Progetti di sorveglianza - Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti per la piazza finanziaria svizzera Stato: 1 novembre 2021
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Progetti di sorveglianza
Panoramica dei progetti di sorveglianza
importanti per la piazza finanziaria
svizzera
Stato: 1 novembre 2021
www.pwc.ch/progettidisorveglianzaIndice
1. Panoramica dei progetti 4
1.1. Progetti intersettoriali 4
1.2. Banche/Società di intermediazione mobiliare 5
1.3. Direzione di fondi/Investimenti collettivi di capitale/Rappresentanti di investimenti collettivi di
capitale esteri 6
2. Progetti intersettoriali 7
2.1. Attività di audit 7
Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit Adeguamenti puntuali Error! Bookmark not defined.
Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit Valutazioni ex post 7
2.2. Lotta al riciclaggio di denaro/compliance 7
Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) 7
Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/ LIsFi Error!
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Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di
informazioni a fini fiscali Error! Bookmark not defined.
Circ.-FINMA 16/7 Video identificazione e identificazione online Adattamento dello sviluppo
tecnologico 8
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 07/2020 Per i clienti all’estero, agevolazioni per le nuove
aperture fino al 30 giugno 2021 8
2.3. Organizzazione del mercato finanziario 9
Legge sui servizi finanziari (LSerFi) 9
Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) 9
Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) 10
Legge sugli istituti finanziari (LisFi) Limitazione dell’obbligo di affiliazione ad un organo di
mediazione Error! Bookmark not defined.
Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) 10
Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari (OIsFi-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi 10
Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi Verifica della regolamentazione 11
Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) Estensione del periodo transitorio per le piccole
controparti non finanziarie 11
Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA Adeguamenti LserFi/LIsFi Error!
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Ordinanza sulla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) Error! Bookmark not defined.
Circ.-FINMA 08/5 Commerciante di valori mobiliari Abrogazione Error! Bookmark not defined.
Circ.-FINMA 13/8 Regole di condotta sul mercato Estensione del campo di applicazione Error!
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Circ.-FINMA 13/9 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale Abrogazione Error! Bookmark
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Circ.-FINMA 17/6 Trasmissione diretta Revisione parziale Error! Bookmark not defined.
Comunicazioni FINMA sulla vigilanza 04/2019 e 09/2020 Prolungamento del termine transitorio 11
2.4. Altri temi 12
Codice delle Obbligazioni Revisione del diritto della società anonima (soglia per la
rappresentazione dei sessi e trasparenza nel settore delle materie prime) 12
Codice delle obbligazioni Modifiche del diritto della società anonima (revisione generale) 13
Codice delle Obbligazioni Controproposta indiretta all’Iniziativa per multinazionali responsabili 13
Legge sulla parità dei sessi (LPar) Introduzione di regolari analisi dei salari 14
2 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Panoramica dei progettiOrdinanza concernente la verifica dell'analisi della parità salariale 14
Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) Revisione totale 15
Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) Revisione totale 15
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2018 LIBOR: rischi di una potenziale dismissione 15
Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro
distribuito 16
Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull’adeguamento del diritto
federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito 16
Sostenibilità nel settore finanziario svizzero 17
3. Banche/Società di intermediazione mobiliare 18
3.1. Contabilità 18
Ordinanza FINMA sui conti e revisione totale della Circ.-FINMA 20/1 Direttive contabili – banche 18
Circ.-FINMA 20/1 Direttive contabili - banche Identificazione della società di intermediazione
mobiliare che detiene conti Error! Bookmark not defined.
3.2. Pubblicazione 19
Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione – banche Fase III 20
Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione – banche Rischi finanziari legati al clima 20
3.3. Fondi propri/ripartizione dei rischi 21
Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Capitale gone concern, deduzione delle partecipazioni ed altri
adeguamenti 21
Circ.-FINMA 13/1 Fondi propri computabili ‒ banche deduzione delle rettifiche di valore per crediti
non compromessi Error! Bookmark not defined.
Revisione del quadro normativo Basilea III Riforma post-crisi 21
Circ.-FINMA 19/1 Ripartizione dei rischi – banche Valutazione ex post Error! Bookmark not
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3.4. Liquidità 22
Ordinanza sulla liquidità (OLiq) Revisione parziale NSFR 22
Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità – banche Estensione delle agevolazioni alle società di
intermediazione mobiliare Error! Bookmark not defined.
3.5. Gestione patrimoniale/Crossborder 23
Direttive ASB concernenti il mandato di gestione patrimoniale 23
3.6. Operazioni di credito Error! Bookmark not defined.
Ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus
(Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19) Error! Bookmark not defined.
Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle
fideiussioni solidali COVID-19) Error! Bookmark not defined.
3.7. Organizzazione/gestione dei rischi 23
Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing – banche e assicurazioni Revisione completa 24
3.8. Ulteriori temi 25
Legge sulle banche (LBCR) Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione 25
Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria (OIB-FINMA) Adeguamenti LSerFi/LIsFi Error!
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Circ.-FINMA 08/14 Reporting prudenziale – banche Abrogazione delle dichiarazioni Error!
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Circ.-FINMA 10/2 PcT (“repo”)/SLB Abrogazione Error! Bookmark not defined.
4. Direzione di fondi/Fondi d’investimento/Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri 26
Legge sugli investimenti collettivi (LICol) Introduzione di fondi non soggetti all'obbligo di
approvazione 26
3 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Panoramica dei progettiOrdinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi Error!
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Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale (OFICol-FINMA)
Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi Error! Bookmark not defined.
Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing Estensione del campo di applicazione Error! Bookmark not
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Direttive SFAMA Error! Bookmark not defined.
4 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Panoramica dei progetti1. Panoramica dei progetti
Entrata in vigore, scadenza del
Elaborazione Delibera delle camere
periodo di transizione
Indagine conoscitiva/Procedura Pubblicazione del decreto
Applicazione completa
di consultazione definitivo
Pubblicazione dei risultati
dell’indagine conoscitiva/della
Termine per il referendum ≈ Stimato/approssimativo
procedura di consultazione/del
messaggio
1.1. Progetti intersettoriali
mag 2021
gen 2022
gen 2023
2023
2024
2025
2026
2027
2028
mag
nov
mar
mar
ago
ago
nov
apr
apr
feb
feb
set
set
giu
lug
giu
lug
dic
dic
ott
ott
Attività di audit
Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit (Valutazioni ex
≈
≈
post)
Lotta al riciclaggio di denaro/compliance
LRD (Rafforzamento dell’efficacia)
8.
