Guida al PIANO CASA della Regione LIGURIA - (aggiornata a marzo 2015)

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Guida al PIANO CASA della Regione LIGURIA - (aggiornata a marzo 2015)
Guida
al PIANO CASA
della Regione LIGURIA

         (aggiornata a marzo 2015)
SOMMARIO
INTRODUZIONE………………………………………………………………………….……………….. pag. 3

IL PIANO CASA IN LIGURIA……………………………………...…………………………….……. pag. 4

EDIFICI RESIDENZIALI, Ampliamento volumetrico…………………………….…………...pag. 6

EDIFICI RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione…………………………….…........pag. 9

EDIFICI NON RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione…...………………….…...pag. 10

ESCLUSIONI…………………………………………………………………………………………....... pag. 11

COME APPLICARE IL PIANO CASA…………………………………………………….………… pag. 12

NORMATIVA DI RIFERIMENTO…………………………………………………………..…... …pag. 14

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INTRODUZIONE
Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per
consentire l’ampliamento di abitazioni e immobili a uso diverso da quello residenziale. Il termine è
stato coniato per l’housing sociale, ma la sua portata si è arricchita inglobando anche l’edilizia
privata.

In un primo momento, infatti, con la denominazione “Piano Casa” si definivano solo le soluzioni
individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato dalla carenza di
alloggi.

Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per la
liberalizzazione dell’edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche attraverso il ricorso alla
Dia, Denuncia di inizio attività. Le misure di semplificazione sono state ideate per rilanciare il
settore delle costruzioni, gravato dalla crisi economica in atto.

A marzo 2009 l’Esecutivo ha infatti lanciato una pacchetto di interventi per l’aumento delle
cubature sugli edifici esistenti, contenenti anche la possibilità di effettuare ampliamenti in seguito
alla totale demolizione di un edificio. Interventi da effettuare per un periodo non inferiore a 18
mesi in deroga alla normativa in vigore, prevedendo anche un insieme di semplificazioni al Testo
Unico dell’edilizia.

I beneficiari di questa tipologia di misure sono i proprietari degli immobili, che avvalendosi di una
norma temporanea possono migliorare la qualità della propria abitazione, immettendo nel sistema
capitali immobilizzati in grado di sostenere l’occupazione e le attività del comparto edile.

È attribuita una notevole importanza anche alla tutela della sicurezza, possibile con l’applicazione
delle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, in vigore da luglio 2009. Previsto quindi il rispetto
della legislazione in materia antisismica, così come il divieto di effettuare gli interventi nelle aree a
rischio idrogeologico.

Dal momento che la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materia di
edilizia e urbanistica, il percorso normativo per la definizione degli ampliamenti in funzione
anticrisi è proseguita su base locale, creando una situazione differenziata sul territorio nazionale.
Sono gli enti locali a decidere a quale tipologia di edifici estendere gli interventi, stabilendo o
meno il divieto di applicazione della legge per gli immobili anche solo parzialmente abusivi o
vincolati, i beni culturali, le aree di pregio paesaggistico e quelle sotto tutela.

 PIANO CASA: 2 ANNI DOPO
 Le norme regionali in molti casi sono state via via modificate per ovviare agli scarsi risultati
 raggiunti in termini di interesse e domande presentate. Da ultimo, il Decreto Legge Sviluppo,
 approvato a maggio 2011, ha chiesto alle Regioni di approvare nuove norme per incentivare
 la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate
 attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con premio di cubatura, cambi di
 destinazione d’uso, delocalizzazioni e modifiche alla sagoma necessarie all’armonizzazione
 architettonica.

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IL PIANO CASA IN LIGURIA
La Legge regionale del 3 novembre 2009 n. 49 “Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia
e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio” è stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale n. 19 del 4 novembre 2009.

La legge disciplina interventi per la riqualificazione funzionale, architettonica e statica del
patrimonio edilizio esistente, consentendo l’ampliamento dei volumi esistenti, attraverso
l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la
sostenibilità ambientale degli edifici.

La norma prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione su edifici residenziali o a
destinazione diversa, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti.

Data la situazione di crisi che ha colpito il comparto dell’edilizia, la disposizione predisposta dalla
Regione mira ad incentivare gli investimenti privati per l’ingrandimento o la riqualificazione di
abitazioni, ma anche di immobili non residenziali.

Ai cittadini è data la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e
architettonico, ma anche di ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile
ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo o produttivo, con un
investimento minore rispetto all’acquisto di una nuova casa o di un altro capannone.

L’obiettivo è raggiungibile con la semplificazione delle procedure e il ricorso generalizzato alla Dia,
Denuncia di inizio attività, o al permesso di costruire. Tutto per incentivare la domanda di
interventi, in modo da sostenere l’occupazione e il giro di affari del settore costruzioni,
caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, messe in difficoltà dall’attuale
congiuntura economica, ma in grado di effettuare la tipologia di micro interventi previsti dalla
legge sul patrimonio edilizio privato.

Alla legge è riconosciuto carattere straordinario. Per questo motivo e per il suo ruolo anti-crisi
prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali, degli strumenti urbanistici e delle leggi regionali
in contrasto con essa.

La straordinarietà della disposizione implica anche un effetto a tempo determinato. Sarà quindi
possibile presentare le istanze per gli interventi previsti entro il 31 dicembre 2015.

