Cosa cambia per gli esami chimici e microbiologici - M.C. Abete S.C. Controllo Chimico - IZSTo
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IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Cosa cambia per gli esami chimici e microbiologici M.C. Abete S.C. Controllo Chimico L. Decastelli S.C. Sicurezza e Qualità degli Alimenti 30 aprile 2021
DI COSA PARLIAMO........ ➢ DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27 ➢ DECRETO LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034) (GU Serie Generale n.60 del 11-03-2021) In vigore dal 26 marzo 2021
DECRETO LEGGE 22 marzo 2021, n. 42 Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (21G00048) Gazzetta Ufficiale n.72 del 24 marzo 2021 In vigore dal 25 marzo 2021
DECRETO LEGGE 22 marzo 2021 n. 42 Ripristina alcuni articoli della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché delle relative disposizioni esecutive del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 che erano stati abrogati dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. La reintroduzione degli articoli determina una modifica rispetto ai contenuti degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 27/2021.
DECRETO LEGGE 22 marzo 2021, n. 42 Art. 1. Modifiche urgenti all’articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) , le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis , 13, 17, 18, 19 e 22»; b) alla lettera c) , le parole «fatta salva la disposizione di cui all’articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»; c) alla lettera d) , sono aggiunte, in fine, le parole: «,fatta salva l’applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis , 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».
DECRETO LEGGE 22 marzo 2021, n. 42 Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
DECRETO LEGGE 22 marzo 2021, n. 42 Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 22 marzo 2021
DI COSA PARLIAMO........ DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27 ❑ Esami chimici Art.1,2,7,8,9 e 10 DECRETO LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Decreto Legislativo 27/2021 Art 7 Controperizia Comma 1 Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile le AC , assicurano che, nel prelevare il campione, sia prelevata una quantità sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa quella destinata all’ operatore per consentire allo stesso l’esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per consentirgli l’espletamento dell’eventuale fase relativa alla controversia.
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Decreto Legislativo 27 - Decreto legge 42 Campionamento e diritto alla difesa 1. Aliquota per analisi presso il laboratorio ufficiale; 2. Aliquota per l’OS presso cui è stato eseguito il campione, per analisi in controperizia presso laboratorio di fiducia accreditato; 3. Aliquota per l’OS produttore; 4. Aliquota per analisi presso ISS(art 8 controversia); 5. Aliquota a disposizione per eventuale perizia disposta dall’autorità giudiziaria. 4/5 Aliquote
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Decreto Legislativo 27/2021 Art 7 Controperizia Comma 1 Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di espressa rinuncia dell’ operatore o di un suo legale rappresentante, rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo. In assenza di disposizioni specifiche europee o nazionali il campionamento viene effettuato secondo quanto riportato nell’ allegato 1. Per ciascun campione prelevato è compilato a cura dell’ AC un verbale di campionamento secondo quanto riportato nell’ allegato 1.
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta D.Lgs 27/2021 ALLEGATO 1 Sezione 1 Campionamento ufficiale Modalità di campionamento per le analisi I metodi di campionamento nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle norme dell’UE, ove presenti Sezione 2 Campionamento nel settore mangimistico: Prelievo secondo Regolamento (Ce) 152/2009 s.m.i come dettagliato nel PNAA
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta D.Lgs 27/2021 ALLEGATO 2 I metodi di campionamento dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli di origine vegetale e di origine animale per la determinazione dei residui di prodotti fitosanitari, ai fini della del controllo della loro conformità ai limiti massimi di residui (LMR).
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Decreto legge 42 Campionamento D.P.R.26 marzo 1980 n.327 art. 6 Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica. Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalità stabilite dall'allegato A del presente regolamento. Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalità di cui al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato.
