Guida al PIANO CASA della Regione LIGURIA - (aggiornata a marzo 2015)
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SOMMARIO INTRODUZIONE………………………………………………………………………….……………….. pag. 3 IL PIANO CASA IN LIGURIA……………………………………...…………………………….……. pag. 4 EDIFICI RESIDENZIALI, Ampliamento volumetrico…………………………….…………...pag. 6 EDIFICI RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione…………………………….…........pag. 9 EDIFICI NON RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione…...………………….…...pag. 10 ESCLUSIONI…………………………………………………………………………………………....... pag. 11 COME APPLICARE IL PIANO CASA…………………………………………………….………… pag. 12 NORMATIVA DI RIFERIMENTO…………………………………………………………..…... …pag. 14 2
INTRODUZIONE Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per consentire l’ampliamento di abitazioni e immobili a uso diverso da quello residenziale. Il termine è stato coniato per l’housing sociale, ma la sua portata si è arricchita inglobando anche l’edilizia privata. In un primo momento, infatti, con la denominazione “Piano Casa” si definivano solo le soluzioni individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato dalla carenza di alloggi. Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per la liberalizzazione dell’edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche attraverso il ricorso alla Dia, Denuncia di inizio attività. Le misure di semplificazione sono state ideate per rilanciare il settore delle costruzioni, gravato dalla crisi economica in atto. A marzo 2009 l’Esecutivo ha infatti lanciato una pacchetto di interventi per l’aumento delle cubature sugli edifici esistenti, contenenti anche la possibilità di effettuare ampliamenti in seguito alla totale demolizione di un edificio. Interventi da effettuare per un periodo non inferiore a 18 mesi in deroga alla normativa in vigore, prevedendo anche un insieme di semplificazioni al Testo Unico dell’edilizia. I beneficiari di questa tipologia di misure sono i proprietari degli immobili, che avvalendosi di una norma temporanea possono migliorare la qualità della propria abitazione, immettendo nel sistema capitali immobilizzati in grado di sostenere l’occupazione e le attività del comparto edile. È attribuita una notevole importanza anche alla tutela della sicurezza, possibile con l’applicazione delle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, in vigore da luglio 2009. Previsto quindi il rispetto della legislazione in materia antisismica, così come il divieto di effettuare gli interventi nelle aree a rischio idrogeologico. Dal momento che la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica, il percorso normativo per la definizione degli ampliamenti in funzione anticrisi è proseguita su base locale, creando una situazione differenziata sul territorio nazionale. Sono gli enti locali a decidere a quale tipologia di edifici estendere gli interventi, stabilendo o meno il divieto di applicazione della legge per gli immobili anche solo parzialmente abusivi o vincolati, i beni culturali, le aree di pregio paesaggistico e quelle sotto tutela. PIANO CASA: 2 ANNI DOPO Le norme regionali in molti casi sono state via via modificate per ovviare agli scarsi risultati raggiunti in termini di interesse e domande presentate. Da ultimo, il Decreto Legge Sviluppo, approvato a maggio 2011, ha chiesto alle Regioni di approvare nuove norme per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con premio di cubatura, cambi di destinazione d’uso, delocalizzazioni e modifiche alla sagoma necessarie all’armonizzazione architettonica. 3
IL PIANO CASA IN LIGURIA La Legge regionale del 3 novembre 2009 n. 49 “Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio” è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 19 del 4 novembre 2009. La legge disciplina interventi per la riqualificazione funzionale, architettonica e statica del patrimonio edilizio esistente, consentendo l’ampliamento dei volumi esistenti, attraverso l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici. La norma prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione su edifici residenziali o a destinazione diversa, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti. Data la situazione di crisi che ha colpito il comparto dell’edilizia, la disposizione predisposta dalla Regione mira ad incentivare gli investimenti privati per l’ingrandimento o la riqualificazione di abitazioni, ma anche di immobili non residenziali. Ai cittadini è data la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e architettonico, ma anche di ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo o produttivo, con un investimento minore rispetto all’acquisto di una nuova casa o di un altro capannone. L’obiettivo è raggiungibile con la semplificazione delle procedure e il ricorso generalizzato alla Dia, Denuncia di inizio attività, o al permesso di costruire. Tutto per incentivare la domanda di interventi, in modo da sostenere l’occupazione e il giro di affari del settore costruzioni, caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, messe in difficoltà dall’attuale congiuntura economica, ma in grado di effettuare la tipologia di micro interventi previsti dalla legge sul patrimonio edilizio privato. Alla legge è riconosciuto carattere straordinario. Per questo motivo e per il suo ruolo anti-crisi prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali, degli strumenti urbanistici e delle leggi regionali in contrasto con essa. La straordinarietà della disposizione implica anche un effetto a tempo determinato. Sarà quindi possibile presentare le istanze per gli interventi previsti entro il 31 dicembre 2015. Un primo tentativo di modifica è avvenuto con la circolare PG/2009/184296 del 28 dicembre, i cui contenuti sono stati successivamente ritirati con la circolare PG/2010/4421. Il documento mirava ad applicare il Piano Casa anche agli edifici parzialmente abusivi, realizzati in modo non conforme alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. La disposizione rendeva possibili gli interventi sulle parti di edificio non interessate dall’abuso, scorporando la volumetria sanata dal condono ai fini della quantificazione della percentuale di incremento. Dato che la proposta aveva suscitato numerose polemiche, con la Legge Regionale 4/2011 per la proroga e la modifica del Piano Casa è stato infine raggiunto un compromesso. Diventa possibile 4
