Tax Weekly Roundup Venerdì 8 aprile 2022 14/2022 - Morri Rossetti

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Tax Weekly Roundup Venerdì 8 aprile 2022 14/2022 - Morri Rossetti
Tax
Weekly
Roundup
Venerdì 8 aprile 2022

                        14/2022
TAX WEEKLY ROUNDUP

Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella
settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti:

      1.    Stabile organizzazione “passiva”: ammesso il rimborso dell’IVA assolta in Italia
      2.    Aliquote IVA ridotte e super-ridotte: ok dalla UE per la riforma con decorrenza dal 2025
      3.    Neutrale il solo conferimento di una stabile italiana di un soggetto extra-UE
      4.    IVA ordinaria per le cessioni di immobili in attesa di perdere la natura strumentale
      5.    Mancato pagamento della fattura: il cedente può rinunciare alla variazione in diminuzione
      6.    Beneficia del regime impatriati un cittadino inglese in attesa della cittadinanza italiana
      7.    IRPEF ad aliquota ordinaria se il premio non è un arretrato
      8.    Riorganizzazione di gruppo seguita dalla (ri)adesione al consolidato fiscale senza abuso del diritto
      9.    Riallocazione della stabile organizzazione: imposizione indiretta
      10.   Legge di bilancio 2022: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
      11.   Per la compensazione del credito IVA trimestrale occorre l’istanza
      12.   La società figlia esclude la presenza di una stabile organizzazione ai fini IVA all’estero
      13.   Procedure concorsuali ante 26 maggio 2021, variazione in diminuzione anche in caso di omessa
            insinuazione al passivo
      14.   La comunicazione IVA non salva dall’omessa dichiarazione
      15.   Test di prevalenza delle holding fondato sul dettato della norma
      16.   Modello TR con il nuovo limite di compensazione fissato a Euro 2 milioni
      17.   Bonus ricercatori, proroga con prima scadenza entro il 27 settembre
      18.   Comunicazione per il bonus pubblicità 2022 fino all’8 aprile
      19.   Bonus investimenti Mezzogiorno 2022 con modello di comunicazione aggiornato
      20.   Spese edilizie condomini: la trasmissione dei dati slitta al 19 aprile
      21.   Copie conformi in ".pdf" inviate via mail l’imposta di bollo non è forfetaria

     Stabile organizzazione “passiva”: ammesso il              Aliquote IVA ridotte e super-ridotte: ok dalla
     rimborso dell’IVA assolta in Italia                       UE per la riforma con decorrenza dal 2025

     L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti e          Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
     Esperti Contabili, con la Norma di comportamento          UE del 6 aprile 2022, n. L 107/1 della Direttiva (UE)
     n. 217 del 2022 ha previsto che anche una stabile         2022/542 del 5 aprile viene varata la riforma
     organizzazione “passiva” – che non genera                 unionale delle aliquote IVA. Gli Stati membri
     operazioni attive rilevanti ai fini IVA, in quanto        hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per
     deputata soltanto ad acquisire beni e servizi in          adeguare le proprie aliquote, in particolare quelle
     favore dell’impresa non residente – ha diritto alla       ridotte, ai nuovi parametri introdotti sul piano
     detrazione e al conseguente rimborso dell’IVA             europeo. La riforma valorizza il settore del digitale
     assolta sugli acquisti di beni e servizi                  e delle fonti energetiche rinnovabili ed individua
     territorialmente rilevanti in Italia.                     una tassazione IVA specifica da poter adottare
     A tal fine, i requisiti dell’inerenza e dell’afferenza    nelle situazioni eccezionali e di emergenza.
     devono essere valutati con riguardo all’attività          L’obiettivo del legislatore europeo è quello di
     svolta dalla casa madre nel proprio Paese di              garantire a tutti i Paesi UE le stesse possibilità di
     stabilimento. Inoltre, nel caso in cui l’impresa non      applicare le aliquote ridotte, obiettivo che viene
     residente sia soggetta a una limitazione del diritto      realizzato in via definitiva consentendo a tutti gli
     alla detrazione IVA (pro-rata) tale limitazione           Stati di applicare a determinati beni e servizi (quelli
     percentuale si dovrebbe applicare alla detrazione         dell’allegato III alla Direttiva 2006/112/CE) un
     e/o al rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti dei       massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5%,
     beni     e     servizi   effettuati   dalla     stabile   un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5% e
     organizzazione, ma riferibili all’attività economica      un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a
     svolta dalla casa madre.                                  monte.
Neutrale il solo conferimento di una stabile              IVA ordinaria per le cessioni di immobili in
italiana di un soggetto extra UE                          attesa di perdere la natura strumentale

