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Giurisprudenza
Filiazione

Riconoscimento di paternità

Cassazione Civile, Sez. I, 7 gennaio 2021, n. 95 - Pres. Tirelli - Rel. Scalia
Nell’azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in
matrimonio, l’altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio,
secondo la regola dettata all’art. 250 c.c., che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche
nell’ipotesi disciplinata dall’art. 263 c.c.

                                              ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

 Conformi                   Cass. 17 aprile 2019, n. 10775; Cass. 2 dicembre 2016, n. 1957.

 Difformi                   App. Aquila 22 gennaio 2013; Trib. Napoli 28 aprile 2000; Trib. Parma 5 maggio 1987.

                            Fatto                                    determinanti la privazione dello status filiationis per cause
                                                                     esterne alla volontà e responsabilità del soggetto destinato
1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in              a subirne gli effetti, non vi era ragione per escludere in capo
epigrafe indicata, ha rigettato l’impugnazione proposta da           all’altro genitore la veste di litisconsorte necessario.
P.F. nei confronti dei due figli P.L. e P.T.L. nonché del            2. Con il secondo motivo si fa valere dal ricorrente l’in-
curatore speciale di P.F.D., confermando la sentenza di              sufficiente ed erronea motivazione sulla legittimità costi-
primo grado con cui il Tribunale di Cosenza, dopo aver               tuzionale dell’art. 263 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.,
disposto la separazione della domanda principale di P.F.,            comma 1, nn. 3 e 5.
avente ad oggetto la revoca della donazione effettuata il            La Corte cosentina aveva ritenuto non fondata la solle-
(Omissis) in favore dei figli, L. e T.L., per sopravvenienza         vata questione di legittimità dell’art. 263 c.c., per viola-
della figlia naturale F.D., dalla domanda in via riconven-           zione dell’art. 3 Cost.
zionale avanzata da P.L., di impugnazione per difetto di             L’imprescrittibilità dell’azione finalizzata all’impugna-
veridicità ex art. 263 c.c., del riconoscimento della minore,        zione del riconoscimento doveva intendersi riferita al
in accoglimento di quest’ultima ha dichiarato che P.F.D.,            solo diritto del figlio a far prevalere la verità biologica
nata a (Omissis), non era la figlia di P.F., nato a (Omissis).       sulle risultanze emergenti dai registri dello stato civile,
La Corte di merito, nel dare conferma alla sentenza di               valendo invece per l’ipotesi dell’impugnazione del rico-
primo grado, ha ritenuto che fosse stata fornita la prova            noscimento di uno dei genitori il termine di cinque anni
della falsità del riconoscimento della figlia naturale,              dall’annotazione del riconoscimento stesso sull’atto di
traendo argomento (dall’ingiustificato rifiuto dell’assunto          nascita o, meglio, nella specie, in mancanza di un giudicato
genitore a sottoporsi all’esame del DNA ed a rendere il              anteriore alla L. n. 219 del 2012 e trattandosi di ricono-
deferitogli interrogatorio formale).                                 scimento anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 154
2. P.F. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati da      del 2013, ai sensi dell’art. 104 disposizioni transitorie al
memoria, avverso l’indicata sentenza cui resiste con con-            comma 10 D.Lgs. cit., a far data dal giorno della entrata in
troricorso P.L. Il curatore della minore, avvocato F.F., in          vigore della nuova norma.
adesione alle ragioni di quello principale, articola ricorso         La disposizione era incostituzionale rispetto al figlio legit-
incidentale affidato a due motivi.                                   timo, ma anche a quello naturale, in ordine al quale gli
                                                                     effetti del giudicato si era formati prima dell’entrata in
                  Ragioni della decisione                            vigore della L. n. 219 del 2012.
1. Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente          3. Con il terzo motivo si denuncia dal ricorrente l’insuffi-
deduce la violazione o falsa applicazione delle norme di             ciente ed erronea motivazione circa il proprio rifiuto a
diritto in materia di litisconsorzio necessario quanto alle          sottoporsi alla prova ematologico-genetica ed all’interro-
posizioni della madre della minore, violazione in cui era            gatorio formale.
incorsa la Corte di merito là dove aveva ritenuto l’insussi-         Il ricorrente, ottantacinquenne, colpito due volte da ictus,
stenza in tal senso nella normativa di riferimento, relativa         risultava completamente immobilizzato a letto, come da
all’impugnazione per difetto di veridicità del riconosci-            cartelle cliniche prodotte in primo grado, ed i giudici del
mento del figlio naturale, di una specifica previsione, e            tribunale e della corte di merito avrebbero dovuto ritenere
tanto diversamente da quanto stabilito, invece, per                  giustificato il rifiuto da lui frapposto.
l’azione di disconoscimento della paternità ex art. 247 c.c.         4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce l’omesso
Nell’affinità degli istituti dell’impugnazione per difetto di        esame di un fatto decisivo per giudizio nei termini di cui
veridicità del riconoscimento del figlio naturale e del              all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
disconoscimento della paternità - le cui discipline sono             Il giudice di appello aveva omesso di valutare, quale fatto
state avvicinate dopo le riforme del 2012 e 2013 - entrambi          fondamentale per la decisione adottata, l’assenza di prove