ampliare gli edifici condonati solo in presenza di abusi minori, scorporando la parte sanata dalla percentuale di incremento. L’applicazione della legge si articola in tre livelli: - Ampliamento degli edifici residenziali, che in base alle dimensioni possono beneficiare di premi volumetrici del 10% e del 20%, con possibilità di incrementi aggiuntivi relazionati all’utilizzo di materiali locali e all’adeguamento alle norme antisismiche; - Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, attuabile con un premio volumetrico fino al 35%; - Demolizione e ricostruzione degli edifici non residenziali, che possono essere ingranditi fino al 35%. Il Piano Casa della Liguria in sintesi Edifici Ampliamento Demolizione Titolo abilitativo Esclusioni Termine per e le istanze ricostruzione Residenziali 60 mc su 35% Dia -edifici abusivi edifici fino a 200 mc Permesso di -edifici costruire integralmente 20% su edifici condonati con tra 200 mc e tipologia di 500 mc abuso 1 10% su edifici -aree tra 500 mc e inedificabili 31 1000 mc dicembre -aree 2015 170mc su demaniali edifici tra 1000 e -beni culturali 1500mc Non --------------- 35% Dia -parchi residenziali Permesso di costruire 5
EDIFICI RESIDENZIALI Ampliamento volumetrico Aumenti di cubatura previsti dalla legge La legge regionale consente l’ampliamento degli edifici esistenti, a totale o prevalente destinazione residenziale, mono o plurifamiliari, di volume non superiore a 1.500 metri cubi, nei seguenti limiti: - Gli edifici di volumetria esistente non superiore a 200 mc possono essere incrementati fino a 60 mc; - Gli edifici di volumetria esistente compresa fra 200 e 500 mc possono essere ampliati fino al 20% per la parte eccedente la soglia di 200 mc; - Gli edifici di volumetria esistente compresa fra 500 e 1.000 mc beneficiano di un bonus fino al 10% per la parte eccedente la soglia di 500 mc; - Gli edifici di volumetria esistente compresa fra i 1.000 e i 1.500 mc possono usufruire di un incremento fino ad un massimo di 170 metri cubi. Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche mediante mutamento d’uso di locali accessori ubicati all’interno dell’ingombro geometrico della costruzione esistente. L’ampliamento è ammesso anche per edifici destinati ad Gli edifici destinati ad uso uso socioassistenziale e socio-educativo. socioassistenziale e socio-educativo sono gli edifici, o loro porzioni, in cui operano le strutture a destinazione sociale e socio- sanitaria individuate nell’articolo 44 della Se gli interventi di ampliamento comportano il legge regionale 12/2006 “Promozione del frazionamento dell’unità immobiliare, le unità immobiliari sistema integrato di servizi sociali e socio- non possono comunque avere una superficie inferiore a 60 sanitari” e ss.mm.ii., nonché le strutture metri quadrati. ricettive di cui all’articolo 49, comma 4, della legge regionale 6/2009 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani” e ss.mm.ii.. Sono possibili ulteriori incrementi: - Del 10% qualora l’intero organismo edilizio È edificio rurale di valore testimoniale un esistente, comprensivo della porzione oggetto di immobile realizzato entro il XIX secolo, con ampliamento, venga adeguato alle norme rapporto diretto e funzionale con i fondi antisismiche e rispetti i requisiti di rendimento agricoli circostanti, caratterizzato da energetico degli edifici; riconoscibilità del suo stato originario in quanto non irreversibilmente alterato nel suo - Del 5% se gli ampliamenti sono realizzati su stato tipologico e nei materiali tradizionali edifici rurali di valore testimoniale a impiegati. destinazione residenziale, compresi quelli È edificio diruto un immobile di cui parti, parzialmente diruti. La premialità è subordinata anche significative e strutturali, siano andate all’obbligo per il proprietario di realizzare gli distrutte nel tempo senza che ciò inibisca la possibilità di documentare l’originario interventi nel rispetto della tipologia, dei inviluppo volumetrico e la configurazione materiali locali tradizionali (quali le lastre di tipologica ai fini della sua ricostruzione ardesia, aventi composizione chimica con 6
presenza di carbonato di calcio maggiore del 20%, tegole in laterizio tipo “coppo” e lastre in pietra tipo lose) e delle tecniche costruttive che caratterizzano l’edificio esistente, come da attestazione del progettista da allegare al permesso di costruire; - Del 5% qualora per la copertura di interi edifici residenziali, diversi da quelli rurali di valore testimoniale, si utilizzino lastre di ardesia, tegole in laterizio tipo “coppo” e lastre in pietra se non in contrasto con le caratteristiche dei tetti circostanti; - Del 3% per gli edifici residenziali posti ad altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare e ricadenti in comuni non costieri - Del 5% se vengono effettuati almeno due dei seguenti interventi: - tetto fotovoltaico con potenza di picco non inferiore a 1 Kw, - serbatoio interrato per il recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a 10 mc, - ripristino di suolo agricolo, classato agrario al catasto rurale al 30 giugno 2009, a condizione che l’intervento comprenda il restauro della muratura di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche fasce liguri e che l’area di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda dell’immobile ampliato e si trovi nell’interno del lotto di pertinenza dell’immobile o comunque entro un raggio non superiore a 200 metri, - in zone