LUMESIA ASSISTENZA STRADALE - My Lumesia
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LUMESIA ASSISTENZA STRADALE La polizza di assistenza stradale che ti assiste in tutta Europa con il Soccorso Stradale, l’Assistenza al Veicolo e l’Assistenza alla Persona. Mezzi Pesanti È il prodotto realizzato da IMA Italia Assistance S.p.A. per i Clienti FAI SERVICE. Le nostre proposte Mezzi oltre i 35q Gold – 22€/mese Platinum – 32,5€/mese Distribuito da
MEZZI OLTRE I 35Q Cosa offriamo Traino fino a 3.500€ Soccorso Stradale Officina mobile fino a 2.000€ Recupero del veicolo fuori strada fino a 7.000€ Spese di rimessaggio fino a 500€ Viaggio per recupero veicolo pagando il biglietto aereo o treno per raggiungerlo Assistenza al veicolo Invio pezzi di ricambio fino a 2.000€ di spedizione Abbandono legale fino a 800€ Consulti medici immediati con i medici specializzati della centrale di assistenza Spese pernotto se lontano dalla residenza fino 500€ Rientro passeggeri lontano dalla residenza fino 500€ Ricovero e rientro del conducente presso le strutture ospedaliere e rientro Assistenza alla persona sanitario fino a 20.000€ Anticipo spese legali e cauzionali fino a 2.000€ Rientro della salma fino a 10.000€ Invio medicinali urgenti se sei all’estero Interprete a disposizione se sei all’estero Anticipo spese di prima necessità Ulteriori informazioni di polizza: • Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre • Le garanzie di soccorso stradale e il traino vengono prestate volte per tipo per ogni annualità assicurativa; in tutti i casi, al netto del trasporto di animali vivi e condizioni • Tutti i massimali di natura economica si intendono per sinistro in cui non è agevole l’intervento dei soccorsi. salvo diversa indicazione; Ricorda infine che fanno sempre fede le condizioni descritte nel set informativo. MEZZI OLTRE I 35Q Formula Gold Platinum Premio 22 €/mese 32,5 €/mese Cluster Garanzie: Descrizione Massimale Massimale In caso di danni che rendono impossibile l’uso del veicolo, provvederemo al traino al più vicino punto di assistenza o ad un luogo da te indicato (entro 50 km). La garanzia si attiva in caso di: • Guasto al veicolo e agli pneumatici (foratura, rottura, scoppio o squarcio), Soccorso stradale anche del rimorchio • Incidente, incendio e rifornimento mancato o errato o congelamento del Traino carburante 2.500 € 3.500 € • Furto e rapina (anche tentate) • Rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi e dimenticanza delle chiavi all’interno dell’abitacolo Restano esclusi gli interventi per i mezzi impiegati per trasporti eccezionali, per il trasporto di animali vivi e in tutti i casi in cui non è possibile intervenire con il mezzo di soccorso. 4 continua alla pagina successiva Distribuito da
MEZZI OLTRE I 35Q Formula Gold Platinum In caso di danni al veicolo che rendono impossibile lo spostamento autonomo, invieremo all’invio degli addetti alla riparazione in loco. La garanzia si attiva in caso di: • Guasto al veicolo e agli pneumatici (foratura, rottura, scoppio o squarcio), anche del rimorchio Soccorso stradale • Incidente, incendio e rifornimento mancato o errato o congelamento del Officina mobile carburante 2.000 € 2.000 € • Furto e rapina (anche tentate) • Rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi e dimenticanza delle chiavi all’interno dell’abitacolo Restano esclusi gli interventi per i mezzi impiegati per trasporti eccezionali, per il trasporto di animali vivi e in tutti i casi in cui non è possibile intervenire con il mezzo di soccorso. Recupero del In caso di fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale e risulti danneggiato, veicolo invieremo in loco un mezzo di soccorso che riporterà il mezzo danneggiato in 3.500 € 7.000 € fuoristrada strada. La garanzia si attiva sia in caso di guasto sia di incidente. In caso di danno al veicolo non riparabile in giornata o i centri assistenza Spese risultino chiusi, provvederemo al rimessaggio del veicolo. 500 € 500 € di rimessaggio La garanzia si attiva sia in caso di guasto sia di incidente. In caso di veicolo rimasto immobilizzato o non in grado di circolare regolarmente (Italia 36 ore, Estero 5 giorni), provvederemo a coprire le spese per il viaggio Viaggio per il Assistenza al veicolo finalizzato al recupero del veicolo. La garanzia sia attiva in caso di: recupero del • Guasto al veicolo, incidente e incendio veicolo • Furto e rapina (anche tentate) • Eventuali altri casi in cui è impossibile circolare regolarmente. In caso di veicolo rimasto immobilizzato o non in grado di circolare regolarmente (Italia 36 ore, Estero 5 giorni), provvederemo all’invio dei pezzi di ricambio Invio pezzi di necessari. La garanzia sia attiva in caso di: 2.000 € 2.000 € ricambio • Guasto al veicolo, incidente e incendio • Furto e rapina (anche tentate) • Eventuali altri casi in cui è impossibile circolare regolarmente. In caso di valore commerciale del veicolo che giustifichi l’abbandono, Abbandono legale 800 € 800 € provvederemo