Buono Famiglia 2020 - Corbetta

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Settore Servizi alla Persona

               Buono Famiglia 2020
Avviso Pubblico per l’assegnazione del buono sociale istituito
con deliberazione di Giunta comunale del 7 maggio 2020, n. 69
e modificato con deliberazione di Giunta comunale del 29
maggio 2020, n. 75

11/05/2020
Comune di Corbetta
Sommario
A)          Scopo del documento ........................................................................................................... 2
     A.1)      Inquadramento normativo generale .................................................................................. 2
     A.2)      Finalità .............................................................................................................................. 4
B)          Obiettivi ................................................................................................................................ 4
     B.1)      Obiettivi generali ............................................................................................................... 4
C)          Requisiti di partecipazione. ................................................................................................... 4
     C.1)      Requisiti generali .............................................................................................................. 4
     C.2)      Requisiti specifici .............................................................................................................. 5
D)          Fasi e tempi del procedimento.............................................................................................. 5
     D.1)      Responsabilità del procedimento ...................................................................................... 5
     D.2)      Modalità di presentazione della domanda ......................................................................... 5
     D.3)      Istruttoria........................................................................................................................... 5
     D.4)      Criteri e modalità di assegnazione .................................................................................... 5
     D.5)      Determinazione dell’importo assegnato ............................................................................ 6
     D.6)      Erogazione del Buono....................................................................................................... 6
E)          Regole di gestione ed utilizzo ............................................................................................... 6
     E.1)      Cosa finanzia il Buono Famiglie ........................................................................................ 6
     E.2)      Scadenza del Buono ......................................................................................................... 6
     E.3)      Casi di sospensione e decadenza..................................................................................... 6
     E.4)      Esaurimento risorse .......................................................................................................... 7
     E.5)      Risorse finanziarie assegnate ........................................................................................... 7
     E.6)      Informazioni ...................................................................................................................... 7
F)     Domande Frequenti ................................................................................................................. 8

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A) Scopo del documento

   A.1)       Inquadramento normativo generale
Nell’ambito delle misure disposte per il contenimento e la gestione dell’attuale emergenza
sanitaria, sono state imposte rigide limitazioni, tra cui la sospensione dei servizi educativi
dell’Infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in Lombardia, a più
riprese e con svariati interventi normativi.
      la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di
       emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
       derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) fino al 31
       luglio 2020;
      Il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
       gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni in
       Legge 5 marzo 2020 n. 13;
      il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni
       attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
       contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla
       Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
      il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori
       disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in
       materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
       pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
      il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure a sostegno per famiglie, lavoratori e
       imprese connesse all’emergenza COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2
       marzo 2020;
      il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
       disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
       materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
       pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
      il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del
       Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVIS-19” pubblicato nella
       Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
      il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori per
       contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 applicabili sull’intero territorio
       nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020
      il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
       sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
       all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17

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marzo 2020;
      il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori
       disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
       materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
       pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
      il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
       epidemiologica da COVID-19” il governo ha approvato ulteriori disposizioni per fronteggiare
       l’emergenza COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
      il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, efficace a far data dal 14
       aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
       epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella
       Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;
      l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 11/04/2020 n. 528, efficace a far
       data dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020;
      il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, efficace a far data dal 4
       aprile 2020 e fino al 17 maggio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
       legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
       dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
       pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020.
La prima parte dell’art. 17, comma 1 delle legge 8 novembre 2000, n. 328 prevede che:
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la
concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti
accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle
prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale(…)”.
Con deliberazione di Consiglio comunale del 27 settembre 2018, n. 50 veniva approvato il
“Regolamento per l'assegnazione dei contributi economici in campo sociale".
L’art. 12 del Regolamento citato prevede l’utilizzo di titoli sociali per sostenere diversi tipi di
interventi, fra i quali rientrano i seguenti:
“b. sostegno alla conciliazione fra il tempo lavoro e il tempo di cura della famiglia;
 c. sostegno alla genitorialità, anche attraverso forme di mutuo aiuto;.”
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28 novembre 2019 veniva approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022. Nella
sezione operativa, è previsto il seguente obiettivo: “Sviluppo di attività e progetti per il sostegno
alla genitorialità e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro”
Con deliberazione di Giunta comunale del 7 maggio 2020 n. 69 veniva approvato il documento
“Buono Famiglia 2020”, che prevedeva l’istituzione di un titolo sociale, sotto forma buono a
sostegno al reddito e di prestazioni di servizi, per sostenere le famiglie nella gestione della fase 2
di riapertura.
Con deliberazione di Giunta comunale del 29 maggio 2020 n. 75, veniva modificato il documento
istitutivo sopra richiamato nella parte relativa alle incompatibilità, prevedendo nello specifico

