Avv. Rosario Maletta Studio Legale - Regione Calabria

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ROSARIO MALETTA

CN = MALETTA
ROSARIO                                             Studio Legale
O = non presente
C = IT
                                        Avv. Rosario Maletta
                                Via Cosenza n. 7, 87036 Rende (CS) Tel 0984-393399 Cell 347-6678785
                               Mail avvrosariomaletta@libero.it Pec avvrosariomaletta@pec.giuffre.it

                                       TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

                                                           CATANZARO

                                                 RICORSO GIURISDIZIONALE.
                     Nell’interesse della sig.ra Tiziana Calabrese, nata a Cosenza il 30 giugno 1977 e residen-
                     te ad Aprigliano alla C/da Spineto con CF: CLBTZN77H70D086R rappresenta e difesa,
                     giusta procura rilasciata su separato foglio ed in calce al presente atto allegato dall’Avv.
                     Rosario Maletta (CF: MLTRSR69E11D086U) con studio sito in Rende (CS) alla via Co-
                     senza, 7 elettivamente domiciliata in Catanzaro presso lo studio dell’Avv. Aldo Aloi via
                     Milano n. 7.
                     Si dichiara di voler riceve le notifiche e le comunicazioni relative alla presente vertenza al
                     seguente indirizzo di posta certificata: avvrosariomaletta@pec.giuffre.it Fax 0984 939131
                                                                                                       Ricorrente
                                                                Contro
                     La Regione Calabria (CZ) in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.
                     02205340793, Via Sensales, Palazzo Alemanni – 88100 Catanzaro (CZ)
                                                                                                        Resistente
                                                                   E
                     Sig. Ammirata Giuseppe (MMRGPP65E15A887T) nato a Bisignano il 15 maggio
                     1975 ed ivi residente alla C/da Arena n. 37
                                                                                                  Controintessaro
                                                                ******
                     per l’annullamento del decreto 13907 del 7 Dicembre 2017 con il quale sono state appro-
                     vate le graduatorie degli ammessi e degli esclusi di cui agli allegati A e B del medesimo
                     decreto relative al Bando PSR Calabria 2014-2020 Reg. EU n. 1305/2013 misura 6.1
                     pacchetto giovani prima annualità e del successivo decreto di rettifica delle graduatorie
                     n. 14641 del 19 dicembre 2017 graduatorie pubblicate sul BURC della Regione Calabria
                     il 1 Gennaio 2018 nella parte in cui ha escluso e non ammesso la domanda presentata
dalla ricorrente Tiziana Calabrese il 6 Febbraio 2017 perché detta esclusione è illegitti-
ma per i motivi di seguito esposti e d'ogni e qualsivoglia atto e/o provvedimento conse-
quenziale, propedeutico e/o effettuale e comunque connessovi ivi compreso l’ordine,
all’amministrazione procedente di ammissione della domanda presentata.
Il tutto previa sospensiva e/o ammissione con riserva della domanda proposta dalla ricor-
rente nella graduatoria degli ammessi.
Con vittoria di spese e competenze difensive distraende.
                                           Fatto
La sig.ra Calabrese Tiziana, in data 1 febbraio 2017, ha redatto e presentato, alla Regione
Calabria, Dipartimento n. 8 Agricoltura e Risorse Alimentari, un progetto per la realizza-
zione di un investimento nell’ambito dei finanziamenti di cui PSR Calabria 2014-2020
Reg. EU n. 1305/2013 ed in particolare della misura 6.1. pacchetto giovani.
La presentazione delle domande per la menzionata misura ha visto il suo avvio con la con
la pubblicazione del Decreto Dirigente Generale (DDG) Dipartimento Agricoltura e Risorse A-
limentari n. 7516 del 29 giugno 2016.
Il termine di presentazione delle domande dopo una serie di proroghe da ultimo con DDG
del 8 Febbraio 2017 scadeva il 13 febbraio 2017.
Per come è risaputo, le modalità di presentazione delle domande di ammissione sono on-
line e per la predisposizione della domanda e degli allegati tra cui il Business Plan (BPOL)
viene utilizzata un’apposita piattaforma informatica (SIAN) messa a disposizione degli
utenti dalla Regione Calabria per il tramite dell’organismo pagatore ARCEA creato dalla
stessa Regione.
La redazione della domanda viene effettuata da un tecnico abilitato ed incaricato dalla ri-
chiedente; nel caso di specie, la sig.ra Calabrese, si è avvalsa del professionista Dott. An-
tonio Lupinacci per la redazione del progetto e del BPOL.
E’ necessario precisare che i tecnici abilitati per poter redigere le domande relative ai
progetti e compilare il Business Plan (BPOL) devono prima accreditarsi ed ottenere un
codice identificativo il quale, automaticamente e telematicamente, collega la domanda ed
il progetto a quel tecnico.

