WEBINAR per Imprese del settore autotrasporto merci c/terzi Venerdì 15 gennaio 2021 - ore 17,30 - A cura di ABRIANI Pier Luigi - Confartigianato ...

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WEBINAR per Imprese del settore autotrasporto merci c/terzi Venerdì 15 gennaio 2021 - ore 17,30 - A cura di ABRIANI Pier Luigi - Confartigianato ...
WEBINAR per Imprese del settore
    autotrasporto merci c/terzi
Venerdì 15 gennaio 2021 - ore 17,30

          A cura di ABRIANI Pier Luigi
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AUTOTRASPORTO
  novità introdotte dal
PACCHETTO MOBILITA’       2
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 Regolamento (UE) 2020/1054
  (tempi di guida e riposo dei conducenti e tachigrafo digitale - in
  vigore dal 20/08/2020)

 Regolamento (UE) 2020/1055
  (accesso al mercato sul trasporto merci e persone su strada - in
  vigore dal 21/02/2022)

 Regolamento (UE) 2020/1056
  (digitalizzazione dell’autotrasporto e dematerializzazione delle
  informazioni - in vigore dal 21/08/2024)

 Direttiva (UE) 2020/1057
  (distacco dei conducenti - in vigore dal 02/02/2022)

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REGOLAMENTO (UE)
         2020/1054

 Modifiche al Regolamento CE n.
  561/2006 per quanto riguarda gli
   obblighi minimi in materia di periodi di
   guida massimi giornalieri e
   settimanali, di interruzioni minime e di
   periodi di riposo giornalieri e settimanali
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Modifica all’articolo 2 - Reg. CE 561/2006
                                    (a bis)
                        in vigore dal 01.07.2026

 2,5 t.

 Obbligo dell'installazione e l'uso del tachigrafo per il trasporto di merci
  internazionale o di cabotaggio per i veicoli di massa autorizzata superiore a
  2,5 tonnellate, tranne il caso in cui il trasporto sia in conto proprio e l'autista
  non sia un conducente professionale
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Modifica all’articolo 3 - Reg. CE 561/2006
                              (a bis)
                       in vigore dal 20.08.2020

                         ESENZIONI:
• veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non
  superiore a 7,5 tonnellate impiegati per:

• il trasporto di materiali, attrezzature o
  macchinari necessari al conducente per
  l'esercizio della sua professione, o

• per la consegna di merci prodotte
  artigianalmente, solamente entro un
  raggio di 100 km dal luogo in cui si trova
  l'impresa e a condizione che la guida del
  veicolo non costituisca l'attività
  principale del conducente e il trasporto
  non sia effettuato per conto terzi.
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Modifica all’articolo 3 - Reg. CE 561/2006
                               (h bis)
                        in vigore dal 20.08.2020

                          ESENZIONI:
• veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali
 rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non
 oltre 3,5 tonnellate

 e adibiti al trasporto di merci,

 ove il trasporto non sia effettuato

 per conto terzi ma per conto proprio

 della società o del conducente e ove

 la guida non costituisca l'attività

 principale della persona che guida il veicolo
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Modifica all’articolo 4 - Reg. CE 561/2006
                      (capoverso r)
                    in vigore dal 20.08.2020

                     DEFINIZIONI:
"trasporto non commerciale":
qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel
trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il
quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o
indiretta e che non generi direttamente o
indirettamente alcun reddito per il conducente del
veicolo o per altri, e che non sia legato a un'attività
commerciale o professionale.
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Modifica all’articolo 7, comma 2, - Reg. CE 561/2006
                          in vigore dal 20.08.2020

     45 m.
    pausa!!!

 possibilità per il conducente in multipresenza di effettuare
  un'interruzione di 45 minuti a bordo del veicolo in movimento, purché
  non sia costretto ad assistere l'altro conducente che guida il veicolo
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Modifica all’articolo 8 - Reg. CE 561/2006
                                 (comma 6)
                            in vigore dal 20.08.2020

 Nel corso di due settimane
    (solari) consecutive i
    conducenti effettuano
    almeno:
    a) due periodi di riposo
      settimanale regolari) (45 +
      45); oppure
    b) un periodo di riposo
      settimanale regolare
      (45+24) e un periodo di
      riposo settimanale ridotto,
      di almeno 24 ore.
Il periodo di riposo settimanale
comincia al più tardi dopo sei
periodi di 24 ore (144 ore) dal
termine del precedente periodo
di riposo settimanale. (riferito
alla settimana lavorativa)
Modifica all’articolo 8 - Reg. CE 561/2006
                               (comma 6)
                         in vigore dal 20.08.2020

 possibilità, per i soli conducenti che effettuano trasporto merci
  internazionale, di effettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi
  in un altro Stato (24 + 24), con obbligo, nel corso di 4 settimane
  consecutive, di effettuare almeno 4 riposi settimanali, di cui 2
  regolari (45 + 45) con adeguata compensazione
RECUPERO

