CAMERA DEI DEPUTATI - Giurisprudenza Penale

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                   XVIII LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI

            CAMERA DEI DEPUTATI                                                             N. 2435-A
                                                                                                —

                               DISEGNO DI LEGGE
                           PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

                                              (BONAFEDE)

      Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposi-
      zioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti
                            presso le corti d’appello

                                    Presentato il 13 marzo 2020

                   (Relatori per la maggioranza: VAZIO e SARTI)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 30 luglio 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente
      sul disegno di legge n. 2435. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire
      oralmente.
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                PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

              Il Comitato per la legislazione,
                    esaminato il disegno di legge n. 2435 e rilevato che:

              sotto il profilo dell’omogeneità di contenuto:
               il disegno di legge, composto da 18 articoli presenta un contenuto
          omogeneo e corrispondente al titolo;
                 in linea generale, merita apprezzamento il ricorso allo strumento
          della delega legislativa per delineare, come nel caso in esame, una vasta
          riforma di settore; è anzi auspicabile che, anche nell’ambito dell’at-
          tuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, si faccia ricorso,
          per le riforme di settore che si renderanno necessarie, a leggi-delega
          caratterizzate da una formulazione attenta dei principi di delega e da
          un forte coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari
          nel processo di attuazione della delega;
                 sotto il profilo del coinvolgimento delle competenti Commissioni
          parlamentari, con riferimento specifico al provvedimento in esame, si
          valuti l’opportunità, alla luce della delicatezza della materia trattata, di
          prevedere il cosiddetto « doppio parere parlamentare »;

               sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formu-
          lazione:
                 si valuti l’opportunità di approfondire la formulazione di alcuni
          principi di delega; in particolare, la lettera a) del comma 1 dell’articolo
          2, che prevede che « nei procedimenti penali di ogni stato e grado, il
          deposito di atti e documenti possa essere effettuato anche con modalità
          telematiche », appare suscettibile di ulteriori specificazioni; alle suc-
          cessive lettere d) ed f) si potrebbe ulteriormente specificare a quale
          normativa, « anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
          trasmissione e la ricezione dei documenti informatici » si faccia rife-
          rimento (si richiama ad esempio in materia il decreto del Ministro della
          giustizia 21 febbraio 2011, n. 44); alla successiva lettera l) si potrebbero
          ulteriormente specificare quali siano le « deroghe » alle forme di
          notificazione al difensore laddove questi sia d’ufficio e non sia stata
          effettuata la prima notificazione con consegna personale; con riferi-
          mento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, che prevede che il
          pubblico ministero chieda l’archiviazione quando, tra gli altri casi, gli
          elementi acquisiti nelle indagini « non consentono una ragionevole
          previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudi-
          zio » andrebbe valutato se la formulazione non consenta margini
          esegetici eccessivamente ampi; alla successiva lettera g) andrebbe
          valutato se non siano meritevoli di ulteriore specificazione la forma e
          il contenuto della richiesta del difensore della persona sottoposta alle
          indagini o della parte offesa, dalla quale scatta la messa in mora del
          pubblico ministero ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’archi-
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          viazione; alla successiva lettera h) andrebbe valutata l’opportunità di
          specificare meglio, data l’estrema delicatezza della materia, la defini-
          zione dei criteri di priorità trasparenti e predeterminati da parte degli
          uffici del pubblico ministero per garantire l’efficace e uniforme eser-
          cizio dell’azione penale; alla successiva lettera i) dovrebbe essere meglio
          circoscritta la fattispecie della « ragionevole previsione di accoglimento
          della prospettazione accusatoria nel giudizio » la cui assenza vincole-
          rebbe il giudice dell’udienza preliminare ad escludere il rinvio a
          giudizio; alla successiva lettera l) andrebbero meglio precisate le
          modalità di accertamento della data di effettiva acquisizione della
          notizia di reato; alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13, laddove si
          prevede che il processo sia definito entro sei mesi dal deposito
          dell’istanza di immediata definizione dei giudizi in grado di appello e
          in cassazione andrebbe chiarito se, per i giudizi in grado di appello,
          entro sei mesi deve essere concluso solo il grado di appello o anche
          quello in cassazione;

              sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
          riordino della legislazione vigente:
                 il comma 2 dell’articolo 1 prevede che qualora il termine per
          l’espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo
          scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega
          o successivamente, quest’ultimo è prorogato per un periodo di sessanta
          giorni (cd. « tecnica dello scorrimento »); si tratta di una norma
          procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come
          segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 –
          pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, pre-
          senta « una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente
          complessa »; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circo-
          stanze, il Comitato ha segnalato l’opportunità di prevedere, in luogo
          dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il
          Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi
          (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della
          scadenza della delega);
                 il comma 4 dell’articolo 1 prevede che il Governo, entro due anni
          dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati
          in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e
          correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione
          che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente
          ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine
          ultimo per l’emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi (si
          veda da ultimo il parere reso nella seduta del 17 gennaio 2019 sul
          progetto di legge C. 1409); risulta pertanto preferibile fare riferimento
          all’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo
          che il termine per l’esercizio della delega volta all’emanazione di
          disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi
          adottati scada, in modo inequivoco, due anni dopo l’entrata in vigore
          di ciascuno di questi ultimi;
                 la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 prevede che il Ministro
          della giustizia, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare
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          individui gli uffici giudiziari e la tipologia degli atti per i quali il
          deposito telematico è obbligatorio; al riguardo si ricorda che i decreti
          di natura non regolamentare sono stati oggetto di costante censura da
          parte del Comitato in coerenza con la sentenza n. 116 del 2006 della
          Corte costituzionale; nel caso specifico merita anche segnalare che in
          caso di contenzioso, come ricordato anche dal presidente del Consiglio
          di Stato nella sua audizione di fronte al Comitato del 27 marzo 2019,
          « la qualificazione giuridica dell’atto spetta comunque al giudice, che
          addirittura può annullare l’atto se, ritenendolo regolamentare, non sia
          stato sottoposto al procedimento previsto per i regolamenti »; in tal
          senso, considerata la portata generale del provvedimento, l’adozione
          della procedura prevista per i regolamenti, con la previsione in parti-
          colare del parere del Consiglio di Stato, potrebbe rappresentare un
          elemento di maggiore tutela non solo per i destinatari delle misure ma
          anche per il Governo;

