FIFA Gli Organi Giurisdizionali - V edizione Corso di Specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport - SPORTS LAW AND POLICY ...
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V edizione Corso di Specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport Gli Organi Giurisdizionali FIFA 1
Gli Organi Giurisdizionali FIFA La Commissione sullo Status dei Calciatori (Players’ Status Committee - PSC) La Camera di Risoluzione delle Controversie (Dispute Resolution Chamber - DRC) 2
• Nuovo Regolamento Approvato dal Comitato esecutivo della FIFA (19 Dicembre 2014). • Entrato in vigore il 1 Aprile 2015. • Profilo di diritto transitorio: il regolamento de quo si applica ai procedimenti sottoposti all’esame della FIFA dopo l’entrata in vigore dello stesso mentre per quelli anteriori si applica la precedente versione del regolamento. • Nel caso di divergenza tra il regolamento oggetto di analisi e lo Statuto FIFA nonché ulteriori regolamenti FIFA sono quest’ultimi a prevalere. 3
• Organi interni della FIFA ai quali è affidato il compito di dirimere controversie nell’ambito delle rispettive competenze così come disciplinate ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori (2015 edition). 4
La DRC è composta da 24 membri nominati dal Comitato Esecutivo della FIFA, ed un presidente indipendente; i 24 membri sono egualmente ripartiti tra rappresentanti dei calciatori (12) e rappresentanti della società (12). La loro nomina avviene su proposta delle associazioni e delle leghe nazionali. La DRC ed il PSC sono ubicate a Zurigo (Svizzera) presso la sede centrale della FIFA. 5
Competenze della FIFA Le Competenze della FIFA sono elencate dall’art. 22 del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori. DEROGA ESPRESSA Senza pregiudizio per il diritto delle parti (atleta o club) di adire un tribunale ordinario per le controversie relative ad un rapporto di lavoro. Eccezione Le parti possono comunque, liberamente, scegliere di portare tutte le loro vertenze dinanzi agli organi di giustizia sportiva (attraverso la sottoscrizione di apposita clausola contrattuale). 6
Esempio di Clausola Contrattuale This Agreement is construed in accordance with and it is subject to the FIFA regulations. The Parties hereby elect the jurisdiction of FIFA to settle any disputes arising from this Agreement, and the subsequent appeal - if any - shall be filed before the Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne, Switzerland, in accordance with the provisions of the FIFA Statutes. 7
1. Controversie tra società o federazioni contro un allenatore in materia di rapporto di lavoro che abbiano una dimensione internazionale, salva la presenza di un collegio arbitrale nazionale (art. 22, lett. c); 2. Controversie relative allo Status ed al Tesseramento dei Calciatori (compreso rilascio Transfer); 3. Controversie relative al trasferimento internazionale di minori; 4. Controversie tra società e federazioni relative alla messa a disposizione di calciatori per le rappresentative nazionali; 5. CLAUSOLA RESIDUALE: Controversie relative a società appartenenti a federazioni differenti che non rientrino nelle competenze della DRC (art. 22, lett. f). 8
Nuovo Articolo 23 comma 2 - Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti del Calciatori The Players’ Status Committee has no jurisdiction to hear any contractual dispute involving intermediaries. A seguito della Riforma FIFA sugli Intermediari con l’abolizione della figura dell’Agente FIFA, il Players’ Status Committee non è più competente a decidere dispute che coinvolgono gli intermediari. 9
