Cosa cambia per gli esami chimici e microbiologici - M.C. Abete S.C. Controllo Chimico - IZSTo

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Cosa cambia per gli esami chimici e microbiologici - M.C. Abete S.C. Controllo Chimico - IZSTo
IZSTO
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

   Cosa cambia per gli esami chimici e microbiologici
                                M.C. Abete S.C. Controllo
                                          Chimico
                               L. Decastelli S.C. Sicurezza e
                                   Qualità degli Alimenti

        30 aprile 2021
Cosa cambia per gli esami chimici e microbiologici - M.C. Abete S.C. Controllo Chimico - IZSTo
DI COSA PARLIAMO........

➢ DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27
➢ DECRETO LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
Cosa cambia per gli esami chimici e microbiologici - M.C. Abete S.C. Controllo Chimico - IZSTo
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4
ottobre 2019, n. 117. (21G00034) (GU Serie Generale n.60
del 11-03-2021)

                In vigore dal 26 marzo 2021
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DECRETO LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di
sicurezza alimentare (21G00048)
Gazzetta Ufficiale n.72 del 24 marzo 2021

            In vigore dal 25 marzo 2021
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DECRETO LEGGE 22 marzo 2021 n. 42
  Ripristina alcuni articoli della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché
 delle relative disposizioni esecutive del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 che erano stati abrogati dal decreto
                    legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

  La reintroduzione degli articoli determina una modifica rispetto ai
                    contenuti degli articoli 7 e 8
                          del d.lgs. 27/2021.
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DECRETO LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
                                            Art. 1.
                             Modifiche urgenti all’articolo 18
                       del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) , le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis , 13, 17, 18, 19 e 22»;
b) alla lettera c) , le parole «fatta salva la disposizione di cui all’articolo 7» sono
sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e 12»;
c) alla lettera d) , sono aggiunte, in fine, le parole: «,fatta salva l’applicazione delle
disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis , 13, 17, 18,
19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».
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DECRETO LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
                                  Art. 2.
                          Disposizioni finanziarie

          1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto
            non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
           della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
        provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse
         umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
                                    vigente.
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DECRETO LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
                                      Art. 3.
                                 Entrata in vigore

            1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
                   a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
            Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
                        Camere per la conversione in legge.
             Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
            inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
            Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
                           osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 marzo 2021
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DI COSA PARLIAMO........

ESAMI CHIMICI
Cosa cambia per gli esami chimici e microbiologici - M.C. Abete S.C. Controllo Chimico - IZSTo
DI COSA PARLIAMO........
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27
❑ Esami chimici Art.1,2,7,8,9 e 10
DECRETO LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
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Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

                Decreto Legislativo 27/2021 Art 7
                         Controperizia
                            Comma 1
 Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile le AC ,
 assicurano che, nel prelevare il campione, sia prelevata una
 quantità sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote
 previste, compresa quella destinata all’ operatore per
 consentire allo stesso l’esame di parte presso un
 laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per
 consentirgli l’espletamento dell’eventuale fase relativa alla
 controversia.
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Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

                Decreto Legislativo 27 - Decreto legge 42
                         Campionamento e diritto alla difesa
   1. Aliquota per analisi presso il laboratorio ufficiale;
   2. Aliquota per l’OS presso cui è stato eseguito il campione, per
           analisi in controperizia presso laboratorio di fiducia accreditato;
   3. Aliquota per l’OS produttore;
   4. Aliquota per analisi presso ISS(art 8 controversia);
   5. Aliquota a disposizione per eventuale perizia disposta
           dall’autorità giudiziaria.
                                                    4/5 Aliquote
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                 Decreto Legislativo 27/2021 Art 7
                             Controperizia
                               Comma 1
     Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di
     espressa rinuncia dell’ operatore o di un suo legale
     rappresentante, rinuncia che deve essere annotata nel
     verbale di prelievo.
     In assenza di disposizioni specifiche europee o nazionali
     il campionamento viene effettuato secondo quanto
     riportato nell’ allegato 1.
     Per ciascun campione prelevato è compilato a cura dell’
     AC un verbale di campionamento secondo quanto
     riportato nell’ allegato 1.
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Liguria e Valle d’Aosta

