Polizza BusinessSempre - Condizioni di Assicurazione Modello 185864 - Ed. 12/2018 - Intesa Sanpaolo Assicura
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POLIZZA BUSINESSSEMPRE - Indice Indice CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag. 1 di 25 Art. 1 Che tipo di assicurazione è BusinessSempre pag. 1 di 25 1.1. Quali coperture assicurative offre la Polizza pag. 1 di 25 1.2. Quali sono le combinazioni di coperture acquistabili dai Richiedenti pag. 1 di 25 Art. 2 Come si calcola il capitale assicurato iniziale pag. 1 di 25 Art. 3 Modalità di adesione alla polizza collettiva pag. 3 di 25 3.1. Modalità di adesione in caso di più persone assicurate pag. 3 di 25 3.2. Questionario Sanitario e delle Professioni non assicurabili e Dichiarazione delle Professioni non assicurabili pag. 3 di 25 3.3. Dichiarazioni inesatte o reticenti pag. 4 di 25 3.4. Aggravamento del rischio pag. 5 di 25 3.5. Beneficiari della prestazione pag. 5 di 25 3.6. Modalità di consegna della documentazione precontrattuale, contrattuale e in corso di contratto pag. 5 di 25 Art. 4 Richiesta di visita medica da parte del richiedente pag. 6 di 25 Art. 5 Quando cominciano e quando finiscono le coperture pag. 6 di 25 5.1. Quanto dura la Polizza pag. 6 di 25 5.2. Quando cominciano le coperture pag. 6 di 25 5.2.1 Carenza pag. 6 di 25 5.3. Quando finiscono le coperture pag. 7 di 25 Art. 6 Quando e come è possibile pagare pag. 7 di 25 Art. 7 Quando e come è possibile disdire la polizza pag. 7 di 25 7.1. Quando e come è possibile cambiare idea sull’acquisto della Polizza (Recesso dal contratto) pag. 7 di 25 7.2. Quando è possibile recedere dalla Polizza (Risoluzione del contratto) pag. 8 di 25 7.2.1 Recesso alla ricorrenza annua pag. 8 di 25 7.2.2 Recesso delle Compagnie in caso di sopravvenuto svolgimento di una delle attività professionali non assicurabili pag. 9 di 25 7.2.3 Recesso delle Compagnie in caso di mancato pagamento per non assicurabilità pag. 9 di 25 7.2.4 Recesso di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. per cumulo pag. 9 di 25 7.2.5 Recesso per mancata accettazione del rischio pag. 9 di 25 7.2.6 Recesso di Intesa Sanpaolo Assicura in caso di liquidazione del sinistro per “Decesso” e recesso di Intesa Sanpaolo Vita in caso di liquidazione del sinistro per “ITP” (Pacchetto “Multirischio”) pag. 9 di 25 Art. 8 Estinzione anticipata del finanziamento pag. 10 di 25 8.1. Modalità di calcolo del premio non goduto in caso di estinzione totale/surroga del finanziamento pag. 10 di 25 8.2. Modalità di calcolo del premio non goduto in caso di estinzione parziale del finanziamento pag. 11 di 25 Art. 9 Fallimento/cessazione attività/cessione del finanziamento/perdita del ruolo rilevante da parte dell’assicurato pag. 12 di 25 Art. 10 Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla Polizza pag. 13 di 25 Art. 11 Area riservata di Intesa Sanpaolo Vita e di Intesa Sanpaolo Assicura pag. 13 di 25 Art. 12 Verifica servizi contrattuali pag. 14 di 25 Art. 13 Che cosa è assicurato pag. 14 di 25 13.1. Copertura Decesso da infortunio o malattia (Pacchetti “Vita” e “Multirischio”) e relativo indennizzo pag. 14 di 25 13.2. Copertura Invalidità Totale Permanente (ITP) da infortunio o malattia (Pacchetto “Multirischio”) e relativo indennizzo pag. 14 di 25 13.3. Copertura Inabilità Temporanea Totale (ITT) da infortunio o malattia (Pacchetto “Multirischio”) e relativo indennizzo pag. 15 di 25 13.4. Copertura Decesso da infortunio (Pacchetto “Infortuni”) e relativo indennizzo pag. 15 di 25 13.5. Copertura Invalidità Totale Permanente (ITP) da infortunio (Pacchetto “Infortuni”) e relativo indennizzo pag. 15 di 25 13.6. Copertura Inabilità Temporanea Totale (ITT) da infortunio (Pacchetto “Infortuni”) e relativo indennizzo pag. 16 di 25 13.7. Colpa grave e tumulti pag. 16 di 25 13.8. Surroga pag. 16 di 25 Art. 14 Cosa non è assicurato pag. 17 di 25 14.1. Eventi non assicurati per Copertura Decesso da infortunio o malattia (Pacchetti “Vita e “Multirischio”) pag. 17 di 25 14.2. Eventi non assicurati per la Copertura Invalidità Totale Permanente (ITP) da infortunio o malattia (Pacchetto “Multirischio”) pag. 17 di 25 14.3. Eventi non assicurati per Copertura Decesso da infortunio (Pacchetto “Infortuni”) pag. 18 di 25 14.4. Eventi non assicurati per la Copertura Invalidità Totale Permanente (ITP) da infortunio (Pacchetto “Infortuni”) pag. 18 di 25
POLIZZA BUSINESSSEMPRE - Indice Art. 15 Quali sono i limiti delle coperture pag. 18 di 25 15.1. Limiti di copertura per il Decesso da infortunio o malattia (Pacchetti “Vita” e “Multirischio”) pag. 18 di 25 15.2. Limiti di copertura per Invalidità Totale Permanente (ITP) da infortunio o malattia (Pacchetto “Multirischio”) pag. 18 di 25 15.3. Limiti di copertura per Inabilità Temporanea Totale (ITT) da infortunio o malattia (Pacchetto “Multirischio”) pag. 19 di 25 15.4. Limiti di copertura per il Decesso da infortunio (Pacchetto “Infortuni”) pag. 19 di 25 15.5. Limiti di copertura per Invalidità Totale Permanente (ITP) da infortunio (Pacchetto “Infortuni”) pag. 19 di 25 15.6. Limiti di copertura per Inabilità Temporanea Totale (ITT) da infortunio (Pacchetto “Infortuni”) pag. 20 di 25 Art. 16 Dove valgono le coperture pag. 20 di 25 Art. 17 Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno pag. 20 di 25 17.1. Documentazione da allegare alla denuncia di sinistro in caso decesso pag. 22 di 25 17.2. Documentazione da allegare alla denuncia di sinistro in caso di Invalidità Totale Permanente pag. 23 di 25 17.2.1 Sinistro per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (Pacchetti “Multirischio” e “Infortuni”) pag. 23 di 25 17.2.2 Modalità di determinazione del danno in caso di ITP pag. 24 di 25 17.3. Documentazione da allegare alla denuncia di sinistro in caso di Inabilità Temporanea Totale pag. 24 di 25 17.3.1 Sinistro per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (Pacchetti “Multirischio” e “Infortuni”) pag. 24 di 25 17.4. Richieste ulteriori da parte delle Compagnie pag. 25 di 25 17.5. Gestione dei documenti pag. 25 di 25 Art. 18 Pagamenti da parte delle Compagnie pag. 25 di 25 Art. 19 Rinvio alle norme di legge pag. 25 di 25 GLOSSARIO pag. 1 di 4 RAPPORTO DI VISITA MEDICA pag. 1 di 7 INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 1 di 12
POLIZZA BUSINESSSEMPRE Condizioni di Assicurazione Data ultimo aggiornamento: 15 dicembre 2018
