PASS4YOU Supporto tecnico ai tutori volontari - L'APOLIDIA - Intersos

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Supporto tecnico ai tutori volontari

       • L’APOLIDIA •

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L’APOLIDIA

Se il minore straniero non accompagnato (o il neomaggiorenne) non ottiene il passaporto, potrebbe essere
apolide.

1. CHI È L’APOLIDE?
È quella persona che “nessuno Stato considera come suo cittadino per l’applicazione della sua legislazio-
ne” (Art. 1 della Convenzione di New York del 1954).
Questa condizione personale presuppone l’assenza di un elemento fondamentale nel diritto internazionale: il
collegamento o la protezione tra un determinato soggetto e un determinato Paese.

L’apolidia può essere di due tipi:
- Originaria: fin dalla nascita la persona è priva di qualsiasi cittadinanza
- Derivata: tale condizione tocca una persona in un momento successivo alla nascita

Per comprendere se una persona è o meno apolide, è necessario prendere in considerazione le legislazioni sulla
cittadinanza del Paese (o dei Paesi) con cui il richiedente abbia un legame significativo (ad esempio: nascita,
discendenza, matrimonio o residenza abituale). In particolare:
- Lo Stato di nascita 			                     che potrebbe avere ad esempio trasferito la cittadinanza jure soli,
ovvero sulla base della nascita sul territorio di quello Stato;
- Gli Stati di cittadinanza o di provenienza dei genitori			                     per verificare se l’interessato
abbia acquisito la cittadinanza jure sanguinis, cioè sulla base del legame con i genitori.

Il modo più semplice per fare questa verifica è chiedere direttamente ai Paesi rilevanti se riconoscono o
meno l’interessato come proprio cittadino. In genere, è lo stesso interessato che si presenta in Consolato per
chiedere di ottenere o un certificato di cittadinanza o un certificato di non cittadinanza.
Accade talvolta, però, che i Consolati non diano alcun riscontro ovvero rispondano che l’interessato non ha
fornito sufficienti documenti e informazioni.
ALCUNI INDICATORI DI APOLIDIA
        Identificare i MSNA apolidi è piuttosto complesso, in quanto è necessario un attento studio delle legislazioni sulla
        cittadinanza del Paese (o dei Paesi) con cui il minore ha un legame significativo, oltre all’analisi della storia e della
        situazione individuale del minore.
        Vi sono però alcuni elementi chiave che si riscontrano spesso nelle situazioni di apolidia e che possono aiutare a
        identificare i possibili casi di MSNA apolidi, tra coloro che non riescono a ottenere il passaporto. Nel caso in cui
        emergano tali “indicatori di apolidia”, i tutori e gli operatori potranno segnalare il minore a un legale specializza-
        to, affinché questi possa valutare l’opportunità o meno di presentare una domanda di riconoscimento dello status
        di apolide.

                Si riportano di seguito alcuni “indicatori di apolidia”:

                    - se il minore appartiene a determinate minoranze nell’ambito della quali l’apolidia è par-
                ticolarmente diffusa (ad es. la minoranza Rohingya in Myanmar e Bangladesh, Curdi Faili, Curdi
                siriani, Sahrawi, Tuareg, Palestinesi, Bidoon);

                    - se il minore è nato in uno Stato diverso da quello di cui i genitori hanno la cittadinanza,
                in particolare se il Paese in questione registra la presenza di una popolazione apolide consistente,
                potrebbe essere apolide, qualora non venga riconosciuto come cittadino né dallo Stato di nascita
                né dallo Stato di cui i genitori sono cittadini (ad es. si riscontrano casi di apolidia tra i minori nati
                in Costa d’Avorio da genitori maliani e tra i minori nati in Sudan da genitori eritrei);

                    - se il padre è sconosciuto o è morto, il minore potrebbe essere apolide in quanto alcuni Stati
                hanno leggi sulla cittadinanza discriminatorie, che non consentono alla madre di trasmettere
                la cittadinanza al figlio in determinate circostanze (ad es. Iraq, Iran, Libia, Sudan, Somalia, Siria,
                Libano1);

                    - se il minore non ha mai avuto un certificato di nascita ed è orfano di entrambi i genitori
                o è stato abbandonato dai genitori: potrebbe esser riconosciuto come apolide ove risulti che non
                è mai stato registrato presso le autorità dello Stato di nascita e/o dello Stato di cui i genito-
                ri erano cittadini e chel’acquisto della cittadinanza di tale Stato/i richiederebbe adempimenti
                sostanzialmente impossibili (ad es. in Costa d’Avorio vi è un consistente numero di apolidi tra i
                minori orfani o abbandonati dai genitori2).

         Si sottolinea che questo elenco non è in alcun modo esaustivo e che non necessariamente in presenza
         di tali indicatori l’interessato è apolide, dovendosi sempre valutare la situazione individuale.

1. Per un approfondimento, si veda: https://www.refworld.org/pdfid/5f0d7b934.pdf
2. Per un approfondimento, si veda: https://www.unhcr.org/ibelong/the-lost-children-of-cote-divoire/
2. COSA si ottiene con il
riconoscimento dello status di apolide?