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                                                                                                            Filiazione

per poter addivenire ad un accertamento del difetto di             dell’altro genitore, è quella di colui che ha già maturato nei
veridicità della filiazione naturale.                              confronti del minore un rapporto consolidato, giuridico ed
L’errore era presente anche là dove i giudici di primo e           affettivo, che ne legittima la partecipazione alla lite in cui
secondo grado avevano ritenuto assolto il principio del-           si controverte dello status del primo.
l’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., senza che       Tanto vale in quanto il genitore il cui rapporto non è in
fosse stato espletato alcun mezzo di prova testimoniale,           contestazione è portatore, innanzitutto, dell’interesse a
senza chiamare in giudizio la madre della minore ed                condividere o contrastare la genitorialità dell’altro, per le
interrogare costei e senza che fosse stata prodotta una            ricadute che un siffatto accertamento è destinato ad avere
prova documentale, tale da rendere verosimile il difetto           in punto di esercizio del diritto-dovere all’educazione,
di veridicità del riconoscimento della figlia naturale.            istruzione, mantenimento del figlio, e, ancora, è chiamato
5. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il curatore        a cooperare alla realizzazione di quel favor veritatis che
di P.F.D. denuncia la violazione, in relazione all’art. 360 c.     sostiene tutte le azioni sullo status filiationis.
p.c., comma 1, n. 4, art. 102 c.p.c. e delle regole del giusto     Il tal senso il genitore che abbia già riconosciuto il minore
processo, per avere la Corte di appello di Catanzaro escluso       orienta le valutazioni da compiersi in tutti i casi di accer-
l’ipotesi di un litisconsorzio necessario con la madre della       tamento o disconoscimento della filiazione (e quindi
minore nei cui confronti era stato impugnato il ricono-            anche dell’azione ex art. 247 c.c.), provvedendo a dare
scimento di paternità.                                             contenuto all’onere della prova, strutturato sulla assoluta
6. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denun-          impossibilità del concepimento, secondo una uniformità
cia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in   di disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e del 2013,
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata     nella centralità avuta dalla consulenza tecnica genetica e
confermata la sentenza che aveva accolto la domanda                della correlata condotta processuale del genitore che
senza acquisizione di alcuna delle prove previste dal codice       opponga un rifiuto ingiustificato a sottoporvisi (in ter-
civile e di rito, ponendo la Corte di merito a fondamento          mini: Cass. 14/12/2017, n. 30122).
della decisione il solo comportamento processuale della            Nei giudizi di impugnazione del riconoscimento per
parte.                                                             difetto di veridicità e di disconoscimento della pater-
7. Secondo l’ordine osservato dallo stesso ricorrente, dei         nità comune è l’effetto di una privazione sopravvenuta
motivi del ricorso principale deve trovare preliminare             dello status filiationis per cause esterne alla sfera di
trattazione il primo, relativo alla violazione del contrad-        volontà e responsabilità del soggetto destinato a
dittorio necessario nei confronti della madre della minore,        subirne gli effetti che, rilevante incidenza avuta e
il cui status filiationis è oggetto della proposta impugnazione    nel complesso degli interessi in gioco, amplia la platea
del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.      dei suoi protagonisti.
e, nella partecipata identità di contenuto, deve essere            9. Vanno quindi, in accoglimento del primo motivo del
altresì esaminato il primo motivo del ricorso incidentale,         ricorso principale e del ricorso incidentale, assorbiti gli
proposto dal curatore della minore.                                altri, annullate le sentenze emesse (vedi, in termini, da
8. I motivi indicati sono fondati.                                 ultimo: Cass. n. 6644 del 16/03/2018), nella necessità di
Come rilevato da questa Corte di Cassazione in un recente          rimettere le parti, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3,
suo arresto, nell’azione di impugnazione per difetto di            davanti al giudice di primo grado perché questi provveda
veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori        all’integrale rinnovazione del giudizio con la corretta
non uniti in matrimonio, l’altro genitore, che pure abbia          instaurazione del contraddittorio previa citazione della
operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel          madre della minore, B.C.A.
giudizio, secondo la regola dettata all’art. 250 c.c., che         Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52,
pone un principio di natura generale da applicarsi, per-           siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in
tanto, anche nell’ipotesi disciplinata dall’art. 263 c.c.,         caso di diffusione del presente provvedimento.
perché l’acquisizione di un nuovo “status” da parte del
minore è idonea a determinare una rilevante modifica                                         P.Q.M.
della situazione familiare, della quale resta in ogni caso
partecipe l’altro genitore (Cass. 17/04/2019, n. 110775).          In accoglimento del primo motivo del ricorso principale
Deve darsi continuità all’indicato principio che, già inse-        ed incidentale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impu-
rito come obiter nella sentenza di questa Corte di Cassa-          gnata e quella di primo grado e invia a Tribunale di
zione n. 1957 del 02/02/2016, evidenzia della madre del            Cosenza, in persona di diverso magistrato, anche per le
minore la posizione di litisconsorte necessario nell’azione        spese giudizio di legittimità.
promossa, ex art. 263 c.c., dall’altro genitore.                   Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52,
Ed infatti, sia in caso di riconoscimento del figlio ex art.       siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in
250 c.c., comma 4, che di impugnazione del riconosci-              caso di diffusione del presente provvedimento.
mento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c., la posizione     Omissis

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         La madre è parte necessaria nel giudizio di impugnazione
          del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità
                                                 di Alessandra Frassinetti (*)

La Corte di cassazione nella pronuncia in commento dà risposta affermativa al quesito se nel giudizio
di impugnazione del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità, ex art. 263 c.c., sussista
un’ipotesi di litisconsorzio necessario anche nei confronti della madre.

