Indicazioni per la detenzione degli equidi e aspetti pratici di gestione

Pagina creata da Mirko Gasparini
 
CONTINUA A LEGGERE
Indicazioni per la detenzione degli equidi e aspetti pratici di gestione
Verona, Fieracavalli - 6 novembre 2015
   Le conoscenze veterinarie arricchiscono l’alleanza relazionale uomo-animale
                                         ,

             Indicazioni per la detenzione degli
             equidi e aspetti pratici di gestione

                     Dott. Fabrizio Cestaro

                          USLL 20 VERONA
                        SERVIZI VETERINARI

13/12/2015                          Fabrizio Cestaro
Indicazioni per la detenzione degli equidi e aspetti pratici di gestione
Il miglioramento dell’efficacia e
               dell’efficienza della comunicazione
             istituzionale è un intervento di ordine
             etico poiché in linea con l’esigenza del
                   cittadino di ricevere risposte
               appropriate per la tutela della sua
                               salute

13/12/2015                   Fabrizio Cestaro
Indicazioni per la detenzione degli equidi e aspetti pratici di gestione
Dgr n. 272 del 06 febbraio 2007
             LINEE GUIDA DA APPLICARE AL REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA
                                    VETERINARIA

                                    Cavallo ?

             -animale d’affezione o da compagnia

  - animale da reddito in allevamento a carattere
       familiare (specie zootecnica allevata…)

13/12/2015                            Fabrizio Cestaro
Art. 18 – Animali da reddito in
         allevamento a carattere familiare
…nelle zone residenziali/commerciali/direzionali,
l’allevamento a carattere familiare di animali da reddito
è di massima vietato….
                         DEROGA
             previo parere favorevole da parte
  dell’Autorità Competente e comunicazione all’Azienda
            ULSS territorialmente competente
                  CODICE ALLEVAMENTO

13/12/2015               Fabrizio Cestaro
il detentore dovrà riportare nella dichiarazione
                       all’Azienda ULSS

a)  che l’allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e
   del benessere animale;
b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli
   animali che si intende detenere;
c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le
   specie allevate;
d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta
   igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta
   comunicazione con essi.

13/12/2015                         Fabrizio Cestaro
COMUNQUE…. SEMPRE
                FARE RIFERIMENTO AI
              REGOLAMENTI COMUNALI
               DI IGIENE DEL COMUNE
                    COMPETENTE
             Es. comune di Verona:
             REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
             Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 15
             luglio 2010

13/12/2015                            Fabrizio Cestaro
BOX CAVALLI

                        3X3X3
                        CONCIMAIA
             OBBLIGATORIA CON PIÙ DI 2 CAPI
                           ADULTI
                   (RD 1265 del 27 LUGLIO 1934)

13/12/2015                Fabrizio Cestaro
Gli equidi devono sempre avere
             acqua fresca a disposizione e devono
             essere nutriti in modo soddisfacente
                    (fieno di base e cereali).

13/12/2015                  Fabrizio Cestaro
I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero
accesso all’esterno per tutta la durata della
giornata
                       OPPURE
deve essere data loro la possibilità di effettuare
una sgambatura giornaliera.

13/12/2015            Fabrizio Cestaro
Movimentazione cavalli
                      Certificato Mod.4
             Trasporto in conto proprio registrato
                        presso la ULSS

               Possibilità di trasportare i propri
             cavalli per attività ricreative sportive
                       fiere mercati ecc.
                ma anche quelli degli amici…

13/12/2015                    Fabrizio Cestaro
AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
                                      Sede legale: via Valverde n.42 – 37122 Verona – C.F. e P.IVA 02573090236         Accredited - Agréé

                                                             DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
                                        Via S. D’Acquisto, 7 - 37122 Verona – Tel. 045 807 59 11, Fax: 045 807 50 03
                                        e-mail: dip.prevenzione@ulss20.verona.it – web: prevenzione.ulss20.verona.it

                                                                SERVIZI VETERINARI
                                                             AREA A: SANITA’ ANIMALE
                                        Via Salvo D’acquisto, 7 – 37122 Verona - Tel. 045 8075056 – Fax 045 8075058
                                                     e-mail: veterinario.servizioa@ulss20.verona.it

                  Autodichiarazione come trasportatore di animali non in relazione con
                                        un’attività economica
                                                    (al di fuori dell’ambito di applicazione del Reg. CE 1/2005)

             Il sottoscritto
             C.F                                                      residente a
             in via
             relativamente al trasporto di animali non in relazione con un’attività economica delle specie:
                        equidi
                        altri animali

             consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di
             falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione
             della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione
             rivelatasi successivamente mendace,