                 le lettere b) e c) numero 1) del comma 1 dell’articolo 4 sembrano
          riprodurre quanto già previsto a legislazione vigente; in particolare la
          lettera b), nella parte in cui prevede che il giudice ammetta il rito di
          giudizio abbreviato con integrazione probatoria quando, nonostante
          l’integrazione probatoria, si produca comunque un’economia proces-
          suale rispetto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale,
          sembra riprodurre quanto già previsto dall’articolo 438, comma 5, del
          codice di procedura penale; il numero 1) della lettera c) nella parte in
          cui prevede che quando l’imputato avanza richiesta di giudizio abbre-
          viato condizionato da integrazione probatoria e il GIP glielo nega,
          l’imputato possa allora avanzare richiesta di giudizio abbreviato senza
          integrazione probatoria o di patteggiamento sembra riprodurre quanto
          già previsto dall’articolo 438, comma 5-bis, del codice di procedura
          penale;

                 la lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 prevede che i termini
          di durata del processo penale individuati dal principio di delega di cui
          alla lettera a) possano essere stabiliti in misura diversa dal Consiglio
          superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia e tenuto
          conto di determinati parametri espressamente indicati; al riguardo si
          valuti l’opportunità di circoscrivere meglio la previsione, in modo da
          evitare che si configuri una sorta di « delegificazione spuria » nella
          misura in cui si consenta, in maniera indeterminata, alle decisioni del
          Consiglio superiore della magistratura di modificare i termini di legge;

                 gli articoli 15 e 16, comma 1, riproducono, sostanzialmente, il
          contenuto di disposizioni già vigenti; si tratta, rispettivamente, dell’ar-
          ticolo 256 e dell’articolo 255, comma 1, del decreto-legge n. 34 del
          2020;

                 il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di
          analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamenta-
          zione; si rileva che, alla luce dell’ampio processo di riforma che il
          progetto di legge delinea potrebbe risultare in particolare opportuna la
          predisposizione dell’analisi di impatto della regolamentazione; si ri-
          corda che nella Legislatura sono stati correttamente corredati di analisi
          di impatto della regolamentazione altri disegni di legge governativi che
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          delineavano processi riformatori di ampia portata quali il disegno di
          legge C. 1455 « modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in
          materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere » (legge
          n. 69 del 2019) e il disegno di legge S. 1662 « delega al Governo per
          l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
          strumenti di risoluzione alternativa delle controversie »;

             formula, alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del
          Regolamento, la seguente condizione:

              sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
          riordino della legislazione vigente:

                 provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in
          premessa, a sostituire all’articolo 1, comma 4, le parole: « dell’ultimo
          dei » con le seguenti: « di ciascuno dei »;

              il Comitato osserva altresì quanto segue:

               sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formu-
          lazione:

                  valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in
          premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo 2,
          comma 1, lettere a), d), f) e l); dell’articolo 3, comma 1, lettere a), g), h),
          i) e l) e dell’articolo 13, comma 1, lettera b);

              sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
          riordino della legislazione vigente:

               valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in
          premessa, l’opportunità di:

                   aggiungere all’articolo 1 comma 2, primo periodo, dopo le
          parole: « trasmessi alle Camere » le seguenti: « , entro il novantesimo
          giorno antecedente il termine di scadenza della delega, » e sostituire il
          terzo periodo con i seguenti: « Il Governo, qualora non intenda con-
          formarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
          Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate
          dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I
          pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi
          entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
          Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati »;

                   approfondire l’articolo 2, comma 1, lettera b), l’articolo 4,
          comma 1, lettera b) e lettera c), numero 1); l’articolo 12, comma 1,
          lettera b); l’articolo 15 e l’articolo 16, comma 1.

              Valuti infine la Commissione di merito, l’opportunità di richiedere
          al Governo, nell’ambito dell’istruttoria legislativa sul provvedimento, la
          predisposizione di un’analisi di impatto della regolamentazione.
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                PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
                (AFFARI   COSTITUZIONALI, DELLA   PRESIDENZA   DEL   CONSIGLIO   E INTERNI)

              Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

                 esaminato il disegno di legge n. 2435, recante delega al Governo
          per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere defini-
          zione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello, nel
          testo risultante dalle proposte emendative approvate durante l’esame in
          sede referente;

                 rilevato come il provvedimento conferisca delega al Governo per
          la modifica del codice di procedura penale e delle sue norme di
          attuazione, del codice penale e delle leggi speciali, dell’ordinamento
          giudiziario per quanto riguarda in particolare i progetti organizzativi
          delle procure, nonché per riformare il regime sanzionatorio dei reati e
          per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa;

                 evidenziato come il comma 2 dell’articolo 1, nel definire la
          procedura per l’attuazione della delega prevede, tra l’altro, al primo
          periodo, che gli schemi di decreto legislativo siano adottati, con
          specifico riferimento alla disciplina della giustizia riparativa, acquisiti
          i pareri della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata;

                segnalato in proposito come della Conferenza unificata facciano
          parte i componenti della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza
          Stato-città e autonomie locali;

                rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legisla-
          tive costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri
          nell’ambito delle materie « giurisdizione e norme processuali; ordina-
          mento penale », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello
          Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costi-
          tuzione;

                sottolineato come il Comitato abbia dovuto esaminare il testo del
          provvedimento, come modificato nel corso dell’esame in sede referente,
          in tempi molto ristretti,

              esprime

                                     PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

                 con riferimento alla formulazione del primo periodo del comma
          2 dell’articolo 1, valuti la Commissione di merito l’opportunità di
          individuare nella Conferenza unificata la sede per l’espressione del
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          parere sugli schemi di decreto adottati ai sensi della delega, con
          specifico riferimento alla disciplina della giustizia riparativa.
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   .

                    TESTO                                            TESTO
             DEL DISEGNO DI LEGGE                               DELLA   COMMISSIONE
                      __                                                 __

  Delega al Governo per l’efficienza del            Delega al Governo per l’efficienza del
processo penale e disposizioni per la ce-           processo penale nonché in materia di
lere definizione dei procedimenti giudi-           giustizia riparativa e disposizioni per la
 ziari pendenti presso le corti d’appello.        celere definizione dei procedimenti giudi-
                    __                                                ziari.
                                                                        __

                    CAPO I
DELEGA AL GOVERNO PER LA MODI-
FICA DEL CODICE DI PROCEDURA PE-
NALE, DEL CODICE PENALE E DELLA
COLLEGATA LEGISLAZIONE SPECIALE
E PER LA REVISIONE DEL REGIME SAN-
ZIONATORIO DELLE CONTRAVVENZIONI