a sostenere i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In caso di necessità del conducente, provvederemo a fornire il massimo supporto Consulti medici grazie alla nostra centrale operativa dove i nostri medici forniranno una immediati consulenza telefonica immediata. Assistenza alla Persona Supporto alla In caso di necessità in seguito ad un sinistro, forniremo la consulenza necessaria compilazione alla compilazione del modello CAI/ CID. Modulo CID/CAI In caso di sosta necessaria per guasto o incidente per almeno una notte, Spese d‘albergo 500 € 500 € provvederemo a sostenere le spese di albergo. In caso di impossibilità continuare il proprio viaggio, provvederemo a sostenere le spese di: Rintro dei • Biglietto aereo verso la residenza o altra destinazione 500 € 500 € passeggeri • Noleggio di un’auto (senza autista) La copertura si attiva sia in caso di sinistro sia di guasto con fermo di 24 ore in Italia e 36 all’Estero. 4 continua alla pagina successiva Distribuito da
Puoi trovare tutte le informazioni e le condizioni nel set informativo. Leggi con attenzione prima di sottoscrivere il contratto. MEZZI OLTRE I 35Q Formula Gold Platinum In caso di infortunio del conducente causato da incidente, previa analisi clinica e d’intesa con il medico curante, provvederemo a: Trasferimento in • Individua e prenota il centro di cura più idoneo centro • Organizzare il trasporto con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo, treno, ospedaliero ambulanza) senza limiti di percorso attrezzato • Fornire assistenza alla persona durante il trasporto grazie al personale medico e infermieristico ritenuto più opportuno. In caso di infortunio del conducente causato da incidente che non permetta di Rientro continuare il proprio viaggio verso la propria residenza o altra destinazione, 20.000 € 20.000 € sanitario previa analisi clinica e d’intesa con il medico curante, provvederemo a sostenere le spese di viaggio aereo, ferroviario o tramite auto a noleggio. In caso di decesso in seguito a incidente, provvederemo a effettuare il rientro Rientro salma della salma fino al luogo di sepoltura su territorio italiano. 5.000 € 10.000 € * Anticipo spese In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’autista in seguito a incidente, 2.000 € 2.000 € legali provvederemo ad anticipare per suo conto l’onorario di un legale. Assistenza alla Persona Anticipo delle In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’autista in seguito a incidente, cauzioni 3.500 € 3.500 € provvederemo direttamente ad anticipare la cauzione fissata (sia penale sia civile). penale e civile Viaggio di un In caso di ricovero (oltre 7 giorni) o decesso dell’autista in seguito a incidente familiare all’estero, provvederemo a mettere a disposizione di un familiare convivente un convivente biglietto aereo o treno (andata e ritorno) per recarsi in loco. Invio di In caso di infortunio in seguito a incidente all’estero e un parere medico specialistico medicinali favorevole, provvederemo a sostenere le spese di trasposto e doganali per l’invio urgenti di medicinali urgenti non reperibili in loco. Interprete a In caso di arresto o minaccia o sequestro del veicolo dell’autista in seguito disposizione a incidente all’estero e difficoltà di comunicazione per questioni di lingua, all‘estero provvederemo ad inviare un interprete. Trasmissione In caso di impossibilità a comunicare con persone in Italia dall’estero, provvederemo di messaggi a trasmettere messaggi urgenti. urgenti In caso di necessità di sostenere delle spese improvvise di prima necessità durante lo svolgimento della propria attività professionale (oltre i 100 km dalla residenza), Anticipo spese provvederemo ad anticipare le spese. 6.000 € improvvise di La garanzia sia attiva solo a patto che l’assicurato fornisca adeguate garanzie per la per annualità prima restituzione della somma comunicando inoltre: assicurativa necessità • Causa e ammontare della richiesta • Comunicare il recapito proprio e dei referenti necessari per fornire la garanzia. PREMIO MENSILE 22 € 32,5 € *con estensione anche al decesso per cause diverse dall’Incidente qualora occorso durante lo svolgimento dell’attività professionale. SicurFai è un broker iscritto al RUI con codice B-000381279 e partita IVA 03373230048 Prodotto realizzato da IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. con sede in Sesto SicurFai ha sede legale in San Giovanni, Piazza Indro Montanelli 20, P.I. n. 02069150965, C.F. Viale Bacchiglione 16 Milano 20139 09749030152, iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e e sede operative in Riassicurazione n. 1.00114, Società Capo Gruppo del Gruppo Via Renzo Gandolfo 1 Madonna dell’Olmo 12100 (CN) Assicurativo IMA ITALIA ASSISTANCE iscritto nell’Albo Gruppi Tel. +39 0171 412694 fax +39 0171 412430, n. 025, in persona del Direttore Generale, muniti dei necessari poteri e-mail: info@sicurfai.com - www.sicurfai.com