POLIZZA BUSINESSSEMPRE - Condizioni di Assicurazione 1 di 25 Articolo 1 CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È BUSINESS SEMPRE 1.1. Quali coperture assicurative offre la Polizza Le presenti Condizioni di Assicurazione regolano il contratto di adesione individuale alla Polizza Collettiva (nel seguito per semplicità la “Polizza”), stipulata dalle banche del gruppo Intesa Sanpaolo con Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (nel seguito per semplicità congiuntamente le “Compagnie”). La polizza è accessoria al finanziamento del segmento Business (nel seguito per semplicità il “Finanziamento”) che il Soggetto finanziato che sottoscrive la Polizza (nel seguito per semplicità il “Richiedente”) ha stipulato con la banca del gruppo Intesa Sanpaolo (nel seguito per semplicità la “Banca”). Il Richiedente sceglie la figura da assicurare (nel seguito per semplicità “Assicurato”) designando la persona che ricopre un ruolo rilevante all’interno dell’azienda. La Polizza può essere stipulata contestualmente al finanziamento (nel seguito per semplicità “Finanziamento di nuova erogazione”) oppure nel corso del suo periodo di ammortamento (nel seguito per semplicità “Finanziamento in corso di ammortamento”). Con la sottoscrizione della Polizza il Richiedente può acquistare le seguenti coperture assicurative: - Copertura “Decesso”, in caso di morte da infortunio o malattia; - Copertura “ITP”, in caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia superiore al 60%; - Copertura “ITT”, in caso di Inabilità Temporanea Totale di attendere alla propria normale attività lavorativa. La copertura “Decesso da Infortunio o Malattia” è prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Le restanti coperture sono prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. 1.2. Quali sono le combinazioni di coperture acquistabili dai Richiedenti Tutti i Richiedenti possono acquistare la sola Copertura Decesso oppure possono acquistare più coperture secon- do le seguenti modalità: - Pacchetto VITA: Decesso da Infortunio o Malattia; - Pacchetto MULTIRISCHIO: Decesso da Infortunio o Malattia + ITP da Infortunio o Malattia + ITT da Infortunio o Malattia; - Pacchetto INFORTUNI: Decesso da Infortunio + ITP da Infortunio + ITT da Infortunio. PACCHETTO COPERTURA COMPAGNIA VITA Decesso da infortunio o malattia Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Decesso da infortunio o malattia Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. MULTIRISCHIO ITP da infortunio o malattia Intesa Sanapaolo Assicura S.p.A ITT da infortunio o malattia Intesa Sanapaolo Assicura S.p.A Decesso da infortunio Intesa Sanapaolo Assicura S.p.A INFORTUNI ITP da infortunio Intesa Sanapaolo Assicura S.p.A ITT da infortunio Intesa Sanapaolo Assicura S.p.A Articolo 2 COME SI CALCOLA IL CAPITALE ASSICURATO INIZIALE Il capitale assicurato iniziale è la somma del capitale che il Richiedente intende assicurare (di seguito “capitale richiesto”) e il premio assicurativo se finanziato. Il capitale richiesto può essere pari o inferiore all’importo del finan- ziamento - se erogato contestualmente all’adesione al contratto assicurativo o del debito residuo del finanziamen- to - se erogato prima dell’adesione al contratto assicurativo - quali risultanti al momento della sottoscrizione del relativo modulo di adesione. Il premio assicurativo complessivo è totalmente finanziabile con il finanziamento sottostante solo se di nuova erogazione. Il capitale richiesto ha limite massimo pari a: A. 250.000,00 euro; B. 125.000,00 euro nel solo caso di adesione ai Pacchetti “Vita” e “Multirischio” per assicurati di età anagrafica superiore ai 60 anni;
POLIZZA BUSINESSSEMPRE - Condizioni di Assicurazione 2 di 25 e limite minimo pari al maggiore tra: I. 5.000,00 euro; II. il 50% dell’importo del finanziamento di nuova erogazione o del debito residuo del finanziamento in corso di ammortamento. Nel caso in cui il 50% dell’importo o del debito residuo del finanziamento risulti superiore al limite massimo sopra indicato, il capitale richiesto sarà pari al limite massimo stesso. Se il Richiedente ha stipulato un finanziamento di nuova erogazione può chiedere alla Banca di finanziare anche il premio unico da pagare alle Compagnie per acquistare la Polizza (di seguito per semplicità “Premio”). In tal caso il capitale assicurato iniziale sarà dato dalla somma dell’importo che il Richiedente vuole assicurare e del premio finanziato. A partire dalla decorrenza della Polizza, il capitale richiesto decresce secondo le regole di calcolo di un piano di ammortamento alla francese a rate mensili costanti posticipate (nel seguito “piano di ammortamento della Polizza”) caratterizzato dalle seguenti variabili: • un tasso nominale annuo (nel seguito “T.A.N.”) pari a quello comunicato dalla Banca e in vigore al momento della sottoscrizione della Polizza, con un massimo del 9%; • l’eventuale periodo di preammortamento del finanziamento; • una durata dell’ammortamento pari a quella del finanziamento, se di nuova erogazione, oppure pari al periodo che va dalla decorrenza della Polizza fino alla data di scadenza del finanziamento, se in corso di ammortamento. Eventuali estinzioni anticipate parziali del finanziamento determinano un riproporzionamento delle prestazioni as- sicurate dalle coperture assicurative, in base a quanto previsto dal successivo articolo 8. Il piano di ammortamento della Polizza non coincide necessariamente con il piano di ammortamento del finanziamento. Pertanto, le prestazioni al momento del sinistro (capitale assicurato iniziale e rata di riferi- mento) potrebbero differire dal debito residuo e dalla rata di ammortamento del finanziamento. Eventuali opzioni del Finanziamento che determinino una modifica del piano di ammortamento del Finan- ziamento stesso non modificano il piano di ammortamento della Polizza, fatto salvo il caso dell’estinzione parziale della Polizza dovuta a estinzione parziale del Finanziamento. La corresponsione effettiva delle rate del finanziamento da parte del Richiedente non ha impatti sul piano di ammortamento della Polizza. I pagamenti relativi a tutte le prestazioni assicurative previste dalla Polizza sono calcolati in funzione del piano di ammortamento della Polizza con questo presupposto: • il capitale assicurato iniziale corrispondente alle coperture “Decesso” e “ITP” si riduce secondo il piano di am- mortamento della polizza; • la Rata di Riferimento per le coperture “ITT” è calcolata in funzione del capitale assicurato iniziale.