Un primo tentativo di modifica è avvenuto con la circolare PG/2009/184296 del 28 dicembre, i cui
contenuti sono stati successivamente ritirati con la circolare PG/2010/4421. Il documento mirava
ad applicare il Piano Casa anche agli edifici parzialmente abusivi, realizzati in modo non conforme
alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. La disposizione rendeva
possibili gli interventi sulle parti di edificio non interessate dall’abuso, scorporando la volumetria
sanata dal condono ai fini della quantificazione della percentuale di incremento.

Dato che la proposta aveva suscitato numerose polemiche, con la Legge Regionale 4/2011 per la
proroga e la modifica del Piano Casa è stato infine raggiunto un compromesso. Diventa possibile

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ampliare gli edifici condonati solo in presenza di abusi minori, scorporando la parte sanata dalla
percentuale di incremento.

L’applicazione della legge si articola in tre livelli:
    - Ampliamento degli edifici residenziali, che in base alle dimensioni possono beneficiare di
        premi volumetrici del 10% e del 20%, con possibilità di incrementi aggiuntivi relazionati
        all’utilizzo di materiali locali e all’adeguamento alle norme antisismiche;
    - Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, attuabile con un premio volumetrico
        fino al 35%;
    - Demolizione e ricostruzione degli edifici non residenziali, che possono essere ingranditi
        fino al 35%.

Il Piano Casa della Liguria in sintesi

Edifici         Ampliamento       Demolizione     Titolo abilitativo   Esclusioni         Termine per
                                  e                                                       le istanze
                                  ricostruzione
Residenziali    60 mc su          35%             Dia                  -edifici abusivi
                edifici fino a
                200 mc                            Permesso di          -edifici
                                                  costruire            integralmente
                20% su edifici                                         condonati con
                tra 200 mc e                                           tipologia di
                500 mc                                                 abuso 1

                10% su edifici                                         -aree
                tra 500 mc e                                           inedificabili          31
                1000 mc                                                                    dicembre
                                                                       -aree                 2015
                170mc su                                               demaniali
                edifici tra
                1000 e                                                 -beni culturali
                1500mc
Non             ---------------   35%             Dia                  -parchi
residenziali
                                                  Permesso di
                                                  costruire

                                                                                                      5
EDIFICI RESIDENZIALI
Ampliamento volumetrico
Aumenti di cubatura previsti dalla legge
La legge regionale consente l’ampliamento degli edifici esistenti, a totale o prevalente
destinazione residenziale, mono o plurifamiliari, di volume non superiore a 1.500 metri cubi, nei
seguenti limiti:
    - Gli edifici di volumetria esistente non superiore a 200 mc possono essere incrementati fino
       a 60 mc;
    - Gli edifici di volumetria esistente compresa fra 200 e 500 mc possono essere ampliati fino
       al 20% per la parte eccedente la soglia di 200 mc;
    - Gli edifici di volumetria esistente compresa fra 500 e 1.000 mc beneficiano di un bonus fino
       al 10% per la parte eccedente la soglia di 500 mc;
    - Gli edifici di volumetria esistente compresa fra i 1.000 e i 1.500 mc possono usufruire di un
       incremento fino ad un massimo di 170 metri cubi.

Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche mediante mutamento d’uso di locali
accessori ubicati all’interno dell’ingombro geometrico della costruzione esistente.

L’ampliamento è ammesso anche per edifici destinati ad           Gli edifici destinati ad uso
uso socioassistenziale e socio-educativo.                        socioassistenziale e socio-educativo sono
                                                                 gli edifici, o loro porzioni, in cui operano le
                                                                 strutture a destinazione sociale e socio-
                                                                 sanitaria individuate nell’articolo 44 della
Se gli interventi di ampliamento comportano il
                                                                 legge regionale 12/2006 “Promozione del
frazionamento dell’unità immobiliare, le unità immobiliari       sistema integrato di servizi sociali e socio-
non possono comunque avere una superficie inferiore a 60         sanitari” e ss.mm.ii., nonché le strutture
metri quadrati.                                                  ricettive di cui all’articolo 49, comma 4,
                                                                 della legge regionale 6/2009 “Promozione
                                                                 delle politiche per i minori e i giovani” e
                                                                 ss.mm.ii..

Sono possibili ulteriori incrementi:
   - Del 10% qualora l’intero organismo edilizio
                                                             È edificio rurale di valore testimoniale un
      esistente, comprensivo della porzione oggetto di       immobile realizzato entro il XIX secolo, con
      ampliamento, venga adeguato alle norme                 rapporto diretto e funzionale con i fondi
      antisismiche e rispetti i requisiti di rendimento      agricoli circostanti, caratterizzato da
      energetico degli edifici;                              riconoscibilità del suo stato originario in
                                                             quanto non irreversibilmente alterato nel suo
   - Del 5% se gli ampliamenti sono realizzati su
                                                             stato tipologico e nei materiali tradizionali
      edifici rurali di valore testimoniale a                impiegati.
      destinazione residenziale, compresi quelli             È edificio diruto un immobile di cui parti,
      parzialmente diruti. La premialità è subordinata       anche significative e strutturali, siano andate
      all’obbligo per il proprietario di realizzare gli      distrutte nel tempo senza che ciò inibisca la
                                                             possibilità di documentare l’originario
      interventi nel rispetto della tipologia, dei
                                                             inviluppo volumetrico e la configurazione
      materiali locali tradizionali (quali le lastre di      tipologica ai fini della sua ricostruzione
      ardesia, aventi composizione chimica con