SicurFAI è un broker iscritto al RUI con codice B-000381279 MODULO DI ADESIONE CLIENTE FAI SERVICE: Partita IVA Denominazione societaria Numero di telefono dell’Impresa Soluzioni disponibili GOLD PLATINUM Premio mensile per Targa 22,00€ 32,50€ Indicare nella pagina seguente per quali targhe si vuole attivare la copertura DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE: L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui viene consegnato il certificato di adesione o, se la data è successiva, a partire dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata. La durata è pari a 12 mesi. Dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, il Documento Informativo Precontrattuale ed il Fascicolo Informativo e di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt.1341 e 1342 Cod. Civile, i seguenti articoli delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione art. “Effetti e durata della Polizza”; “Pagamento del Premio”, “Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio”; art. “Limitazioni di responsabilità”, art. “Altre Assicurazioni”; art. “Obblighi in caso di Sinistro”; art. “Esclusioni valide per tutte le prestazioni”. Per accettazione Data Firma e timbro Autorizzo SicurFAI ad effettuare, per mio conto, la trasmissione dei miei dati a IMA Italia Assistance S.p.A.. Inoltre dichiaro di conoscere l’informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali ricevuta e presto il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all’estero dei Dati per le finalità di gestione ed esecuzione delle obbligazioni della Polizza. Per accettazione Data Firma e timbro Inviare il modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto a: commerciale@faiservice.com 1/2 Prodotto realizzato da IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. con sede in Sesto San Giovanni, Piazza Indro Montanelli 20, P.I. n. 02069150965, C.F. 09749030152, iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114, Società Capo Gruppo del Gruppo Assicurativo IMA ITALIA ASSISTANCE iscritto nell’Albo Gruppi n. 025, in persona del Direttore Generale, muniti dei necessari poteri
SicurFAI è un broker iscritto al RUI con codice B-000381279 Indicare di seguito le targhe relative ai veicoli da assicurare: Targa veicolo oltre i 35q Data decorrenza copertura Soluzione scelta Gold Platinum Per accettazione Data Firma e timbro 2/2 Prodotto realizzato da IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. con sede in Sesto San Giovanni, Piazza Indro Montanelli 20, P.I. n. 02069150965, C.F. 09749030152, iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114, Società Capo Gruppo del Gruppo Assicurativo IMA ITALIA ASSISTANCE iscritto nell’Albo Gruppi n. 025, in persona del Direttore Generale, muniti dei necessari poteri
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” informiamo di quanto segue: IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Sede Legale: Piazza Indro Montanelli 20, CAP 20099 Sesto San Giovanni, Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano N. 09749030152, di seguito IMA, raccoglie, in qualità di Titolare al Trattamento, le categorie dei seguenti dati, nel quadro della sottoscrizione, la gestione e l’esecuzione del vostro contratto: • dati relativi all’identificazione delle parti, di persone interessate o di altre parti coinvolte nel contratto; • dati relativi alla situazione famigliare (se il contratto prevede l’estensione al nucleo famigliare); • dati necessari alla stipula, l’esecuzione del contratto e alla gestione dei sinistri; • informazioni relative alla determinazione o alla valutazione del rischio; • dati di localizzazione delle persone e/o dei beni in relazione ai rischi assicurati; • dati sanitari per l’esecuzione del contratto per i quali l’assicurato ha dato il suo consenso (solo polizze assistenza medica). I suoi dati saranno impiegati da IMA per la sola esecuzione dei servizi richiesti ed in particolare per: • la stipula del contratto; • la gestione del contratto; • l’esecuzione del contratto; • l’elaborazione delle statistiche e degli studi attuariali; • l’esercizio di azioni giudiziarie, la gestione dei reclami e del contenzioso in genere; • tutte le operazioni relative alla gestione dei clienti compreso il monitoraggio dell’assistenza fornita (es: customer care); • l’implementazione di meccanismi di controllo, in particolare di contrasto a frodi e corruzione; • gestione delle richieste di diritto d’accesso, di rettifica e di opposizione; • l’esecuzione di disposizioni legali, regolamentari ed amministrative. Questi dati possono essere trasmessi a intermediari assicurativi incaricati della gestione del portafoglio e/o ai fornitori di IMA, ad altre società del Gruppo IMA, e/o autorità pubbliche e/o associazioni di categoria e/o ogni altro soggetto verso il quale ne sussiste l’obbligo in relazione al contratto stipulato. Tali dati sono suscettibili d’esser trasmessi fuori dell’Unione Europea in caso di un evento che si verifichi fuori della UE . Essi possono essere accessibili o trasmessi a Responsabili Esterni