WEBINAR per Imprese del settore autotrasporto merci c/terzi Venerdì 15 gennaio 2021 - ore 17,30 - A cura di ABRIANI Pier Luigi - Confartigianato ...
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WEBINAR per Imprese del settore autotrasporto merci c/terzi Venerdì 15 gennaio 2021 - ore 17,30 A cura di ABRIANI Pier Luigi
Regolamento (UE) 2020/1054 (tempi di guida e riposo dei conducenti e tachigrafo digitale - in vigore dal 20/08/2020) Regolamento (UE) 2020/1055 (accesso al mercato sul trasporto merci e persone su strada - in vigore dal 21/02/2022) Regolamento (UE) 2020/1056 (digitalizzazione dell’autotrasporto e dematerializzazione delle informazioni - in vigore dal 21/08/2024) Direttiva (UE) 2020/1057 (distacco dei conducenti - in vigore dal 02/02/2022) 3
REGOLAMENTO (UE) 2020/1054 Modifiche al Regolamento CE n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali 4
Modifica all’articolo 2 - Reg. CE 561/2006 (a bis) in vigore dal 01.07.2026 2,5 t. Obbligo dell'installazione e l'uso del tachigrafo per il trasporto di merci internazionale o di cabotaggio per i veicoli di massa autorizzata superiore a 2,5 tonnellate, tranne il caso in cui il trasporto sia in conto proprio e l'autista non sia un conducente professionale
Modifica all’articolo 3 - Reg. CE 561/2006 (a bis) in vigore dal 20.08.2020 ESENZIONI: • veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per: • il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, o • per la consegna di merci prodotte artigianalmente, solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi.
Modifica all’articolo 3 - Reg. CE 561/2006 (h bis) in vigore dal 20.08.2020 ESENZIONI: • veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo
Modifica all’articolo 4 - Reg. CE 561/2006 (capoverso r) in vigore dal 20.08.2020 DEFINIZIONI: "trasporto non commerciale": qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un'attività commerciale o professionale.
Modifica all’articolo 7, comma 2, - Reg. CE 561/2006 in vigore dal 20.08.2020 45 m. pausa!!! possibilità per il conducente in multipresenza di effettuare un'interruzione di 45 minuti a bordo del veicolo in movimento, purché non sia costretto ad assistere l'altro conducente che guida il veicolo
Modifica all’articolo 8 - Reg. CE 561/2006 (comma 6) in vigore dal 20.08.2020 Nel corso di due settimane (solari) consecutive i conducenti effettuano almeno: a) due periodi di riposo settimanale regolari) (45 + 45); oppure b) un periodo di riposo settimanale regolare (45+24) e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore (144 ore) dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. (riferito alla settimana lavorativa)
Modifica all’articolo 8 - Reg. CE 561/2006 (comma 6) in vigore dal 20.08.2020 possibilità, per i soli conducenti che effettuano trasporto merci internazionale, di effettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi in un altro Stato (24 + 24), con obbligo, nel corso di 4 settimane consecutive, di effettuare almeno 4 riposi settimanali, di cui 2 regolari (45 + 45) con adeguata compensazione
RECUPERO PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA
Modifica all’articolo 8 - Reg. CE 561/2006 (comma 8) in vigore dal 20.08.2020 divieto assoluto di effettuare i periodi di riposo settimanale regolari (45 ore) e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti sul veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.
Modifica all’articolo 8 - Reg. CE 561/2006 (comma 8 bis) in vigore dal 20.08.2020 obbligo per le imprese di trasporto di organizzare il lavoro dei conducenti in modo da farli rientrare, per il riposo settimanale regolare o compensativo di almeno 45 ore, in sede o alla residenza, almeno ogni 4 settimane (che diventano 3, nel caso di trasporto internazionale con fruizione di riposi consecutivi ridotti) per dimostrare che l'impresa di trasporto ottempera agli obblighi in materia di organizzazione del ritorno regolare, essa deve essere in grado di utilizzare le registrazioni del tachigrafo, il registro di servizio del conducente o altra documentazione. Tali prove devono essere disponibili presso i locali dell'impresa di trasporto per essere presentate su richiesta delle autorità di controllo.