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di     L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 6 aprile 2022, n. 164, ha fornito          interpello del 6 aprile 2022, n. 167, ha chiarito che
chiarimenti in merito ad un‘operazione di                 alla cessione di immobili, oggetto di interventi
conferimento di stabile organizzazione italiana in        edilizi che trasformeranno da strumentale in
una NewCo residente da parte di una società di            residenziale la destinazione d’uso, e a cui è stata
capitali non residente. Nello specifico, l’Agenzia ha     attribuita la classificazione catastale transitoria
precisato che:                                            “F4”, deve essere applicata l’aliquota IVA ordinaria
  • il       conferimento      dell’intera     azienda    del 22%. Tale classificazione, infatti, categorizza
     costituente una stabile organizzazione in            fabbricati di cui non è ancora definita la
     Italia effettuato tra due soggetti di cui uno        consistenza e il loro utilizzo, per cui, ai fini fiscali
     non residente nel territorio dello stato             mantengono la natura originaria.
     (conferente) e l’altro residente (conferitaria) è
     soggetto al regime di neutralità fiscale             Mancato pagamento della fattura: il cedente
     previsto dal combinato disposto degli artt.          può rinunciare alla variazione in diminuzione
     178, comma 1, lett. c), 179, comma 2, e 176
                                                          L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
     del TUIR;
                                                          interpello del 6 aprile 2022, n. 175, ha chiarito che
  • le partecipazioni emesse dalla conferitaria
                                                          in caso di mancato pagamento della fattura, la
     all’esito del conferimento confluiranno
                                                          variazione in diminuzione costituisce una facoltà
     dapprima nel patrimonio della stabile
                                                          del cedente/prestatore, alla quale lo stesso può
     organizzazione conferente, per poi essere
                                                          rinunciare. Esercitando tale facoltà, il cedente del
     cedute alla casa madre; di talché tali
                                                          bene o prestatore del servizio acquisita il diritto di
     partecipazioni devono intendersi “realizzate”
                                                          portare in detrazione l'imposta corrispondente alla
     ai sensi dell’art. 166, comma 1, lett. d) del
                                                          variazione      in      diminuzione        effettuata,
     TUIR.      L’eventuale      plusvalenza     potrà
                                                          registrandola.
     beneficiare del regime PEX al ricorrere dei
     requisiti di cui all’art. 87 del TUIR. In tale
                                                          Beneficia del regime impatriati un cittadino
     ottica, coerentemente a quanto disposto
                                                          inglese in attesa della cittadinanza italiana
     dall’art. 176, comma 4, TUIR, le partecipazioni
     attribuite all’esito del conferimento di             L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza
     azienda       “ereditano”     dai     beni    che    del 6 aprile 2022, n. 172, ha chiarito che un
     compongono l’azienda conferita l’iscrizione          cittadino britannico residente in Italia dal 2016,
     come immobilizzazioni finanziarie e l’holding        con due figli minori, una casa acquistata in
     period;                                              Italia che il 1° dicembre 2020 ha presentato
  • gli attivi oggetto del conferimento ma non            domanda per avere la cittadinanza italiana e che
     ricompresi nel patrimonio della stabile              ha esercitato correttamente l’opzione per
     organizzazione italiana non potranno godere          l’estensione del regime sugli impatriati, tramite il
     del regime di neutralità fiscale, ma saranno         versamento previsto dal decreto “Crescita”
     soggetti       alla   disciplina    fiscale    del   (articolo 5, comma 2-bis, lettera a) del DL n.
     conferimento recata dall’art. 9 del TUIR. Si         34/2019) rispettando i tempi indicati nel