1. Controversie fra società e calciatori, aventi dimensione internazionale, in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale ex artt. 13-18 reg. FIFA (art. 22, lett. a); 2. Controversie fra società e calciatori in materia di rapporti di lavoro che abbiano una dimensione internazionale, salva la presenza di un collegio arbitrale nazionale (art. 22, lett. b); 3. Controversie relative all’indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà fra società appartenenti a federazioni differenti ex artt. 20 e 21 reg. FIFA (art. 22, lett. d); 4. Controversie relative ai meccanismi di solidarietà fra società appartenenti alla stessa federazione a condizione che il trasferimento del calciatore alla base della disputa avvenga fra società appartenenti a diverse federazioni (art. 22, lett. e). 10
• PRECISAZIONI e CONFLITTO di COMPETENZA •Salva la giurisdizione FIFA, calciatori e società hanno comunque il diritto di adire un tribunale civile per le controversie relative a rapporti di lavoro. • In caso di conflitto di competenza fra Players’ Status Committee e Dispute Resolution Chamber, a decidere sulla competenza è il presidente del Players’ Status Committee (art. 3 Reg. di Procedura PSC-DRC). • Le materie non indicate dal Regolamento ed i casi di force majeure sono decisi dal Comitato Esecutivo della FIFA, le cui decisioni sono finali e non impugnabili in ambito federale. 11
• La procedura è ispirata al principio di celerità ed efficienza - dall’intero dettato normativo si evince chiaramente la promozione di un espletamento della procedura in modo rapido ed efficiente. • Le parti sono tenute ad agire in buona fede e a dire la verità. • I diritti delle parti: essere ascoltati, presentare prove, esaminare prove suscettibili di essere poste a base della decisione, accedere agli atti e ricevere una sentenza motivata. • Rappresentanza in giudizio: le parti possono presenziare personalmente al giudizio e hanno il diritto (ma non l’obbligo) di nominare un proprio rappresentante legale (in tal caso la procura deve avere forma scritta). • Forma del procedimento: in linea generale i procedimenti vengono svolti per iscritto ex art. 8 (salvo casi speciali in cui viene concessa un’udienza orale). 12
Art. 6 Parti Parties are member associations of FIFA, clubs, players, coaches or licensed match (and players’) agents. Cosa accade se l’istanza viene proposta da (o contro) una parte che non rientra nelle categorie indicate? Es. Fisioterapista, Medico Sportivo = ISTANZA viene dichiarata INAMMISSIBILE 13
Atto introduttivo del Procedimento E’ inoltrata attraverso la segreteria generale FIFA Deve essere redatta in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco) ISTANZA CONTENUTO: 1. Nominativo ed indirizzo delle parti (nominativo del rappresentante legale se nominato con procura) 2. L’Istanza o la Richiesta (il petitum) 3. Documentazione inerente la controversia 4. Valore della controversia se la stessa ha carattere patrimoniale 5. Giustificativo di eventuali anticipazioni di spese ex art. 17 6. Data e firma 14
Sorte dell’Istanza una volta presentata ex art. 9 RESPINGIMENTO RINVIO: ESAME NEL MERITO: IMMEDIATO: nel caso di non conformità se nulla osta all’evasione Nel caso di elementi rispetto al contenuto dell’istanza impropri o inammissibili tassativamente indicato Notifica alla controparte con l’indicazione delle scadenze entro le quali presentare risposte e dichiarazioni; nel caso di mancata presentazione di risposte o dichiarazioni della controparte la controversia verrà risolta sulla base delle sole istanze richieste dall’istante. 15
Meccanismo di astensione e ricusazione dei membri ex art. 7 I membri del PSC e della DRC non possono esercitare le loro funzioni in casi nei quali abbiano un interesse personale o diretto; in tali ipotesi il membro interessato è tenuto ad astenersi. Le parti hanno il diritto di esperire la ricusazione nei confronti dei membri del PSC o della DRC qualora maturino legittimi dubbi in merito alla loro indipendenza e imparzialità; sulla questione decide il PSC o la DRC senza la presenza del membro nei cui confronti è avanzata la richiesta di ricusazione. Se necessario interviene l’Executive Committee della FIFA. 16