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presenza di carbonato di calcio maggiore del 20%, tegole in laterizio tipo “coppo” e lastre
         in pietra tipo lose) e delle tecniche costruttive che caratterizzano l’edificio esistente, come
         da attestazione del progettista da allegare al permesso di costruire;
     - Del 5% qualora per la copertura di interi edifici residenziali, diversi da quelli rurali di valore
         testimoniale, si utilizzino lastre di ardesia, tegole in laterizio tipo “coppo” e lastre in pietra
         se non in contrasto con le caratteristiche dei tetti circostanti;
     - Del 3% per gli edifici residenziali posti ad altitudine superiore ai 500 metri sul livello del
         mare e ricadenti in comuni non costieri
     - Del 5% se vengono effettuati almeno due dei seguenti interventi:
- tetto fotovoltaico con potenza di picco non inferiore a 1 Kw,
- serbatoio interrato per il recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a 10 mc,
- ripristino di suolo agricolo, classato agrario al catasto rurale al 30 giugno 2009, a condizione che
l’intervento comprenda il restauro della muratura di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche
fasce liguri e che l’area di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda
dell’immobile ampliato e si trovi nell’interno del lotto di pertinenza dell’immobile o comunque
entro un raggio non superiore a 200 metri,
- in zone boscate e pascoli realizzazione di un progetto di ricostruzione del soprassuolo vegetale,
relativamente alla parte di proprietà circostante l’immobile, pari almeno a 20 volte la superficie
dell’immobile ampliato,
- ripristino, previa convenzione con l’amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere,
stradine vicinali d’uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo;

Per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e migliorare la qualità degli edifici,
non sono considerati nel computo dell’indice edificatorio:
    - le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli
       elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte
       eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali;
    - i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri
       fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per
       quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento
       dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;
    - l’incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unità immobiliari
       finalizzato all’isolamento acustico.

Vincoli di applicabilità per gli interventi edilizi
Gli ampliamenti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia e sono realizzabili in deroga ai
piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia.
                                                               Le norme sul rendimento energetico degli edifici
Gli interventi di ampliamento devono sempre                    sono dettate dalla legge regionale n. 22 del 29
rispettare:                                                    maggio 2007 “Norme in materia di energia” e dal
                                                               Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 “Regolamento di
- le distanze da pareti finestrate degli edifici, in caso di   attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
                                                               del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
ampliamenti in senso orizzontale e laddove gli                 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE
ampliamenti in senso verticale comportino la                   sul rendimento energetico in edilizia”.
realizzazione di un nuovo piano;
- le indicazioni tipologiche, formali e costruttive degli strumenti urbanistici o degli atti di
pianificazione territoriale vigenti;

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- la normativa antisismica e i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici.

Gli interventi non sono cumulabili con altri ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici.

Titoli abilitativi
Gli interventi possono essere effettuati con la               La Dia è un’autocertificazione, presentata da
                                                              un professionista iscritto agli albi degli
presentazione della Dia, denuncia di inizio attività, entro
                                                              architetti, ingegneri, geometri, periti agrari,
il 31 dicembre 2015. Per l’ampliamento degli edifici          periti edili, che si assume la responsabilità
rurali è invece necessario il permesso di costruire,          del rispetto delle norme urbanistiche. Ha il
subordinato a una convenzione col Comune con cui il           carattere di atto privato che viene
soggetto proponente si impegna alla realizzazione delle       protocollato dal Comune
opere di urbanizzazione necessarie.

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EDIFICI RESIDENZIALI
Demolizione e ricostruzione
Aumenti di cubatura previsti dalla legge
I singoli edifici prevalentemente residenziali, o ad essi              È considerato incongruo un edificio
assimilabili quali residenze collettive,                               suscettibile di riqualificazione
                                                                       urbanistica, architettonica e
esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria
                                                                       ambientale perché esposto a rischio
non superiore a 2.500 metri cubi e                                     idrogeologico o avente criticità
che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica,         statico strutturali e incompatibilità
architettonica e/o ambientale possono essere demoliti e                con la zona in cui è insediato.
ricostruiti con un incremento fino al 35% del volume
esistente.

Per gli edifici aventi volumetria superiore a 2000 metri cubi, l’incremento massimo ammissibile
non può superare i 700 metri cubi.

Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario e situati nello stesso lotto, possono essere
demoliti e accorpati in un unico edificio. La volumetria complessiva, compreso il premio
volumetrico del 35%, deve rispettare i limiti previsti.

Modalità di applicazione degli interventi edilizi
Gli interventi di ricostruzione possono avvenire nel sito o in altra area idonea a soddisfare le
finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale. In questo caso, i progetti
devono comprendere la sistemazione o l’approvazione della disciplina urbanistica delle aree
liberate dalla demolizione.

Le sostituzioni edilizie sono assentibili in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o
operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati, la dotazione di
parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 mq per ogni 10 mc di incremento.

Gli interventi devono essere effettuati in conformità alle previsioni del piano territoriale di
coordinamento paesistico e dei piani di bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa
in materia di rendimento energetico degli edifici contenuta nella LR 22/2007.

Gli interventi di ricostruzione che prevedano la delocalizzazione dell’edificio al di fuori del sito e si
pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, sono assentibili mediante
procedura di Conferenza di servizi. Le varianti sono qualificate di esclusivo interesse locale e la loro
approvazione o controllo di legittimità è riservata all’esclusiva competenza dell’amministrazione
provinciale.

