FIFA Gli Organi Giurisdizionali - V edizione Corso di Specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport - SPORTS LAW AND POLICY ...

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FIFA Gli Organi Giurisdizionali - V edizione Corso di Specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport - SPORTS LAW AND POLICY ...
V edizione
         Corso di Specializzazione
     in Diritto ed Economia dello Sport

Gli Organi Giurisdizionali
          FIFA

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FIFA Gli Organi Giurisdizionali - V edizione Corso di Specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport - SPORTS LAW AND POLICY ...
Gli Organi Giurisdizionali
                  FIFA

                              La Commissione sullo Status dei Calciatori
                                      (Players’ Status Committee - PSC)

La Camera di Risoluzione delle Controversie
      (Dispute Resolution Chamber - DRC)

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• Nuovo Regolamento Approvato dal Comitato esecutivo della
FIFA (19 Dicembre 2014).
• Entrato in vigore il 1 Aprile 2015.
• Profilo di diritto transitorio: il regolamento de quo si applica
ai procedimenti sottoposti all’esame della FIFA dopo l’entrata
in vigore dello stesso mentre per quelli anteriori si applica la
precedente versione del regolamento.
• Nel caso di divergenza tra il regolamento oggetto di analisi e
lo Statuto FIFA nonché ulteriori regolamenti FIFA sono
quest’ultimi a prevalere.

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• Organi interni della FIFA ai quali è affidato il
compito di dirimere controversie nell’ambito
delle rispettive competenze così come
disciplinate ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del
Regolamento FIFA sullo status e sui
trasferimenti dei calciatori (2015 edition).

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La DRC è composta da 24 membri nominati dal
Comitato Esecutivo della FIFA, ed un presidente
indipendente; i 24 membri sono egualmente ripartiti tra
rappresentanti dei calciatori (12) e rappresentanti della
società (12). La loro nomina avviene su proposta delle
associazioni e delle leghe nazionali.
La DRC ed il PSC sono ubicate a Zurigo (Svizzera)
presso la sede centrale della FIFA.

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FIFA Gli Organi Giurisdizionali - V edizione Corso di Specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport - SPORTS LAW AND POLICY ...
Competenze della FIFA
Le Competenze della FIFA sono elencate dall’art. 22 del
Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori.
                         DEROGA ESPRESSA
Senza pregiudizio per il diritto delle parti (atleta o club) di adire un
tribunale ordinario per le controversie relative ad un rapporto di
lavoro.
                               Eccezione
Le parti possono comunque, liberamente, scegliere di portare tutte
le loro vertenze dinanzi agli organi di giustizia sportiva (attraverso la
sottoscrizione di apposita clausola contrattuale).

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Esempio di Clausola Contrattuale

This Agreement is construed in accordance with and it is subject to
the FIFA regulations.

The Parties hereby elect the jurisdiction of FIFA to settle any
disputes arising from this Agreement, and the subsequent appeal - if
any - shall be filed before the Court of Arbitration for Sport (CAS) in
Lausanne, Switzerland, in accordance with the provisions of the
FIFA Statutes.

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1.   Controversie tra società o federazioni contro un allenatore in materia
     di rapporto di lavoro che abbiano una dimensione internazionale,
     salva la presenza di un collegio arbitrale nazionale (art. 22, lett. c);
2.   Controversie relative allo Status ed al Tesseramento dei Calciatori
     (compreso rilascio Transfer);
3.   Controversie relative al trasferimento internazionale di minori;
4.   Controversie tra società e federazioni relative alla messa a
     disposizione di calciatori per le rappresentative nazionali;
5.   CLAUSOLA RESIDUALE: Controversie relative a società
     appartenenti a federazioni differenti che non rientrino nelle
     competenze della DRC (art. 22, lett. f).

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Nuovo Articolo 23 comma 2 - Regolamento FIFA sullo
     Status e sui Trasferimenti del Calciatori

        The Players’ Status Committee has no
     jurisdiction to hear any contractual dispute
               involving intermediaries.

    A seguito della Riforma FIFA sugli Intermediari con
    l’abolizione della figura dell’Agente FIFA, il Players’
     Status Committee non è più competente a decidere
          dispute che coinvolgono gli intermediari.