≈
Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)
17.
1.
≈
Circ.-FINMA 16/7 Video identificazione e
identificazione online (Adattamento dello sviluppo
17.
1.
tecnologico)
Comun. FINMA sulla vigilanza 07/2020 (Per i
clienti all’estero, agevolazioni per le nuove
30.
aperture fino al 30 giugno 2021)
Organizzazione del mercato finanziario
Legge sui servizi finanziari (LSerFi)
31. 31.
1.
Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)
1.
Legge sugli istituti finanziari (LIsFi)
31. 31.
1.
Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)
1.
OIsFi-FINMA (Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi)
31.
1.
LInFi (Verifica della regolamentazione)
≈
OInFi (Estensione del periodo transitorio per le
31.12.
1.1.
piccole controparti non finanziarie)
Comun. FINMA sulla vigilanza 04/2019
31.
(Prolungamento del termine transitorio)
Comun. FINMA sulla vigilanza 04/2020 (Proroga
del termine per il pagamento dei margini iniziali
30.
1.
per alcuni derivati OTC)
Comun. FINMA sulla vigilanza 02/2021 (Obbligo
di negoziazione dei derivati e sostituzione dei
5.
tassi d’interesse di riferimento)
5 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Panoramica dei progettimag 2021
gen 2022
gen 2023
2023
2024
2025
2026
2027
2028
mag
nov
mar
mar
ago
ago
nov
apr
apr
feb
feb
set
set
giu
lug
giu
lug
dic
dic
ott
ott
Altri temi
Codice delle Obbligazioni (Soglia per la
rappresentazione dei sessi e trasparenza nel
settore delle materie prime)
Codice delle obbligazioni (Modifiche del diritto
≈
della società anonima, revisione generale)
Diritto delle obbligazioni (Controproposta indiretta
all’Iniziativa per multinazionali responsabili)
5.
≈
≈
≈
Legge sulla parità dei sessi (LPar) (Introduzione
30.
1.
di regolari analisi dei salari)
Legge sulla parità dei sessi (LPar) (Trasmissione
dei risultati dell'analisi alla Confederazione)
15.
Ord. concernente la verifica dell'analisi della
30.
1.
parità salariale
Legge federale sulla protezione dei dati (LPD)
≈
(Revisione totale)
Ordinanza relativa alla legge federale sulla
23.
14.
≈
protezione dei dati (OLPD) (Revisione totale)
Com. FINMA sulla vigilanza 03/2018 (LIBOR:
31.
1.
rischi di una potenziale dismissione)
Legge federale sull’adeguamento del diritto
federale agli sviluppi della tecnologia di registro
distribuito (Adeguamenti CO, LTCo e LDIP))
Legge federale sull’adeguamento del diritto
federale agli sviluppi della tecnologia di registro
1.
distribuito (Altri adeguamenti)
Ord. sulle disposizioni d'esecuzione concernenti
la legge federale sull’adeguamento del diritto
1.
federale agli sviluppi della tecnologia di registro
distribuito
Sostenibilità nel settore finanziario svizzero
≈
1.2. Banche/Società di intermediazione mobiliare
mag 2021
gen 2022
gen 2023
2023
2024
2025
2026
2027
2028
mag
nov
mar
mar
ago
ago
nov
apr
apr
feb
feb
set
set
giu
lug
giu
lug
dic
dic
ott
ott
Contabilità
Ord. FINMA sui conti e revisione totale della Circ.-
31.12.
1.1.
FINMA Direttive contabili – banche
Com. FINMA sulla vigilanza 04/2021 (Rettifiche di
valore per i rischi di perdita concernenti i crediti
7.
non compromessi)
Pubblicazione
Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase III)
≈
Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Rischi finanziari
31.
30.
1.
legati al clima)
Fondi propri/Ripartizione dei rischi
OFoP (Esigenze di capitale gone concern)
31.12.
1.1.
Revisione del quadro normativo Basilea III
≈
≈
≈
≈
(Riforma post-crisi)
Liquidità
OLiq (Esigenze in materia di liquidità per le
30.
13.
≈
≈
≈
banche di rilevanza sistemica)
OLiq (Revisione parziale NSFR)
1.
Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità (Adeguamenti
1.
NSFR)
Gestione patrimoniale/Attività
transfrontaliera
Direttive ASB concernenti il mandato di gestione
31.
1.
patrimoniale 2020
Direttive ASB relative alle informazioni degli
investitori sui prodotti strutturati / Direttive ASB
relative all’obbligo di verbalizzazione / Direttive
≈
ASB - Regole di condotta per commercianti di
valori mobiliari (Abrogazione)
6 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Panoramica dei progettimag 2021
gen 2022
gen 2023
2023
2024
2025
2026
2027
2028
mag
nov
mar
mar
ago
ago
nov
apr
apr
feb
feb
set
set
giu
lug
giu
lug
dic
dic
ott
ott
Attività di credito
Direttive ASB relative ai requisiti minimi per i
finanziamenti ipotecari / Direttive ASB relative
alla verifica, alla valutazione e alla gestione dei
≈
crediti garantiti da pegno immobiliare (Revisione)
Organizzazione/Risk Management
Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing
31.
1.
Circ.-FINMA 08/21 Rischi operativi (Revisione
≈
≈
≈
≈
totale)
Altri temi
LBCR (Sistema di protezione dei depositanti)
≈
≈
Direttive ASB relative al trattamento degli averi
senza contatti e averi non rivendicati / Direttive
≈
ASB relative al mercato delle emissioni
(Revisione)
1.3. Direzione di fondi/Investimenti collettivi di
capitale/Rappresentanti di investimenti collettivi di
capitale esteri
mag 2021
gen 2022
gen 2023
2023
2024
2025
2026
2027
2028
mag
nov
mar
mar
ago
ago
nov
apr
apr
feb
feb
set
set
giu
lug
giu
lug
dic
dic
ott
ott
LICol (Introduzione di fondi non soggetti
9.
≈
≈
all'obbligo di approvazione)
OSerFi e OICol (Prolungamento del termine
transitorio per l'allestimento del foglio informativo
≈
≈
≈
di base ≈
Com. FINMA sulla vigilanza 05/2021
3.
(Prevenzione e lotta contro il greenwashing)
Direttive Asset Management Association
17.
1.
Switzerland
7 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Panoramica dei progetti2. Progetti intersettoriali
2.1. Attività di audit
Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit Valutazioni ex post
Stato: Valutazione ex post prevista per il: 2022
• Verifica dell’efficacia del regolamento inizialmente emesso.
