Vincenzo Giannotti (Dirigente Settore Gestione Risorse - Comune di Frosinone) - Autore: Vincenzo Giannotti

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Vincenzo Giannotti
(Dirigente Settore Gestione Risorse - Comune di Frosinone)

                       Autore: Vincenzo Giannotti                           1
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LA COSTITUZIONE DEL FONDO

●   L’allegato 4/2, al punto 5.2 del d.lgs.118/2011, precisa le modalità e
    le obbligazioni discendenti dalla costituzione e distribuzione del
    fondo del salario accessorio
●   La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse.
    A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo”
    contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse
    fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di
    alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai
    CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno
    valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno
    dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di
    bilancio);

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LA COSTITUZIONE DEL FONDO

●   La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del
    fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse
    e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare
    l’ammontare delle risorse. Trattasi di atto formale (determina) di
    competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a
    certificazione da parte dell’organo di revisione;
●   La terza, ed ultima fase, consiste nella sottoscrizione del contratto
    decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza
    finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento
    dell’obbligazione

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LA COSTITUZIONE DEL FONDO

●   La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto
    (deliberazione n.263/2016) ha precisato che la costituzione del
    fondo spetti al dirigente in quanto non solo ricognitivo della
    presenza di sufficienti risorse in bilancio ma in quanto rientrante
    nell’ambito delle attribuzioni dirigenziali
●   Secondo la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5
    maggio 2017 n.20 il controllo dell’organo di revisione non si deve
    fermare alla fase della sottoscrizione del contratto, ma deve
    esplicarsi anche, con le dovute cautele e tenuto conto dei limiti
    intrinseci dell’attività di revisione, durante la fase gestionale, cioè
    allorché le clausole contrattuali trovano concreta applicazione

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LA COSTITUZIONE DEL FONDO

●   Solamente nel momento in cui si completa l’iter appena descritto
    l’ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio
    della competenza potenziata (esigibilità);
●   Gli impegni sono imputati all’anno in corso, per le obbligazioni da
    liquidare nell’esercizio e, all’anno successivo, per le obbligazioni
    che diverranno esigibili in tale momento (es. produttività). La quota
    rinviata all’esercizio successivo viene garantita dallo stanziamento
    di pari importo tramite il Fondo Pluriennale Vincolato;
●   In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento,
    le economie di bilancio confluiscono nel risultato di
    amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo
    obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale
    (ossia solo la quota stabile del fondo)
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LA COSTITUZIONE DEL FONDO

●   la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce
    materia di esclusiva competenza dell’amministrazione e come tale
    sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

●   In merito alle relazioni sindacali, è prevista l’informazione prima
    dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa

●   Spetta all'organo esecutivo fornire le linee di indirizzo in merito alla
    successiva contrattazione definendone i limiti entro cui la
    delegazione di parte pubblica, debba procedere alle relative
    negoziazioni con le parti sindacali, nei limiti delle risorse finanziarie
    disponibili

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I LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO

         ELEMENTI DEL SALARIO ACCESSORIO
●   Fondo delle risorse decentrate personale dei livelli e
    dirigenziali;
●   Retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
    organizzative ed alte professionalità pagate a bilancio;

●   Retribuzione di posizione e di risultato del segretario
    comunale

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I LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO

            LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO
●   Il totale del salario accessorio dell'anno 2019 non potrà
    essere superiore a quello dell'anno 2016 (anno di base
    fisso ed immutabile) - art.23, comma 2, del
    d.lgs.75/2017;
●   Restano esclusi dai limiti del salario accessorio alcune
    risorse (Incentivi tecnici; incentivi tributari; compensi
    avvocature interne; avanzo straordinario; risparmio
    risorse fisse; sponsorizzazioni e convenzioni non
    espletate in via ordinaria; piani di razionalizzazione e
    riqualificazione della spesa)
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IL NUOVO CCNL 2016-2018

●   Le risorse fisse sono decurtate dell'importo delle
    retribuzioni di posizioni e di risultato contrattate
    nell'anno 2017, per gli enti con dirigenza, al fine di
    finanziare le citate risorse con il bilancio. Tale importo
    non è soggetto a contrattazione;
●   Una riduzione permanente delle sopra indicate risorse
    possono essere destinate a finanziare, per tale
    differenza il fondo del restante personale, secondo la
    contrattazione dell'ente

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I LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO

              IL NUOVO CCNL 2016-2018
●   UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017

●   DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO;