                    Art. 1.                                             Art. 1.
          (Oggetto e procedimento)                (Delega al Governo per la modifica del
                                                  codice di procedura penale, delle norme di
                                                  attuazione del codice di procedura penale,
                                                  del codice penale e della collegata legisla-
                                                  zione speciale nonché delle disposizioni
                                                  dell’ordinamento giudiziario in materia di
                                                  progetti organizzativi delle procure della
                                                  Repubblica, per la revisione del regime
                                                  sanzionatorio dei reati e per l’introdu-
                                                  zione di una disciplina organica della
                                                  giustizia riparativa e di una disciplina
                                                  organica dell’ufficio per il processo pe-
                                                                     nale)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, nel        1. Il Governo è delegato ad adottare, nel
termine di un anno dalla data di entrata in       termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più de-        vigore della presente legge, uno o più de-
creti legislativi per la modifica del codice di   creti legislativi per la modifica del codice di
procedura penale, del codice penale e della       procedura penale, delle norme di attua-
collegata legislazione speciale e per la re-      zione del codice di procedura penale, del
visione del regime sanzionatorio delle con-       codice penale e della collegata legislazione
travvenzioni con finalità di semplifica-          speciale, nonché delle disposizioni dell’or-
zione, speditezza e razionalizzazione del         dinamento giudiziario in materia di pro-
processo penale, nel rispetto delle garanzie      getti organizzativi delle procure della Re-
difensive e secondo i princìpi e criteri di-      pubblica, per la revisione del regime san-
rettivi previsti dal presente capo.               zionatorio dei reati, per l’introduzione di
                                                  una disciplina organica della giustizia ri-
Atti Parlamentari                           — 9     —                       Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                      A.C. 2435-A

                                                   parativa e di una disciplina organica del-
                                                   l’ufficio per il processo penale, con finalità
                                                   di semplificazione, speditezza e razionaliz-
                                                   zazione del processo penale, nel rispetto
                                                   delle garanzie difensive e secondo i princìpi
                                                   e criteri direttivi previsti dal presente arti-
                                                   colo.
    2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui       2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del           al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il       Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per l’innovazione tecnologica e la        Ministro per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione e con il Ministro per la          digitalizzazione, con il Ministro per la pub-
pubblica amministrazione, e sono succes-           blica amministrazione, con il Ministro del-
sivamente trasmessi alle Camere perché su          l’istruzione, con il Ministro della università
di essi sia espresso il parere delle Commis-       e della ricerca, con il Ministro per gli affari
sioni parlamentari competenti per materia          regionali e le autonomie, con il Ministro
e per i profili finanziari entro il termine di     del lavoro e delle politiche sociali, con il
sessanta giorni dalla data della trasmis-          Ministro dell’interno, con il Ministro della
sione. Decorso il predetto termine, i decreti      difesa e con il Ministro dell’economia e
possono essere emanati anche in mancanza           delle finanze, acquisito, per quanto ri-
dei pareri. Qualora detto termine venga a          guarda le disposizioni in materia di giusti-
scadere nei trenta giorni antecedenti alla         zia riparativa, il parere della Conferenza
scadenza del termine previsto per l’eserci-        unificata di cui all’articolo 8 del decreto
zio della delega o successivamente, que-           legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi
st’ultimo è prorogato di sessanta giorni.          dell’articolo 9, comma 3, del medesimo
                                                   decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli
                                                   schemi dei decreti legislativi sono succes-
                                                   sivamente trasmessi alle Camere perché su
                                                   di essi sia espresso il parere delle Commis-
                                                   sioni parlamentari competenti per materia
                                                   e per i profili finanziari entro il termine di
                                                   sessanta giorni dalla data della trasmis-
                                                   sione. Decorso il predetto termine, i decreti
                                                   possono essere emanati anche in mancanza
                                                   dei pareri. Qualora detto termine venga a
                                                   scadere nei trenta giorni antecedenti alla
                                                   scadenza del termine previsto per l’eserci-
                                                   zio della delega o successivamente, que-
                                                   st’ultimo è prorogato di sessanta giorni.
    3. Il Governo è delegato ad adottare, nei          3. Il Governo è delegato ad adottare, nei
termini e con la procedura di cui ai commi         termini e con la procedura di cui ai commi
1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti le    1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti le
norme di attuazione delle disposizioni adot-       norme di attuazione delle disposizioni adot-
tate ai sensi del comma 1 e di coordina-           tate ai sensi del comma 1 e di coordina-
mento tra le stesse e le altre leggi dello         mento tra le stesse e le altre leggi dello
Stato, anche modificando la formulazione           Stato, anche modificando la formulazione
e la collocazione delle norme del codice           e la collocazione delle norme del codice
penale, del codice di procedura penale e           penale, del codice di procedura penale,
delle disposizioni contenute in leggi speciali     delle norme di attuazione del codice di
non direttamente investite dai princìpi e          procedura penale e delle disposizioni con-
criteri direttivi di delega, in modo da ren-       tenute in leggi speciali non direttamente
derle ad essi conformi, operando le neces-         investite dai princìpi e criteri direttivi di
Atti Parlamentari                          — 10      —                     Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                     A.C. 2435-A

sarie abrogazioni e adottando le opportune         delega, in modo da renderle ad essi con-
disposizioni transitorie.                          formi, operando le necessarie abrogazioni
                                                   e adottando le opportune disposizioni tran-
                                                   sitorie.
    4. Il Governo, con la procedura indicata           4. Identico.
al comma 2, entro due anni dalla data di
entrata in vigore dell’ultimo dei decreti
legislativi adottati in attuazione della de-
lega di cui al comma 1 e nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi per essa stabiliti,
può adottare disposizioni integrative e cor-
rettive dei decreti legislativi medesimi.

                    Art. 2.
(Disposizioni per l’efficienza dei procedi-
menti penali e in materia di notificazioni)

    1. Nell’esercizio della delega di cui al-         5. Nell’esercizio della delega di cui al
l’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi   comma 1, il decreto o i decreti legislativi
recanti disposizioni dirette a rendere il          recanti disposizioni in materia di processo
procedimento penale più celere ed effi-            penale telematico sono adottati nel rispetto
ciente nonché a modificare il codice di            dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
procedura penale in materia di notifica-
zioni sono adottati nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
     a) prevedere che, nei procedimenti                  a) prevedere che atti e documenti
penali in ogni stato e grado, il deposito di       processuali possano essere formati e con-
atti e documenti possa essere effettuato           servati in formato digitale, in modo che ne
anche con modalità telematiche;                    siano garantite l’autenticità, l’integrità, la
                                                   leggibilità, la reperibilità e, ove previsto
                                                   dalla legge, la segretezza; prevedere che nei
                                                   procedimenti penali in ogni stato e grado il
                                                   deposito di atti e documenti, le comunica-
                                                   zioni e le notificazioni siano effettuate con
                                                   modalità telematiche; prevedere che le tra-
                                                   smissioni e le ricezioni in via telematica
                                                   assicurino al mittente e al destinatario
                                                   certezza, anche temporale, dell’avvenuta
                                                   trasmissione e ricezione, nonché circa l’i-
                                                   dentità del mittente e del destinatario;
                                                   prevedere che per gli atti che le parti
                                                   compiono personalmente il deposito possa
                                                   avvenire anche con modalità non telema-
                                                   tica;
                                                         b) prevedere che, con regolamento
                                                   adottato con decreto del Ministro della
                                                   giustizia ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
                                                   della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano
                                                   definite le regole tecniche riguardanti i
                                                   depositi, le comunicazioni e le notificazioni
Atti Parlamentari                       — 11      —                     Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                  A.C. 2435-A