Svolgimento del Procedimento ex art. 11 Udienza: le parti potranno essere convocate a prendere parte ad una udienza soltanto se le circostanze lo rendano necessario. Da ciò si evince che l’udienza è una mera possibilità ben potendo il procedimento basarsi esclusivamente su atti scritti. Ammissione delle prove ex art. 12 Costituiscono prove del caso le deposizioni delle parti, dei testimoni, le relazioni dei periti, i fatti accertati e gli altri elementi di prova pertinenti ( il cd. Thema probandum); Il giudizio di ammissibilità si basa sulla rilevanza ai fatti del caso; La DRC ed il PSC godono di un potere probatorio ex officio avendo esse la facoltà di considerare prove non addotte dalle parti; Le prove vengono valutate in base al principio del libero convincimento del giudice tenuto conto della condotta delle parti, del rifiuto di adire una convocazione, del rifiuto di rispondere o di addurre prove richieste. 17
Proposta dell’Amministrazione FIFA ex art. 13 In particolari materie (es. indennità di formazione e meccanismo di solidarietà) qualora non si ravvisino tematiche particolarmente complesse, sia sotto un profilo fattuale che legale, l’amministrazione FIFA potrà presentare una proposta scritta; le parti entro 15 giorni dal ricevimento della proposta FIFA potranno richiedere una decisione formale dell’organo competente, altrimenti, decorso il termine, la proposta sarà considerata come approvata e vincolante per tutte le parti. L’art. 13 rappresenta un chiaro meccanismo acceleratorio e semplificatorio sulla falsa riga dei cd. riti alternativi avendo lo stesso, altresì, un contenuto premiale, difatti ai sensi dell’art. 17 comma 7° nel caso di accettazione della proposta vi sarà la restituzione di eventuali spese anticipate. 18
Esito del Procedimento: Decisione del caso ex art. 14 • Le decisioni vengono pronunciate a maggioranza semplice, previa deliberazione a porte chiuse. • Non è consentita l’astensione. In caso di parità di voti, il presidente esprimerà il voto decisivo. • Il PSC giudica in presenza di almeno tre membri, incluso il presidente o il vicepresidente, salvo che la questione possa essere decisa da un Giudice Unico (nei casi urgenti o che non presentano difficoltà dal punto di vista fattuale o giuridico, ovvero nelle decisioni aventi ad oggetto il rilascio dell’ITC – certificato di trasferimento internazionale per un giocatore professionista). • La DRC decide in presenza di almeno tre membri inclusi il presidente o il vicepresidente, salvo che il caso non sia di tale natura da poter essere deciso da un giudice della DRC (vertenze il cui valore non supera i 100.000 franchi svizzeri), le vertenze relative al calcolo dell’indennità di formazione e vertenze relative al contributo di solidarietà a condizione che il fatto risulti non particolarmente complesso ovvero nel caso in cui la DRC abbia una chiara e consolidata giurisprudenza in merito. • Le decisioni vengono notificate per iscritto, per mezzo del Segretario Generale della FIFA, anche tramite le Federazioni nazionali. • Eventuali palesi errori materiali potranno essere corretti d’ufficio o su richiesta delle parti. • Avverso le decisioni rese dal PSC e dalla DRC (sia in composizione di Giudice Unico che collegiale) è sempre ammesso appello innanzi il Tribunale Arbitrale dello sport - TAS di Losanna (Svizzera). 19
Le Decisioni devono essere motivate??? Di regola la motivazione non è un contenuto essenziale della decisione – l’eccezione difatti attiene alle decisioni che implicano sanzioni sportive le quali devono necessariamente riportare un contenuto motivazionale. L’art. 15, rubricato decisioni rese senza motivazioni, prevede la possibilità di redigere decisioni che non presentino una parte motivazionale comunicando esclusivamente i fatti attinenti alla decisione medesima. Tuttavia le parti godono di un vero e proprio diritto potestativo a ricevere la motivazione potendo le stesse, nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione, richiedere una motivazione per iscritto che dovrà essere resa in modo completo dall’organo decidente. In assenza di tale richiesta la decisione priva di motivazione cadrà in giudicato privando le parti della possibilità di appellarla al TAS. 20