boscate e pascoli realizzazione di un progetto di ricostruzione del soprassuolo vegetale, relativamente alla parte di proprietà circostante l’immobile, pari almeno a 20 volte la superficie dell’immobile ampliato, - ripristino, previa convenzione con l’amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere, stradine vicinali d’uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo; Per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e migliorare la qualità degli edifici, non sono considerati nel computo dell’indice edificatorio: - le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali; - i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica; - l’incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unità immobiliari finalizzato all’isolamento acustico. Vincoli di applicabilità per gli interventi edilizi Gli ampliamenti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia e sono realizzabili in deroga ai piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia. Le norme sul rendimento energetico degli edifici Gli interventi di ampliamento devono sempre sono dettate dalla legge regionale n. 22 del 29 rispettare: maggio 2007 “Norme in materia di energia” e dal Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 “Regolamento di - le distanze da pareti finestrate degli edifici, in caso di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ampliamenti in senso orizzontale e laddove gli concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE ampliamenti in senso verticale comportino la sul rendimento energetico in edilizia”. realizzazione di un nuovo piano; - le indicazioni tipologiche, formali e costruttive degli strumenti urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale vigenti; 7
- la normativa antisismica e i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici. Gli interventi non sono cumulabili con altri ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici. Titoli abilitativi Gli interventi possono essere effettuati con la La Dia è un’autocertificazione, presentata da un professionista iscritto agli albi degli presentazione della Dia, denuncia di inizio attività, entro architetti, ingegneri, geometri, periti agrari, il 31 dicembre 2015. Per l’ampliamento degli edifici periti edili, che si assume la responsabilità rurali è invece necessario il permesso di costruire, del rispetto delle norme urbanistiche. Ha il subordinato a una convenzione col Comune con cui il carattere di atto privato che viene soggetto proponente si impegna alla realizzazione delle protocollato dal Comune opere di urbanizzazione necessarie. 8
EDIFICI RESIDENZIALI Demolizione e ricostruzione Aumenti di cubatura previsti dalla legge I singoli edifici prevalentemente residenziali, o ad essi È considerato incongruo un edificio assimilabili quali residenze collettive, suscettibile di riqualificazione urbanistica, architettonica e esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria ambientale perché esposto a rischio non superiore a 2.500 metri cubi e idrogeologico o avente criticità che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, statico strutturali e incompatibilità architettonica e/o ambientale possono essere demoliti e con la zona in cui è insediato. ricostruiti con un incremento fino al 35% del volume esistente. Per gli edifici aventi volumetria superiore a 2000 metri cubi, l’incremento massimo ammissibile non può superare i 700 metri cubi. Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario e situati nello stesso lotto, possono essere demoliti e accorpati in un unico edificio. La volumetria complessiva, compreso il premio volumetrico del 35%, deve rispettare i limiti previsti. Modalità di applicazione degli interventi edilizi Gli interventi di ricostruzione possono avvenire nel sito o in altra area idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale. In questo caso, i progetti devono comprendere la sistemazione o l’approvazione della disciplina urbanistica delle aree liberate dalla demolizione. Le sostituzioni edilizie sono assentibili in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati, la dotazione di parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 mq per ogni 10 mc di incremento. Gli interventi devono essere effettuati in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e dei piani di bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici contenuta nella LR 22/2007. Gli interventi di ricostruzione che prevedano la delocalizzazione dell’edificio al di fuori del sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, sono assentibili mediante procedura di Conferenza di servizi. Le varianti sono qualificate di esclusivo interesse locale e la loro approvazione o controllo di legittimità è riservata all’esclusiva competenza dell’amministrazione provinciale. Titoli abilitativi Per l’avvio degli interventi è necessario richiedere entro il 31 Il Permesso per costruire è un dicembre 2015 il permesso di costruire, subordinato a una provvedimento amministrativo convenzione col Comune con cui il soggetto proponente si formale cartaceo con numero e data che autorizza l’attività di impegna alla realizzazione delle opere di urbanizzazione trasformazione del territorio, in necessarie. conformità alla pianificazione 9