PRIMA SETTIMANA

SECONDA SETTIMANA

 TERZA SETTIMANA

QUARTA SETTIMANA
Modifica all’articolo 8 - Reg. CE 561/2006
                                 (comma 8)
                            in vigore dal 20.08.2020

divieto assoluto di effettuare i periodi di riposo settimanale regolari (45
ore) e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a
compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti sul veicolo,
bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e
sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici.
Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore
di lavoro.
Modifica all’articolo 8 - Reg. CE 561/2006
                          (comma 8 bis)
                    in vigore dal 20.08.2020

 obbligo per le imprese di trasporto di organizzare il lavoro dei conducenti in
  modo da farli rientrare, per il riposo settimanale regolare o compensativo di
  almeno 45 ore, in sede o alla residenza, almeno ogni 4 settimane (che
  diventano 3, nel caso di trasporto internazionale con fruizione di riposi consecutivi
  ridotti)

 per dimostrare che l'impresa di trasporto ottempera agli obblighi in materia di
  organizzazione del ritorno regolare, essa deve essere in grado di utilizzare le
  registrazioni del tachigrafo, il registro di servizio del conducente o altra
  documentazione. Tali prove devono essere disponibili presso i locali
  dell'impresa di trasporto per essere presentate su richiesta delle autorità di
  controllo.
Articolo 8 bis - Reg. CE 561/2006
                               (comma 1)
                            in vigore dal 20.8.2020

 Creazione di aree di parcheggio
  allo    scopo     di  offrire   ai
  conducenti servizi adeguati,
  ossia:
  - prevenzione e rilevamento
      delle intrusioni
  - illuminazione e visibilità;
  - punto di contatto e procedure
      in casi di emergenza;
  - servizi igienici che tengono
      conto delle specificità di
      genere;
  - possibilità di acquisto di cibo
      e bevande;
  - connessioni che permettono
      la comunicazione;
  - alimentazione elettrica.
 Loro pubblicazione su un sito
  web
Modifica all’articolo 9 – Reg. CE n. 561/2006
                                  (comma 1)
                           in vigore dal 20.8.2020

                               INTERMODALITA’

• possibilità di effettuare l’attraversamento in treno o traghetto, oltre che nel

         - RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE (11 ore o 3 + 9), anche il

         - RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO (24 ore)

         - RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE (45 ore)

         purché, in questo caso, la durata dell’attraversamento sia di almeno 8 ore e
         che il conducente abbia a disposizione una cabina letto.                       17
Modifiche all’articolo 12 - Reg. CE 561/2006
                                      in vigore dal 20.8.2020

                      Rientro per effettuazione riposo settimanale

                circostanze eccezionali (sistuazioni improvvise e inevitabili), non
              invocabili in maniera sistematica per eludere il rispetto del presente
                                          regolamento.

PROLUNGAMENTO:
- Guida giornaliera
- Settimanale                             ORE 1                   RIPOSO SETTIMANALE
- Impegno

PROLUNGAMENTO:
                                                                  RIPOSO SETTIMANALE
- Guida giornaliera
- Settimanale
                                          ORE 2                     REGOLARE (45 h)

   Nel secondo caso, prima di
ripartire, occorre osservare una
                                                                                       18
   pausa di almeno 30 minuti
REGOLAMENTO (UE)
        2020/1054

 Modifiche al
  Regolamento (UE) n. 165/2014
  per quanto riguarda il
  posizionamento per mezzo
  dei tachigrafi
                             19
Modifiche all’articolo 3, paragrafo 4 - Reg. UE 165/2014
 in vigore   3 anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni tecniche
                              sulla geolocalizzazione

I veicoli operanti in uno
Stato membro diverso
dal loro Stato membro
di immatricolazione

SONO DOTATI
DEL
TACHIGRAFO
INTELLIGENTE
Modifiche all’articolo 3, paragrafo 4 bis - Reg. UE
                                   165/2014
    in vigore 4 anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni tecniche sulla
                                   geolocalizzazione

I veicoli operanti in uno Stato membro
diverso dal loro Stato membro di
immatricolazione, al momento dotati
di tachigrafo intelligente, non
implementato con le nuove
segnalazioni di posizionamento,

SONO DOTATI DEL
TACHIGRAFO
INTELLIGENTE
Articolo 7, protezione dei dati personali
                          Reg. UE 165/2014
Il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento è eseguito
unicamente ai fini della verifica della conformità al presente regolamento e ai regolamenti
(CE) n. 561/2006, (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009, (CE) n. 1073/2009, alle direttive
2002/15/CE, 92/6/CEE e 92/106/CEE, nonché, per quanto riguarda il distacco dei lavoratori
nel settore trasporto su strada, alle direttive 96/71/CE, 2014/67/UE e (UE) 2020/1057.