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Campionamento D.P.R.26 marzo 1980 n. 327
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Decreto Legislativo 27/2021 Art 7 Controperizia Commi 3 e 4 Il Laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente il risultato analisi all’ AC. L’ AC effettua la valutazione del risultato e comunica il più tempestivamente possibile all‘OS l’esito favorevole o sfavorevole delle analisi Esegue analisi Comunica Operatore Aliquote Laboratorio Comunica 3/4 Esito AC + Verbale
Compiti del Laboratorio Risultati Analitici che superano limiti normativa ❑ Emissione RDP : risultato analitico ed il riferimento normativo. ❑ Comunicazione via PEC all’Autorità Competente (AC) l’esito analitico ed i relativi limiti
S.C. Dott. Tel. n. e-mail: Modello 2 Prot. n. Torino, Titolo XII Classe 02 Alla c.a.: ASL/NAS PCF/UVAC ........... pec .............................. e p.c..: Regione Piemonte/Liguria VDA pec. ……………………. Ministero della Salute . Direzione Generale Igiene e Sicurezza degli alimenti e la Nutrizione pec. dgsan@postacert.sanita.it oppure Ministero della Salute Direzione Generale Sanità animale e Farmaci Veterinari pec. dgsa@postacert.sanita.it OGGETTO: comunicazione esito analitico Con la presente, si comunica che, nel campione di ........................... n. accettazione ............ prelevato da ........................... , con Verbale di prelevamento n. ............ , del ......... , è stata riscontrata presenza di .................... , alla concentrazione di ......... , come riportato nel Rapporto di Prova n. ............. , disponibile su Siglaweb. Il valore previsto dal Reg. CE …. s.m.i. è rappresentato da……. Il valore del CC del metodo è rappresentato da ……..- Si richiede di inviare via PEC all’ IZSPLV (izsto@legalmail.it) l’esito della valutazione del rischio da voi effettuata (art. 7 comma 4 del D.Lgs 27/2021), al fine di gestire i contro campioni e il flusso dati. Distinti saluti Il Responsabile della SS
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Decreto Legislativo 27/2021 Art 7 Controperizia Comma 5 Gli operatori dei settori di cui all’ Art 2,comma 1 i cui animali o merci sono oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole , ai sensi dell’ art. 35 del Regolamento hanno diritto a proprie spese, di far condurre una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato , consistente nell’esame documentale delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento all’ emissione del RdP relativo alle singola analisi, prova o diagnosi .
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Decreto Legislativo 27/2021 Art 7 Controperizia Comma 5 L’esame documentale viene richiesto all’ AC che ha effettuato il campionamento entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’ esito sfavorevole. Rientra nella controperizia l’ esecuzione a proprie spese presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell’analisi, prova o diagnosi fatta effettuare dall’operatore sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento.
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Decreto Legislativo 27/2021 Art 7 Controperizia Comma 5 ESITO NON CONFORME CONTROPERIZIA Diritto a Richiesta Operatore controperizia entro 15 esito NC esame giorni dal documentale a ricevimento AC proprie spese, a dell’esito cura di un esperto di parte qualificato.
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Decreto Legislativo 27/2021 Art 7 Controperizia Comma 6 Le disposizioni di cui ai commi precedenti , non pregiudicano l’obbligo delle Autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari e ai sottoprodotti di origine animale, anche i rischi per l’ambiente.
DI COSA PARLIAMO........ ❑Esami microbiologici : DLgs 27/2021 Art 7
DI COSA PARLIAMO........ ❑Esami microbiologici : CAMPIONAMENTO
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Art 7 Controperizia : comma 1 1.In assenza di disposizioni specifiche europee o nazionali il campionamento viene effettuato secondo quanto riportato nell’ allegato 1. Per ciascun campione prelevato è compilato a cura dell’ AC un verbale di campionamento secondo quanto riportato nell’ allegato 1.
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Allegato 1 1) Definizioni ➢Campione ufficiale : metodo utilizzato nell’ ambito del CU o di altre attività Ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione per verificarne, in laboratorio, la conformità alle normative ➢Aliquota: ciascuna delle parti equivalenti in cui viene suddiviso il campione ufficiale . Una aliquota può essere composta da più unità campionarie ➢Unità campionaria: unità elementare del campione, destinata all’analisi ➢Verbale di campionamento anche in forma dematerializzata
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Allegato 1 3) CONFEZIONAMENTO del campione ➢Contenitore idoneo, sigillato, antimanomissione e identificazione Univoca ➢Conservazione e Trasporto nel rispetto di Tempi e temperatura adeguati e conformi a norme, comprese norme ISO
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta VERBALE deve avere almeno le seguenti indicazioni: ➢ AC ➢ Motivazione se campionata in aliquota unica e/o dichiarazione di rinuncia dell’OS ➢ Identificazione univoca ➢ Quantità prelevata, lotto, data di ➢ Data , luogo e ora del prelievo scadenza/TMC ➢ Generalità e qualifica del prelevatore ➢ La linea di attività, la fase della filiera di ➢ Identificazione OS e generalità di chi produzione o distribuzione presenzia al campionamento ➢ Condizioni ambientali di conservazione, ➢ Motivo campionamento Informazioni al consumatore (anche mediante documentazione fotografica ➢ Modalità seguite per il prelievo allegata al verbale), merce sfusa o in confezione integra ➢ Analisi richiesta ➢ Codice FOODEX, nonché i codici del flusso ➢ Natura del campione tracciato in versione corrente ed aggiornata con il livello di dettaglio ➢ Numero verbale opportuno ➢ Annotazione che copia è lasciata a chi ha ➢ Eventuali dichiarazioni di chi presenzia presenziato ➢ Firma prelevatore e di chi presenzia
DI COSA PARLIAMO........ ❑Esami microbiologici :CONTROPERIZIA
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Art.7 Controperizia : comma 2 Qualora l’esito dell’analisi, prova o diagnosi da condurre non assicuri la riproducibilità dell’esito analitico, in considerazione della prevalenza della distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni e o delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare di cui alla normativa comunitaria e nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri settori di cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto,
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Art.7 Controperizia: comma 2 L’Autorità Competente procede al prelievo del campione in un’unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica della ripetizione dell’analisi o della prova. Ai campioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del1989.(Analisi di campioni e garanzie dell’interessato).
