Tax Weekly Roundup Venerdì 8 aprile 2022 14/2022 - Morri Rossetti
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TAX WEEKLY ROUNDUP Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti: 1. Stabile organizzazione “passiva”: ammesso il rimborso dell’IVA assolta in Italia 2. Aliquote IVA ridotte e super-ridotte: ok dalla UE per la riforma con decorrenza dal 2025 3. Neutrale il solo conferimento di una stabile italiana di un soggetto extra-UE 4. IVA ordinaria per le cessioni di immobili in attesa di perdere la natura strumentale 5. Mancato pagamento della fattura: il cedente può rinunciare alla variazione in diminuzione 6. Beneficia del regime impatriati un cittadino inglese in attesa della cittadinanza italiana 7. IRPEF ad aliquota ordinaria se il premio non è un arretrato 8. Riorganizzazione di gruppo seguita dalla (ri)adesione al consolidato fiscale senza abuso del diritto 9. Riallocazione della stabile organizzazione: imposizione indiretta 10. Legge di bilancio 2022: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate 11. Per la compensazione del credito IVA trimestrale occorre l’istanza 12. La società figlia esclude la presenza di una stabile organizzazione ai fini IVA all’estero 13. Procedure concorsuali ante 26 maggio 2021, variazione in diminuzione anche in caso di omessa insinuazione al passivo 14. La comunicazione IVA non salva dall’omessa dichiarazione 15. Test di prevalenza delle holding fondato sul dettato della norma 16. Modello TR con il nuovo limite di compensazione fissato a Euro 2 milioni 17. Bonus ricercatori, proroga con prima scadenza entro il 27 settembre 18. Comunicazione per il bonus pubblicità 2022 fino all’8 aprile 19. Bonus investimenti Mezzogiorno 2022 con modello di comunicazione aggiornato 20. Spese edilizie condomini: la trasmissione dei dati slitta al 19 aprile 21. Copie conformi in ".pdf" inviate via mail l’imposta di bollo non è forfetaria Stabile organizzazione “passiva”: ammesso il Aliquote IVA ridotte e super-ridotte: ok dalla rimborso dell’IVA assolta in Italia UE per la riforma con decorrenza dal 2025 L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti e Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Esperti Contabili, con la Norma di comportamento UE del 6 aprile 2022, n. L 107/1 della Direttiva (UE) n. 217 del 2022 ha previsto che anche una stabile 2022/542 del 5 aprile viene varata la riforma organizzazione “passiva” – che non genera unionale delle aliquote IVA. Gli Stati membri operazioni attive rilevanti ai fini IVA, in quanto hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per deputata soltanto ad acquisire beni e servizi in adeguare le proprie aliquote, in particolare quelle favore dell’impresa non residente – ha diritto alla ridotte, ai nuovi parametri introdotti sul piano detrazione e al conseguente rimborso dell’IVA europeo. La riforma valorizza il settore del digitale assolta sugli acquisti di beni e servizi e delle fonti energetiche rinnovabili ed individua territorialmente rilevanti in Italia. una tassazione IVA specifica da poter adottare A tal fine, i requisiti dell’inerenza e dell’afferenza nelle situazioni eccezionali e di emergenza. devono essere valutati con riguardo all’attività L’obiettivo del legislatore europeo è quello di svolta dalla casa madre nel proprio Paese di garantire a tutti i Paesi UE le stesse possibilità di stabilimento. Inoltre, nel caso in cui l’impresa non applicare le aliquote ridotte, obiettivo che viene residente sia soggetta a una limitazione del diritto realizzato in via definitiva consentendo a tutti gli alla detrazione IVA (pro-rata) tale limitazione Stati di applicare a determinati beni e servizi (quelli percentuale si dovrebbe applicare alla detrazione dell’allegato III alla Direttiva 2006/112/CE) un e/o al rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti dei massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5%, beni e servizi effettuati dalla stabile un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5% e organizzazione, ma riferibili all’attività economica un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a svolta dalla casa madre. monte.