                                                telematiche di cui alla lettera a) del pre-
                                                sente comma, assicurando la conformità al
                                                principio di idoneità del mezzo e a quello
                                                della certezza del compimento dell’atto e
                                                modificando, ove necessario, il regola-
                                                mento di cui al decreto del Ministro della
                                                giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere
                                                che le ulteriori regole e provvedimenti tec-
                                                nici di attuazione possano essere adottati
                                                con atto dirigenziale;
                                                      c) prevedere una disciplina transito-
                                                ria ispirata ai seguenti criteri:
                                                        1) gradualità, differenziazione e ade-
                                                guatezza delle strutture amministrative cen-
                                                trali e periferiche;
                                                       2) razionale coordinamento e suc-
                                                cessione temporale tra la disciplina vigente
                                                e le norme di attuazione della delega;
                                                       3) coordinamento del processo di
                                                attuazione della delega con quelli di for-
                                                mazione del personale coinvolto;
      b) prevedere che il Ministro della giu-         d) prevedere che, con regolamento
stizia, con uno o più decreti aventi natura     adottato con decreto del Ministro della
non regolamentare, sentiti l’Avvocatura ge-     giustizia ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
nerale dello Stato, il Consiglio nazionale      della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il
forense e i consigli dell’ordine degli avvo-    Consiglio superiore della magistratura e il
cati interessati, previa verifica e accertata   Consiglio nazionale forense, siano indivi-
la funzionalità dei servizi di comunica-        duati gli uffici giudiziari e le tipologie di
zione, individui gli uffici giudiziari e la     atti di cui alla lettera a) del presente
tipologia degli atti per i quali il deposito    comma per cui possano essere adottate
telematico è obbligatorio;                      anche modalità non telematiche di depo-
                                                sito, comunicazione o notificazione, non-
                                                ché i termini di transizione al nuovo re-
                                                gime di deposito, comunicazione e notifi-
                                                cazione;
       c) prevedere che, nei casi di deposito        e) prevedere, per i casi di malfunzio-
telematico obbligatorio, spetti al capo del-    namento dei sistemi informatici dei domìni
l’ufficio autorizzare il deposito con moda-     del Ministero della giustizia:
lità non telematiche quando i sistemi in-
                                                       1) che siano predisposte soluzioni
formatici del dominio « giustizia » non siano
                                                alternative ed effettive alle modalità tele-
funzionanti e sussista una situazione d’ur-
                                                matiche che consentano il tempestivo svol-
genza, assicurando che agli interessati sia
                                                gimento delle attività processuali;
data conoscenza adeguata e tempestiva an-
che dell’avvenuta riattivazione del sistema;            2) che siano predisposti sistemi di
                                                accertamento effettivo e di registrazione
                                                dell’inizio e della fine del malfunziona-
                                                mento, in relazione a ciascun settore inte-
                                                ressato;
Atti Parlamentari                        — 12      —                    Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                 A.C. 2435-A

                                                         3) che sia data tempestiva notizia a
                                                 tutti gli interessati e comunicazione pub-
                                                 blica del malfunzionamento e del ripristino
                                                 delle ordinarie condizioni di funzionalità
                                                 dei sistemi informatici;
     d) prevedere che, nei procedimenti                f) identica.
penali in ogni stato e grado, il deposito
telematico di atti e documenti possa avve-
nire anche mediante soluzioni tecnologiche
che assicurino la generazione di un mes-
saggio di avvenuto perfezionamento del de-
posito, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscri-
zione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici;
     e) prevedere che, nel caso di utilizza-           soppressa
zione del deposito telematico nei procedi-
menti penali in ogni stato e grado, il de-
posito si consideri avvenuto nel momento
in cui è generato il messaggio di conferma
del completamento della trasmissione;
      f) prevedere che, nei procedimenti               soppressa
penali in ogni stato e grado, le comunica-
zioni siano effettuate con modalità telema-
tiche, anche mediante soluzioni tecnologi-
che diverse dalla posta elettronica certifi-
cata, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscri-
zione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici;
     g) prevedere che, nei procedimenti                soppressa
penali in ogni stato e grado, le notificazioni
a persona diversa dall’imputato siano ese-
guite con modalità telematiche, anche me-
diante soluzioni tecnologiche diverse dalla
posta elettronica certificata;
      h) prevedere che, nel caso in cui la             soppressa
notificazione venga eseguita mediante so-
luzione tecnologica diversa dalla posta elet-
tronica certificata, il sistema generi un
messaggio di conferma del completamento
della trasmissione;
     i) prevedere, per la notificazione e la           soppressa
comunicazione telematica a persona di-
versa dall’imputato eseguita mediante so-
luzione tecnologica diversa dalla posta elet-
tronica certificata, che le stesse si consi-
derino avvenute nel momento in cui è
Atti Parlamentari                         — 13    —                    Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                 A.C. 2435-A

