REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DEI CAMPEGGI

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REGOLAMENTO
PER L’ALLESTIMENTO DEI CAMPEGGI
           approvato con deliberazione consiliare n. 118 del 29 dicembre 1973
modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 30 marzo 1979 e n. 8 del 26 marzo 2010

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CAPO I
                       NORME PRELIMINARI - Contenuto e limiti del regolamento

Art.1
Tutte le opere di. urbanizzazione per impianto di camping nel territorio Comunale da parte di chiunque
sono soggette alle norme e prescrizioni contenute nel presente.

Art.2
Disponendo l'art. 81 del C.C. che le regole da osservare nelle costruzioni sono stabilite dalla Legge
speciale e dai Regolamenti Edilizi Comunali, per quanto non specificatamente indicato nel presente
Regolamento per quanto attiene opere soggette ad autorizzazione e concessione di edilizia, si
intendono applicabili le vigenti disposizioni di cui al R.E. e P.diF. approvato con D.P.G.R. n. 12362-
3924 del 24/9/1971, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 34
del lunedì 2 ottobre 1971 e successive modificazioni.

                                              CAPO II
                                     ALLESTIMENTO DEI CAMPEGGI

Art.3 – DOMANDA
La domanda di autorizzazione per l'allestimento dei camping in carta da bollo, firmata dal richiedente,
deve essere presentata al Sindaco con il relativo progetto. Nella domanda dovranno risultare
esplicitamente:

    a) l'impegno ad osservare le norme del presente Regolamento, le Leggi ed i Regolamenti vigenti
       in materia di edilizia, d igiene, commercio e Polizia Locale e le disposizioni non specificate nel
       presente relative ai camping emanate dalle Autorità competenti per il territorio nazionale;
    b) l'elezione di domicilio nel Comune da parte del richiedente (annuale o stagionale);
    c) il periodo di tempo per il quale si richiede la concessione e la data di apertura del camping se
       stagionale);
    d) l'impegno di comunicare il nominativo di persona residente nel Comune od ivi domiciliato,
       responsabile del camping nel periodo di chiusura, almeno quindici giorni prima della chiusura
       stessa.

Art.4 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA PRATICA
Il progetto di allestimento del camping, che dovrà essere redatto da Ingegneri, Architetti, Urbanisti o
Geometri iscritti all'Albo Professionale, é composto di:
     a) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore
         a mesi sei con allegato certificato catastale e con tutte le indicazioni atte ad individuare la
         località;
     b) planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1:500 con indicazione delle proprietà
         confinanti, altimetria generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno
         e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche,
         acquedotti, ecc., e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;
     c) stralcio della corografia del P.di F. vigente con ubicazione dell'area interessata
         all'allestimento;
     d) planimetria generale come alla lettera b) dell'intero territorio oggetto del piano di allestimento
         del camping indicante:
              1. la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di, curvatura, dettaglio
                   dei cigli dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle
                   recinzioni, etc.;
              2. la delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde;
              3. la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago, con l'indicazione di tutti
                   gli impianti;
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4. la posizione degli edifici in muratura o in prefabbricati quali ricevitoria, alloggi
                    personale,ristorante etc., con l'indicazione delle relative sagome planoaltimetriche
                    d'ingombro;
                 5. la distribuzione ed il dimensionamento dei posteggi, delle aree per le tende e delle
                    piazzuole per le roulottes, l'ubicazione dei servizi igienici etc.;

       e) almeno 4 profili generali di cui 2 perpendicolari fra loro nel rapporto almeno di 1:500
       f) almeno 4 sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto di almeno 1:500;
       g) planimetria generale in scala 1:500 degli impianti tecnologici( rete elettrica, idrica, fognante)
          previsti a servizio del camping con il loro calcolo e dimensionamento;
       h) una relazione generale dettagliata illustrante per tutto il piano d'intervento:
               1. i criteri d'impostazione del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e degli
                   standards previsti dal presente regolamento;
               2. i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici ed ai sistemi
                   costruttivi;
               3. le soluzioni architettoniche adottate per i locali fissi del camping con particolare
                   riferimento ai materiali di rifinimento esterno ed alle coperture;
               4. le particolari norme tecniche di realizzazione delle opere di edilizia con precisazione
                   del rispetto della normativa previste dal R.E. vigente, ed il dimensionamento dei locali
                   accessori dei camping ( ricezione, ristorante, lavanderia,infermeria,etc.);
       i) schema di convenzione con allegata la normativa di gestione del camping ed il regolamento
          interno dello stesso.