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l’incompatibilità tra l’assegnazione del buono e l’ammissione al Centro estivo comunale (CRDE
2020).
L'attuazione di questo intervento è demandata dalla Giunta comunale al Settore Servizi alla
Persona.

   A.2)        Finalità
Questo Avviso pubblico costituisce attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 7
maggio 2020.
Finalità primaria dell’Avviso è assicurare l’assegnazione del titolo sociale Buono Famiglia 2020
nel rispetto delle regole approvate.
Finalità ulteriore dell’Avviso è stabilire le modalità di presentazione della domanda, la formazione
della graduatoria e le modalità di assegnazione.

B) Obiettivi

   B.1)        Obiettivi generali
Con il Buono Famiglia 2020, l’Amministrazione comunale intende erogare un contributo sotto
forma di buono sociale a sostegno del reddito per attenuare le ricadute che l’avvio della Fase 2
avrà sulle famiglie; basti pensare alle necessità di conciliazione tra famiglia e lavoro, soprattutto
con il perdurare della chiusura dei servizi educativi, alle incertezze sulla disponibilità di servizi e
attività estive in grado di assolvere alla domanda di cura dei figli.

C) Requisiti di partecipazione.

   C.1)        Requisiti generali
Il contributo Buono Famiglia 2020 potrà essere erogato alle famiglie residenti in Corbetta:

      con almeno un figlio in età compresa tra zero e sedici anni (compiuti) residente nel Comune
       di Corbetta;
      almeno uno dei genitori o un soggetto esercente la responsabilità genitoriale devono
       essere anagraficamente residenti a Corbetta
      valore ISEE ordinario o corrente minore o uguale a 50.000 EUR;
      entrambi i genitori o l’unico genitore devono svolgere attività di lavoro;
      assenza di debiti di qualunque genere e specie ed importo nei confronti del Comune di
       Corbetta o di suoi concessionari.
L’attestazione ISEE ordinario o corrente è, di norma, quella in corso di validità (ISEE 2020).
Al fine di tenere in considerazione le potenziali difficoltà a raggiungere le sedi dei Centri Assistenza
Fiscali (CAF) o comunque, ad ottenere l’attestazione ISEE in corso di validità, è accettata anche
l’attestazione ISEE 2019 sempre con valore minore o uguale a 50.000 EUR.

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C.2)        Requisiti specifici
Non sono previsti ulteriori requisiti specifici.

D) Fasi e tempi del procedimento

    D.1)        Responsabilità del procedimento
La responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, ai
sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

    D.2)        Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line, previa registrazione al portale dei
Servizi On Line del Comune entro e non oltre martedi’ 30 giugno 2020 alle ore 12.00.

    D.3)        Istruttoria
Il responsabile del procedimento cura l’istruttoria preliminare verificando:
    -   il rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari di cui al paragrafo Requisiti di
        partecipazione;
    -   la completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica.
Il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti.
L’assegnazione del Buono Sociale è comunicata preferibilmente in modalità elettronica.