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1.   Controversie fra società e calciatori, aventi dimensione
     internazionale, in relazione al mantenimento della stabilità
     contrattuale ex artt. 13-18 reg. FIFA (art. 22, lett. a);
2.   Controversie fra società e calciatori in materia di rapporti di
     lavoro che abbiano una dimensione internazionale, salva la
     presenza di un collegio arbitrale nazionale (art. 22, lett. b);
3.   Controversie relative all’indennità di formazione e al
     meccanismo di solidarietà fra società appartenenti a federazioni
     differenti ex artt. 20 e 21 reg. FIFA (art. 22, lett. d);
4.   Controversie relative ai meccanismi di solidarietà fra società
     appartenenti alla stessa federazione a condizione che il
     trasferimento del calciatore alla base della disputa avvenga fra
     società appartenenti a diverse federazioni (art. 22, lett. e).

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•     PRECISAZIONI e CONFLITTO di COMPETENZA

•Salva la giurisdizione FIFA, calciatori e società hanno comunque il diritto di
adire un tribunale civile per le controversie relative a rapporti di lavoro.

• In caso di conflitto di competenza fra Players’ Status Committee e Dispute
Resolution Chamber, a decidere sulla competenza è il presidente del Players’
Status Committee (art. 3 Reg. di Procedura PSC-DRC).

• Le materie non indicate dal Regolamento ed i casi di force majeure sono
decisi dal Comitato Esecutivo della FIFA, le cui decisioni sono finali e non
impugnabili in ambito federale.

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• La procedura è ispirata al principio di celerità ed efficienza - dall’intero
dettato normativo si evince chiaramente la promozione di un espletamento
della procedura in modo rapido ed efficiente.
• Le parti sono tenute ad agire in buona fede e a dire la verità.
• I diritti delle parti: essere ascoltati, presentare prove, esaminare prove
suscettibili di essere poste a base della decisione, accedere agli atti e
ricevere una sentenza motivata.
• Rappresentanza in giudizio: le parti possono presenziare personalmente al
giudizio e hanno il diritto (ma non l’obbligo) di nominare un proprio
rappresentante legale (in tal caso la procura deve avere forma scritta).
• Forma del procedimento: in linea generale i procedimenti vengono svolti
per iscritto ex art. 8 (salvo casi speciali in cui viene concessa un’udienza
orale).

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Art. 6 Parti
Parties are member associations of FIFA, clubs, players,
   coaches or licensed match (and players’) agents.

 Cosa accade se l’istanza viene proposta da (o contro) una
      parte che non rientra nelle categorie indicate?
            Es. Fisioterapista, Medico Sportivo

                 =
       ISTANZA viene dichiarata
           INAMMISSIBILE
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Atto introduttivo del Procedimento
            E’ inoltrata attraverso la segreteria generale FIFA

            Deve essere redatta in una delle quattro lingue
            ufficiali FIFA (Inglese, Francese, Spagnolo e
            Tedesco)
ISTANZA
                                  CONTENUTO:
            1. Nominativo ed indirizzo delle parti (nominativo del
            rappresentante legale se nominato con procura)
            2. L’Istanza o la Richiesta (il petitum)
            3. Documentazione inerente la controversia
            4. Valore della controversia se la stessa ha carattere
            patrimoniale
            5. Giustificativo di eventuali anticipazioni di spese ex
            art. 17
            6. Data e firma
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Sorte dell’Istanza una volta presentata ex art. 9

  RESPINGIMENTO            RINVIO:                            ESAME NEL MERITO:
    IMMEDIATO:             nel caso di non conformità         se nulla osta all’evasione
  Nel caso di elementi     rispetto    al     contenuto       dell’istanza
impropri o inammissibili
                           tassativamente indicato

 Notifica alla controparte con l’indicazione delle scadenze entro le quali
 presentare risposte e dichiarazioni; nel caso di mancata presentazione di
 risposte o dichiarazioni della controparte la controversia verrà risolta sulla base
 delle sole istanze richieste dall’istante.

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Meccanismo di astensione e ricusazione dei
            membri ex art. 7
I membri del PSC e della DRC non possono esercitare le loro
funzioni in casi nei quali abbiano un interesse personale o
diretto; in tali ipotesi il membro interessato è tenuto ad
astenersi.

Le parti hanno il diritto di esperire la ricusazione nei confronti
dei membri del PSC o della DRC qualora maturino legittimi
dubbi in merito alla loro indipendenza e imparzialità; sulla
questione decide il PSC o la DRC senza la presenza del
membro nei cui confronti è avanzata la richiesta di ricusazione.
Se necessario interviene l’Executive Committee della FIFA.