     precisa, inoltre, che secondo la Convenzione         provvedimento del 3 marzo 2021, ha tutti i
     contro le doppie imposizioni stipulata tra           requisiti per beneficiare dell’agevolazione per
     l’Italia e lo Stato estero di residenza della        ulteriori cinque anni, anche se al 1° gennaio 2021,
     conferente, eventuali plusvalenze derivanti          data da cui è possibile estendere l’agevolazione, è
     dall’operazione di conferimento degli asset          ancora cittadino del Regno Unito. In base
     non ricompresi nel patrimonio della stabile          all’"Accordo Brexit", entrato in vigore a partire dal
     organizzazione          saranno         imponibili   1° febbraio 2020, infatti, è vietato discriminare i
     esclusivamente nello Stato estero di                 cittadini inglesi sulla base della loro cittadinanza,
     residenza della conferente.                          negando i vantaggi fiscali concessi agli altri
                                                          lavoratori comunitari.
IRPEF ad aliquota ordinaria se il premio non è                configurarsi un’operazione rilevante ai fini
un arretrato                                                  IVA”;
                                                            • per quanto riguarda l’imposta di registro,
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
                                                              l’unico atto da registrare è la delibera
interpello del 6 aprile 2022, n. 173, ha precisato
                                                              (formata all’estero) con cui Alfa dispone lo
che l’incentivo erogato ad un dirigente nell’anno
                                                              spostamento del ramo aziendale italiano
successivo a quello di maturazione – in
                                                              presso la propria sede centrale, che deve
applicazione di quanto stabilito nell’accordo
                                                              essere depositato presso un notaio, al fine di
sindacale - non può essere qualificato come
                                                              recepirne il contenuto e consentirne l’uso
emolumento arretrato pagato in ritardo per
                                                              nello Stato italiano. Tale atto, in assenza di un
sopraggiunta “causa giuridica”, di conseguenza, la
                                                              trasferimento intersoggettivo di beni, sconta
somma è sottoposta a tassazione ordinaria e non
                                                              l’imposta di registro in misura fissa quale atto
separata.
                                                              non avente contenuto patrimoniale, ai sensi
                                                              dell’art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata
Riorganizzazione di gruppo seguita dalla
                                                              al DPR 131/86;
(ri)adesione al consolidato fiscale senza abuso
                                                            • infine, le eventuali formalità di trascrizione
del diritto
                                                              immobiliare       conseguenti      all’operazione
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di         scontano l’imposta ipotecaria in misura fissa
interpello del 6 aprile 2022, n. 165, ha escluso che          ex art. 4 della Tariffa allegata al DLgs. 347/90,
costituisca abuso del diritto ex art. 10-bis della L.         mentre le eventuali volture catastali relative
212/2000 la riorganizzazione di un gruppo                     agli immobili, scontano l’imposta catastale in
societario    comportante       l’interruzione    del         misura fissa ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
consolidato nazionale ex art. 117 del TUIR, seguita,          DLgs n. 347/1990.
al suo termine, da una nuova opzione per tale
regime      impositivo.    L’eventuale      risparmio      Legge di bilancio 2022: ulteriori chiarimenti
d’imposta derivante dal nuovo accesso al                   dell’Agenzia delle entrate
consolidato     fiscale    nazionale      da    parte
                                                           L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 1°
sostanzialmente degli stessi soggetti non può
                                                           aprile 2022, n. 9 è tornata a fornire chiarimenti in