Nel giudizio instaurato dal padre, avanti al Tribunale                     La Corte di cassazione, in accoglimento di detto
di Cosenza, per chiedere la revoca della donazione                         motivo, ritenuti assorbiti gli altri, cassa la sentenza
effettuata a favore di due suoi figli a causa della                        impugnata e quella di primo grado e rimette le parti al
sopravvenienza della figlia naturale, viene proposta                       Tribunale di Cosenza affinché provveda all’integrale
domanda riconvenzionale con la quale uno di quelli                         rinnovazione del giudizio, con la corretta instaura-
impugna il riconoscimento della minore per difetto di                      zione del contraddittorio anche nei confronti della
veridicità.                                                                madre, quale litisconsorte necessario nell’azione di
Il Tribunale di Cosenza, dopo aver disposto la sepa-                       impugnazione per difetto di veridicità del riconosci-
razione della domanda principale da quella riconven-                       mento di un figlio nato da genitori non uniti in
zionale, accoglie quest’ultima e pertanto attesta che                      matrimonio.
la bambina riconosciuta non è figlia del dichiarato                        Per valutare la fondatezza della tesi sostenuta dalla
padre. Questi impugna la sentenza avanti alla Corte                        Suprema Corte occorre individuare in quali casi la
d’appello di Catanzaro, che conferma la decisione di                       pluralità di soggetti nel rapporto sostanziale fatto
primo grado, ritenendo provata la falsità del ricono-                      valere determini la necessità del litisconsorzio (1),
scimento della figlia naturale in base all’ingiustificato                  così che ai sensi dell’art. 102 c.p.c. la decisione non
rifiuto dell’assunto genitore di sottoporsi all’esame                      possa pronunciarsi se non nei confronti di tutti i
del DNA e di rendere l’interrogatorio formale                              litisconsorti necessari, per poi verificare se l’azione
deferitogli.                                                               di impugnazione di riconoscimento di paternità rien-
Contro detta decisione il padre propone ricorso per                        tri tra queste ipotesi.
cassazione affidato a quattro motivi, nel primo dei
quali, di identico contenuto al primo motivo del                           Il litisconsorzio necessario nelle azioni
ricorso incidentale proposto dal curatore della                            di status
minore, viene contestata la violazione delle norme
in materia di litisconsorzio necessario, laddove i                         L’opinione tradizionale ravvisa una legittimazione
giudici di merito non hanno ravvisato la necessità                         necessariamente congiunta nei giudizi plurisogget-
di instaurare l’azione di impugnazione per difetto di                      tivi aventi ad oggetto situazioni sostanziali inscindi-
veridicità del riconoscimento del figlio naturale, ex                      bili (2), oltre che nei casi in cui la necessarietà del
art. 263 c.c., anche nei confronti della madre della                       litisconsorzio è stata configurata esplicitamente dal
minore.                                                                    legislatore. Tra questi rientrano le azioni di divisione

    (*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla           244), parte della dottrina e della giurisprudenza riconosce detto
valutazione di un referee.                                                 istituto anche nei casi di giudizi di accertamento (Andrioli, Diritto
    (1) Sul litisconsorzio necessario vedi tra i molti contributi: Proto   processuale civile, I, Napoli, 1979, 593 s.; Redenti, Il giudizio civile,
Pisani, Dell’esercizio dell’azione, in Commentario al c.p.c., Allorio,     cit., XXII-XXIII; Tomei, Alcuni rilievi in tema di litisconsorzio neces-
I, Torino, 1973, 1098 ss.; Id., Appunti sul litisconsorzio necessario      sario, in Riv. dir. proc., 1980, 699; a favore della sua applicazione
e sugli interventi, in Riv. dir. proc., 1994, 352 ss.; Costantino,         con riguardo all’accertamento in sede di contenzioso tributario
Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, Napoli,              vedi Cass. Civ. 31 gennaio 2019, n. 2969 e Cass. Civ., SS.UU., 4
1979; Id., Litisconsorzio, in Enc. giur., XIX, Roma, 1990, 1 ss.;          giugno 2008, n. 14815, in Corr. giur., 2008, 1704, con nota di
Menchini, Il processo litisconsortile, II, Milano, 1993; Tomei,            Consolo, Condebito solidale tra artt. 332 e 334 c.p.c.: una collo-
Alcuni rilievi in tema di litisconsorzio necessario, in Riv. dir.          cazione sempre ardua (con tentazione di ritorno all’art. 471,
proc., 1980, 669 ss.; Frasca, Note sui presupposti del litisconsor-        comma 2, n. 3, c.p.c. 1865). Non molti autori, invece, ritengono
zio necessario, ivi, 1999, 399 ss.                                         che sussista la necessità del litisconsorzio nel caso di sentenze di
    (2) Mentre la dottrina più classica limita il litisconsorzio neces-    condanna (Fazzalari, Litisconsorzio necessario e filiazione legit-
sario alle sentenze costitutive (Chiovenda, Sul litisconsorzio             tima, in Giur. compl. Cass. civ., 1946, II, 340; Fabbrini, Contributo
necessario, in Saggi di diritto processuale civile, II, Roma, 1931,        alla dottrina dell’intervento adesivo, Milano, 1964, 176 ss.; Tomei,
437; Carnelutti, Istituzioni diritto processuale civile, I, Roma, 1956,    op. cit., 700 e 701 in nota).