POLIZZA BUSINESSSEMPRE - Condizioni di Assicurazione 3 di 25 Articolo 3 MODALITÀ DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA È assicurabile: - la persona fisica designata dal Richiedente che secondo la sua valutazione ricopra un ruolo rilevante al suo interno come indicato nella seguente tabella: ASSICURATO: PERSONA FISICA CON RUOLO RICHIEDENTE RILEVANTE DESIGNATA DAL RICHIEDENTE Ditta individuale Titolare Società Semplice, Società di fatto, Socio o Dipendente con contratto di lavoro subordinato Società in Nome Collettivo, che ricopra anche di fatto una funzione di obiettiva Società in Accomandita Semplice responsabilità all’interno della Società Socio, Amministratore, o Dipendente con contratto di Società a Responsabilità Limitata, Società per Azioni, lavoro subordinato che ricopra anche di fatto Società in Accomandita per Azioni una funzione di obiettiva responsabilità all’interno della Società Studi Associati Libero professionista anche non munito di partita IVA Associazioni (Riconosciute e Non Riconosciute) Presidente o Vicepresidente Presidente, Vicepresidente, Direttore Generale o Cooperative Sociali e Fondazioni Segretario Generale Imprese Sociali con forma di Società, Associazione, Presidente, Vicepresidente, Amministratore Delegato, Cooperativa Sociale o Fondazione Direttore Generale o Segretario Generale oppure - il Richiedente stesso, se persona fisica. 3.1. Modalità di adesione in caso di più persone assicurate È possibile assicurare, nel rispetto dei limiti massimi precedentemente indicati: • una sola persona per l’intero importo; • più persone fino ad un massimo di quattro, ripartendo il capitale richiesto complessivo pro quota tra le persone assicurate. Nell’ipotesi di più persone assicurabili: 1) il capitale richiesto per persona assicurata ha limite minimo pari al 50% della rispettiva quota parte dell’importo o del debito residuo del finanziamento; se il suddetto limite minimo del 50% supera i 250.000,00 euro o, in caso di adesione ai Pacchetti “Vita” e “Multi- rischio” per assicurati di età anagrafica superiore ai 60 anni, i 125.000,00 euro, allora il capitale richiesto per persona assicurata è rispettivamente pari a 250.000,00 euro o 125.000,00 euro; 2) in ogni caso la somma dei capitali richiesti da tutte le persone assicurate ha limite massimo pari a 250.000,00 euro e limite minimo pari a 5.000,00 euro. Qualora l’importo del finanziamento sia superiore a 500.000,00 euro, nell’ipotesi di più persone assicurabili sarà possibile assicurare una sola persona per un capitale pari al limite massimo di cui all’articolo 2, in relazione all’età dell’Assicurato. Nell’ipotesi di più persone assicurate, si procede all’emissione di più contratti assicurativi in cui il premio unico indi- cato in ciascun modulo di adesione varia in funzione della durata del contratto e dell’età dello specifico Assicurato. 3.2. Questionario Sanitario e delle Professioni non assicurabili e Dichiarazione delle Professioni non assicurabili Ai fini della consapevole sottoscrizione del “Questionario Sanitario e delle Professioni non assicurabili” contenuto nel modulo di adesione per i Pacchetti “Vita” o “Multirischio”, si precisa che per malattie gravi o significative si in- tendono: - MALATTIE DEL CUORE E DEI VASI: cardiopatia ischemica, infarto del miocardio, aritmia cardiaca in tratta- mento farmacologico da almeno 1 anno o con necessità di ricovero ospedaliero negli ultimi 5 anni o con storia di complicanze tromboemboliche, miocardiopatie primitive e/o secondarie, cuore polmonare cronico, tetralogia di Fallot, pericardite cronica, valvulopatia cardiaca complicata da ipertrofia cardiaca o ipertensione polmonare o complicanze tromboemboliche o epato/splenomegalia (aumento di dimensioni di fegato o milza) o indicazione al trattamento chirurgico, coronaropatia già sottoposta o con indicazione a trattamento invasivo (angioplastica
POLIZZA BUSINESSSEMPRE - Condizioni di Assicurazione 4 di 25 coronarica; by-pass chirurgico), ipertensione arteriosa con secondaria ipertrofia cardiaca o complicanze renali (nefropatia) o complicanze oculari (retinopatia) o complicanze vascolari sistemiche, vasculopatia aortoiliaca con indicazione all’intervento chirurgico o segni di ischemia periferica o storia di complicanze tromboemboliche, aneurismi o malformazioni dell’aorta, varici esofagee. - MALATTIE DEI POLMONI: broncopneumopatia ostruttiva (BPCO) in trattamento o che abbia richiesto un ri- covero ospedaliero o con secondarie complicanze cardiache, enfisema polmonare in trattamento o che abbia richiesto un ricovero ospedaliero o con secondarie complicanze cardiache, altre patologie respiratorie con se- condarie complicanze cardiache o con necessità (anche non continuativa) di ossigenoterapia, silicosi, asbesto- si, fibrosi polmonare interstiziale diffusa. - MALATTIE DEL SANGUE: anemia aplastica, granulocitosi, emoglobinopatie, talassemie (con l’eccezione delle forme silenti e della talassemia minor), emofilia, policitemie, gammapatie, trombofilie, drepanocitosi, altre ma- lattie del sangue con indicazione all’asportazione della milza o necessità di periodiche trasfusioni (di sangue o di derivati ematici), altre malattie del sangue che abbiano richiesto un ricovero ospedaliero. - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO: vasculopatia cerebrale con almeno un episodio di ischemia cerebrale (anche transitoria), aneurismi o malformazioni vascolari cerebrali, ictus cerebrale, emorragia intracranica di natura non traumatica, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, sclerosi multipla o altre malattie demielinizzanti. - MALATTIE DELLO STOMACO, DELL’INTESTINO E DEL FEGATO: cirrosi epatica o forme di colangite sclero- sante, epatite cronica, anoressia nervosa, rettocolite ulcerosa, malattia di Crohn od altre malattie infiammatorie croniche dell’intestino. - MALATTIE DEI RENI: insufficienza renale cronica. - MALATTIE TUMORALI: neoplasie maligne di qualsiasi tipo. - ALTRE MALATTIE: miastenia grave, diabete di tipo I o II in trattamento insulinico o con complicanze cardiocir- colatorie (angiopatia diabetica) o renali (nefropatia diabetica) o oculari (retinopatia diabetica) o neurologiche (neuropatia diabetica), sieropositività per il virus dell’HIV, connettiviti (collagenosi) e vasculiti con interessamen- to cardiaco o polmonare, Lupus eritematoso sistemico od altre malattie autoimmunitarie con interessamento cardiaco o polmonare, sarcoidosi con interessamento cardiaco o polmonare, amiloidosi con interessamento cardiaco, malattie genetiche con coinvolgimento neurologico o cardiaco o vascolare o renale o respiratorio o gastrointestinale o