Transfer Pricing: quali novità in termini di oneri documentali? - Webinar - 4 febbraio 2021

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Transfer Pricing: quali novità in termini di oneri documentali? - Webinar - 4 febbraio 2021
Transfer Pricing: quali
 novità in termini di oneri
 documentali?
 Webinar - 4 febbraio 2021

                                    www.pwc-tls.it
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Agenda

1.   Principali novità in materia di documentazione di transfer pricing     3

2.   Servizi a basso valore aggiunto                                        9

3.   Novità in merito agli accordi preventivi                              11

4.   Struttura della documentazione                                        15

5.   Principali punti di attenzione della nuova Documentazione Nazionale   18

6.   Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile                   23
1
      Principali novità in materia di
    documentazione di transfer pricing
Principali novità in materia di documentazione di transfer
pricing
Documentazione idonea per le controllate di gruppi esteri

Documentazione idonea per le imprese controllate
Il Provvedimento del 23 novembre 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (di seguito anche «nuovo Provvedimento»)
stabilisce che, per le imprese controllate, la «documentazione idonea» (di seguito anche «documentazione») si compone di
Masterfile e Documentazione Nazionale (cfr. par. 2.2 e 2.3).
                          Vecchio Provvedimento (29-09-2010)              Nuovo Provvedimento (23-11-2020)

                                    Controllante                                  Controllante
                                                        Paese estero                                        Paese estero

                                                        Italia                                              Italia

                                    Controllata                                    Controllata
                                                                                                                     * Entrambi firmati dal legale
                                                                                                                     rappresentate del contribuente o
                                                                                                                     da un suo delegato. Il Masterfile
                             Documentazione Nazionale                  Documentazione Nazionale e Masterfile*        e la Documentazione Nazionale
                                                                                                                     devono essere redatti in lingua
                                                                                                                     italiana; tuttavia il Masterfile può
                                                                                                                     essere presentato in lingua
                                                                                                                     inglese.
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Principali novità in materia di documentazione di transfer
pricing
Si restringe la definizione di PMI

Definizione di PMI
Il nuovo Provvedimento definisce PMI le società aventi un volume d’affari o ricavi inferiore a EUR 50 mln nel periodo
d’imposta d’interesse. Non rientrano comunque in tale definizione i soggetti che direttamente o indirettamente controllano o
sono controllati da un soggetto non qualificabile come “piccola e media impresa”(cfr. par. 1.1, lett. a).

                          Vecchio Provvedimento (29-09-2010)               Nuovo Provvedimento (23-11-2020)

                                    Controllante                                Controllante
                                    (ricavi > EUR 50 mln)                      (ricavi > EUR 50 mln)
                                                            Paese estero                               Paese estero
                                                            Italia                                     Italia

                                     Controllata                                Controllata
                                    (ricavi < EUR 50 mln)                      (ricavi < EUR 50 mln)

                                            PMI                                   Non è una PMI

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Principali novità in materia di documentazione di transfer
pricing
L’esclusione di operazioni controllate principali non incide sulla penalty protection di quelle incluse

 Nuovo Provvedimento                                                 Vecchio Provvedimento
 In base al nuovo Provvedimento il contribuente ha la facoltà        In base al vecchio Provvedimento la documentazione non
 di presentare Documentazione Nazionale e Masterfile con             veniva considerata idonea se non presentava contenuti
 riguardo a una parte delle operazioni poste in essere. In tal       informativi completi (cfr. par. 8.3, Provvedimento del 29
 caso «la disciplina di all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2,   settembre 2010 o «vecchio Provvedimento»).
 comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
 471 si applica con esclusivo riguardo alle operazioni               La Circolare 2010/58E inoltre si limitava a sancire che
 descritte e considerate idonee in base ai punti 5.3.3» (cfr.        l'omessa documentazione di operazioni residuali non era
 par. 5.3.7).                                                        suscettibile di compromettere l’analisi, mentre non
                                                                     specificava alcunché sulle operazioni principali (cfr. par. 10,
                                                                     Circolare del 15 dicembre 2010 n. 58/E).