                                                                            DICHIARA

              di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di
                  protezione degli animali durante il trasporto,
              di trasportare esclusivamente con finalità non in relazione con un’attività economica gli animali
                  appartenenti alla specie
                                  
              con il mezzo marca                                                                tipo
             targa
             nel rispetto dei requisiti del sopraccitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005,

             
                 indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto degli animali

13/12/2015                                                       Fabrizio Cestaro
AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
                                Sede legale: via Valverde n.42 – 37122 Verona – C.F. e P.IVA 02573090236             Accredited - Agréé

                                                    DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
                                  Via S. D’Acquisto, 7- 37122 Verona– Tel. 045 807 59 11, Fax: 045 807 50 03
                                  e-mail: dip.prevenzione@ulss20.verona.it– web: prevenzione.ulss20.verona.it

              che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e

               raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

                                                   SUPERFICE
                                                   ALTEZZA

                                                                 CHIEDE

              di essere inserito nell’apposito elenco della Regione del Veneto dei “trasportatori di           animali non in
               relazione con un’attività economica” presso il Servizio Veterinario dell’Az. ULSS n 20

             Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei
             requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare        presso codesto Servizio Veterinario, ogni eventuale
             variazione anche inerente ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.

                   ,        /         /                                                        Firma ……………….

             Visto, il Servizio Veterinario di competenza

                   ,        /         /                                                        Timbro/Firma…………………

13/12/2015                                                    Fabrizio Cestaro
ANAGRAFE EQUINA
  Vanno iscritti all’Anagrafe degli equidi
  tutti i cavalli, asini, muli e bardotti presenti sul
  territorio nazionale nati dopo l’01/01/2007 o sprovvisti
  di qualsiasi documento di identificazione (passaporto o
  Libretto Sanitario) conforme alle decisioni 93/623/CEE e
  2000/68/CE.

13/12/2015               Fabrizio Cestaro
ISCRIZIONE ANAGRAFE EQUINA

              PULEDRI ENTRO 7 MESI DI ETÀ

             CAVALLI ADULTI SOLO “NON DPA”

13/12/2015              Fabrizio Cestaro
ANAGRAFE EQUINA
IDENTIFICAZIONE DI UN EQUIDE TRAMITE APA (NON
ISCRIVIBILE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRI ANAGRAFICI)
Il proprietario o detentore ( se delegato) dell’equide da iscrivere deve:
1. verificare che l’equide sia scuderizzato/allevato/ detenuto in un’azienda
     identificata da un codice aziendale ASL rilasciato dal Servizio
     Veterinario di competenza;
2. compilare ed inviare modulo di richiesta identificazione equide all’APA
     di competenza;
3. attendere di essere contattato dal Med Veterinario per fissare
     appuntamento per l’applicazione del microchip;
4. dichiarare se la destinazione finale dell’equide è la produzione di
     alimenti per il consumo umano (equide DPA) scelta reversibile, o se
     escluso dalla macellazione (equide non DPA), scelta irreversibile.
5. ritiro del passaporto presso lo sportello Anagrafe Equina

13/12/2015                       Fabrizio Cestaro
DPA       SOLO ALCUNI FARMACI
                   Destinati Produzione di Alimenti

      CAVALLI 

                   NON DPA
                  NON Destinati Produzione di Alimenti

13/12/2015              Fabrizio Cestaro
ANAGRAFE EQUINA

L’ APA successivamente al ricevimento della richiesta provvederà a
1. Registrare nell’Anagrafe Equina i dati relativi a : azienda,proprietario e /o
     detentore equide;
2. Inoculare il microchip tramite un Veterinario incaricato nel luogo di
     detenzione dell’equide;
3. Emettere il passaporto e consegnarlo all’interessato;
4. Conservare tutta la documentazione agli atti.

13/12/2015                         Fabrizio Cestaro
QUESITI PIU FREQUENTI
 Quali sono gli obblighi di un proprietario/detentore relativi alla
 anagrafe equina?
 1.    Aggiornare il registro di carico e scarico entro 7 giorni dal verificarsi
       dell’evento .
 2.    Inviare la denuncia di nascita alle autorità competenti entro 7 giorni
       dall’evento.
 3.    Apporre al propria firma negli appositi spazi previsti nel passaporto.
 4.    Dichiarare l’eventuale esclusione dal consumo umano dell’equide al
       momento della identificazione individuale. Capitolo IX
 5.    Comunicare all’APA entro 7 giorni dall’evento il passaggio di proprietà
       dell’equide.
 6.    Comunicare la morte entro 3 giorni dall’evento.