scheletrico (ossa o muscoli), obesità con indicazione al trattamento chirurgico o con compli- canze cardiovascolari o respiratorie, dislipidemie resistenti alla terapia farmacologica. Ai fini della consapevole sottoscrizione del “Questionario Sanitario e delle Professioni non assicurabili” per i Pac- chetti “Vita” o “Multirischio” o della “Dichiarazione delle Professioni non assicurabili” per il Pacchetto “Infortuni”, contenuti nella polizza, si precisa che per professioni non assicurabili si intendono: a. acrobata trapezista; b. artista controfigura; c. aviazione civile (piloti e membri di equipaggio); d. chimico o fisico nel campo dell’energia nucleare o della fabbricazione degli esplosivi; e. collaudatore di auto o motoveicoli dipendente di case automobilistiche e/o motociclistiche; f. guida alpina; g. addetto alle Forze armate e/o alle Forze di pubblica sicurezza (in entrambi i casi limitatamente alle categorie: artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei, unità speciali); h. operaio a contatto con materiale esplosivo o venefico; i. operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare; j. operaio di impianti di energia nucleare; k. sommozzatore o palombaro; l. speleologo; m. titolare o dipendente con lavoro manuale (in cava con uso di esplodenti, in cantieri edili o in cantieri di sistema- zione idraulica entrambi collocati in gallerie, pozzi e simili o che utilizzino esplodenti, in miniera). 3.3. Dichiarazioni inesatte o reticenti Prima di compilare e sottoscrivere il Questionario Sanitario e delle Professioni non assicurabili si raccomanda di leggere attentamente tutte le avvertenze ivi riportate. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione delle coperture, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. L’assunzione del rischio viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dal Richiedente e dall’Assicurato a ogni Compagnia e riportate sul modulo di adesione. Dal momento che le informazioni fornite con tali dichiarazioni sono il presupposto per la corretta assunzione del rischio, risulta di fondamentale importanza che le dichiarazioni stesse siano complete e veritiere. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle
POLIZZA BUSINESSSEMPRE - Condizioni di Assicurazione 5 di 25 prestazioni assicurate ricalcolate sulla base dell’età corretta. Restano ferme le valutazioni relative alle condizioni di assicurabilità. Le Compagnie possono rifiutare il pagamento della prestazione assicurata o degli indennizzi qualora, dopo il verifi- carsi del sinistro, vengano a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese dall’Assicurato all’atto dell’adesione alle polizze collettive, fatto salvo il caso in cui detto sinistro derivi da causa diversa da quella che determina la non assicurabilità e senza alcuna correlazione con essa. In tale ultimo caso le Compagnie eserciteranno il recesso dalla Polizza nei termini e nelle modalità di cui all’art. 7.2.3. 3.4. Aggravamento del rischio L’Assicurato ha l’obbligo di comunicare alle Compagnie se comincia a svolgere una delle attività professionali non assicurabili. A tal fine l’Assicurato deve inviare alle Compagnie lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al se- guente indirizzo: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e/o Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Gestione Polizze CPI – Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano. La mancata comunicazione può compromettere il diritto alla prestazione in caso di sinistro, in base a quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile e dall’art. 1926 del Codice Civile. Una volta venute a conoscenza dell’aggravamento del rischio, le Compagnie eserciteranno il recesso dalla Polizza nelle modalità e nei termini stabiliti dall’art. 7.2.2. 3.5. Beneficiari della prestazione Per la copertura “Decesso” prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. o da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., i Benefi- ciari sono il Richiedente o altri soggetti indicati da quest’ultimo o, in alternativa, gli eredi testamentari in mancanza di eredi legittimi. Tale designazione è revocabile e modificabile dal Richiedente in qualsiasi momento successivo all’emissione della polizza ad eccezione dei casi di seguito indicati: - dopo che il Richiedente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la ri- nuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio. In tale ipotesi la costituzione in pegno o vincolo, e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario; - da parte degli eredi dopo la morte dell’Assicurato; - dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avva- lere del beneficio. Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio della suddetta copertura devono essere comu- nicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento; a pena inefficacia della designazione, la dichiarazione del Richiedente deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza ai fini dell’attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del “terzo”. In caso di inefficacia rimane in vigore la precedente attribuzione disposta dal Richiedente o, in mancanza, l’assorbimento nel patrimonio ereditario. In nessun caso, nel corso della durata della polizza, la Banca ovvero qualsiasi società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, quale intermediario, potrà essere indicata come Beneficiario o vincolatario delle prestazioni as- sicurative. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. non rientrano nell’asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Richiedente che faccia espressa menzione della presente polizza, la Compagnia ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali. Per le coperture diverse dal “Decesso” prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., gli indennizzi saranno ricono- sciuti al Richiedente come indicato nel modulo di adesione. 3.6. Modalità di consegna della documentazione precontrattuale, contrattuale e in corso di contratto La documentazione precontrattuale, contrattuale e in corso di contratto è prevista su supporto cartaceo. Tutte le comunicazioni fra il Richiedente o Assicurato e le Compagnie dovranno essere fatte in forma scritta o per il tramite di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com e comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it. Eventuali comuni- cazioni da parte delle Compagnie al Richiedente o all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto del Richiedente o Assicurato. Il Richiedente può rivolgersi per qualsiasi esigenza al numero verde 800.124.124. In caso di chiamata dall’estero: +39.02.3032.8013.