del Trattamento “tecnici” di IMA per le operazioni di amministrazione e di manutenzione informatica. La richiesta d’esecuzione delle garanzie comporta la Sua autorizzazione espressa ad IMA, a comunicare le informazioni sanitarie suscettibili d’esser raccolte a ogni professionista che le debba conoscere per eseguire l’incarico conferitogli da IMA. In relazione a ciò, Lei accetta di liberare i professionisti medico sanitari dal loro obbligo di segreto professionale sulle proprie informazioni mediche (solo per polizze di assistenza medica). IMA può effettuare registrazioni delle sue conversazioni telefoniche per finalità di formazione, miglioramento della qualità, prevenzione delle liti. Queste registrazioni sono destinate alle sole persone autorizzate dal Titolare del Trattamento. Lei si può opporre segnalandolo in occasione del contatto telefonico con il nostro operatore. I suoi dati sono conservati per la durata del rapporto assicurativo, fermi eventuali termini di legge. Il beneficiario può, in ogni momento, ritirare il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali previo invio di un Pag. 1 / 2 Ed. 02/2022
documento identificativo da presentare a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Protezione Dati, Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), oppure a ufficioprotezionedati@imaitalia.it. Tali strutture operano in qualità di corrispondente del DPO (Responsabile della Protezione Dati) del Gruppo Inter Mutuelles Assistance, con sede in Niort (Francia). In tal caso egli accetta di non beneficiare più della copertura assicurativa. Con la stessa modalità può esercitare il proprio diritto d’accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione per motivo legittimo. Lei ha diritto di sporgere reclamo presso l’Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che il trattamento che la concerne costituisca una violazione delle disposizioni di legge. Pag. 2 / 2 Ed. 02/2022
Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Polizza di Assistenza stradale Denominata “Prodotto Lumesia Insurance Assistenza Stradale” Pacchetto Gold (>35Q) Pacchetto Platinum (>35Q) Pacchetto Veicoli Commerciali (
Glossario Il presente paragrafo contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. Assicurato: la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Assicuratore: La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo. Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) Massimale: l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto. Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. La polizza ha premio unico. Risarcimento: la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Surrogazione: la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. Pag. 2 / 25 Ed. 02/2022
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INDICE Definizioni 4 Norme che regolano l’assicurazione in generale 5 Garanzia e prestazioni Pacchetto A) Gold (>35Q)_______________________________________________________________________________ 8 Pacchetto B) Platinum (>35Q)__________________________________________________________________________ 14 Pacchetto C) Veicoli Commerciali (
DEFINIZIONI Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: Assicurato: il proprietario del veicolo, residente in Italia, che sottoscrive il Modulo di Adesione. Assicurazione: Il contratto di assicurazione. Carenza: Periodo di inefficacia della garanzia che decorre dalla data di stipulazione della polizza. Consumatore: La persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali. Contraente: FAI SERVICE S. Coop., Via R. Gandolfo 1, 12100 Madonna dell’Olmo (CN), P. Iva 02654640040. Danno totale: Il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore del Veicolo al momento del sinistro. Danno previsto dal contratto: Un evento dannoso per il quale la Società presta la garanzia assicurativa e inoltre l’Incendio, il furto e la rapina se per il Veicolo assicurato è in vigore altra polizza per i medesimi rischi. Franchigia: La parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’assicurato. Furto: L’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. Quando il veicolo è lasciato incustodito deve essere chiuso a chiave e deve essere attivato l’antifurto, se esistente. Garanzia: La prestazione dovuta in caso di sinistro. Relativamente alla Assistenza in Viaggio: la prestazione di assistenza fornita tramite la centrale operativa. Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l’errore di carburante. Incendio: La combustione, con fiamma che può auto estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. Incidente: L’evento occorso al veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al veicolo stesso. Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla società in caso di sinistro. Limite di risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il danno. Modulo di Adesione: Il documento che riporta: i dati anagrafici dell’Assicurato; i dati identificativi del veicolo; la data di immatricolazione del veicolo; le garanzie prestate; il valore assicurato; la decorrenza e scadenza delle garanzie; l’eventuale installazione di un antifurto; il premio di assicurazione; la sottoscrizione del richiedente. Parti: Il contraente, l’assicurato e la società. Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione costituiti da queste condizioni e dal Modulo di adesione, emessi in applicazione alla polizza collettiva stipulata con la società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo. Premio: La somma dovuta dall’assicurato alla società. Proprietario del veicolo: L’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene. Residenza: Il luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale. Scoperto: La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato. Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Società: IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. per la garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO. Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza. Veicoli (Truck): Autoveicoli per trasporto di cose, adibiti ad uso conto proprio o conto terzi, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg. Veicoli Commerciali: Veicoli per trasposto promiscuo, usati, immatricolati in Italia, con peso complessivo a pieno carico fino a 3500 Kg. Pag. 4 / 25 Ed. 02/2022
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di polizza: Art. 1.1 - Premessa La polizza assicura il veicolo identificato nel contratto di assicurazione. La lingua italiana è quella che fa fede ai fini della presente polizza. Art. 1.2 - Inizio e termine delle prestazioni La durata della polizza è quella indicata nel Modulo di adesione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio. Le coperture sono prestate nei limiti dei massimali previsti per ogni singola prestazione. Art. 1.3 - Estensione territoriale L'assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca Romania, Russia Europea, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Art. 1.4 - Effetto e durata della Polizza Per ciascun Assicurato l'Assicurazione avrà una durata annuale, con decorrenza dalla data indicata nel Modulo di Adesione. Art. 1.5 - Pagamento del premio Di seguito i premi mensili per ciascun Assicurato in base ai requisiti del veicolo: Prodotto Lumesia Durata mesi Premio lordo Assicurazione di cui Premio netto Assicurazione Insurance Assistenza Assistenza Ramo 18 /mese imposte Assistenza Ramo 18 Stradale Pacchetto Platinum (>35Q) 12 € 32,50 € 2,95 € 29,54 Pacchetto Gold (>35Q) 12 € 22,00 € 2,00 € 20,00 Pacchetto Veicoli 12 € 3,50 € 0,32 € 3,18 Commerciali (
L’Assicurato si obbliga a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso. Art. 1.9 - Limitazione di responsabilità La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza. Art. 1.10 - Esclusione di compensazioni alternative Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Art. 1.11 - Limiti di sottoscrizione Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Italia Assistance S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso. Art. 1.12 - Altre assicurazioni In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione. Art. 1.13 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società. Art. 1.14 - Foro competente Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato. Art. 1.15- Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 1.16 Obblighi in caso di sinistro Obblighi in caso di sinistro. Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l’assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Struttura Organizzativa. Qualora l’assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Struttura Organizzativa, la società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa stessa. Art. 1.17– Esclusioni valide per tutte le prestazioni Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: a) dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato; b) uso improprio dell’autovettura; c) frode o possesso illegale dell’autovettura; d) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione dell’autovettura a norma delle disposizioni di legge in vigore; Pag. 6 / 25 Ed. 02/2022
e) gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; f) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo, atti di terrorismo; g) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche; h) atti di temerarietà; i) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri; j) sinistri derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione. Pag. 7 / 25 Ed. 02/2022
