REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI
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ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI Approvato nella seduta di Consiglio del 20 novembre 2020 con deliberazione n. 58 modificato nella seduta di Consiglio del 28 gennaio 2022 e del 24 giugno 2022
Art. 1 - Definizioni e termini Con il presente Atto, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi emana il Regolamento Interno, destinato al proprio funzionamento. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: Legge istitutiva, la Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 e ss.mm.ii; Albo, l’Albo degli Psicologi; Consiglio Nazionale o CNOP, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi; Consiglio Territoriale, il Consiglio Regionale o Provinciale dell’Ordine degli Psicologi; Presidente, il Presidente del CNOP; Vice Presidente, il Vice Presidente del CNOP; Segretario, il Segretario del CNOP; Tesoriere, il Tesoriere del CNOP; Consigliere, il Consigliere del CNOP; Esecutivo, l’organo collegiale composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario del CNOP; Direttore, il Dirigente con l’incarico di Direttore dell’Ente o il Direttore f.f.; Uffici, l’insieme degli Uffici Amministrativi del CNOP; Seduta, l'adunanza dei Consiglieri del CNOP convocata ai sensi della Legge e del presente Regolamento; O.d.g., l’Ordine del Giorno delle sedute del CNOP; Referente, il Referente di Commissione, di Gruppo di Lavoro, di Tavolo Tecnico. I termini previsti dal presente Regolamento, qualora coincidenti con un giorno festivo, si intendono prorogati al giorno seguente non festivo. Art. 2 - Della elezione delle cariche Il funzionamento del Consiglio Nazionale è disciplinato dall’art. 28 della Legge Istitutiva e dall’art. 3 del D.P.R. 221/2005, nonché dalle norme del presente Regolamento. La durata del mandato del Consiglio e le limitazioni alla rieleggibilità dei Consiglieri sono stabiliti dalla Legge istitutiva. Il Consiglio, nella sua seduta di insediamento, provvede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica ed è presieduta dal Consigliere più anziano per età. Svolge le funzioni di Segretario della seduta il Consigliere più giovane per età. Per l'elezione delle cariche si procede a votazioni separate. Il Segretario della seduta provvede a predisporre e consegnare, unitamente ad una penna di identico colore, le schede di voto con i nominativi dei Consiglieri. Sul frontespizio della scheda - che reca il timbro dell'Ordine con la sigla del Presidente della seduta - sono riportate, in ragione delle cariche da eleggere, le seguenti diciture: “Elezione del Presidente”, “Elezione del Vice Presidente”, “Elezione del Segretario”, “Elezione del Tesoriere”. La prima elezione è quella del Presidente e successivamente, nell'ordine, si svolgono quella del Vice Presidente, quella del Segretario e quella del Tesoriere. Per procedere alla votazione successiva è necessaria la proclamazione dell'eletto di quella precedente. Tutte le operazioni di spoglio sono effettuate dal Presidente e dal Segretario della seduta. Per le elezioni, nelle prime tre votazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica; per le altre votazioni è richiesta la maggioranza dei voti validi dei Consiglieri in carica. In tali ultime votazioni ai fini del computo del quorum deliberativo non si calcolano le schede bianche, i voti nulli e le astensioni. Regolamento Interno per il Funzionamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine 2
Qualora la prima seduta sia dichiarata deserta per la mancanza del numero legale, spetta al Consigliere più anziano per età tra i presenti darne immediata comunicazione al Ministro della Salute. Art. 3 - Del Consiglio Nazionale ll Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti dei Consigli regionali e provinciali, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, e da un rappresentante della Sezione B dell’albo. Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni: a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine; b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi; d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti; f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale; g) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'Odine Il Consiglio è convocato, in presenza o da remoto, dal Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia chiesto da almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio è regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e il quorum deve essere raggiunto non oltre sessanta minuti dall'ora di convocazione. I singoli Consiglieri, nella loro qualità di Presidenti dei Consigli Territoriali, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, in caso di impedimento, dai rispettivi Vice Presidenti. Il quorum deve essere mantenuto nel corso della seduta. Qualora un Consigliere ne chieda la verifica, il Presidente, ove ne constati la carenza, può sospendere la seduta per non oltre trenta minuti. Ove il quorum non venga raggiunto, la seduta è conclusa. Nell’ultima riunione dell’anno solare, ferme restando le possibili modifiche, il Presidente, sentito l’Esecutivo, comunica al Consiglio, il calendario delle riunioni dell’anno successivo. Art. 4 - Convocazione su richiesta dei Consiglieri La richiesta di convocazione da parte dei Consiglieri indica gli argomenti da porre all’Ordine del giorno. Il Presidente fissa la seduta, ai sensi del successivo art. 5 che in ogni caso deve essere tenuta entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima Art. 5 - Formalità della convocazione del Consiglio Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta. L'avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell'orario della seduta nonché la sede, la forma (se in presenza o da remoto), l'O.d.G. e, nel caso di collegamenti da remoto, il link alla piattaforma digitale. L’avviso di convocazione è spedito tramite PEC e, di prassi, mediante e-mail ordinaria. Il fascicolo con quanto di utilità ai fini della discussione dell’O.d.G. è depositato presso gli Uffici almeno sei giorni prima della data di seduta ed è trasmesso ai Consiglieri entro le novantasei ore immediatamente precedenti la seduta. Regolamento Interno per il Funzionamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine 3
L’O.d.G. può essere modificato entro 7 giorni prima del Consiglio, oppure, all'unanimità dei Consiglieri in carica all’inizio della seduta o, solo in caso di improrogabile urgenza, dal Presidente fino al giorno prima della seduta, con contemporanea comunicazione straordinaria via PEC a tutti i Consiglieri. Il Presidente, sentito l’Esecutivo, può convocare il Consiglio in deroga ai termini di cui al presente articolo per motivi comprovati di necessità ed urgenza. Art. 6 - Delle sedute Il Presidente, sentito l’Esecutivo, determina il luogo e la forma (se in presenza o da remoto) di svolgimento delle sedute. Nel caso di convocazione del Consiglio in presenza, la partecipazione in modalità telematica di uno o più componenti del Consiglio è permessa, previo vaglio del Presidente, esclusivamente per documentati motivi di salute. Qualora sia il Presidente a dover partecipare alla riunione in modalità telematica, il vaglio di cui al precedente periodo è effettuato dal Vice-Presidente. Le sedute sono presiedute nell'ordine: dal Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano per età. Alle sedute del Consiglio partecipa, di norma, il Direttore con funzione consultiva. Su proposta di un terzo dei Consiglieri presenti ovvero del Presidente, il Consiglio può modificare la successione dei punti in discussione dell’O.d.G. Prima di procedere alla votazione, il Presidente concede la parola a uno dei Consiglieri che si dichiari a favore e a uno dei Consiglieri che si dichiari contrario. Il Presidente, o un suo delegato, introduce gli argomenti all’O.d.G.. I Consiglieri comunicano al Segretario, che ne prende nota in ordine cronologico, l'intenzione di intervenire nella discussione, nonché presentano gli emendamenti alla proposta di deliberazione. Il Presidente dà la parola a ciascun Consigliere per non più di cinque minuti e per non più di due volte sullo stesso punto all'O.d.G., salvo diversa disposizione dello stesso Presidente. Il Presidente ha facoltà di richiamare alla brevità il Consigliere che ecceda i tempi fissati se non precedentemente accordati. Ciascun Consigliere può chiedere al Presidente la parola per fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive, e mozioni d’ordine: a) La “questione pregiudiziale” si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare; b) La “questione sospensiva” si pone quando si ritiene di sospendere e rinviare ad altra seduta o ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione dell’argomento; c) La “mozione d’ordine” si pone quando si intende richiamare l’osservanza della Legge, del Regolamento, della procedura dei lavori. Al termine della discussione, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione formulata in modo chiaro e preciso, nonché gli eventuali emendamenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validi dei Consiglieri presenti. Il Presidente vota per ultimo e in caso di parità prevale il suo voto. Art. 7 – Del verbale Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente ed è trasmesso in copia ai Consiglieri con la convocazione e l’O.d.G. della seduta immediatamente successiva. L'approvazione del verbale è posta al primo punto dell’O.d.G.. Il verbale è redatto in forma sintetica e contiene: a. Il nominativo dei presenti e degli assenti; b. Il luogo, la data e l’ora d’inizio della seduta; Regolamento Interno per il Funzionamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine 4