I dati personali sono protetti per quanto riguarda:
a) l'utilizzo del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per la registrazione
   della localizzazione di cui all'articolo 8;
b) l'utilizzo della comunicazione remota per i fini di controllo di cui all'articolo 9,
   l'utilizzo del tachigrafo con un'interfaccia di cui all'articolo 10, lo scambio
   elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all'articolo 31, ed in
   particolare tutti gli scambi transfrontalieri di tali dati con paesi terzi; e
c) la tenuta dei registri da parte delle imprese di trasporto di cui all'articolo 33.
Registrazione della posizione del veicolo in determinati
   punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero
• REGISTRAZIONI:
•   il luogo di inizio del periodo di lavoro
    giornaliero;
•   ogni volta che il veicolo attraversa la frontiera di
    uno Stato membro (Per i veicoli immatricolati per
    la prima volta in uno Stato membro oltre due
    anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni
    dettagliate di cui all'articolo 11);
•   ogni volta che il veicolo effettua operazioni di
    carico o di scarico;
•   il luogo raggiunto ogni tre ore di periodo
    complessivo di guida; e
•   il luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero
Per facilitare la verifica della conformità da parte delle
autorità di controllo, il tachigrafo intelligente registra
      inoltre se il veicolo è stato utilizzato per il
 trasporto di merci o di passeggeri
Modifiche all’articolo 9, paragrafo 2 e 3 - Reg. UE
                        165/2014
                   FUNZIONE - DSRC
(Dedicated Short Range Communications – comunicazioni dedicate a corto raggio)

   Tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui
    all'articolo 11, secondo comma, gli Stati membri dotano in misura
     adeguata le loro autorità di controllo delle apparecchiature per la
diagnosi precoce remota necessarie per consentire la comunicazione dei
dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle rispettive prescrizioni
               e strategie specifiche in materia di esecuzione.
Posizione dell'antenna
  del dispositivo di
comunicazione remota

       a cura di ABRIANI Pier Luigi   27
L'organo di controllo può
utilizzare la propria ricevente sia
 in posizione fissa sul lato della
  strada, sia in modo dinamico
        sull'auto di servizio         28
I dati scambiati durante la comunicazione
  sono limitati ai dati necessari ai fini dei
controlli su strada mirati dei veicoli muniti
                    di un
   tachigrafo potenzialmente
      manomesso o usato
        impropriamente
   Tali dati si riferiscono alle seguenti
 anomalie o dati registrati dal tachigrafo:
il più recente tentativo di violazione della sicurezza

la più lunga interruzione dell’alimentazione di energia

guasto del sensore

errore dei dati di movimento

dati contrastanti sul movimento del veicolo

guida in assenza di una carta valida

inserimento della carta durante la guida

dati relativi alla regolazione dell’ora

dati relativi alla calibratura, comprese le date delle due calibrature più
recenti
numero d’immatricolazione del veicolo

velocità registrata dal tachigrafo

superamento del periodo di guida massimo
Modifiche all’articolo 22, paragrafo 5 - Reg. UE 165/2014
                        in vigore dal 20.8.2020

                                                  Il funzionario di controllo riporta in una
                                                  giustificazione scritta almeno le informazioni
                                                  seguenti:
                                                  -   numero di identificazione del veicolo;
                                                  -   nome del funzionario;
                                                  -   autorità di controllo e Stato membro;
                                                  -   numero della carta di controllo;
                                                  -   numero del sigillo rimosso;
                                                  -   data e ora della rimozione del sigillo;
                                                  -   numero del nuovo sigillo, in caso di
                                                      apposizione di un nuovo sigillo da parte
                                                       del funzionario di controllo.

 possibilità, per gli organi di controllo, di redigere una giustificazione
  scritta nel caso in cui, ai fini del controllo, rimuovano uno o più sigilli;
  qualora provvisti di attrezzatura, i funzionari di controllo possono
  anche apporre un nuovo sigillo
Modifiche all’articolo 34, paragrafo 5 - Reg. UE
                     165/2014
                         in vigore dal 20.8.2020

Obbligo per i conducenti di registrare:
 sotto il simbolo (LETTO) le interruzioni di guida, i periodi di
  riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia;
 sotto il simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario” : in aggiunta al
  simbolo (letto): il periodo di riposo trascorso in una nave
  traghetto o su un convoglio ferroviario, come richiesto dall'articolo
  9 del regolamento (CE) n. 561/2006.
 obbligo di apporre, sui fogli di registrazione del tachigrafo analogico,
  anche la sigla dello Stato di inizio e fine attività nonché
  l'attraversamento di una frontiera