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Svolgimento del Procedimento ex art. 11
Udienza: le parti potranno essere convocate a prendere parte ad una udienza
soltanto se le circostanze lo rendano necessario.
Da ciò si evince che l’udienza è una mera possibilità ben potendo il
procedimento basarsi esclusivamente su atti scritti.
                         Ammissione delle prove ex art. 12
Costituiscono prove del caso le deposizioni delle parti, dei testimoni, le
relazioni dei periti, i fatti accertati e gli altri elementi di prova pertinenti ( il cd.
Thema probandum);
Il giudizio di ammissibilità si basa sulla rilevanza ai fatti del caso;
La DRC ed il PSC godono di un potere probatorio ex officio avendo esse la
facoltà di considerare prove non addotte dalle parti;
Le prove vengono valutate in base al principio del libero convincimento del
giudice tenuto conto della condotta delle parti, del rifiuto di adire una
convocazione, del rifiuto di rispondere o di addurre prove richieste.

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Proposta dell’Amministrazione FIFA ex art. 13
 In particolari materie (es. indennità di formazione e meccanismo di
 solidarietà) qualora non si ravvisino tematiche particolarmente
 complesse, sia sotto un profilo fattuale che legale, l’amministrazione
 FIFA potrà presentare una proposta scritta; le parti entro 15 giorni
 dal ricevimento della proposta FIFA potranno richiedere una
 decisione formale dell’organo competente, altrimenti, decorso il
 termine, la proposta sarà considerata come approvata e vincolante
 per tutte le parti.
 L’art. 13 rappresenta un chiaro meccanismo acceleratorio e
 semplificatorio sulla falsa riga dei cd. riti alternativi avendo lo
 stesso, altresì, un contenuto premiale, difatti ai sensi dell’art. 17
 comma 7° nel caso di accettazione della proposta vi sarà la
 restituzione di eventuali spese anticipate.

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Esito del Procedimento: Decisione del caso ex art. 14
• Le decisioni vengono pronunciate a maggioranza semplice, previa deliberazione a porte
chiuse.
• Non è consentita l’astensione. In caso di parità di voti, il presidente esprimerà il voto
decisivo.
• Il PSC giudica in presenza di almeno tre membri, incluso il presidente o il vicepresidente,
salvo che la questione possa essere decisa da un Giudice Unico (nei casi urgenti o che non
presentano difficoltà dal punto di vista fattuale o giuridico, ovvero nelle decisioni aventi ad
oggetto il rilascio dell’ITC – certificato di trasferimento internazionale per un giocatore
professionista).
• La DRC decide in presenza di almeno tre membri inclusi il presidente o il vicepresidente,
salvo che il caso non sia di tale natura da poter essere deciso da un giudice della DRC
(vertenze il cui valore non supera i 100.000 franchi svizzeri), le vertenze relative al calcolo
dell’indennità di formazione e vertenze relative al contributo di solidarietà a condizione che il
fatto risulti non particolarmente complesso ovvero nel caso in cui la DRC abbia una chiara e
consolidata giurisprudenza in merito.
• Le decisioni vengono notificate per iscritto, per mezzo del Segretario Generale della FIFA,
anche tramite le Federazioni nazionali.
• Eventuali palesi errori materiali potranno essere corretti d’ufficio o su richiesta delle parti.
• Avverso le decisioni rese dal PSC e dalla DRC (sia in composizione di Giudice Unico che
collegiale) è sempre ammesso appello innanzi il Tribunale Arbitrale dello sport - TAS di
Losanna (Svizzera).

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Le Decisioni devono essere motivate???
Di regola la motivazione non è un contenuto essenziale della decisione –
l’eccezione difatti attiene alle decisioni che implicano sanzioni sportive le
quali devono necessariamente riportare un contenuto motivazionale.
L’art. 15, rubricato decisioni rese senza motivazioni, prevede la possibilità
di redigere decisioni che non presentino una parte motivazionale
comunicando esclusivamente i fatti attinenti alla decisione medesima.
Tuttavia le parti godono di un vero e proprio diritto potestativo a ricevere
la motivazione potendo le stesse, nel termine di 10 giorni dalla notifica
della decisione, richiedere una motivazione per iscritto che dovrà essere
resa in modo completo dall’organo decidente.
In assenza di tale richiesta la decisione priva di motivazione cadrà in
giudicato privando le parti della possibilità di appellarla al TAS.