Art. 5 - AREA DA DESTINARSI A CAMPING - Caratteristiche ed ubicazione
L'allestimento dei camping ricadenti nell'ambito del territorio Comunale debbono avere destinazione
esclusivamente balneare. Le aree per l'impianto dovranno possibilmente ricercarsi nelle zone costiere
e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
     a) distanza minima dai centri abitati e residenziali previsti dal vigente R.E. e P.di F. di ml. 800,
         salvo eccezioni da deliberarsi da Consiglio Comunale ed in ogni caso in zona salubre;
     b) superficie minima da allestire di Ha. 5.00.00, salvo eccezioni da deliberarsi dal Consiglio
         Comunale;1
     c) fronte mare a disposizione del camping (non necessariamente in concessione) della
         profondità media di ml 15 e della estensione minima di ml. I00.

Art.6 - INFRASTRUTTURE
L'area da allestire dovrà avere almeno le seguenti infrastrutture:
    a) STRADE: lo sviluppo del nastro stradale per il traffico degli autoveicoli dovrà essere ridotto al
         minimo indispensabile per disimpegnare le esigenze del camping. Per l'apertura di dette
         strade dovranno essere evitati eccessivi sterri e riporti e le stesse dovranno essere
         opportunamente depolverizzate. E' vietata l'apertura di strade Carrabili in prossimità del mare
         e comunque ad una distanza inferiore a ml. 50 dalla linea del bagnasciuga, salvo eccezioni da
         deliberarsi dal Consiglio Comunale in relazione alla morfologia del terreno;
         - SENTIERI PEDONALI: la viabilità interna di disimpegno del camping dovrà essere pedonale,
         fatta eccezione per l’accesso alle aree nelle quali si ricavano le piazzole di sosta delle roulotte
         e per le sole operazioni di carico e scarico. I sentieri dovranno essere depolverizzati
         preferibilmente con lastronati di cemento ad ampi giunti oppure con basolato di granito;
    b) PARCHEGGI: l'area di parcheggio dovrà essere ubicata preferibilmente all'ingresso del
         camping oppure in posizioni baricentriche rispetto alle aree destinate alla installazione delle
         tende e comunque poste ad una ragione voie distanza dalla tenda più vicina. E' vietato.
         realizza re!parcheggti a distanza inferiore a ml. 50 dal mare. I parcheggi dovranno essere
         dimensionati prevedendo un posto macchina per tenda più un determinato numero di posti
         macchina per le esigenze di gestione del campeggio. E' consentito il parcheggio dell'auto
         nella piazzola soltanto per il 50% del totale delle piazzole previste o realizzate. Anche i
         posteggi dovranno essere opportunamente depolverizzati;

1
    Commi a e b abrogati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2010.
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c) RETE IDRICA : la rete idrica di distribuzione dell’acqua potabile dovrà essere dimensionata
       prevedendo una quantità media di litri 300 per campeggiatore. All'interno del campeggio dovrà
       essere previsto un serbatoio di riserva della capacità di almeno I00 litri a persona. Nel caso di
       approvvigionamento da pozzi (e ciò soltanto in caso d'impossibilità di allaccio alla rete
       comunale), si devono installare pompe di riserva. Nella eventualità di mancanza dell’energia
       elettrica é opportuno installare una motopompa o meglio un gruppo elettrogeno che, d'altra
       parte, potrebbe servire pure per l'illuminazione. I punti di erogazione all'interno del camping
       dovranno essere previsti nella misura minima di uno per ogni venti campeggiatoti. La rete
       dovrà essere munita di bocchette antincendio nella misura stabilita dal Comando Provincia le
       dei VV.FF.. Eventuale utilizzazione per gli usi consentiti dell'acqua di ricupero dalla
       depurazione dovrà essere effettuata con rete a parte; le bocchette dovranno essere ben
       individua bili ed accessibili soltanto dal personale di servizio;
    d) RETE FOGNARIA: la rete fognaria dovrà essere eseguita con collettore principale di raccolta
       opportunamente dimensionato ed i liquami opportunamente decantati, depurati e trattati
       potranno essere rimessi in riciclo per l'irrigazione delle zone verdi. E' vietata l'immissione in
       mare delle acque di rifiuto. Solo nel caso che la destinazione sia una fognatura comunale,
       munita al terminale di depuratore funzionante, non si richiede trattamento depurativo, salvo
       eventuali prescrizioni del gestore della depurazione. La depurazione ed il trattamento delle
       acque per gli scarichi non immediatamente collegabili alla fognatura comunale devono essere
       eseguiti in ossequio a quanto disposto dalla Legge 10 maggio 1976 n. 319 recante norme per
       la tutela delle acque dall'inquinamento e dalla successiva Circolare del Comitato dei Ministri
       del 29 dicembre 1976;
    e) RETE ELETTRICA: la rete elettrica dovrà essere interamente realizzata a norme CEE. Oltre
       che per i locali di servizio dovrà essere estesa la rete elettrica anche alle zone di installazione
       tenute a sosta delle roulotte con la previsione di un punto di presa ogni due tende o caravan.
       E' vietata la rete di distribuzione aerea, ma dovrà essere eseguita interrata nell'opportuno
       cunicolo o tubo protettivo in conformità a quanto sarà disposto dalle norme inserite nella
       convenzione ENEL.;
    f) RETE. DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: la rete di illuminazione pubblica dovrà essere munita
       di un numero di punti luce adeguati alle esigenze del camping. E' vietata anche in questo caso
       l'installazione di linee aeree. Per quanto riguarda le modalità esecutive dell'impianto dovrà
       essere rispettato quanto sarà richiesto nella convenzione ENEL e quanto contenuto nelle
       norme CEE;
    g) VERDE E SPAZI ATTREZZATI: detti spazi dovranno avere una estensione minima pari al
       20% dell'intera area di campeggio e dovranno essere completi di aree per i giochi dei bambini,
       attrezzature sportive, etc.; il tutto commisurato alle effettive esigenze del campeggio ed al
       numero dei campeggiatori che si intendono ospitare.