EDIFICI NON RESIDENZIALI Demolizione e ricostruzione Per conseguire effetti di riqualificazione urbanistica, paesistica e ambientale, i Comuni possono approvare interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino al 35% della volumetria esistente di edifici a destinazione diversa da quella residenziale, aventi una consistenza non eccedente 10 mila metri cubi. Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto delle destinazioni d’uso previste nel vigente strumento urbanistico comunale. Le demolizioni e ricostruzioni con delocalizzazione in un altro sito sono ammesse solo in aree edificabili a condizione che il soggetto attuatore, prima del rilascio del titolo edilizio, si impegni con il Comune alla realizzazione di opere di sistemazione, anche di interesse pubblico, necessarie a superare le condizioni di incongruità che giustificano la delocalizzazione. Se le demolizioni e ricostruzioni con delocalizzazione prevedono l’insediamento della destinazione d’uso residenziale, possono essere assentiti senza incremento volumetrico e solo nelle aree edificabili diverse da quelle agricole e di presidio ambientale, nel rispetto delle destinazioni d’uso e delle altezze previste dal vigente strumento urbanistico comunale. Il soggetto attuatore deve però impegnarsi alla realizzazione di alloggi di edilizia abitativa convenzionata per una quota pari al 20% della volumetria assentibile e alla monetizzazione della quota a favore dei Comuni per programmi di edilizia residenziale pubblica. Questo tipo di interventi si classifica come sostituzione edilizia e sono assentiti mediante procedura di Conferenza di servizi nel cui contesto sono rilasciati i titoli abilitativi necessari ed approvate le varianti alla strumentazione urbanistica comunale. L’approvazione delle varianti è riservata alla Regione, che è competente al rilascio dell’autorizzazione paesistico-ambientale. Dopo la realizzazione dei lavori, la destinazione d’uso degli immobili non può essere modificata per 20 anni. Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario e situati nello stesso lotto, possono essere demoliti e accorpati in un unico edificio. La volumetria complessiva, compreso il premio volumetrico del 35%, deve rispettare i limiti previsti. 10
ESCLUSIONI Il Piano Casa prevede ambiti di non applicabilità per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione. Sono infatti esclusi: - Gli edifici abusivi, cioè realizzati in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso, tranne i casi in cui la difformità non ha per oggetto i volumi e le superfici; - Gli immobili integralmente condonati con tipologia di abuso 1 “Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”. Se il condono ha per oggetto solo alcune parti dell’edificio, le volumetrie sono computate nella volumetria esistente, ma devono essere sottratte dal calcolo dell’ampliamento; - I fabbricati ricadenti in aree di inedificabilità assoluta in base a normative o atti di pianificazione territoriale o in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino non ammettono interventi di ampliamento; - Gli edifici ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative; - Gli immobili situati nei centri storici, anche se i Comuni possono aver individuato aree o specifici casi in cui gli ampliamenti sono consentiti; - Gli edifici vincolati come beni culturali ai sensi del Codice dei beni Culturali e del paesaggio, d.lgs n. 42/2004, o individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici generali vigenti; - I fabbricati ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, del Parco regionale di Portofino, del Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco naturale regionale di Montemarcello Magra. A questi edifici si applica la disciplina di ampliamento stabilita nei relativi Piani. Ogni ente parco può, tuttavia, consentire gli ampliamenti, ferme restando le esclusioni stabilite dal Piano Casa. Nei Comuni costieri non è consentito ampliare gli edifici ricadenti, in base al vigente PTCP, assetto insediativo, nelle strutture urbane qualificate (SU); negli ambiti di conservazione (CE); nelle aree non insediate (ANI) assoggettate al regime di mantenimento (MA), limitatamente alla fascia di profondità di 300 metri, calcolati in linea d’aria dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare. Ulteriori limiti possono essere stati posti dai Comuni. Prima di progettare un intervento di ampliamento è quindi necessario una verifica presso l’ufficio tecnico del Comune in cui ricade l’immobile da sottoporre ai lavori (vedi cap. “Come applicare il Piano Casa”). 11
COME APPLICARE IL PIANO CASA Per l’avvio e la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione i privati interessati devono far fronte a vari adempimenti rispondenti alla logica dello snellimento burocratico promosso dalla normativa. È necessario innanzitutto prendere visione delle misure contenute nel Piano Casa regionale, LR 49/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 19 del 4 novembre 2009. Dal momento che è stata riconosciuta agli Enti Locali la possibilità di limitare la portata degli interventi a determinate aree o tipologie di edifici, il cittadino o il progettista interessato, prima di presentare l’istanza all’Ufficio Tecnico, deve controllare i contenuti della delibera eventualmente emanata dal Comune nel quale è situato l’edificio da ampliare o sostituire. Per passare all’applicazione pratica e ottenere una valutazione sulla fattibilità degli interventi è necessario contattare un progettista abilitato. I passaggi successivi consistono nel dotarsi di una attestazione del titolo di legittimazione e dell’asseverazione del professionista abilitato, che dovrà in seguito redigere gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente. Ai sensi del DPR 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia, nel caso di intervento su un immobile vincolato è obbligatorio richiedere il parere dell’autorità competente. Il progettista abilitato, incaricato dei lavori, deve redigere una autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, fino al 31 dicembre 2015 si può presentare la Dia all’Ufficio Tecnico del Comune o della Circoscrizione di competenza. In base al Testo Unico dell’Edilizia, Dpr 380/2001, la Dia deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. Il privato deve in seguito richiedere al progettista abilitato un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. In caso di ampliamento di edifici rurali o di interventi di demolizione e ricostruzione deve invece essere richiesto il permesso di costruire. Il proprietario del’immobile o il progettista abilitato deve presentare domanda al Comune o allo Sportello Unico per l’edilizia. Alla richiesta devono essere allegati una attestazione concernente il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e una autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie. Il Comune o lo sportello unico per l’edilizia comunica entro dieci giorni il nominativo del responsabile del procedimento, che entro 60 giorni cura l’istruttoria, acquisisce i pareri degli uffici comunali e, ove previsto, della commissione edilizia, e, valutata la conformità del progetto alla 12