    – un permesso di soggiorno             – un titolo di viaggio                 – acquisto della
    della durata di due o cinque           (documento equipollente al             cittadinanza italiana per
    anni, che viene rinnovato au-          passaporto che dunque con-             naturalizzazione “agevolata”:
    tomaticamente e consente di            sente di uscire dall’Italia e di       le persone apolidi possono
    lavorare                               rientrarvi)                            fare richiesta di naturalizza-
                                                                                  zione dopo cinque anni di re-
                                                                                  sidenza legale sul territorio.

3. COME si ottiene il riconoscimento dello status di apolide?

In Italia esistono due procedure di accertamento dell’apolidia: una amministrativa e una giudiziaria, a seconda
che l’istante sia in possesso o meno di alcuni requisiti.

           Per esperire la via giudiziaria non è necessario avere prima presentato la richiesta di ricono-
           scimento dell’apolidia in via amministrativa. Dunque se l’interessato non è in possesso dei
           requisiti richiesti per la procedura amministrativa (ad es. la residenza) potrà comunque
     presentare la richiesta di riconoscimento dello status di apolide in via giudiziaria, senza che gli venga
    richiesto di completare prima la procedura in via amministrativa.

La procedura amministrativa
Non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
L’istante può ricorrere a questa procedura solo se:

   – è regolarmente residente in Italia
   – è in possesso dell’ atto di nascita
   – è in possesso dei documenti che provano la sua residenza in Italia
La domanda per il riconoscimento dell’apolidia si presenta alternativamente:

1.   Tramite raccomandata A/R al Ministero dell’Interno inviata al seguente indirizzo:
     Ministero dell’Interno-Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione-Direzione Centrale per i diritti civili,
     la cittadinanza e l’immigrazione- via Cavour, 6- 00184 Roma.
2. Tramite la Prefettura del luogo in cui l’apolide risiede. Sarà la Prefettura a tenere tutti i rapporti con il Ministero.

Nella domanda occorre allegare i seguenti documenti:

     Atto di nascita.                        Documentazione relativa alla             Ogni documento idoneo a
                                             residenza in Italia.                     dimostrare lo stato di apolide
                                             Nella prassi si esige il certi-          (es. l’attestazione rilasciata
                                             ficato di residenzae la copia            dall’autorità consolare del
                                             autenticata del titolo di sog-           Paese d’origine o, se ritenuto
                                             giorno.                                  necessario, anche del Paese
                                                                                      di ultima residenza dell’in-
                                                                                      teressato da cui risulti che il
                                                                                      medesimo non è in possesso
                                                                                      di quella cittadinanza).

              –   Questi documenti devono essere tutti presenti
              –   I documenti stranieri devono essere tradotti e legalizzati
              –   L’amministrazione ha un orientamento restrittivo (cioè anche se si hanno tutti i documenti,
                  adotta in genere l’orientamento meno favorevole alla concessione dell’apolidia).
              –   La risposta del Ministero può arrivare anche dopo più di due anni.
              -   Il Ministero potrà accogliere o rigettare la domanda presentata in via amministrativa.
                  Se questa domanda viene rigettata, sarà comunque possibile presentare domanda al giudice.

Costi
– Il costo della raccomandata al Ministero dell’Interno
– Il costo per legalizzare e tradurre eventuali documenti provenienti da uno Stato estero
Il procedimento giudiziario

È indispensabile l’assistenza di un avvocato. Oggi è la procedura maggiormente utilizzata, poiché non richiede
particolari requisiti né la presentazione di una prova documentale. Infatti, non è richiesto il possesso di un atto
di nascita né di documentazione relativa alla residenza.

COME?

                                                                Se non si sa a quale avvocato rivolgersi, si può
                                                                andare direttamente all’Ordine degli avvocati del-
                                                                la città in cui si vive (di solito, l’Ordine si trova
    Se si conosce già un avvocato cui affidarsi e tale          nell’edificio del Tribunale e comunque in Tribuna-
    avvocato è nell’elenco degli avvocati autorizzati al        le sanno dare indicazioni su dove si trova l’Ordine
    patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato stesso           degli avvocati). All’Ordine degli Avvocati c’è qua-
    presenterà domanda di gratuito patrocinio all’Or-           si sempre un servizio che aiuta gli interessati a
    dine degli avvocati.                                        predisporre la domanda per il patrocinio a spese
    Occorre consegnare a lui tutti i documenti che si           dello Stato.
    possiedono. L’avvocato chiederà di firmargli un             È anche possibile chiedere all’Ordine la lista degli
    mandato per la difesa e preparerà l’atto, allegan-          avvocati ammessi al patrocinio dello Stato al fine
    do i documenti e il nome di eventuali testi, se             di individuare un avvocato e prendere contatto
    necessario.                                                 con lui.