2.2. Lotta al riciclaggio di denaro/compliance
Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
Stato: Approvata dal Parlamento il 19 marzo 2021
Termine per il referendum fino all’8 luglio 2021
Entrata in vigore prevista: metà 2022
• Mantenimento dell’espresso obbligo per gli intermediari finanziari di verifica delle informazioni riguardanti
gli aventi economicamente diritto.
• Obbligo di una revisione regolare orientata al rischio dell’attualità della documentazione dei clienti.
• Obbligo di iscrizione nel registro di commercio per le associazioni che raccolgono o distribuiscono
patrimoni all’estero a scopi caritatevoli.
• L’assoggettamento dei consiglieri (ad es. avvocati o fiduciari) non è stato introdotto nella legge (punto
molto controverso in seno al Parlamento).
Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)
Statuo: Indagine conoscitiva fino al 17 gennaio 2022
Entrata in vigore prevista: 1° luglio 2022
• Trasferimento nell’ordinanza del Consiglio federale sul riciclaggio di denaro delle disposizioni rilevanti che
figurano attualmente nelle ordinanze delle autorità di vigilanza e del Dipartimento federale di giustizia e
polizia:
− Sistema di comunicazione dei casi di sospetto riciclaggio di denaro;
− Armonizzazione della definizione del termine „sospetto fondato“ dell’ORD con quella della LRD nella
versione in francese.
8 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Progetti intersettorialiCirc.-FINMA 16/7 Video identificazione e identificazione online Adattamento dello
sviluppo tecnologico
Stato: In vigore dal 1° giugno 2021
• Nuova possibilità per l’identificazione online interamente automatica eliminando i bonifici bancari durante la
lettura dei dati sul chip di un passaporto biometrico.
• Esigenze di sicurezza complementari al momento dell’identificazione online.
• Mantenimento dell’utilizzo dei requisiti di supporto in materia di sicurezza per l’identificazione online.
• Possibilità di geolocalizzazione per la verifica di un indirizzo di residenza nel caso di identificazione online.
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 07/2020 Per i clienti all’estero, agevolazioni per
le nuove aperture fino al 30 giugno 2021
Stato: In vigore dal 2 ottobre 2020
Valido fino al 30 giugno 2021
• Per le nuove aperture con dei clienti domiciliati all’estero, l’agevolazione può essere applicata fino al 30
giugno 2021: a determinate condizioni, dovrà essere confermata l’autenticità di un documento d’identità
entro 120 giorni (al posto dei 30 giorni disposti dall’art. 45 della CDB 20).
9 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Progetti intersettoriali2.3. Organizzazione del mercato finanziario
Legge sui servizi finanziari (LSerFi)
Stato: In vigore dal 1° gennaio 2020
Termini transitori fino a due anni dopo l’entrata in vigore
• Adattamento delle prescrizioni sulle regole di condotta e sui prodotti per segmenti di clientela (clienti privati/
clienti professionali):
− Informazione sui fornitori di servizi finanziari, sull’offerta di servizi finanziari e la distribuzione di
strumenti finanziari, anche per il tramite di documenti informativi di base;
− Valutazione dell’adeguatezza degli strumenti finanziari (esclusi gli execution only);
− Verifica dell’idoneità per attività di consulenza e gestione patrimoniale.
• Disposizioni sull’organizzazione dei fornitori di servizi finanziari e per la prevenzione dei conflitti d’interesse.
• Obbligo d’informazione o di trasferimento ai clienti in caso di accettazione di remunerazioni da parte di
terzi.
• Per i consulenti alla clientela, obbligo di iscrizione nel registro dei consulenti, nel caso in cui i fornitori di
servizi finanziari non dovessero essere sottoposti a vigilanza ai sensi della LFINMA, nonché obbligo di
formazione e di perfezionamento.
• Estensione dei mezzi legali a favore dei clienti, tra i quali la richiesta di fornire documenti.
• Termini transitori dopo l’entrata in vigore:
− 6 mesi per la registrazione dei consulenti alla clientela e affiliazione di fornitore di servizi finanziari
all’organo di mediazione;
− 2 anni per l’introduzione degli obblighi in relazione all’offerta di strumenti finanziari (fra cui, l’obbligo di
prospetto per valori mobiliari, foglio informativo di base per strumenti finanziari, pubblicazione).
Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)
Stato: In vigore dal1° gennaio 2020
Termine transitorio fino al 31 dicembre 2021 per l’osservanza degli obblighi sulla
segmentazione della clientela, sulle competenze professionali, sulle regole di condotta e
sull’organizzazione.
Diversi altri termini transitori per la pubblicazione di prospetti e fogli informativi di base.
• Concretizzazione dell’obbligo di consulenza e di informazione per i fornitori di servizi finanziari.
• Disposizioni di esecuzione della LSerFi:
− Organizzazione dei fornitori di servizi finanziari;
− Nuovo Registro dei consulenti;
− Documentazione destinata alla clientela;
− Organi di mediazione
− Prospetto sull’offerta di valori mobiliari;
− Foglio informativo di base.
• Se un fornitore di servizi finanziari desiderasse rispettare i nuovi obblighi in materia di comportamento e di
organizzazione prima della scadenza del termine transitorio di 2 anni, lo stesso è tenuto a comunicare alla
propria società di revisione la data a partire dalla quale verranno irrevocabilmente applicate le nuove
regole. Nel corso di questo periodo si applicheranno ancora le vecchie disposizioni legali nell’ambito di
investimenti di capitali (LICol) e di negoziazione di valori mobiliari (LBVM).
10 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Progetti intersettorialiLegge sugli istituti finanziari (LIsFi)
Stato: In vigore dal 1° gennaio 2020
Termini transitori fino a 3 anni dopo l’entrata in vigore
• Regolamentazione dell’obbligo di autorizzazione della vigilanza di tutti i fornitori di servizi finanziari che
operano nella gestione di patrimoni, tra cui: gestori patrimoniali, trustees, gestori di patrimoni collettivi,
direzioni di fondi e società di intermediazione mobiliare.
• Nessun assoggettamento alla legge sugli istituti finanziari per banche, compagnie di assicurazione e fondi
pensione.
• Definizione dei requisiti di autorizzazione con le disposizioni relative all’organizzazione, alla garanzia di
un’attività irreprensibile, alla forma giuridica, alla gestione del rischio, al controllo interno e alle disposizioni
in materia di capitale.
