FOCUS MENSILE FISCALITA' LA DICHIARAZIONE IVA 2018 - Esame delle principali novità

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FOCUS MENSILE FISCALITA' LA DICHIARAZIONE IVA 2018 - Esame delle principali novità
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23 FEBBRAIO
2018

                              FOCUS MENSILE FISCALITA’

                             LA DICHIARAZIONE IVA 2018

                                Esame delle principali novità

                                 Torino, 23 febbraio 2018

            Relatore:
            Andrea Gippone - Commercialista
FOCUS MENSILE FISCALITA' LA DICHIARAZIONE IVA 2018 - Esame delle principali novità
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                                     DICHIARAZIONE IVA

                     L’Agenzia   delle      Entrate,   con   Provvedimento   protocollo
            10581/2018 del 15.01.2018, ha approvato i modelli e le relative
            istruzioni del Modello Iva 2018 e Modello Iva Base/2018, relativi
            all’anno 2017.
              La prima novità riguarda la data di presentazione, che da questo anno
            in poi, è fissata nel periodo compreso tra l’1 febbraio e il 30 aprile
            2018. In ogni caso si considerano valide le dichiarazioni pervenute
            entro i 90 giorni successivi.
            Circa la modalità di trasmissione, questa dovrà avvenire solo per via
            telematica.
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                                 NOVITA’ DEL FRONTESPIZIO

                     Nella nuova formulazione del frontespizio, è stata eliminata la
            sottoscrizione da parte dell’ente o della società controllante, non
            dovendo più quest’ultima sottoscrivere la dichiarazione di ogni società
            controllata, la quale partecipa alla liquidazione dell’Iva di gruppo.

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                                  NOVITA’ DEL QUADRO VE

                    Nella Sezione 4, il rigo VE38 è stato rinominato in “Operazioni
            effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art.17-ter”, nel quale
            occorre indicare le operazioni effettuate nei confronti sia delle PA che
            delle società di cui al nuovo co. 1-bis dell’art. 17-ter, DPR 633/1972 (a
            partire dal 1° luglio 2017).
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                               NOVITA’ DEL QUADRO VF e VJ

                    E’ stato soppresso il rigo VJ12 nel quale venivano riportati gli
            acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali e pertanto tali acquisti
            (per i quali non era ammessa la detrazione) non vanno più indicati nel
            rigo VF19.
            Inoltre è stato inserito il nuovo rigo VJ18, denominato “acquisti dei
            soggetti di cui all’art. 17-ter”, per indicare gli acquisti effettuati da
            parte delle PA e dalle società di cui al nuovo co. 1-bis dell’art. 17-ter,
            DPR 633/1972 (a partire dal 1° luglio 2017).
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                                  NOVITA’ DEL QUADRO VH

                     La compilazione del quadro VH, a partire da quest’anno,
            diventa necessario esclusivamente nel caso in cui si intenda inviare,
            integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle
            comunicazioni delle liquidazioni periodiche iva.
            In tal caso è obbligatorio indicare tutti i dati, anche quelli che non
            oggetto di invio, integrazione o correzione.
            In ogni caso non viene meno l’applicazione della sanzione ci cui al comma
            2-ter,   D.Lgs   n.   471/1997,    comunque        riducibile   per   effetto
            dell’applicazione del ravvedimento operoso.
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                                  NOVITA’ DEL QUADRO VH

                    Nel caso in cui si verifichi la necessità di correggere una
            comunicazione di liquidazione periodica già inviata, si presentazione due
            diverse soluzioni alternative:
            1) Correzione della liquidazione periodica: occorre procedere con la
               ripresentazione della comunicazione periodica e con il pagamento
               della relativa sanzione (anch’essa ravvedibile): in tal caso NON
               occorre compilare il quadro VH della dichiarazione Iva;
            2) Correzione in sede di dichiarazione: la comunicazione periodica
               NON viene corretta, ma viene compilato il quadro VH della
               dichiarazione Iva e pagata la sanzione, eventualmente ridotta.
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                                  NOVITA’ DEL QUADRO VH