Titoli abilitativi
Per l’avvio degli interventi è necessario richiedere entro il 31     Il Permesso per costruire è un
dicembre 2015 il permesso di costruire, subordinato a una            provvedimento amministrativo
convenzione col Comune con cui il soggetto proponente si             formale cartaceo con numero e data
                                                                     che autorizza l’attività di
impegna alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
                                                                     trasformazione del territorio, in
necessarie.                                                          conformità alla pianificazione

                                                                                                               9
EDIFICI NON RESIDENZIALI
Demolizione e ricostruzione
Per conseguire effetti di riqualificazione urbanistica, paesistica e ambientale, i Comuni possono
approvare interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino al 35% della volumetria
esistente di edifici a destinazione diversa da quella residenziale, aventi una consistenza non
eccedente 10 mila metri cubi.

Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto delle destinazioni d’uso previste nel vigente
strumento urbanistico comunale.

Le demolizioni e ricostruzioni con delocalizzazione in un altro sito sono ammesse solo in aree
edificabili a condizione che il soggetto attuatore, prima del rilascio del titolo edilizio, si impegni
con il Comune alla realizzazione di opere di sistemazione, anche di interesse pubblico, necessarie a
superare le condizioni di incongruità che giustificano la delocalizzazione.

Se le demolizioni e ricostruzioni con delocalizzazione prevedono l’insediamento della destinazione
d’uso residenziale, possono essere assentiti senza incremento volumetrico e solo nelle aree
edificabili diverse da quelle agricole e di presidio ambientale, nel rispetto delle destinazioni d’uso e
delle altezze previste dal vigente strumento urbanistico comunale. Il soggetto attuatore deve però
impegnarsi alla realizzazione di alloggi di edilizia abitativa convenzionata per una quota pari al 20%
della volumetria assentibile e alla monetizzazione della quota a favore dei Comuni per programmi
di edilizia residenziale pubblica.

Questo tipo di interventi si classifica come sostituzione edilizia e sono assentiti mediante
procedura di Conferenza di servizi nel cui contesto sono rilasciati i titoli abilitativi necessari ed
approvate le varianti alla strumentazione urbanistica comunale. L’approvazione delle varianti è
riservata alla Regione, che è competente al rilascio dell’autorizzazione paesistico-ambientale.

Dopo la realizzazione dei lavori, la destinazione d’uso degli immobili non può essere modificata
per 20 anni.

Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario e situati nello stesso lotto, possono essere
demoliti e accorpati in un unico edificio. La volumetria complessiva, compreso il premio
volumetrico del 35%, deve rispettare i limiti previsti.

                                                                                                        10
ESCLUSIONI
Il Piano Casa prevede ambiti di non applicabilità per gli interventi di ampliamento, demolizione e
ricostruzione.

Sono infatti esclusi:

   -   Gli edifici abusivi, cioè realizzati in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso, tranne i
       casi in cui la difformità non ha per oggetto i volumi e le superfici;
   -   Gli immobili integralmente condonati con tipologia di abuso 1 “Opere realizzate in assenza
       o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed
       alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”. Se il condono ha per oggetto solo alcune parti
       dell’edificio, le volumetrie sono computate nella volumetria esistente, ma devono essere
       sottratte dal calcolo dell’ampliamento;
   -   I fabbricati ricadenti in aree di inedificabilità assoluta in base a normative o atti di
       pianificazione territoriale o in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di
       bacino non ammettono interventi di ampliamento;
   -   Gli edifici ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative;
   -   Gli immobili situati nei centri storici, anche se i Comuni possono aver individuato aree o
       specifici casi in cui gli ampliamenti sono consentiti;
   -   Gli edifici vincolati come beni culturali ai sensi del Codice dei beni Culturali e del
       paesaggio, d.lgs n. 42/2004, o individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici
       generali vigenti;
   -   I fabbricati ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, del Parco
       regionale di Portofino, del Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco naturale
       regionale di Montemarcello Magra. A questi edifici si applica la disciplina di ampliamento
       stabilita nei relativi Piani. Ogni ente parco può, tuttavia, consentire gli ampliamenti, ferme
       restando le esclusioni stabilite dal Piano Casa.

Nei Comuni costieri non è consentito ampliare gli edifici ricadenti, in base al vigente PTCP, assetto
insediativo, nelle strutture urbane qualificate (SU); negli ambiti di conservazione (CE); nelle aree
non insediate (ANI) assoggettate al regime di mantenimento (MA), limitatamente alla fascia di
profondità di 300 metri, calcolati in linea d’aria dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare.

Ulteriori limiti possono essere stati posti dai Comuni. Prima di progettare un intervento di
ampliamento è quindi necessario una verifica presso l’ufficio tecnico del Comune in cui ricade
l’immobile da sottoporre ai lavori (vedi cap. “Come applicare il Piano Casa”).

                                                                                                        11
COME APPLICARE IL PIANO CASA
Per l’avvio e la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione i privati
interessati devono far fronte a vari adempimenti rispondenti alla logica dello snellimento
burocratico promosso dalla normativa.

È necessario innanzitutto prendere visione delle misure contenute nel Piano Casa regionale, LR
49/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 19 del 4 novembre 2009.

Dal momento che è stata riconosciuta agli Enti Locali la possibilità di limitare la portata degli
interventi a determinate aree o tipologie di edifici, il cittadino o il progettista interessato, prima di
presentare l’istanza all’Ufficio Tecnico, deve controllare i contenuti della delibera eventualmente
emanata dal Comune nel quale è situato l’edificio da ampliare o sostituire.