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Principali novità in materia di documentazione di transfer
pricing
Firma elettronica con marca temporale e termine per la consegna

 Nuovo Provvedimento                                              Vecchio Provvedimento
 Firma elettronica con marca temporale                            Non era richiesta alcuna marca temporale
 «Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere       «Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere
 firmati mediante firma elettronica con marca temporale da        siglati in ogni pagina dal legale rappresentante del
 apporre entro la data di presentazione della dichiarazione       contribuente onerato o da un suo delegato e firmati in calce
 dei redditi» (cfr. par. 5.1.2, nuovo Provvedimento).             all’ultimo foglio dal medesimo o autenticati mediante firma
 Non è invece chiaro se, in caso di Dichiarazione Tardiva, sia    elettronica» (cfr. par. 8.1, vecchio Provvedimento).
 possibile apporre tale marca temporale successivamente al        Termine per la consegna della Documentazione
 termine ordinario per la presentazione della Dichiarazione       «La consegna della documentazione all’amministrazione
 stessa.                                                          finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni
  Termine per la consegna della Documentazione                    dalla relativa richiesta» (cfr. par. 8.2).
 «La consegna della documentazione all’Amministrazione
 finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni
 dalla relativa richiesta» (cfr. par. 5.2.1).

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Principali novità in materia di documentazione di transfer
pricing

In caso di Dichiarazione Integrativa, la documentazione può essere modificata
«In caso di successiva dichiarazione presentata […] per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al
principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento e che abbiano determinato l'indicazione di un
minore imponibile o, comunque, di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore credito, la documentazione […] può
essere integrata o modificata e la relativa specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate viene effettuata unitamente alla
presentazione della suddetta dichiarazione» (cfr. par. 6.1, nuovo Provvedimento).

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    Servizi a basso valore aggiunto
Servizi a basso valore aggiunto
Documenti ed informazioni necessarie ai fini dell’applicazione dell’approccio semplificato

Nuovo Provvedimento (cfr. par. 7)

1.    Descrizione dei servizi infragruppo [ossia descrizione delle categorie di servizi infragruppo a basso valore aggiunto forniti, oltreché, per
      ciascuna categoria di servizi, esplicitazione de: l’identità dei beneficiari; le ragioni per le quali detti servizi sono stati considerati a basso
      valore aggiunto; le ragioni alla base della fornitura di servizi all’interno del contesto di business del gruppo multinazionale; i benefici ottenuti
      o attesi; i criteri di ripartizione prescelti e le ragioni per cui si ritiene che tali criteri producano risultati che ragionevolmente riflettono i
      benefici ricevuti. Inoltre, dovrà essere fornita una conferma del margine di profitto applicato];
2.    Contratti di fornitura dei servizi;
3.    Valorizzazione delle operazioni [ossia documentazione e illustrazione dei calcoli dai quali risulta la determinazione dell’aggregato di costi
      diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio e del margine di profitto applicato, con una dettagliata rappresentazione di tutte le
      categorie e di tutti gli importi dei costi rilevanti, inclusi i costi relativi a qualsiasi servizio fornito esclusivamente a un solo membro del gruppo
      multinazionale];
4.    Calcoli [in questa sezione dovranno essere riportati, anche tramite fogli di calcolo allegati, i calcoli che dimostrano l’applicazione dei criteri
      di ripartizione indicati nella sezione 1].

Vecchio Provvedimento e Decreto Ministeriale del 15 maggio 2018

Il vecchio Provvedimento invece non specificava alcun requisito specifico da rispettare ai fini dell’applicazione dell’approccio semplificato,
mentre il Decreto Ministeriale del 15 maggio 2018, che pure affrontava il tema, si limitava a richiedere la predisposizione di «apposita
documentazione» senza però specificare in cosa essa consistesse.

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3
    Novità in merito agli accordi preventivi
Novità in merito agli accordi preventivi
La Legge di Bilancio 2021 ridefinisce il roll-back

Accordi preventivi unilaterali e roll-back
Con la legge di bilancio 2021 (più precisamente, per il tramite dell’articolo 1, comma 1101, della legge 30
dicembre 2020, n. 178) sono state introdotte una serie di rilevanti novità in materia di accordi preventivi o di
advance pricing agreements.
Gli effetti degli accordi preventivi unilaterali possono essere estesi a tutti i periodi d’imposta antecedenti a quello
in cui viene sottoscritto l’accordo e per i quali non siano ancora decorsi i termini di accertamento, a condizione
che:
(i) ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto poste alla base dell’accordo; e che
(ii) non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia
     avuto formale conoscenza.
Tale facoltà è esercitabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso o con eventuale dichiarazione
integrativa, senza però che siano applicabili le relative sanzioni amministrative.
Non si riscontrano norme di coordinamento o di conversione delle procedure esistenti.
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Novità in merito agli accordi preventivi
La Legge di Bilancio 2021 ridefinisce il roll-back