• Termini transitori:
− Istituti finanziari che, al momento dell’entrata in vigore della LIsFi, dispongono di un’autorizzazione
secondo la LFINMA, sono dispensati dal richiederne una nuova. Gli stessi devono soddisfare le
esigenze della LIsFi entro il 31 dicembre 2020;
− Istituti finanziari che dovranno richiedere un’autorizzazione: annuncio alla FINMA entro 6 mesi
dall’entrata in vigore con l’obbligo di rispetto delle disposizioni come pure l’obbligo di presentare una
richiesta di autorizzazione entro 3 anni dall’entrata in vigore;
− Gestori patrimoniali e trustees: annuncio senza indugio alla FINMA in caso di inizio dell’attività
commerciale entro un anno dall’entrata in vigore della LIFin, con affiliazione e richiesta di
autorizzazione all’organismo di vigilanza entro un anno dall’autorizzazione dell’organismo di vigilanza.
Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)
Stato: In vigore dal 1° gennaio 2020
Termini transitori fino al massimo tre anni dall’entrata in vigore
• Concretizzazione delle disposizioni d’applicazione della legge sugli istituti finanziari (LIFin).
• Regolamentazione per l’autorizzazione e le disposizioni organizzative per istituti finanziari sottoposti a
vigilanza.
Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari (OIsFi-FINMA) Adeguamenti dalla
LSerFi/LIsFi
Stato: In vigore dal 1° gennaio 2021
Termine transitorio fino al 31 dicembre 2021: per i gestori di patrimoni collettivi o le direzioni di
fondi che dispongono di un’autorizzazione per l’esercizio delle loro attività
• Fissazione dei requisiti riguardanti l’assicurazione di responsabilità civile professionale dei gestori
patrimoniali e dei trustees.
• Regolamentazioni dettagliate per gestori di patrimoni collettivi:
− Definizione e calcoli delle soglie de minimis dei valori patrimoniali da prendere in considerazione.
• Gestori di patrimoni collettivi e direzioni di fondi: fissazione delle esigenze in materia di:
− Gestione dei rischi, compliance e SCI;
− Assicurazione di responsabilità civile professionale;
− Audit prudenziale e audit dei conti annuali.
• Regolamentazione della trasmissione del giustificativo dei fondi propri delle società di intermediazione
mobiliare che tengono personalmente dei conti.
11 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Progetti intersettorialiLegge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi Verifica della regolamentazione
Stato: Sviluppo da parte del dipartimento federale delle finanze
• Verifica della LInFi dal 2019 sulla base degli sviluppi internazionali e tecnologici.
Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) Estensione del periodo transitorio per
le piccole controparti non finanziarie
Stato: In vigore dal 1° gennaio 2019
Termine transitorio fino al 1° gennaio 2024
• Estensione del periodo transitorio fino al 1° gennaio 2024 per le piccole controparti non finanziarie per
l’annuncio di transazioni su derivati.
• Nessun adeguamento dei periodi transitori per le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie che
non sono piccole.
• Inizializzazione di una revisione della LInFi a partire dal 2019 a causa degli sviluppi internazionali e
tecnologici.
Comunicazioni FINMA sulla vigilanza 04/2019 e 09/2020 Prolungamento del termine
transitorio
Stato: Pubblicate il 13 dicembre 2019 e il 12 novembre 2020
Prolungamento del termine transitorio fino all’entrata in vigore dell’ordinanza TRD ma al più
tardi fino al 1° gennaio 2022
Entrata in vigore dell’ordinanza DLT: 1° agosto 2021
• Per le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni
su indici o altri derivati su azioni analoghi, come i derivati su panieri di azioni, l’obbligo di scambiare
garanzie si applica dal 4 gennaio 2020.
• Prolungamento del termine transitorio al 4 gennaio 2021 tramite la comunicazione FINMA sulla vigilanza
04/2019.
• Prolungamento del termine transitorio fino all’entrata in vigore dell’ordinanza TRD (ordinanza sulle
disposizioni d’esecuzione concernenti la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi
della tecnologia di registri elettronici distribuiti con entrata in vigore prevista per il 1° agosto 2021), ma al
più tardi entro il 1° gennaio 2022.
12 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Progetti intersettorialiComunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2020 Proroga del termine per il pagamento
dei margini iniziali per alcuni derivati OTC
Stato: In vigore dal 14 aprile 2020
Prolungamento del termine transitorio fino al 1° settembre 2022
• Proroga di un anno dei termini ai sensi dell’art. 131 par. 5 let. dbis e let. e OInFi per le due fasi finali
rimanenti di implementazione dei margini iniziali per i derivati OTC che non sono oggetto di una
compensazione centrale.
• Conseguentemente, si applica l’obbligo di scambio del margine iniziale per controparti la cui posizione
lorda media aggregata di fine mese, detenuta a livello di gruppo finanziario, di gruppo assicurativo o di
derivati OTC non è oggetto di una compensazione centrale:
− è superiore a 50 miliardi di franchi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 a partire dal 1° settembre
2021;
− è superiore a 8 miliardi di franchi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2022 a partire dal 1° settembre
2022.
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2021 Obbligo di negoziazione dei derivati e
sostituzione dei tassi d’interesse di riferimento
Stato: In vigore dal 5 luglio 2021
• Precisazione relativa al passaggio ai nuovi tassi d’interesse di riferimento: le modifiche apportate ai
contratti sui derivati esistenti effettuate esclusivamente per gestire le riforme di tassi di valori di riferimento
non sono considerate come dei nuovi contratti sui derivati. Le stesse non comportano pertanto né obblighi
di compensazione né obblighi di margine.
2.4. Altri temi
Codice delle Obbligazioni Revisione del diritto della società anonima (soglia per la
rappresentazione dei sessi e trasparenza nel settore delle materie prime)
Stato: In vigore dal 1° gennaio 2021
Termini transitori al più tardi fino al 31 dicembre 2030
• Quote di genere nel Consiglio d’amministrazione (almeno il 30%) e nella Direzione (almeno il 20%) delle
grandi società quotate in borsa (> 250 collaboratori), principio comply or explain, con periodo transitorio per
fornire le informazioni previste nel rapporto di remunerazione per:
− Consiglio d’amministrazione: al più tardi dall’esercizio iniziato 5 anni dopo l’entrata in vigore della
nuova legge;
− Direzione: al più tardi dall’esercizio iniziato 10 anni dopo l’entrata in vigore della nuova legge.
• Maggiori esigenze di trasparenza nel settore delle materie prime tramite pubblicazione di pagamenti a
organismi governativi.