                    Nella Sezione 1 del quadro VH è stata eliminata la casella
            «ravvedimento», sostituita dalla casella «Subfornitori».
            Inoltre sono stati previsti 4 nuovi campi per i contribuenti trimestrali
            (VH4, VH8, VH12 e VH 16) e conseguentemente sono stati rinumerati i
            righi per i contribuenti mensili secondo il seguente schema:
                  Mese di riferimento    rigo   Mese di riferimento    rigo
                  GENNAIO                VH1    LUGLIO                 VH9
                  FEBBRAIO               VH2    AGOSTO                 VH10
                  MARZO                  VH3    SETTEMBRE              VH11
                  APRILE                 VH5    OTTOBRE                VH13
                  MAGGIO                 VH6    NOVEMBRE               VH14
                  GIUGNO                 VH7    DICEMBRE               VH15
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                                  NOVITA’ DEL QUADRO VH

                    A partire dalla dichiarazione iva di quest’anno, è stato previsto
            che il risultato della liquidazione dell’ultimo periodo (mensile o
            trimestrale) debba essere indicato al netto dell’acconto dovuto.
                    Infine, è stato altresì inserita, a margine dei nuovi righi VH
            dei contribuenti trimestrali, una casella denominata «liquidazione
            anticipata», che deve essere barrata dai contribuenti con liquidazioni
            ‘’miste‘’ (ossia con contabilità separate, e liquidazioni sia mensili che
            trimestrali), i quali intendano compensare gli esiti delle liquidazioni
            trimestrali con quelli dell’ultimo mese del medesimo trimestre.
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              NOVITA’ DEL QUADRO VH
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                                   NUOVO QUADRO VM

                   A seguito della soppressione della Sezione 2 del Quadro VH
          che conteneva i dati riferiti ai ‘’versamenti immatricolazione auto UE’’,
          è stato introdotto il nuovo Quadro VM.
          Esso è stato appositamente previsto per l’indicazione dei versamenti
          eseguiti nel corso dell’anno, utilizzando il Modello F24 «Versamenti con
          elementi identificativi», relativi alla voltura di autoveicoli, motoveicoli
          e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario,
          all’atto della prima cessione interna.
          La compilazione del quadro svolge proprio la funzione di controllo dei
          versamenti effettuati.
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                                   NUOVO QUADRO VM

          Tabella di raccordo tra righi della dichiarazione e codici tributo F24:

                    Cod. tributo   rigo    Cod. tributo rigo
                    6201           VM1     6207         VM7
                    6202           VM2     6208         VM8
                    6203/6231      VM3     6209/6233    VM9
                    6204           VM4     6210         VM10
                    6205           VM5     6211         VM11
                    6206/6232      VM6     6212/6234    VM12
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                               NOVITA’ DEL QUADRO VK

                  Il Quadro VK, riservato alle società controllanti e controllate
          che partecipano alla liquidazione dell’iva di gruppo, contiene alcune
          importanti novità.
          Nella Sezione 1, al rigo VK1, è stata introdotta la nuova casella
          denominata ‘’operazioni straordinarie’’, da compilare nel caso in cui la
          società dante causa di una operazione straordinaria è fuoriuscita dalla
          liquidazione dell’iva di gruppo a cui partecipava, prima dell’operazione
          straordinaria.
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                                 NOVITA’ DEL QUADRO VK

                   Sono stati soppressi i righi VK2 «codice», VK35 «versamenti
          integrativi di imposta» e il riquadro ‘’sottoscrizione dell’ente o società
          controllante’’.
          Sono stati introdotti i nuovi righi:
          - VK28: per indicare l’importo trasferito alla controllante che è
              tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo;

          - VK34: per indicare l’importo dei versamenti effettuati relativi
              all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli
              oggetto di acquisto intracomunitario.
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                                NOVITA’ DEL QUADRO VG

