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PASS 4YOU Supporto tecnico ai tutori volontari • L’APOLIDIA • PASS4you
L’APOLIDIA Se il minore straniero non accompagnato (o il neomaggiorenne) non ottiene il passaporto, potrebbe essere apolide. 1. CHI È L’APOLIDE? È quella persona che “nessuno Stato considera come suo cittadino per l’applicazione della sua legislazio- ne” (Art. 1 della Convenzione di New York del 1954). Questa condizione personale presuppone l’assenza di un elemento fondamentale nel diritto internazionale: il collegamento o la protezione tra un determinato soggetto e un determinato Paese. L’apolidia può essere di due tipi: - Originaria: fin dalla nascita la persona è priva di qualsiasi cittadinanza - Derivata: tale condizione tocca una persona in un momento successivo alla nascita Per comprendere se una persona è o meno apolide, è necessario prendere in considerazione le legislazioni sulla cittadinanza del Paese (o dei Paesi) con cui il richiedente abbia un legame significativo (ad esempio: nascita, discendenza, matrimonio o residenza abituale). In particolare: - Lo Stato di nascita che potrebbe avere ad esempio trasferito la cittadinanza jure soli, ovvero sulla base della nascita sul territorio di quello Stato; - Gli Stati di cittadinanza o di provenienza dei genitori per verificare se l’interessato abbia acquisito la cittadinanza jure sanguinis, cioè sulla base del legame con i genitori. Il modo più semplice per fare questa verifica è chiedere direttamente ai Paesi rilevanti se riconoscono o meno l’interessato come proprio cittadino. In genere, è lo stesso interessato che si presenta in Consolato per chiedere di ottenere o un certificato di cittadinanza o un certificato di non cittadinanza. Accade talvolta, però, che i Consolati non diano alcun riscontro ovvero rispondano che l’interessato non ha fornito sufficienti documenti e informazioni.
ALCUNI INDICATORI DI APOLIDIA Identificare i MSNA apolidi è piuttosto complesso, in quanto è necessario un attento studio delle legislazioni sulla cittadinanza del Paese (o dei Paesi) con cui il minore ha un legame significativo, oltre all’analisi della storia e della situazione individuale del minore. Vi sono però alcuni elementi chiave che si riscontrano spesso nelle situazioni di apolidia e che possono aiutare a identificare i possibili casi di MSNA apolidi, tra coloro che non riescono a ottenere il passaporto. Nel caso in cui emergano tali “indicatori di apolidia”, i tutori e gli operatori potranno segnalare il minore a un legale specializza- to, affinché questi possa valutare l’opportunità o meno di presentare una domanda di riconoscimento dello status di apolide. Si riportano di seguito alcuni “indicatori di apolidia”: - se il minore appartiene a determinate minoranze nell’ambito della quali l’apolidia è par- ticolarmente diffusa (ad es. la minoranza Rohingya in Myanmar e Bangladesh, Curdi Faili, Curdi siriani, Sahrawi, Tuareg, Palestinesi, Bidoon); - se il minore è nato in uno Stato diverso da quello di cui i genitori hanno la cittadinanza, in particolare se il Paese in questione registra la presenza di una popolazione apolide consistente, potrebbe essere apolide, qualora non venga riconosciuto come cittadino né dallo Stato di nascita né dallo Stato di cui i genitori sono cittadini (ad es. si riscontrano casi di apolidia tra i minori nati in Costa d’Avorio da genitori maliani e tra i minori nati in Sudan da genitori eritrei); - se il padre è sconosciuto o è morto, il minore potrebbe essere apolide in quanto alcuni Stati hanno leggi sulla cittadinanza discriminatorie, che non consentono alla madre di trasmettere la cittadinanza al figlio in determinate circostanze (ad es. Iraq, Iran, Libia, Sudan, Somalia, Siria, Libano1); - se il minore non ha mai avuto un certificato di nascita ed è orfano di entrambi i genitori o è stato abbandonato dai genitori: potrebbe esser riconosciuto come apolide ove risulti che non è mai stato registrato presso le autorità dello Stato di nascita e/o dello Stato di cui i genito- ri erano cittadini e chel’acquisto della cittadinanza di tale Stato/i richiederebbe adempimenti sostanzialmente impossibili (ad es. in Costa d’Avorio vi è un consistente numero di apolidi tra i minori orfani o abbandonati dai genitori2). Si sottolinea che questo elenco non è in alcun modo esaustivo e che non necessariamente in presenza di tali indicatori l’interessato è apolide, dovendosi sempre valutare la situazione individuale. 1. Per un approfondimento, si veda: https://www.refworld.org/pdfid/5f0d7b934.pdf 2. Per un approfondimento, si veda: https://www.unhcr.org/ibelong/the-lost-children-of-cote-divoire/