Articolo 8 bis - Reg. CE 561/2006 (comma 1) in vigore dal 20.8.2020 Creazione di aree di parcheggio allo scopo di offrire ai conducenti servizi adeguati, ossia: - prevenzione e rilevamento delle intrusioni - illuminazione e visibilità; - punto di contatto e procedure in casi di emergenza; - servizi igienici che tengono conto delle specificità di genere; - possibilità di acquisto di cibo e bevande; - connessioni che permettono la comunicazione; - alimentazione elettrica. Loro pubblicazione su un sito web
Modifica all’articolo 9 – Reg. CE n. 561/2006 (comma 1) in vigore dal 20.8.2020 INTERMODALITA’ • possibilità di effettuare l’attraversamento in treno o traghetto, oltre che nel - RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE (11 ore o 3 + 9), anche il - RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO (24 ore) - RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE (45 ore) purché, in questo caso, la durata dell’attraversamento sia di almeno 8 ore e che il conducente abbia a disposizione una cabina letto. 17
Modifiche all’articolo 12 - Reg. CE 561/2006 in vigore dal 20.8.2020 Rientro per effettuazione riposo settimanale circostanze eccezionali (sistuazioni improvvise e inevitabili), non invocabili in maniera sistematica per eludere il rispetto del presente regolamento. PROLUNGAMENTO: - Guida giornaliera - Settimanale ORE 1 RIPOSO SETTIMANALE - Impegno PROLUNGAMENTO: RIPOSO SETTIMANALE - Guida giornaliera - Settimanale ORE 2 REGOLARE (45 h) Nel secondo caso, prima di ripartire, occorre osservare una 18 pausa di almeno 30 minuti
REGOLAMENTO (UE) 2020/1054 Modifiche al Regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi 19
Modifiche all’articolo 3, paragrafo 4 - Reg. UE 165/2014 in vigore 3 anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni tecniche sulla geolocalizzazione I veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione SONO DOTATI DEL TACHIGRAFO INTELLIGENTE
Modifiche all’articolo 3, paragrafo 4 bis - Reg. UE 165/2014 in vigore 4 anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni tecniche sulla geolocalizzazione I veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione, al momento dotati di tachigrafo intelligente, non implementato con le nuove segnalazioni di posizionamento, SONO DOTATI DEL TACHIGRAFO INTELLIGENTE
Articolo 7, protezione dei dati personali Reg. UE 165/2014 Il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento è eseguito unicamente ai fini della verifica della conformità al presente regolamento e ai regolamenti (CE) n. 561/2006, (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009, (CE) n. 1073/2009, alle direttive 2002/15/CE, 92/6/CEE e 92/106/CEE, nonché, per quanto riguarda il distacco dei lavoratori nel settore trasporto su strada, alle direttive 96/71/CE, 2014/67/UE e (UE) 2020/1057. I dati personali sono protetti per quanto riguarda: a) l'utilizzo del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per la registrazione della localizzazione di cui all'articolo 8; b) l'utilizzo della comunicazione remota per i fini di controllo di cui all'articolo 9, l'utilizzo del tachigrafo con un'interfaccia di cui all'articolo 10, lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all'articolo 31, ed in particolare tutti gli scambi transfrontalieri di tali dati con paesi terzi; e c) la tenuta dei registri da parte delle imprese di trasporto di cui all'articolo 33.
Registrazione della posizione del veicolo in determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero
• REGISTRAZIONI: • il luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero; • ogni volta che il veicolo attraversa la frontiera di uno Stato membro (Per i veicoli immatricolati per la prima volta in uno Stato membro oltre due anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11); • ogni volta che il veicolo effettua operazioni di carico o di scarico; • il luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida; e • il luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero
Per facilitare la verifica della conformità da parte delle autorità di controllo, il tachigrafo intelligente registra inoltre se il veicolo è stato utilizzato per il trasporto di merci o di passeggeri
Modifiche all’articolo 9, paragrafo 2 e 3 - Reg. UE 165/2014 FUNZIONE - DSRC (Dedicated Short Range Communications – comunicazioni dedicate a corto raggio) Tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11, secondo comma, gli Stati membri dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo delle apparecchiature per la diagnosi precoce remota necessarie per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle rispettive prescrizioni e strategie specifiche in materia di esecuzione.