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ereditaria o di scioglimento di altra comunione, ex                      riconoscimento compiuto dalla madre, la cui parteci-
art. 784 c.p.c., nonché alcune azioni relative a status                  pazione al procedimento non veniva reputata neces-
personali quali, in materia di filiazione, l’azione di                   saria, ex art. 102 c.p.c. (5). A fronte di ciò, nel caso di
disconoscimento di paternità, ex art. 247 c.c., di                       azione promossa dal riconosciuto veniva individuato
contestazione dello stato di figlio, ex art. 248 c.c., e                 quale legittimato passivo l’autore del riconoscimento,
di reclamo dello status di filiazione legittima, ex art.                 mentre, nel caso di azione promossa da quest’ultimo,
249 c.c.                                                                 detta legittimazione spettava al figlio (6). L’altro geni-
Con riferimento a queste ultime, ci si chiede quali                      tore, essendo portatore di un interesse alla decisione,
siano le ragioni logiche o di principio per le quali la                  poteva solo intervenire volontariamente in giudizio,
legge ha disposto la necessarietà del litisconsorzio,                    ex art. 105, comma 4, c.p.c. (7).
ossia l’impossibilità della pronuncia se non con-
giunta, ex art. 102 c.p.c.                                               L’azione di impugnazione di riconoscimento
Nel caso della domanda di disconoscimento (art. 247)                     di paternità
o in quella di contestazione dello status di filiazione
legittima (art. 248), la ratio viene ravvisata nella pro-                Questo orientamento è recentemente mutato in
nuncia di una sentenza costitutiva relativa al rapporto                  seguito alla riforma della filiazione, avviata dalla L.
trilaterale, intercorrente tra madre, marito e figlio,                   n. 219/2012 e portata a compimento dal D.Lgs. n.
sussistente nella filiazione legittima (3). Pertanto qua-                154/2013 che, parificando i figli legittimi ai figli
lora non partecipino al giudizio i presunti genitori e il                naturali (8), ha comportato una sostanziale equipa-
figlio, non sarà possibile modificare il titolo dello status             razione anche delle azioni sullo status di figlio, con le
di cui si discute e la sentenza dovrà considerarsi inutiliter            quali, nelle ipotesi tassativamente indicate dalla
data, ex art. 102, comma 1, c.p.c. In detti giudizi quindi               legge, viene acquisita o rimossa la condizione di figlio.
la necessaria partecipazione al processo della madre,                    Si pensi al fatto che prima della riforma l’azione per
del presunto padre e del figlio non si considera disposta                impugnare il riconoscimento era imprescrittibile, ex
esclusivamente a tutela del diritto di difesa della madre,               art. 263 c.c., così che il figlio naturale riconosciuto
ma in funzione della pronuncia di un provvedimento                       era permanentemente esposto alla perdita del proprio
“utile”, ex art. 102, comma 2, c.p.c. (4).                               status, a differenza di quanto avveniva con l’azione di
Al contrario, nelle azioni dirette all’accertamento                      disconoscimento della paternità del figlio nato in
della paternità o della maternità naturale, ex art.                      costanza di matrimonio, esperibile dal padre nel
276 c.c., o all’impugnazione del riconoscimento per                      termine di decadenza annuale, ex art. 244 c.c. Tale
difetto di veridicità, ex art. 263 c.p.c., si riteneva che               disparità di trattamento veniva giustificata in base
il rapporto di filiazione intercorresse soltanto tra il                  alla diversa ratio delle due azioni, che nell’impugna-
genitore che aveva compiuto il riconoscimento ed il                      tiva del riconoscimento per difetto di veridicità si
figlio e che si avessero pertanto due distinti rapporti                  ravvisava nella tutela del favor veritatis, principio di
di filiazione, uno del figlio con il padre ed uno del                    rilevanza pubblicistica che comportava l’imprescrit-
figlio con la madre, anche in caso di riconoscimento                     tibilità dell’azione (9), laddove il termine di deca-
effettuato da entrambi i genitori.                                       denza annuale dell’azione di disconoscimento
L’impugnazione del riconoscimento posto in essere dal                    conseguiva al favor legitimitatis, derivante dalla pre-
padre non poteva pertanto incidere sulla validità del                    sunzione pater est is quem iustae nuptiae demonstrant.