●   DECURTAZIONI DEL FONDO – P.O. E ALTE
    PROFESSIONALITÀ (enti con dirigenza) PARI
    ALL'IMPORTO INSERITO IN SEDE DI UTILIZZAZIONE
    NELL'ANNO 2017;
●   CONSOLIDAMENTO 0,2% ALTE PROFESSIONALITA'
    SE NON FINANZIATE NEL 2017 PER TALI
    CATEGORIE
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IL NUOVO CCNL 2016-2018

●   A partire dall'anno 2019 è previsto, inoltre, un
    incremento su base annua, pari a euro 83,20 per le
    unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015
●   I differenziali di sviluppo e l'incremento previsto per
    l'anno 2019 sono da considerarsi esclusi dai limiti di cui
    all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (decreto
    semplificazioni)

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IL NUOVO CCNL 2016-2018

●   A partire dall'anno 2019 è previsto, inoltre, un
    incremento su base annua, pari a euro 83,20 per le
    unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015
●   I differenziali di sviluppo e l'incremento previsto per
    l'anno 2019 sono da considerarsi esclusi dai limiti di cui
    all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (decreto
    semplificazioni)

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IL NUOVO CCNL 2016-2018

●   Divieto per gli enti dissestati di stanziare risorse
    variabili ad eccezione dei compensi previsti dalle
    disposizioni      legislative    obbligatori  (compensi
    avvocature) e del risparmio delle risorse fisse non
    utilizzate nell'anno (art.17, comma 5, CCNL 01/04/99);
●   Pere gli enti deficitari e quelli in riequilibrio finanziario
    pluriennale non potranno stanziare le risorse a bilancio
    (ex art.15 comma 5 del CCNL 01/04/99)

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GLI INCENTIVI TRIBUTARI

●   Introdotti dall’art.1, comma 1091 della legge di bilancio
    2019;
●   gli enti locali possono destinare, con proprio
    regolamento, specifiche risorse finanziarie per
    incentivare il proprio personale al recupero del maggior
    accertamento e riscossione della Tari, dell'Imu e
    partecipazione dei Comuni nell'accertamento dei tributi
    erariali;
●   Il limite delle maggiori entrate da IMU e TARI non potrà
    essere superiore al 5% di queste

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GLI INCENTIVI TRIBUTARI

●   La destinazione è in parte destinata al trattamento
    accessorio del personale dipendente, anche di qualifica
    dirigenziale, in deroga al limite stabilito d all'articolo 23,
    comma 2, del Dlgs75/2017 (ossia potendo superare il
    limite finanziario del salario accessorio del 2016);
●   Sarà cura della contrattazione integrativa, in caso di
    raggiungimento degli obiettivi, di individuare il personale
    impiegato cui le quote potranno essere distribuite

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GLI INCENTIVI TRIBUTARI

●   L'incentivo è condizionato all'approvazione del bilancio
    di previsione e del conto consuntivo nei termini previsti
    dal Tuel;
●   Non potrà essere attribuito qualora l'ente abbia affidato
    l'accertamento (e non la riscossione) a un
    concessionario;
●   La distribuzione degli incentivi, calcolati al lordo degli
    oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'amministrazione, è
    condizionato all'incasso del maggior gettito e ciascun
    dipendente beneficiario non potrà superare il 15% del
    suo trattamento tabellare annuo lordo
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GLI INCENTIVI TRIBUTARI

●   Delibera di indirizzo. Spetta alla Giunta comunale
    conferire mandato al Presidente della delegazione
    trattante per la definizione dei criteri da inserire nel
    contratto integrativo;
●   Approvazione criteri. Spetta alla delegazione trattante
    in forza della riserva di contrattazione, disciplinare i
    criteri generali per la distribuzione degli incentivi. In
    questa sede sarà definito il gruppo di lavoro, nonché la
    ripartizione percentuale spettante ai vari soggetti per le
    attività svolte in tali ambiti

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GLI INCENTIVI TRIBUTARI

●   Parere dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei
    conti sarà chiamato ad esprimere il proprio parere
    obbligatorio sui criteri approvati in delegazione trattante
    in coerenza con la normativa di riferimento e delle
    disposizioni contrattuali;
●   Approvazione del regolamento. Una volta definiti i
    criteri in delegazione trattante, acquisito il parere dei
    revisori dei conti, la Giunta Comunale potrà procedere
    all’approvare del regolamento