                             D.Lgs 27/2021 ALLEGATO 1
Sezione 1 Campionamento ufficiale
Modalità di campionamento per le analisi
I metodi di campionamento nel contesto dei controlli ufficiali sono
conformi alle norme dell’UE, ove presenti

Sezione 2 Campionamento nel settore mangimistico:
Prelievo secondo Regolamento (Ce) 152/2009 s.m.i come dettagliato
nel PNAA
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Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

                             D.Lgs 27/2021 ALLEGATO 2

     I metodi di campionamento dei prodotti alimentari, ivi
   compresi quelli di origine vegetale e di origine animale per
   la determinazione dei residui di prodotti fitosanitari, ai fini
   della del controllo della loro conformità ai limiti massimi di
                           residui (LMR).
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Liguria e Valle d’Aosta

                    Decreto legge 42
Campionamento D.P.R.26 marzo 1980 n.327 art. 6
   Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad
                           analisi chimica.

 Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto
 previsto da norme speciali, o quando ricorrano particolari esigenze di
     controllo, si applicano le modalità stabilite dall'allegato A del
                          presente regolamento.

  Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalità di cui al
 comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale
           di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato.
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Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

          Campionamento D.P.R.26 marzo 1980 n. 327
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Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

                                           Decreto Legislativo 27/2021 Art 7
                                                    Controperizia
                                                     Commi 3 e 4
  Il Laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente il risultato
  analisi all’ AC. L’ AC effettua la valutazione del risultato e comunica il
  più tempestivamente possibile all‘OS l’esito favorevole o sfavorevole
  delle analisi                               Esegue analisi

                                                                                       Comunica

                                                                                                  Operatore
        Aliquote
                             Laboratorio

                                                                       Comunica
           3/4
                                                               Esito

                                                                                  AC
            +
         Verbale
Compiti del Laboratorio
Risultati Analitici che superano limiti normativa

❑ Emissione RDP : risultato analitico ed il riferimento
  normativo.
❑ Comunicazione via PEC all’Autorità Competente (AC)
  l’esito analitico ed i relativi limiti
S.C.
                               Dott.

                               Tel. n.
                               e-mail:

    Modello 2

    Prot. n.                                                           Torino,
    Titolo XII
    Classe 02
                                                          Alla c.a.:   ASL/NAS PCF/UVAC ...........
                                                                       pec ..............................

                                                          e p.c..:     Regione Piemonte/Liguria VDA
                                                                       pec. …………………….

                                                                        Ministero della Salute
.                                                                       Direzione Generale
                                                                        Igiene e Sicurezza degli alimenti e la
                                                                        Nutrizione
                                                                        pec. dgsan@postacert.sanita.it
                                                                        oppure
                                                                        Ministero della Salute
                                                                        Direzione Generale
                                                                        Sanità animale e Farmaci Veterinari
                                                                        pec. dgsa@postacert.sanita.it

    OGGETTO: comunicazione esito analitico

      Con la presente, si comunica che, nel campione di ........................... n. accettazione ............
    prelevato da ........................... , con Verbale di prelevamento n. ............ , del ......... ,
                                            è stata riscontrata presenza
      di .................... , alla concentrazione di ......... , come riportato nel Rapporto di Prova
    n. ............. , disponibile su Siglaweb.
      Il valore previsto dal Reg. CE ….              s.m.i. è rappresentato da…….
      Il valore del     CC    del metodo è rappresentato da ……..-
      Si richiede di inviare via PEC all’ IZSPLV (izsto@legalmail.it) l’esito della valutazione del
    rischio da voi effettuata (art. 7 comma 4 del D.Lgs 27/2021), al fine di gestire i contro campioni
    e il flusso dati.
      Distinti saluti
                                                                                           Il Responsabile della SS
IZSTO
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