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La domanda, poi, è stata inoltrata tramite l’organizzazione di categoria di appartenenza
della ricorrente, Coldiretti CAA nella persona del delegato Antonio Pascuzzo, soggetto re-
golarmente accreditato dall’Op Arcea.
In buona sostanza, per poter presentare il progetto, il tecnico deve accedere con le proprie
credenziali; una volta caricato mediante il sistema Sian, il progetto da presentare, poi, ri-
porta il codice identificativo del tecnico stesso.
In forza della citata procedura, quindi, con l’attribuzione del codice alla domanda, automa-
ticamente, viene identificato anche il tecnico.
Nel caso in disamina, il Dott. A. Lupinacci, è un tecnico abilitato e la pratica della ricor-
rente, a seguito della redazione on line del BPOL, ha avuto assegnato il codice
7186201721 per come si evince dalla copia del Business Plan Nuova Iniziativa 6.1 Pac-
chetto Giovani.
La domanda di accesso al finanziamento, presentata dalla ricorrente, però, è stata esclusa
dalla graduatoria definitiva di assegnazione dei fondi, per come si evince dalla scheda di
valutazione della stessa e dalla graduatoria degli esclusi pubblicata, per due motivi:
1) mancata sottoscrizione del tecnico abilitato del BPOL;
2) Titoli di proprietà presenti solo in parte (sulla schede di valutazione è annotata la
mancanza dei titoli di possesso o dichiarazione di impegno per i terreni di Bisignano).
Tutti gli altri elementi necessari per la valutazione e l’ammissibilità della domanda sono
stati accertati come sussistenti, per come si evince sempre dalla scheda di valutazione al-
legata; il riconoscimento di tutti gli ulteriori requisiti, infatti, collocherebbe di diritto, la
domanda della ricorrente, nei primi posti della graduatoria definitiva approvata dalla Re-
gione Calabria ed oggetto di censura considerato che, già in sede di autovalutazione, il
progetto in disamina darebbe diritto a 53 punti.
La sig.ra Calabrese, infatti, quale giovane agricoltore, ha un’esperienza di oltre 17 anni nel
campo agricolo, ha seguito apposito corso di specializzazione professionale ed ha ottenuto
i requisiti per il riconoscimento di imprenditore agricolo (IAP).
Il progetto riguarda l’implementazione e consolidamento di un’azienda agricola dedita alla
coltivazione di produzioni biologiche (fragole, mirtilli ed altri frutti in serra; patate;

