La riforma forense e l'obbligo assicurativo alla luce del DM 22.09.16 - Alessandria| Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 27.04.17 - Ordine ...
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La riforma forense e l’obbligo assicurativo alla luce del DM 22.09.16 Alessandria| Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 27.04.17
RESPONSABILITÀ CIVILE
L’OBBLIGO ASSICURATIVO PER GLI AVVOCATI
Con la pubblicazione del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (in attuazione della Legge 148/2011), dal 15 agosto
2013 tutti i professionisti che esercitano le cosiddette professioni ordinistiche, devono essere dotati di una
“idonea” copertura assicurativa
Legge 31 dicembre 2013 n. 247
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
Art.12
1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per
il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali
forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della
professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in
deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il
tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli
infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza
dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in
qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
2RESPONSABILITÀ CIVILE
L’OBBLIGO ASSICURATIVO PER GLI AVVOCATI
Legge 31 dicembre 2013 n. 247
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
Art.12
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al
consiglio dell'ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni
dal Ministro della giustizia, il CNF.
3L’IDONEITÀ ANTE D.M. 22 SETTEMBRE 2016
Posto che il Ministero non aveva stabilito le condizioni essenziali e i massimali minimi («l’idoneità») in linea
di principio, tutte le condizioni normative delle polizze e delle convenzioni presenti sul mercato erano
IDONEE FINO A PROVA CONTRARIA
e ogni Avvocato aveva la libertà di scegliere in autonomia la propria polizza di assicurazione tra le
numerose proposte del mercato assicurativo
4L’IDONEITÀ ANTE D.M. 22 SETTEMBRE 2016
Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità
civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato
Art. 1
Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale
1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni
che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.
2. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non
patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
3. L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave.
4. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.
6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:
a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto
irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della
causa o l'esecuzione di notificazioni;
5L’IDONEITÀ ANTE D.M. 22 SETTEMBRE 2016
Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità
civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato
Art. 1
Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale
(…)
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
7. È facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui
svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.
8. L'assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti
colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti,
somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi
ultimi.
10. In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve
prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei
confronti dei condebitori solidali.
6L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
COPERTURA RISCHI NOMINATI O ALL RISKS?
La polizza non deve contenere esclusioni ad attività
che rientrano nelle competenze tipiche o comunque ricorrenti del professionista
La copertura non deve essere limitata all’attività «prevista dalle tariffe forensi»
Attività ricorrenti
Mediatore civile
Arbitro
Funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale
(Curatore nelle procedure di fallimento, Commissario giudiziale, Commissario liquidatore, Liquidatore,
Custode giudiziario, Commissario straordinario, Perito, Consulente tecnico)
Delegato alle vendite
Consulenza fiscale
Tutore o protutore di minori interdetti
7L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
COPERTURA RISCHI NOMINATI O ALL RISKS?
La LaSocietà si obbliga
Società a tenere
si obbliga a tenereindenne
indenne l'Assicurato
l'Assicuratodidiquanto
quantoquesti
questisia
siatenuto
tenutoaapagare
pagare
quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite
quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali
involontariamente e direttamente ecagionate
patrimoniali involontariamente direttamentea terzi, compresi
cagionate i clienti,
a terzi, per negligenza,
compresi i clienti, per
imprudenza o imperizia, esclusivamente nell'esercizio della professione di AVVOCATO per
negligenza, imprudenza o imperizia, esclusivamente nell'esercizio della professione di
l'attività giudiziaria personalmente svolta nei modi e nei limiti previsti dalla Legge
AVVOCATO per l'attività giudiziaria personalmente svolta nei modi e nei limiti previsti
Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto
dalla Legge Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente
contratto
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante
all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto
all’Albo del relativo ordine. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni
somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti (…) e coloro dai quali ha
ricevuto l’incarico a titolo di risarcimento, per danni colposamente cagionati a ragione di
negligenza (…) lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio di attività.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo: (…)
8L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI
«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare
quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite
patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi (…)»
Danni patrimoniali che non
siano conseguenza diretta o Danno alla sfera
indiretta di danni materiali e patrimoniale di terzi
danni corporali
Ogni pregiudizio economico Pregiudizio economico
causato a terzi diretto subito da terzi
La copertura è esplicitamente diretta al risarcimento esclusivo di danni «patrimoniali»
9L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI
«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare
quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) per danni involontariamente e direttamente cagionate a terzi»
Qualunque pregiudizio subito da terzi
Qualunque pregiudizio patrimoniale derivante dall’esercizio dell’attività
e non patrimoniale professionale
Questo tipo di polizza estende la copertura anche alla sfera non patrimoniale
10L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura
della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della
professione di avvocato
Art. 2
Efficacia nel tempo della copertura assicurativa
1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività
illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività
nel periodo di vigenza della polizza.