Per passare all’applicazione pratica e ottenere una valutazione sulla fattibilità degli interventi è
necessario contattare un progettista abilitato.

I passaggi successivi consistono nel dotarsi di una attestazione del titolo di legittimazione e
dell’asseverazione del professionista abilitato, che dovrà in seguito redigere gli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente.

Ai sensi del DPR 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia, nel caso di intervento su un immobile
vincolato è obbligatorio richiedere il parere dell’autorità competente.

Il progettista abilitato, incaricato dei lavori, deve redigere una autocertificazione sulla conformità
del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.

Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, fino al 31 dicembre 2015 si può presentare
la Dia all’Ufficio Tecnico del Comune o della Circoscrizione di competenza.

In base al Testo Unico dell’Edilizia, Dpr 380/2001, la Dia deve essere presentata almeno 30 giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Il privato deve in seguito richiedere al progettista abilitato un certificato di collaudo finale che
attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

In caso di ampliamento di edifici rurali o di interventi di demolizione e ricostruzione deve invece
essere richiesto il permesso di costruire. Il proprietario del’immobile o il progettista abilitato deve
presentare domanda al Comune o allo Sportello Unico per l’edilizia.

Alla richiesta devono essere allegati una attestazione concernente il titolo di legittimazione, gli
elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e una autocertificazione circa la conformità
del progetto alle norme igienico-sanitarie.

Il Comune o lo sportello unico per l’edilizia comunica entro dieci giorni il nominativo del
responsabile del procedimento, che entro 60 giorni cura l’istruttoria, acquisisce i pareri degli uffici
comunali e, ove previsto, della commissione edilizia, e, valutata la conformità del progetto alla

                                                                                                       12
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.

Il responsabile del procedimento qualora ritenga necessario apportare modifiche di modesta
entità rispetto al progetto originario, può richiederle nello stesso termine dei 60 giorni,
illustrandone le ragioni. L’interessato si esprime sulla richiesta di modifica entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei
successivi quindici giorni. Qualora l’interessato non aderisca alla richiesta di modifica, ovvero non
si esprima entro il termine fissato, il procedimento di rilascio del permesso di costruire si intende
concluso in senso negativo.

Se per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire atti di assenso di altre
amministrazioni, il Comune o lo sportello unico per l’edilizia, convoca entro 60 giorni una
conferenza di servizi.

Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale o dello sportello unico per l’edilizia entro quindici giorni dalla proposta di
provvedimento o dall’esito della conferenza dei servizi. Dell’avvenuta emanazione del permesso di
costruire è dato immediato avviso agli interessati e al pubblico mediante affissione all’albo
pretorio.

Il termine dei 60 giorni può essere raddoppiato nei Comuni con più di 100 mila abitanti per
progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del
responsabile del procedimento, da assumersi entro quindici giorni dalla presentazione della
domanda.

Il proprietario dell’immobile è tutelato dall’inerzia delle Amministrazioni perché l’infruttuosa
decorrenza dei termini per il rilascio del richiesto titolo abilitativo, costituisce il presupposto per la
richiesta di intervento sostitutivo.

                                                                                                        13
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Riportiamo di seguito il testo integrale della Legge Regionale 14/2009 per il rilancio del settore
edilizio, alla quale hanno fatto seguito ulteriori disposizioni applicative, nonché le maggiori norme
di settore.

Legge regionale del 3 novembre 2009 n. 49 “Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e
per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio”

Aticolo 1                                                      3) funzione;
(Finalità)                                                     4) tipologia;
1. In attuazione dell’Intesa tra Stato, Regioni ed Enti        5) dimensione;
locali, conclusa in data 1 aprile 2009, per individuare        6) stato di degrado;
misure di contrasto della crisi economica mediante il          d) Edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-
riavvio dell’attività edilizia, la presente legge disciplina   educativo: gli edifici, o loro porzioni, in cui operano le
interventi atti a promuovere la riqualificazione               strutture a destinazione sociale e socio-sanitaria
funzionale, architettonica e statica degli edifici, anche      individuate nell’articolo 44 della legge regionale 24
attraverso l’ampliamento dei volumi esistenti, nel             maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato
contesto di un più generale rinnovo del patrimonio             di servizi sociali e socio-sanitari) e successive
edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e             modifiche ed integrazioni nonché le strutture ricettive
degrado, attraverso l’applicazione di nuove tecnologie         di cui all’articolo 49, comma 4, della legge regionale 9
per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la     aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i
sostenibilità ambientale degli edifici.                        minori e i giovani) e successive modifiche ed
2. La presente legge ha carattere straordinario e le           integrazioni;
relative disposizioni hanno validità per ventiquattro          e) Centro storico: comprende i nuclei insediati
mesi dalla data della sua entrata in vigore.                   ricompresi in zona classificata di tipo A in base al
                                                               decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
Articolo 2                                                     inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza
(Definizioni)                                                  fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge valgono      agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
le seguenti definizioni:                                       pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
a) Edificio rurale di valore testimoniale: un edificio         pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
rurale realizzato entro il XIX secolo, che abbia avuto o       formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
continui ad avere un rapporto diretto o comunque               revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17
funzionale con fondi agricoli circostanti e che presenti       della legge 6 agosto 1967, n. 765), quelli comunque
una riconoscibilità del suo stato originario in quanto         denominati come “centro storico” dai vigenti
non sia stato irreversibilmente alterato nell’impianto         strumenti urbanistici comunali nonché i nuclei
tipologico, nelle caratteristiche architettonico-              classificati “Nuclei isolati in regime normativo di
costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;            conservazione” (NI-CE) e “Nuclei isolati in regime
b) Edificio diruto: un edificio di cui parti, anche            normativo di mantenimento” (NI-MA) dal vigente
significative e strutturali, siano andate distrutte nel        Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP);
tempo senza che ciò inibisca la possibilità di                 f) Volumetria esistente: l’ingombro geometrico della
documentare l’originario inviluppo volumetrico                 costruzione in soprassuolo esistente alla data del 30
complessivo e la originaria configurazione tipologica, a       giugno 2009, sulla base della dichiarazione di
fini della sua ricostruzione;                                  ultimazione dei lavori ai sensi della normativa vigente
c) Edificio incongruo: un edificio la cui presenza             ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della
comporti rischi per la pubblica o privata incolumità o         normativa previgente, misurato in metri cubi.
effetti di dequalificazione del contesto nel quale è
inserito per uno o più dei seguenti elementi,                  Articolo 3
riconosciuti dal Comune in sede di approvazione del            (Ampliamento di edifici esistenti)
relativo progetto di intervento ai sensi degli articoli 6 e    1. Sulle volumetrie esistenti, come definite all’articolo
7:                                                             2, a totale o prevalente destinazione residenziale,
1) esposizione al rischio idraulico o idrogeologico;           mono o plurifamiliari e non eccedenti i 1.000 metri
2) localizzazione;                                             cubi, sono ammessi interventi di ampliamento