13/12/2015                           Fabrizio Cestaro
QUESITI PIU FREQUENTI

 Ci sono sanzioni per inadempienze all’anagrafe equina?
 Il D.L vo 16/02/2011 n. 29 stabilisce le sanzioni a carico del proprietario o
 detentore delegato per mancanza di comunicazione all’APA di eventi da
 inserire in Anagrafe Equidi.

13/12/2015                         Fabrizio Cestaro
TIPO COMUNICAZIONE O                   TEMPISTICA AMMESSA   SANZIONE EURO/CAPO
    REGISTRAZIONE                               ENE
                                           (GIORNI)
    DENUNCIA DI NASCITA                            7               150-900
    REGISTRAZIONE EQUIDE PROVENIENTE               7               300-1800
    DA PAESE UE
    REGISTRAZIONE EQUIDE PROVENINETE               7               300-1800
    DA PAESE TERZO
    VENDITA O ESPORTAZIONE VERSO PAESI              7              300-1800
    UE O TERZI
    PASSAGGIO PROPRIETA PER VENDITA O               7              300-1800
    ACQUISTTO
    MORTE O ABBATTIMENTO                            3               150-900
    FURTO O SMARRIMENTO EQUIDE                      7               500-3000
    FURTO O SMARRIMENTO PASSAPORTO                  7               500-3000
    RITROVAMENTO EQUIDE                             7               150-900
    RITROVAMENTO PASSAPORTO                         7               150-900
    COMPILAZIONE REGISTRO CARICO                    7               300-1800
    SCARICO
    FIRMA SU PASSAPORTO NELLA SEZ III ED                            300-1800
    EVENTUALMENTE SEZ IX

13/12/2015                                 Fabrizio Cestaro
QUESITI PIU FREQUENTI

Quali cavalli devono essere identificati?

Tutti gli equidi devono essere identificati con MICROCHIP e devono
 essere dotati di PASSAPORTO.

identificati entro il 31 DICEMBRE dell’anno di nascita
O ENTRO 6 MESI dalla data di nascita,
e comunque PRIMA DI LASCIARE L’ALLEVAMENTO senza la madre.
Il proprietario entro sette giorni dalla nascita dell’equide, ed in ogni caso prima
che esso lasci l’allevamento, deve comunicare l’evento all’APA.

13/12/2015                          Fabrizio Cestaro
QUESITI PIU FREQUENTI
Cosa si deve fare se si possiedono equidi nati prima del 05/01/2007 non
identificati?
Devono essere identificati prima di qualsiasi loro spostamento e comunque
inderogabilmente entro il 30/04/2010. Passaporto ed identificazione corretta
se in conformità con le decisioni n.93/623/CEE e n. 2000/68/CE della
Commissione.
A tal fine il proprietario deve provvedere a far verificare che i dati del
passaporto coincidano con quelli del soggetto tramite l’attestazione di un
Veterinario o richiedendo la verifica all’ufficio periferico dell’Anagrafe Equidi
che invierà un proprio Veterinario.
In tal caso il proprietario deve provvedere alla registrazione dell’equide in
BDN mediante la compilazione del modulo richiesta registrazione equide.

13/12/2015                         Fabrizio Cestaro
QUESITI PIU FREQUENTI
Quali requisiti deve avere il passaporto perché l’equide possa
essere registrato ?
1.   Possono essere registrati gli equidi con passaporto rilasciato da ASL o FISE
     purchè rispondano a tutti i requisiti di legge e precisamente:
2.   essere emessi prima del 05/07/2007
3.   abbiano i capitoli relativi alla identificazione, ai passaggi di proprietà,alla
     descrizione grafica, alla somministrazione dei medicinali ed alla
     destinazione finale ( decisione n.93/623/CEE e n. 2000/68/CE)
4.   siano in triplice lingua
5.   sia compilato il capitolo della descrizione grafica o sia indicato il microchip

13/12/2015                          Fabrizio Cestaro
QUESITI PIU FREQUENTI
Ci sono dei passaporti non a norma di legge?

1.   passaporti rilasciati da paesi non UE
2.    passaporti rilasciati da enti dopo il 05/07/2007
3.   passaporti che non hanno i capitoli relativi ai passaggi di proprietà, alla
     descrizione grafica, alla somministrazione dei medicinali ed alla
     destinazione finale.
4.   Nei casi sopra descritti è necessario procedere con la richiesta di
     identificazione dell’equide come se il cavallo non avesse alcun documento.

 13/12/2015                        Fabrizio Cestaro
QUESITI PIU FREQUENTI

Come devono essere gestiti i cavalli provenienti da paesi terzi?
Gli equidi importati permanentemente, provenienti da paesi terzi, devono
essere identificati entro 30 giorni dalla data di ultimazione della procedura
doganale.