GARANZIA E PRESTAZIONI TUTTE LE PRESTAZIONI NON POSSONO ESSERE FORNITE PIÙ DI TRE VOLTE PER TIPO PER OGNI ANNUALITÀ ASSICURATIVA PACCHETTO A) Oggetto della garanzia Pacchetto Gold (>35Q) La garanzia opera per veicoli non commerciali di peso superiore a 35 Q ed ha per oggetto le seguenti prestazioni: Art. A.1 Soccorso stradale Qualora in caso Guasto, Incidente, Incendio, Furto, anche parziale o tentato, Rapina anche tentata, mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante, rottura, smarrimento, smagnetizzazione e furto delle chiavi, dimenticanza delle chiavi all’interno dell’abitacolo, il Veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa provvederà al traino del veicolo al più vicino punto di assistenza aperto della casa costruttrice, al luogo indicato dall’assicurato, purché entro un tragitto di 50 km totali (andata e ritorno) dal luogo di fermo del veicolo. La prestazione viene erogata anche per i casi di foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici anche del rimorchio, restando esclusi gli interventi per i mezzi impiegati per trasporti eccezionali, per il trasporto di animali vivi e in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un agevole intervento del mezzo di soccorso. La Società terrà a proprio carico le spese per il traino fino a un massimo di € 2.500,00. Restano a carico dell’Assicurato gli eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo. L’eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada). Se il luogo dell’immobilizzo del Veicolo è l’autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Struttura Organizzativa. Sono esclusi dal massimale della prestazione i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce. ART. A.2 Officina mobile in Italia Qualora a seguito di guasto, mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante, rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi, dimenticanza delle chiavi all’interno dell’abitacolo, foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di causa che ha provocato il Sinistro e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un’officina mobile nel territorio dove è accaduto il Sinistro e invia la stessa per la riparazione. Se il luogo dell’immobilizzo del Veicolo è l’autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Struttura Organizzativa. La Prestazione è valida anche per i casi di foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici anche del rimorchio, restando esclusi gli interventi per i mezzi impiegati ai trasporti eccezionali, al trasporto di animali vivi e a tutti i casi in cui le condizioni non permettano un agevole intervento del mezzo di soccorso. Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell’officina mobile. La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di € 2.000,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell’Assicurato. Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità di riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo secondo quanto previsto alla prestazione A.1 Soccorso Stradale. Rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall’officina mobile stessa e sono esclusi dal massimale della prestazione i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce. ART. A.3 Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale Qualora in caso di Guasto o Incidente il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per Pag. 8 / 25 Ed. 02/2022
riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 3.500,00. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l’Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). Sono esclusi dal massimale della prestazione i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce. ART A.4 Informazioni su rete costruttori Su semplice richiesta telefonica da parte dell’Assicurato la Struttura Organizzativa fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia. LE PRESTAZIONI DESCRITTE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA OLTRE 100 km DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO COSÌ COME RISULTANTE DAL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETÀ PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE ART. A.5 Spese di rimessaggio Qualora a seguito di Guasto o Incidente, il Veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvede al rimessaggio del veicolo, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 500,00. ART. A.6 Viaggio per il recupero del veicolo Qualora il Veicolo, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore, o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina totali e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo non sia in grado di circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. ART. A.7 Invio pezzi di ricambio Qualora, in conseguenza di Sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa li invia con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione rimangono a carico della Società fino ad un massimo di € 2.000,00. La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali. L’eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell’Assicurato. Le Prestazioni non sono operanti per: • i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice; • i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione. Pag. 9 / 25 Ed. 02/2022