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piantagione di piccoli frutti; ortaggi vari) sita in alta montagna considerato che i terreni
per di più si trovano in Sila a 1300 m SLM..
Il progetto presentato ha la funzione di ottimizzare le citate produzioni mediante la realiz-
zazione di strutture di supporto all’attività (serre, locale ricovero mezzi e punto vendita),
acquisto di macchine agricole necessarie per la produzione; ottimizzazione degli impianti
d’irrigazione dei terreni e di delimitazione dei fondi; solo una piccola parte del finanzia-
mento (circa il 5% dell’importo finanziabile), per come si evince dagli allegati al progetto,
è destinato ad ottimizzare la produzione sui terreni ubicati in agro di Bisignano.
Il progetto prevede un investimento di € 226.997,46.
E’ evidente che il progetto, anche alla luce della valutazione fatta dalla Regione e dal pun-
teggio raggiunto in sede di autovalutazione pari a 53 punti, presenta tutti i requisiti per far
si che l’azienda in questione possa accedere al finanziamento (sono state infatti ammesse
domande con punteggi di molto inferiori a quello della richiedente) e possa ottimizzare ed
implementare la propria produzione in un territorio, quello montano, dove è altissimo il
tasso di migrazione della popolazione e l’abbandono delle relative aree coltivate.
Il provvedimento impugnato è illegittimo e lo si censura per i seguenti motivi.

                        1) MANCATA SOTTOSCRIZIONE BPOL

1.1 ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ILLOGICITA’
   MANIFESTA E CONTRADDITTORIETA’ DI PROVVEDIMENTI

Il motivo di esclusione della mancata sottoscrizione del BPOL, della domanda della sig.ra
Calabrese, appare pretestuoso in quanto viziato sotto molteplici profili, per eccesso di po-
tere e violazione di legge.
Il Bando in questione, ripetesi, è stato indetto con Decreto Dirigente Regionale Reggente
del Dipartimento dell’Agricoltura e risorse Agroalimentari della Regione Calabria n. 7516
del 29 giugno 2016 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno/aiuto relative al “Pacchetto Giovani”, Misure 06 e 04 del PSR
Calabria 2014-2020, annualità 2016.

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La sig.ra Calabrese ha presentato la domanda nell’ambito della misura 6.01.01 “Aiuto
all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori”.
Contestualmente alla pubblicazione del citato bando, sono state allegate, al decreto n.
7516 del 29 giugno 2016, le disposizioni attuative e quelle procedurali per la presenta-
zione delle domande e per l’istruttoria delle stesse e la conseguente redazione delle gra-
duatorie.
Il menzionato decreto 7516, ha visto il susseguirsi di una serie di proroghe, dei termini per
la presentazione delle domande, con il DDG del 21 settembre 2016 n. 11016, poi il 9 no-
vembre 2016 n. 13663, ancora il 13 gennaio 2017 n. 120 ed il 3 febbraio 2017 n. 990 e da
ultimo il n. 1184 del 8 febbraio 2017 il quale ha fissato il termine di scadenza per il 13
febbraio 2017.
La sig.ra Calabrese ha presentato la domanda in data 6 febbraio 2017 per il tramite
dell’organismo accreditato CAA della Coldiretti di Cosenza ed alla stessa è stato assegna-
to il numero in chiaro 54250191266.
L’art. 1.1 delle disposizioni procedurali (pubblicate sul BUR n. 76 del 13 luglio 2016)
prevede, espressamente, che: “ Le domande, volte ad ottenere la concessione del sostegno, for-
mulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on
line messa a disposizione dall’Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN
per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP ARCEA ovvero
di un professionista accreditato” ed ancora “ È obbligatorio compilare i campi relativi
all’indicazione dei recapiti telefonici e della PEC a tre dei soggetti richiedenti.
Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo
all’infuori di quello telematico.
Unitamente alla domanda dovrà essere compilata sul sistema la sezione di autoverifica del pun-
teggio, relativa ai criteri di selezione da parte dell’utente abilitato che dovrà sottoscriverla con
firma autografa oppure elettronica secondo le stesse modalità previste per la domanda di soste-
gno.
L’utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del model-
lo da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte
del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di pre-
sentazione.
Nel caso di specie, il tecnico abilitato, Dott. Lupinacci, ha sottoscritto tutti gli allegati alla
domanda (relazione tecnica, quadro economico di riepilogo, computi metrici analitici re-
lativi ai singoli interventi compresi quelli dei terreni di Bisignano individuati con il fgl 60)
predisposto il BPOL, tramite l’apposita procedura telematica; il BPOL è stato stampato,
sottoscritto dalla sig.ra Calabrese Tiziana e trasmesso per il tramite della CAA di Cosenza