POLIZZA BUSINESSSEMPRE - Condizioni di Assicurazione 6 di 25 Articolo 4 RICHIESTA DI VISITA MEDICA DA PARTE DEL RICHIEDENTE Il Richiedente può richiedere, con costi a proprio carico, che l’Assicurato sia sottoposto a visita medica, in una struttura a propria scelta, per certificarne lo stato di salute e non veder applicato il periodo di carenza. In tal caso il Richiedente dovrà trasmettere a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., il Rapporto di visita medica sottoscritto dall’Assicurato, compilato e sottoscritto dal medico curan- te e comprensivo dei referti medici ivi previsti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento a: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Vita e CPI Viale Stelvio, 55/57 – 20159 – Milano Entro 30 giorni dalla data di pervenimento della documentazione sanitaria completa, le Compagnie provvederanno a fornire riscontro al Richiedente: - in caso di esito favorevole dell’esame del Rapporto di Visita Medica, le Compagnie invieranno al Richiedente un’Appendice Contrattuale di conferma del contratto con specifica indicazione che il periodo di carenza viene annullato; - in caso di esito non favorevole dell’esame del Rapporto di Visita Medica, le Compagnie comunicheranno al Richiedente il recesso dal contratto e gli restituiranno i premi versati, al netto delle imposte pagate sul premio relativo alle coperture assicurative prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., qualora sottoscritte. Articolo 5 QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE 5.1. Quanto dura la Polizza La Polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione. La durata delle coperture assicurative sarà pari alla durata residua del finanziamento al momento della sottoscri- zione del modulo di adesione: nel caso particolare di abbinamento della copertura assicurativa con finanziamenti di nuova erogazione, la durata delle coperture assicurative sarà pari alla durata del finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento. Ove, con riferimento a un medesimo contratto di finanziamento, vi siano più Assicurati, la cessazione delle coper- ture per uno di essi non pregiudica la prosecuzione dei contratti di assicurazione stipulati dagli altri Assicurati. 5.2. Quando cominciano le coperture Ciascuna copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione del modulo di adesione, pur- ché sia stato regolarmente pagato il premio unico dovuto alla decorrenza del contratto, fatte salve le carenze di cui al successivo art. 5.2.1. 5.2.1. Carenza Se l’Assicurato non si è sottoposto a visita medica, le coperture dei pacchetti “Vita” e “Multirischio” non sono ope- ranti in caso di malattie diagnosticate nei primi 90 giorni da quando iniziano le coperture. In caso di sinistro conseguente alla copertura “Decesso” dei pacchetti “Vita” e “Multirischio” nel periodo di effettiva carenza, le Compagnie rimborseranno ai beneficiari designati il premio assicurativo, al netto delle imposte pagate sul premio relativo alle coperture assicurative prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Se l’Assicurato si sottopone volontariamente alla visita medica, in caso di esito positivo della verifica della docu- mentazione medica trasmessa nelle modalità previste dall’art. 4, l’art. 5.2.1 non troverà applicazione. La carenza non si applica qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la decorrenza; tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite acute, meningite cerebro – spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dis- senteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post – vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza; c) di infortunio – intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produ-
POLIZZA BUSINESSSEMPRE - Condizioni di Assicurazione 7 di 25 ca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza. Nel caso di pacchetto “Multirischio”, in caso di sinistro per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato verificatosi nel periodo di effettiva carenza: - Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. restituirà all’Assicurato il premio versato, al netto delle imposte, per le coper- ture da essa prestate; - Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. restituirà il premio versato per la copertura da essa prestata. Per effetto di ciò, an- che la copertura Vita si estingue. In caso di sinistro conseguente alla copertura “ITT” del Pacchetto Multirischio nel periodo di carenza, Intesa San- paolo Assicura non corrisponderà alcun indennizzo. Nel caso di Pacchetto “Infortuni” non sono previsti periodi di carenza contrattuale. 5.3. Quando finiscono le coperture Tutte le coperture assicurative (“Decesso”, “ITP” e “ITT”) finiscono alle ore 24.00 del giorno di scadenza della Po- lizza, ovvero il giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) morte dell’Assicurato nel corso della durata del contratto; b) liquidazione dell’indennizzo previsto nei Pacchetti “Multirischio” e “Infortuni” per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; c) estinzione anticipata totale o trasferimento del finanziamento, fatta salva la facoltà del Richiedente alla riattiva- zione della copertura assicurativa; d) sentenza dichiarativa del fallimento del Richiedente indicata al successivo art. 9; e) cessazione dell’attività d’impresa del Richiedente indicata al successivo art. 9; f) cessione del contratto di finanziamento ad altro soggetto indicata al successivo art. 9. Articolo 6 QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE Il premio è unico e deve essere pagato integralmente al momento della sottoscrizione della Polizza. È possibile pagare il premio con addebito sul conto corrente del Richiedente in essere presso la Banca. In ogni caso, l’estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza). Il premio può anche essere finanziato, cioè aggiunto all’importo del finanziamento. In tal caso il Richiedente au- torizza sin da ora la Banca a trattenere dal conto corrente il premio assicurativo, prendendo atto che la trattenuta della somma corrispondente varrà come pagamento del premio unico a favore di ciascuna specifica Compagnia. Le imposte sul premio, ove previste, sono a carico del Richiedente. Il premio varia in funzione dei seguenti elementi: • dell’età assicurativa dell’Assicurato all’adesione della polizza; • della durata della polizza coincidente con la durata del finanziamento sottostante; • dell’ammontare del capitale richiesto oggetto di assicurazione indicato sul modulo di adesione. Nell’importo del premio riportato sul modulo di adesione sono inclusi i costi a carico del Richiedente. Articolo 7 QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA 7.1. Quando e come è possibile cambiare idea sull’acquisto della Polizza (Recesso dal contratto) Per il pacchetto “Vita”, il Richiedente, salvo il caso in cui siano stati denunciati sinistri a cui sia conseguito il paga- mento dell’indennizzo, può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione, con le seguenti modalità: - sottoscrivendo l’apposito modulo di recesso presso la banca intermediaria; - inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Ufficio Portafoglio Vita e CPI – Viale Stelvio, 55/57 – 20159 – Milano. Il premio versato, sarà restituito al Richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da