c. La sintesi della discussione e l'esito della votazione in ordine alle deliberazioni, con l'indicazione dei favorevoli, contrari e astenuti; d. Le dichiarazioni richieste dai Consiglieri in sintesi. Art. 8 – Delle deliberazioni Le deliberazioni, con la firma, anche digitale, del Presidente e del Segretario, ad eccezione delle deliberazioni della seduta di insediamento che hanno effetto dalla seduta successiva, sono immediatamente esecutive; sono numerate progressivamente per ogni anno e conservate in idoneo supporto informatico, che garantisca la sicurezza e la riferibilità dei dati. Le deliberazioni recano l’indicazione, ove esistenti, degli atti istruttori redatti dagli Uffici e dal Direttore e di tutti quelli ulteriori che siano presupposti e connessi alla deliberazione, nell’ottica di perseguire una corretta articolazione tra il livello tecnico-amministrativo ed il livello politico-istituzionale dell’Ente. Art. 9 – Organizzazione interna Al fine di assicurare un più efficace ed efficiente esercizio delle funzioni stabilite all'art. 28, comma 6, della Legge istitutiva e ferme restando le competenze descritte nel Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici e delle funzioni del personale del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, volte a perseguire una corretta articolazione tra il livello tecnico-amministrativo ed il livello politico-istituzionale dell’Ente, il Consiglio costituisce Commissioni composte da Consiglieri con compiti istruttori, ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento, ed eventualmente anche da esperti esterni. Il Consiglio può inoltre: a. Costituire Gruppi di Lavoro composti da Consiglieri e/o esperti, con compiti di studio e, in via straordinaria, anche istruttori, ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento; b. Costituire Commissioni paritetiche con altri Enti/Istituzioni, ovvero “Tavoli tecnici” c. Attivare Consulte con la partecipazione di soggetti della Comunità professionale ed aventi scopo consultivo e di supporto all’azione del Cnop e degli stessi soggetti (es. Consulta delle Società Scientifiche). Le Consulte sono coordinate dal Presidente o da un membro del Consiglio e composte dai rappresentanti dei soggetti partecipanti. Sono regolate da apposita delibera adottata dal Consiglio. d. Istituire Comitati tecnici tra i quali è istituito il Comitato Pari Opportunità e. Assegnare incarichi specifici, ai sensi dell’art. 13 del presente Regolamento Qualunque incarico viene assegnato attraverso votazioni a scrutinio segreto o, con l’accordo unanime dei Consiglieri, con voto palese. Art. 10 - Commissioni Le Commissioni svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta per il Consiglio. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate secondo le attribuzioni istituzionali del Consiglio. Ciascuna Commissione è composta da tre Consiglieri; può avvalersi di esperti esterni nel numero massimo di tre, e viene nominata dal Consiglio che ne individua anche il referente. La Commissione svolge la sua funzione per tutta la Consigliatura. Il referente ed i Consiglieri nominati dal Consiglio durano in carica per l’intera Consigliatura. Gli esperti esterni durano in carica fin quando è richiesta la loro consulenza. Su proposta del referente, il Consiglio può nominare altri esperti in sostituzione. La Commissione è convocata dal Presidente, sentito il referente. Il giorno e l’ora d’inizio della riunione di Commissione, che può svolgersi anche da remoto, sono preventivamente definiti. La Commissione opera se è presente almeno la maggioranza dei componenti nominati. Regolamento Interno per il Funzionamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine 5
