotesi di maternità surrogata caratteriz- dal legislatore è stato spostato dai citati interventi, che zandosi proprio per l’accordo intervenuto con una (53) V. Scalisi, Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto (57) App. Trento 23 febbraio 2017, in Corr. giur., 2017, 935 ss., come diritto, cit., 420. con note di G. Ferrando, Riconoscimento dello status di figlio: (54) M. Sesta, La procreazione medicalmente assistita tra ordine pubblico e interesse del minore e C.E. Tuo, Riconosci- legge, Corte costituzionale, giurisprudenza di merito e prassi mento di status familiari e ordine pubblico: il difficile bilanciamento medica, in questa Rivista, 2010, 839 ss.; Id., Manuale di diritto tra tutela dell’identità nazionale e protezione del preminente inte- di famiglia, cit., 409. resse del minore. (55) L. Lenti, Note critiche in tema di interesse del minore, cit., (58) Si tratta della invero criticabile Cass. Civ., Sez. I, 30 settem- 95 ss. bre 2016, n. 19599, in Corr. giur., 2017, 181 ss., con nota di G. (56) Cass. Civ., SS.UU., 8 maggio 2019, n. 12193, in questa Ferrando, Ordine pubblico e interesse del minore nella circola- Rivista, 2019, 653 ss., con note di M. Dogliotti, Le Sezioni Unite zione degli status filiationis, che ha consentito la trascrizione di un condannano i due padri e assolvono le due madri e G. Ferrando, atto di nascita formato all’estero recante l’accertamento della Maternità per sostituzione all’estero: le Sezioni Unite dichiarano filiazione nei confronti di due donne, l’una che aveva donato l’ovulo inammissibile la trascrizione dell’atto di nascita. Un primo com- e l’altra che aveva portato a termine la gestazione e partorito il mento. Per un’ampia disamina critica delle varie questioni, si v. G. figlio, stante l’apporto di entrambe alla nascita. Casaburi, Le alterne vicende delle nuove forme di genitorialità nella giurisprudenza più recente, in Foro it., 2019, I, 2003 ss. 772 Famiglia e diritto 7/2021
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