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Termini del Procedimento ex art. 16
• Dalla disciplina dei termini del procedimento si evince
il principio di celerità e speditezza, difatti i termini
decorrono per un minimo di 10 giorni e non superano
mai i 20 giorni e, addirittura, nei casi di urgenza possono
essere ridotti fino a 24 ore.

• Non sono, di norma, ammesse proroghe salvo che non
venga prospettata una motivata richiesta in tal senso.

• I termini del procedimento rimangono sospesi nei 5
giorni che precedono e seguono un congresso FIFA
ovvero nel corso della fase finale della Coppa del Mondo
FIFA sempre che l’organo giurisdizionale decida
avvalersi di tale previsione regolamentare.

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Notifica delle Decisioni ex art. 19
• Le decisioni vengono notificate alle parti, con copia per le rispettive
associazioni di appartenenza.
• Le modalità di notifica ammesse sono: a mezzo fax, a mezzo
raccomandata ovvero a mezzo corriere espresso.

    Pubblicazione delle Decisioni ex art. 20
Qualora le decisioni rivestano un interesse generale, le stesse possono
essere pubblicate, sempre nel rispetto della discrezione delle parti,
dalla Segreteria Generale della FIFA nella forma stabilita dall’organo
decidente, ad esempio nella forma sintetica di un comunicato stampa.
Dietro richiesta motivata delle parti, è possibile che taluni elementi
vengano espuntati dal testo oggetto di pubblicazione.

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Anticipazione delle Spese ex. art. 17
L’anticipo delle spese che viene calcolato in base al valore della controversia è
previsto in relazione a dispute inerenti i compensi per la formazione del
calciatore ed il meccanismo di solidarietà, a condizione che l’importo del
contenzioso sia superiore a 50.000 franchi svizzeri.
In caso di mancato pagamento dell’anticipo le parti hanno dieci giorni di tempo
per regolarizzare la propria posizione, in difetto l’organo giudicante non
consentirà l’udienza della causa.

           Costi del Procedimento ex art. 18
I procedimenti in ordine a dispute aventi per oggetto la compensazione per la
formazione del calciatore ed il meccanismo di solidarietà prevedono il
pagamento di un importo massimo pari a 25.000 franchi svizzeri; tali costi
vengono ripartiti in base al criterio del grado di successo delle parti
nell’ambito del procedimento.
Taluni procedimenti sono gratuiti, in particolare le dispute tra società e
calciatori aventi per oggetto il mantenimento della stabilità contrattuale,
nonché le dispute sui contratti di lavoro internazionali tra società e giocatori.

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TMS: Processo di Giustizia
     Sportiva Telematico
La FIFA, con la Circolare n. 1500 del 4/09/15 ha annunciato
l’approvazione di un nuovo Allegato 6 del Regolamento FIFA STP.
Il nuovo sistema, entrato in vigore il 1/10/15, consente di gestire
attraverso il TMS tutti i ricorsi relativi a richieste di riconoscimento
dell’indennità di formazione e del contributo di solidarietà.
Il nuovo Allegato 6 non ha alcun impatto sugli aspetti sostanziali e sui
principi di merito di tali istituti ma concerne solo le modalità di
presentazione e gestione del ricorso, sostituendo il previgente sistema
basato su un procedimento cartaceo con un vero e proprio processo di
giustizia sportiva telematico a livello internazionale.
Inoltre, è stato creato un “Sub-Committee” composto da tutti i membri
della DRC, ognuno dei quali è in grado di emettere una decisione quale
giudice unico.
                                                                       24
Membri della Dispute Resolution Chamber
Chairman:
Geoff THOMPSON, England
Player representative:
Leonardo GROSSO (Italy), Joaquim EVANGELISTA (Portugal),
Rinaldo MARTORELLI (Brazil), Philippe PIAT (France), Theo VAN
SEGGELEN (Netherlands), Jon NEWMAN (USA), Johan VAN
GAALEN (South Africa), Takuya YAMAZAKI (Japan); John
BRAMHALL (England); Carlos GONZALEZ PUCHE (Colombia);
Eirik MONSEN (Norway); Santiago NEBOT (Spain).
Club representative:
Philippe DIALLO (France), Mario GALLAVOTTI (Italy), Ivan
GAZIDIS (England), Zola MAJAVU (South Africa), Mohamed
MECHERARA (Algeria), Theodoros GIANNIKOS (Greece), Damir
VRBANOVIC (Croatia), Alejandro MARON (Argentina), Guillermo
SALTOS (Ecuador), Todd DURBIN (USA), Mohamed AL
SAIKHAN (Saudi Arabia), Taku NOMIYA (Japan).

