Associazioni e società sportive dilettantistiche: conferme e novità - Tavola rotonda con gli esperti di Fiscosport - ODCEC Roma

Pagina creata da Lucia De Simone
 
CONTINUA A LEGGERE
Associazioni e società sportive dilettantistiche:
              conferme e novità

       Tavola rotonda con gli esperti di Fiscosport

                16 novembre, ore 15.00 – 19.00
  Sede dell’Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 - Roma
LE ABROGAZIONI DEL DECRETO
DIGNITA’
art.13 D.L. 87/2018 convertito in L.96/2018 (G.U. 11/8/2018 n.186)

L.27.12.2017 n.205 - art.1 comma 358         L.27.12.2017 n.205 - art.1 comma 359

                                             I compensi derivanti dai contratti di
• le prestazioni di cui all’art.2 co.2,      collaborazione coordinata e continuativa :
  lettera d), del D.Lg.vo 15.6.15 n.81
                                             ➢ stipulati da ASD/SSD costituiscono
                                               redditi diversi ai sensi
• come individuate dal Coni ai sensi           dell’art.67,lett.m) T.U.I.R.;
  dell’art.5 co. 2 lett. a) D.Lg.vo 242/99
                                             ➢ stipulati     da    società      sportive
                                               dilettantistiche lucrative costituiscono
• costituiscono oggetto di contratti di        redditi assimilati a quelli da lavoro
  collaborazione coordinata e                  dipendente ai sensi dell’art.50 T.U.I.R.
  continuativa                                 - agevolazioni previdenziali per i primi
                                               cinque anni sono previste dal
                                               successivo comma 360.
Quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla nozione di attività sportiva
   dilettantistica. Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale
 attività e più in generale di sport dilettantistico, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto
 al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l'esercizio di attività sportive in via
continuativa e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla L. n. 91 del
                                  1981 sul professionismo sportivo.

In parallelo va aggiunto che la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una
       disciplina giuridica compiuta, né nell'ordinamento sportivo, né in quello nazionale.

   Manca infatti uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si
 rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario.

                                        (Cass.31840/2014)
Art 67 T.U.I.R. Sono redditi diversi … se non sono conseguiti nell’esercizio di arti
  e professioni.. né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente .....

                                                       art. 69, co.2 T.U.I.R. come aggiornato dal comma 367
                                                       L. 27/12/2017 n.205
comma 1 lett. m) T.U.I.R.
« le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di
                                                       “Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi
spesa, i premi e i compensi ….. erogati
                                                       di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non
nell’esercizio diretto di attività sportiva
                                                       concorrono a formare il reddito per un importo non
dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
                                                       superiore complessivamente nel periodo d'imposta a
Sportive Nazionali, dall’Unire, dagli Enti di
                                                       10.000 euro .
Promozione Sportiva e da qualunque organismo,
comunque denominato, che persegua finalità             Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese
sportive dilettantistiche e che da essi sia            documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al
riconosciuto»                                          trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori
                                                       dal territorio comunale”.
«Tale disposizione si applica anche ai rapporti di     Risoluzione Ag.Entrate n.38/E 11/4/2014
collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo gestionale di natura
non professionale resi in favore di società e
associazioni sportive dilettantistiche» introdotto
dall’art. 90 l.289/02
SPORTIVI DILETTANTI PER PASSIONE O PER LAVORO?

L’ISTRUTTORE DI NUOTO
IL SOCIO CHE SI OCCUPA DELLA MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO
IL GIOCATORE DI HOCKEY IN SERIE A
IL SEGRETARIO CHE SI OCCUPA DELLE ISCRIZIONI E DEI TESSERAMENTI
IL MAESTRO DI JUDO
L’ATLETA CADETTO
IL GIUDICE DI GARA , IL SEGNAPUNTI, IL CRONOMETRISTA
IL SOCIO CHE SI OCCUPA DI APRIRE E CHIUDERE IL CIRCOLO TENNIS
IL CONTABILE
IL CALCIATORE DI SECONDA CATEGORIA
L’ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE E AL MARKETING
Il GENITORE CHE ACCOMPAGNA LA SQUADRA IN TRASFERTA PER LA PARTITA DELLA DOMENICA
L’ ALLENATORE DELLA SQUADRA AGONISTICA
L’ISTRUTTORE DI FITNESS
prestazione sportiva dilettantistica