Accordi preventivi bilaterali e multilaterali e roll-back
Ulteriore novità è la possibilità di applicare l’istituto del roll-back “proprio”, a partire dal 1° gennaio 2021, anche
agli effetti degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali. Viene quindi riconosciuta – in linea con quanto già
previsto da numerose amministrazione estere – la possibilità di far retroagire gli effetti di tali accordi anche ai
periodi d’imposta precedenti, al pari quindi degli accordi unilaterali.
Tuttavia, rispetto a quest’ultimi, in considerazione della necessità di coordinamento con l’autorità estera parte
dell’accordo, sono previste ulteriori condizioni, ossia
(i) che il contribuente ne abbia fatto esplicita richiesta nell’istanza di apertura della procedura,
(ii) che le altre amministrazioni fiscali coinvolte vi acconsentano.
La necessità di un’esplicita richiesta in sede di instaurazione della procedura (che, come ribadisce la relazione
illustrativa al disegno della legge di bilancio, è un requisito ulteriore rispetto allo stesso regime di roll-back
previsto per gli accordi unilaterali) sembrerebbe escludere l’applicabilità di tali novità alle procedure (bilaterali o
multilaterali) attualmente pendenti.

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Novità in merito agli accordi preventivi
Compartecipazione ai costi della procedura

Accordi preventivi bilaterali e multilaterali e compartecipazione ai costi della procedura
Un’ulteriore novità della legge di bilancio 2021 è costituita dall’aver subordinato l’ammissibilità della richiesta di
accordo preventivo bilaterale e multilaterale al versamento di una commissione parametrata al fatturato
complessivo del gruppo:
• commissione di euro 10.000 in caso di fatturato di gruppo inferiore a 100 milioni;
• commissione di euro 30.000 in caso di fatturato di gruppo compreso tra 100 milioni e 750 milioni;
• commissione di euro 50.000 in caso di fatturato di gruppo superiore a 750 milioni.

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4
    Struttura della documentazione
Struttura della documentazione (Masterfile)
 Nuovo Provvedimento (cfr. par. 2.2)                                                         Vecchio Provvedimento (cfr. par. 2.1)

 La nuova struttura del Masterfile è allineata a quella prevista dall’Action 13, in quanto   La struttura del Masterfile prevista invece dal vecchio Provvedimento era organizzata nei
 organizzata nei seguenti capitoli e paragrafi:                                              seguenti capitoli e paragrafi:
 1. Struttura organizzativa                                                                  1. Descrizione generale del gruppo multinazionale
 2. Attività svolte                                                                          2. Struttura del gruppo
         2.1 Principali fattori di generazione dei profitti del gruppo                              2.1 Struttura organizzativa
         2.2 Flussi delle operazioni                                                                2.2 Struttura operativa
         2.3 Accordi per la prestazione di servizi infragruppo                               3. Strategie generali perseguite dal gruppo
         2.4 Principali mercati
                                                                                             4. Flussi delle operazioni
         2.5 Struttura operativa e catena del valore
         2.6 Operazioni di riorganizzazione aziendale                                        5. Operazioni infragruppo
 3. Beni immateriali del gruppo multinazionale                                                    5.1 Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi
                                                                                                  finanziari
         3.1 Strategia del gruppo                                                                       5.1.1 Operazioni di tipo 1
         3.2 Beni immateriali                                                                           5.1.n Operazioni di tipo n
         3.3 Accordi relativi a beni immateriali                                                  5.2 Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo
         3.4 Politiche di prezzi di trasferimento di attività di ricerca e sviluppo                     5.2.1 Servizi di tipo 1
         3.5 Operazioni rilevanti                                                                       5.2.n Servizi di tipo n
 4. Attività finanziarie infragruppo                                                              5.3 Accordi per la ripartizione di costi

         4.1 Modalità di finanziamento                                                       6. Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti
         4.2 Funzioni di finanziamento accentrate                                            7. Beni immateriali
         4.3 Politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie
                                                                                             8. Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento
 5. Rapporti finanziari del gruppo multinazionale
                                                                                             9. Rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell’Unione Europea concernenti
         5.1 Bilancio consolidato                                                            “Advance Price Arrangements” (APA) e ruling in materia di prezzi di trasferimento
         5.2 Accordi relativi a operazioni finanziarie