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per l’accesso al bando.
L’organismo accreditato per l’inoltro, ovverosia la CAA Coldiretti di Cosenza, ha redatto
e sottoscritto la domanda, la sezione di autoverifica del punteggio ed i relativi allegati e
dopo aver sottoscritto il tutto digitalmente ha fatto la trasmissione on line.
Per come sopra evidenziato, il Dott. Lupinacci, non avrebbe potuto redigere e compilare il
BPOL se non attraverso le sue credenziali di tecnico abilitato; in ragione di ciò, una vol-
ta sviluppata la domanda attraverso il sistema SIAN, alla stessa, è stato assegnato il codice
identificativo 7186201721 il quale, individua, in maniera certa lo stesso tecnico.
La domanda di sostegno, poi, unitamente all’autoverifica del punteggio è stata compilata,
(sempre accedendo alla piattaforma SIAN gestita dall’Arcea), sottoscritta digitalmente
mediante firma digitale (sistema OTP) dal delegato della CAA di Cosenza sig. Antonio
Pascusso e trasmessa telematicamente il 6 febbraio 2017.
Alla luce delle suddette argomentazioni, appare evidente, come, il motivo di esclusione,
relativo alla mancata sottoscrizione del BPOL, da parte del tecnico abilitato, sia infondato
considerato che, la suddetta previsione dell’art. 1.1 delle disposizioni procedurali, fa solo
riferimento alla sottoscrizione del richiedente; non si fa nessuno riferimento all’obbligo di
sottoscrizione del BPOL da parte del tecnico incaricato.
Il BPOL è regolarmente sottoscritto dalla richiedente il finanziamento ovverosia la sig.ra
Tiziana Calabrese.
Ma vi è di più.
In ogni caso, certamente, il BPOL è riconducibile sempre al tecnico Dott. Lupinacci in ra-
gione del codice identificativo.
Del resto la sottoscrizione, autografa e/o digitale che sia, di un atto, ha la funzione di as-
segnare la paternità dell’atto stesso a chi appunto lo sottoscrive.
Nell’ambito della digitalizzazione della PA e dell’attuale sistema informatico è evidente
che vi sono strumenti informatici i quali consentono di individuare ed assegnare in manie-
ra certa, la paternità di un atto, al soggetto che lo redige mediante, appunto, la identifica-
zione dello stesso in via telematica.
Nel caso di specie, si ribadisce, è certo che il BPOL è riconducibile al Dott. Lupinacci, in
quanto è certo l’identificativo della pratica riconducibile a detto tecnico e di conseguenza,

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senza ombra di dubbio, si può affermare che la paternità di quell’atto è riconducibile a
quel tecnico.
                                                ****
Ancora sotto altro profilo, appare evidente come, l’atto impugnato, sia viziato da eccesso
di potere per contraddittorietà di provvedimenti, relativi al medesimo bando.
La stessa Regione Calabria, infatti, nell’ambito del medesimo bando, per come si evince
dalla scheda di valutazione allegata, ha ammesso delle domande evidenziando che “ IL BPOL
risulta non sottoscritto però sullo stesso appare un codice identificativo riconducibile esclusiva-
mente al tecnico abilitato alla sua redazione PERTANTO SI PROPONE LA SUA ACCETTAZIO-
NE”.
Non può, una PA, dinanzi a situazioni giuridiche e di fatto identiche assumere due deci-
sioni tra loro discordanti e contraddittorie.

1.2 VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’ART. 21 REGOLAMENTO
     CEE N. 1122/2009 E DELL’ART. 22.1 CIRCOLARE ARCEA N. 5 DEL 14 LU-
     GLIO 2015 NONCHE’ DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82
     (CODICE DIGITALE) ED ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
     DEI FATTI.