2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di
recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del
suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.
11L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
CLAIMS MADE
La clausola CLAIMS MADE delimita l’operatività della garanzia alle richieste di
risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato entro il periodo di validità della
polizza
31/12/2006
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2027
POLIZZA
RETROATTIVITÀ ILLIMITATA ULTRATTIVITÀ 10 ANNI
Comportamento colposo
Richiesta di risarcimento
12L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
CLAIMS MADE
La copertura opera per i sinistri denunciati durante il periodo di efficacia contrattuale
indipendentemente dal momento in cui l’Assicurato abbia posto in essere la
prestazione professionale che ha generato il danno
(claims made con retroattività illimitata)
Certezza di avere una garanzia che, nel periodo di efficacia, copra eventuali reclami
derivanti dall’attività professionale svolta in precedenza
(in presenza di clausole di raccordo con i contratti precedenti)
PUNTI SU CUI FOCALIZZARE L’ATTENZIONE
Periodo di retroattività
Dichiarazione e denuncia di circostanze note suscettibili di generare un sinistro sia che
queste siano precedenti alla stipula del contratto che insorte in vigenza dello stesso
13L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
DEEMING CLAUSE
Nella copertura claims made la garanzia è operante per le sole le richieste di
risarcimento denunciate durante il periodo di vigenza della polizza
Le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza anche se riferite a errori
professionali e/o danni avvenuti nel periodo di assicurazione non sono coperte
DEEMING CLAUSE
Sono coperte anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza
contrattuale conseguenti a “circostanze” segnalate in vigenza di polizza
La clausola consente di denunciare anche le semplici circostanze suscettibili di
causare una richiesta di risarcimento
14L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ
L'assicurazione è operante
L'assicurazione è operante L'assicurazione è operante
per le richieste di
per le richieste di per le richieste di
risarcimento presentate per
risarcimento pervenute per la risarcimento pervenute per la
la prima volta all’Assicurato
prima volta all‘Assicurato (…) prima volta all‘Assicurato (…)
in relazione a sinistri
sempreché originate da fatti conseguenti a
commessi sino a cinque anni
posti in essere durante il comportamenti colposi
antecedenti la data di
medesimo periodo posteriori alla data convenuta
decorrenza
In caso di cessazione È facoltà dell’Assicurato e/o
dell’eserczio della dei suoi eredi, in caso di
professione, l’assicurazione cessazione definitiva
vale per le richieste di dell’attività, richiedere alla
risarcimento pervenute entro Società (entro e non oltre
un periodo di tempo di tre due mesi dalla cessazione
anni dalla scadenza stessa ) la proroga della
contrattuale garanzia
15L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ
La presente assicurazione è operante per le Nel caso di cessazione dell’attività
richieste di risarcimento presentate per la professionale dell’Assicurato l‘assicurazione
prima volta all’Assicurato durante il periodo di è operante a favore dell’Assicurato o dei suoi
validità del presente contratto eredi per le richieste di risarcimento
indipendentemente dalla data dell’errore pervenute nei 10 anni successivi alla
commesso cessazione dell’attività
(cd. retroattività illimitata) (cd. ultrattività decennale)
16L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a
copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di
avvocato
Art. 3
Massimali minimi di copertura per fascia di rischio
1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri: (…)
2. In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero
importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o
dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.