    D.4)        Criteri e modalità di assegnazione
L’assegnazione del buono è subordinata all’assenza di debiti di qualunque genere e specie ed
importo nei confronti del Comune di Corbetta, di suoi concessionari e di organismi partecipati di
qualunque tipo.
La condizione deve persistere sino alla liquidazione effettiva del Buono.
Qualora dovesse emergere un debito dopo la presentazione della domanda, l’avente diritto dovrà
saldare, compensare o rateizzare le proprie posizioni debitorie nel termine di quindici giorni dalla
comunicazione scritta che gli sarà inviata al riguardo.
I contributi verranno concessi prioritariamente ai valori ISEE più bassi.
La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri, da applicare nell’ordine indicato:
    (1) valore crescente di ISEE (prima chi ha l’ISEE più basso)
    (2) valore decrescente del numero di figli (a parità di ISEE, prima chi ha più figli,
        indipendentemente dall’età dei figli);
    (3) cronologico (a parità dei criteri 1 e 2, data di presentazione della domanda).
I contributi verranno concessi fino ad esaurimento fondi.
I fondi possono essere integrati con deliberazione di Giunta comunale.

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D.5)       Determinazione dell’importo assegnato
Per ogni famiglia avente diritto, l’importo del buono è stabilito in relazione alle seguenti fasce
ISEE:
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                            10.000,00 < 20.000,00                        € 1.000,00
                     > =20.000,00 < 30.000,00                       € 800,00
                     > =30.000,00  =40.000,00
a) sia in corso un procedimento di cancellazione anagrafica che riguarda la famiglia del
       bambino beneficiario; la sospensione termina quando la situazione anagrafica è
       correttamente ripristinata;
    b) sia presunta la irregolarità della domanda da elementi rilevati dopo la presentazione della
       domanda; la sospensione opera sino all’accertamento dei comportamenti.
La decadenza dal contributo si verifica quando:
    a) i genitori/il genitore e il bambino non siano più residenti nel Comune di Corbetta
    b) sia accertata l’irregolarità della domanda.
La decadenza del contributo con obbligo alla restituzione, si verifica quando:
    a) dopo la liquidazione sia accertata l’irregolarità della domanda anche sulla base di controlli a
       campione.

    E.4)       Esaurimento risorse
I contributi sono assegnati nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’ente.
L’eventuale esaurimento delle risorse sarà comunicato ai potenziali aventi diritto.

    E.5)       Risorse finanziarie assegnate
Le risorse sono assegnate alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 5,
Interventi per le famiglie, Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti.
Attualmente sono assegnate somme per 200.000,00 EUR.
E’ fatta salva la possibilità di assegnare maggiori risorse nel corso della gestione del Bilancio di
previsione, in funzione dell’andamento delle domande e delle future disposizioni delle autorità
competenti a seguito dell’evoluzione del quadro epidemiologico.

    E.6)       Informazioni
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Settore Servizi alla Persona, Ufficio
Front-Office al nr 02 97204351, oppure scrivere a: front.officesociale@comune.corbetta.mi.it
(pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it).