                                                                                                                      14
preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità          edifici rurali di valore testimoniale a destinazione
architettonica, statica e/o energetica dell’edificio          residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti,
interessato, nei limiti di seguito indicati:                  come premialità in relazione all’obbligo, da assumersi
a) per edifici di volumetria esistente non superiore a        da parte del proprietario o dell’avente titolo, di
200 metri cubi, è consentito un incremento di 60 metri        realizzare i relativi interventi di ampliamento nel
cubi;                                                         rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali,
b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200       quali le lastre di ardesia aventi composizione chimica
metri cubi e 500 metri cubi per la parte eccedente la         con presenza di carbonato di calcio maggiore del 20
soglia di 200 metri cubi, entro il limite del 20 per          per cento e delle tecniche costruttive caratterizzanti
cento;                                                        l’edificio esistente, come da attestazione del
c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500       progettista da prodursi a corredo della Denuncia inizio
metri cubi e 1.000 metri cubi per la parte eccedente la       attività (DIA);
soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 10 per          c) di un ulteriore 5 per cento qualora per la copertura
cento.                                                        di interi edifici residenziali diversi da quelli rurali di
2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 costituiscono            valore testimoniale si utilizzino, ove non in contrasto
interventi di ristrutturazione edilizia e sono realizzabili   con le caratteristiche dei tetti circostanti, lastre di
anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici,        ardesia aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).
fermo restando il rispetto delle distanze da pareti
finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in      Articolo 5
senso orizzontale, delle indicazioni tipologiche, formali     (Esclusioni e specificazioni dell’applicazione degli
e costruttive di livello puntuale degli strumenti             articoli 3 e 4)
urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale       1. Gli ampliamenti previsti dagli articoli 3 e 4 non si
vigenti e dei requisiti minimi di rendimento energetico       applicano nei confronti degli edifici od unità
degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007,     immobiliari:
n. 22 (Norme in materia di energia) e successive              a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo
modifiche ed integrazioni ed al decreto del Presidente        edilizio od in difformità da esso;
della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di         b) condonati con tipologia di abuso 1 “Opere realizzate
attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del     in assenza o difformità della licenza edilizia o
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,                   concessione e non conformi alle norme urbanistiche
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul         ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” di cui
rendimento energetico in edilizia) e successive               alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47
modifiche ed integrazioni.                                    (Norme in materia di controllo dell’attività
3. Gli ampliamenti di edifici rurali di valore                urbanistico–edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
testimoniale a destinazione residenziale sono                 delle opere edilizie) e successive modifiche ed
disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 4.        integrazioni ed alla successiva legge 24 novembre
4. L’ampliamento, nei termini di cui al comma 1, è            2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni,
ammesso anche per edifici destinati ad uso                    del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
socioassistenziale e socio-educativo.                         disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
5. Ove gli interventi di ampliamento prevedano il             correzione dell’andamento dei conti pubblici) e
frazionamento dell’unità immobiliare interessata, le          successive modifiche ed integrazioni;
unità immobiliari non possono comunque avere una              c) ricadenti in aree soggette a regime i inedificabilità
superficie inferiore a 60 metri quadrati.                     assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione
                                                              territoriale ivi comprese le aree inondabili e a rischio
Articolo 4                                                    di frana così individuate dai Piani di bacino;
(Incentivazioni e premialità per l’applicazione               d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per
dell’articolo 3)                                              finalità turistico-ricreative;
1. Le percentuali di ampliamento di cui all’articolo 3        e) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei
possono essere incrementate:                                  Comuni di individuare porzioni dei medesimi o
a) di un’ulteriore 10 per cento qualora l’intero              specifici casi di applicabilità della legge con
organismo edilizio esistente, comprensivo della               deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del
porzione oggetto di ampliamento, venga, oltre gli             Consiglio comunale;
obblighi di legge, strutturalmente adeguato alle norme        f) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte
antisismiche in vigore a decorrere dal 30 giugno 2009         Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
nonché dotato di impianti di produzione di energia da         (Codice dei beni Culturali e del paesaggio, ai sensi
fonti rinnovabili ovvero rispetti i requisiti di              dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e
rendimento energetico degli edifici indicati                  successive modifiche ed integrazioni o comunque
nell’articolo 3;                                              individuati come edifici di pregio dagli strumenti
b) di un ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli      urbanistici generali vigenti;