   (3) Vedi in questo senso Sgroi, Disconoscimento di paternità, in      1982, 148 s.; Carresi, Il Riconoscimento dei figli naturali, Milano,
Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 61 s.                                     1940, 168 ss.
   (4) Così Liebman, Manuale di diritto processuale civile, I,                (8) Si tratta della L. 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in
Milano, 1984, 92.                                                        materia di riconoscimento dei figli naturali, e del D.Lgs. 28 dicem-
   (5) Così Costantino, Contributo allo studio del litisconsorzio        bre 2013, n. 154, “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di
necessario, Napoli, 1979, 403, secondo cui gli effetti della pro-        filiazione”, che hanno affermato il principio dell’unicità dello stato
nuncia sulla filiazione naturale non comportano la modificazione         di figlio.
dello status di entrambi i genitori, con conseguente “utilità” della          (9) Così Cass. Civ. 24 maggio 1991, n. 5886, in Foro it., 1992, I,
sentenza anche se pronunciata nei confronti di uno solo di essi.         449, secondo cui l’azione di impugnazione del riconoscimento di
   (6) App. Aquila 22 gennaio 2013, n. 31; Trib. Parma 5 maggio          figlio naturale per difetto di veridicità, ex art. 263 c.c., è impre-
1987, in Giur. it., 1988, I, 2, 276, con nota adesiva di Vignali,        scrittibile, in considerazione della peculiare natura delle azioni di
Impugnazione del riconoscimento e legittimazione passiva.                stato, le quali incidono in materia dominata da interessi pubblici e
   (7) Trib. Napoli 28 aprile 2000, in Giur. nap., 2000, 277; Trib.      perciò sottratta alla disponibilità dei privati, senza che ciò violi l’art.
Napoli 20 febbraio 1997, ivi, 195; Trib. Parma 5 maggio 1987, cit.;      3 Cost., in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 244, 265, 266 e 261
così in dottrina Majello, Della filiazione naturale e della legittima-   c.c.
zione, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja-Branca,

Famiglia e diritto 8-9/2021                                                                                                                805
Giurisprudenza
Filiazione

In seguito alla riforma della filiazione è risultato                        quella per disconoscere la paternità del figlio nato nel
però evidente che nell’azione di impugnazione del                           matrimonio, di cui agli artt. 243-bis ss. c.c. In questo
riconoscimento del figlio per difetto di veridicità                         modo, per quanto riguarda la filiazione fuori del
non è in gioco solo la verità dello status, ma                              matrimonio, si è reso più “stabile” lo stato di figlio,
anche l’interesse del figlio riconosciuto alla salva-                       benché acquisito non in conformità con la verità
guardia della propria identità (10). Il quadro                              biologica, rendendo meno agevole, di quanto fosse
normativo riformato ha infatti imposto di effet-                            prima, impugnare un riconoscimento non
tuare un bilanciamento tra la verità biologica e                            veridico (13).
l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nel-                     La Cassazione ha, inoltre, statuito che anche nel-
l’ambito di una sempre maggiore considerazione                              l’azione di impugnazione di riconoscimento del
del diritto del figlio alla propria identità, che non                       figlio per difetto di veridicità, come in quella di
è esclusivamente correlato alla verità biologica,                           disconoscimento di paternità, è necessaria, a pena
ma anche ai legami affettivi e personali sviluppa-                          di nullità del giudizio per violazione del contraddit-
tisi all’interno della famiglia (11).                                       torio, la nomina di un curatore speciale in favore del
Con la riforma della filiazione il legislatore, in attua-                   minore (14), legittimato passivo e litisconsorte
zione dell’unificazione dello status filiationis ex art.                    necessario in detto procedimento. Anche in questo
315 c.c., nel bilanciamento degli interessi in conflitto                    giudizio, infatti, la posizione del minore si pone, in
ha lasciato prevalere sull’interesse pubblico alla                          via generale ed astratta, in potenziale conflitto di
verità del rapporto di filiazione, l’esigenza di non                        interessi con quella dell’altro genitore, legittimato
prolungare indefinitamente l’incertezza dello stato                         passivo, non potendo stabilirsi “ex ante” una coinci-
di figlio, introducendo un termine di decadenza                             denza ed omogeneità tra gli interessi di quest’ultimo
anche per l’esercizio dell’azione di impugnazione                           e quelli del figlio. L’altro genitore, qualificato dalla
del riconoscimento da parte di tutti i soggetti legitti-                    Corte, sia pure obiter dictum, litisconsorte necessario
mati diversi dal figlio (12): viene così allineata, da                      in detto giudizio, può infatti, legittimamente fon-
tale punto di vista, la disciplina dell’azione di impu-                     dare la propria condotta processuale di resistenza od
gnazione per difetto di veridicità del riconoscimento                       adesione all’azione “sulla base di interessi personali
del figlio nato all’esterno di un legame coniugale, a                       ed      economico-patrimoniali         potenzialmente