− Applicabili a partire dall’esercizio iniziato un anno dopo l’entrata in vigore della nuova legge.
13 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Progetti intersettorialiCodice delle obbligazioni Modifiche del diritto della società anonima (revisione
generale)
Stato: Approvate dal Parlamento il 19 giugno 2020
Modifiche pubblicate il 30 giugno 2020
Termine del referendum fino all‘8 ottobre 2020
Entrata in vigore prevista per il 2022 o 2023
• Trasposizione delle disposizioni dell’ordinanza contro le remunerazioni abusive nelle società quotate in
borsa.
• Allestimento delle linee guida per i bonus d’assunzione (entry bonus) e le indennità legate alla proibizione
di concorrenza.
• Agevolazione delle disposizioni sulla fondazione e sul capitale.
• Revisione delle prescrizioni in materia d’insolvenza, di perdita di capitale e di sovraindebitamento (Art. 725
ss. CO).
• Miglioramento del coordinamento tra il diritto della società anonima e il nuovo diritto contabile, in particolare
per quanto riguarda le azioni proprie e l'utilizzo di valute estere nella contabilità e nella presentazione dei
conti.
• Soluzione alla problematica del volume elevato di azioni non registrate (azioni dispo).
• Flessibilizzazione della tenuta delle assemblee generali per via elettronica.
Codice delle Obbligazioni Controproposta indiretta all’Iniziativa per multinazionali
responsabili
Stato: Adottata dal Parlamento il 19 giugno 2020
Modifiche alla legge pubblicate il 30 giugno 2020 e il 27 aprile 2021
Termine per il referendum fino all’5 aprile 2021
Entrata in vigore attesa: 1° gennaio 2022
Termine transitorio: applicabile a partire dall’anno civile che inizia un anno dopo l’entrata in
vigore, vale a dire verosimilmente applicabile a partire dall’esercizio 2023
• Obbligo di pubblicare un rapporto sulle questioni non finanziarie, in particolare sugli obiettivi in materia di
CO2, di questioni sociali, di questioni sul rispetto dei diritti dell’uomo, di questioni legate al personale e alla
lotta alla corruzione per:
− le società di interesse pubblico;
− le società con almeno 500 impiegati a tempo pieno (media annuale) a livello di gruppo; e
− le società che superano per due esercizi di fila una delle seguenti cifre:
◦ Somma di bilancio di CHF 20 Mio.;
◦ Ricavi di CHF 40 Mio..
• Introduzione dell’obbligo di diligenza e di trasparenza in merito ai minerali e ai metalli provenienti da zone
di guerra e per il lavoro minorile:
− Rispetto degli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento quando si estraggono o si
lavorano minerali o determinati metalli provenienti da zone di guerra e ad alto rischio;
− Rispetto degli obblighi di diligenza in caso di offerta di beni o servizi per i quali sussiste il fondato
sospetto del ricorso al lavoro minorile;
− Emissione di un rapporto sull’adempimento degli obblighi di diligenza.
14 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Progetti intersettorialiLegge sulla parità dei sessi (LPar) Introduzione di regolari analisi dei salari
Stato: In vigore dal 1° luglio 2020
• Obbligo per l’azienda di intraprendere un’analisi dei salari ogni 4 anni con un metodo riconosciuto, nel caso
in cui la stessa impieghi più di 100 dipendenti.
• Esenzione del datore di lavoro nel caso in cui dall’analisi dovesse risultare una parità salariale.
• Esecuzione di un’analisi dei salari sulla base di uno strumento di analisi standard della Confederazione e
modelli di analisi federali o con una metodologia specifica e conforme alla legge.
• Verifica della correttezza dello svolgimento dell’analisi interna dei salari da parte di terzi:
− Servizi terzi incaricati dall’azienda stessa (a scelta tra un’impresa di revisione, un organismo di
autodisciplina riconosciuto dallo stato o una parte sociale); oppure
− Organizzazioni che operano in rappresentanza dei lavoratori oppure delle pari opportunità.
• Obbligo d’informazione sul risultato dell’analisi sulla parità salariale:
− agli azionisti per società quotate in borsa nell’allegato del conto annuale; e
− ai collaboratori.
• Limite per l’adozione delle misure: 12 anni, fino al 30 giugno 2032.
Legge sulla parità dei sessi (LPar) Trasmissione dei risultati dell'analisi alla
Confederazione
Stato: Trattata dal Consiglio nazionale il 17 dicembre 2020 e dal Consiglio degli stati il 15 giugno 2021
L’iniziativa parlamentare non avrà un seguito
• Iniziativa parlamentare per l’introduzione di un obbligo di trasmissione alla Confederazione entro un anno
dei risultati dell’analisi della parità salariale effettuata.
• Il Consiglio degli stati ha rigettato l’iniziativa parlamentare nel corso della sessione estiva 2021. L’iniziativa
non avrà pertanto un seguito.
Ordinanza concernente la verifica dell'analisi della parità salariale
Stato: In vigore dal 1° luglio 2020
Conduzione della prima analisi della parità salariale per imprese con un minimo di 100
impiegati, al più tardi entro il 30 giugno 2021
• Regolamentazione della formazione dei revisori responsabili che, su richiesta del datore di lavoro,
verificano le analisi della parità salariale.
• Definizione della portata delle verifiche.
• Limitazione della validità della regolamentazione fino al 30 giugno 2032.
15 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Progetti intersettorialiLegge federale sulla protezione dei dati (LPD) Revisione totale
Stato: Adottata dal Parlamento il 25 settembre 2020
Termine per il referendum: 14 gennaio 2021
Entrata in vigore prevista: 2° semestre 2022
• Obblighi di informazione e documentazione ampliati.
• Rafforzamento dell’autorità di vigilanza e inasprimento delle sanzioni.
• Presa in considerazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in vigore nell’UE a
partire dal 25 maggio 2018 come pure della convenzione sulla protezione dei dati del Consiglio d’Europa
(STE 108).
• Osservanza da parte delle società con attività transfrontaliere nell’Unione Europea delle disposizioni del
GDPR.
• Adozione da parte del Parlamento in settembre 2018 riguardante l’attuazione del progetto:
− 1. Trasposizione della direttiva dell’UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali. Tale direttiva ha come scopo la protezione, la
determinazione, l’individuazione o la prosecuzione di crimini o di azioni penali (sviluppo delle
disposizioni della normativa di Schengen);
− 2. Revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) (adottata dal Parlamento il 25
settembre 2020).
Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) Revisione totale
Stato: Indagine conoscitiva fino al 14 ottobre 2021
Entrata in vigore attesa: 2° semestre 2022
• Revisione totale dell’ordinanza a causa della modifica della legge federale sulla protezione dei dati
• Concretizzazione delle disposizioni di esecuzione della legge federale sulla protezione dei dati
− Esigenze minime in materia di sicurezza dei dati;
− Modalità di obbligo d’informazione e diritto di accesso ai dati;
− Annuncio delle violazioni della sicurezza dei dati.
Comunicazioni FINMA sulla vigilanza 03/2018, 10/2020 e 03/2021 LIBOR: rischi di una
potenziale dismissione
Stato: Dismissione del LIBOR al più tardi entro la fine del 2021
• Dal 2021, le banche che contribuiscono alla determinazione del LIBOR non saranno più verosimilmente
obbligate a partecipare al cosiddetto panel del LIBOR-Fixing.
• Il gruppo di lavoro nazionale sui tassi d’interesse di riferimento in franchi ha formulato varie
raccomandazioni nell’ottica di una dismissione del LIBOR.
• Creazione di una solida base in vista della dismissione del LIBOR in franchi tramite introduzione del Swiss
Average Rate Overnight (SARON).
• Rischi per gli istituti:
− Rischi giuridici per contratti di prodotti finanziari con una scadenza finale successiva al 2021;
− Rischi di valutazione per contratti sui derivati e di credito che si basano sul LIBOR;
− Capacità operativa.
• Comunicazione 10/2020: Raccomandazioni e tabella di marcia della FINMA per il 2021.
• Comunicazione 03/2021: L’eventuale mancata rinuncia a stipulare nuovi contratti LIBOR (ad eccezione di
casi strettamente limitati, giustificati e documentati) a partire dalla seconda metà dell’anno potrà essere
considerata una violazione dei requisiti di sorveglianza per un’adeguata gestione del rischio.
16 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Progetti intersettorialiLegge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di
registro distribuito
Stato: In vigore dal 1° febbraio 2021 per le modifiche apportate al codice delle obbligazioni, alla legge
sui titoli contabili e alla legge federale sul diritto internazionale privato
In vigore dal 1° agosto 2021 per le altre modifiche
Legge quadro per l’adattamento di diverse leggi in relazione con Blockchain / Tecnologia Distributed Ledger:
• Nel Codice delle obbligazioni: rafforzamento della certezza giuridica per il trasferimento di valori
patrimoniali tramite la possibilità di iscrivere i diritti in un registro elettronico in modo da garantire le funzioni
dei titoli di credito.
• Nella Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento: disciplinare esplicitamente la rivendicazione dei
beni crittografici in caso di fallimento e rafforzare la certezza del diritto.
• Nella legge sulle Banche: regolamentazione del trattamento di beni crittografici quali valori in deposito e per
la delimitazione di depositi del pubblico. Nella Legislazione sull’infrastruttura finanziaria: creazione di una
nuova categoria di autorizzazione per i cosiddetti “sistemi di negoziazione TRD”.
• Nella Legge sugli istituti finanziari: creazione della possibilità di autorizzare come società di
intermediazione mobiliare per la gestione di un sistema organizzato di negoziazione.
Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale
sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito
Stato: In vigore dal 1° agosto 2021
Modifica di diverse ordinanze e altre disposizioni di esecuzione nell’ambito della legge sull’adattamento del
diritto federale agli sviluppi della tecnologia dei registri elettronici distribuiti, in particolare le seguenti ordinanze
relative al mercato finanziario:
• Ordinanza sulle banche (OBCR):
− Definizione dei beni crittografici che necessitano di autorizzazione;
− Fissazione delle condizioni di autorizzazione.
• Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi):
− Estensione degli obblighi di registrazione e dichiarazione delle società di intermediazione mobiliare
fondate sulla TRD ammesse alla negoziazione presso un sistema di negoziazione fondato sulla TRD;
− Nuove disposizioni concernenti l’idoneità dei fondi propri per le società di intermediazione mobiliare
che non gestiscono conti;
− Per rappresentanti che forniscono dei servizi finanziari, obbligo di rispettare le condizioni della LSerFi e
di far iscrivere i loro consulenti alla clientela in un registro di consulenti nel caso in cui forniscano dei
servizi a clienti privati.
• Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)
− Inoltro alla LRD dell’intermediario finanziario che permette il trasferimento di monete virtuali a terzi
fintanto che lo stesso intrattiene una relazione d’affari durevole con la parte contraente.
• Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi
− Concretizzazione delle condizioni d’autorizzazione e degli obblighi imposti ai sistemi di negoziazione
fondati sulla TRD in relazione con la loro introduzione nella LInFi.
• Ordinanza sui revisori (OSRev)
− Criteri d’ammissione semplificati per revisori responsabili di società FinTech.
17 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Progetti intersettorialiSostenibilità nel settore finanziario svizzero
Stato: Pubblicazione del rapporto del Consiglio federale del 24 giugno 2020 sulla sostenibilità nel
settore finanziario
Annuncio dei prossimi passi tramite il Consiglio federale l’11 dicembre 2020
Misure del Consiglio Federale sulle condizioni quadro che permettano alla piazza finanziaria di essere
competitiva in questo ambito:
• Elaborazione di un’implementazione vincolante delle raccomandazioni della Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD) per le aziende svizzere di tutti i settori economici.
• Elaborazione delle proposte entro autunno 2021 riguardanti la revisione della legge sui mercati finanziari
con lo scopo di prevenire il “greenwashing“, ovvero dare l’illusione di un’attività ecosostenibile.
• Raccomandazione del Consiglio Federale agli operatori del mercato finanziario di pubblicare la
metodologia e le strategie sulle quali si basano per tener conto, nel rispetto degli obblighi di lealtà e due
diligence vigenti, dei rischi climatici e ambientali nella gestione del patrimonio dei propri clienti.
• Rafforzamento della partecipazione da parte della Svizzera alle conferenze sul clima e iniziative ambientali
internazionali. In questo contesto, la stessa si concentrerà sulla pubblicazione di informazioni relative
all’ambiente e sull’internalizzazione dei costi ambientali.