                                                                                                                       15
g) ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle           realizzare gli interventi previsti dalla presente
Cinque Terre, del Parco regionale di Portofino, del             disposizione, può approvare, mediante la procedura di
Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco             Conferenza di servizi atta a comportare modifica allo
naturale regionale di Montemarcello Magra.                      strumento urbanistico comunale – da qualificarsi di
2. Nei Comuni costieri le disposizioni di cui agli articoli     esclusivo interesse locale ai sensi dell’articolo 2 della
3 e 4 non si applicano nei confronti degli edifici              legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione,
ricadenti, in base al vigente PTCP, assetto insediativo,        competenze e funzionamento del Comitato tecnico
nei seguenti ambiti e regimi normativi:                         urbanistico) e successive modifiche ed integrazioni – il
a) strutture urbane qualificate (SU);                           progetto di ricostruzione su altre aree idonee, purché
b) conservazione (CE);                                          compatibile con le indicazioni del vigente PTCP e dei
c) aree non insediate (ANI) assoggettate al regime di           Piani di bacino. Il progetto deve altresì comprendere la
mantenimento (MA), limitatamente alla fascia di                 sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o,
profondità di 300 metri calcolati in linea d’aria dalla         quanto meno, l’approvazione della disciplina
battigia anche per i terreni elevati sul mare.                  urbanistica delle stesse.
3. Per gli edifici ricadenti nei territori dei Parchi diversi
da quelli di cui al comma 1, lettera g), si applica la          Articolo 7
disciplina di ampliamento stabilita nei relativi Piani,         (Riqualificazione urbanistica ed ambientale di edifici
salva la facoltà di ogni ente parco di assumere                 a destinazione diversa da quella residenziale)
specifica deliberazione per rendere applicabili le              1. Al fine di conseguire la riqualificazione urbanistica
disposizioni degli articoli 3 e 4, ferme restando le            ed ambientale i Comuni possono approvare interventi
esclusioni di cui ai commi 1 e 2.                               di demolizione e di ricostruzione di cui all’articolo 6
4. I Comuni, entro il termine perentorio di                     aventi ad oggetto edifici incongrui a destinazione
quaranticinque giorni dalla data di entrata in vigore           diversa da quella residenziale mediante la procedura
della presente legge, possono individuare parti del             di Conferenza di servizi atta a comportare modifica
proprio territorio nelle quali le disposizioni di cui           allo strumento urbanistico comunale – da qualificarsi
all’articolo 3 non trovano applicazione per ragioni di          di esclusivo interesse locale ai sensi dell’articolo 2
ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale,         della l.r. 9/1983 – nel contesto della quale sono
culturale.                                                      determinate le funzioni insediabili e le condizioni per il
                                                                rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi purché
Articolo 6                                                      compatibili con le indicazioni del vigente PTCP e dei
(Demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione          Piani di bacino.
residenziale)
1. A fini di diminuzione dell’esposizione al rischio            Articolo 8
idraulico o idrogeologico, di miglioramento della               (Titoli edilizi)
qualità architettonica e della efficienza energetica del        1. Gli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono
patrimonio edilizio, gli edifici residenziali esistenti alla    assoggettati a DIA obbligatoria di cui alla legge
data del 30 giugno 2009, riconosciuti incongrui,                regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività
possono essere demoliti e ricostruiti con incremento            edilizia) e successive modifiche ed integrazioni e non
fino al 35 per cento del volume esistente per realizzare        sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli
edifici di migliore qualità architettonica e conformi alle      strumenti urbanistici comunali. La DIA per la
norme antisismiche in vigore dal 30 giugno 2009                 realizzazione degli interventi di ampliamento sopra
nonché alla normativa in materia di rendimento                  indicati può essere presentata decorso il termine di cui
energetico degli edifici di cui alla l.r. 22/2007 e             all’articolo 5, comma 4.
successive modifiche ed integrazioni ed al d.p.r.               2. Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7,
59/2009.                                                        nonché gli interventi di ampliamento di cui all’articolo
2. La ricostruzione deve avvenire in sito, anche su             4, comma 1, lettera b), relativi a edifici rurali di valore
diverso sedime, e può essere assentita in deroga alle           testimoniale parzialmente diruti, sono assentiti
previsioni urbanistico-edilizie dello strumento                 mediante rilascio di permesso di costruire.
urbanistico comunale, fatto salvo il rispetto delle             3. Resta ferma l’osservanza delle disposizioni stabilite
distanze dai fabbricati ivi previste e della dotazione dei      nella vigente legislazione in materia paesistico-
parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro               ambientale nonché nelle diverse normative di settore
quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non               che prescrivano l’obbligo di munirsi di autorizzazioni,
computarsi nell’incremento volumetrico, di cui al               nulla osta e di altri atti preventivi al rilascio di titoli
comma 1, se interrati.                                          abilitativi edilizi e in particolare delle disposizioni in
3. Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile per       materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza
cause oggettive o non sia ritenuta opportuna per                degli edifici.
migliorare la qualità paesistica ed urbanistica del sito,       4. La presentazione della DIA, o la richiesta di
il Comune, su proposta dei soggetti che intendano               permesso di costruire, deve avvenire entro il termine