Art. 7 - DIMENSIONAMENTO DEL CAMPEGGIO E ATTREZZATURE
AREA D'INTERVENTO
L'area d'intervento sarà determinata sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento.
Essa dovrà essere adeguatamente recintata e munita di particolari installazioni igienico-sanitarie
nonché degli impianti per la prevenzione ed estinzione degli incendi. Non sono ammesse più di 80
installazioni per ogni Ha. Ogni installazione dovrà avere almeno mq. I00, di.cui almeno mq. 60 adibiti a
piazzole ed almeno mq. 4.0 adibiti a spazi e servizi comuni.

ATTREZZATURE
Il camping conserva le sue effettive caratteristiche e deve essere pertanto organizzato per ospitare
prevalentemente tende e carovane mobili. L'installazione di tukul o di altro tipo di bungalow che superi
il 20% della volumetria e superficie massima consentiti per l'insediamento dovrà essere disposta dal
Consiglio Comunale. Vi sono consentite costruzioni fisse limitatamente per le effettive attrezzature del
camping che devono identificarsi nei locali seguenti: ricezione, direzione, uffici, locali per il ristoro, lo
svago e lo spettacolo ( è ammesso il teatro all'aperto), lavanderia a gettone centralizzata, stireria,
chiosco bar, spaccio, minimarket, infermeria, abitazioni per il solo personale di servizio, custodia e
direzione. Il numero dei posti letto occorrenti per il personale dovrà essere definito in funzione delle
effettive esigenze del camping che si intende realizzare. Le attrezzature fisse su elencate dovranno
rispettare i seguenti indici:
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- If - (indice di fabbricabilità fondiaria)                               0,05        mc/mq
- rc- ( rapp. fra sup. coperta e sup. lotto)                              1/20        mq/mq

- h- (altezza massima delle costruzioni )                                 4,00        ml.
- d.c.- ( distanza minima dai conf. Di prop.                              10.00       ml.
-d.s.- ( dist.min. dal ciglio delle strade pubbliche esistenti o previste) 10.00      ml.

La superficie effettivamente utilizzata per le attrezzature dovrà essere commisurata alle effettive
necessità del campeggio che si intende realizzare.
Lo specchio acqueo di pertinenza del camping potrà essere opportunamente attrezzato. In esso, a
secondo dei fondali, potranno essere individuati degli spazi idonei per i bambini (fondale max. mt.I,00)
opportunamente delimitati da boe o cordoni galleggianti. E' consigliabile attrezzare al largo pontili
galleggianti per piccole imbarcazioni da diporto e per la pratica dello sci di acqua ad una distanza dal
bagnasciuga non inferiore a mt. 150. La materia é disciplinata dalla competente Capitaneria del Porto
di Olbia alla quale é necessario richiedere le apposite concessioni.

Art. 8 - NORME IGIENICHE E SANITARIE
Per il dimensionamento delle attrezzature dovranno essere rispettate le norme igieniche del vigente
Regolamento Edilizio.