                  Nella Sezione 1 e 2 del Quadro VG, riservato alle società
          controllanti che partecipano alla liquidazione dell’iva di gruppo, sono
          stati eliminati i campi relativi all’indicazione della denominazione o
          Ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante
          legale. Inoltre, nella Sezione 1, nei righi da VG2 a VG4, sono stati
          introdotti i campi 3 «ingresso» e 4 «fuoriuscita» per comunicare,
          rispettivamente, la data di ingresso o di fuoriuscita dalla procedura di
          liquidazione Iva di gruppo, a partire dal 1°gennaio dell’anno di
          presentazione della dichiarazione, di una o più società controllate.
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              NOVITA’ DEL QUADRO VG
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                                NOVITA’ DEL QUADRO VX

                  Sono stati introdotti i nuovi righi VX7 ‘’Iva dovuta da
          trasferire’’ e VX8 ‘’Iva a credito da trasferire’’ per indicare,
          rispettivamente, l’Iva a debito o l’Iva a credito, trasferita dalla
          società partecipante alla liquidazione Iva di gruppo nel corso dell’anno,
          a favore della società capogruppo.
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                                NOVITA’ DEL QUADRO VO

                  Nel Quadro VO è stato inserito il nuovo rigo VO26 destinato
          alle imprese minori per indicare di aver optato per la tenuta dei
          semplici registri iva senza le annotazioni relative agli incassi e ai
          pagamenti (cosiddetto «metodo della registrazione»).
          Tale opzione è vincolante per un triennio ed è valida sino a revoca.

          Inoltre, l’opzione per la contabilità ordinaria (VO20) da parte sempre
          delle imprese minori diventa ora vincolante per un triennio anziché per
          un solo anno.
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                                 NOVITA’ DEL QUADRO VL

                    Sono state apportate numerose modifiche al Quadro VL.
          Nella Sezione 3 sono stati soppressi i seguenti righi:
          - Rigo VL24: dove venivano indicati i versamenti auto UE effettuati
              nell’anno, ma relativi a cessioni successive, con conseguente
              rinumerazione dei righi successivi;
          - Rigo VL29: denominato «ammontare dei versamenti periodici, da
              ravvedimento, interessi trimestrali, acconto»;
          - Rigo VL31: denominato «versamenti integrativi di imposta».
          Il campo 2 del rigo VL28 è stato sostituito con un rigo autonomo (il
          nuovo rigo VL28, mentre il campo 1 è stato sostituito con il rigo VL27.
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                                 NOVITA’ DEL QUADRO VL

                    Sono stati invece introdotti i seguenti nuovi righi:
          - Rigo VL29: per indicare l’ammontare complessivo dei versamenti
              relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel
              corso dell’anno, di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario;
          - Rigo VL30: composto da tre campi:
                    - campo 2: nel quale indicare l’ammontare complessivo dell’Iva
          periodica dovuta;
                    - campo 3: nel quale riportare l’ammontare complessivo dei
          versamenti periodici effettuati;
                    - campo 1: in cui indicare il maggiore tra il campo 2 e il campo 3
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                               NOVITA’ DEL QUADRO VL

                  In particolare, ai fini della corretta compilazione del rigo
          VL30, occorre procedere come segue:
                  - Campo 2: l’importo in esso indicato deve corrispondere alla
          somma degli importi indicati nel rigo VP14 di tutti i modelli di
          comunicazioni iva presentati nel corso dell’anno (oppure dei righi del
          quadro VH in caso di compilazione), oltre all’importo indicato al rigo
          VP13 dell’ultima comunicazione iva presentata;
                  - Campo 3: il totale dei versamenti periodici, compresi gli
          interessi trimestrali e l’acconto iva, ricomprendendo anche l’importo
          versato a seguito di ravvedimento.
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              NOVITA’ DEL QUADRO VL
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                             VERSAMENTO DEL SALDO IVA