3. È facoltà delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato
a contratto in corso.
4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di
cui all'art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.
17L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
MASSIMALI MINIMI
Cat. Fascia di rischio Massimale minimo
A Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo € 350.000,00
esercizio chiuso non superiore a € 30.000,00
B Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo € 500.000,00
esercizio chiuso superiore a € 30.000,00
e non superiore a € 70.000,00
C Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo € 1.000.000,00
esercizio chiuso superiore a € 70.000,00
D Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra € 1.000.000,00
professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato per sinistro
riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a € 500.000,00 col limite di € 2.000.000,00
per anno assicurativo
E Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra € 2.000.000,00
professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato per sinistro
riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a € 500.000,00 col limite di € 4.000.000,00 per
anno assicurativo
F Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra € 5.000.000,00
professionisti) composto da oltre 10 professionisti per sinistro
col limite di € 10.000.000,00
per anno assicurativo
18L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
RINUNCIA AL RECESSO
Tenuto conto dell’assenza di obbligo a contrarre da parte delle Compagnie assicuratrici
esistono delle clausole a garanzia della continuità quali:
la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore
all'anno
la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte dell’Assicuratore
la limitazione per l’Assicuratore di dare disdetta per sinistro
19L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
REQUISITI MINIMI E BEST PRACTICE
1. Copertura di tutte le tipologie di attività (formulazione all risks)
2. Copertura dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale
3. Retroattività illimitata
4. Ultrattività decennale per chi cessa l'attività
5. Deeming clause
6. Massimali minimi obbligatori
7. Franchigia non opponibile al terzo in forma fissa
8. Vincolo di solidarietà
9. Rinuncia alla disdetta per sinistro
Pilastri e requisiti minimi della copertura assicurativa
Obiettivi → Tutela del cliente e tutela del patrimonio del professionista
20L’IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016
REQUISITI MINIMI E BEST PRACTICE
Art. 1
Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale
(…)
7. È facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività
al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.
Attività di Sindaco o di Revisore dei conti in società di capitali o enti
Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o enti
Attività di Membro di OdV in società di capitali o enti
21CONVENZIONE REALE MUTUA
22CARATTERISTICHE CONVENZIONE REALE MUTUA
Categorie rischio Il rischio è suddiviso in scaglioni di fatturato fino a un limite di
€ 1.000.000,00
Oggetto Danni involontariamente cagionati a terzi
(sia patrimoniali che non patrimoniali)
Premio Unico, senza regolazione a consuntivo
A partire da € 285,00
Regime Claims made
Estensione territoriale Attività nei territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano,
Repubblica di San Marino e in Europa
23CARATTERISTICHE CONVENZIONE REALE MUTUA
Massimali Da € 350.000,00 a € 5.000.000,00
Franchigia Franchigia fissa da € 750,00 a € 3.000,00
in funzione delle categorie di rischio (volume di affari)
Retroattività Illimitata → Automatica gratuita per tutti
Ultrattività 10 anni → A fronte di pagamento di premio unico pari al
150% dell’ultimo premio annuo
Recesso per sinistro Non consentito alla Compagnia dopo il primo sinistro
Possibile solo dopo il secondo sinistro
Responsabilità solidale Sì
Estensione di copertura Proprietà e conduzione dello studio