Tuttavia, potrebbero presentarsi delle difficoltà nell’accesso al patrocinio a spese dello Stato dovute a:

  – assenza di documenti idonei di identificazione
  – difficoltà a presentare la documentazione riguardante il reddito nel Paese di provenienza o con cui si
		 hanno avuti dei vincoli rilevanti.
Se l’ordine degli avvocati non accoglie la richiesta di ammissione, tale richiesta deve essere ripresentata al giudice.

Eventuale appello avverso la decisione della causa
In caso di rigetto della domanda, sarà possibile contestare davanti alla Corte d’Appello la decisione che ha riget-
tato la richiesta. Anche l’Avvocatura dello Stato potrà impugnare la sentenza che accerti la condizione di apolide

Costi
È necessario corrispondere un contributo unificato di 259 € oltre a sostenere le spese legali.
Se non è possibile farsi carico di tali costi, si può chiedere di accedere al sistema del patrocinio a spese dello Stato.
4. Come soggiornare in Italia in attesa del riconoscimento
dello status di apolide?

La persona che abbia presentato domanda di riconoscimento dello status di apolide (in via amministrativa o giu-
diziaria) può richiedere il permesso di soggiorno per acquisto dello stato di apolide (cd permesso di soggiorno per
“attesa apolidia”).
Tale permesso di soggiorno va richiesto personalmente alla Questura – Ufficio immigrazione competente per il luogo
di dimora, allegando:

   - 4 foto formato tessera
   - marca da bollo da € 16,00
   - dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare
   - documentazione attestante domanda di riconoscimento dello status di apolide
   - permesso di soggiorno in corso di validità.

L’art.11 comma 1, d.p.r. 394/1999 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno “per attesa apolidia” a favore del
cittadino straniero che abbia già un permesso di soggiorno per altri motivi. Nella prassi, viene richiesto il permes-
so di soggiorno in corso di validità. Per questo motivo, ove possibile, sarebbe preferibile presentare la richiesta di
permesso di soggiorno “per attesa apolidia” prima della scadenza del permesso “per minore età” o del permesso
eventualmente posseduto ad altro titolo.

               In ogni caso, va ricordato che alcune Questure rilasciano un permesso anche a coloro che non
               avessero un permesso di soggiorno in precedenza, ma possano comunque dimostrare la pendenza
               del procedimento volto all’accertamento dello status. Se la questura ha orientamento particolar-
               mente restrittivo, l’avvocato può fare domanda al giudice di condanna al rilascio del permesso di
               soggiorno nelle more del procedimento, tramite un procedimento ex art. 700 c.p.c.

Il permesso di soggiorno per attesa apolidia:

  - viene rinnovato fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento dello status di apolide;
  - può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, ad
		 eccezione dei casi in cui il cittadino straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta
		 di asilo (art. 6, co. 1-bis d.lgs. 286/98, introdotto dall’art. 1, co. 1, d.l. 130/2020);
  - pur non essendovi alcuna norma che stabilisca espressamente che il titolare di permesso di soggiorno per
		 attesa apolidia ha diritto di svolgere attività lavorativa, si ritiene che tale diritto debba essere riconosciuto
		 sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, in seguito all’entrata in
		 vigore dell’art. 1, co. 1, d.l. 130/2020 che stabilisce la possibilità di conversione di tale permesso di soggiorno
		 in un permesso per lavoro; tuttavia, nella prassi si riscontrano spesso ostacoli nell’effettivo esercizio del diritto
		 di svolgere attività lavorativa; in tali casi, si può agire in via giudiziaria affinché il titolare del permesso per
		 attesa apolidia si veda riconosciuto il diritto di esercitare attività lavorativa.
Il procedimento per il riconoscimento dello status di apolide e quello per il riconoscimento della protezione
internazionale sono due procedimenti distinti che non si escludono reciprocamente: dunque un richiedente asilo
può presentare la richiesta di riconoscimento dello status di apolide senza dover rinunciare alla domanda d’asilo
(e potrà continuare a rinnovare il permesso di soggiorno per richiesta asilo fino alla fine del relativo procedimento).

E’ tuttavia fondamentale considerare attentamente i rischi che potrebbero derivare dalla presa di contatto con le
autorità dei Paesi con cui l’interessato ha legami rilevanti.

                        Norme di riferimento
                        –   Convenzione di New York del 1954 sullo statuto degli apolidi
                            https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/
                            CONVENZIONE_SULLO_STATUTO_DEGLI_APOLIDI__DEL_1954.pdf
                        –   Convenzione di New York del 1961 sulla riduzione dell’apolidia
                            https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/CONVENZIONE_SULLA_
                            RIDUZIONE_DELL_APOLIDIA_1961.pdf
                        –   Legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”
                            https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/15/092G0162/sg
                        –   Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
                        -   D.p.r. 31 agosto 1999, n. 394
                            https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/dpr_394_
                            1999.pdf

                        Maggiori informazioni
                        –   Tavolo apolidia https://tavoloapolidia.org/informati/cose-lapolidia/
                        –   Manuale UNHCR per la protezione delle persone apolidi
                            https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&
                            docid=57b6bff14
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