POLIZZA BUSINESSSEMPRE - Condizioni di Assicurazione 8 di 25 parte della Compagnia. In virtù del recesso dal contratto, la Compagnia e il Richiedente sono liberi da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio. Per il pacchetto “Multirischio”, il Richiedente, salvo il caso in cui siano stati denunciati sinistri a cui sia conseguito il pagamento dell’indennizzo, può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione, con le seguenti modalità: - sottoscrivendo l’apposito modulo di recesso presso la banca intermediaria; - inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Portafoglio Vita e CPI – Viale Stelvio, 55/57 – 20159 – Milano. Il premio versato, al netto delle imposte per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., sarà restituito al Richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte delle Compagnie. In virtù del recesso dal contratto, le Compagnie e il Richiedente sono liberi da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio. Si precisa che il recesso comunicato a una sola delle Compagnie ha effetto anche nei confronti dell’altra. Per il pacchetto “Infortuni”, il Richiedente, salvo il caso in cui siano stati denunciati sinistri a cui sia conseguito il pagamento dell’indennizzo, può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione, con le seguenti modalità: - sottoscrivendo l’apposito modulo di recesso presso la banca intermediaria; - inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Portafoglio Vita e CPI – Viale Stelvio, 55/57 – 20159 – Milano. Il premio versato, al netto delle imposte, sarà restituito al Richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comuni- cazione di recesso da parte della Compagnia. In virtù del recesso dal contratto, la Compagnia e il Richiedente sono libere di qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio. 7.2. Quando è possibile recedere dalla Polizza (Risoluzione del contratto) 7.2.1. Recesso alla ricorrenza annua Per il pacchetto “Multirischio”, a partire dalla prima ricorrenza annuale il Richiedente ha facoltà di recedere, senza oneri, dalle sole coperture assicurative prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Il recesso deve avvenire con preavviso di almeno 60 giorni antecedenti ciascuna ricorrenza annuale di polizza, con le seguenti modalità: - sottoscrivendo l’apposito modulo presso la banca intermediaria; o, in alternativa: - inviando una comunicazione scritta indirizzata con lettera raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Portafoglio Vita e CPI – Viale Stelvio n. 55/57 – 20159 – Milano. In tal caso rimane efficace sino alla scadenza la sola copertura stipulata con Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. restituirà al Richiedente, entro 30 giorni dalla ricorrenza annuale successiva alla richiesta di recesso, la parte di premio relativa alla copertura assicurativa non goduta che si ottiene moltiplican- do l’importo del premio versato, al netto dell’imposta, per le coperture assicurative prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., per il rapporto tra il capitale assicurato alla data di estinzione della polizza, che coincide con la ricorrenza annuale di polizza, e il capitale assicurato iniziale, ulteriormente moltiplicato per il rapporto tra gli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza dell’assicurazione e la durata complessiva dell’assicurazione espressa in anni e frazione di anno. Per il pacchetto “Infortuni”, a partire dalla prima ricorrenza annuale il Richiedente ha facoltà di recedere, senza one- ri, da tutte le coperture. Il recesso deve avvenire con preavviso di almeno 60 giorni antecedenti ciascuna ricorrenza annuale di polizza, con le seguenti modalità: - sottoscrivendo l’apposito modulo presso la banca intermediaria; o, in alternativa: - inviando una comunicazione scritta indirizzata con lettera raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Portafoglio Vita e CPI – Viale Stelvio n. 55/57 – 20159 – Milano. Tale recesso non è esercitabile nel caso in cui l’Assicurato abbia denunciato un sinistro alla Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
POLIZZA BUSINESSSEMPRE - Condizioni di Assicurazione 9 di 25 Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. restituirà al Richiedente, entro 30 giorni dalla ricorrenza annuale successiva alla richiesta di recesso, la parte di premio relativa alla copertura assicurativa non goduta che si ottiene moltiplicando l’importo del premio versato, al netto delle imposte eventualmente previste, per il rapporto tra il capitale assicurato alla data di estinzione della polizza, che coincide con la ricorrenza annuale di polizza, e il capitale assicurato inizia- le, ulteriormente moltiplicato per il rapporto tra gli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza dell’assicurazione e la durata complessiva dell’assicurazione espressa in anni e frazione di anno. Nei casi di recesso descritti in questo articolo si terrà conto dei riproporzionamenti per effetto di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali. Il recesso non è esercitabile sulle coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura nel caso in cui il Richiedente abbia denunciato un sinistro alla Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. salvo che lo stesso non sia stato chiuso senza dar luogo ad alcun indennizzo. 7.2.2. Recesso delle Compagnie in caso di sopravvenuto svolgimento di una delle attività professionali non assicurabili Ricevuta la comunicazione di svolgimento di una delle attività professionali non assicurabili, le Compa- gnie comunicheranno il recesso dalla Polizza, restituendo al Richiedente, mediante accredito sul codice IBAN precedentemente comunicato, la parte di premio per il quale il rischio è cessato, al netto dell’imposta per le co- perture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., calcolata alla data in cui la specifica Compagnia è venuta a conoscenza dell’aggravamento del rischio. Tale parte si determina secondo le modalità di calcolo utilizzate in caso di estinzione o trasferimento del contratto di finanziamento riportate all’art. 8, senza applicazione di alcuna spesa amministrativa. 7.2.3. Recesso delle Compagnie in caso di mancato pagamento per non assicurabilità In caso di rifiuto del sinistro per non assicurabilità dell’Assicurato, le Compagnie invieranno al Richiedente o ai Beneficiari designati comunicazione di recesso unilaterale dal contratto ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento del riferimento IBAN per l’accredito del premio e restituiranno al Richiedente o ai Beneficiari designati, al netto delle imposte per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., il premio “Non goduto”, definito come il periodo intercorrente tra la data in cui le Compagnie sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dell’Assicurato e la scadenza del contratto di assicurazione. Il premio “Non goduto” si determina secondo le modalità di calcolo utilizzate in caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento come indicato al successivo art. 8. Ciascuna Compagnia applicherà, un costo fisso a titolo di spese amministrative pari a 10,00 euro. 7.2.4. Recesso di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. per cumulo Nel solo caso di scelta dei Pacchetti “Multirischio” e “Vita”, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del modulo di ade- sione, la specifica Compagnia si riserva di recedere unilateralmente dal contratto e di restituire al Richiedente il premio versato, al netto dell’eventuale imposta, estinguendo il contratto stesso, qualora siano in vigore altre polizze di assicurazione sulla vita stipulate con Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. nei 24 mesi precedenti la data di sottoscrizio- ne del modulo di adesione a copertura di finanziamenti o linee di credito relativi al segmento Business (Polizza Finanziamenti Breve Termine Business, Polizza Vita o Multirischio Finanziamenti Medio Lungo Termine Business, Polizza PrestoBusiness, Polizza BusinessSempre e Polizza Business5) tali che le prestazioni assicurate cumulate con il capitale richiesto indicato sul modulo di adesione dell’emittenda polizza siano superiori al limite massimo di: - 250.000,00 euro per assicurati aventi età anagrafica non superiore ai 60 anni; - 125.000,00 euro per assicurati aventi età anagrafica superiore ai 60 anni. 7.2.5. Recesso per mancata accettazione del rischio In caso di esito non favorevole dell’esame del Rapporto di Visita Medica inviato dal Richiedente per annullare il periodo di carenza di cui all’art. 5.2.1, le Compagnie comunicheranno al Richiedente il recesso dal contratto e gli restituiranno i premi versati, al netto delle eventuali imposte. Le coperture finiranno il giorno di ricezione da parte del Richiedente della comunicazione di recesso da parte delle Compagnie. 7.2.6. Recesso di Intesa Sanpaolo Assicura in caso di liquidazione del sinistro per “Decesso” e recesso di Intesa Sanpaolo Vita in caso di liquidazione del sinistro per “ITP” (Pacchetto “Multirischio”) Tali recessi possono verificarsi solo se il Richiedente ha sottoscritto il Pacchetto “Multirischio” indicato al precedente art. 1.2.