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D.L.4/2019 – Quota cento

●   In sede di conversione in legge del D.L.4/2019 sono
    state inserite le seguenti novità:
●   Le capacità assunzionali sono estese agli ultimi 5 anni
    (attualmente tre), quindi per il 2019 si potranno utilizzare
    le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e
    2014;
●   Nel triennio 2019/2021 le assunzioni a tempo
    indeterminato possono essere effettuate anche per
    coprire le cessazioni che si sono verificate nello stesso
    anno

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D.L.4/2019 – Quota cento

●   E' estesa anche alle regioni ed agli enti locali il divieto di
    consentire spostamenti, ivi compresa la mobilità
    volontaria, ai dipendenti nei primi 5 anni di assunzione a
    tempo indeterminato;
●   Resta l'obbligo anche per gli enti locali di aderire ai
    concorsi unici nazionali ed il divieto di utilizzare per
    scorrimento le graduatorie dei concorsi banditi a partire
    dallo scorso 1 gennaio 2019 per assumere gli idonei
    non vincitori

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FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021

Il d.lgs.75/2017 stabilisce che
●   “…Il piano triennale indica le risorse finanziarie
    destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse
    quantificate sulla base della spesa per il personale in
    servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali
    previste a legislazione vigente”;
●   Con decreti di natura non regolamentare adottati dal
    Ministro per la PA ed il MEF, sono definite, nel rispetto
    degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per
    orientare le PA nella predisposizione dei rispettivi piani
    dei fabbisogni di personale
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FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021

Il Decreto 8 maggio 2018 precisa che
●   la spesa del personale in servizio, sommata a quella
    derivante dalle facoltà di assunzioni consentite non può
    essere superiore alla spesa potenziale massima,
    espressione dell’ultima dotazione organica adottata o,
    per gli enti locali al limite di spesa consentito dalla
    legge;
●   Per i Comuni la spesa media sostenuta nel triennio
    2011-2013 (Corte dei Conti Puglia, deliberazione n.
    111/2018)

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FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021

Il Decreto 8 maggio 2018 precisa che
●   Per Città Metropolitane e Province il riferimento è l'art.1,
    comma 421, legge 190/2014, pari al personale in
    servizio con una riduzione rispettivamente del 30% e del
    50%(Corte dei conti Lombardia, deliberazione
    n.141/2018);
●   La programmazione, deve tenere conto dei vincoli
    connessi con gli stanziamenti di bilancio e non può in
    ogni caso comportare maggiori oneri per la finanza
    pubblica

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FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021

Il Decreto 8 maggio 2018 precisa che
●   il valore inserito nella programmazione deve essere
    coerente con le risorse in bilancio stanziate non solo nel
    primo anno ma anche negli anni successivi;
●   La programmazione, deve tenere conto dei vincoli
    connessi con gli stanziamenti di bilancio e non può in
    ogni caso comportare maggiori oneri per la finanza
    pubblica

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                    Le spese da inserire
●   spesa per il personale in servizio a tempo
    indeterminato, ivi incluso il personale in comando, o
    altro istituto analogo
●   La spesa del personale in part - time in percentuale solo
    se il tempo parziale deriva da assunzione, mentre in
    caso di trasformazione del rapporto (fino ad un massimo
    di due anni) va indicata sia la spesa effettivamente
    sostenuta sia quella espandibile in relazione
    all’eventualità di un ritorno al tempo pieno

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                     Le spese da inserire
●   personale comandato presso altri enti;
●   spesa del personale flessibile (tempo determinato,
    formazione lavoro ecc.);
●   calcolo delle cassazioni ai fini del turn-over consentito;
●   assunzione delle categorie protette, tenuto conto che,
    nei limiti della quota d'obbligo, si svolgono fuori dal
    budget delle assunzioni

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          DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZIALE
●   “… la flessibilità del PTFP potrebbe                                       consentire di
    destinare il valore finanziario dei posti di                               prima fascia e
    seconda fascia (rectius fascia unica per                                   gli enti locali),
    per aumentare la dotazione organica del                                    personale non
    dirigenziale e non viceversa”;
●   non consentita l’utilizzazione di spazi finanziari
    disponibili di personale non dirigenziale per assumere
    dirigenti dall’esterno

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           DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO
●   Le amministrazioni nel PTFP individuano di volta in
    volta la dotazione di personale che           ritengono
    rispondente ai propri fabbisogni e che farà da
    riferimento per l’applicazione di quelle disposizioni di
    legge che assumono la dotazione come parametro di
    riferimento (art.110, comma 1, d.lgs.267/00);
●   Nel piano dovranno essere indicate le risorse finanziarie
    destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse
    quantificate sulla base della spesa per il personale in
    servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali
    previste a legislazione vigente
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