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F) Domande Frequenti
1.      Sono separata/o – divorziata/o, posso presentare domanda senza richiedere la firma
dell’altro genitore?
Sì. Il modulo prevede comunque che sia dichiarata l’osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono
il consenso di entrambi i genitori. Con questa dichiarazione il genitore separato/divorziato attesta,
sotto la propria responsabilità, di effettuare la domanda in accordo con l’altro genitore che esercita
la responsabilità genitoriale.
2.      Sono separata/o divorziata/o ma tutti i figli vivono e sono parte del nucleo familiare
        dell’altro genitore. Posso fare domanda io?
No. In caso di separazione legale/divorzio i genitori appartengono a due nuclei familiari distinti. I
figli minori che vivono insieme a uno dei genitori fanno parte del nucleo del genitore con cui
convivono. Pertanto, può presentare domanda soltanto il genitore nel cui nucleo familiare è
presente un minore dell’età richiesta dall’avviso e se tutti gli altri requisiti sono soddisfatti (tra cui, i
requisiti di residenza).
3.      Sono separata/o divorziata/o ma alcuni figli vivono con me mentre gli altri figli vivono
        e sono parte del nucleo familiare dell’altro genitore. Posso fare domanda io?
Sì. Qualora entrambi i genitori convivano con uno o più figli dell’età richiesta dall’avviso e
soddisfino tutti gli altri requisiti (tra cui quello di residenza) possono fare domanda entrambi perché
si tratta di nuclei familiari diversi.
4.    L’altro genitore non è residente a Corbetta, mentre io e i figli siamo residenti a
Corbetta. Posso fare domanda?
Sì. E’ sufficiente che uno dei genitori sia residente a Corbetta insieme ad un figlio che abbia l’età
richiesta dall’avviso.
5.      Ho più figli con l’età richiesta dall’avviso. Devo presentare una domanda per ciascun
figlio?
No. Il buono è attribuito alla famiglia e basta che sia presente nel nucleo un figlio con età da zero a
sedici anni. Il buono non è attribuito in base al numero dei figli.
6.     Sono interessato all’iscrizione al Centro Estivo comunale per i miei figli. Cosa
significa che il Buono Famiglia è incompatibile con l’ammissione al Centro Estivo
comunale?
Significa che se la domanda per l’iscrizione al Centro estivo comunale di almeno un figlio (CRDE
2020) è stata accolta e la famiglia ha accettato il posto offerto, quella famiglia non potrà
successivamente ricevere il buono.
7.     Devo quindi attendere di conoscere l’esito della domanda di ammissione al Centro
Estivo prima di presentare domanda per il buono famiglia?
No. La domanda per il buono può essere presentata fin da subito. In caso di ammissione al centro
estivo, l’eventuale domanda presentata per il buono famiglia verrà respinta, in quanto scatterebbe
l’incompatibilità prevista dall’Avviso pubblico.

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8.     Il limite di sedici anni di età si intende non compiuti o compiuti?
Si intende sedici anni compiuti, ovvero fino ai diciassette anni non compiuti.
9.     Posso fare domanda se il requisito è soddisfatto da un minore in affido?
Sì. se fa parte del nucleo familiare del richiedente.
Il minore in affidamento preadottivo fa sempre parte del nucleo familiare dell’affidatario. Il minore in
affidamento temporaneo è solitamente considerato nucleo a sé stante, a meno che il genitore
affidatario non abbia scelto di includerlo nel proprio nucleo familiare.
L’inserimento del minore nella domanda è considerata volontà esplicita di considerarlo parte del
nucleo familiare; se il minore non è inserito nell’attestazione ISEE del nucleo familiare andrà
allegato il provvedimento di affidamento del giudice o comunicazione del Comune di collocamento
presso la famiglia affidataria.
10.      Per ottenere il Buono Famiglia 2020 occorre dichiarare l’ISEE?
Si. Il valore ISEE dovrà essere sempre dichiarato, in quanto un ISEE inferiore o uguale a 50.000
EUR costituisce requisito di accesso al contributo.
11.    Ho già un’attestazione per l’anno 2019, ma è scaduta il 31/12/2019. Devo fare una
nuova attestazione valida per l’anno 2020?
No. Al fine di tenere in considerazione le potenziali difficoltà a raggiungere le sedi dei Centri
Assistenza Fiscali (CAF) o comunque ad ottenere l’attestazione ISEE in corso di validità, è
accettata anche l’attestazione ISEE 2019 sempre con valore minore o uguale a 50.000 EUR..
12.  Se uno dei due genitori è disoccupato o non occupato, è possibile presentare
domanda?
No. E’ necessario che entrambi i genitori, o l’unico genitore o gli esercenti la responsabilità
genitoriale siano occupati. Sono considerati disoccupati anche i casi di disoccupazione con
“Dichiarazione di immediata disponibilità” al lavoro (DID) o con “Patto di servizio Personalizzato”
(PSP) ai sensi del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
13.     Dovrò allegare alla domanda della documentazione comprovante le spese sostenute
per la fase 2 dell’emergenza COVID-19?
No.
14.    Dove posso spendere il buono Famiglia?
Il buono è erogato direttamente dal Comune con mandato. Può essere spero liberamente dalla
famiglia, purché per esigenze connesse alla fase 2 dell’emergenza COVID-19, comprese le
esigenze di cura, accudimento e apprendimento dei figli.
15.   Dopo aver fatto domanda, emerge un debito verso il Comune a carico di uno o di
entrambi i genitori. Cosa succede?
L’assenza di debiti verso il Comune o suoi concessionari deve permanere fino alla consegna del
buono.
Il Settore svolgerà controlli puntuali al riguardo.
Qualora dovesse emergere un debito, Vi verrà inviata una comunicazione che Vi invita a rivolgervi
all’ufficio competente per il tipo di debito (ad es. Polizia Locale in caso di sanzioni per violazioni del