Sempre in relazione alla mancata sottoscrizione del BPOL, anche se in via gradata rispetto
a quanto sopra dedotto, è evidente, la violazione di legge del provvedimento di esclusione.
L’art. 1.1. ultimo comma delle disposizioni procedurali, allegate sempre, al bando appro-
vato con DDG 7516 del 29 giugno 2016, infatti, prevede che: “La domanda di sostegno può
essere oggetto di modifica, dopo la presentazione, solo ed esclusivamente in caso sia accertata la
presenza di errori c.d. palesi, per l’elenco dei quali si rimanda alla circolare n. 05 del 14.07.2015
emanata dall’Organismo Pagatore Arcea. L’eventuale errore palese dovrà essere oggetto di co-
municazione inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) entro 20 giorni dal-
la     data     di   accettazione   della    domanda       di    sostegno     all’indirizzo   e-mail
adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it.”

                                                 7
L’art. 22.1 della circolare n. 5 del 14 luglio 2015 dell’Arcea, in esecuzione dell’art. 21 del
regolamento CEE 1122/2009, espressamente, prevede che “una domanda di aiuto può es-
sere modificata in qualsiasi momento dal suo inoltro in caso di errori palesi”.
Nel caso di specie, il tecnico abilitato, per eccesso di zelo, riscontrando la mancata sotto-
scrizione del Bpol, in data 22 febbraio 2017 (entro quindi il termine di 20 gg), per il trami-
te   di   comunicazione    pec    inoltrata   alla   Regione   Calabria      all’indirizzo   pec
adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it, indicato nelle disposizioni procedurali, ha tra-
smesso il BPOL sottoscritto con firma autografa.
La Regione non ha, assolutamente, valutato detta rettifica e non ha in alcun modo preso in
esame la richiesta di riconoscimento di errore palese.
Certamente, nel caso, di specie, per come sopra argomentato e per come previsto dalla
normativa di riferimento, prima fra tutti il regolamento CEE 1122/2009, ricorre un’ipotesi
di errore manifesto.
La menzionata normativa comunitaria (normativa sovrannazionale la quale ha efficacia
diretta nel nostro ordinamento), infatti, tende a tutelare tutte quelle situazioni in cui, la
domanda, di accesso ad aiuti comunitari, possa essere pregiudicata da motivi amministra-
tivi e cavilli procedurali che rendono poco chiaro l’accesso al beneficio.
Nel caso di specie, ripetesi, il BPOL è sottoscritto dalla richiedente e reca l’identificativo
del tecnico e, di conseguenza, si è ovviato, alla mancata sottoscrizione, seppure si ritiene
che la stessa non era necessaria, con l’inoltro di un nuovo BPOL sottoscritto entro il ter-
mine di 20 gg dalla presentazione della domanda.
La Regione avrebbe dovuto esaminare della integrazione.

                       2   MANCATA ALLEGAZIONE TITOLI

2.1 VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’ART. 43 D.PR. N. 445 DEL 28
     DICEMBRE 2000, ART. 6 l. 241/1990, AL D.M. n. 162 del 15 gennaio 2015 E
     DEL REG. CEE N. 1122/2009

