Bonus per i collaboratori sportivi - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro per le Politiche ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, del 6 aprile 2020 Bonus per i collaboratori sportivi 1
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, del 6 aprile 2020 Di seguito si riporta una nota di sintesi sul Decreto emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che definisce le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di euro 600, prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020, a favore dei collaboratori sportivi (art. 96, D.L. 17 marzo 2020, n.18). Il presente documento è stato realizzato di concerto tra il Comitato Regionale del Coni Umbria e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia, in virtù del protocollo d’intesa tra loro sottoscritto. 2
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, del 6 aprile 2020 Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”. È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi. Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti: - non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”; - non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020; - non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza; L’indennità non è cumulabile con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia” 3
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, del 6 aprile 2020 Per poter accedere al diritto di ricevere l’indennità occorrerà che i rapporti di collaborazione siano esistenti alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, oltre a possedere i seguenti requisiti: Essere stati stipulati con Federazioni Sportive Nazionali, Essere stati stipulati con Società e Associazioni Sportive Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro delle Associazioni e Società Associate, riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI alla data del 17/03/2020. Non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (bonus autonomi e liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute. 4
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, del 6 aprile 2020 La procedura per la presentazione della domanda di richiesta dell’indennità risulta suddivisa in 3 fasi: FASE 1 - Prenotazione E’ necessario inviare un SMS contenente il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile da martedì 7 aprile su www.sportesalute.eu. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione con l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma. FASE 2 - Accreditamento Per procedere con l’accreditamento è necessario disporre di un proprio indirizzo di posta elettronica, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS. FASE 3 – Compilazione e invio della domanda Accedendo alla piattaforma si procede a compilare la domanda, si allegano i documenti richiesti e, al termine, si prosegue con l’invio. 5
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, del 6 aprile 2020 Per agevolare la procedura di richiesta si consiglia di reperire i seguenti documenti: - documento identità in corso di validità; - copia contratto di collaborazione o lettera di incarico e copia della ricevuta di pagamento del mese di febbraio 2020. - Codice fiscale; - Indirizzo di posta elettronica; - IBAN del conto corrente sul quale richiedere l’accredito; - Possesso della CU - certificazione unica dei compensi periodo d’imposta 2019, regolarmente inviati all’Agenzia delle Entrate. L’indennità sarà erogata direttamente dalla Società Sport e Salute S.p.A. sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda. Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti alla Società per l’erogazione delle indennità, salvo ulteriori incrementi. Per ricevere ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica curaitalia@sportesalute.eu 6
Puoi anche leggere