Posizione dell'antenna del dispositivo di comunicazione remota a cura di ABRIANI Pier Luigi 27
L'organo di controllo può utilizzare la propria ricevente sia in posizione fissa sul lato della strada, sia in modo dinamico sull'auto di servizio 28
I dati scambiati durante la comunicazione sono limitati ai dati necessari ai fini dei controlli su strada mirati dei veicoli muniti di un tachigrafo potenzialmente manomesso o usato impropriamente Tali dati si riferiscono alle seguenti anomalie o dati registrati dal tachigrafo:
il più recente tentativo di violazione della sicurezza la più lunga interruzione dell’alimentazione di energia guasto del sensore errore dei dati di movimento dati contrastanti sul movimento del veicolo guida in assenza di una carta valida inserimento della carta durante la guida dati relativi alla regolazione dell’ora dati relativi alla calibratura, comprese le date delle due calibrature più recenti numero d’immatricolazione del veicolo velocità registrata dal tachigrafo superamento del periodo di guida massimo
Modifiche all’articolo 22, paragrafo 5 - Reg. UE 165/2014 in vigore dal 20.8.2020 Il funzionario di controllo riporta in una giustificazione scritta almeno le informazioni seguenti: - numero di identificazione del veicolo; - nome del funzionario; - autorità di controllo e Stato membro; - numero della carta di controllo; - numero del sigillo rimosso; - data e ora della rimozione del sigillo; - numero del nuovo sigillo, in caso di apposizione di un nuovo sigillo da parte del funzionario di controllo. possibilità, per gli organi di controllo, di redigere una giustificazione scritta nel caso in cui, ai fini del controllo, rimuovano uno o più sigilli; qualora provvisti di attrezzatura, i funzionari di controllo possono anche apporre un nuovo sigillo
Modifiche all’articolo 34, paragrafo 5 - Reg. UE 165/2014 in vigore dal 20.8.2020 Obbligo per i conducenti di registrare: sotto il simbolo (LETTO) le interruzioni di guida, i periodi di riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia; sotto il simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario” : in aggiunta al simbolo (letto): il periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o su un convoglio ferroviario, come richiesto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 561/2006.
obbligo di apporre, sui fogli di registrazione del tachigrafo analogico, anche la sigla dello Stato di inizio e fine attività nonché l'attraversamento di una frontiera CESENA (I)
La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.
Articolo 34, paragrafo 7, Reg. 165/2014 dal 02.02.2022 sui tachigrafi digitali dovrà essere registrato l'attraversamento di una frontiera non è necessario che i conducenti inseriscano tale informazione se il tachigrafo registra automaticamente i dati sull'ubicazione in conformità dell'articolo 8.
Articolo 36, paragrafo 1, Reg. UE 165/2014 dal 31.12.2024 i conducenti dovranno avere al seguito la documentazione dell'attività del giorno in corso e dei 56 precedenti
OBBLIGO DI RIMUOVERE LA CARTA TACHIGRAFICA ALLA TERMINE DEL PERIODO DI LAVORO GIORNALIERO (Parere fornito da Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti dell'UE su quesito formulato da associazione di categoria dell’autotrasporto) Non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di lavoro giornaliero, per cui il conducente DEVE: assicurarsi che la sua carta sia protetta e utilizzata solo da lui stesso; assicurarsi che quando lascia la propria carta nel tachigrafo sia l’unico che ha accesso al veicolo e al tachigrafo. estrarre la propria carta dall’apparecchio solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e, quindi, non possa evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo. In tutti i casi in cui il conducente debba iniziare un periodo diverso dalla guida perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo, e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, ha la facoltà di lasciare inserita la propria carta all’interno del tachigrafo digitale
COMMUTAZIONE DEL DISPOSITIVO PER REGISTRARE I PERIODI DI GUIDA DIVERSI DA QUELLI DI GUIDA (art. 34, paragrafo 5, Reg. (UE) 165/2014) Mancata commutazione nel simbolo “ALTRE MANSIONI” Presunzione di non effettuazione altre attività 39
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• Pause di meno di 15 minuti non vanno a costituire una interruzione qualificante e possono determinare una condotta illecita del conducente. • Non sono da considerare come guida né da conteggiare come altre mansioni o disponibilità. • Le «micro interruzioni», cioè periodi di interruzione inferiori a 15 minuti, registrati dal conducente come RIPOSO (con il pittogramma lettino), qualora questi abbia impiegato liberamente questo tempo per il soddisfacimento di esigenze personali, non sono sanzionabili, poiché non è possibile presumere, che l'autista, in tali periodi abbia effettuato altre mansioni o disponibilità, di conseguenza, queste “micro interruzioni” non rientrano nel computo dell'orario di lavoro di cui all'art. 3 della Direttiva 2012/15/CE. 41
REGOLAMENTO (UE) 2020/1055 Modifica ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada 42
Art. 8 reg. 2020/1055 - comma 2 bis Reg. 1072/2009. DIVIETO di cabotaggio con lo stesso veicolo nell’arco di 4 giorni dal termine del trasporto di cabotaggio nello stesso stato Art. 8 reg. 2020/1055, comma 3. PROVE DOCUMENTALI I trasporti di cabotaggio sono considerati validi solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale, nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito. Nel caso in cui il veicolo sia stato nel territorio dello Stato membro ospitante nel corso del periodo di quattro giorni precedente il trasporto internazionale, il trasportatore deve inoltre produrre prove che attestino chiaramente tutti i trasporti effettuati nel corso di detto periodo. 4 bis. Le prove sono esibite o trasmesse agli agenti autorizzati dello Stato membro ospitante preposti al controllo su richiesta e durante un controllo su strada. Possono essere esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer, come la lettera di vettura elettronica (e-CMR) relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR). Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove di cui al paragrafo 3."
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