Neutrale il solo conferimento di una stabile IVA ordinaria per le cessioni di immobili in italiana di un soggetto extra UE attesa di perdere la natura strumentale L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 6 aprile 2022, n. 164, ha fornito interpello del 6 aprile 2022, n. 167, ha chiarito che chiarimenti in merito ad un‘operazione di alla cessione di immobili, oggetto di interventi conferimento di stabile organizzazione italiana in edilizi che trasformeranno da strumentale in una NewCo residente da parte di una società di residenziale la destinazione d’uso, e a cui è stata capitali non residente. Nello specifico, l’Agenzia ha attribuita la classificazione catastale transitoria precisato che: “F4”, deve essere applicata l’aliquota IVA ordinaria • il conferimento dell’intera azienda del 22%. Tale classificazione, infatti, categorizza costituente una stabile organizzazione in fabbricati di cui non è ancora definita la Italia effettuato tra due soggetti di cui uno consistenza e il loro utilizzo, per cui, ai fini fiscali non residente nel territorio dello stato mantengono la natura originaria. (conferente) e l’altro residente (conferitaria) è soggetto al regime di neutralità fiscale Mancato pagamento della fattura: il cedente previsto dal combinato disposto degli artt. può rinunciare alla variazione in diminuzione 178, comma 1, lett. c), 179, comma 2, e 176 L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di del TUIR; interpello del 6 aprile 2022, n. 175, ha chiarito che • le partecipazioni emesse dalla conferitaria in caso di mancato pagamento della fattura, la all’esito del conferimento confluiranno variazione in diminuzione costituisce una facoltà dapprima nel patrimonio della stabile del cedente/prestatore, alla quale lo stesso può organizzazione conferente, per poi essere rinunciare. Esercitando tale facoltà, il cedente del cedute alla casa madre; di talché tali bene o prestatore del servizio acquisita il diritto di partecipazioni devono intendersi “realizzate” portare in detrazione l'imposta corrispondente alla ai sensi dell’art. 166, comma 1, lett. d) del variazione in diminuzione effettuata, TUIR. L’eventuale plusvalenza potrà registrandola. beneficiare del regime PEX al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 87 del TUIR. In tale Beneficia del regime impatriati un cittadino ottica, coerentemente a quanto disposto inglese in attesa della cittadinanza italiana dall’art. 176, comma 4, TUIR, le partecipazioni attribuite all’esito del conferimento di L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza azienda “ereditano” dai beni che del 6 aprile 2022, n. 172, ha chiarito che un compongono l’azienda conferita l’iscrizione cittadino britannico residente in Italia dal 2016, come immobilizzazioni finanziarie e l’holding con due figli minori, una casa acquistata in period; Italia che il 1° dicembre 2020 ha presentato • gli attivi oggetto del conferimento ma non domanda per avere la cittadinanza italiana e che ricompresi nel patrimonio della stabile ha esercitato correttamente l’opzione per organizzazione italiana non potranno godere l’estensione del regime sugli impatriati, tramite il del regime di neutralità fiscale, ma saranno versamento previsto dal decreto “Crescita” soggetti alla disciplina fiscale del (articolo 5, comma 2-bis, lettera a) del DL n. conferimento recata dall’art. 9 del TUIR. Si 34/2019) rispettando i tempi indicati nel precisa, inoltre, che secondo la Convenzione provvedimento del 3 marzo 2021, ha tutti i contro le doppie imposizioni stipulata tra requisiti per beneficiare dell’agevolazione per l’Italia e lo Stato estero di residenza della ulteriori cinque anni, anche se al 1° gennaio 2021, conferente, eventuali plusvalenze derivanti data da cui è possibile estendere l’agevolazione, è dall’operazione di conferimento degli asset ancora cittadino del Regno Unito. In base non ricompresi nel patrimonio della stabile all’"Accordo Brexit", entrato in vigore a partire dal organizzazione saranno imponibili 1° febbraio 2020, infatti, è vietato discriminare i esclusivamente nello Stato estero di cittadini inglesi sulla base della loro cittadinanza, residenza della conferente. negando i vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari.