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Del pari infondato è l’altro motivo di esclusione della domanda, della ricorrente, per man-
cata allegazione dei titoli di possesso o di dichiarazione di impegno dei terreni siti in Bisi-
gnano.
Per come si evince dalla documentazione allegata alla domanda di accesso al bando, il
progetto, presentato dalla ricorrente, riguarda, in gran parte, i terreni siti in agro di Apri-
gliano e, per una piccola parte, altri terreni siti in agro di Bisignano.
Per i terreni di Aprigliano sono stati allegati gli atti di messa a disposizione degli stessi, da
parte dei legittimi proprietari, Maletta Angelo e Maletta Pietro; nella scheda di valutazio-
ne, infatti, in relazione a tali terreni, non è stato mosso alcun rilievo.
Per i terreni di Bisignano, invece, non sono stati allegati i titoli, in quanto, gli stessi sono
di proprietà della sig.ra Calabrese Tiziana e sono, regolarmente, inseriti sul suo Fascicolo
Aziendale Arcea.CAA 1600.2017.0000039 per come si evince dalla copia allegata.
Si tratta dei terreni individuati al fgl 60 partt. 179, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 237, 997,
999 e 1000 tutti ubicati in Bisignano.
Il fascicolo aziendale è disciplinato dal D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 il quale demanda ad
un organismo abilitato alla compilazione e tenuta dello stesso (nel caso di specie il CAA
Coldiretti di Cosenza); i dati contenuti nel fascicolo vengono gestiti direttamente
dall’organo pagatore Arcea per il tramite del sistema SIAN; l’art. 2.1 del D.M. 15 Gennaio
2015 n. 162, espressamente, prevede che l’organismo pagatore si avvale del contenuto del
fascicolo aziendale sempre tramite il sistema SIAN; l’art. 3.3 del dm 162/15, poi, espres-
samente, richiama i competenti Uffici Regionali i quali hanno libero accesso ai dati in-
formatici del fascicolo aziendale in via telematica.
La redazione e compilazione del fascicolo Aziendale, quindi, viene fatta fornendo,
all’organismo abilitato (CAA) i titoli di proprietà e/o di disponibilità dei beni in capo
all’utilizzatore i quali, poi, sono allegati al fascicolo stesso (art. 4 del d.m. n. 162/2015); i
terreni utilizzati dall’agricoltore sono individuati mediante i dati catastali (foglio e parti-
celle). Nel caso di specie, nel fascicolo della sig.ra Calabrese sono caricati tutti i terreni
siti in Bisignano individuati con i dati catastali.
In conclusione, il fascicolo aziendale è gestito dalla stessa Arcea ed è integrato con il si-
stema SIAN; identico sistema attraverso il quale è stata elaborata e presentata la domanda

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di accesso al bando in questione per come sopra esposto e, soprattutto, attraverso il quale
la Regione effettua il controllo e la valutazione in sede di ammissione e redazione delle
graduatorie.
Nella stessa Chek list del fascicolo di domanda inoltrato dall’Operatore abilitato CAA
Coldiretti, nella persona del delegato Antonio Pascuzzo, in data 6 febbraio 2017, si fa e-
spresso riferimento ai dati contenuti nel fascicolo aziendale nel fascicolo della domanda;
in buona sostanza viene espressamente richiamato nella domanda stessa il contenuto del
fascicolo aziendale.
E’ evidente che, la citata documentazione, era nella piena disponibilità dell’Arcea la quale,
in sede di valutazione della domanda di cui al PSR 2014-20 Pacchetto giovani, avrebbe,
tranquillamente, potuta acquisirla, tramite un semplice e banale clik sul sistema Sian.
Avendo omesso tale preliminare e dovuto, oltre che, semplice, accertamento, è evidente
che, la Regione, ha, illegittimamente, emesso il provvedimento di esclusione della doman-
da della ricorrente.
Sempre l’art. 3.3 del DM 162/2015 prevede che “L’OP AGEA, nell'organizzare la propria at-
tività, utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli o-
biettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e parteci-
pazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese e in attuazione delle dispo-
sizioni previste nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digita-
le) e smi. In particolare, in attuazione dell’art. 41, l’OP AGEA gestisce i procedimenti ammini-
strativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi pre-
visti dalla normativa vigente”.
E’ altrettanto chiaro il disposto della Sez III del D.P.R. n. 445/2000 nel disciplinare e pre-
vedere l’acquisizione diretta di documenti e/o informazioni da parte della PA; l’art. 43 del
DPR 445/2000, infatti, prescrive che: “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sosti-
tutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso
delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli ele-
menti indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad
accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