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Struttura della documentazione (Documentazione Nazionale)
 Nuovo Provvedimento (cfr. par. 2.3)                                                            Vecchio Provvedimento (cfr. par. 2.2)
 La nuova struttura della Documentazione Nazionale è allineata a quella prevista dall’Action    La struttura della Documentazione Nazionale prevista invece dal vecchio Provvedimento era
 13, in quanto organizzata nei seguenti capitoli e paragrafi:                                   organizzata nei seguenti capitoli:
 1. Descrizione generale dell’entità locale (storia, evoluzione recente e lineamenti generali   1. Descrizione generale della Società (storia, evoluzione recente e lineamenti generali dei
 dei mercati di riferimento)                                                                    mercati di riferimento)
     1.1 Struttura operativa                                                                    2. Settori in cui opera la Società
     1.2 Attività e strategia imprenditoriale perseguita                                           2.1 Settore 1
 2. Operazioni infragruppo                                                                         2.n Settore n
     2.1 Operazioni di tipo 1                                                                   3. Struttura operativa della Società
        2.1.1 Descrizione delle operazioni                                                      4. Strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al
           a) Ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti                                   periodo d’imposta precedente
           b) Identificazione delle imprese associate coinvolte
           c) Operazioni comparabili indipendenti (esterne e interne) e indicatori finanziari   5. Operazioni infragruppo
        2.1.2 Analisi di comparabilità                                                             5.1 Operazioni di tipo 1
           a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al               5.1.1 Descrizione delle operazioni
           principio di libera concorrenza                                                            5.1.2 Analisi di comparabilità
           b) Criteri di applicazione del metodo prescelto                                               a) Caratteristiche dei beni e dei servizi
                i. impresa associata da sottoporre ad analisi                                            b) Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati
                ii. analisi pluriennale                                                                  c) Termini contrattuali
                iii. rettifiche di comparabilità                                                         d) Condizioni economiche
                iv. strategia di ricerca                                                                 e) Strategie d’impresa
                v. intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza                   5.1.3. Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle
           2.1.4 Risultati                                                                            operazioni
           2.1.5 Assunzioni critiche adottate nell’applicazione del metodo scelto                        a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al
         2.n Operazioni di tipo n                                                                        principio di libera concorrenza
 3. Informazioni finanziarie                                                                             b) Criteri di applicazione del metodo prescelto
                                                                                                         c) Risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato
     3.1 Conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta in questione
                                                                                                   5.n Operazioni di tipo n
     3.2 Prospetti di informazione e di riconciliazione
     3.3 Prospetti di sintesi dei dati finanziarie rilevanti per i soggetti comparabili         6. Operazioni infragruppo (Accordi per la ripartizione di costi o “CCA” a cui l’impresa
                                                                                                partecipa)
 4. Allegati
                                                                                                Allegati

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5
    Principali punti di attenzione della nuova
           Documentazione Nazionale
Principali punti di attenzione della nuova Documentazione
Nazionale
Richiesti maggiori dettagli sui riporti funzionali

 Nuovo Provvedimento                                           Vecchio Provvedimento
 Documentazione Nazionale - Cap. 1) Descrizione                Documentazione Nazionale - Cap. 3) Struttura operativa
 generale dell’entità locale, par. 1.1                         della Società
 «1.1. Struttura operativa [il paragrafo contiene una          Il vecchio Provvedimento non imponeva un tale grado di
 descrizione della struttura operativa dell’entità locale,     dettaglio, bensì si limitava a richiedere una «descrizione
 l’organigramma e l’indicazione degli individui ai quali le    sommaria del ruolo di ciascuna delle articolazioni e delle
 funzioni direttive locali devono riportare, specificando il   unità organizzative dell’impresa».
 Paese in cui sono ubicati gli uffici principali di detti
 individui]».

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Principali punti di attenzione della nuova Documentazione
Nazionale
Necessario segnalare riorganizzazioni e trasferimenti di IP (anche del FY precedente)

 Nuovo Provvedimento                                             Vecchio Provvedimento
 Documentazione Nazionale - Cap. 1) Descrizione                  Il vecchio Provvedimento non aveva alcun paragrafo
 generale dell’entità locale, par. 1.2                           specificatamente dedicato a tali informazioni.
 «1.2. Attività e strategia imprenditoriale perseguita [il
 paragrafo contiene la descrizione dell’attività e della
 strategia imprenditoriale perseguita dall’entità locale, ivi
 comprese specifiche strategie legate a particolari settori o
 mercati ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al
 periodo d’imposta precedente. Nella descrizione è
 necessario indicare se l’entità locale sia stata
 coinvolta/interessata da riorganizzazione del gruppo o da
 trasferimenti di beni immateriali nel FY di riferimento o in
 quello precedente, fornendo una illustrazione degli effetti.
 Indicazioni specifiche sui principali concorrenti dell’entità
 locale, e descrizione delle attività svolte da questi]».