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto. Il responsabile del procedimento qualora ritenga necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiederle nello stesso termine dei 60 giorni, illustrandone le ragioni. L’interessato si esprime sulla richiesta di modifica entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. Qualora l’interessato non aderisca alla richiesta di modifica, ovvero non si esprima entro il termine fissato, il procedimento di rilascio del permesso di costruire si intende concluso in senso negativo. Se per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire atti di assenso di altre amministrazioni, il Comune o lo sportello unico per l’edilizia, convoca entro 60 giorni una conferenza di servizi. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale o dello sportello unico per l’edilizia entro quindici giorni dalla proposta di provvedimento o dall’esito della conferenza dei servizi. Dell’avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati e al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Il termine dei 60 giorni può essere raddoppiato nei Comuni con più di 100 mila abitanti per progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del responsabile del procedimento, da assumersi entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il proprietario dell’immobile è tutelato dall’inerzia delle Amministrazioni perché l’infruttuosa decorrenza dei termini per il rilascio del richiesto titolo abilitativo, costituisce il presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. 13
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Riportiamo di seguito il testo integrale della Legge Regionale 14/2009 per il rilancio del settore edilizio, alla quale hanno fatto seguito ulteriori disposizioni applicative, nonché le maggiori norme di settore. Legge regionale del 3 novembre 2009 n. 49 “Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio” Aticolo 1 3) funzione; (Finalità) 4) tipologia; 1. In attuazione dell’Intesa tra Stato, Regioni ed Enti 5) dimensione; locali, conclusa in data 1 aprile 2009, per individuare 6) stato di degrado; misure di contrasto della crisi economica mediante il d) Edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio- riavvio dell’attività edilizia, la presente legge disciplina educativo: gli edifici, o loro porzioni, in cui operano le interventi atti a promuovere la riqualificazione strutture a destinazione sociale e socio-sanitaria funzionale, architettonica e statica degli edifici, anche individuate nell’articolo 44 della legge regionale 24 attraverso l’ampliamento dei volumi esistenti, nel maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato contesto di un più generale rinnovo del patrimonio di servizi sociali e socio-sanitari) e successive edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e modifiche ed integrazioni nonché le strutture ricettive degrado, attraverso l’applicazione di nuove tecnologie di cui all’articolo 49, comma 4, della legge regionale 9 per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i sostenibilità ambientale degli edifici. minori e i giovani) e successive modifiche ed 2. La presente legge ha carattere straordinario e le integrazioni; relative disposizioni hanno validità per ventiquattro e) Centro storico: comprende i nuclei insediati mesi dalla data della sua entrata in vigore. ricompresi in zona classificata di tipo A in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti Articolo 2 inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza (Definizioni) fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge valgono agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi le seguenti definizioni: pubblici o riservati alle attività collettive, al verde a) Edificio rurale di valore testimoniale: un edificio pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della rurale realizzato entro il XIX secolo, che abbia avuto o formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della continui ad avere un rapporto diretto o comunque revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 funzionale con fondi agricoli circostanti e che presenti della legge 6 agosto 1967, n. 765), quelli comunque una riconoscibilità del suo stato originario in quanto denominati come “centro storico” dai vigenti non sia stato irreversibilmente alterato nell’impianto strumenti urbanistici comunali nonché i nuclei tipologico, nelle caratteristiche architettonico- classificati “Nuclei isolati in regime normativo di costruttive e nei materiali tradizionali impiegati; conservazione” (NI-CE) e “Nuclei isolati in regime b) Edificio diruto: un edificio di cui parti, anche normativo di mantenimento” (NI-MA) dal vigente significative e strutturali, siano andate distrutte nel Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP); tempo senza che ciò inibisca la possibilità di f) Volumetria esistente: l’ingombro geometrico della documentare l’originario inviluppo volumetrico costruzione in soprassuolo esistente alla data del 30 complessivo e la originaria configurazione tipologica, a giugno 2009, sulla base della dichiarazione di fini della sua ricostruzione; ultimazione dei lavori ai sensi della normativa vigente c) Edificio incongruo: un edificio la cui presenza ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della comporti rischi per la pubblica o privata incolumità o normativa previgente, misurato in metri cubi. effetti di dequalificazione del contesto nel quale è inserito per uno o più dei seguenti elementi, Articolo 3 riconosciuti dal Comune in sede di approvazione del (Ampliamento di edifici esistenti) relativo progetto di intervento ai sensi degli articoli 6 e 1. Sulle volumetrie esistenti, come definite all’articolo 7: 2, a totale o prevalente destinazione residenziale, 1) esposizione al rischio idraulico o idrogeologico; mono o plurifamiliari e non eccedenti i 1.000 metri 2) localizzazione; cubi, sono ammessi interventi di ampliamento 14
preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità edifici rurali di valore testimoniale a destinazione architettonica, statica e/o energetica dell’edificio residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti, interessato, nei limiti di seguito indicati: come premialità in relazione all’obbligo, da assumersi a) per edifici di volumetria esistente non superiore a da parte del proprietario o dell’avente titolo, di 200 metri cubi, è consentito un incremento di 60 metri realizzare i relativi interventi di ampliamento nel cubi; rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali, b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 quali le lastre di ardesia aventi composizione chimica metri cubi e 500 metri cubi per la parte eccedente la con presenza di carbonato di calcio maggiore del 20 soglia di 200 metri cubi, entro il limite del 20 per per cento e delle tecniche costruttive caratterizzanti cento; l’edificio esistente, come da attestazione del c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 progettista da prodursi a corredo della Denuncia inizio metri cubi e 1.000 metri cubi per la parte eccedente la attività (DIA); soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 10 per c) di un ulteriore 5 per cento qualora per la copertura cento. di interi edifici residenziali diversi da quelli rurali di 2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 costituiscono valore testimoniale si utilizzino, ove non in contrasto interventi di ristrutturazione edilizia e sono realizzabili con le caratteristiche dei tetti circostanti, lastre di anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici, ardesia aventi le caratteristiche di cui alla lettera b). fermo restando il rispetto delle distanze da pareti finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in Articolo 5 senso orizzontale, delle indicazioni tipologiche, formali (Esclusioni e specificazioni dell’applicazione degli e costruttive di livello puntuale degli strumenti articoli 3 e 4) urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale 1. Gli ampliamenti previsti dagli articoli 3 e 4 non si vigenti e dei requisiti minimi di rendimento energetico applicano nei confronti degli edifici od unità degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, immobiliari: n. 22 (Norme in materia di energia) e successive a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo modifiche ed integrazioni ed al decreto del Presidente edilizio od in difformità da esso; della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di b) condonati con tipologia di abuso 1 “Opere realizzate attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del in assenza o difformità della licenza edilizia o decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concessione e non conformi alle norme urbanistiche concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” di cui rendimento energetico in edilizia) e successive alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 modifiche ed integrazioni. (Norme in materia di controllo dell’attività 3. Gli ampliamenti di edifici rurali di valore urbanistico–edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria testimoniale a destinazione residenziale sono delle opere edilizie) e successive modifiche ed disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 4. integrazioni ed alla successiva legge 24 novembre 4. L’ampliamento, nei termini di cui al comma 1, è 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, ammesso anche per edifici destinati ad uso del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante socioassistenziale e socio-educativo. disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la 5. Ove gli interventi di ampliamento prevedano il correzione dell’andamento dei conti pubblici) e frazionamento dell’unità immobiliare interessata, le successive modifiche ed integrazioni; unità immobiliari non possono comunque avere una c) ricadenti in aree soggette a regime i inedificabilità superficie inferiore a 60 metri quadrati. assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale ivi comprese le aree inondabili e a rischio Articolo 4 di frana così individuate dai Piani di bacino; (Incentivazioni e premialità per l’applicazione d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per dell’articolo 3) finalità turistico-ricreative; 1. Le percentuali di ampliamento di cui all’articolo 3 e) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei possono essere incrementate: Comuni di individuare porzioni dei medesimi o a) di un’ulteriore 10 per cento qualora l’intero specifici casi di applicabilità della legge con organismo edilizio esistente, comprensivo della deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del porzione oggetto di ampliamento, venga, oltre gli Consiglio comunale; obblighi di legge, strutturalmente adeguato alle norme f) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte antisismiche in vigore a decorrere dal 30 giugno 2009 Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché dotato di impianti di produzione di energia da (Codice dei beni Culturali e del paesaggio, ai sensi fonti rinnovabili ovvero rispetti i requisiti di dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e rendimento energetico degli edifici indicati successive modifiche ed integrazioni o comunque nell’articolo 3; individuati come edifici di pregio dagli strumenti b) di un ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli urbanistici generali vigenti; 15
g) ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle realizzare gli interventi previsti dalla presente Cinque Terre, del Parco regionale di Portofino, del disposizione, può approvare, mediante la procedura di Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco Conferenza di servizi atta a comportare modifica allo naturale regionale di Montemarcello Magra. strumento urbanistico comunale – da qualificarsi di 2. Nei Comuni costieri le disposizioni di cui agli articoli esclusivo interesse locale ai sensi dell’articolo 2 della 3 e 4 non si applicano nei confronti degli edifici legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione, ricadenti, in base al vigente PTCP, assetto insediativo, competenze e funzionamento del Comitato tecnico nei seguenti ambiti e regimi normativi: urbanistico) e successive modifiche ed integrazioni – il a) strutture urbane qualificate (SU); progetto di ricostruzione su altre aree idonee, purché b) conservazione (CE); compatibile con le indicazioni del vigente PTCP e dei c) aree non insediate (ANI) assoggettate al regime di Piani di bacino. Il progetto deve altresì comprendere la mantenimento (MA), limitatamente alla fascia di sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o, profondità di 300 metri calcolati in linea d’aria dalla quanto meno, l’approvazione della disciplina battigia anche per i terreni elevati sul mare. urbanistica delle stesse. 3. Per gli edifici ricadenti nei territori dei Parchi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera g), si applica la Articolo 7 disciplina di ampliamento stabilita nei relativi Piani, (Riqualificazione urbanistica ed ambientale di edifici salva la facoltà di ogni ente parco di assumere a destinazione diversa da quella residenziale) specifica deliberazione per rendere applicabili le 1. Al fine di conseguire la riqualificazione urbanistica disposizioni degli articoli 3 e 4, ferme restando le ed ambientale i Comuni possono approvare interventi esclusioni di cui ai commi 1 e 2. di demolizione e di ricostruzione di cui all’articolo 6 4. I Comuni, entro il termine perentorio di aventi ad oggetto edifici incongrui a destinazione quaranticinque giorni dalla data di entrata in vigore diversa da quella residenziale mediante la procedura della presente legge, possono individuare parti del di Conferenza di servizi atta a comportare modifica proprio territorio nelle quali le disposizioni di cui allo strumento urbanistico comunale – da qualificarsi all’articolo 3 non trovano applicazione per ragioni di di esclusivo interesse locale ai sensi dell’articolo 2 ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, della l.r. 9/1983 – nel contesto della quale sono culturale. determinate le funzioni insediabili e le condizioni per il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi purché Articolo 6 compatibili con le indicazioni del vigente PTCP e dei (Demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione Piani di bacino. residenziale) 1. A fini di diminuzione dell’esposizione al rischio Articolo 8 idraulico o idrogeologico, di miglioramento della (Titoli edilizi) qualità architettonica e della efficienza energetica del 1. Gli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono patrimonio edilizio, gli edifici residenziali esistenti alla assoggettati a DIA obbligatoria di cui alla legge data del 30 giugno 2009, riconosciuti incongrui, regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività possono essere demoliti e ricostruiti con incremento edilizia) e successive modifiche ed integrazioni e non fino al 35 per cento del volume esistente per realizzare sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli edifici di migliore qualità architettonica e conformi alle strumenti urbanistici comunali. La DIA per la norme antisismiche in vigore dal 30 giugno 2009 realizzazione degli interventi di ampliamento sopra nonché alla normativa in materia di rendimento indicati può essere presentata decorso il termine di cui energetico degli edifici di cui alla l.r. 22/2007 e all’articolo 5, comma 4. successive modifiche ed integrazioni ed al d.p.r. 2. Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7, 59/2009. nonché gli interventi di ampliamento di cui all’articolo 2. La ricostruzione deve avvenire in sito, anche su 4, comma 1, lettera b), relativi a edifici rurali di valore diverso sedime, e può essere assentita in deroga alle testimoniale parzialmente diruti, sono assentiti previsioni urbanistico-edilizie dello strumento mediante rilascio di permesso di costruire. urbanistico comunale, fatto salvo il rispetto delle 3. Resta ferma l’osservanza delle disposizioni stabilite distanze dai fabbricati ivi previste e della dotazione dei nella vigente legislazione in materia paesistico- parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro ambientale nonché nelle diverse normative di settore quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non che prescrivano l’obbligo di munirsi di autorizzazioni, computarsi nell’incremento volumetrico, di cui al nulla osta e di altri atti preventivi al rilascio di titoli comma 1, se interrati. abilitativi edilizi e in particolare delle disposizioni in 3. Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile per materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza cause oggettive o non sia ritenuta opportuna per degli edifici. migliorare la qualità paesistica ed urbanistica del sito, 4. La presentazione della DIA, o la richiesta di il Comune, su proposta dei soggetti che intendano permesso di costruire, deve avvenire entro il termine 16