    (10) Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272, in Corr. giur., 2018,        affettivamente (in)sicuri e biologicamente (ir)reali: le regole per
446, con nota di Ferrando, Gestazione per altri, impugnativa del            contrastarli ancora all’esame della Corte Costituzionale, nel rite-
riconoscimento e interesse del minore e di Gorgoni, in Nuova giur.          nere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
civ. comm., 2018, 540, ha affermato che nelle azioni di stato, in           263 c.c., sollevata con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte
particolare di impugnazione del riconoscimento per difetto di               in cui non esclude la legittimazione a impugnare il riconoscimento
veridicità, la ricerca della verità non costituisce un valore assoluto,     del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza
ma va bilanciata con l’interesse del minore alla tutela della propria       della sua falsità. In detta sentenza la Corte ha inoltre precisato che
identità sociale ed affettiva. Infatti, l’art. 30 Cost. non ha attribuito   l’introduzione di limiti temporali circoscritti per la proposizione
un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica                dell’azione garantisce la tutela del diritto al mantenimento e alla
rispetto a quella legale, ma nel disporre, al comma 4, che “la              stabilità dello status acquisito, anche eventualmente in contrasto
legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”, “ha        con la verità biologica della procreazione, evitando il protrarsi di
demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel           un’incertezza potenzialmente lesiva della solidità degli affetti e dei
rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale    rapporti familiari.
rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le                 (12) Nell’art. 263 c.c., riformato dal D.Lgs. n. 154/2013, il
modalità per far valere quest’ultima, così affidandogli anche la            legislatore ha previsto che l’azione per impugnare un riconosci-
valutazione in via generale della soluzione più idonea per la rea-          mento non veridico sia imprescrittibile solo per il figlio, mentre per
lizzazione dell’interesse del figlio”. Già Corte cost. 18 aprile 1991,      gli altri legittimati è stato introdotto il termine di decadenza di 5
n. 158 e 12 gennaio 2012, n. 7, avevano ritenuto inammissibile la           anni e di un anno per l’autore del riconoscimento.
questione di legittimità costituzionale relativa alla mancanza di                (13) Vedi sul punto Albano, Omogeneità sostanziale dell’azione
termini di decadenza per l’autore del riconoscimento d’impu-                di disconoscimento della paternità e dell’impugnazione del rico-
gnarlo per difetto di veridicità, in quanto il potere di stabilire la       noscimento per difetto di veridicità, in Bianca (a cura di), Filiazione,
natura e la durata del termine per proporre l’impugnazione “spetta          Commento al decreto attuativo, Milano, 2014, 55 ss.; Basini, La
al legislatore, al quale solo è consentito di operare, anche in             filiazione fuori del matrimonio, in Trattato di diritto di famiglia,
ragione dell’evolversi della coscienza collettiva, il necessario bilan-     diretto da Bonilini, IV, Torino, 2016, 3556 ss., Chiappetta, L’impu-
ciamento del rapporto tra tutela dell’appartenenza familiare e              gnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (artt. 263,
tutela dell’identità individuale”; vedi anche Cass. Civ. 3 aprile           264, 267), in La riforma della filiazione, a cura di Bianca, Padova,
2017, n. 8617, in questa Rivista, 2017, 845 ss., con nota di Bugetti,       2015, 495 ss.; Andreola, Il principio di verità nella filiazione, in
Favor veritatis, favor stabilitatis, favor minoris: disorientamenti         questa Rivista, 2015, 88 ss.
applicativi, e di Locatello, Favor minoris e azione di disconosci-               (14) Così Cass. Civ. 2 febbraio 2016, n. 1957, in Nuova giur. civ.
mento della paternità: lo strumento dell’ascolto, in Corr. giur.,           comm., 2016; 1032, con nota di Nascosi, La nomina del curatore
2018, 619 ss. e Cass. Civ. 17 agosto 1998, n. 8987.                         speciale nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per
    (11) Principio affermato da Corte cost. 25 giugno 2020, n. 127,         difetto di veridicità.
in questa Rivista, 2021, 253, con nota di Cordiano, Legami

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Giurisprudenza
                                                                                                                            Filiazione

contrastanti con l’individuazione del best interest per                      posizione dell’altro genitore è quella di colui che ha
il minore” (15).                                                             già maturato nei confronti del minore un rapporto
In altra recente sentenza la Cassazione ha confermato                        consolidato, giuridico ed affettivo, che ne legittima la
che la madre è litisconsorte necessaria nel giudizio di                      partecipazione alla lite in cui si controverte sullo
impugnazione per difetto di veridicità del riconosci-                        status del primo. Il genitore il cui rapporto non è in
mento del figlio, ravvisando la sussistenza di un                            contestazione è infatti portatore dell’interesse a con-
rapporto inscindibile tra entrambi i genitori ed il                          dividere o contrastare la genitorialità dell’altro, oltre
figlio, ogni qualvolta venga messa in discussione la                         ad essere chiamato a cooperare alla realizzazione di
genitorialità (16). In particolare la Corte evince                           quel favor veritatis, che sostiene le azioni di stato in
detto principio dall’esegesi e dalla ratio dell’art. 250                     generale (20).
c.c. che, nel giudizio di riconoscimento del figlio nato                     Si tratta di una decisione condivisibile, la cui portata
fuori dal matrimonio, riserva al genitore che per                            può essere estesa a tutte le azioni sullo status filiationis,
primo ha effettuato il riconoscimento il potere di                           le quali possono determinare una rilevante modifica
esprimere il consenso al successivo riconosci-                               della situazione familiare, della quale resta in ogni
mento (17), potere che gli deriva dal suo status di                          caso partecipe l’altro genitore. Così, l’azione di impu-
genitore, in forza del quale è tenuto a vigilare sull’i-                     gnativa del riconoscimento può comportare la priva-
struzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita                        zione dello status filiationis e la rimozione della qualità
del figlio, ex art. 316, comma 5, c.c. Così che, se il                       di genitore, con effetto retroattivo dall’atto di
consenso non viene prestato, il procedimento pro-                            nascita (21), e ricaduta sulla situazione, non solo
mosso dall’altro genitore per conseguire la sentenza                         patrimoniale, ma anche personale dell’altro genitore
sostitutiva del consenso mancante dovrà essere pro-                          che, fino a quel momento, poteva contare sul soste-
posto anche nei confronti del genitore che ha già                            gno del primo, sia per far fronte al dovere di mante-
effettuato il riconoscimento, definito dalla giurispru-                      nimento che per provvedere all’educazione,
denza litisconsorte necessario (18). Secondo la                              istruzione ed assistenza morale del figlio, cui ambedue
Corte, stante l’analogia tra i due giudizi, in quanto                        i genitori sono tenuti, ex art. 30, comma 1, Cost. (22).
anche nel giudizio di impugnazione del riconosci-                            L’accoglimento della domanda di impugnativa del
mento per difetto di veridicità la madre è titolare di                       riconoscimento del figlio, avendo portata caducato-
un proprio interesse alla bigenitorialità su cui può                         ria del rapporto genitoriale nei confronti di colui che
incidere il venir meno del rapporto di filiazione tra il                     si considerava padre, comporta infatti la decadenza
padre ed il figlio, essa deve essere considerata liti-                       del genitore che ha riconosciuto il figlio dalla respon-
sconsorte necessario nel procedimento promosso ex                            sabilità genitoriale (23), che verrà quindi automati-
art. 263 c.c. (19).                                                          camente esercitata in modo esclusivo dall’altro
Tale orientamento è condiviso dalla decisione in                             genitore senza necessità di un provvedimento
commento, in cui la Suprema Corte afferma che,                               giudiziale.
tanto in caso di riconoscimento del figlio, ex art.                          Può pertanto affermarsi che la necessaria partecipa-
250, comma 4, c.c., che di impugnazione del ricono-                          zione al giudizio di impugnazione del riconoscimento
scimento per difetto di veridicità, ex art. 263 c.c., la                     della paternità per difetto di veridicità anche da parte