generato il messaggio di conferma della
trasmissione;
      l) prevedere che tutte le notificazioni         Vedi comma 6, lettera b).
all’imputato non detenuto successive alla
prima siano eseguite mediante consegna al
difensore; estendere a tali casi la possibilità
di eseguire le notificazioni con modalità
telematiche, anche mediante soluzioni tec-
nologiche diverse dalla posta elettronica
certificata che diano garanzia dell’avvenuta
ricezione; al di fuori dei casi previsti dagli
articoli 161 e 162 del codice di procedura
penale, prevedere opportune deroghe alla
notificazione degli atti mediante consegna
di copia al difensore, a garanzia dell’effet-
tiva conoscenza dell’atto da parte dell’im-
putato, nel caso in cui questi sia assistito da
un difensore d’ufficio e la prima notifica-
zione non sia stata eseguita mediante con-
segna dell’atto personalmente all’imputato
o a persona che con lui conviva anche
temporaneamente o al portiere o a chi ne
fa le veci;
      m) prevedere che il primo atto noti-            Vedi comma 6, lettera c).
ficato all’imputato contenga anche l’e-
spresso avviso che le successive notifica-
zioni saranno effettuate mediante consegna
al difensore, anche con modalità telemati-
che, e che l’imputato abbia l’onere di in-
dicare al difensore un recapito idoneo ove
effettuare le comunicazioni e di comuni-
cargli ogni mutamento dello stesso;
      n) prevedere che non costituisca ina-           Vedi comma 6, lettera d).
dempimento degli obblighi derivanti dal
mandato professionale del difensore l’o-
messa o ritardata comunicazione all’assi-
stito imputabile al fatto di quest’ultimo;
      o) disciplinare i rapporti tra la noti-         Vedi comma 6, lettera e).
ficazione mediante consegna al difensore e
gli altri criteri stabiliti dal codice di pro-
cedura penale per le notificazioni degli atti
all’imputato, in particolare con riferimento
ai rapporti tra la notificazione mediante
consegna al difensore e la notificazione nel
caso di dichiarazione o elezione di domi-
cilio e, nel caso di imputato detenuto, ai
rapporti tra dette notificazioni e quelle
previste dall’articolo 156 del codice di pro-
cedura penale;
Atti Parlamentari                          — 14     —                    Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                   A.C. 2435-A

      p) prevedere che, nel caso di impu-               soppressa
gnazione dell’imputato o di opposizione al
decreto penale di condanna, tutte le noti-
ficazioni all’imputato siano effettuate me-
diante consegna di copia al difensore; pre-
vedere la possibilità di eseguire tali notifi-
cazioni con modalità telematiche, anche
mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla
posta elettronica certificata che diano ga-
ranzia dell’avvenuta ricezione.

                                                     6. Nell’esercizio della delega di cui al
                                                  comma 1, il decreto o i decreti legislativi
                                                  recanti disposizioni dirette a rendere il
                                                  procedimento penale più celere ed effi-
                                                  ciente nonché a modificare il codice di
                                                  procedura penale in materia di notifica-
                                                  zioni sono adottati nel rispetto dei seguenti
                                                  princìpi e criteri direttivi:
                                                        a) prevedere che l’imputato non de-
                                                  tenuto o internato abbia l’obbligo, fin dal
                                                  primo contatto con l’autorità procedente,
                                                  di indicare anche i recapiti telefonici e
                                                  telematici di cui ha la disponibilità; modi-
                                                  ficare l’articolo 161 del codice di proce-
                                                  dura penale prevedendo che l’imputato non
                                                  detenuto o internato abbia la facoltà di
                                                  dichiarare domicilio ai fini delle notifica-
                                                  zioni anche presso un proprio idoneo re-
                                                  capito telematico;
                                                        b) prevedere che tutte le notificazioni
   Vedi articolo 2, comma 1, lettera l).          all’imputato non detenuto successive alla
                                                  prima, diverse da quelle con le quali lo
                                                  stesso è citato in giudizio, siano eseguite
                                                  mediante consegna al difensore; prevedere
                                                  opportune deroghe alla notificazione degli
                                                  atti mediante consegna di copia al difen-
                                                  sore, a garanzia dell’effettiva conoscenza
                                                  dell’atto da parte dell’imputato, nel caso in
                                                  cui questi sia assistito da un difensore
                                                  d’ufficio e la prima notificazione non sia
                                                  stata eseguita mediante consegna dell’atto
                                                  personalmente all’imputato o a persona
                                                  che con lui conviva anche temporanea-
                                                  mente o al portiere o a chi ne fa le veci;
                                                        c) prevedere che il primo atto notifi-
   Vedi articolo 2, comma 1, lettera m).          cato all’imputato contenga anche l’espresso
                                                  avviso che le successive notificazioni, di-
                                                  verse da quelle con le quali l’imputato è
                                                  citato in giudizio e fermo restando quanto
                                                  previsto per le impugnazioni proposte dallo
Atti Parlamentari                      — 15     —                     Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                 A.C. 2435-A

                                              stesso o nel suo interesse, saranno effet-
                                              tuate mediante consegna al difensore; pre-
                                              vedere che l’imputato abbia l’onere di in-
                                              dicare al difensore un recapito idoneo ove
                                              effettuare le comunicazioni e che a tale
                                              fine possa indicare anche un recapito te-
                                              lematico; prevedere che l’imputato abbia
                                              l’onere di informare il difensore di ogni
                                              mutamento di tale recapito; prevedere che
                                              l’imputato abbia l’onere di comunicare al
                                              difensore anche i recapiti telefonici di cui
                                              abbia la disponibilità;
                                                    d) prevedere che non costituisca ina-
   Vedi articolo 2, comma 1, lettera n).      dempimento degli obblighi derivanti dal
                                              mandato professionale del difensore l’o-
                                              messa o ritardata comunicazione all’assi-
                                              stito imputabile al fatto di quest’ultimo;
                                                    e) disciplinare i rapporti tra la noti-
   Vedi articolo 2, comma 1, lettera o).      ficazione mediante consegna al difensore e
                                              gli altri criteri stabiliti dal codice di pro-
                                              cedura penale per le notificazioni degli atti
                                              all’imputato, in particolare con riferimento
                                              ai rapporti tra la notificazione mediante
                                              consegna al difensore e la notificazione nel
                                              caso di dichiarazione o elezione di domi-
                                              cilio, anche telematico, e, nel caso di im-
                                              putato detenuto, ai rapporti tra dette no-
                                              tificazioni e quelle previste dall’articolo 156
                                              del codice di procedura penale;
                                                    f) prevedere che, nel caso di impu-
                                              gnazione proposta dall’imputato o nel suo
                                              interesse, la notificazione dell’atto di cita-
                                              zione a giudizio nei suoi confronti sia
                                              effettuata presso il domicilio dichiarato o
                                              eletto, ai sensi della lettera a) del comma
                                              13 del presente articolo.