IRPEF ad aliquota ordinaria se il premio non è configurarsi un’operazione rilevante ai fini un arretrato IVA”; • per quanto riguarda l’imposta di registro, L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di l’unico atto da registrare è la delibera interpello del 6 aprile 2022, n. 173, ha precisato (formata all’estero) con cui Alfa dispone lo che l’incentivo erogato ad un dirigente nell’anno spostamento del ramo aziendale italiano successivo a quello di maturazione – in presso la propria sede centrale, che deve applicazione di quanto stabilito nell’accordo essere depositato presso un notaio, al fine di sindacale - non può essere qualificato come recepirne il contenuto e consentirne l’uso emolumento arretrato pagato in ritardo per nello Stato italiano. Tale atto, in assenza di un sopraggiunta “causa giuridica”, di conseguenza, la trasferimento intersoggettivo di beni, sconta somma è sottoposta a tassazione ordinaria e non l’imposta di registro in misura fissa quale atto separata. non avente contenuto patrimoniale, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata Riorganizzazione di gruppo seguita dalla al DPR 131/86; (ri)adesione al consolidato fiscale senza abuso • infine, le eventuali formalità di trascrizione del diritto immobiliare conseguenti all’operazione L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di scontano l’imposta ipotecaria in misura fissa interpello del 6 aprile 2022, n. 165, ha escluso che ex art. 4 della Tariffa allegata al DLgs. 347/90, costituisca abuso del diritto ex art. 10-bis della L. mentre le eventuali volture catastali relative 212/2000 la riorganizzazione di un gruppo agli immobili, scontano l’imposta catastale in societario comportante l’interruzione del misura fissa ai sensi dell’art. 10, comma 2, del consolidato nazionale ex art. 117 del TUIR, seguita, DLgs n. 347/1990. al suo termine, da una nuova opzione per tale regime impositivo. L’eventuale risparmio Legge di bilancio 2022: ulteriori chiarimenti d’imposta derivante dal nuovo accesso al dell’Agenzia delle entrate consolidato fiscale nazionale da parte L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 1° sostanzialmente degli stessi soggetti non può aprile 2022, n. 9 è tornata a fornire chiarimenti in considerarsi indebito, e dunque abusivo, in quanto merito alle novità di carattere fiscale contenute trattasi di un vantaggio offerto dal sistema nella legge di bilancio per il 2022 (Legge n. tributario e non contrario al medesimo. 234/2021). In particolare, nel documento di prassi in parola, Riallocazione della stabile organizzazione: l’Agenzia ha analizzato le novità introdotte in imposizione indiretta materia di imposte dirette (alcune mere proroghe L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di di norme già esistenti) e la norma sulla interpello del 6 aprile 2022, n. 169 ha reso stabilizzazione a regime del limite massimo dei chiarimenti in merito agli aspetti impositivi crediti di imposta e dei contributi compensabili o indiretti della cessazione dell’attività della stabile rimborsabili. organizzazione con conseguente riallocazione Nello specifico la circolare si è occupata: delle attività e dei rapporti giuridici presso la casa • delle detrazioni “edilizie”. La legge di bilancio madre estera. ha disposto la proroga della detraibilità ai fini In particolare, l’Agenzia ha chiarito che: IRPEF/IRES, ricomprendendovi le spese • sotto il profilo IVA, è escluso che l’operazione effettuate per taluni interventi entro il 31 di “riallocazione” assuma rilevanza ai fini dicembre 2024. Nello specifico si tratta delle dell’imposta e ciò a prescindere spese per interventi di riqualificazione dall’eventuale qualificazione come “cessione energetica (ecobonus), della detrazione IRPEF di azienda o ramo d’azienda” del del 50% per interventi di recupero del trasferimento dei beni e diritti dalla stabile patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”), del alla casa madre. Infatti, stante la peculiarità “sismabonus”, nonché del “bonus mobili” e del rapporto tra casa madre e stabile del “bonus verde”. Per quanto riguarda invece organizzazione, mancherebbe l’“alterità il “bonus facciate” (art. 1, commi 219-223, soggettiva necessaria affinché possa della L. 160/2019), la legge di bilancio per il 2022 ha disposto la detraibilità anche per le