                  Decreto Legislativo 27/2021 Art 7
                            Controperizia
                              Comma 5
      Gli operatori dei settori di cui all’ Art 2,comma 1 i cui
      animali o merci sono oggetto di controllo ufficiale
      mediante campionamento con esito sfavorevole , ai sensi
      dell’ art. 35 del Regolamento hanno diritto a proprie
      spese, di far condurre una controperizia a cura di un
      esperto di parte qualificato , consistente nell’esame
      documentale delle registrazioni inerenti le attività
      condotte dal momento del campionamento all’
      emissione del RdP relativo alle singola analisi, prova o
      diagnosi .
IZSTO
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

                    Decreto Legislativo 27/2021 Art 7
                                Controperizia
                                   Comma 5
          L’esame documentale viene richiesto all’ AC che ha
       effettuato il campionamento entro il termine perentorio
            di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
                            dell’ esito sfavorevole.
       Rientra nella controperizia l’ esecuzione a proprie spese
          presso un laboratorio accreditato di propria fiducia
               dell’analisi, prova o diagnosi fatta effettuare
             dall’operatore sull’aliquota eventualmente resa
              disponibile al momento del campionamento.
IZSTO
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

                           Decreto Legislativo 27/2021 Art 7
                                    Controperizia
                                      Comma 5
                       ESITO NON CONFORME CONTROPERIZIA

                                             Diritto a        Richiesta
                             Operatore

                                          controperizia       entro 15
           esito NC

                                              esame           giorni dal
                                         documentale a      ricevimento    AC
                                         proprie spese, a     dell’esito
                                            cura di un
                                         esperto di parte
                                           qualificato.
IZSTO
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

                   Decreto Legislativo 27/2021 Art 7
                             Controperizia
                                Comma 6
            Le disposizioni di cui ai commi precedenti , non
          pregiudicano l’obbligo delle Autorità competenti di
       intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi
         sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante, o i
       rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli
           OGM e ai prodotti fitosanitari e ai sottoprodotti di
             origine animale, anche i rischi per l’ambiente.
DI COSA PARLIAMO........
❑Esami microbiologici : DLgs 27/2021 Art 7
DI COSA PARLIAMO........
❑Esami microbiologici : CAMPIONAMENTO
IZSTO
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

                 Art 7 Controperizia : comma 1
      1.In assenza di disposizioni specifiche europee o
      nazionali il campionamento viene effettuato secondo
      quanto riportato nell’ allegato 1. Per ciascun campione
      prelevato è compilato a cura dell’ AC un verbale di
      campionamento secondo quanto riportato nell’ allegato
      1.
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         Allegato 1
         1) Definizioni
         ➢Campione ufficiale : metodo utilizzato nell’ ambito del CU o
           di altre attività Ufficiali che prevede il prelievo di una
           matrice e la formazione di un campione per verificarne, in
           laboratorio, la conformità alle normative
         ➢Aliquota: ciascuna delle parti equivalenti in cui viene
           suddiviso il campione ufficiale . Una aliquota può essere
           composta da più unità campionarie
         ➢Unità campionaria: unità elementare del campione,
           destinata all’analisi
         ➢Verbale di campionamento anche in forma dematerializzata
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              Allegato 1
              3) CONFEZIONAMENTO del campione
              ➢Contenitore idoneo, sigillato, antimanomissione
              e identificazione Univoca
              ➢Conservazione e Trasporto nel rispetto di
              Tempi e temperatura adeguati e conformi a
              norme, comprese norme ISO
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         VERBALE deve avere almeno le seguenti indicazioni:
      ➢ AC                                        ➢ Motivazione se campionata in aliquota
                                                    unica e/o dichiarazione di rinuncia dell’OS
      ➢ Identificazione univoca
                                                  ➢ Quantità prelevata, lotto, data di
      ➢ Data , luogo e ora del prelievo             scadenza/TMC
      ➢ Generalità e qualifica del prelevatore    ➢ La linea di attività, la fase della filiera di
      ➢ Identificazione OS e generalità di chi      produzione o distribuzione
        presenzia al campionamento                ➢ Condizioni ambientali di conservazione,
      ➢ Motivo campionamento                        Informazioni al consumatore (anche
                                                    mediante documentazione fotografica
      ➢ Modalità seguite per il prelievo            allegata al verbale), merce sfusa o in
                                                    confezione integra
      ➢ Analisi richiesta
                                                  ➢ Codice FOODEX, nonché i codici del flusso
      ➢ Natura del campione                         tracciato in versione corrente ed
                                                    aggiornata con il livello di dettaglio
      ➢ Numero verbale                              opportuno
      ➢ Annotazione che copia è lasciata a chi ha ➢ Eventuali dichiarazioni di chi presenzia
        presenziato
                                                  ➢ Firma prelevatore e di chi presenzia
DI COSA PARLIAMO........
❑Esami microbiologici :CONTROPERIZIA
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                             Art.7 Controperizia : comma 2
     Qualora l’esito dell’analisi, prova o diagnosi da condurre
     non assicuri la riproducibilità dell’esito analitico, in
     considerazione della prevalenza della distribuzione del
     pericolo negli animali o nelle merci, della deperibilità
     dei campioni e o delle merci, come nel caso delle analisi
     microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di
     sicurezza alimentare di cui alla normativa comunitaria e
     nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri
     settori di cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto,
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    Art.7 Controperizia: comma 2
      L’Autorità Competente procede al prelievo del campione
      in un’unica aliquota specificando nel verbale di
      campionamento i relativi motivi che escludono la
      opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica della
      ripetizione dell’analisi o della prova. Ai campioni di cui al
      presente comma non si applicano le disposizioni
      dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271
      del1989.(Analisi di campioni e garanzie dell’interessato).
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     DL 22 marzo 2021 n. 42 Misure urgenti sulla disciplina
     sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare,
      La reintroduzione della sanzione penale per le violazioni
      di cui all’articolo 5 della L. 283/62 determina la necessità
      di garantire il diritto alla difesa anche in sede penale
      secondo le disposizioni previste dalla normativa italiana,
      in relazione all’attività di campionamento, analisi, prova
      e diagnosi : si applicano le disposizioni previste nel
      comma 1 dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271
      del 1989
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                             Art.7 ( comma 3,4)