18 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Progetti intersettoriali3. Banche/Società di intermediazione
mobiliare
3.1. Contabilità
Ordinanza FINMA sui conti e revisione totale della Circ.-FINMA 20/1 Direttive contabili –
banche
Stato: In vigore dal 1° gennaio 2020
Disposizioni sulla costituzione di rettifiche di valore per rischi di perdita da implementare al più
tardi per i conti dell’esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2021. Termini transitori per la
costituzione delle rettifiche di valore per perdite attese e per rischi di inadempienza inerenti fino
al più tardi al 31 dicembre 2025
• Adozione dell’ordinanza FINMA sui conti con le disposizioni di base in materia di valutazione e
registrazione come pure integrazione delle pratiche contabili e di pubblicazione come pure delle precedenti
FAQ nella Circ.-FINMA 20/1 completamente rivista.
• Introduzione di un approccio per la costituzione di rettifiche di valore per crediti non a rischio, oltre a singole
rettifiche di valore per crediti a rischio:
− Banche della categoria di vigilanza 1 e 2:
◦ Approccio Expected Loss ai sensi delle norme contabili internazionali;
◦ Nel caso in cui non venisse utilizzato uno standard internazionale delle norme contabili,
determinazione delle perdite attese sulla base di:
◦ Approccio Expected Loss basato su un modello di perdita previsto per tutte le posizioni soggette
all’approccio IRB;
◦ Approccio semplificato per altre posizioni;
− Banche della categoria di vigilanza 3, con delle operazioni di tassi d’interesse importanti:
◦ Costituzione di rettifiche di valore destinate a coprire i rischi di inadempienza inerenti;
− Altre banche:
◦ Costituzione di rettifiche di valore per rischi di inadempienza inerenti.
• Viene consentita l’applicazione volontaria di un approccio più ampio e rigoroso da parte di tutte le banche.
• Possibilità di utilizzare le rettifiche di valore per perdite attese per le rettifiche di valore individuali su crediti,
fintanto che non vengono applicate norme contabili internazionali.
• Pubblicazione dei:
− Metodi, dati e assunzioni utilizzati per la costituzione di rettifiche di valore su crediti non compromessi;
• Parametri relativi all’utilizzo, alla copertura insufficiente e la ricostruzione di rettifiche di valore.
19 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Banche/Società di intermediazione mobiliareComunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2021 Attuazione dei nuovi approcci in
materia di rettifiche di valore per i rischi di perdita concernenti i crediti non
compromessi
Stato: In vigore dal 7 ottobre 2021
La FINMA ha analizzato i conti annuali 2020 delle banche delle categorie 3, 4 e 5 che, a partire dall’esercizio
2020, hanno utilizzato il nuovo approccio per la costituzione delle rettifiche di valore per rischi di perdita
inerenti. Su questa base la FINMA ha richiamato l’attenzione sui seguenti punti:
• Per alcune banche, gli importi delle rettifiche di valore per rischi di perdita inerenti si situano ad un livello
molto basso.
• I commenti relativi alle metodologie applicate come pure i dati, le informazioni e le ipotesi utilizzate
risultano piuttosto brevi e generalizzati; tuttavia, la pubblicazione richiesta deve permettere al lettore di
potersi fare un giudizio sull’approccio utilizzato.
• Per un certo numero di banche la pubblicazione dei parametri riguardanti le modalità di utilizzo delle
rettifiche di valore e la durata della ricostruzione sono mancanti o incomplete.
• Le banche costituiscono diverse tipologie di rettifiche di valore; tuttavia, i diversi tipi di rettifiche di valore
non dovrebbero essere effettuate in maniera cumulativa.
20 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Banche/Società di intermediazione mobiliare3.2. Pubblicazione
Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione – banche Fase III
Stato: Standard del Comitato di Basilea pubblicato l’11 dicembre 2018
Trasposizione nella regolamentazione svizzera ancora in attesa, applicabilità prevista nel 2023
circa
• Estensione degli obblighi di pubblicazione negli ambiti:
− Rischio di fluttuazione di valore sui derivati (CVA);
− Trattamento prudenziale di attivi problematici;
− Informazioni qualitative e quantitative sui rischi operativi;
− Confronto degli attivi ponderati in base all’approccio dei rischi di modello e all’approccio standard;
− Titoli gravati da pegno/ceduti;
− Restrizioni sulle distribuzioni.
• Adeguamenti delle esigenze di pubblicazione e tabelle della Fase II.
Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione – banche Rischi finanziari legati al clima
Stato: In vigore dal 1° luglio 2021
Prima pubblicazione dei dati sui rischi finanziari legati al clima nel conto annuale per l’esercizio
2021, ossia generalmente prima del 30 aprile 2022
• Pubblicazione annuale di informazioni inerenti la gestione dei rischi finanziari legati al clima:
− Caratteristiche centrali della struttura di governance dei rischi finanziari legati al clima;
− Descrizione dei rischi legati al clima e della loro influenza sulla strategia aziendale e in materia di rischi;
− Strutture e processi di gestione dei rischi per l’identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi
finanziari legati al clima;
− Criteri e metodi di valutazione applicati sui quali si basano l’analisi della materialità dei rischi finanziari
legati al clima;
− Informazioni quantitative e sulla metodologia utilizzata.
• Applicabile agli istituti delle categorie di vigilanza 1 e 2. Diverse associazioni che hanno partecipato
all’indagine conoscitiva hanno chiesto un’estensione degli obblighi di pubblicazione legati al clima per
banche di categorie di vigilanza medio-piccole. Questo verrà ulteriormente valutato da parte della FINMA
nell’ambito di una valutazione ex-post.
21 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Banche/Società di intermediazione mobiliare3.3. Fondi propri/ripartizione dei rischi
Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Capitale gone concern, deduzione delle
partecipazioni ed altri adeguamenti
Stato: In vigore dal 1° gennaio 2019
Termini transitori fino al 2025 per i requisiti supplementari gone-concern in materia di fondi
propri.
• Introduzione di esigenze di capitale gone-concern per banche di rilevanza sistemica orientate al mercato
interno.
• Partecipazioni in società controllate nell'ambito finanziario da consolidare: abolizione della deduzione
integrale dai fondi propri del valore della partecipazione e determinazione di una ponderazione del rischio
per le partecipazioni con sede:
− In Svizzera, al 250 %;
− All’estero, al 400 %.
• Assoggettamento alla vigilanza consolidata della FINMA delle società del gruppo, le quali forniscono i
servizi necessari per il proseguimento dei processi aziendali di una banca.