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Principali punti di attenzione della nuova Documentazione
Nazionale
Necessario fornire il bilancio relativo all’esercizio in esame

 Nuovo Provvedimento                                               Vecchio Provvedimento
 Documentazione Nazionale - Cap. 3) Informazioni                   Il vecchio Provvedimento non prevedeva specificatamente
 finanziarie, par. 3.1                                             l’inclusione di tali informazioni finanziarie.
 La Documentazione Nazionale dovrà essere corredata dei
 «[…] conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta
 in questione. Qualora disponibili, dovranno essere allegate
 le relazioni di certificazione rilasciate da revisori
 indipendenti».

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Principali punti di attenzione della nuova Documentazione
Nazionale
Necessario fornire dei prospetti di riconciliazione dei dati finanziari con il bilancio

 Nuovo Provvedimento                                                Vecchio Provvedimento
 Documentazione Nazionale - Cap. 3) Informazioni                    Il vecchio Provvedimento non aveva alcun paragrafo
 finanziarie, par. 3.2                                              specificatamente dedicato a tali informazioni.
 La Documentazione Nazionale dovrà essere corredata dei
 «[…] prospetti di informazione e di riconciliazione che
 mostrino come i dati finanziari utilizzati nell’applicazione del
 metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento
 possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero
 con altra documentazione equivalente».

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6
    Principali punti di attenzione del nuovo
                   Masterfile
Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile
Resta ferma la possibilità di presentare più di un Masterfile

Nuovo provvedimento (cfr. par. 2.2)
«È consentita la presentazione di più di un Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da
specifiche politiche di prezzi di trasferimento».
Pertanto, i gruppi multinazionali caratterizzati dallo svolgimento di attività variegate e appositamente disciplinate, hanno la
possibilità di presentare uno specifico Masterfile per ciascuna di queste attività.

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Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile
Necessario indicare i principali fattori di generazione dei profitti all’interno del gruppo

 Nuovo Provvedimento                                            Vecchio Provvedimento
 Masterfile - Cap. 2) Attività svolte, par. 2.1                     Il vecchio Provvedimento non aveva alcun paragrafo
 «2.1 Principali fattori di generazione dei profitti del gruppo [in specificatamente dedicato a tali informazioni.
 questo paragrafo dovranno essere descritte, in linea
 generale, le attività economicamente rilevanti che
 consentono al gruppo, nel suo complesso, di generare
 valore]».

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Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile
Criterio per stabilire di quali operazioni infragruppo è necessario descrivere i flussi

 Nuovo Provvedimento                                               Vecchio Provvedimento
 Masterfile - Cap. 2) Attività svolte, par. 2.2                    Il vecchio Provvedimento non prevedeva specificatamente
 «2.2 Flussi delle operazioni [in questo paragrafo dovrà           l’inclusione delle informazioni relative alla catena produttiva
 essere fornita, anche sotto forma di scheda o diagramma,          e/o distributiva, né individuava una soglia minima di fatturato
 una descrizione della catena produttiva e/o distributiva          per la selezione dei prodotti/servizi da descrivere.
 relativa ai primi cinque prodotti e/o servizi del gruppo in
 termini di fatturato, unitamente a eventuali altri prodotti e/o
 servizi il cui fatturato superi il 5% del fatturato complessivo
 del gruppo]».

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Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile
Necessario descrivere gli accordi sui servizi infragruppo e i fattori alla base della capacità di erogarli

 Nuovo Provvedimento                                                 Vecchio Provvedimento
 Masterfile - Cap. 2) Attività svolte, par. 2.3                      Masterfile - Cap. 5) Operazioni infragruppo, par. 5.2
 «2.3 Accordi per la prestazione di servizi infragruppo [in          Il vecchio Provvedimento non imponeva un tale grado di
 questo paragrafo dovrà essere fornito un elenco e una breve         dettaglio, bensì conteneva il paragrafo 5.2 , denominato
 descrizione dei principali contratti o accordi disciplinanti la     «Servizi funzionali allo svolgimento delle attività
 prestazione di servizi infragruppo (ad eccezione dei servizi        infragruppo», all’interno del quale era necessario «definire
 di ricerca e sviluppo che trovano collocazione nel capitolo 3),     con sufficiente precisione le caratteristiche dei servizi
 ivi inclusa una descrizione dei fattori alla base della capacità    funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi da una
 delle principali sedi di fornire servizi importanti nonché della    o più associate a beneficio di una o più delle altre associate
 politica dei prezzi di trasferimento relativa all’allocazione dei   e i soggetti appartenenti al gruppo, tra quelli indicati al
 costi e alla determinazione dei prezzi dei servizi                  capitolo 2, tra cui gli stessi intercorrono».
 infragruppo]».