         Il Laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente il risultato
         all’AC. L’AC effettua la valutazione e comunica il più tempestivamente
         possibile all‘OSA l’esito favorevole o sfavorevole

           1 ALIQUOTA +      ESECUZIONE
                                               RdP        AC        OPERATORE
             VERBALE           PROVA
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                             Art. 7 comma 5
   Gli operatori dei settori di cui all’ Art 2, comma 1 i cui animali o
   merci sono oggetto di controllo ufficiale mediante
   campionamento con esito sfavorevole , ai sensi dell’ art. 35 del
   Regolamento hanno diritto a proprie spese, di far condurre una
   controperizia a cura di un esperto di parte qualificato,
   consistente nell’esame documentale delle registrazioni inerenti
   le attività condotte dal momento del campionamento
   all’emissione del RdP relativo alle singola analisi, prova o
   diagnosi.
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                             Art 7 comma 5
      L’esame documentale viene richiesto dall’ OS all’AC che
      ha effettuato il campionamento entro il termine
      perentorio di quindici giorni dal ricevimento della
      comunicazione dell’ esito sfavorevole.
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                                        Art 7 (comma 5)
                                     ESITO NON CONFORME

                             ESITO NC

                               OSA ha diritto a controperizia, esame
                               documentale a proprie spese, a cura
                               di un esperto di parte qualificato

                                   Richiesta a AC entro 15 giorni da
                                   ricevimento dell’esito
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            ESITO NON CONFORME: DOPO CONTROPERIZIA

                                             AC

                               ACCETTA             NON ACCETTA
                             CONTESTAZIONI        CONTESTAZIONI

                              ARCHIVIA IL         CONTROVERSIA
                              FASCICOLO            FRA AC E OSA
DI COSA PARLIAMO........
Nota Regione Piemonte del 29 aprile
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               Applicazione Regolamento (UE) 2017/625, Dlgs 27/2021 e DL 42/2021 –
                                           chiarimenti