2. COSA si ottiene con il riconoscimento dello status di apolide? – un permesso di soggiorno – un titolo di viaggio – acquisto della della durata di due o cinque (documento equipollente al cittadinanza italiana per anni, che viene rinnovato au- passaporto che dunque con- naturalizzazione “agevolata”: tomaticamente e consente di sente di uscire dall’Italia e di le persone apolidi possono lavorare rientrarvi) fare richiesta di naturalizza- zione dopo cinque anni di re- sidenza legale sul territorio. 3. COME si ottiene il riconoscimento dello status di apolide? In Italia esistono due procedure di accertamento dell’apolidia: una amministrativa e una giudiziaria, a seconda che l’istante sia in possesso o meno di alcuni requisiti. Per esperire la via giudiziaria non è necessario avere prima presentato la richiesta di ricono- scimento dell’apolidia in via amministrativa. Dunque se l’interessato non è in possesso dei requisiti richiesti per la procedura amministrativa (ad es. la residenza) potrà comunque presentare la richiesta di riconoscimento dello status di apolide in via giudiziaria, senza che gli venga richiesto di completare prima la procedura in via amministrativa. La procedura amministrativa Non è necessaria l’assistenza di un avvocato. L’istante può ricorrere a questa procedura solo se: – è regolarmente residente in Italia – è in possesso dell’ atto di nascita – è in possesso dei documenti che provano la sua residenza in Italia
La domanda per il riconoscimento dell’apolidia si presenta alternativamente: 1. Tramite raccomandata A/R al Ministero dell’Interno inviata al seguente indirizzo: Ministero dell’Interno-Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione-Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e l’immigrazione- via Cavour, 6- 00184 Roma. 2. Tramite la Prefettura del luogo in cui l’apolide risiede. Sarà la Prefettura a tenere tutti i rapporti con il Ministero. Nella domanda occorre allegare i seguenti documenti: Atto di nascita. Documentazione relativa alla Ogni documento idoneo a residenza in Italia. dimostrare lo stato di apolide Nella prassi si esige il certi- (es. l’attestazione rilasciata ficato di residenzae la copia dall’autorità consolare del autenticata del titolo di sog- Paese d’origine o, se ritenuto giorno. necessario, anche del Paese di ultima residenza dell’in- teressato da cui risulti che il medesimo non è in possesso di quella cittadinanza). – Questi documenti devono essere tutti presenti – I documenti stranieri devono essere tradotti e legalizzati – L’amministrazione ha un orientamento restrittivo (cioè anche se si hanno tutti i documenti, adotta in genere l’orientamento meno favorevole alla concessione dell’apolidia). – La risposta del Ministero può arrivare anche dopo più di due anni. - Il Ministero potrà accogliere o rigettare la domanda presentata in via amministrativa. Se questa domanda viene rigettata, sarà comunque possibile presentare domanda al giudice. Costi – Il costo della raccomandata al Ministero dell’Interno – Il costo per legalizzare e tradurre eventuali documenti provenienti da uno Stato estero
Il procedimento giudiziario È indispensabile l’assistenza di un avvocato. Oggi è la procedura maggiormente utilizzata, poiché non richiede particolari requisiti né la presentazione di una prova documentale. Infatti, non è richiesto il possesso di un atto di nascita né di documentazione relativa alla residenza. COME? Se non si sa a quale avvocato rivolgersi, si può andare direttamente all’Ordine degli avvocati del- la città in cui si vive (di solito, l’Ordine si trova Se si conosce già un avvocato cui affidarsi e tale nell’edificio del Tribunale e comunque in Tribuna- avvocato è nell’elenco degli avvocati autorizzati al le sanno dare indicazioni su dove si trova l’Ordine patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato stesso degli avvocati). All’Ordine degli Avvocati c’è qua- presenterà domanda di gratuito patrocinio all’Or- si sempre un servizio che aiuta gli interessati a dine degli avvocati. predisporre la domanda per il patrocinio a spese Occorre consegnare a lui tutti i documenti che si dello Stato. possiedono. L’avvocato chiederà di firmargli un È anche possibile chiedere all’Ordine la lista degli mandato per la difesa e preparerà l’atto, allegan- avvocati ammessi al patrocinio dello Stato al fine do i documenti e il nome di eventuali testi, se di individuare un avvocato e prendere contatto necessario. con lui. Tuttavia, potrebbero presentarsi delle difficoltà nell’accesso al patrocinio a spese dello Stato dovute a: – assenza di documenti idonei di identificazione – difficoltà a presentare la documentazione riguardante il reddito nel Paese di provenienza o con cui si hanno avuti dei vincoli rilevanti. Se l’ordine degli avvocati non accoglie la richiesta di ammissione, tale richiesta deve essere ripresentata al giudice. Eventuale appello avverso la decisione della causa In caso di rigetto della domanda, sarà possibile contestare davanti alla Corte d’Appello la decisione che ha riget- tato la richiesta. Anche l’Avvocatura dello Stato potrà impugnare la sentenza che accerti la condizione di apolide Costi È necessario corrispondere un contributo unificato di 259 € oltre a sostenere le spese legali. Se non è possibile farsi carico di tali costi, si può chiedere di accedere al sistema del patrocinio a spese dello Stato.