Causa ludica /associativa:            Causa di lavoro:
assenza del rapporto sinallagmatico   scambio tra lavoro e retribuzione
• L’oggetto del rapporto non è il     ➢Lavoro subordinato
  lavoro
                                      (art.2094 c.c.)
• Il prestatore svolge attività a
  titolo gratuito
• oppure può riceve emolumenti        ➢Lavoro autonomo
  che non abbiano natura
  corrispettiva                       (art.2222 c.c.)
                                          ➢ collaborazione coordinata e
                                            continuativa (art.409 c.p.c.)
prestazione lavorativa sportiva dilettantistica

lavoro subordinato                    lavoro autonomo

                                      oggetto della prestazione è l’opera/il
                                      servizio
• oggetto della prestazione è         cioè il risultato della propria attività
  l’energia lavorativa che il         organizzata in piena autonomia e a
                                      proprio rischio
  lavoratore mette a disposizione
  del datore di lavoro                ➢ lavoro parasubordinato
                                      personalità,
• sotto la vigilanza e le direttive
                                      continuità
  del datore di lavoro
                                      coordinazione: connessione
• assoggettamento gerarchico          funzionale derivante da un protratto
                                      inserimento nell’organizzazione
                                      aziendale o nelle finalità perseguite
                                      dal committente
                                      (Cass.civ.,sez.lav.,n.5698/2002)
                                      modalità di coordinamento stabilite
                                      di comune accordo dalle parti
                                      (L.81/2017 Jobs Act autonomi)
Le collaborazioni sportive dal
decreto Biagi al Jobs Act
D.Lg.vo 276/2003 art.61 comma III           • D. Lg.vo n.81/2015 art.2 :
sono esclusi dall’obbligo di progetto i     a far data dal 1/1/2016 si applica la
rapporti e le attività di collaborazione    disciplina del lavoro subordinato anche ai
coordinata e continuativa comunque          rapporti di collaborazione che si concretano
rese a fini istituzionali in favore delle   in prestazioni di lavoro esclusivamente
                                            personali,      continuative    ed     etero
associazioni     e      società  sportive   organizzate dal committente in relazione
dilettantistiche affiliate a FSN, DSA ed    ai tempi e ai luoghi di lavoro
EPS e riconosciute dal Coni, come
individuati e disciplinati dall’art.90
L.289/02.
                                            l’art.2 comma II lett.d) introduce una
                                            deroga per le collaborazioni rese a fini
                                            istituzionali in favore delle associazioni e
• art.35 co.6 D.L.207/08 conv. L.14/09      società sportive dilettantistiche affiliate a
  estensione a FSN,DSA,EPS                  FSN, DSA ed EPS e riconosciute dal Coni ,
                                            come individuati e disciplinati dall’art.90
                                            L.289/02 [nonché delle società sportive
                                            dilettantistiche lucrative]
                                            • Min.Lav. Interpello 6/2016 estensione
                                              CONI, FSN,DSA,EPS
GLI EMOLUMENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI: un po’ di storia…..

Indennità e rimborsi forfetari fino al 1/1/2000
 • art.1 L.25/3/86 n.80 - art.25 co.IV L.133/99 - art.81, art.83 T.U.I.R. ( D.P.R. n.617/86)

Indennità, rimborsi forfetari e compensi dal 1/1/2000
 • art.37 comma 1 lett. c) L.21/11/2000 n. 342
esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche:
                          l’estensione all’attività didattica
art. 35 comma 5 D.L. 30/12/08 n. 207 convertito in L. 27/2/09 n. 14 :
“Nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute
 nell’articolo 67 comma I lett.m) del TUIR sono ricomprese la formazione, la
 didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