          Con la pubblicazione del Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 42 “Misure
            urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare” (GU
            serie generale n.72 del 24/03/2021), in vigore dal 25 marzo 2021, che
            modifica l’art. 18 del Decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, è stata
            ripristinata l’applicazione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17,
            18, 19 e 22 della Legge 283/1962 e s.m.i..
          Nella stessa norma, all’art.1 comma c) viene inoltre fatta salva anche
            l’applicazione delle disposizioni di esecuzione dei suddetti articoli
            confermando l’obiettivo, da parte del legislatore, di reintrodurre il dispositivo
            sanzionatorio penale abrogato dal Dlgs 27/2021, assicurandone l’efficacia
            mediante l’applicazione delle norme di esecuzione.
Campionamenti per esami microbiologici :
analisi per le quali non è assicurata la riproducibilità
dell’esito analitico, in considerazione della prevalenza e
della distribuzione del pericolo nelle merci e della
deperibilità dei campioni o delle merci:
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                   1)campionamento per la ricerca di pericoli per i quali
                   sono previsti limiti da cui possono conseguire notizie di
                   reato e/o possibili contenziosi con gli operatori del
                   settore alimentare, per i quali si deve garantire il diritto
                   alla difesa:
             ❑     Campionamento in unica aliquota, con convocazione delle parti
               interessate
             ❑     Prelevare, ove sia disponibile materiale sufficiente, e lasciare a
               disposizione dell’OSA una seconda aliquota per consentire
               l’eventuale esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia ai fini
               della controperizia (art.7 Dlgs 27/2021). Tale aliquota non viene
               prelevata in caso di espressa rinuncia dell’OSA o di un suo legale
               rappresentante (rinuncia che deve essere annotata sul verbale di
               prelievo).
2) Campionamento finalizzato a monitoraggi conoscitivi, alla
verifica di criteri di igiene di processo o qualora non siano
presenti limiti di legge (sia chimici che microbiologici), per i
quali si applicano le disposizioni del Dlgs 27/2021:
❖ Campionamento in aliquota unica, senza convocazione
   delle parti
❖ Prelievo, ove sia disponibile materiale sufficiente, e lasciata
   a disposizione dell’OSA una seconda aliquota per consentire
   l’eventuale esame di parte presso un laboratorio di sua
   fiducia ai fini della controperizia (art.7 Dlgs 27/2021). Tale
   aliquota non viene prelevata in caso di espressa rinuncia
   dell’OSA o di un suo legale rappresentante (rinuncia che
   deve essere annotata sul verbale di prelievo).
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                             Compiti Autorità Competente

    ➢ Valutazione del risultato analitico e misure da
      adottare, ai sensi degli articoli 138 e 139 del Reg.UE
      2017/625
    ➢ Comunicare il più tempestivamente possibile alle
      parti interessate tramite PEC o A/R dell’esito
      favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi
      e della relativa NON Conformità indicando il diritto
      alla controperizia documentale comma 5 dell’articolo
      7 del decreto legislativo 27/2021)
Esame documentale della controperizia
prevede l’accesso alle registrazioni inerenti le
attività condotte dal momento del
campionamento sino all’emissione del
rapporto di prova relativo alla singola analisi,
prova o diagnosi.
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    ► In seguito al rilievo di non conformità in piani di
    monitoraggio, nel corso di analisi per la verifica di
    criteri di igiene di processo o in mancanza di limiti di
    legge, anche in assenza di pericolo per la salute, gli
    OSA possono comunque richiedere la controperizia
    documentale.
    .
Campionamento N aliquote da         N. Aliquote    Note
              prelevare             da inviare a
                                    laboratorio
Campione in        1+1 aggiuntiva        1         Analisi Unica
distribuzione /    per OSA ( ove                   e Irripetibile
commercializzazi   possibile)                      con
one                                                convocazione
                                                   delle parti

Campione in        1+1 aggiuntiva        1         Analisi Unica
produzione         per OSA ( ove                   e Irripetibile
                   possibile)                      senza
                                                   convocazione
                                                   delle parti