Al fine di garantire la piena funzionalità dei lavori delle Commissioni del Cnop, l’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di un membro delle predette Commissioni è causa di decadenza automatica dall’incarico. La Commissione di appartenenza, tramite il proprio referente, comunica l’intervenuta causa di decadenza automatica al Presidente del Cnop, che ne informa l’interessato. Nella seduta consiliare immediatamente successiva alle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Cnop prende atto della decadenza e provvede alla sostituzione del soggetto decaduto. Nelle more della sostituzione, la Commissione continua ad operare, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. Della riunione è redatto verbale in forma sintetica, ma sufficiente a comprendere il lavoro istruttorio svolto; il verbale deve contenere le motivazioni della proposta che sarà sottoposta a eventuale determinazione consiliare. Di norma è prevista la corresponsione di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni, il cui numero massimo ed i cui importi sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio. Le riunioni in presenza o in modalità mista non possono, di norma, essere superiori a n. 2 per anno solare. Per ciascuna Commissione è individuato un referente con le seguenti attribuzioni: 1. E' responsabile della corretta conduzione dei processi di gestione della Commissione. 2. Organizza e cura, a inizio di ogni anno solare, il cronoprogramma dei lavori della Commissione, strutturato su base almeno trimestrale, fissando degli obiettivi di risultato. 3. E' responsabile della verifica della coerenza tra gli obiettivi, nel suo complesso, ed i risultati, e qualora ci siano scostamenti si fa carico, se possibile, di intervenire sui processi di lavoro in raccordo con l’Esecutivo e la struttura amministrativa dell’Ente; in alternativa di rimodulare gli obiettivi. 4. E’ responsabile della circolarità delle informazioni con gli altri Organi del Consiglio per materie di competenza e di rilevanza trasversale. 5. Promuove, periodicamente la discussione dei risultati dell’attività svolta al fine di identificare criticità e relative azioni di miglioramento. Sono costituite le seguenti Commissioni che, in ogni caso, possono essere modificate e/o ampliate dal Consiglio con deliberazione: a. Commissione Deontologia ed Osservatorio Permanente sul Codice Deontologico. Organizzazione e ambiti di competenza sono meglio definiti nel successivo articolo 11 del presente Regolamento. b. Commissione Giuridico - Istituzionale. Ambito di competenza: - Raccogliere ed analizzare le criticità normative e regolamentari della professione di psicologo. - Proporre una revisione della normativa elettorale e tracciare linee guida in merito alle procedure elettorali. - Proporre e revisionare i Regolamenti vigenti. - Valutare l’impatto delle modifiche normative sull’attività ordinistica e il sistema gestionale. - Proporre lo sviluppo di network, servizi ed economie di scale sovra regionali. c. Commissione Relazione con i cittadini, Promozione dei valori e della professione Ambito di competenza: - Individuare e proporre al Consiglio attività di promozione della professione psicologica, in particolar modo riferite a nuovi ambiti e contesti applicativi quali il territorio, l’affiancamento al medico di base e le agenzie educative. - Valutare e proporre al Consiglio le richieste di Patrocinio. - Individuare le linee di azione per la difesa dei diritti psicologici dei cittadini. - Individuare i temi per la Giornata Nazionale della Psicologia. Regolamento Interno per il Funzionamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine 6
- Individuare le modalità di sviluppo di ambiti Emergenti. - Psicologia e Minoranze linguistiche. - Monitorare la professione nei media. d. Atti Tipici e Tutela dei Cittadini e della professione Ambito di competenza: - Attività di studio, ricerca e confronto al fine di definire gli atti tipici della professione di psicologo nelle sue diverse declinazioni. - Monitorare lo stato dell’arte della professione psicologica, con particolare attenzione ai nuovi ambiti applicativi e agli aspetti economici. - Definire e proporre le azioni di tutela della professione. e. Commissione Formazione Continua Ambito di competenza: - Attività sulla formazione continua. - Monitoraggio e proposte di aggiornamento della normativa. - Proposte su pacchetti formativi e gestione del sistema. Art.11 – Commissione Deontologica ed Osservatorio Permanente sul Codice Deontologico Ai sensi dell’art. 41 del Codice Deontologico è istituito presso la Commissione Deontologia l'Osservatorio permanente sul Codice Deontologico, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Il numero dei componenti è così determinato: quattro Consiglieri interni al CNOP e cinque esperti esterni nella materia, fra cui preferibilmente un magistrato ed un avvocato, nominati dal Consiglio. L’insieme dei componenti costituisce la Commissione Deontologia mentre gli esperti esterni svolgono le funzioni specificamente attribuite all’Osservatorio. Si