POLIZZA BUSINESSSEMPRE - Condizioni di Assicurazione 10 di 25 Se si verifica un sinistro liquidato da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. conseguente alla copertura Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. restituirà al Richiedente la parte di premio rela- tiva alla copertura Decesso per il periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di liquidazione dell’indennizzo da parte di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e la scadenza del contratto di Assicurazione. Se si verifica un sinistro liquidato da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. conseguente alla copertura Decesso, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. restituirà al Richiedente la parte di premio relativa alla copertura Invalidità Totale Perma- nente per il periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di liquidazione dell’indennizzo da parte di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e la scadenza del contratto di Assicurazione. Tale parte si determina secondo le modalità di calcolo utilizzate in caso di estinzione o trasferimento del contratto di finanziamento di cui all’art. 8, senza applicazione di alcuna spesa amministrativa. Articolo 8 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata parziale o totale del Finanziamento, anche a seguito di surroga da parte di altro ente finanziatore non appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, le coperture assicurative ancora in vigore: - si ridurranno proporzionalmente con effetto dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento dell’estinzione parzia- le del Finanziamento; - cesseranno con effetto dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento dell’estinzione o del trasferimento del Finanziamento. Il Richiedente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., relativo: - al periodo per il quale il rischio diminuisce, in caso di estinzione parziale del Finanziamento, definito come il perio- do residuo intercorrente tra la data di riduzione del contratto di Finanziamento e la data di scadenza della Polizza; - al periodo per il quale il rischio è cessato, in caso di estinzione totale del Finanziamento, definito come il periodo residuo intercorrente tra la data di perfezionamento dell’estinzione o del trasferimento del Finanziamento e la data di scadenza della Polizza. In caso di ITP da infortunio o malattia dell’Assicurato denunciata successivamente alla estinzione anticipata parzia- le o totale del finanziamento (in quest’ultimo caso solo quando il Richiedente ha scelto di mantenere le coperture della Polizza fino alla scadenza originariamente convenuta), la Compagnia liquiderà una somma calcolata come indicato all’art. 13.2 senza tenere conto degli eventuali rimborsi parziali anticipati effettuati. 8.1. Modalità di calcolo del premio non goduto in caso di estinzione totale/surroga del finanziamento La parte di premio riferita alla specifica Compagnia a cui il Richiedente avrà diritto è rappresentata dalla somma di due componenti: quella relativa al caricamento e quella relativa al premio puro. La componente riferita al caricamento si ottiene moltiplicando l’importo dei costi, determinati come prodotto tra le aliquote relative al costo variabile indicate nel Dip Aggiuntivo Multirischi ed il relativo premio versato, per il rapporto tra la durata in anni e frazione di anno mancanti alla scadenza del contratto di assicurazione e la sua durata com- plessiva espressa in anni e frazione di anno, riproporzionato per effetto di eventuali precedenti estinzioni parziali. La componente riferita al premio puro si ottiene moltiplicando l’importo del relativo premio versato, riproporzionato per effetto di eventuali precedenti estinzioni parziali, diminuito dell’importo dei costi, per il rapporto tra gli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza del contratto di assicurazione e la durata complessiva dello stesso – espressa in anni e frazione di anno - ulteriormente moltiplicata per il rapporto, non superiore a 1, tra capitale as- sicurato all’epoca di estinzione della polizza e il capitale assicurato iniziale, riproporzionato per effetto di eventuali precedenti estinzioni parziali. A questo risultato viene sottratto un costo amministrativo che: • per il Pacchetto “Multirischio” le Compagnie applicheranno nella misura di 10,00 euro ciascuna; • per il Pacchetto “Vita” e “Infortuni” la specifica Compagnia applicherà - fino a capienza – nella misura di 10,00 euro.