L’art.90 L.289/02 al comma 18 lett.c) nel disciplinare il contenuto degli
 statuti degli organismi sportivi dilettantistici prevede che nell’oggetto
 sociale sia “…compresa l’attività didattica…”.
evoluzione della prassi sul concetto di
                                      esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica
                 _____________________________________________________________
Agenzia delle Entrate                              Agenzia delle Entrate
Risoluzione n.34/E del 26/3/2001                   Risoluzione n. 38/E del 17/5/2010
Il regime agevolativo è circoscritto          ai   L’intervento normativo ha ampliato il novero delle
compensi corrisposti a soggetti che                prestazioni riconducibili nell’ambito dell’esercizio
partecipano direttamente alla realizzazione
                                                   diretto di attività sportive dilettantistiche – e quindi
della manifestazione sportiva a carattere
dilettantistico
                                                   quello dei soggetti destinatari del regime di favore –
Atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara,    eliminando di fatto il requisito del collegamento fra
commissari di gara, dirigenti sportivi tesserati   l’attività sportiva resa dal percipiente e
: soggetti le cui prestazioni sono funzionali      l’effettuazione della manifestazione sportiva
alla manifestazione sportiva dilettantistica

Enpals, direzione generale, 27/11/2008             Enpals, circolare n.18 del 9/11/09
I compensi costituiscono reddito diverso per i     Non assume alcuna rilevanza che le attività siano
percettori soltanto qualora l’attività sportiva    svolte nell’ambito di manifestazioni sportive ovvero
essi prestata sia funzionale allo svolgimento      siano a queste ultime funzionali
della manifestazione sportiva ovvero sia
connessa alla realizzazione di gare o
manifestazioni     sportive    a      carattere
dilettantistico
La giurisprudenza sul concetto di attività sportiva dilettantistica

spettanza dell’agevolazione a prescindere dalla realizzazione di
manifestazioni competitive
Trib. Torino, 15/4/2010; Trib. Torino, 17/5/2010 n.884; Trib. Venezia, 25/11/2010, n.1060; Trib. Venezia,
sez. lav., 12/4/2012 n. 453; Trib. Venezia, sez. lav., 9/3/2012 n. 297; Trib. Venezia, sez. lav. 18/8/2014 n.
536;

Cass. 3184/14
…per sport va comunemente intesa - secondo quanto è dato leggere dalla Carta Sportiva Europea del
Consiglio d'Europa - qualunque forma di attività fisica che ha quale finalità l'espressione ed il
miglioramento della condizione fisica e mentale con la promozione della socializzazione ovvero con il
conseguimento di risultati a tutti i livelli…
L’art.35 L.149/09 è una vera e propria norma interpretativa che elimina il dubbio originatosi e
perpetuatosi nella prassi circa l’applicabilità dell’esenzione solo a quelle attività funzionali a manifestazioni
sportive dilettantistiche…..……è sufficiente, ai fini dell’esenzione, solo che vi sia un esercizio diretto di
attività sportive dilettantistiche, intendendosi per tali tutte quelle non aventi carattere professionistico
(così come le disciplina la legge 91/81 sul professionismo sportivo) ricomprese in una delle funzioni
indicate (formazione, didattica preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica). Poiché manca
una nozione giuridica dell’attività sportiva dilettantistica è evidente che anche la didattica (la formazione
o l’assistenza) applicata ad una attività amatoriale sganciata da future manifestazioni sportive o gare
…rientra nella categoria delle attività sportive fiscalmente esenti
L’ESTENSIONE ALLE ATTIVITA’ «NON SPORTIVE»
collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale
                                  di natura non professionale – art.90 L.289/02

Circolare Agenzia Entrate 22/4/2003 n.21
➢ continuità nel tempo
➢ coordinazione
➢ inserimento nell’organizzazione del committente
➢ assenza del vincolo di subordinazione
➢ assenza di conoscenze tecnico giuridiche collegate all’attività di lavoro autonomo
   esercitata abitualmente
➢ compiti tipici: raccolta delle iscrizioni, tenuta cassa e contabilità