                  L’importo dovuto a saldo è quello che risulta al rigo VL38,
          denominato «totale iva a saldo» (che andrà riportato nel rigo VX1) e
          comprende anche gli interessi periodici dovuti dai contribuenti
          trimestrali. Solo qualora tale importo sia almeno pari a 10,33 euro
          dovrà essere versato, altrimenti nulla è dovuto.
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                               VERSAMENTO DEL SALDO IVA

                   Circa i termini di versamento del saldo Iva si possono adottare
          diverse soluzioni:
          1) Versamento in unica soluzione entro il 16 marzo;
          2) Versamento rateale mensile a partire dal 16 marzo, ma comunque
              non oltre il 16 novembre, con la corresponsione di interessi mensili
              nella misura dello 0,33%;
          3) Versamento in sede di dichiarazione dei redditi, con importo
              maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successiva
              al 16 marzo; in tal caso si può ulteriormente differire il versamento
              di un altro mese, sempre applicando la maggiorazione dello 0,4%
              all’importo totale.
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                             VERSAMENTO DEL SALDO IVA

                  Nello specifico le date di scadenza per il versamento in sede
          di dichiarazione dei redditi sono:
          - 2 luglio senza la maggiorazione:
          - 20 agosto con la maggiorazione
                  Anche nel caso si optasse per il versamento in sede di
          dichiarazione dei redditi (senza o con maggiorazione), si può rateizzare
          l’importo, ma secondo il piano di rateizzazione proprio del versamento
          delle imposte della dichiarazione dei redditi.
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                                       IVA A CREDITO

                   Qualora dalla dichiarazione Iva risultasse un importo a
          credito, questo verrà riportato nel rigo VL39, nonché nel rigo VX2.
                   Circa il suo utilizzo si potrà decidere tra:
          1) Compensazione      verticale:   da   riportare   nel   rigo   VX5   ed   è
              liberamente utilizzabile in diminuzione dei debiti del medesimo
              tributo;
          2) Richiesto a rimborso: da riportare nel rigo VX4, indicando la causale
              del rimborso tra quelle possibili e qualora trattasi di un
              contribuente ammesso al rimborso in via prioritaria, specificandone
              il relativo codice.
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                                       IVA A CREDITO

          3) Compensazione orizzontale: da riportare sempre nel rigo VX5, per
          poter essere utilizzato in compensazione con altri tributi vigono le
          seguenti limitazioni:
          - Per i primi 5.000 euro il credito è liberamente compensabile a
              partire dal 1°gennaio dell’anno successivo;
          - Per la parte eccedente i 5.000 euro il credito è utilizzabile in
              compensazione orizzontale solo a partire dal 10°giorno successivo
              alla presentazione della dichiarazione Iva e a condizione che sia
              stato apposto il visto di conformità o sia sottoscritta dall’organo
              incaricato ad effettuare il controllo contabile.
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              QUADRO VX
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2018

                     LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA IV TRIMESTRE

                    Circa   la   compilazione    della   suddetta     comunicazione    si
          segnalano alcune particolarità:
          - I contribuenti trimestrali compilano la comunicazione senza tener
              conto degli aggiustamenti dovuti a seguito di variazione del pro-rata;
          - I contribuenti trimestrali non dovranno compilare i righi VP11
              (crediti   d’imposta),   VP12     (interessi   dovuti    per   liquidazioni
              trimestrali) e VP14 (Iva da versare o a credito);
          - Nel caso di liquidazioni iva di gruppo, la controllante non deve
              riportare i dati relativi ai saldi degli enti o società con liquidazioni
              trimestrali in quanto confluiranno nella dichiarazione annuale.
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                   LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA IV TRIMESTRE

          Circa l’ammontare dell’acconto dovuto, si segnala la discrepanza con la
          dichiarazione Iva, in quanto nel rigo VP13 occorre indicare solo
          l’ammontare dell’acconto dovuto anche se non versato, ma senza alcuna
          specificazione circa il metodo scelto.
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