Termini del Procedimento ex art. 16 • Dalla disciplina dei termini del procedimento si evince il principio di celerità e speditezza, difatti i termini decorrono per un minimo di 10 giorni e non superano mai i 20 giorni e, addirittura, nei casi di urgenza possono essere ridotti fino a 24 ore. • Non sono, di norma, ammesse proroghe salvo che non venga prospettata una motivata richiesta in tal senso. • I termini del procedimento rimangono sospesi nei 5 giorni che precedono e seguono un congresso FIFA ovvero nel corso della fase finale della Coppa del Mondo FIFA sempre che l’organo giurisdizionale decida avvalersi di tale previsione regolamentare. 21
Notifica delle Decisioni ex art. 19 • Le decisioni vengono notificate alle parti, con copia per le rispettive associazioni di appartenenza. • Le modalità di notifica ammesse sono: a mezzo fax, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo corriere espresso. Pubblicazione delle Decisioni ex art. 20 Qualora le decisioni rivestano un interesse generale, le stesse possono essere pubblicate, sempre nel rispetto della discrezione delle parti, dalla Segreteria Generale della FIFA nella forma stabilita dall’organo decidente, ad esempio nella forma sintetica di un comunicato stampa. Dietro richiesta motivata delle parti, è possibile che taluni elementi vengano espuntati dal testo oggetto di pubblicazione. 22
Anticipazione delle Spese ex. art. 17 L’anticipo delle spese che viene calcolato in base al valore della controversia è previsto in relazione a dispute inerenti i compensi per la formazione del calciatore ed il meccanismo di solidarietà, a condizione che l’importo del contenzioso sia superiore a 50.000 franchi svizzeri. In caso di mancato pagamento dell’anticipo le parti hanno dieci giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, in difetto l’organo giudicante non consentirà l’udienza della causa. Costi del Procedimento ex art. 18 I procedimenti in ordine a dispute aventi per oggetto la compensazione per la formazione del calciatore ed il meccanismo di solidarietà prevedono il pagamento di un importo massimo pari a 25.000 franchi svizzeri; tali costi vengono ripartiti in base al criterio del grado di successo delle parti nell’ambito del procedimento. Taluni procedimenti sono gratuiti, in particolare le dispute tra società e calciatori aventi per oggetto il mantenimento della stabilità contrattuale, nonché le dispute sui contratti di lavoro internazionali tra società e giocatori. 23
TMS: Processo di Giustizia Sportiva Telematico La FIFA, con la Circolare n. 1500 del 4/09/15 ha annunciato l’approvazione di un nuovo Allegato 6 del Regolamento FIFA STP. Il nuovo sistema, entrato in vigore il 1/10/15, consente di gestire attraverso il TMS tutti i ricorsi relativi a richieste di riconoscimento dell’indennità di formazione e del contributo di solidarietà. Il nuovo Allegato 6 non ha alcun impatto sugli aspetti sostanziali e sui principi di merito di tali istituti ma concerne solo le modalità di presentazione e gestione del ricorso, sostituendo il previgente sistema basato su un procedimento cartaceo con un vero e proprio processo di giustizia sportiva telematico a livello internazionale. Inoltre, è stato creato un “Sub-Committee” composto da tutti i membri della DRC, ognuno dei quali è in grado di emettere una decisione quale giudice unico. 24