considerarsi indebito, e dunque abusivo, in quanto
                                                           merito alle novità di carattere fiscale contenute
trattasi di un vantaggio offerto dal sistema
                                                           nella legge di bilancio per il 2022 (Legge n.
tributario e non contrario al medesimo.
                                                           234/2021).
                                                           In particolare, nel documento di prassi in parola,
Riallocazione della stabile organizzazione:
                                                           l’Agenzia ha analizzato le novità introdotte in
imposizione indiretta
                                                           materia di imposte dirette (alcune mere proroghe
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di      di norme già esistenti) e la norma sulla
interpello del 6 aprile 2022, n. 169 ha reso               stabilizzazione a regime del limite massimo dei
chiarimenti in merito agli aspetti impositivi              crediti di imposta e dei contributi compensabili o
indiretti della cessazione dell’attività della stabile     rimborsabili.
organizzazione con conseguente riallocazione               Nello specifico la circolare si è occupata:
delle attività e dei rapporti giuridici presso la casa       • delle detrazioni “edilizie”. La legge di bilancio
madre estera.                                                   ha disposto la proroga della detraibilità ai fini
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:                      IRPEF/IRES, ricomprendendovi le spese
  • sotto il profilo IVA, è escluso che l’operazione            effettuate per taluni interventi entro il 31
     di “riallocazione” assuma rilevanza ai fini                dicembre 2024. Nello specifico si tratta delle
     dell’imposta      e    ciò     a     prescindere           spese per interventi di riqualificazione
     dall’eventuale qualificazione come “cessione               energetica (ecobonus), della detrazione IRPEF
     di azienda o ramo d’azienda” del                           del 50% per interventi di recupero del
     trasferimento dei beni e diritti dalla stabile             patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”), del
     alla casa madre. Infatti, stante la peculiarità            “sismabonus”, nonché del “bonus mobili” e
     del rapporto tra casa madre e stabile                      del “bonus verde”. Per quanto riguarda invece
     organizzazione,      mancherebbe        l’“alterità        il “bonus facciate” (art. 1, commi 219-223,
     soggettiva      necessaria     affinché     possa          della L. 160/2019), la legge di bilancio per il
                                                                2022 ha disposto la detraibilità anche per le
spese sostenute nel 2022, ma con una                ma sostanziale, poiché incide sul versamento.
   riduzione dell’aliquota di detraibilità dal 90%     Pertanto, pur non escludendo, in presenza delle
   al 60%;                                             altre condizioni, l’esistenza del credito IVA,
 • della messa a regime del limite di 2 milioni di     l’omessa presentazione dell’istanza giustifica, nel
   euro, per ciascun anno solare, ai sensi dell’art.   caso di specie, l’applicazione della sanzione
   34, comma 1, della L. 388/2000, dei crediti         amministrativa di cui all’art. 13, commi 1 e 2, del
   d’imposta o contributivi compensabili nel           DLgs n. 471/1997.
   modello F24 o rimborsabili su conto fiscale,
   già previsto per il solo anno 2021, dopo            La società figlia esclude la presenza di una
   l’incremento a un milione di euro avvenuto in       stabile organizzazione ai fini IVA all’estero
   relazione all’anno 2020. La circolare ricorda
                                                       Con la sentenza relativa alla causa C-333/20 del 7
   che in tale limite non rientrano i crediti
                                                       aprile 2022, la Corte di Giustizia dell’UE ha
   d’imposta derivanti dall’applicazione di
                                                       affermato il principio di diritto secondo cui una
   discipline agevolative per i quali rimane
                                                       società avente la propria sede legale in uno Stato
   fermo il limite di compensazione annuale pari
                                                       membro       non     dispone     di    una    stabile