riunisce almeno quattro volte ogni anno, anche da remoto, e il tempo di permanenza in carica è par alla durata del Consiglio. L’Osservatorio è un organismo permanente i cui componenti si rinnovano ad ogni consigliatura. Di norma è prevista la corresponsione di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni, il cui numero massimo ed i cui importi sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio. Gli ambiti di competenza sono: - Analizzare e monitorare le criticità segnalate dai Consigli Territoriali, relative all'applicazione del Codice Deontologico. - Fornire linee guida sull'interpretazione e applicazione del Codice Deontologico. - Elaborare proposte ai fini della revisione del Codice Deontologico. - Raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli Territoriali e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico (art. 41 del Codice Deontologico). - Raccordarsi con i referenti delle Commissioni Deontologiche territoriali tramite costanti scambi reciproci via e-mail ed almeno un incontro all’anno, le cui spese sono a carico dei rispettivi Consigli Territoriali, con eccezione delle regioni con meno di 2500 iscritti al 31dicembre di ogni anno. - Realizzare, nel server del Consiglio Nazionale, un database di rilevazione dei dati dei procedimenti disciplinari, al fine di individuare le aree di attività oggetto di problematiche, esposti, procedimenti e provvedimenti disciplinari. Il responsabile della documentazione raccolta e prodotta dall’Osservatorio è un dipendente di ruolo degli Uffici del Consiglio Nazionale dell’Ordine. Regolamento Interno per il Funzionamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine 7
Art. 12 - Gruppi di Lavoro Il Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire Gruppi di Lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore, coordinati da uno di essi. I Gruppi sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con apposita delibera. La loro istituzione è finalizzata alla trattazione di determinati e delineati contesti/ambiti professionali. Di norma è prevista la corresponsione di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni, il cui numero massimo ed i cui importi sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio. Le riunioni in presenza o in modalità mista non possono, di norma, essere superiori a n. 2 per anno solare. I Gruppi di Lavoro vengono costituiti dal Consiglio, che nomina i componenti ed il referente, e definisce la progettualità, la durata e le modalità di verifica dei risultati conseguiti. Ciascun Gruppo di Lavoro è composto da tre Consiglieri, di cui un referente, e da esperti esterni nel numero massimo di quattro. Per ciascun Gruppo di Lavoro è individuato un referente con le seguenti attribuzioni: 1. E' responsabile della corretta conduzione dei processi di gestione del Gruppo di Lavoro. 2. Organizza e cura, a inizio di ogni anno solare, il cronoprogramma dei lavori del Gruppo di Lavoro, strutturato su base almeno trimestrale, fissando degli obiettivi di risultato. 3. E' responsabile della verifica della coerenza tra gli obiettivi, nel suo complesso, ed i risultati, e qualora ci siano scostamenti si fa carico, se possibile, di intervenire sui processi di lavoro in raccordo con l’Esecutivo e la struttura amministrativa dell’Ente; in alternativa di rimodulare gli obiettivi. 4. E’ responsabile della circolarità delle informazioni con gli altri Organi del Consiglio per materie di competenza e di rilevanza trasversale. 5. Promuove periodicamente la discussione dei risultati dell’attività svolta al fine di identificare criticità e relative azioni di miglioramento. Il Referente ed i Consiglieri nominati dal Consiglio durano in carica fin quando il Gruppo di Lavoro svolge l’attività per cui è stato costituito. Gli esperti esterni durano in carica fin quando è richiesta la loro consulenza. Su proposta del referente, il Consiglio può nominare altri esperti in sostituzione. Il Gruppo di Lavoro è convocato dal Presidente, sentito il referente. Il giorno e l’ora d’inizio della riunione del Gruppo di Lavoro, che può svolgersi anche da remoto, sono preventivamente definiti. Al fine di garantire la piena funzionalità dei lavori dei Gruppi di Lavoro del Cnop, l’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di un membro dei predetti Gruppi di Lavoro è causa di decadenza automatica dall’incarico. Il Gruppo di Lavoro di appartenenza, tramite il proprio referente, comunica l’intervenuta causa di decadenza automatica al Presidente del Cnop, che ne informa l’interessato. Nella seduta consiliare immediatamente successiva alle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Cnop prende atto della decadenza e provvede alla sostituzione del soggetto decaduto. Nelle more della sostituzione, il Gruppo di lavoro continua ad operare, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. Un Gruppo di Lavoro ha obiettivi operativi all’interno del piano programmatico che il Consiglio si è dato. In tale ottica i Gruppi di Lavoro sono a supporto dei lavori del Consiglio. Per tutti i Gruppi è prevista la: 1. Elaborazione di progetti (finalità, obiettivi, metodi, risorse e tempi di realizzazione) da sottoporre all’approvazione del Consiglio. 