                                                 7. Nell’esercizio della delega di cui al
                                              comma 1, il decreto o i decreti legislativi
                                              recanti disposizioni dirette a rendere il
                                              procedimento penale più celere ed effi-
                                              ciente nonché a modificare il codice di
                                              procedura penale in materia di processo in
                                              assenza sono adottati nel rispetto dei se-
                                              guenti princìpi e criteri direttivi:
                                                   a) ridefinire i casi in cui l’imputato si
                                              deve ritenere presente o assente nel pro-
                                              cesso, prevedendo che il processo possa
                                              svolgersi in assenza dell’imputato solo
                                              quando esistono elementi idonei a dare
                                              certezza del fatto che egli è a conoscenza
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XVIII LEGISLATURA                                             A.C. 2435-A

                           della pendenza del processo e che la sua
                           assenza è dovuta a una sua scelta volon-
                           taria e consapevole;
                                 b) prevedere che, ai fini di cui alla
                           lettera a), l’imputato sia tempestivamente
                           citato per il processo a mani proprie o con
                           altre modalità comunque idonee a garan-
                           tire che lo stesso venga a conoscenza della
                           data e del luogo del processo e del fatto che
                           la decisione potrà essere presa anche in
                           sua assenza; prevedere che, ai fini della
                           notifica dell’atto introduttivo del processo,
                           l’autorità giudiziaria possa avvalersi della
                           polizia giudiziaria;
                                 c) prevedere che, quando non si abbia
                           certezza dell’effettiva conoscenza della ci-
                           tazione a giudizio o della rinuncia dell’im-
                           putato a comparire, si possa comunque
                           procedere in assenza dell’imputato quando
                           il giudice, valutate le modalità di notifica-
                           zione e ogni altra circostanza del caso
                           concreto, ritenga provato che l’imputato ha
                           conoscenza della pendenza del processo e
                           che la sua assenza è dovuta a una scelta
                           volontaria e consapevole;
                                 d) prevedere che, se all’udienza pre-
                           liminare o, quando questa manca, alla
                           prima udienza fissata per il giudizio, l’im-
                           putato è assente e non impedito a compa-
                           rire, il giudice verifichi la sua rinuncia a
                           comparire o, in mancanza, l’effettiva co-
                           noscenza dell’atto introduttivo oppure la
                           sussistenza delle condizioni di cui alla let-
                           tera c) che legittimano la prosecuzione del
                           procedimento in assenza dell’imputato;
                                  e) prevedere che, quando non sono
                           soddisfatte le condizioni per procedere in
                           assenza dell’imputato, il giudice pronunci
                           sentenza inappellabile di non doversi pro-
                           cedere; prevedere che, fino alla scadenza
                           del doppio dei termini stabiliti dall’articolo
                           157 del codice penale, si continui ogni più
                           idonea ricerca della persona nei cui con-
                           fronti è stata pronunciata la sentenza di
                           non doversi procedere, al fine di renderla
                           edotta della sentenza, del fatto che il pro-
                           cedimento penale sarà riaperto e dell’ob-
                           bligo di eleggere o dichiarare un domicilio
                           ai fini delle notificazioni; prevedere la pos-
                           sibilità che, durante le ricerche, si assu-
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                           mano, su richiesta di parte, le prove non
                           rinviabili, osservando le forme previste per
                           il dibattimento; prevedere che, una volta
                           rintracciata la persona ricercata, ne sia
                           data tempestiva notizia all’autorità giudi-
                           ziaria e che questa revochi la sentenza di
                           non doversi procedere e fissi nuova udienza
                           per la prosecuzione del procedimento, con
                           notifica all’imputato con le forme di cui
                           alla lettera b); prevedere che, nel giudizio
                           di primo grado, non si tenga conto, ai fini
                           della prescrizione del reato, del periodo di
                           tempo intercorrente tra la definizione del
                           procedimento con sentenza di non doversi
                           procedere e il momento in cui la persona
                           nei cui confronti la sentenza è pronunciata
                           è stata rintracciata, salva, in ogni caso,
                           l’estinzione del reato nel caso in cui sia
                           superato il doppio dei termini stabiliti dal-
                           l’articolo 157 del codice penale; prevedere
                           opportune deroghe per il caso di imputato
                           nei confronti del quale è stata emessa
                           ordinanza di custodia cautelare in assenza
                           dei presupposti della dichiarazione di la-
                           titanza;
                                 f) prevedere una disciplina derogato-
                           ria per il processo nei confronti dell’impu-
                           tato latitante, consentendo di procedere in
                           sua assenza anche quando non si abbia
                           certezza dell’effettiva conoscenza della ci-
                           tazione a giudizio e della rinuncia dell’im-
                           putato al suo diritto a comparire al dibat-
                           timento, stante la possibilità di un rimedio
                           successivo ai sensi della lettera g); rivedere
                           la disciplina della latitanza, di cui agli
                           articoli 295 e 296 del codice di procedura
                           penale, al fine di assicurare che la dichia-
                           razione di latitanza sia sorretta da speci-
                           fica motivazione circa l’effettiva cono-
                           scenza della misura cautelare e la volontà
                           del destinatario di sottrarvisi;
                                g) ampliare la possibilità di rimedi
                           successivi a favore dell’imputato e del con-
                           dannato giudicato in assenza senza avere
                           avuto effettiva conoscenza della celebra-
                           zione del processo, armonizzando la nor-
                           mativa processuale nazionale con quanto
                           previsto dall’articolo 9 della direttiva (UE)
                           2016/343 del Parlamento europeo e del
                           Consiglio, del 9 marzo 2016;
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XVIII LEGISLATURA                                                                      A.C. 2435-A

                                                        h) prevedere che il difensore dell’im-
                                                  putato assente possa impugnare la sen-
                                                  tenza solo se munito di specifico mandato,
                                                  rilasciato dopo la pronuncia della sen-
                                                  tenza; prevedere che con lo specifico man-
                                                  dato a impugnare l’imputato dichiari o
                                                  elegga il domicilio per il giudizio di impu-
                                                  gnazione; prevedere, per il difensore del-
                                                  l’imputato assente, un ampliamento del
                                                  termine per impugnare;
                                                        i) prevedere che, nella citazione a
                                                  giudizio, l’imputato sia avvisato che non
                                                  comparendo sarà ugualmente giudicato in
                                                  assenza e che, nel provvedimento di ese-
                                                  cuzione, sia contenuto l’avviso al condan-
                                                  nato che, ove si sia proceduto in sua as-
                                                  senza senza che egli abbia avuto cono-
                                                  scenza del processo, lo stesso potrà eser-
                                                  citare i diritti previsti ai sensi della lettera
                                                  g).

                                                      8. Nell’esercizio della delega di cui al
                                                  comma 1, i decreti legislativi recanti mo-
                                                  difiche al codice di procedura penale in
                                                  materia di atti del procedimento sono adot-
                                                  tati nel rispetto dei seguenti princìpi e
                                                  criteri direttivi:
                                                       a) prevedere la registrazione audiovi-
                                                  siva come forma ulteriore di documenta-
                                                  zione dell’interrogatorio che non si svolga
                                                  in udienza e della prova dichiarativa, salva
                                                  la contingente indisponibilità degli stru-
                                                  menti necessari o degli ausiliari tecnici;
                                                        b) prevedere i casi in cui debba essere
                                                  prevista almeno l’audioregistrazione del-
                                                  l’assunzione di informazioni dalle persone
                                                  informate sui fatti, senza obbligo di tra-
                                                  scrizione;
                                                        c) individuare i casi in cui, con il
                                                  consenso delle parti, la partecipazione al-
                                                  l’atto del procedimento o all’udienza possa
                                                  avvenire a distanza.