   a 250.000 euro (ex art. 1, comma 53, della L.
                                                       organizzazione in un altro Stato membro per il
   244/2007);
                                                       motivo che tale società ivi detiene una società
 • della facoltà per docenti e ricercatori rientrati
                                                       figlia la quale mette a sua disposizione mezzi
   in Italia fino al 2019 di optare per l’estensione
                                                       umani e tecnici in forza di contratti con i quali essa
   dell’ambito di applicazione del regime
                                                       le fornisce, in via esclusiva, servizi di marketing,
   agevolativo di cui all’art. 44 del DL 78/2010 a
                                                       regolamentazione, pubblicità e rappresentanza.
   otto, undici o tredici periodi di imposta
   complessivi, previo versamento di un’imposta
                                                       Procedure concorsuali ante 26 maggio 2021,
   forfetaria. A tal riguardo, l’Agenzia ha
                                                       variazione in diminuzione anche in caso di
   ricordato che i soggetti interessati devono (i)
                                                       omessa insinuazione al passivo
   essere stati iscritti all’AIRE o, in alternativa,
   essere cittadini di Stati membri dell’Unione        Per le procedure concorsuali aperte in data
   europea; (ii) aver già trasferito in Italia la      antecedente il 26 maggio 2021, il diritto alla
   residenza fiscale prima dell’anno 2020; (iii)       variazione in diminuzione sorge anche nell'ipotesi
   risultare già beneficiari, alla data del 31         di omessa insinuazione al passivo della pretesa
   dicembre 2019, dell’agevolazione fiscale per        creditoria, solo laddove il contribuente possa
   docenti e ricercatori.                              dimostrare     l'infruttuosità   della     procedura
                                                       fallimentare per mancanza di attivo da liquidare. È
Per la compensazione del             credito   IVA     quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la
trimestrale occorre l’istanza                          Risposta a istanza di interpello del 7 aprile 2022, n.
                                                       181, nella quale ha specificato che il diritto alla
La      Corte    di     Cassazione,       con     la
                                                       variazione è esercitabile solo alla chiusura della
sentenza n. 11270 depositata ieri, 7 aprile 2022,
                                                       procedura, e ciò anche se, nelle more, sia
ha statuito che la dichiarazione prevista dall’art.
                                                       intervenuta la prescrizione del credito.
8, comma 3, del DPR 542/99 (ossia il modello TR)
costituisce presupposto per la compensazione del
                                                       La comunicazione IVA non salva dall’omessa
credito IVA trimestrale. Di conseguenza, se
                                                       dichiarazione
quest’ultima è stata operata senza avere inviato il
modello TR, si applica la sanzione amministrativa      La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11997
per l’omesso versamento dell’IVA.                      depositata il 1° aprile 2022 ha statuito che è
Il caso in esame riguarda una società che aveva        configurabile la responsabilità del contribuente
utilizzato in compensazione crediti IVA trimestrali    per il delitto di omessa presentazione della
maturati nell’anno 2005, pur non avendo                dichiarazione annuale IVA anche quando lo stesso
presentato la predetta dichiarazione. Secondo il       abbia      regolarmente      provveduto          alla
soggetto passivo e i giudici di merito, l’omissione    comunicazione IVA, prevista dall’art. 8-bis del DPR
avrebbe avuto natura meramente formale e,              322/1998.
dunque, non sarebbe stata sanzionabile.                Ciò in quanto si tratta di adempimenti non
Secondo i giudici di legittimità, invece, la           equipollenti e che rispondono a diverse finalità.
violazione     non    è    meramente        formale,
Test di prevalenza delle holding fondato sul               Bonus ricercatori, proroga con prima scadenza
dettato della norma                                        entro il 27 settembre