2. Presentazione all’approvazione del Consiglio di qualsiasi iniziativa e/o presa di posizione rivolta a interlocutori altri dal Consiglio stesso. 3. Rendicontazione, almeno annuale, al Consiglio sullo stato dei lavori. 4. Partecipazione, anche in rappresentanza del Consiglio, su delega del Presidente o del Consiglio, ad eventuali Regolamento Interno per il Funzionamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine 8
Commissioni, Comitati etc. istituiti presso Enti esterni e per cui siano necessarie competenze tecnico scientifiche specifiche. I Gruppi devono svolgere funzione di “esperto” nel proprio ambito applicativo e devono: a. Fornire al Consiglio riflessioni e argomentazioni per pareri, Tavoli istituzionali e media. b. Monitorare le leggi nazionali e regionali che riguardino, nello specifico, il tema di cui si occupano e, se del caso, proporre emendamenti. c. Proporre iniziative per lo sviluppo in quel settore applicativo. Di norma è prevista la corresponsione di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni, il cui numero massimo ed i cui importi sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio. Art. 13 - Incarichi specifici Il CNOP può attribuire Incarichi Specifici su ambiti di particolare rilevanza per la professione, anche all’interno di Enti ed Istituzioni che ne facciano richiesta. Gli incarichi hanno finalità, progetto operativo e durata definiti dal Consiglio nell'atto di assegnazione dell'incarico. L’incaricato, al termine dell’incarico, avrà cura di depositare apposita relazione conclusiva. Laddove non erogato dalla Istituzione richiedente, il Consiglio corrisponderà un gettone di presenza il cui importo è stabilito con apposita deliberazione del Consiglio. Qualora l’incarico sia attribuito ad un Consigliere è prevista la corresponsione di un compenso forfettario il cui importo è stabilito con apposita deliberazione del Consiglio. Art. 14 – Tavoli tecnici Il Consiglio può istituire Tavoli tecnici per l’approfondimento di singole tematiche specifiche. Finalità dei Tavoli tecnici è il lavoro congiunto con altri soggetti della professione e la interlocuzione con altri Enti/Istituzioni. I Tavoli tecnici sono composti da soggetti esperti sui temi specifici, il cui numero è stabilito con apposita delibera, tra i quali viene individuato un referente, e svolgono i propri lavori in stretto coordinamento con il Presidente, il quale li convoca, sentito il referente. E’ istituito il Tavolo tecnico “Università”, del quale è referente un Consigliere nominato dal Cnop. I Componenti sono 7, dei quali 3, tra cui il referente, nominati dal CNOP e 4 designati dal mondo universitario (AIP e CPA), tranne diversa determinazione del Consiglio. Di norma è prevista la corresponsione di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni, il cui numero massimo ed i cui importi sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio. Art. 15 - Il Presidente Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Ordine; esercita le attribuzioni conferitegli dalla Legge nonché da altre norme e dal Consiglio nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, cura la predisposizione degli atti necessari per l’esame degli argomenti posti all’O.d.G. e vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Il Presidente può, in caso di urgenza e necessità, adottare atti di competenza del Consiglio, tra cui individuare e nominare degli esperti in settori di rilevanza della professione ai sensi dell’art.13 del presente regolamento, qualora se ne ravvisi la necessità, da sottoporre a ratifica nel primo Consiglio utile, nel rispetto di quanto previsto dal vigente “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità”. Può essere prevista la corresponsione di un compenso forfettario il cui importo è stabilito con apposita deliberazione del Consiglio. Regolamento Interno per il Funzionamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine 9