                    Art. 3.
(Indagini preliminari e udienza prelimi-
                  nare)

    1. Nell’esercizio della delega di cui al-         9. Nell’esercizio della delega di cui al
l’articolo 1, i decreti legislativi recanti mo-   comma 1, i decreti legislativi recanti mo-
difiche al codice di procedura penale in          difiche al codice di procedura penale in
Atti Parlamentari                         — 19      —                     Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                     A.C. 2435-A

materia di indagini preliminari e di udienza      materia di indagini preliminari e di udienza
preliminare, per le parti di seguito indicate,    preliminare e alle disposizioni dell’ordina-
sono adottati nel rispetto dei seguenti prin-     mento giudiziario in materia di progetti
cìpi e criteri direttivi:                         organizzativi delle procure della Repub-
                                                  blica, per le parti di seguito indicate, sono
                                                  adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e
                                                  criteri direttivi:
      a) modificare la regola di giudizio per          a) modificare la regola di giudizio per
la presentazione della richiesta di archivia-     la presentazione della richiesta di archivia-
zione, ai sensi dell’articolo 125 delle norme     zione, prevedendo che il pubblico mini-
di attuazione, di coordinamento e transi-         stero chieda l’archiviazione quando gli ele-
torie del codice di procedura penale, di cui      menti acquisiti nelle indagini preliminari
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,    non consentono una ragionevole previsione
prevedendo che il pubblico ministero chieda       di condanna;
l’archiviazione quando gli elementi acqui-
siti nelle indagini preliminari risultano in-
sufficienti o contraddittori o comunque
non consentono una ragionevole previsione
di accoglimento della prospettazione accu-
satoria nel giudizio;
      b) escludere l’obbligo di notificazione           b) identica;
dell’avviso della richiesta di archiviazione,
di cui all’articolo 408, comma 2, del codice
di procedura penale, alla persona offesa
che abbia rimesso la querela;
     c) modificare i termini di durata delle           c) modificare i termini di durata delle
indagini preliminari, di cui all’articolo 405     indagini preliminari, di cui all’articolo 405
del codice di procedura penale, in rela-          del codice di procedura penale, in rela-
zione alla gravità dei reati, nelle seguenti      zione alla natura dei reati, nelle seguenti
misure:                                           misure:
         1) sei mesi dalla data in cui il nome             1) sei mesi dalla data in cui il nome
della persona alla quale il reato è attribuito    della persona alla quale il reato è attribuito
è iscritto nel registro delle notizie di reato,   è iscritto nel registro delle notizie di reato,
per i reati puniti con la sola pena pecu-         per le contravvenzioni;
niaria o con pena detentiva non superiore
nel massimo a tre anni, sola o congiunta
alla pena pecuniaria;
        2) un anno e sei mesi dalla data                  2) identico;
indicata al numero 1), quando si procede
per taluno dei delitti indicati nell’articolo
407, comma 2, del codice di procedura
penale;
      3) un anno dalla data indicata al                   3) identico;
numero 1), in tutti gli altri casi;
     d) prevedere che il pubblico ministero            d) prevedere che il pubblico ministero
possa chiedere al giudice la proroga del          possa chiedere al giudice la proroga dei
termine di cui all’articolo 405 del codice di     termini di cui all’articolo 405 del codice di
procedura penale una sola volta, prima            procedura penale una sola volta, prima
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XVIII LEGISLATURA                                                                     A.C. 2435-A