L’Agenzia delle entrate, con le Risposte a istanze         I docenti e i ricercatori italiani che sono stati iscritti
di interpello del 6 aprile 2022, n. 177 e 178 ha reso      all'Aire o i cittadini UE trasferiti in Italia prima
chiarimenti in merito al test di prevalenza previsto       dell’anno 2020 che risultano beneficiari delle
dall’art. 162-bis del TUIR ai fini della qualificazione    agevolazioni fiscali sul rientro dei cervelli (che
delle società di partecipazione, siano esse                prevedono l’esclusione dalla formazione del
“finanziarie” o “industriali”, stabilendo che ai fini      reddito di lavoro dipendente o autonomo di una
del calcolo:                                               parte degli emolumenti percepiti), possono
  • tra gli “elementi patrimoniali” rilevanti e            esercitare l’opzione per la misura di favore
      relativi a rapporti intercorrenti con le società     mediante il versamento, in un’unica soluzione, di
      partecipate                      rientra qualsiasi   un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro
      finanziamento erogato dalla controllante, a          dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia,
      nulla rilevando la tipologia dell’apporto            relativi al periodo d’imposta precedente a quello
      finanziario    ovvero      l’occasionalità     del   di esercizio dell’opzione. A stabilirlo il
      medesimo rispetto all’attività esercitata dal        Provvedimento        n.     102028      del   direttore
      soggetto erogante;                                   dell’Agenzia del 31 marzo 2022.
  • l’inclusione degli impegni ad erogare fondi e
      le garanzie concesse riguarda soltanto il test       Comunicazione per il bonus pubblicità 2022
      per le holding finanziarie e non quello              fino all’8 aprile
      delle holding industriali.
                                                           È stato prorogato all’8 aprile 2022, in luogo del
                                                           precedente 31 marzo 2022, il termine ultimo per
Modello TR con il nuovo limite                       di
                                                           presentare la comunicazione per l’accesso al
compensazione fissato a Euro 2 milioni
                                                           credito d’imposta per investimenti pubblicitari
L’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello           2022. Lo ha disposto il provvedimento del capo
IVA TR e le relative specifiche tecniche per la            Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
trasmissione dei dati, al fine di recepire il nuovo        Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 marzo.
limite      massimo      per    la     compensazione       La proroga è stata disposta tenendo conto dei
“orizzontale” dei crediti IVA.                             problemi tecnici che hanno interessato la
Infatti, la legge di bilancio per il 2022 ha innalzato     piattaforma informatica per l’invio delle
a euro 2 milioni il limite annuo cumulativo di             comunicazioni.
crediti compensabili nel modello F24 ovvero
rimborsabili sul conto fiscale con la procedura            Bonus investimenti Mezzogiorno 2022 con
semplificata. Detto nuovo limite vale sia per la           modello di comunicazione aggiornato
compensazione del credito IVA annuale relativo al
                                                           Con la pubblicazione del Provvedimento n.
2021, sia per i crediti IVA trimestrali maturati nel
                                                           107620 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate
corso del 2022.
                                                           ha aggiornato il modello di comunicazione “CIM”,
Si ricorda che il termine per la presentazione del
                                                           per consentire ai soggetti interessati di fruire dei
modello per l’utilizzo dell’eccedenza detraibile
                                                           crediti d’imposta per gli investimenti nel
relativa al primo trimestre 2022 è il 2 maggio 2022,
                                                           Mezzogiorno e nelle ZES secondo il nuovo quadro
ossia il primo giorno feriale successivo alla
                                                           normativo, prevedendo nel quadro B del modello
scadenza ordinaria (30 aprile – quest’anno sabato).
                                                           un      nuovo    riquadro      per     l’indicazione
Il modello può essere presentato a partire dal 1°
                                                           degli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31
aprile 2022. In relazione al secondo trimestre 2022,
                                                           dicembre 2022.
il modello IVA TR potrà essere presentato al più
                                                           La nuova versione del modello di comunicazione
tardi entro il 22 agosto 2022: il termine ordinario
                                                           potrà tuttavia essere utilizzata soltanto a
sarebbe rinviato al 1° agosto, in quanto il 31 luglio
                                                           decorrere dal 7 giugno 2022, in sostituzione del
è domenica, ma si potrebbe beneficiare
                                                           precedente       modello        approvato        con
dell’ulteriore rinvio dei termini in scadenza tra il 1°
                                                           provvedimento del 14 aprile 2017 e da ultimo
e il 20 agosto ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis,
                                                           modificato con provvedimento del 27 ottobre
del DL 223/2006.
                                                           2021 n. 291090.
Spese edilizie condomini: la trasmissione dei                Copie conformi in ".pdf" inviate via mail
dati slitta al 19 aprile                                     l’imposta di bollo non è forfetaria

Slitta dal 7 al 19 aprile il termine ultimo entro il         Le copie conformi di documenti depositati nel
quale gli amministratori di condominio devono                “fascicolo digitale” (in originale o in copia
trasmettere i dati delle spese sostenute nel 2021            conforme all'originale) rilasciate da un ente in
dal condominio per interventi di recupero del                formato elettronico via Pec o via e-mail, scontano
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica         l’imposta di bollo di 16 euro a foglio e non quella
effettuati sulle parti comuni e per il bonus mobili          forfettaria pari a 16 euro complessive a
ed elettrodomestici. A stabilirlo è il provvedimento         prescindere dalla dimensione del documento. È
dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2022, n.             quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la
110854.                                                      Risposta a istanza di interpello del 6 aprile 2022, n.
                                                             170.

                                                       ***

                        Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

                                              Davide Rossetti
                                        Responsabile Dip. Tax Advisory
                                      (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

                                              Roberta De Pirro
                                         Responsabile del Centro Studi
                                      (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

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