                                                                25
Si attribuisce un POTERE DISCREZIONALE alla
      DRC ed al PSC di Applicare SANZIONI
             DISCIPLINARI SPORTIVE

                QUAL E’ LO SCOPO ?
“the aim of this new article is clearly to ensure that clubs
  comply with their financial contractual obligations”

                                                               26
RISVOLTO PRATICO
Nei casi di breach of contract, pur in presenza di decisioni di
condanna al pagamento di somme, in assenza di SANZIONI
DISCIPLINARI, di solito, le parti soccombenti «attendevano»
l’apertura del procedimento disciplinare per mancato rispetto della
Decisione FIFA.
La «probabile» applicazione di sanzioni in sede disciplinare
rappresentava il termine ultimo per adempiere e chiudere la
procedura con la piena soddisfazione delle parti.
Ciò comportava che pur in presenza di una decisione FIFA, essa
non veniva rispettata fino all’apertura del procedimento
disciplinare, con inevitabile decorso del tempo.

                                                                27
Nuovo Art. 12 BIS - OVERDUE PAYABLES
Con la circolare n. 1468 del 23 Gennaio 2015, la FIFA ha innovato il
Regolamento su Status e Trasferimenti dei calciatori introducendo l’art. 12 bis,
che riconosce nuovi poteri, di natura “disciplinare” alla Commissione per la
Risoluzione delle Controversie ed alla Commissione sullo Status dei Calciatori al
fine di garantire un maggior rispetto delle obbligazioni finanziarie assunte dalle
società.
A far data dal 1 marzo 2015, sarà vietato per quest’ultime avere debiti scaduti
(“overdue payables”) nei confronti di calciatori ed altre squadre e, in difetto, gli
organi giurisdizionali della FIFA potranno applicare loro sanzioni anche di natura
sportiva.
Si tratta di una disposizione estremamente rilevante che obbligherà sicuramente le
società a rivedere i propri assetti finanziari e ad essere più accorte nella stipula di
contratti e nella determinazione di salari che potrebbero non essere in grado di
onorare.

                                                                                   28
Art. 12 Bis - Peculiarità I

                       In quali casi si applica?
                            SI APPLICA
    Nelle dispute che riguardano contratti tra Clubs e Calciatori
   (employment football player agreements) e contratti tra Clubs
                        (transfer agreements).
                         NON SI APPLICA
In tutte le altre dispute (solidarity mechanism, training compensation,
                 controversie tra allenatori e club, ITC).

                                                                    29
Art. 12 Bis - Peculiarità II

             Quando un Debito si considera scaduto?
    Quando è dovuto da oltre 30 giorni, in assenza di violazioni
                contrattuali della controparte.

              CONDIZIONE di PROCEDIBILITA’
Il Creditore deve mettere in mora il Club diffidandolo al pagamento
per iscritto e concedendo un termine ad adempiere di almeno 10 gg.

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Art. 12 Bis - Peculiarità III

       Quali sono le sanzioni applicabili dalla DRC o dal PSC?
                          AVVERTIMENTO
                         NOTA DI BIASIMO
                               MULTA
IL DIVIETO DI REGISTRARE NUOVI CALCIATORI, sia Nazionali che
  Internazionali, per una o due intere e consecutive finestre di mercato

     Queste sanzioni possono essere applicate cumulativamente.
La reiterazione di violazioni rappresenta una Circostanza Aggravante.

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Quesito

La Circolare n. 1468 prevede l’entrata in vigore del nuovo art. 12 Bis delle
Regulations, con l’attribuzione di nuovi poteri discrezionali sanzionatori
disciplinari in capo alla DRC e al PSC, a partire dal 1 Marzo 2015.

I predetti Organi (DRC e PSC) potranno quindi disporre di tali poteri anche
nei confronti delle parti protagoniste dei giudizi pendenti prima dell’entrata in
vigore?
Oppure si applicherà solo ai nuovi giudizi incardinati dopo il 1 Marzo 2015?
Oppure, ancora, solo alle controversie relative a rapporti sorti dopo il 1 Marzo
2015?

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Avv. Salvatore Civale

Email: avvocato@studiocivale.it

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