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta DL 22 marzo 2021 n. 42 Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, La reintroduzione della sanzione penale per le violazioni di cui all’articolo 5 della L. 283/62 determina la necessità di garantire il diritto alla difesa anche in sede penale secondo le disposizioni previste dalla normativa italiana, in relazione all’attività di campionamento, analisi, prova e diagnosi : si applicano le disposizioni previste nel comma 1 dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Art.7 ( comma 3,4) Il Laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente il risultato all’AC. L’AC effettua la valutazione e comunica il più tempestivamente possibile all‘OSA l’esito favorevole o sfavorevole 1 ALIQUOTA + ESECUZIONE RdP AC OPERATORE VERBALE PROVA
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Art. 7 comma 5 Gli operatori dei settori di cui all’ Art 2, comma 1 i cui animali o merci sono oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole , ai sensi dell’ art. 35 del Regolamento hanno diritto a proprie spese, di far condurre una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato, consistente nell’esame documentale delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento all’emissione del RdP relativo alle singola analisi, prova o diagnosi.
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Art 7 comma 5 L’esame documentale viene richiesto dall’ OS all’AC che ha effettuato il campionamento entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’ esito sfavorevole.
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Art 7 (comma 5) ESITO NON CONFORME ESITO NC OSA ha diritto a controperizia, esame documentale a proprie spese, a cura di un esperto di parte qualificato Richiesta a AC entro 15 giorni da ricevimento dell’esito
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ESITO NON CONFORME: DOPO CONTROPERIZIA AC ACCETTA NON ACCETTA CONTESTAZIONI CONTESTAZIONI ARCHIVIA IL CONTROVERSIA FASCICOLO FRA AC E OSA
DI COSA PARLIAMO........ Nota Regione Piemonte del 29 aprile
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Applicazione Regolamento (UE) 2017/625, Dlgs 27/2021 e DL 42/2021 – chiarimenti Con la pubblicazione del Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 42 “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare” (GU serie generale n.72 del 24/03/2021), in vigore dal 25 marzo 2021, che modifica l’art. 18 del Decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, è stata ripristinata l’applicazione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della Legge 283/1962 e s.m.i.. Nella stessa norma, all’art.1 comma c) viene inoltre fatta salva anche l’applicazione delle disposizioni di esecuzione dei suddetti articoli confermando l’obiettivo, da parte del legislatore, di reintrodurre il dispositivo sanzionatorio penale abrogato dal Dlgs 27/2021, assicurandone l’efficacia mediante l’applicazione delle norme di esecuzione.
Campionamenti per esami microbiologici : analisi per le quali non è assicurata la riproducibilità dell’esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo nelle merci e della deperibilità dei campioni o delle merci:
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 1)campionamento per la ricerca di pericoli per i quali sono previsti limiti da cui possono conseguire notizie di reato e/o possibili contenziosi con gli operatori del settore alimentare, per i quali si deve garantire il diritto alla difesa: ❑ Campionamento in unica aliquota, con convocazione delle parti interessate ❑ Prelevare, ove sia disponibile materiale sufficiente, e lasciare a disposizione dell’OSA una seconda aliquota per consentire l’eventuale esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia ai fini della controperizia (art.7 Dlgs 27/2021). Tale aliquota non viene prelevata in caso di espressa rinuncia dell’OSA o di un suo legale rappresentante (rinuncia che deve essere annotata sul verbale di prelievo).