RC verso prestatori di lavoro
24ATTIVITÀ ESPRESSAMENTE COPERTE
Consulente tecnico d’ufficio nominato dall’autorità giudiziaria
Consulenza fiscale
Consulenza in materia di fusioni e acquisizioni
Libero docente
Mediatore
Arbitro rituale o irrituale
Attività di elaborazione dati per mezzo di apparecchiature elettroniche
svolte da enti diversi dall’Assicurato
Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali all’amministrazione
finanziaria purché elaborate dal professionista assicurato
Curatore fallimentare
Commissario giudiziale o liquidatore o governativo
Giudice ausiliare
Liquidatore o Coliquidatore giudiziale
Custode giudiziario
Giudice di pace
Giudice tributario
Membro di commissione tributaria
Tutore o Protutore di minori interdetti
Amministratore di sostegno
Gestore della crisi da sovra indebitamento
Vendita forzata di immobili
Amministratore di immobili condominiali
25ESTENSIONI FACOLTATIVE ATTIVABILI A
RICHIESTA
Attività di Sindaco
Revisore legale dei conti
Membro dell’Organismo di Vigilanza
Consigliere d’amministrazione
Attivabili su richiesta
La copertura è prestata sino al 30% del
massimale prescelto
con il limite di € 500.000,00 per anno
Scoperto 20% minimo € 2.500,00
26CONVENZIONE AIG
27CARATTERISTICHE CONVENZIONE AIG
AIG Europe Limited fa parte del gruppo American International Group, Inc. (AIG) Gruppo assicurativo
leader mondiale
È l’Assicuratore di riferimento per le Convenzioni di
Consiglio Nazionale del Notariato
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili
Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Forestali
Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
28CARATTERISTICHE CONVENZIONE AIG
Categorie rischio Il rischio è suddiviso in base al fatturato, in scaglioni diversi
fino a € 1.000.000,00
Oggetto Danni cagionati a terzi
(sia patrimoniali che non patrimoniali)
Premio Unico, senza regolazione
a partire da € 210
Regime Claims made
Deeming clause Inclusa
Estensione territoriale Mondo intero (esclusi USA e Canada)
29CARATTERISTICHE CONVENZIONE AIG
Massimali Da € 350.000,00 a € __________
Franchigia € 500,00 oppure € 1.000,00
Retroattività Illimitata
Ultrattività 10 anni → Gratuita per tutti
3 anni → Gratuita per le attività di Sindaco e Amministratore
2 anni ulteriori → Previo pagamento del 75% dell’ultimo premio
pagato
7 anni ulteriori → Previo pagamento del 125% dell’ultimo premio
pagato
Recesso per sinistro Non consentito
Responsabilità solidale Sì
30ATTIVITÀ COPERTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO
Consulente tecnico d’ufficio nominato dall’autorità giudiziaria
Consulenza fiscale
Consulenza in materia di fusioni e acquisizioni
Libero docente
Mediatore
Arbitro rituale o irrituale
Attività di elaborazione dati per mezzo di apparecchiature elettroniche svolte da
enti diversi dall’Assicurato
Trasmissione telematica delle dichiarazioni per i servizi prestati dall’assicurato
Curatore fallimentare
Commissario giudiziale o liquidatore o governativo
Ausiliario giudiziario
Liquidatore o Coliquidatore giudiziale
Custode giudiziario
Giudice di pace
Giudice tributario
Membro di commissione tributaria
Tutore o Protutore di minori interdetti
Amministratore di sostegno
Componente di Consigli di Amministrazione, limitatamente alla responsabilità
derivante nella sua qualità di Avvocato
31ESTENSIONI FACOLTATIVE ATTIVABILI A
RICHIESTA
Attività di Sindaco
Revisore legale dei conti
Membro dell’Organismo di Vigilanza
Consigliere d’amministrazione
Vincolo di solidarietà sulle funzioni di cui sopra
Attivabili su richiesta
La copertura è prestata sino al 50% del massimale prescelto
Scoperto 10% minimo € 2.000,00 massimo € 20.000,00
32Contatti
Adele Ambrosio
Account Executive
Corso Marconi 10 – Torino
+39 011 5762 422
adele.ambrosio@aon.it
INDIRIZZO EMAIL DEDICATO ALLE CONVENZIONI DELL’ORDINE
avvocatipiemontevda@aon.it
Valentina Appiano
Division Director Affinity
+39 011 5762 473
valentina.appiano@aon.it
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