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perentorio di cui all’articolo 1, comma 2.                         d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a
                                                                   destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad
Articolo 9                                                         uffici e ad attività turistico-ricettive realizzate ai sensi
(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16               dell’articolo 19.
(Disciplina dell’attività edilizia) e successive                   4. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali
modifiche ed integrazioni)                                         vigenti, al fine di agevolare l'attuazione delle norme
1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive                   sul risparmio energetico e per migliorare la qualità
modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:               degli edifici, non sono considerati nel computo per la
“Articolo 67                                                       determinazione dell’indice edificatorio:
(Superficie agibile e superficie accessoria)                       a) le strutture perimetrali portanti e non, che
1. Si definisce superficie agibile (SA) la superficie di           comportino spessori complessivi, sia per gli elementi
solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali,             strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30
comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o              centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30
interni ad esse.                                                   e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli
2. Non sono da ricomprendere nella SA:                             elementi verticali nonché i solai con struttura
a) le coperture piane, le scale, gli atri, i pianerottoli, le      superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i
rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli              30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per
edifici a destinazione residenziale o ad essa                      gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli
assimilabile, ad uffici e ad attività turistico – ricettive;       orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore
b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali                 contribuisce al miglioramento dei livelli di
ascensori, montacarichi, impianti termici, di                      coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;
climatizzazione, elettrici, idrici, e simili, nonché le            b) l’incremento di spessore fino a 15 centimetri dei
intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte               muri divisori fra unità immobiliari finalizzato
dalle pertinenti normative;                                        all’isolamento acustico.
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali   5. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi
cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime            ad oggetto ambiti urbani da attuarsi mediante
della costruzione e non comportanti la realizzazione di            Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento
più di un piano in sottosuolo o nel piano terra                    urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi
limitatamente agli edifici aventi destinazione                     equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla
residenziale e tipologia diversa da quella                         superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per
condominiale;                                                      cento per motivate esigenze di qualità architettonica e
d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti              di efficienza energetica degli edifici.”.
richiesti per l’agibilità aventi altezza all’intradosso del        2. Al comma 1, dell’articolo 88, della l.r. 16/2008 e
colmo non superiore a metri 2,10;                                  successive modifiche ed integrazioni le parole:
e) le autorimesse private interrate e seminterrate con             “diciotto
un solo lato fuori terra di cui all’articolo 19, quelle            mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro
interrate o al piano terreno, di cui all’articolo 9,               mesi”.
comma 1, della l. 122/1989 e successive modifiche ed               La presente legge regionale sarà pubblicata nel
integrazioni, nonché le autorimesse interrate, fuori               Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
terra o su coperture piane negli edifici a destinazione            chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
commerciale nelle quantità prescritte dalla vigente                legge della Regione Liguria.
normativa in materia;
f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico.                        Data a Genova, addì 3 novembre 2009
3. Costituiscono superficie accessoria (S Acc.) da non             IL PRESIDENTE
ricomprendere nella SA sempreché contenuta entro il                Claudio Burlando
limite massimo del 30 per cento della SA per edifici
aventi SA non superiore a 160 metri quadrati ed entro
il limite massimo del 20 per cento per la parte di SA
eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da
misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1:
a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge,
se ad uso privato;
b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza
all’intradosso del colmo superiore a metri 2,10, ma
privi dei requisiti richiesti per l’agibilità;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità non
riconducibili nella fattispecie di cui al comma 2, lettera
c);

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Ulteriore documentazione
         Legge regionale del 1 marzo 2011 n. 4 “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49
         (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio
         urbanistico – edilizio)”

         Decreto Legge del 13 maggio 2011 n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
         l'economia (DL Sviluppo)”

         Circolare del 12 gennaio 2010 n. PG/2010/4421 “Rettifica della nota di chiarimenti per la
         applicazione della L.R. 49/009 (Piano casa) PG 2009/184296 del 28-12-2009”

         Circolare del 28 dicembre 2009 n. PG/2009/184296 “Chiarimento su art. 5, comma 1, lettera b)
         della l.r. n. 49/2009 (Piano Casa) relativamente alla applicabilità degli ampliamenti previsti negli
         articoli 3 e 4 della medesima legge agli edifici od unità immobiliari "condonati con tipologia di
         abuso 1"

         Decreto Pres. Repubblica del 2 aprile 2009 n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4,
         comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione
         della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”

         Legge regionale del 06 giugno 2008 n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia”

         Legge regionale del 29 maggio 2007 n. 22 “Norme in materia di energia”

         Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
         dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

         Legge dello Stato del 28 febbraio 1985 n. 47 “Norme in materia di controllo dell'attività
         urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. (Legge Nicolazzi)”

         Legge regionale del 5 aprile 2012 n. 9 “Modifiche alla l.r. n.16/08 (Disciplina dell’attività edilizia),
         alla l.r. n.25/95 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia),
         alla l.r. n.36/97 (Legge urbanistica regionale), alla l.r. n.49/09 (Misure urgenti per il rilancio
         dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)”

         Per informazioni in tempo reale consulta:

         Speciale Piano Casa Liguria

La presente guida è frutto di una elaborazione della legge regionale curata dalla redazione di Edilportale.com
Edilportale declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in essa contenuti

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