2) Campionamento finalizzato a monitoraggi conoscitivi, alla verifica di criteri di igiene di processo o qualora non siano presenti limiti di legge (sia chimici che microbiologici), per i quali si applicano le disposizioni del Dlgs 27/2021: ❖ Campionamento in aliquota unica, senza convocazione delle parti ❖ Prelievo, ove sia disponibile materiale sufficiente, e lasciata a disposizione dell’OSA una seconda aliquota per consentire l’eventuale esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia ai fini della controperizia (art.7 Dlgs 27/2021). Tale aliquota non viene prelevata in caso di espressa rinuncia dell’OSA o di un suo legale rappresentante (rinuncia che deve essere annotata sul verbale di prelievo).
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Compiti Autorità Competente ➢ Valutazione del risultato analitico e misure da adottare, ai sensi degli articoli 138 e 139 del Reg.UE 2017/625 ➢ Comunicare il più tempestivamente possibile alle parti interessate tramite PEC o A/R dell’esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi e della relativa NON Conformità indicando il diritto alla controperizia documentale comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo 27/2021)
Esame documentale della controperizia prevede l’accesso alle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi.
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ► In seguito al rilievo di non conformità in piani di monitoraggio, nel corso di analisi per la verifica di criteri di igiene di processo o in mancanza di limiti di legge, anche in assenza di pericolo per la salute, gli OSA possono comunque richiedere la controperizia documentale. .
Campionamento N aliquote da N. Aliquote Note prelevare da inviare a laboratorio Campione in 1+1 aggiuntiva 1 Analisi Unica distribuzione / per OSA ( ove e Irripetibile commercializzazi possibile) con one convocazione delle parti Campione in 1+1 aggiuntiva 1 Analisi Unica produzione per OSA ( ove e Irripetibile possibile) senza convocazione delle parti Campioni in piani 1+1 aggiuntiva 1 Analisi Unica di monitoraggio per OSA ( ove e Irripetibile /conoscitivi possibile) senza convocazione
Risultati analitici Il laboratorio indica nel rapporto di prova il risultato analitico ed il riferimento normativo. Nel caso in cui il risultato superi il limite previsto dalla normativa, il laboratorio comunica via PEC all’Autorità Competente (AC) l’esito analitico ed i relativi limiti
DI COSA PARLIAMO........ ➢Nota Regione Liguria del 12 aprile
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ALi.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria REGISTRO UFFICIALE.U.0014032.12-04-2021 Applicazione del regolamento (UE) 2017/625 – OCR (Official Controls Regulation) – e della normativa correlata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 27/2021 e del DL 42/2021. :
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Sulla GU serie generale n. 60 dell’11-03-2021 è stato pubblicato il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, entrato in vigore il 26 marzo 2021. A seguito della pubblicazione del decreto legge 22 marzo 2021, n. 42 Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, GU serie generale n.72 del 24-03-2021, che è entrato in vigore il 25 marzo 2021, è stato modificato l’art. 18 Abrogazioni del D.lgs 27/2021 con la previsione di non abrogare gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della L. 283/1962, così come modificati dalla L. 441/1963 e le disposizioni di esecuzioni dei suddetti articoli contenute nel DPR 327/1980.
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta In relazione alla modalità di campionamento di matrici inerenti la sicurezza alimentare sulle quali vengono disposte analisi di laboratorio per verificare il rispetto di limiti di sicurezza, al fine di evitare contenziosi tra le autorità competenti e gli operatori economici dovuti alla differente garanzia del diritto alla difesa espressa nel regolamento (UE) 2017/625, esplicitata negli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27/2021, rispetto alla normativa nazionale in materia penale, si continuano ad applicare le disposizioni previste dal DPR 327/1980
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Campionamenti per esami microbiologici Qualora si tratti di analisi per la ricerca di pericoli in matrici per cui non è assicurata la riproducibilità dell’esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo nelle matrici, della deperibilità dei campioni o delle matrici, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare, l’autorità competente procederà ad effettuare un campione in unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica per la ripetizione dell’analisi o della prova (art. 7, comma 2 primo periodo del D.lgs 27/2021). Al fine di garantire la difesa in sede penale, a questi campioni si applicano le disposizioni previste nel comma 1 dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989.