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codice della strada).
Avrete quindici giorni di tempo per poter risolvere la posizione in uno dei seguenti modi:
(a)      saldare il debito;
(b)      ottenere dall’ufficio competente per il tipo di debito di una rateizzazione;
(c)    compensare il debito (in tutto o in parte) con il contributo assegnato; per la compensazione
occorre presentare specifica richiesta al Settore Risorse Finanziarie, presso il servizio ragioneria
del Comune di Corbetta.
16.      Sono rilevanti anche i debiti del genitore separato non convivente con il bambino?
Sì, con una eccezione.
Nel caso di affidamento esclusivo, si avrà riguardo alla posizione del genitore affidatario. In tal
caso, il genitore affidatario dovrà documentare la condizione di affidamento esclusivo.
17.      Sono rilevanti anche i debiti del tutore o della famiglia affidataria ?
No. in questo caso saranno rilevanti solo i debiti relativi a servizi/prestazioni erogati in favore
della/del bambina/o. (es. servizi parascolastici).
18.   Dopo aver fatto domanda andiamo a vivere in un altro Comune, cambiando
residenza. Possiamo comunque ottenere il Buono Famiglia 2020?
No. Il bambino e almeno uno dei genitori o un soggetto esercente la responsabilità genitoriale
devono essere residenti a Corbetta al momento della presentazione della domanda e sino alla
liquidazione del contributo.
19.      Cosa significa che il Buono Famiglia 2020 è concesso prioritariamente ai valori ISEE
         più bassi?
Significa che l’assegnazione sarà effettuata creando una graduatoria.
La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri, da applicare nell’ordine indicato:
      (1) valore crescente di ISEE (prima chi ha l’ISEE più basso)
      (2) valore decrescente del numero di figli (a parità di ISEE, prima chi ha più figli,
          indipendentemente dall’età);
      (3) cronologico (a parità dei criteri 1 e 2, data di presentazione della domanda).
20.      A parità di ISEE, per la formazione della graduatoria conta il numero dei figli presenti
         nel nucleo familiare indipendentemente all’età?
         Sì. Ai fini della graduatoria sono considerati tutti i figli, indipendentemente dall’età, purché
         facenti parte del nucleo familiare, cioè indicati nello stato di famiglia del richiedente.
21.      Devo firmare la domanda. Se sì, come?
La domanda va firmata soltanto nel caso di autenticazione al Portale con nome utente o password.
Nel caso di utilizzo di SPID/CNS/CRS non è necessario.
Nel caso in cui sia necessario apporre la firma, potete seguire questo video tutorial per firmare il
documento generato dal sistema con smartphone o pc https://youtu.be/LRobtOnD7TU

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