Revisione del quadro normativo Basilea III Riforma post-crisi
Stato: Consultazione per l’implementazione nella regolamentazione nazionale: prevista al più tardi per
luglio 2022
Integrazione dei maggiori adeguamenti del Comitato di Basilea fino al 1° gennaio 2023 con
termine transitorio previsto fino al 1° gennaio 2024
Aumento graduale dell’output floor per l’utilizzo di modelli interni dal 2023 fino al 2028
• La Commissione europea ha adottato le modifiche al regolamento sui fondi propri e alla direttiva sui fondi
propri il 27 ottobre 2021 e propone di far entrare in vigore il pacchetto a partire dal 1° gennaio 2025. Il
pacchetto legislativo verrà poi esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE. In linea di
principio c’è l’intenzione che in Svizzera ci siano delle condizioni quadro paragonabili a quelle di altre
importanti piazze finanziarie; è pertanto possibile che l’attuazione degli aggiustamenti sia ritardata.
• Adeguamento dell’approccio standard per la ponderazione dei rischi di credito tramite:
− Una maggiore differenziazione della ponderazione del rischio al posto delle aliquote forfettarie, in
particolare per posizioni in proprietà d’abitazione e commerciali garantite da pegni immobiliari a
dipendenza del prestito; e
− Un ampliamento degli obblighi di valutazione nel caso di utilizzo di rating esterni.
• Abolizione del principio IRB avanzato per determinate classi di posizione, in particolare per posizioni con
grosse imprese e istituti finanziari.
• Adeguamento della metodologia di calcolo dei credit valuation adjustments (CVA).
• Sostituzione del precedente approccio per la dotazione di fondi propri di rischi operativi (approccio
dell’indicatore di base, approccio standard e approccio specifico agli istituti) tramite un approccio standard
sulla base di componenti di ricavo e perdite storiche.
• Adeguamento della metodologia di calcolo del leverage ratio e introduzione di un cuscinetto di leverage
ratio per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIBs).
• Determinazione dell’output floor per i modelli interni ad almeno il 72.5 % degli attivi ponderati in funzione
del rischio sulla base degli approcci standard.
• Posticipo dell’entrata in vigore dei requisiti per il calcolo della determinazione della dotazione di fondi propri
dei rischi di mercato (FRTB) dal 2019 al 1° gennaio 2023.
• Implementazione semplificata per banche di categoria di vigilanza da 3 fino a 5.
22 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Banche/Società di intermediazione mobiliare3.4. Liquidità
Ordinanza sulla liquidità (OLiq) Esigenze in materia di liquidità per le banche di
rilevanza sistemica
Stato: Indagine conoscitiva fino al 13 gennaio 2022
Entrata in vigore attesa: 1° luglio 2022
Termine transitorio: 31 dicembre 2022
• Allestimento di un quadro normativo delle liquidità che stabilisce le esigenze di base per le banche di
rilevanza sistemica, integrate da ulteriori requisiti specifici all’istituto, destinate a coprire le necessità di
liquidità in una situazione di emergenza o in caso di fallimento.
• Per tutte le banche di rilevanza sistemica, introduzione dei requisiti di base relativi al il fabbisogno di
liquidità risultanti:
− Da rischi infragiornalieri;
− Da rischi derivanti dall’estensione dei crediti;
− Da «cliff risks», rischi di soglia e da uno scenario di stress con un orizzonte temporale di 90 giorni
(orizzonte di 90 giorni).
• Entrata in vigore immediata dell’obbligo di presentazione dei rapporti;
• Termine transitorio di 6 mesi per il rispetto dei requisiti normativi di base.
Ordinanza sulla liquidità (OLiq) Revisione parziale NSFR
Stato: In vigore dal 1° luglio 2021
• Introduzione delle prescrizioni concernenti la quota di finanziamento o Net Stable Funding Ratio (NSFR).
• Requisito soddisfatto quando il finanziamento stabile ponderato disponibile è superiore al finanziamento
stabile ponderato richiesto.
• Agevolazioni possibili per gli istituti individuali che fanno parte di un gruppo finanziario.
• Esenzione del rispetto delle disposizioni relative alla quota di finanziamento per le banche delle categorie 4
e 5 che sono dispensate dal rispetto delle disposizioni concernenti i fondi propri necessari (banche che
partecipano al regime delle piccole banche).
Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità – banche | Adeguamenti NSFR
Stato: In vigore dal 1° luglio 2021
• Le disposizioni per l’introduzione del coefficiente di finanziamento (Net Stable Funding Ratio, NSFR) sono
già state oggetto di un’indagine conoscitiva nel 2017. Monitoraggio del fabbisogno di adeguamento che da
allora si è reso necessario.
• Adattamento delle disposizioni tecniche di esecuzione e concretizzazione delle nuove esigenze relative al
NSFR ai sensi degli artt. Da 17f a 17s OLiq.
• Esigenze qualitative e LCR: chiarimenti, precisazioni e aggiunte in certi settori.
23 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Banche/Società di intermediazione mobiliare3.5. Gestione patrimoniale/Crossborder
Direttive ASB concernenti il mandato di gestione patrimoniale 2020
Stato: Entrata in vigore al più tardi il 1° gennaio 2022
• Assicurare la compatibilità con la legge federale sui servizi finanziari (LSerFi).
• Migliore considerazione delle strategie di investimento attuali.
• Adozione di linee guida sotto forma di autoregolazione libera, senza riconoscimento da parte della FINMA
e dunque senza effetto vincolante in generale.
• Gli istituti che adempiono gli obblighi della LSerFi prima della scadenza del termine transitorio del 1°
gennaio 2022 e che hanno comunicato questo cambiamento di sistema al loro ufficio di revisione possono
pertanto applicare le presenti direttive.
Direttive ASB relative alle informazioni degli investitori sui prodotti strutturati /
Direttive ASB relative all’obbligo di verbalizzazione ai sensi dell’art. 24 par. 3 della legge
federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) /
Direttive ASB - Regole di condotta per commercianti di valori mobiliari applicabili
all’esecuzione di operazioni di negoziazione Abrogazione
Stato: Abrogazione prevista per il 31 dicembre 2021
• Abrogazione di queste direttive ASB riconosciute come standard minimo dalla FINMA.
3.6. Operazioni di credito
Direttive ASB relative ai requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari /
Direttive ASB relative alla verifica, alla valutazione e alla gestione dei crediti garantiti da
pegno immobiliare Revisione
Stato: Revisione in corso
• Adeguamento di queste direttive ASB riconosciute come standard minimo dalla FINMA.
24 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 novembre 2021 | Banche/Società di intermediazione mobiliarePuoi anche leggere