Art. 16 - Vice Presidente Il Vicepresidente ha funzioni vicarie del Presidente. Spetta al Vice Presidente sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento ovvero su delega di quest'ultimo. Art.17 - Segretario Spetta al Segretario coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art.15; in particolare redige i verbali delle riunioni del Consiglio delle quali constata l’esistenza del numero legale, riportando a verbale il nome dei Consiglieri presenti e assenti, distinguendo gli assenti in giustificati o ingiustificati; è responsabile della custodia dei verbali e dei libri delle deliberazioni, nonché degli archivi del Consiglio. Si raccorda con il Direttore e con gli Uffici, in coerenza con le normative vigenti, al fine di seguire l’esecuzione agli atti approvati dal Consiglio e alla conseguente linea politica. In caso di assenza del Segretario la sua funzione viene svolta dal Consigliere più giovane che non ricopre altre cariche nel Consiglio. Art. 18 - Tesoriere Spetta al Tesoriere la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio in materia di spese ed entrate, la tenuta delle scritture contabili nonché la predisposizione dei bilanci e delle relative relazioni. Provvede agli adempimenti e alla verifica della riscossione delle entrate relative ai contributi degli Ordini Territoriali. Cura la tenuta dei registri contabili e di ogni altra scrittura contabile che il Consiglio ritiene opportuno istituire. Su richiesta del Consiglio, relaziona sulle disponibilità economiche dell’Ordine. Le attribuzioni del Tesoriere sono inoltre integrate da quanto previsto dal “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità”. Art. 19 – Esecutivo Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, costituiscono l’Esecutivo, al quale ufficio collegiale il Consiglio Nazionale può demandare specifiche funzioni. L’Esecutivo coordina i lavori delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro, dei Tavoli Tecnici, così come costituiti dal Consiglio, e degli Incarichi affidati dallo stesso. Il Presidente presiede e dirige l’attività dell’Esecutivo. Art. 20 - Consiglieri I Consiglieri rappresentano gli psicologi iscritti all’Albo ed esercitano le loro funzioni nell’interesse pubblico e della intera categoria professionale, e nel rispetto del Codice deontologico degli Psicologi italiani. L’attività dei Consiglieri è un servizio prestato a favore di tutti gli psicologi, tenuto conto del loro ruolo nella società. È un dovere dei Consiglieri essere informati al fine della partecipazione proficua alle attività del Consiglio e al fine di garantirne il migliore funzionamento. Essi contribuiscono allo svolgimento delle funzioni proprie del Consiglio, così come previste dalla Legge e dal presente Regolamento. I Consiglieri esercitano, inoltre, le funzioni attribuite a ciascuno dal Consiglio, in particolare all'interno delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro, dei Tavoli Tecnici, in esecuzione di incarichi di Consiglio, così come definiti dal presente Regolamento ed in ogni altra ipotesi di mandato specificatamente conferito dal Consiglio. Nell’esercizio delle loro funzioni i Consiglieri si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi della categoria professionale e si astengono dal porre in essere atti e comportamenti in situazioni di conflitto di interessi. Regolamento Interno per il Funzionamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine 10
Il Consigliere non utilizza il proprio ruolo e le informazioni riservate di cui viene a conoscenza nel corso del mandato consiliare per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, né in modo da arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. ll Consigliere che ha, per sé o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Ordine deve dichiararlo e astenersi dall'esercitare il voto. Il Consigliere è responsabile della circolarità delle informazioni amministrative tra il proprio Ordine territoriale e il Consiglio Nazionale. Il Consigliere è tenuto ad agire in modo informato. Il Consigliere comunica periodicamente al proprio Consiglio le principali iniziative deliberate/assunte dal Consiglio Nazionale. Il Consigliere si fa promotore presso il Consiglio Nazionale di iniziative deliberate/assunte dal proprio Ordine territoriale che possano essere di particolare rilevanza e utilità per l’intera comunità professionale. Art. 21 – Indennità e Gettoni di presenza E’ prevista la corresponsione di indennità e gettoni di presenza i cui importi massimi e criteri di attribuzione sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio. Regolamento Interno per il Funzionamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine 11
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