Servizi idrosanitari - Ubicazione e caratteristiche:
I servizi idrosanitari devono essere installati in unità indipendenti destinate rispettivamente agli uomini
e alle donne. Queste unità possono essere anche raggruppate in unico stabile purché abbiano
ingressi indipendenti e contrapposti per i servizi destinati agli uomini e quelli destinati alle donne.
Tali unità debbono essere in muratura o in altri materia li egualmente durevoli anche se prefabbricati.
L'aerazione e l'illuminazione naturale possono essere ottenute mediante finestre esterne o con una
apertura adeguatamente sollevata dal margine superiore delle tramezzature. Tutti i locali nei quali
sono installati degli apparecchi igienici ( gabinetti, lavabi, lavapiedi, docce ecc.) debbono avere le
pareti fino a ml. 1,50 di altezza minimo rivesti te con materiali impermeabili e lavabili.
I pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente ingres, ed avere uno scarico a sifone per
permettere il lavaggio a getto d'acqua.
I servizi igienici dovranno al minimo comprendere:
     a. N. 1 WC ogni 15 persone; i vani minimi saranno di dimensioni minime interne di cm. 100x130,
          con porte chiudibili dall'interno, cassette di lavaggio ed al minimo per il 50% dotati di tazze alla
          turca con bordo rialzato;
     b. N. 1 orinatoio ogni 60 persone. Gli orinatoi devono essere fissati a parete anche in locale
          unico, con tramezzi di separazione; il locale non deve essere necessariamente coperto;
     c. N. 1 lavabo ogni 15 persone. I lavabi saranno del tipo singolo, ciascuno con specchio,
          mensola d'appoggio e presa elettrica; sono ammesse specchiere separate;
     d. N. 1 lavapiedi ogni 60 persone. Detti apparecchi devono essere preferibilmente installati vicino
          alla porta di ingresso dei servizi igienici e devono essere preferibilmente in ceramica;
     e. N. 1 doccia ogni 30 persone. Dovrà essere realizzata con tramezzi di separazione, non
          necessariamente coperta, dovrà avere a pavimento una griglia antisdruciolevole in materiale
          preferibilmente plastico asportabile e lavabile;
     f. N. 1 doccia all'aperto ogni 100 persone;
     g. N. 1 lavello per stoviglie ogni 30 persone. Può essere installato in locale coperto o anche
          aperto, anche nel lodale nei quale sono ubicati i lavatoi per biancheria, purché separati; si
          richiedono lavelli da cucina normali con scarichi ben dimensionati e protetti onde evitare gli
          intasamenti. Si devono prevedere recipienti accessori per la raccolta dei rifiuti;
     h. N. 1 lavatoio per biancheria ogni 50 persone. Può essere installato come indicato per i lavelli
          delle stoviglie. Si preferisce la soluzione a vasche singole di piccole dimensioni con pian di
          appoggio ausiliari. E' consigliata l'adozione di macchine lavatrici a gettone.

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Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, il bar, le sale da gioco dovranno essere ben ventilate ed
avere luce diretta. Detti ambienti dovranno essere protetti con mezzi idonei dall’invasione delle
mosche ed altri insetti, in accordo col disposto delle Leggi Sanitarie. Se é previsto l'esercizio di spacci
di generi alimentari, questi dovranno essere provvisti di adatte celle o armadi frigorifero di sufficiente
capacità per l’idonea conservazione delle derrate alimentari. Non é ammessa l'eliminazione dei residui
di cucina attraverso gli scarichi di fognatura.

Approvvigionamento idrico: l'acqua distribuita in tutti i rubinetti dovrà essere potabile ed in quantità
minima di litri 350 al giorno per campeggiatore. Se é necessario l’impiego di acqua non potabile
destinata ai servizi, i relativi rubinetti dovranno recarne speciale indicazione grafica chiaramente
visibile.
L'acqua potabile dovrà pervenire dall'acquedotto comunale; in mancanza di questo é ammesso
l'approvvigionamento da pozzi o sorgenti; con opere di presa e rete idrica eseguita a regola d'arte. La
potabilità dell'acqua dovrà essere accertata in occasione del rinnovo annuale della licenza di agibilità
e in qualsiasi altro momento si ritenga utile.

Raccolta dei rifiuti: per la raccolta dei rifiuti solidi dovrà essere predisposto un servizio con trespolo
con busta porta rifiuti delle dimensioni minime di litri 80 ogni 30 campeggiatori. I trespoli dovranno
essere disposti a distanze convenienti dalle tende o carovane e gli stessi dovranno poggiare su
battuto di cemento lisciato onde consentire il periodico lavaggio e disinfezione. Dovrà essere inoltre
realizzato un apposito locale in muratura con pareti e pavimento in cemento lisciato o in altro
materiale atto alla conveniente pulizia e sterilizzazione, per depositarvi i sacchi in attesa del carico,
trasporto e scarico a rifiuto. Non è ammesso l'accumulo del materiale da eliminare per più di 48 ore.