13/12/2015                        Fabrizio Cestaro
QUESITI PIU FREQUENTI
 Chi rilascia i passaporti di soggetti iscritti ai Libri Genealogici?
 I passaporti vengono emessi dall’Ufficio Centrale di competenza che
 detiene il libro genealogico, in seguito alla identificazione del puledro sotto
 la madre ed applicazione del microchip.
 ANACRHAI cavallo razza Haflinger italiana
 ANCB cavallo Bardigiano ANAM cavallo razza Maremmana
 ANICA cavallo Arabo         UNIRE cavallo da Sella italiano
 ANAMF cavallo delle Murge e asino di Martinafranca
 AIA cavallo Lipizzano ANACAITPR cavallo agricolo italiano e tiro pesante
 rapido
 Si ricorda che il certificato genealogico non sostituisce il passaporto.
 Nel caso di libri genealogici non riconosciuti in Italia è necessario richiedere
 l’identificazione dell’equide all’Ufficio periferico dell’Anagrafe Equina della
 propria provincia (APA).

13/12/2015                          Fabrizio Cestaro
QUESITI PIU FREQUENTI

 Tutti i passaporti devono avere il capitolo IX?

 Tutti i passaporti per essere validi devono avere le pagine predisposte per la
 destinazione finale dell’equide.

 NON DPA: tale capitolo deve essere firmato dal proprietario dell’equide ,
 firmato e vidimato dall’Ente che rilascia il passaporto o suo delegato ( es
 APA per i Libri Genealogici).

 Se il capitolo IX non è firmato l’equide é DPA.
 O.M 01/03/2013: gli equidi di età superiore ai 12 mesi non ancora
 identificato sono classificati NON DPA.

13/12/2015                         Fabrizio Cestaro
QUESITI PIU FREQUENTI
E obbligatorio avere il registro dei trattamenti ?
SI         SE DPA
I registri dei trattamenti, previsti dal D.L vo 193/2006 e/o dal D.Lvo 158/2005
sono obbligatori per tutte le aziende dove ci son equidi DPA.
In accordo con l’art 11 del D.Lvo 193/2006 i trattamenti effettuati dovranno
essere sempre registrati, oltre che sul registro dei trattamenti presso
l’allevamento, anche nella parte III B del capitolo IX del passaporto.
 NO             SE NON DPA
Secondo quanto previsto dagli art 80 e 82 del D.Lvo 193/2006, per equidi
NON DPA non vige alcun obbligo di tenuta dei registri e di registrazione dei
trattamenti, ad eccezione della conservazione di copia delle ricette
adeguatamente compilate sino all’esaurimento del medicinale prescritto o
smaltimento delle rimanenze.

13/12/2015                        Fabrizio Cestaro
QUESITI PIU FREQUENTI
 E obbligatorio avere il registro carico scarico equidi ?

 Di norma tutti i proprietari di equidi devono avere un registro di carico e
 scarico.
 Nel caso di aziende con numerosi proprietari ( scuderie, maneggi, ecc) è
 possibile ricorrere ad un unico registro in cui ogni pagina sarà intestata ad
 un diverso proprietario identificato con codice fiscale.
 Il registro deve essere tenuto e compilato dal proprietario o dal detentore,
 se da questi delegato.

13/12/2015                         Fabrizio Cestaro
QUESITI PIU FREQUENTI
Il passaporto deve sempre accompagnare l’equide?

Il passaporto deve accompagnare gli animali in ogni loro spostamento, ad
    esclusione dei casi in deroga previsti dal Reg CE n.504/2008 art 13,in
    particolare:
• quando sono temporaneamente in movimento a piedi in vicinanza
    dell’azienda in modo che il passaporto possa essere esibito entro 3 ore;
• durante la transumanza da e verso pascoli estivi e i documenti possono
    essere esibiti nell’azienda di partenza;
• quando sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;
• quando partecipano ad un addestramento o a una prova per un concorso
    che richieda che lascino il luogo del concorso o della manifestazione;
• quando sono movimentati o trasportati in una situazione di emergenza
    relativa agli equidi stessi o all’azienda in cui sono detenuti.

13/12/2015                        Fabrizio Cestaro
Anemia infettiva

                COGGIN’S TEST

             NELLE ZONE A RISCHIO

13/12/2015          Fabrizio Cestaro
13/12/2015   Fabrizio Cestaro
13/12/2015   Fabrizio Cestaro
13/12/2015   Fabrizio Cestaro
Puoi anche leggere