    (15) La scelta del figlio, tra la salvaguardia del diritto alla conti-   nell’azione di impugnazione del riconoscimento del figlio per
nuità affettiva conservando lo “status” posto in discussione e,              difetto di veridicità, la prova dell’assoluta impossibilità di conce-
all’opposto, la conoscenza della propria identità biologica, non può         pimento non è diversa da quella che è necessario fornire per le
pertanto essere affidata all’altro genitore.                                 altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il “favor
    (16) Cass. Civ. 17 aprile 2019, n. 10775, in questa Rivista, 2019,       veritatis” ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di
981 ss., con nota di Danovi, Impugnazione del riconoscimento ex              accertamento o disconoscimento della filiazione; Cass. Civ. 14
art. 263 c.c. e litisconsorzio necessario e in D&G, 2019, 3, con nota        dicembre 2017, n. 30122, in questa Rivista, 2019, 403 ss., con
di Paleari, Esiste un rapporto inscindibile tra il genitore non conte-       nota di Figone, Ricerca della paternità e impugnazione del ricono-
stato e il figlio quando è in discussione la genitorialità?                  scimento dopo la riforma della filiazione.
    (17) Ai sensi dell’art. 250, comma 3, c.c., il riconoscimento del            (21) Vedi in tal senso Chiappetta, L’impugnazione del ricono-
figlio infraquattordicenne non può infatti avvenire senza il con-            scimento per difetto di veridicità, cit., 529.
senso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento.                      (22) Così Corte cost. 12 aprile 2017, n. 76, in Foro it., 2017,
    (18) Cass. Civ. 30 luglio 2014, n. 17277, in Foro it., 2015, 2126,       1837.
con nota di Casaburi, e di Fanelli, Il tutore non può sostituirsi al             (23) Sulla responsabilità genitoriale introdotta dalla L. n. 219/
genitore nell’esprimere il consenso o il dissenso al secondo                 2012 e dal D.Lgs. n. 154/2013 in luogo della potestà dei genitori,
riconoscimento, in D&G, 2014, 7.                                             che, di regola, è esercitata di “comune accordo” da entrambi i
    (19) Cass. Civ. 17 aprile 2019, n. 10775, cit.                           coniugi, ex art. 316, comma 1, c.c., vedi Bonilini, Manuale di diritto
    (20) Cass. Civ. 10 luglio 2018, n. 18140, ha affermato che,              di famiglia, Torino, VII ed., 2016, 369 ss.
stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme sulla filiazione,