Trib. Milano,sez.lav.,3672/10; C.App. Milano,sez.lav.,1361/13; App. Firenze, sez. lav. n.683/14
Trib. Bologna, 7/3/2017 n.221
_______________________________________
App. Firenze, sez.lav.,n.197/2017; Trib. Venezia,sez.lav.,n.536/14
«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche»
                                          verso una definizione?

   il nuovo elenco             circolare             mansioni e qualifiche : le
 discipline sportive         n.1/2016 INL              prime indicazioni

• Delibera C.N. Coni    • funzione del CONI          • F.C.I. 21.6.2017
  20/12/2016              quale unico Ente           • F.I.R. 22.08.2017
• Delibera C.N. Coni      Certificatore(art.7 D.L.   • F.G.I. 30.10.2017
  14/2/2017               n.136/04)
• Delibera C.N. Coni
  10/5/2017             • individuazione delle
                          attività necessarie per
                          garantire l’avviamento
                          e la promozione dello
                          sport e le qualifiche
                          dei soggetti che
                          devono attuare tali
                          attività
L’adeguamento delle categorie dei lavoratori da iscrivere all’Enpals
                                                                  d.m. 15.3.2005
• 20) impiegati,operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi
  genere,palestre,sale fitness,stadi, sferisteri,campi sportivi,autodromi
• 22)direttori tecnici, massaggiatori,istruttori e i dipendenti delle società sportive;
• 23)atleti,allenatori,direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società
  del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche

__________________________________________________________________
L’obbligo prescinde dalla natura subordinata, parasubordinata o autonoma
del rapporto (Circolare Enpals, 30.3.2006 n.7)
➢ LA POSIZIONE DEGLI ATLETI
Trib. Venezia,sez.lav.n.380/14

➢ LA POSIZIONE DI ADDETTI E ISTRUTTORI
Cass.n.21245/2014
gli indici di professionalità
                                     Circolare Enpals, 7/8/2006 n. 13

abitualità della prestazione, anche non esclusiva né preminente

       non marginalità dei compensi ( 4500 euro annui)

   possesso di specifiche conoscenze tecniche ( e qualifiche)

                       pluricommittenza
La giurisprudenza sugli indicatori di professionalità
Continuità. Ammontare dei compensi . Competenze tecniche.
Trib. Milano, 4111/2011;
Trib. Roma, sez.lav.,11/7/13 n.9284;
istruttori, tenevano corsi stabili presso l’associazione almeno tre volte alla settimana , di tre o quattro ore
per giornata, erano dotati di competenze tecniche e venivano remunerati con contributi significativi se
proporzionati all’impegno richiesto;
Trib. Firenze,sez.lav.,6/6/13 n.671;
istruttori e assistenti agli spogliatoi, hanno lavorato per almeno tre annualità con cadenza periodica e
hanno percepito compensi non marginali: ivi inclusi un direttore per importi decisamente rilevanti ma
anche molti altri collaboratori che avrebbero ricevuto mediamente tra i 5000 e i 6000 euro all’anno
Trib. Milano, sez.lav. 27/1/2017,n.3308
istruttore :
era laureato in scienze motorie e in possesso del titolo di massofisioterapista;
aveva concluso con la S.S.D. successivi contratti di collaborazione, osservando orari autonomamente
indicati ;
aveva percepito compensi che superano la soglia di euro 7500,00 annui;
addetti alla reception:
operavano, in autonomia, da almeno cinque anni, per almeno sei ore al giorno;
tale prestazione era la loro attività esclusiva;
avevano percepito compensi di gran lunga superiori a 7.500,00 euro annui

Continuità. Prevalenza . Inserimento in turni. Ammontare dei compensi .Allenamento in proprio.
Le applicazioni caso per caso.
Trib. Venezia,sez.lav. n.870/2011; Trib. Venezia, sez.lav., 18/8/2014 n.536;
verso il LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO ?
                                                  La prassi

Min. Lav. Circolare prot.37/4036 del 21/2/2014
arginare il contenzioso: peculiarità di ASD/SSD quali realtà occupazionali rispetto alle realtà
imprenditoriali - esigenza di graduale introduzione di tutela previdenziale

Min.Lav. Interpello n.6/2016
estendere l’ambito di applicazione dell’art. 2 comma II lett.d) D.Lg.vo n.81/2015 a CONI, FNS,EPS
collegamento tra le collaborazioni sportive e l’art.67comma I lett.m) [?]