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La citata normativa, per come novellata con l’art. 15 c. 1 lett c) l. 12 dicembre 2011 n. 183
con decorrenza dal 1 gennaio 2012, ha inteso snellire gli iter amministrativi ed ha imposto
alla PA di acquisire direttamente gli atti ed i documenti i quali sono già in suo possesso.
Anche la giurisprudenza di merito al riguardo ha chiarito che: “ Le norme dell'artico-
lo 6 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 43 del d.p.r. 445 del 2000, che attribuiscono all'ammi-
nistrazione poteri di acquisizione di atti e di rettifica delle domande, sono interpretate dalla giuri-
sprudenza restrittivamente rispetto alle procedure concorsuali, che sono improntate al principio
della par condicio tra tutti i partecipanti alla procedura. Nei concorsi a pubblici impieghi, il bi-
lanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione pre-
sentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distin-
zione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale. Quest'ultima non è
mai consentita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concor-
renti, mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio
generale ricavabile dall'art. 6 comma 1 lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241. Il "dovere di soccorso
istruttorio", in base al quale le Amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, è
comunque subordinato, oltre che al rispetto di detti limiti, alla esistenza in atti di dichiarazioni
che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il ri-
spetto dei requisiti formali. (T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 03/03/2014, n. 2454).
                                               *****
IN OGNI CASO, LA MANCATA ALLEGAZIONE DEI TITOLI RELATIVI AI TER-
RENI DI BISIGNANO, CERTAMENTE, NON POTEVA E NON PUO’ IN ALCUN
CASO COMPORTARE LA MANCATA AMMISSIONE DELLA DOMANDA MA,
SEMMAI, LA RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO CON ESCLUSIO-
NE DEGLI INTERVENTI I QUALI INTERESSANO I TERRENI DI BISIGNANO.
Per come risulta dal computo metrico, allegato alla domanda, a firma del tecnico Dott. An-
tonio Lupinacci, gli interventi che riguardano il foglio 60 (terreni di Bisignano) ammonta-
no a soli € 13.877,93 a fronte di € 272.536,62 dell’investimento totale previsto nel proget-
to.
La normativa comunitaria ed in particolare, il Reg. CEE 1122/2009 e la direttiva ARCEA
n. 5 del 14 luglio 2015, nel disciplinare la procedura di accesso agli aiuti e di esame delle

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domande proposte prevede che le stesse devono essere ridotte la dove, parte degli aiuti,
non siano ammissibili.
Come per le ipotesi di errori scusabili, anche in tal caso si tende a salvaguardare la funzio-
nalità della domanda ed a preservarne gli effetti nella ipotesi in cui la stessa sia, solo in
parte, non ammissibile.
Non può escludersi una domanda di accesso di un progetto che prevede un investimento di
€ 272.536,00 solo perché, una piccolissima parte del progetto, non è corredata di tutta la
documentazione richiesta.
Le stesse disposizioni procedurali del bando in questione, consentono addirittura le varia-
zioni, senza autorizzazione alcuna, da parte dell’Ente Erogatore, al progetto di importi in-
feriori o uguali al 10% dell’importo finanziato (art. 10.4); nel caso di specie l’incidenza
delle opere che interessano i terreni di Bisignano è pari solo al 5% dell’intero progetto
presentato.
Del resto, il progetto, presentato dalla sig.ra Calabrese, ha il suo nucleo centrale nei terreni
siti in Aprigliano in alta montagna; la stessa produzione indicata (mirtilli, fragole, frutti da
bosco) viene per intero fatta sui terreni di Aprigliano; del pari le relative strutture (in par-
ticolare le serre ed il punto vendita), devono essere realizzate in Sila ad Aprigliano; la
stessa ricorrente risiede in Aprigliano.
L’inserimento, nel progetto, dei terreni di Bisignano, giunti alla ricorrente per donazione
del padre è, quindi, marginale rispetto all’intero progetto.
                               ISTANZA DI SOSPENSIVA
Il fumus boni iuris è nei motivi finora esposti.
Pur essendo consapevoli del fatto che un provvedimento negativo, come quello impugna-
to, non può essere posto a fondamento di una sospensiva è evidente che un intervento cau-
telare al riguardo, il quale non può che non essere un’ammissione con riserva, si renda as-
solutamente necessario al fine di non pregiudicare le legittime aspettative della ricorrente.
Siamo nell’ambito di un finanziamento pubblico con risorse finanziarie limitate le quali
una volta ultimate non possono essere ulteriormente integrate.
Per come sopra esposto la domanda di ammissione della ricorrente, in forza della valuta-
zione fatta dalla Regione e dell’autovalutazione eseguita in sede d’inoltro dovrebbe avere

