Il Ministro della cultura
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UDCM|26/05/2021|DECRETO 197 Il Ministro della cultura Ulteriore riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno delle sale cinematografiche VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”; VISTO in particolare l’articolo 28 della legge n. 220 del 2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017 recante le disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 89; VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 183, comma 2; 1
Il Ministro della cultura VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”; VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”; VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazione dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, e, in particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 31 aprile 2021 lo stato emergenziale; VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”; VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 36; VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, e in particolare l’articolo 5, che consente, a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, lo svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico in sale cinematografiche e in altri locali o spazi anche all’aperto, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo 5; VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19; VISTO il decreto ministeriale 5 giugno 2020, recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 a sostegno delle sale cinematografiche”; VISTO il decreto ministeriale 10 luglio 2020, recante “Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno delle sale cinematografiche”; 2
Il Ministro della cultura VISTO il decreto ministeriale 7 ottobre 2020, recante “Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno delle sale cinematografiche”; VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, recante “Ulteriore riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno delle sale cinematografiche”; RITENUTO NECESSARIO confermare la misura di sostegno alle sale cinematografiche, anche al fine di favorire la ripresa delle sale cinematografiche dopo il periodo di sospensione delle attività imposto dall’emergenza sanitaria; DECRETA Art. 1 (Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020) 1. Una quota, pari a euro 40 milioni per l’anno 2021, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 è destinata al sostegno delle sale cinematografiche, come definite all’articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017 citato in premessa. Art. 2 (Assegnazione delle risorse) 1. Possono accedere al contributo i soggetti gestori di sale cinematografiche in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede legale in Italia; b) aver realizzato almeno 20 spettacoli cinematografici nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 7 marzo 2020 nella sala cinematografica per cui si fa richiesta di contributo; c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali. 2. Una quota delle risorse di cui all’articolo 1, pari a euro 25 milioni per l’anno 2021, è ripartita tra i soggetti beneficiari in misura proporzionale ai mancati incassi derivanti dalla vendita di biglietti nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 rispetto al periodo 1° dicembre 2019 al 28 febbraio 2020. Nel caso in cui la sala cinematografica non abbia avuto incassi da vendita di biglietti nel periodo dal 1° dicembre 2019 al 28 febbraio 2020, il parametro di riferimento è costituito dalla media dei mancati incassi delle sale cinematografiche aventi pari numero di schermi. 3
Il Ministro della cultura 3. Una quota delle risorse di cui all’articolo 1, pari a euro 5 milioni per l’anno 2021, è ripartita tra i soggetti beneficiari in misura proporzionale alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’effettivo pagamento dei canoni di locazione passiva dei locali adibiti a sala cinematografica. 4. Una quota delle risorse di cui all’articolo 1, pari a euro 5 milioni per l’anno 2021, è ripartita in parti uguali tra le sale cinematografiche che nel periodo compreso tra il 26 aprile 2021 e la data del presente decreto abbiano realizzato, nelle settimane in cui non erano vigenti misure nazionali o regionali di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che disponevano la chiusura delle sale cinematografiche, almeno 3 giornate di proiezione a settimana. 5. Una quota delle risorse di cui all’articolo 1, pari a euro 5 milioni per l’anno 2021, è ripartita in parti uguali tra le sale cinematografiche, ivi incluse quelle di cui al comma 4, che nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 luglio 2021 abbiano realizzato, nelle settimane in cui non sono vigenti misure nazionali o regionali di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che dispongono la chiusura delle sale cinematografiche, almeno 3 giornate di proiezione a settimana. Il contributo di cui al presente comma è erogato previa presentazione della documentazione attestante l’avvenuta programmazione di cui al precedente periodo. 6. Entro 5 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Cinema e audiovisivo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi. 7. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso, secondo le indicazioni contenute nel medesimo. La domanda è corredata da un’autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quali i soggetti interessati attestano: a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1; b) i mancati incassi derivanti dalla vendita di biglietti nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 rispetto al periodo 1° dicembre 2019 al 28 febbraio 2020; c) gli importi dovuti a titolo di affitto della sala cinematografica nell’anno 2020; d) le giornate di proiezione nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 7 marzo 2020; e) le giornate di proiezione nel periodo tra il 26 aprile 2021 e la data del presente decreto; f) l’impegno a programmare 3 giornate di proiezione a settimana nel periodo tra il 1° giugno 2021 e il 31 luglio 2021, per i soggetti che richiedono il beneficio di cui al comma 5. 4
Il Ministro della cultura Art. 3 (Verifiche e controlli) 1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, nonché i dati relativi ai corrispettivi e alle giornate di proiezione di cui al medesimo articolo, contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Cinema e audiovisivo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo- contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario. Art. 4 (Disposizioni finanziarie) 1. Le risorse di cui all’articolo 1 sono trasferite sul pertinente capitolo di bilancio nell’ambito del centro di responsabilità 11 – Direzione generale Cinema e Audiovisivo dello stato di previsione del Ministero della cultura. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo Roma, 25 maggio 2021 IL MINISTRO Firmato digitalmente da DARIO FRANCESCHINI CN = FRANCESCHINI DARIO O = Ministero della cultura C = IT 5
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