spese sostenute nel 2022, ma con una ma sostanziale, poiché incide sul versamento. riduzione dell’aliquota di detraibilità dal 90% Pertanto, pur non escludendo, in presenza delle al 60%; altre condizioni, l’esistenza del credito IVA, • della messa a regime del limite di 2 milioni di l’omessa presentazione dell’istanza giustifica, nel euro, per ciascun anno solare, ai sensi dell’art. caso di specie, l’applicazione della sanzione 34, comma 1, della L. 388/2000, dei crediti amministrativa di cui all’art. 13, commi 1 e 2, del d’imposta o contributivi compensabili nel DLgs n. 471/1997. modello F24 o rimborsabili su conto fiscale, già previsto per il solo anno 2021, dopo La società figlia esclude la presenza di una l’incremento a un milione di euro avvenuto in stabile organizzazione ai fini IVA all’estero relazione all’anno 2020. La circolare ricorda Con la sentenza relativa alla causa C-333/20 del 7 che in tale limite non rientrano i crediti aprile 2022, la Corte di Giustizia dell’UE ha d’imposta derivanti dall’applicazione di affermato il principio di diritto secondo cui una discipline agevolative per i quali rimane società avente la propria sede legale in uno Stato fermo il limite di compensazione annuale pari membro non dispone di una stabile a 250.000 euro (ex art. 1, comma 53, della L. organizzazione in un altro Stato membro per il 244/2007); motivo che tale società ivi detiene una società • della facoltà per docenti e ricercatori rientrati figlia la quale mette a sua disposizione mezzi in Italia fino al 2019 di optare per l’estensione umani e tecnici in forza di contratti con i quali essa dell’ambito di applicazione del regime le fornisce, in via esclusiva, servizi di marketing, agevolativo di cui all’art. 44 del DL 78/2010 a regolamentazione, pubblicità e rappresentanza. otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un’imposta Procedure concorsuali ante 26 maggio 2021, forfetaria. A tal riguardo, l’Agenzia ha variazione in diminuzione anche in caso di ricordato che i soggetti interessati devono (i) omessa insinuazione al passivo essere stati iscritti all’AIRE o, in alternativa, essere cittadini di Stati membri dell’Unione Per le procedure concorsuali aperte in data europea; (ii) aver già trasferito in Italia la antecedente il 26 maggio 2021, il diritto alla residenza fiscale prima dell’anno 2020; (iii) variazione in diminuzione sorge anche nell'ipotesi risultare già beneficiari, alla data del 31 di omessa insinuazione al passivo della pretesa dicembre 2019, dell’agevolazione fiscale per creditoria, solo laddove il contribuente possa docenti e ricercatori. dimostrare l'infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare. È Per la compensazione del credito IVA quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la trimestrale occorre l’istanza Risposta a istanza di interpello del 7 aprile 2022, n. 181, nella quale ha specificato che il diritto alla La Corte di Cassazione, con la variazione è esercitabile solo alla chiusura della sentenza n. 11270 depositata ieri, 7 aprile 2022, procedura, e ciò anche se, nelle more, sia ha statuito che la dichiarazione prevista dall’art. intervenuta la prescrizione del credito. 8, comma 3, del DPR 542/99 (ossia il modello TR) costituisce presupposto per la compensazione del La comunicazione IVA non salva dall’omessa credito IVA trimestrale. Di conseguenza, se dichiarazione quest’ultima è stata operata senza avere inviato il modello TR, si applica la sanzione amministrativa La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11997 per l’omesso versamento dell’IVA. depositata il 1° aprile 2022 ha statuito che è Il caso in esame riguarda una società che aveva configurabile la responsabilità del contribuente utilizzato in compensazione crediti IVA trimestrali per il delitto di omessa presentazione della maturati nell’anno 2005, pur non avendo dichiarazione annuale IVA anche quando lo stesso presentato la predetta dichiarazione. Secondo il abbia regolarmente provveduto alla soggetto passivo e i giudici di merito, l’omissione comunicazione IVA, prevista dall’art. 8-bis del DPR avrebbe avuto natura meramente formale e, 322/1998. dunque, non sarebbe stata sanzionabile. Ciò in quanto si tratta di adempimenti non Secondo i giudici di legittimità, invece, la equipollenti e che rispondono a diverse finalità. violazione non è meramente formale,
Test di prevalenza delle holding fondato sul Bonus ricercatori, proroga con prima scadenza dettato della norma entro il 27 settembre L’Agenzia delle entrate, con le Risposte a istanze I docenti e i ricercatori italiani che sono stati iscritti di interpello del 6 aprile 2022, n. 177 e 178 ha reso all'Aire o i cittadini UE trasferiti in Italia prima chiarimenti in merito al test di prevalenza previsto dell’anno 2020 che risultano beneficiari delle dall’art. 162-bis del TUIR ai fini della qualificazione agevolazioni fiscali sul rientro dei cervelli (che delle società di partecipazione, siano esse prevedono l’esclusione dalla formazione del “finanziarie” o “industriali”, stabilendo che ai fini reddito di lavoro dipendente o autonomo di una del calcolo: parte degli emolumenti percepiti), possono • tra gli “elementi patrimoniali” rilevanti e esercitare l’opzione per la misura di favore relativi a rapporti