Campioni in piani 1+1 aggiuntiva        1          Analisi Unica
di monitoraggio per OSA ( ove                      e Irripetibile
/conoscitivi      possibile)                       senza
                                                   convocazione
Risultati analitici
Il laboratorio indica nel rapporto di prova il
risultato analitico ed il riferimento normativo. Nel
caso in cui il risultato superi il limite previsto dalla
normativa, il laboratorio comunica via PEC
all’Autorità Competente (AC) l’esito analitico ed i
relativi limiti
DI COSA PARLIAMO........
➢Nota Regione Liguria del 12 aprile
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     ALi.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
     REGISTRO UFFICIALE.U.0014032.12-04-2021

     Applicazione del regolamento (UE) 2017/625 – OCR
     (Official Controls Regulation) – e della normativa
     correlata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs.
     27/2021 e del DL 42/2021.
     :
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           Sulla GU serie generale n. 60 dell’11-03-2021 è stato pubblicato il decreto
             legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l'adeguamento della
             normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
             dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”,
             entrato in vigore il 26 marzo 2021.
           A seguito della pubblicazione del decreto legge 22 marzo 2021, n. 42 Misure
             urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, GU
             serie generale n.72 del 24-03-2021, che è entrato in vigore il 25 marzo 2021,
             è stato modificato l’art. 18 Abrogazioni del D.lgs 27/2021 con la previsione
             di non abrogare gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e
             22 della L. 283/1962, così come modificati dalla L. 441/1963 e le
             disposizioni di esecuzioni dei suddetti articoli contenute nel DPR
             327/1980.
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    In relazione alla modalità di campionamento di matrici inerenti la
      sicurezza alimentare sulle quali vengono disposte analisi di laboratorio
      per verificare il rispetto di limiti di sicurezza, al fine di evitare contenziosi
      tra le autorità competenti e gli operatori economici dovuti alla differente
      garanzia del diritto alla difesa espressa nel regolamento (UE) 2017/625,
      esplicitata negli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27/2021, rispetto
      alla normativa nazionale in materia penale, si continuano ad applicare
      le disposizioni previste dal DPR 327/1980
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     Campionamenti per esami microbiologici
    Qualora si tratti di analisi per la ricerca di pericoli in matrici per cui non è assicurata
      la riproducibilità dell’esito analitico, in considerazione della prevalenza e della
      distribuzione del pericolo nelle matrici, della deperibilità dei campioni o delle
      matrici, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei
      criteri di sicurezza alimentare, l’autorità competente procederà ad effettuare un
      campione in unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi
      motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica per la
      ripetizione dell’analisi o della prova (art. 7, comma 2 primo periodo del D.lgs
      27/2021). Al fine di garantire la difesa in sede penale, a questi campioni si
      applicano le disposizioni previste nel comma 1 dell’articolo 223 del decreto
      legislativo n. 271 del 1989.
I campioni finalizzati al monitoraggio conoscitivo, alla verifica di igiene di
processo o ove non siano previsti limiti vengono campionati in unica aliquota; per
tali controlli non si applicano le disposizioni previste nel comma 1 dell’articolo 223 del
decreto legislativo n. 271 del 1989, in quanto l’articolo 5 della L 283/1962 non è
pertinente. A prescindere dalla modalità di campionamento adottata, la valutazione
del risultato analitico per accertare la non conformità compete all’autorità
competente che ha effettuato il campionamento.

.
L’autorità competente deve comunicare il più tempestivamente possibile l’esito alle
parti interessate. Qualora l’esito sia sfavorevole (accertamento di non conformità) gli
operatori possono richiedere la controperizia documentale come previsto dal comma
5 dell’articolo 7 del decreto legislativo 27/2021, in applicazione dell’articolo 35,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 (controperizia documentale) e l’esame
documentale dell’analisi, prova o diagnosi iniziale come previsto dal comma 1
dell’articolo 8 del D.lgs 27/2021, in applicazione dell’articolo 35, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2017/625 in caso di controversia.
 Anche nel caso di controversia con ripetizione di analisi da parte dell’ISS, si
applicano le procedure previste nel comma 2 dell’articolo 223 del decreto legislativo
n. 271/1989. Solo dopo l’esito finale della controversia da parte dell’ISS
l’autorità competente può dare seguito all’applicazione dell’articolo 5 della
Legge 283/1962.