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Giurisprudenza
Filiazione

della madre, derivi dal fatto che in detto procedi-                       rinvio della causa al giudice di prime cure, ex art. 383
mento sono implicati suoi rilevanti diritti ed inte-                      c.p.c., 3 comma”.
ressi, primo tra i quali quello a condividere o                           Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa
contrastare la genitorialità dell’altro genitore, consi-                  citazione di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari,
derato tutto ciò che consegue dalla permanenza o                          non costituendo infatti un’eccezione in senso pro-
meno della “bigenitorialità”, in termini di obblighi                      prio, può essere dedotto per la prima volta anche nel
sia morali che materiali verso il figlio (24).                            giudizio di legittimità, salvi gli effetti del giudicato
                                                                          implicito (26).
Violazione del principio del contradditorio                               La decisione emessa a contraddittorio non integro è
                                                                          tradizionalmente considerata inutiliter data e quindi
La decisione della Suprema Corte va inoltre condi-                        incapace di esplicare i suoi effetti anche nei confronti
visa laddove, ravvisata la violazione del principio del                   di coloro che presero parte al processo (27), e non può
contraddittorio in entrambi i gradi di giudizio per la                    fungere da titolo esecutivo, essendo affetta dalla
mancata pronuncia della sentenza nei confronti di                         stessa nullità radicale che l’art. 161, comma 2, c.p.
tutti i litisconsorti necessari, cassa la decisione impu-                 c., commina in caso di pronuncia priva della sotto-
gnata e rimette la causa al giudice di primo grado,                       scrizione del giudice (28).
affinché provveda all’integrale rinnovazione del giu-                     Inoltre, dal fatto che ai sensi dell’art. 353 c.p.c. in caso
dizio con la costituzione completa del contradditto-                      di rimessione della causa al giudice di primo grado il
rio, da realizzarsi mediante la citazione in giudizio                     processo continua in primo grado nei confronti di
della madre, litisconsorte necessario.                                    tutti i litisconsorti necessari, si può desumere che
Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza di legit-                   restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della
timità (25) “quando risulta integrata la violazione                       domanda proposta inizialmente solo nei confronti di
delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata                   alcuni dei litisconsorti necessari (29). Nel caso di
né dal giudice di primo grado, che non ha disposto                        specie, quindi, l’azione di impugnazione del ricono-
l’integrazione del contraddittorio, né da quello di                       scimento della paternità per difetto di veridicità,
appello, che non ha provveduto a rimettere la                             instaurata entro i termini di cui all’art. 263 c.c. solo
causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma                      nei confronti del padre e del figlio, e non anche della
1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in                 madre, ha comunque impedito la decadenza, sebbene
sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche                     l’integrazione del contraddittorio nei confronti della
d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente                        madre avvenga oltre il termine previsto ex lege.

   (24) Il diritto alla bigenitorialità consiste nella presenza comune    febbraio 2016, n. 3925; Cass. Civ., SS.UU., 23 gennaio 2015, n.
dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile      1238, in Giur. it., 2015, 1369, con nota di Carratta). Vi è poi chi, pur
consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi: Cass.      sul fondamento dell’inesistenza della sentenza, ha invece pro-
Civ. 28 luglio 2020, n. 16125, in D&G, 2020; Cass. Civ. 8 aprile          spettato la legittimazione dei litisconsorti pretermessi all’appello e
2019, n. 9764, in ilfamiliarista.it, 2019, con nota di Pisano, Bige-      al ricorso per Cassazione, in funzione della rimessione al giudice di
nitorialità: il giudizio prognostico del giudice; Cass. Civ. 23 settem-   primo grado (Tomei, Alcuni rilievi, cit., 704; contra Cass. Civ. 5
bre 2015, n. 18817, in Foro it., 2016, 902, con nota di Casaburi.         agosto 1996, n. 7119, in Giur. it., 1997, I, 3187, con nota di
   (25) Cass. Civ. 16 marzo 2018, n. 6644; Cass. Civ. 26 luglio           Riccardi).
2013, n. 18127; Cass. Civ. 24 febbraio 2011, n. 4503; Cass. Civ. 26           (28) Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino,
febbraio 2004, n. 3866, in Arch. civ., 2004, 1441; Cass. Civ. 30          2019, 114 s.; Zuffi, L’abuso dell’abuso del processo: la Cassazione
gennaio 2003, n. 1462, ivi, 2003, 1365.                                   disapplica l’art. 102 c.p.c. invocando il “prisma dell’interesse ad
   (26) Così Cass. Civ. 23 febbraio 2018, n. 4428, in Giur. it., 2019,    agire” e l’obbligo di lealtà e probità, in Corr. giur., 2020, 1266.
91, con nota critica di Ronco; Cass. Civ. 3 giungo 2014, n. 12408,            (29) In questo senso Proto Pisani, Appunti sul litisconsorzio
che ha ritenuto non riproponibile in sede di ricorso in cassazione, in    necessario, cit., 353 s.; Cass. Civ., SS.UU., 22 aprile 2010, n. 9523,
conseguenza del c.d. giudicato interno, l’eccezione di mancata            in Giur. it., 2011, 1057, con nota di Romagnoli, ha statuito che
integrazione del contraddittorio, rigettata dal giudice di primo          l’ordine del giudice di integrazione del contraddittorio, ex art. 102,
grado e non riproposta in appello; Cass. Civ. 19 settembre                comma 2, c.p.c., ha effetti di ordine sia processuale che sostan-
2006, n. 20260; Cass. Civ. 4 giugno 2004, n. 10649.                       ziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullità per la
   (27) I litisconsorti pretermessi possono chiedere che venga            mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie, ed è
accertata l’inesistenza della sentenza con la c.d. actio nullitatis       altresì idoneo ad interrompere la prescrizione e ad impedire deca-
(Cass. Civ. 17 marzo 2005, n. 5796; Cass. Civ. 14 maggio 2003, n.         denze di tipo sostanziale anche nei confronti delle parti originaria-
7404, in Arch. civ., 2004, 409), salva la legittimazione all’opposi-      mente pretermesse.
zione ordinaria di terzo, ex art. 404, comma 1, c.p.c. (Cass. Civ. 29

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