INL - Circolare n. 1 del 1/12/2016
La volontà del legislatore è quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una
normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando la
specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina
generale che regola i rapporti di lavoro
La circolare INL n.1/2016
➢ necessità di definire il campo di applicazione dell’art. 67

➢ specificità del settore: normativa speciale e trattamento differenziato

➢ ASD/SSD riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione al registro

➢ mansioni rientranti – sulla base dei regolamenti e delle indicazioni
  fornite dalle singole federazioni – tra quelle necessarie per lo
  svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come
  regolamentate dalle singole federazioni

➢ la qualifica acquisita attraverso corsi di formazione non è requisito di
  professionalità
verso il LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO ?
                                                   La giurisprudenza

• C.App. Firenze, sez.lav., n.683/14 : valorizza la funzione sociale dello sport e la necessità di alleggerire i costi di
  gestione attraverso le agevolazioni sui compensi
• C.App. Milano,sez.lav.,n.1172/2014: sussistono le agevolazioni sui redditi diversi a prescindere dalla
  continuità e abitualità della prestazione in quanto la norma ( lett.m) non fa riferimento al requisito della non
  professionalità
• C.App. Milano, sez. lav.,n.1206/17: le attività sportive inserite in un contesto qualificato dal riconoscimento di
  un organo pubblico attestante i requisiti stabiliti dalla norma…pone una sorta di presunzione del carattere non
  professionale delle prestazioni. L’esistenza di strutture organizzate non esclude il dilettantismo che anzi
  necessita di collaboratori qualificati
• C.App. Bologna,sez.lav., n.250/2016: soddisfatti i requisiti soggettivi ed oggettivi, rimangono fruibili gli sgravi
  fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro
• C.App. Firenze,sez. lav., n.197/2017: nell’art.67 il requisito della professionalità non è richiesto per le attività
  sportive dilettantistiche; la legge ha inteso favorire la peculiare figura del lavoro nel campo dilettantistico;
  l’agevolazione è consentita al verificarsi delle condizioni soggettive e oggettive come indicate dalla circolare
  INL n.1/2016
Le condizioni richieste dall’art.67 T.U.I.R. :
                                                   redditi diversi o lavoro speciale?

                                                                                 escluse le prestazioni
                                                       escluse le prestazioni
requisito soggettivo         requisito oggettivo       di lavoro subordinato
                                                                                  di lavoro autonomo
                                                                                      professionale
  CONI,FSN,EPS e            • esercizio diretto       • etero-direzione         • professione
  qualunque                   attività sportiva                                   abituale ancorché
  organismo da essi           dilettantistica         • potere disciplinare       non esclusiva
  riconosciuto                nelle discipline
                              riconosciute                                      • co.co.co. etero
                                                      • disposizione delle
art.35 co.6 D.L.207/08
                                                        energie lavorative        organizzate rese
conv.l.14/09 - estensione                                                         per fini
                            • collaborazioni
FSN,DSA,EPS anche per
co.co.co. A/G                 coordinate                                          istituzionali ?
                              continuative A/G
NUOVE PROSPETTIVE E AUSPICI

A completamento della manovra di bilancio 2019-2021, il Governo
dichiara, quali collegati alla decisione di bilancio:
.....
Disegno di legge recante disposizioni in materia di
ordinamento sportivo e di professioni sportive;

                                                                      NADEF 2018
                 Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 27/9/2018
Puoi anche leggere