.
DI COSA PARLIAMO........
➢Nota Regione Valle d’Aosta del 20 aprile
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Liguria e Valle d’Aosta

                  Indirizzi per l’applicazione del Reg. (UE) 2017/625, -OCR a
                  seguito della pubblicazione DL 42/2021
                  Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per
                  l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
                  regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a),
                  b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, entrato in
                  vigore il 26 marzo 2021.
                  Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 42 Misure urgenti sulla
                  disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, che è
                  entrato in vigore il 25 marzo 2021, è stato modificato l’art. 18
                  Abrogazioni del D.lgs 27/2021 con la previsione di non abrogare
                  gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22
                  della L. 283/1962, così come modificati dalla L. 441/1963 e le
                  disposizioni di esecuzioni dei suddetti articoli contenute nel
                  DPR 327/1980.
IZSTO
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

    In relazione alla modalità di campionamento di matrici inerenti la
      sicurezza alimentare sulle quali vengono disposte analisi di
      laboratorio per verificare il rispetto di limiti di sicurezza, al fine di
      evitare contenziosi tra le autorità competenti e gli operatori
      economici dovuti alla differente garanzia del diritto
    alla difesa espressa nel regolamento (UE) 2017/625, esplicitata negli
      articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27/2021, rispetto alla
      normativa nazionale in materia penale, si continuano ad applicare
      le disposizioni previste dal DPR 327/1980.
IZSTO
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

   Campionamenti per analisi microbiologiche
   Qualora si tratti di analisi per la ricerca di pericoli in matrici per cui non è
    assicurata la riproducibilità dell’esito analitico, in considerazione della
    prevalenza e della distribuzione del pericolo nelle matrici, della deperibilità dei
    campioni o delle matrici, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate
    alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare, l’autorità competente procederà
    ad effettuare un campione in unica aliquota specificando nel verbale di
    campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la
    fattibilità tecnica per la ripetizione dell’analisi o della prova (art. 7, comma 2
    primo periodo del D.lgs 27/2021). Al fine di garantire la difesa in sede penale, a
    questi campioni si applicano le disposizioni previste nel comma 1 dell’articolo
    223 del decreto legislativo n. 271 del 1989.
I campioni finalizzati al monitoraggio conoscitivo, alla verifica di
igiene di processo o ove non siano previsti limiti vengono
campionati in unica aliquota senza applicare le disposizioni previste
nel comma 1 dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989.
.
Compiti del Laboratorio
Risultati Analitici che superano limiti normativa

❑ Emissione RDP : risultato analitico ed il riferimento
  normativo.
❑ Comunicazione via PEC all’Autorità Competente (AC)
  l’esito analitico ed i relativi limiti
S.C.
                           Dott.

                           Tel. n.
                           e-mail:

    Modello 1

    Prot. n.                                                       Torino,
    Titolo XII
    Classe 05

                                                  Alla c.a.        ASL /NAS /PCF...........
                                                                   pec ……………………
.
                                                                   ALLERTA ALIMENTARE REGIONE
                                                                   PIEMONTE/LIGURIA /VDA
                                                                   e-mail ………………………

    Oggetto: Comunicazione esito analisi accettazione n.

        Si comunica che gli esami eseguiti sul campione di “           ”, accettazione n. , prelevato da
    ASL/NAS/PCF con verbale di prelievo n.           del          hanno dato esito come da rapporti di
    prova in SIGLAWEB.
        Si richiede di invia re via PEC all’ IZSPLV ( izsto@legalmail.it) l’esito della valutazione del
    rischio voi effettuata (art. 7 comma 4 del D.Lgs 27/2021) al fine di gestire gli eventuali contro
    campioni e il flusso dati.
       Distinti saluti.

                                                              La Responsabile della SS
Considerazioni

❑ Necessità di avere indicazioni Ministeriali
❑ Protocollo operativo condiviso tra gli IIZZSS per la
  gestione della controperizia documentale
❑ Revisione Linee guida 212/2016
IZSTO
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

                                  Grazie per
                                  l’attenzione
                             mariacesarina.abete@izsto.it
                             lucia.decastelli@izsto.it
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