intercorrenti con le società mediante il versamento, in un’unica soluzione, di partecipate rientra qualsiasi un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro finanziamento erogato dalla controllante, a dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, nulla rilevando la tipologia dell’apporto relativi al periodo d’imposta precedente a quello finanziario ovvero l’occasionalità del di esercizio dell’opzione. A stabilirlo il medesimo rispetto all’attività esercitata dal Provvedimento n. 102028 del direttore soggetto erogante; dell’Agenzia del 31 marzo 2022. • l’inclusione degli impegni ad erogare fondi e le garanzie concesse riguarda soltanto il test Comunicazione per il bonus pubblicità 2022 per le holding finanziarie e non quello fino all’8 aprile delle holding industriali. È stato prorogato all’8 aprile 2022, in luogo del precedente 31 marzo 2022, il termine ultimo per Modello TR con il nuovo limite di presentare la comunicazione per l’accesso al compensazione fissato a Euro 2 milioni credito d’imposta per investimenti pubblicitari L’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello 2022. Lo ha disposto il provvedimento del capo IVA TR e le relative specifiche tecniche per la Dipartimento per l’informazione e l’editoria della trasmissione dei dati, al fine di recepire il nuovo Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 marzo. limite massimo per la compensazione La proroga è stata disposta tenendo conto dei “orizzontale” dei crediti IVA. problemi tecnici che hanno interessato la Infatti, la legge di bilancio per il 2022 ha innalzato piattaforma informatica per l’invio delle a euro 2 milioni il limite annuo cumulativo di comunicazioni. crediti compensabili nel modello F24 ovvero rimborsabili sul conto fiscale con la procedura Bonus investimenti Mezzogiorno 2022 con semplificata. Detto nuovo limite vale sia per la modello di comunicazione aggiornato compensazione del credito IVA annuale relativo al Con la pubblicazione del Provvedimento n. 2021, sia per i crediti IVA trimestrali maturati nel 107620 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate corso del 2022. ha aggiornato il modello di comunicazione “CIM”, Si ricorda che il termine per la presentazione del per consentire ai soggetti interessati di fruire dei modello per l’utilizzo dell’eccedenza detraibile crediti d’imposta per gli investimenti nel relativa al primo trimestre 2022 è il 2 maggio 2022, Mezzogiorno e nelle ZES secondo il nuovo quadro ossia il primo giorno feriale successivo alla normativo, prevedendo nel quadro B del modello scadenza ordinaria (30 aprile – quest’anno sabato). un nuovo riquadro per l’indicazione Il modello può essere presentato a partire dal 1° degli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 aprile 2022. In relazione al secondo trimestre 2022, dicembre 2022. il modello IVA TR potrà essere presentato al più La nuova versione del modello di comunicazione tardi entro il 22 agosto 2022: il termine ordinario potrà tuttavia essere utilizzata soltanto a sarebbe rinviato al 1° agosto, in quanto il 31 luglio decorrere dal 7 giugno 2022, in sostituzione del è domenica, ma si potrebbe beneficiare precedente modello approvato con dell’ulteriore rinvio dei termini in scadenza tra il 1° provvedimento del 14 aprile 2017 e da ultimo e il 20 agosto ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, modificato con provvedimento del 27 ottobre del DL 223/2006. 2021 n. 291090.
Spese edilizie condomini: la trasmissione dei Copie conformi in ".pdf" inviate via mail dati slitta al 19 aprile l’imposta di bollo non è forfetaria Slitta dal 7 al 19 aprile il termine ultimo entro il Le copie conformi di documenti depositati nel quale gli amministratori di condominio devono “fascicolo digitale” (in originale o in copia trasmettere i dati delle spese sostenute nel 2021 conforme all'originale) rilasciate da un ente in dal condominio per interventi di recupero del formato elettronico via Pec o via e-mail, scontano patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica l’imposta di bollo di 16 euro a foglio e non quella effettuati sulle parti comuni e per il bonus mobili forfettaria pari a 16 euro complessive a ed elettrodomestici. A stabilirlo è il provvedimento prescindere dalla dimensione del documento. È dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2022, n. quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la 110854. Risposta a istanza di interpello del 6 aprile 2022, n. 170. *** Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: Davide Rossetti Responsabile Dip. Tax Advisory (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) Roberta De Pirro Responsabile del Centro Studi (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) Seguici su
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