perentorio di cui all’articolo 1, comma 2. d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad Articolo 9 uffici e ad attività turistico-ricettive realizzate ai sensi (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 dell’articolo 19. (Disciplina dell’attività edilizia) e successive 4. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali modifiche ed integrazioni) vigenti, al fine di agevolare l'attuazione delle norme 1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive sul risparmio energetico e per migliorare la qualità modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: degli edifici, non sono considerati nel computo per la “Articolo 67 determinazione dell’indice edificatorio: (Superficie agibile e superficie accessoria) a) le strutture perimetrali portanti e non, che 1. Si definisce superficie agibile (SA) la superficie di comportino spessori complessivi, sia per gli elementi solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30 interni ad esse. e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli 2. Non sono da ricomprendere nella SA: elementi verticali nonché i solai con struttura a) le coperture piane, le scale, gli atri, i pianerottoli, le superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per edifici a destinazione residenziale o ad essa gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli assimilabile, ad uffici e ad attività turistico – ricettive; orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali contribuisce al miglioramento dei livelli di ascensori, montacarichi, impianti termici, di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica; climatizzazione, elettrici, idrici, e simili, nonché le b) l’incremento di spessore fino a 15 centimetri dei intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte muri divisori fra unità immobiliari finalizzato dalle pertinenti normative; all’isolamento acustico. c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali 5. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime ad oggetto ambiti urbani da attuarsi mediante della costruzione e non comportanti la realizzazione di Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento più di un piano in sottosuolo o nel piano terra urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi limitatamente agli edifici aventi destinazione equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla residenziale e tipologia diversa da quella superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per condominiale; cento per motivate esigenze di qualità architettonica e d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti di efficienza energetica degli edifici.”. richiesti per l’agibilità aventi altezza all’intradosso del 2. Al comma 1, dell’articolo 88, della l.r. 16/2008 e colmo non superiore a metri 2,10; successive modifiche ed integrazioni le parole: e) le autorimesse private interrate e seminterrate con “diciotto un solo lato fuori terra di cui all’articolo 19, quelle mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro interrate o al piano terreno, di cui all’articolo 9, mesi”. comma 1, della l. 122/1989 e successive modifiche ed La presente legge regionale sarà pubblicata nel integrazioni, nonché le autorimesse interrate, fuori Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a terra o su coperture piane negli edifici a destinazione chiunque spetti di osservarla e farla osservare come commerciale nelle quantità prescritte dalla vigente legge della Regione Liguria. normativa in materia; f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico. Data a Genova, addì 3 novembre 2009 3. Costituiscono superficie accessoria (S Acc.) da non IL PRESIDENTE ricomprendere nella SA sempreché contenuta entro il Claudio Burlando limite massimo del 30 per cento della SA per edifici aventi SA non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite massimo del 20 per cento per la parte di SA eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1: a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso privato; b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza all’intradosso del colmo superiore a metri 2,10, ma privi dei requisiti richiesti per l’agibilità; c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità non riconducibili nella fattispecie di cui al comma 2, lettera c); 17
Ulteriore documentazione Legge regionale del 1 marzo 2011 n. 4 “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio)” Decreto Legge del 13 maggio 2011 n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (DL Sviluppo)” Circolare del 12 gennaio 2010 n. PG/2010/4421 “Rettifica della nota di chiarimenti per la applicazione della L.R. 49/009 (Piano casa) PG 2009/184296 del 28-12-2009” Circolare del 28 dicembre 2009 n. PG/2009/184296 “Chiarimento su art. 5, comma 1, lettera b) della l.r. n. 49/2009 (Piano Casa) relativamente alla applicabilità degli ampliamenti previsti negli articoli 3 e 4 della medesima legge agli edifici od unità immobiliari "condonati con tipologia di abuso 1" Decreto Pres. Repubblica del 2 aprile 2009 n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” Legge regionale del 06 giugno 2008 n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia” Legge regionale del 29 maggio 2007 n. 22 “Norme in materia di energia” Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” Legge dello Stato del 28 febbraio 1985 n. 47 “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. (Legge Nicolazzi)” Legge regionale del 5 aprile 2012 n. 9 “Modifiche alla l.r. n.16/08 (Disciplina dell’attività edilizia), alla l.r. n.25/95 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla l.r. n.36/97 (Legge urbanistica regionale), alla l.r. n.49/09 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)” Per informazioni in tempo reale consulta: Speciale Piano Casa Liguria La presente guida è frutto di una elaborazione della legge regionale curata dalla redazione di Edilportale.com Edilportale declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in essa contenuti 18
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