Ciascun campeggio dovrà essere attrezzato con una cassetta di pronto soccorso. I campeggi
superiori a 350 presenze dovranno avere un locale da adibire ad infermeria. Per tutti i campeggi dovrà
essere prevista la presenza di un medico almeno una volta alla settimana a garanzia del controllo
dello stato di salute delle persone e degli ambienti. Gli esercizi di vendita all'interno del campeggio
dovranno attenersi scrupolosamente alle norme igienico-sanitarie previste dal Regolamento
Comunale d'Igiene, alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni del Sanitario Prov.

Art. 9 - GESTIONE ECONOMICA
Il camping deve essere considerato un complesso ricettivo a carattere turistico-sociale. La gestione
pertanto deve essere molto economica, in quanto la finalità é quella di sviluppare e propagandare il
turiamo fra i giovani e i meno abbienti, e non deve avere finalità di lucro. L'inesistenza di tale finalità si
ritiene rispettata se le tariffe per le prestazioni dei vari servizi sono inferiori a quelle stabili te dalla
Provincia per gli esercizi ricettivi di 40 categoria ( circa n. 51 del 24/4/1958, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Commissariato per il Turismo).

Art 10 -PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE ALLA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO
DEL CAMPING.
La domanda in bollo diretta al Sindaco dovrà essere corredata del progetto in duplice copia con
quanto illustrato all'art. 3 del presente regolamento. Il progetto dovrà preventivamente ottenere il n.o.
della Soprintendenza ai Beni Architettohici, Ambientali, Artistici e Storici per le Province di Sassari e
Nuoro, dell'Ente Provinciale per il Turismo, e dell'Assessorato Regionale al Turismo.

Art.11 - PROCEDURA_PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEL CANPING
Completate le opere concordate in convenzione ed ottenutala licenza di agibilità del camping da parte
del sindaco, il titolare ( proprietario, gestore, ecc.) dovrà richiedere l’opportuna licenza di gestione al
Prefetto, in carta legale, all’Assessorato regionale al Turismo e all’Ente Provinciale del Turismo,
precisando:
     • generalità del titolare dell’esercizio e del gestore (quando si tratta di enti o aziende) e,
         eventualmente, del loro rappresentante;
     • la località dove deve sorgere il complesso;

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•   il tipo di ricettività che si vuole attuare (campeggio);
     •   la capacità ricettiva del camping (numero delle installazioni);
     •   le eventuali attività di vendita di bevande alcoliche o analcoliche, di mensa, di spaccio e di
         autorimessa che vi si intenda esercitare;
     •   le norme di funzionamento del complesso e le tariffe distinte per ogni singolo servizio ( non è
         ammesso presentare tariffe “tutto compreso”nelle quali siano conglobati prezzi di prestazione
         di genere diverso come, per esempio, vitto, alloggio e nolo di battelli o di altri impianti sportivi.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti:
    • i disegni e le planimetrie, unitamente alla relazione tecnica dei lavori da eseguire e degli
        impianti;
    • un certificato attestante la potabilità dell’acqua distribuita o da erogare nel complesso e uno
        attestante la funzionalità del sistema di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, entrambi rilasciati
        dal Laboratorio provinciale di Igiene e profilassi;
    • le quietanze rilasciate dal competente Ufficio del Registro ele attestazioni di versamento in
        c.c. postale riguardanti la tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizione.
        Il versamento deve intendersi per un anno solare.

Qualora il camping sia dotato di spaccio per la somministrazione di cibi, di bevande alcoliche o
analcoliche, o di autorimessa, sono inoltre dovute le tasse di concessione governativa previste per
l’autorizzazione all’esercizio di tali attività.
Il titolare ed il gestore dell’esercizio o il rappresentante devono possedere i requisiti richiesti dal Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 28//1931 n. 773.

Art. 12 - SANZIONI
Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salve le pene speciali che verranno
sancite in convenzione, si provvederà con l'osservanza delle Leggi vigenti in materia di Igiene e di
Edilizia.

Art. 13
In sede di prima applicazione del presente regolamento il Consiglio Comunale potrà consentire
deroghe alla presente normativa per i campeggi esistenti a condizione che gli stessi rispettino le
norme igieniche vigenti e si adeguino alla restante normativa entro tre anni dalla data di approvazione
del presente

Art. 14
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme di cui alla Legge 21
marzo 1958 n. 326 “DISCIPLINA DEI COMPLESSI RICETTIVI COMPLEMENTARI A CARATTERE
TURISTICO-SOCIALE , e di cui al D.P.R. 20 giugno 1961, N. 869.

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