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un punteggio di almeno 53 pugni; detto punteggio colloca, la domanda della ricorrente, ai
primi posti della graduatoria di ammissione approvata dalla Regione Calabria con il decre-
to impugnato.
Non sospendere l’esecutività del provvedimento impugnato pregiudicherebbe ogni esito
favorevole del giudizio di merito.
Si producono i documenti in indice allegati.
                                      CONCLUSIONI
Preliminarmente si ribadisce la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato e
l’ammissione con riserva nonchè di essere, a tal fine, sentiti nella prossima C.C..
Nel merito si chiede l’accoglimento delle conclusioni come suepigrafate ovverosia
l’annullamento dell’atto impugnato.
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è sogget-
to al versamento del contributo di € 650,00.
Rende 26 Febbraio 2018
(Avv. Rosario Maletta)

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RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avv. Rosario Maletta nella qualità in atti, iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Cosenza (n. 607) autorizzato ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla l. 53/1994, giusta
delibera del Consiglio dell’Ordine di Cosenza rilasciata in data 28 giugno 2012 n. 31/2012 ho notificato il
suesteso atto mediante invio di copia conforme all’originale a:
     1. Regione Calabria (CZ) in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 02205340793, Via
         Sensales, Palazzo Alemanni – 88100 Catanzaro (CZ) previa iscrizione al n. 228 del registro
         cronologico, trasmettendolo per mezzo del servizio postale Racc. a.r. n.
         spedita dall’Ufficio postale di Cosenza in data corrispondente a quella del timbro postale

    2.   Sig. Ammirata Giuseppe (M M R G P P 6 5 E 1 5 A 8 8 7 T ) nato a Bisignano il 15 maggio 1975 ed ivi
         residente alla C/da Arena n. 37 previa iscrizione al n. 228 del registro cronologico, trasmettendolo
         per mezzo del servizio postale Racc. a.r. n.                                    spedita dall’Ufficio
         postale di Cosenza in data corrispondente a quella del timbro postale

                               ATTESTAZIONE CONFORMITA’

Io sottoscritto Avvocato Rosario Maletta (MLTRSR69E11D086U) nella qualità di lega-
le della sig.ra Tiziana Calabrese, nata a Cosenza il 30 giugno 1977 e residente ad Apri-
gliano alla C/da Spineto con CF: CLBTZN77H70D086R ricorrente contro La Regione
Calabria (CZ) in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 02205340793, Via
Sensales, Palazzo Alemanni – 88100 Catanzaro (CZ) Resistente E Sig. Ammirata Giu-
seppe (MMRGPP65E15A887T) nato a Bisignano il 15 maggio 1975 ed ivi residente
alla C/da Arena n. 37 Controintessaro nell’instaurando procedimento di appello dinanzi al
Tar Calabria Catanzaro
                                                attesto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 e ss. d.lgs 7 marzo 2005 n. 82, che la suestesa copia del
ricorso introduttivo del 26 febbraio 2018 della procura ad litem è conforme alla copia noti-
ficata al resistente ed al controinteressato.
Rende 19 Marzo 2018
Avv. Rosario Maletta

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