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Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile
Paragrafo specifico per le operazioni di riorganizzazione aziendale

 Nuovo Provvedimento                                              Vecchio Provvedimento
 Masterfile - Cap. 2) Attività svolte, par. 2.6                   Il vecchio Provvedimento non aveva nessun paragrafo
 «2.6 Operazioni di riorganizzazione aziendale [il paragrafo      specificatamente dedicato a tali informazioni, ma prevedeva
 contiene una descrizione delle eventuali operazioni di           che all’interno del cap. 6, dedicato all’analisi funzionale,
 riorganizzazione aziendale, acquisizioni e dismissioni - se      fosse presente una descrizione dei «cambiamenti intervenuti
 rilevanti - realizzate nel periodo d’imposta di riferimento]».   nelle funzioni, nei beni e nei rischi rispetto al periodo
                                                                  d’imposta precedente, con particolare riferimento a quelli
                                                                  derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale».

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Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile
Necessario descrivere la strategia di gruppo relativa ai beni immateriali, e i relativi accordi

 Nuovo Provvedimento                                                  Vecchio Provvedimento
 Masterfile - Cap. 3) Beni immateriali del gruppo                     Il vecchio Provvedimento si limitava a richiedere che
 multinazionale, par. 3.1                                             all’interno del paragrafo 7, dedicato ai beni immateriali, fosse
 «3.1 Strategia del gruppo [in questo paragrafo dovrà essere          presente una «elencazione dei beni immateriali detenuti da
 fornita una descrizione generale della strategia globale del         ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni, con separata
 gruppo multinazionale per lo sviluppo, la proprietà e lo             indicazione di eventuali canoni, distinti per soggetto
 sfruttamento dei beni immateriali, inclusa la localizzazione         percipiente o erogante, corrisposti per lo sfruttamento degli
 delle principali strutture di ricerca e sviluppo e della gestione    stessi».
 dell’attività di ricerca e sviluppo]».

 Masterfile - Cap. 3) Beni immateriali del gruppo
 multinazionale, par. 3.3
 «3.3 Accordi relativi a beni immateriali [in questo paragrafo
 si avrà cura di elencare i principali accordi relativi ai beni
 immateriali identificando anche le imprese associate tra cui
 gli stessi sono stati stipulati, compresi gli accordi sulla
 ripartizione dei costi, i principali accordi per la prestazione di
 servizi di ricerca e sviluppo e gli accordi di licenza]».
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Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile
Maggior focus sulle modalità di finanziamento

 Nuovo Provvedimento                                             Vecchio Provvedimento

 Masterfile - Cap.4) Attività finanziarie infragruppo, par.      Il vecchio Provvedimento non aveva alcun paragrafo
 4.1                                                             specificatamente dedicato a tali informazioni.
 «4.1 Modalità di finanziamento [in questo paragrafo si dovrà
 fornire una descrizione generale delle modalità di
 finanziamento del gruppo, con indicazione dei principali
 contratti di finanziamento con finanziatori indipendenti]».

 Masterfile - Cap.4) Attività finanziarie infragruppo, par.
 4.2
 «4.2 Funzioni di finanziamento accentrate [in questo
 paragrafo devono essere indicate le entità del gruppo
 multinazionale che svolgono funzioni di finanziamento
 accentrate per il gruppo, con indicazione della legislazione
 dello Stato in base alla quale l’impresa è costituita, nonché
 dell’effettiva sede di direzione della stessa]».

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Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile
Può essere necessario fornire il bilancio consolidato

 Nuovo Provvedimento                                                  Vecchio Provvedimento
 Masterfile - Cap. 5) Rapporti finanziari del gruppo                  Il vecchio Provvedimento non aveva alcun paragrafo
 multinazionale, par. 5.1                                             specificatamente dedicato a tali informazioni.
 «5.1 Bilancio consolidato [in questo paragrafo va allegato il
 bilancio consolidato del gruppo multinazionale per il periodo
 d’imposta di riferimento, se previsto ai fini dell’informativa
 finanziaria, regolamentare, di gestione interna, ai fini fiscali o
 per altre finalità]».

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