                                CESENA (I)
La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino
possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando
l'attraversamento della frontiera di uno Stato membro
avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il
conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla
stazione di arrivo.
Articolo 34, paragrafo 7, Reg. 165/2014
                       dal 02.02.2022

 sui tachigrafi digitali dovrà essere registrato
  l'attraversamento di una frontiera
 non è necessario che i conducenti inseriscano tale
  informazione se il tachigrafo registra automaticamente i dati
  sull'ubicazione in conformità dell'articolo 8.
Articolo 36, paragrafo 1, Reg. UE
                 165/2014
                   dal 31.12.2024

 i conducenti dovranno avere al seguito la
  documentazione dell'attività del giorno in corso e
  dei 56 precedenti
OBBLIGO DI RIMUOVERE LA CARTA
                                         TACHIGRAFICA ALLA TERMINE DEL
                                         PERIODO DI LAVORO GIORNALIERO

                                      (Parere fornito da Direzione Generale della Mobilità
                                         e dei trasporti dell'UE su quesito formulato da
                                          associazione di categoria dell’autotrasporto)

      Non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal
    tachigrafo al termine del periodo di lavoro giornaliero, per cui il conducente
                                       DEVE:

 assicurarsi che la sua carta sia protetta e utilizzata solo da lui stesso;
 assicurarsi che quando lascia la propria carta nel tachigrafo sia l’unico che ha
  accesso al veicolo e al tachigrafo.
 estrarre la propria carta dall’apparecchio solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua
  esclusiva disponibilità e, quindi, non possa evitare che un altro conducente utilizzi lo
  stesso veicolo.

In tutti i casi in cui il conducente debba iniziare un periodo diverso dalla guida perché
impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo, e il
veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, ha la facoltà di lasciare inserita la
propria carta all’interno del tachigrafo digitale
COMMUTAZIONE DEL DISPOSITIVO PER REGISTRARE I PERIODI DI
            GUIDA DIVERSI DA QUELLI DI GUIDA
          (art. 34, paragrafo 5, Reg. (UE) 165/2014)

    Mancata commutazione nel simbolo “ALTRE MANSIONI”
        Presunzione di non effettuazione altre attività

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• Pause di meno di 15 minuti non vanno a costituire una
  interruzione qualificante e possono determinare una condotta
  illecita del conducente.

• Non sono da considerare come guida né da conteggiare come
  altre mansioni o disponibilità.

• Le «micro interruzioni», cioè periodi di interruzione inferiori a
  15 minuti, registrati dal conducente come RIPOSO (con il
  pittogramma lettino), qualora questi abbia impiegato liberamente
  questo tempo per il soddisfacimento di esigenze personali, non
  sono sanzionabili, poiché non è possibile presumere, che
  l'autista, in tali periodi abbia effettuato altre mansioni o
  disponibilità, di conseguenza, queste “micro interruzioni” non
  rientrano nel computo dell'orario di lavoro di cui all'art. 3
  della Direttiva 2012/15/CE.

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REGOLAMENTO (UE)
        2020/1055

 Modifica ai
  regolamenti (CE) n. 1071/2009,
  (CE) n. 1072/2009
  e (UE) n. 1024/2012 per
  adeguarli all'evoluzione del
  settore del trasporto su strada
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Art. 8 reg. 2020/1055 - comma 2 bis Reg. 1072/2009.

 DIVIETO di cabotaggio con lo stesso veicolo nell’arco di 4 giorni dal termine del trasporto
  di cabotaggio nello stesso stato

Art. 8 reg. 2020/1055, comma 3.

 PROVE DOCUMENTALI
  I trasporti di cabotaggio sono considerati validi solo se il trasportatore può produrre prove
  che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale, nonché ogni trasporto di
  cabotaggio che abbia effettuato in seguito. Nel caso in cui il veicolo sia stato nel territorio
  dello Stato membro ospitante nel corso del periodo di quattro giorni precedente il trasporto
  internazionale, il trasportatore deve inoltre produrre prove che attestino chiaramente tutti i
  trasporti effettuati nel corso di detto periodo.

   4 bis. Le prove sono esibite o trasmesse agli agenti autorizzati dello Stato membro
   ospitante preposti al controllo su richiesta e durante un controllo su strada. Possono essere
   esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato modificabile che può
   essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer,
   come la lettera di vettura elettronica (e-CMR) relativa al contratto di trasporto internazionale
   di merci su strada (CMR). Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a
   contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine
   di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove di cui al
   paragrafo 3."
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