4. Come soggiornare in Italia in attesa del riconoscimento dello status di apolide? La persona che abbia presentato domanda di riconoscimento dello status di apolide (in via amministrativa o giu- diziaria) può richiedere il permesso di soggiorno per acquisto dello stato di apolide (cd permesso di soggiorno per “attesa apolidia”). Tale permesso di soggiorno va richiesto personalmente alla Questura – Ufficio immigrazione competente per il luogo di dimora, allegando: - 4 foto formato tessera - marca da bollo da € 16,00 - dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare - documentazione attestante domanda di riconoscimento dello status di apolide - permesso di soggiorno in corso di validità. L’art.11 comma 1, d.p.r. 394/1999 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno “per attesa apolidia” a favore del cittadino straniero che abbia già un permesso di soggiorno per altri motivi. Nella prassi, viene richiesto il permes- so di soggiorno in corso di validità. Per questo motivo, ove possibile, sarebbe preferibile presentare la richiesta di permesso di soggiorno “per attesa apolidia” prima della scadenza del permesso “per minore età” o del permesso eventualmente posseduto ad altro titolo. In ogni caso, va ricordato che alcune Questure rilasciano un permesso anche a coloro che non avessero un permesso di soggiorno in precedenza, ma possano comunque dimostrare la pendenza del procedimento volto all’accertamento dello status. Se la questura ha orientamento particolar- mente restrittivo, l’avvocato può fare domanda al giudice di condanna al rilascio del permesso di soggiorno nelle more del procedimento, tramite un procedimento ex art. 700 c.p.c. Il permesso di soggiorno per attesa apolidia: - viene rinnovato fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento dello status di apolide; - può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, ad eccezione dei casi in cui il cittadino straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo (art. 6, co. 1-bis d.lgs. 286/98, introdotto dall’art. 1, co. 1, d.l. 130/2020); - pur non essendovi alcuna norma che stabilisca espressamente che il titolare di permesso di soggiorno per attesa apolidia ha diritto di svolgere attività lavorativa, si ritiene che tale diritto debba essere riconosciuto sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 1, co. 1, d.l. 130/2020 che stabilisce la possibilità di conversione di tale permesso di soggiorno in un permesso per lavoro; tuttavia, nella prassi si riscontrano spesso ostacoli nell’effettivo esercizio del diritto di svolgere attività lavorativa; in tali casi, si può agire in via giudiziaria affinché il titolare del permesso per attesa apolidia si veda riconosciuto il diritto di esercitare attività lavorativa.
Il procedimento per il riconoscimento dello status di apolide e quello per il riconoscimento della protezione internazionale sono due procedimenti distinti che non si escludono reciprocamente: dunque un richiedente asilo può presentare la richiesta di riconoscimento dello status di apolide senza dover rinunciare alla domanda d’asilo (e potrà continuare a rinnovare il permesso di soggiorno per richiesta asilo fino alla fine del relativo procedimento). E’ tuttavia fondamentale considerare attentamente i rischi che potrebbero derivare dalla presa di contatto con le autorità dei Paesi con cui l’interessato ha legami rilevanti. Norme di riferimento – Convenzione di New York del 1954 sullo statuto degli apolidi https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/ CONVENZIONE_SULLO_STATUTO_DEGLI_APOLIDI__DEL_1954.pdf – Convenzione di New York del 1961 sulla riduzione dell’apolidia https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/CONVENZIONE_SULLA_ RIDUZIONE_DELL_APOLIDIA_1961.pdf – Legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza” https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/15/092G0162/sg – Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - D.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/dpr_394_ 1999.pdf Maggiori informazioni – Tavolo apolidia https://tavoloapolidia.org/informati/cose-lapolidia/ – Manuale UNHCR per la protezione delle persone apolidi https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y& docid=57b6bff14
PASS 4you Per info e supporto scrivere a: migrations@intersos.org PASS4you
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