I campioni finalizzati al monitoraggio conoscitivo, alla verifica di igiene di processo o ove non siano previsti limiti vengono campionati in unica aliquota; per tali controlli non si applicano le disposizioni previste nel comma 1 dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989, in quanto l’articolo 5 della L 283/1962 non è pertinente. A prescindere dalla modalità di campionamento adottata, la valutazione del risultato analitico per accertare la non conformità compete all’autorità competente che ha effettuato il campionamento. .
L’autorità competente deve comunicare il più tempestivamente possibile l’esito alle parti interessate. Qualora l’esito sia sfavorevole (accertamento di non conformità) gli operatori possono richiedere la controperizia documentale come previsto dal comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo 27/2021, in applicazione dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 (controperizia documentale) e l’esame documentale dell’analisi, prova o diagnosi iniziale come previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del D.lgs 27/2021, in applicazione dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 in caso di controversia. Anche nel caso di controversia con ripetizione di analisi da parte dell’ISS, si applicano le procedure previste nel comma 2 dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271/1989. Solo dopo l’esito finale della controversia da parte dell’ISS l’autorità competente può dare seguito all’applicazione dell’articolo 5 della Legge 283/1962. .
DI COSA PARLIAMO........ ➢Nota Regione Valle d’Aosta del 20 aprile
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Indirizzi per l’applicazione del Reg. (UE) 2017/625, -OCR a seguito della pubblicazione DL 42/2021 Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, entrato in vigore il 26 marzo 2021. Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 42 Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, che è entrato in vigore il 25 marzo 2021, è stato modificato l’art. 18 Abrogazioni del D.lgs 27/2021 con la previsione di non abrogare gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della L. 283/1962, così come modificati dalla L. 441/1963 e le disposizioni di esecuzioni dei suddetti articoli contenute nel DPR 327/1980.
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta In relazione alla modalità di campionamento di matrici inerenti la sicurezza alimentare sulle quali vengono disposte analisi di laboratorio per verificare il rispetto di limiti di sicurezza, al fine di evitare contenziosi tra le autorità competenti e gli operatori economici dovuti alla differente garanzia del diritto alla difesa espressa nel regolamento (UE) 2017/625, esplicitata negli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27/2021, rispetto alla normativa nazionale in materia penale, si continuano ad applicare le disposizioni previste dal DPR 327/1980.
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Campionamenti per analisi microbiologiche Qualora si tratti di analisi per la ricerca di pericoli in matrici per cui non è assicurata la riproducibilità dell’esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo nelle matrici, della deperibilità dei campioni o delle matrici, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare, l’autorità competente procederà ad effettuare un campione in unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica per la ripetizione dell’analisi o della prova (art. 7, comma 2 primo periodo del D.lgs 27/2021). Al fine di garantire la difesa in sede penale, a questi campioni si applicano le disposizioni previste nel comma 1 dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989.
I campioni finalizzati al monitoraggio conoscitivo, alla verifica di igiene di processo o ove non siano previsti limiti vengono campionati in unica aliquota senza applicare le disposizioni previste nel comma 1 dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989. .
Compiti del Laboratorio Risultati Analitici che superano limiti normativa ❑ Emissione RDP : risultato analitico ed il riferimento normativo. ❑ Comunicazione via PEC all’Autorità Competente (AC) l’esito analitico ed i relativi limiti
S.C. Dott. Tel. n. e-mail: Modello 1 Prot. n. Torino, Titolo XII Classe 05 Alla c.a. ASL /NAS /PCF........... pec …………………… . ALLERTA ALIMENTARE REGIONE PIEMONTE/LIGURIA /VDA e-mail ……………………… Oggetto: Comunicazione esito analisi accettazione n. Si comunica che gli esami eseguiti sul campione di “ ”, accettazione n. , prelevato da ASL/NAS/PCF con verbale di prelievo n. del hanno dato esito come da rapporti di prova in SIGLAWEB. Si richiede di invia re via PEC all’ IZSPLV ( izsto@legalmail.it) l’esito della valutazione del rischio voi effettuata (art. 7 comma 4 del D.Lgs 27/2021) al fine di gestire gli eventuali contro campioni e il flusso dati. Distinti saluti. La Responsabile della SS
Considerazioni ❑ Necessità di avere indicazioni Ministeriali ❑ Protocollo operativo condiviso tra gli IIZZSS per la gestione della controperizia documentale ❑ Revisione Linee guida 212/2016
IZSTO Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Grazie per l’attenzione mariacesarina.abete@izsto.it lucia.decastelli@izsto.it
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