della scadenza di tale termine, per un tempo      della scadenza di tali termini, per un tempo
non superiore a sei mesi;                         non superiore a sei mesi, quando la pro-
                                                  roga sia giustificata dalla complessità delle
                                                  indagini;
                                                        e) prevedere che, decorsi i termini di
    e) prevedere che il pubblico ministero,       durata delle indagini, il pubblico ministero
se, entro tre mesi dalla scadenza del ter-        sia tenuto a esercitare l’azione penale o a
mine di durata massima delle indagini pre-        richiedere l’archiviazione entro un termine
liminari o entro i diversi termini di sei e di    fissato in misura diversa, in base alla gra-
dodici mesi dalla stessa scadenza nei casi,       vità del reato e alla complessità delle in-
rispettivamente, di cui all’articolo 407,         dagini preliminari;
comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a),
numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura             f) predisporre idonei meccanismi pro-
penale, non ha notificato l’avviso della con-     cedurali volti a consentire alla persona
clusione delle indagini previsto dall’articolo    sottoposta alle indagini e alla persona of-
415-bis del codice di procedura penale o          fesa, la quale nella notizia di reato o
non ha richiesto l’archiviazione, notifichi       successivamente alla sua presentazione ab-
senza ritardo alla persona sottoposta alle        bia dichiarato di volerne essere informata,
indagini e alla persona offesa dal reato, la      di prendere cognizione degli atti di inda-
quale nella notizia di reato o successiva-        gine quando, scaduto il termine di cui alla
mente alla sua presentazione abbia dichia-        lettera e), il pubblico ministero non as-
rato di volerne essere informata, l’avviso        suma le proprie determinazioni in ordine
del deposito della documentazione relativa        all’azione penale, tenuto conto delle esi-
alle indagini espletate presso la segreteria      genze di tutela del segreto investigativo
del pubblico ministero e della facoltà della      nelle indagini relative ai reati di cui all’ar-
persona sottoposta alle indagini e del suo        ticolo 407 del codice di procedura penale e
difensore nonché della persona offesa dal         di eventuali ulteriori esigenze di cui all’ar-
reato di prenderne visione ed estrarne co-        ticolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/
pia; prevedere che la notifica del predetto       13/UE del Parlamento europeo e del Con-
avviso possa essere ritardata, per un limi-       siglio, del 22 maggio 2012;
tato periodo di tempo e con provvedimento
                                                       g) prevedere una disciplina che, in
motivato, nei procedimenti di cui all’arti-
                                                  ogni caso, rimedi alla stasi del procedi-
colo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3)
                                                  mento, mediante un intervento del giudice
e 4), del codice di procedura penale;
                                                  per le indagini preliminari;
                                                       h) prevedere analoghi rimedi alla stasi
                                                  del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo
                                                  la notifica dell’avviso di cui all’articolo
                                                  415-bis del codice di procedura penale, il
                                                  pubblico ministero non assuma tempesti-
                                                  vamente le determinazioni in ordine all’a-
                                                  zione penale;
      f) prevedere che la violazione delle              soppressa
prescrizioni di cui alla lettera e) da parte
del pubblico ministero costituisca illecito
disciplinare quando il fatto è dovuto a
negligenza inescusabile;
      g) prevedere che, dopo la notifica                soppressa
dell’avviso di deposito di cui alla lettera e),
l’omesso deposito della richiesta di archi-
viazione o il mancato l’esercizio dell’azione
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penale da parte del pubblico ministero
entro il termine di trenta giorni dalla pre-
sentazione della richiesta del difensore della
persona sottoposta alle indagini o della
parte offesa costituisca illecito disciplinare
quando il fatto è dovuto a negligenza ine-
scusabile;
      h) prevedere che gli uffici del pubblico         i) prevedere che gli uffici del pubblico
ministero, per garantire l’efficace e uni-       ministero, per garantire l’efficace e uni-
forme esercizio dell’azione penale, indivi-      forme esercizio dell’azione penale, nell’am-
duino criteri di priorità trasparenti e pre-     bito dei criteri generali indicati dal Parla-
determinati, da indicare nei progetti orga-      mento con legge, individuino criteri di prio-
nizzativi delle procure della Repubblica, al     rità trasparenti e predeterminati, da indi-
fine di selezionare le notizie di reato da       care nei progetti organizzativi delle procure
trattare con precedenza rispetto alle altre;     della Repubblica, al fine di selezionare le
prevedere che nell’elaborazione dei criteri      notizie di reato da trattare con precedenza
di priorità il procuratore della Repubblica      rispetto alle altre, tenendo conto anche del
curi in ogni caso l’interlocuzione con il        numero degli affari da trattare e dell’uti-
procuratore generale presso la corte d’ap-       lizzo efficiente delle risorse disponibili; al-
pello e con il presidente del tribunale e        lineare la procedura di approvazione dei
tenga conto della specifica realtà criminale     progetti organizzativi delle procure della
e territoriale, delle risorse tecnologiche,      Repubblica a quella delle tabelle degli uf-
umane e finanziarie disponibili e delle in-      fici giudicanti;
dicazioni condivise nella conferenza distret-
tuale dei dirigenti degli uffici requirenti e
giudicanti;
                                                       l) estendere il catalogo dei reati di
                                                 competenza del tribunale in composizione
                                                 monocratica per i quali l’azione penale è
                                                 esercitata nelle forme di cui all’articolo 552
                                                 del codice di procedura penale a delitti da
                                                 individuare tra quelli puniti con la pena
                                                 della reclusione non superiore nel massimo
                                                 a sei anni, anche se congiunta alla pena
                                                 della multa, che non presentino rilevanti
                                                 difficoltà di accertamento;
      i) modificare la regola di giudizio di           m) modificare la regola di giudizio di
cui all’articolo 425, comma 3, del codice di     cui all’articolo 425, comma 3, del codice di
procedura penale, al fine di escludere il        procedura penale nel senso di prevedere
rinvio a giudizio nei casi in cui gli elementi   che il giudice pronunci sentenza di non
acquisiti risultano insufficienti o contrad-     luogo a procedere quando gli elementi ac-
dittori o comunque non consentono una            quisiti non consentono una ragionevole pre-
ragionevole previsione di accoglimento della     visione di condanna;
prospettazione accusatoria nel giudizio;
                                                       n) prevedere che, in caso di violazione
                                                 della disposizione dell’articolo 417, comma
                                                 1, lettera b), del codice di procedura pe-
                                                 nale, il giudice, sentite le parti, quando il
                                                 pubblico ministero non provvede alla ri-
                                                 formulazione dell’imputazione, dichiari, an-
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                                                che d’ufficio, la nullità e restituisca gli atti;
                                                prevedere che, al fine di consentire che il
                                                fatto, le circostanze aggravanti e quelle che
                                                possono comportare l’applicazione di mi-
                                                sure di sicurezza, nonché i relativi articoli
                                                di legge, siano indicati in termini corri-
                                                spondenti a quanto emerge dagli atti, il
                                                giudice, sentite le parti, ove il pubblico
                                                ministero non provveda alle necessarie mo-
                                                difiche, restituisca, anche d’ufficio, gli atti
                                                al pubblico ministero;
                                                      o) prevedere che, nei processi con
                                                udienza preliminare, l’eventuale costitu-
                                                zione di parte civile debba avvenire, a pena
                                                di decadenza, per le imputazioni conte-
                                                state, entro il compimento degli accerta-
                                                menti relativi alla regolare costituzione delle
                                                parti, a norma dell’articolo 420 del codice
                                                di procedura penale; prevedere che, salva
                                                contraria volontà espressa della parte rap-
                                                presentata e fuori dei casi di mancanza di
                                                procura alle liti ai sensi dell’articolo 100
                                                del codice di procedura penale, la procura
                                                per l’esercizio dell’azione civile in sede
                                                penale rilasciata ai sensi dell’articolo 122
                                                del predetto codice conferisca al difensore
                                                la legittimazione all’esercizio dell’azione ci-
                                                vile con facoltà di trasferire ad altri il
                                                potere di sottoscrivere l’atto di costituzione
                                                per garantire il potere di costituirsi parte
                                                civile;
                                                      p) precisare i presupposti per l’iscri-
                                                zione nel registro di cui all’articolo 335 del
                                                codice di procedura penale della notizia di
                                                reato e del nome della persona cui lo stesso
                                                è attribuito, in modo da soddisfare le esi-
                                                genze di garanzia, certezza e uniformità
                                                delle iscrizioni;
      l) prevedere che il giudice, su istanza         q) prevedere che il giudice, su richie-
dell’interessato, fino a che le parti non       sta motivata dell’interessato, accerti la tem-
abbiano formulato le conclusioni nell’u-        pestività dell’iscrizione nel registro di cui
dienza preliminare o, se questa manchi,         all’articolo 335 del codice di procedura
subito dopo il compimento per la prima          penale della notizia di reato e del nome
volta delle formalità di accertamento della     della persona alla quale lo stesso è attri-
costituzione delle parti in giudizio, accerti   buito e la retrodati nel caso di ingiustifi-
la data di effettiva acquisizione della noti-   cato e inequivocabile ritardo; prevedere un
zia di reato, ai fini della valutazione di      termine a pena di inammissibilità per la
inutilizzabilità degli atti di indagine com-    proposizione della richiesta, a decorrere
piuti dopo la scadenza del termine di du-       dalla data in cui l’interessato ha facoltà di
rata massima delle indagini preliminari;        prendere visione degli atti che imporreb-
prevedere a pena di inammissibilità l’o-        bero l’anticipazione dell’iscrizione della no-
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