POLIZZA BUSINESSSEMPRE - Condizioni di Assicurazione 11 di 25 Ciascuna Compagnia restituirà (a condizione che il Richiedente non abbia chiesto la riattivazione delle coperture assicurative di cui sotto) il premio pagato per il quale rischio è cessato sul conto corrente di addebito delle rate del finanziamento ovvero sulle coordinate bancarie indicate dal Richiedente, entro 30 giorni dalla data in cui il Richie- dente stesso ha effettuato la scelta di estinzione delle coperture assicurative. Nei casi di sottoscrizione delle garanzie del Pacchetto “Multirischio” prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. verso cui sia stato denunciato un sinistro prima dell’estinzione parziale delle coperture sopra descritte, purché lo stesso non sia stato chiuso senza dar luogo ad alcun indennizzo, l’importo rimborsato sarà riferito alla sola copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., qualora presente. In alternativa all’estinzione delle coperture, contestualmente all’estinzione anticipata totale o al trasferimento del finanziamento, ovvero entro i 15 giorni successivi in caso di Richiedente assente, il Richiedente può chiedere la riattivazione delle coperture assicurative in essere. In tal caso le coperture saranno riattivate dalla data in cui la Compagnia ne ha ricevuto richiesta. Nell’eventuale caso di scelta effettuata dal Richiedente nei 15 giorni successivi alla data di perfezionamento dell’e- stinzione anticipata parziale del finanziamento, i sinistri relativi alle coperture previste dalla presente polizza non saranno indennizzati. Se l’estinzione anticipata totale del finanziamento avviene entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, verrà restituito al Richiedente il premio versato al netto delle imposte per le eventuali coperture pre- state da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con le modalità indicate all’art. 7. Durata Polizza 5 anni Età Assicurato 45 anni Capitale richiesto oggetto di assicurazione € 15.000,00 Premio versato (complessivo) € 244,40 Premio Intesa Sanpaolo Vita € 63,00 Premio Intesa Sanpaolo Assicura al lordo imposte € 181,40 Premio Intesa Sanpaolo Assicura al netto imposte € 176,98 Capitale assicurato iniziale € 15.244,40 Costi Intesa Sanpaolo Vita (42,5%) € 26,78 Costi Intesa Sanpaolo Assicura (41%) € 72,56 Epoca di estinzione 2 anni dalla decorrenza Durata residua del finanziamento 3 anni Debito residuo (ipotesi) € 9.687,65 Estinzione totale Intesa Sanpaolo Vita Intesa Sanpaolo Assicura Componente costi € 16,06 € 45,53 Componente premio puro € 13,81 € 39,81 Totale € 29,87 € 83,33 Spese amministrative € 10,00 € 10,00 Premio restituito € 19,87 € 73,33 8.2. Modalità di calcolo del premio non goduto in caso di estinzione parziale del finanziamento La parte di premio, riferita a ciascuna Compagnia, è rappresentata dal prodotto tra la quota di debito residuo estinto e la somma di due componenti: quella relativa al caricamento e quella relativa al premio puro. La componente relativa al caricamento si ottiene moltiplicando l’importo dei costi, determinati come prodotto tra le aliquote relative al costo variabile indicate nel Dip Aggiuntivo Multirischi ed il relativo premio versato, per il rapporto tra la durata in anni e frazione di anno mancanti alla scadenza del contratto di assicurazione e la sua durata com- plessiva espressa in anni e frazione di anno. La componente relativa al premio puro si ottiene moltiplicando l’importo del relativo premio versato, riproporzionato in seguito ad eventuali precedenti estinzioni parziali del contratto di assicurazione, diminuito dell’importo dei costi, per il rapporto tra gli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza del contratto di assicurazione e la durata complessiva dello stesso – espressa in anni e frazione di anno – ulteriormente moltiplicata per il rapporto, non su- periore a 1, tra capitale assicurato all’epoca di estinzione parziale del finanziamento e il capitale assicurato iniziale riproporzionato per effetto di eventuali precedenti estinzioni parziali del contratto di assicurazione.
POLIZZA BUSINESSSEMPRE - Condizioni di Assicurazione 12 di 25 A questo risultato viene sottratto un costo amministrativo che: • per il Pacchetto “Multirischio” le Compagnie applicheranno nella misura di 10,00 euro ciascuna; • per il Pacchetto “Vita” e “Infortuni” la specifica Compagnia applicherà -fino a capienza – nella misura di 10,00 euro. Se tale somma risulti inferiore ai suddetti 10,00 euro, allora non sarà previsto alcun pagamento al Richiedente. Se per una sola delle Compagnie tale somma risulti inferiore ai suddetti 10,00 euro, allora non sarà previsto alcun pagamento al Richiedente da parte della Compagnia in questione. Ciascuna Compagnia restituirà il premio pagato per il quale il rischio diminuisce sul conto corrente di addebito delle rate del finanziamento ovvero sulle coordinate bancarie indicate dal Richiedente, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell’estinzione parziale. Nei casi di sottoscrizione delle garanzie del Pacchetto “Multirischio” prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. verso cui sia stato denunciato un sinistro prima dell’estinzione parziale delle coperture sopra descritte, purché lo stesso non sia stato chiuso senza dar luogo ad alcun indennizzo, l’importo rimborsato sarà riferito alla sola copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., qualora presente. In alternativa alla riduzione delle coperture, contestualmente all’estinzione parziale del finanziamento, ovvero entro i 15 giorni successivi in caso di Richieden- te assente, lo stesso può chiedere il mantenimento delle prestazioni alle condizioni in vigore prima dell’estinzione anticipata parziale del finanziamento. Gli eventuali sinistri avvenuti nel periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del finanziamento e l’esercizio della scelta del Richiedente saranno liquidati sulla base delle prestazioni in vigore prima dell’estinzione parziale del finanziamento. Articolo 9 FALLIMENTO/CESSAZIONE ATTIVITÀ/CESSIONE DEL FINANZIAMENTO/PERDITA DEL RUOLO RILEVANTE DA PARTE DELL’ASSICURATO Tutte le coperture assicurative cessano alle ore 24.00: • della data di emissione della sentenza dichiarativa di fallimento o della data di cessazione dell’attività d’impresa del Richiedente; • della data di perfezionamento della cessione del contratto di finanziamento ad altro soggetto. In tali ipotesi il Richiedente ha diritto alla liquidazione entro 30 giorni dalla data di estinzione della copertura assi- curativa di un importo pari alla parte di premio per il quale il rischio è cessato, al netto delle imposte eventualmente previste, calcolata alla data di estinzione della polizza, tenuto conto di precedenti estinzioni anticipate parziali. Tale parte si determina secondo le modalità di calcolo utilizzate in caso di estinzione o trasferimento del contratto di finanziamento, senza applicazione di alcuna spesa amministrativa. In tal caso, ciascuna Compagnia invierà al Richiedente comunicazione di recesso unilaterale dal contratto liquidan- do al Richiedente la parte di premio per il quale il rischio è cessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. In caso di cessazione del ruolo rilevante dell’Assicurato, il Richiedente ha l’onere di darne comunicazione a ciascu- na Compagnia a mezzo raccomandata A/R - a seconda del pacchetto assicurativo prescelto – da inviare a: PACCHETTO “VITA” Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Portafoglio Vita e CPI Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano PACCHETTO “MULTIRISCHIO” Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. c/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Portafoglio Vita e CPI Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano PACCHETTO “INFORTUNI” Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Portafoglio Vita e CPI Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano
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