Membri della Dispute Resolution Chamber Chairman: Geoff THOMPSON, England Player representative: Leonardo GROSSO (Italy), Joaquim EVANGELISTA (Portugal), Rinaldo MARTORELLI (Brazil), Philippe PIAT (France), Theo VAN SEGGELEN (Netherlands), Jon NEWMAN (USA), Johan VAN GAALEN (South Africa), Takuya YAMAZAKI (Japan); John BRAMHALL (England); Carlos GONZALEZ PUCHE (Colombia); Eirik MONSEN (Norway); Santiago NEBOT (Spain). Club representative: Philippe DIALLO (France), Mario GALLAVOTTI (Italy), Ivan GAZIDIS (England), Zola MAJAVU (South Africa), Mohamed MECHERARA (Algeria), Theodoros GIANNIKOS (Greece), Damir VRBANOVIC (Croatia), Alejandro MARON (Argentina), Guillermo SALTOS (Ecuador), Todd DURBIN (USA), Mohamed AL SAIKHAN (Saudi Arabia), Taku NOMIYA (Japan). 25
Si attribuisce un POTERE DISCREZIONALE alla DRC ed al PSC di Applicare SANZIONI DISCIPLINARI SPORTIVE QUAL E’ LO SCOPO ? “the aim of this new article is clearly to ensure that clubs comply with their financial contractual obligations” 26
RISVOLTO PRATICO Nei casi di breach of contract, pur in presenza di decisioni di condanna al pagamento di somme, in assenza di SANZIONI DISCIPLINARI, di solito, le parti soccombenti «attendevano» l’apertura del procedimento disciplinare per mancato rispetto della Decisione FIFA. La «probabile» applicazione di sanzioni in sede disciplinare rappresentava il termine ultimo per adempiere e chiudere la procedura con la piena soddisfazione delle parti. Ciò comportava che pur in presenza di una decisione FIFA, essa non veniva rispettata fino all’apertura del procedimento disciplinare, con inevitabile decorso del tempo. 27
Nuovo Art. 12 BIS - OVERDUE PAYABLES Con la circolare n. 1468 del 23 Gennaio 2015, la FIFA ha innovato il Regolamento su Status e Trasferimenti dei calciatori introducendo l’art. 12 bis, che riconosce nuovi poteri, di natura “disciplinare” alla Commissione per la Risoluzione delle Controversie ed alla Commissione sullo Status dei Calciatori al fine di garantire un maggior rispetto delle obbligazioni finanziarie assunte dalle società. A far data dal 1 marzo 2015, sarà vietato per quest’ultime avere debiti scaduti (“overdue payables”) nei confronti di calciatori ed altre squadre e, in difetto, gli organi giurisdizionali della FIFA potranno applicare loro sanzioni anche di natura sportiva. Si tratta di una disposizione estremamente rilevante che obbligherà sicuramente le società a rivedere i propri assetti finanziari e ad essere più accorte nella stipula di contratti e nella determinazione di salari che potrebbero non essere in grado di onorare. 28
Art. 12 Bis - Peculiarità I In quali casi si applica? SI APPLICA Nelle dispute che riguardano contratti tra Clubs e Calciatori (employment football player agreements) e contratti tra Clubs (transfer agreements). NON SI APPLICA In tutte le altre dispute (solidarity mechanism, training compensation, controversie tra allenatori e club, ITC). 29
Art. 12 Bis - Peculiarità II Quando un Debito si considera scaduto? Quando è dovuto da oltre 30 giorni, in assenza di violazioni contrattuali della controparte. CONDIZIONE di PROCEDIBILITA’ Il Creditore deve mettere in mora il Club diffidandolo al pagamento per iscritto e concedendo un termine ad adempiere di almeno 10 gg. 30
Art. 12 Bis - Peculiarità III Quali sono le sanzioni applicabili dalla DRC o dal PSC? AVVERTIMENTO NOTA DI BIASIMO MULTA IL DIVIETO DI REGISTRARE NUOVI CALCIATORI, sia Nazionali che Internazionali, per una o due intere e consecutive finestre di mercato Queste sanzioni possono essere applicate cumulativamente. La reiterazione di violazioni rappresenta una Circostanza Aggravante. 31
Quesito La Circolare n. 1468 prevede l’entrata in vigore del nuovo art. 12 Bis delle Regulations, con l’attribuzione di nuovi poteri discrezionali sanzionatori disciplinari in capo alla DRC e al PSC, a partire dal 1 Marzo 2015. I predetti Organi (DRC e PSC) potranno quindi disporre di tali poteri anche nei confronti delle parti protagoniste dei giudizi pendenti prima dell’entrata in vigore? Oppure si applicherà solo ai nuovi giudizi incardinati dopo il 1 Marzo 2015? Oppure, ancora, solo alle controversie relative a rapporti sorti dopo il 1 Marzo 2015? 32
Avv. Salvatore Civale Email: avvocato@studiocivale.it 33
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