ART. A. 8 Abbandono legale Qualora il valore commerciale del Veicolo a seguito del Sinistro ne giustifichi l’abbandono, la Struttura Organizzativa, in accordo con l’Assicurato, organizza l'abbandono legale sul posto, tenendo a carico della Società i relativi costi amministrativi ed organizzativi, oltre a quelli di demolizione, fino ad un importo massimo di € 800 per sinistro. L’eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell’Assicurato. ART. A.9 Consulti medici immediati Qualora, a seguito di infortunio dipendente dalla circolazione stradale, l'Assicurato necessiti di una consulenza telefonica urgente con un medico, la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici, fornisce le informazioni ed i consigli richiesti. ART. A.10 Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI LA GARANZIA È OPERANTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA IN ITALIA, NELLA CITTÀ DEL VATICANO O NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. Qualora a seguito di Incidente, l’Assicurato fosse impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CAI. Tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull’attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI). LE PRESTAZIONI DESCRITTE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA OLTRE 100 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO E/O DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO ED EVENTUALI TRASPORTATI. ART. A.11 Spese d’albergo Qualora, a seguito di Guasto o Incidente, l’Assicurato sia obbligato ad una sosta forzata di almeno una notte prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa ricerca e prenota un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino a un massimo di € 500,00 qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel Sinistro stesso. L’eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell’Assicurato. ART. A.12 Rientro passeggeri Qualora, a seguito di Guasto o Incidente, il Veicolo resti immobilizzato in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino per oltre 24 ore o all’estero per oltre 36 ore la Struttura Organizzativa consentirà all’assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare alla propria residenza, mettendo a sua disposizione: • un biglietto aereo in classe economica o un biglietto ferroviario in prima classe; • oppure un’autovettura ad uso privato a noleggio, senza autista, di 1.200 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dalla società di noleggio. La Società tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 a sinistro. In caso di noleggio di un’autovettura, restano comunque a carico dell’Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le franchigie richieste dalla società di noleggio, nonché l’eventuale deposito cauzionale richiesto dalla stessa che dovrà essere versato nei modi e nelle forme indicate al momento del ritiro dell’autovettura, eventualmente anche con carta di credito. Si precisa inoltre che Il contratto di noleggio è un’obbligazione diretta tra l’Assicurato e la società di noleggio. L’eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell’Assicurato. ART. A.13 Trasferimento in centro medico attrezzato Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza, per Pag. 10 / 25 Ed. 02/2022
caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa: • individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato • organizza il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: o aereo sanitario (solo nel caso in cui l’Infortunio avvenga in paesi europei); o aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; o treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto; o autoambulanza, senza limiti di percorso; • assiste l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi. Non danno luogo alla Prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative. ART. A.14 Rientro sanitario Qualora, a seguito di Infortunio conseguente a Incidente, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa effettua il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente: • aereo sanitario; • aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato; • treno in prima classe e, occorrendo, tramite vagone letto; • autoambulanza, senza limiti di chilometraggio. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Società terrà a proprio carico i relativi costi, fino ad un massimo di € 20.000,00 per sinistro ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati. L’eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell’Assicurato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato. ART. A.15 Rientro salma Qualora l’Assicurato sia deceduto a seguito di Incidente la Struttura Organizzativa effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in territorio italiano, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 5.000,00,qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma. L’eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell’Assicurato. ART. A.16 Anticipo spese legali In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 2.000,00. La prestazione potrà essere erogata dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Pag. 11 / 25 Ed. 02/2022
ART. A.17 Anticipo delle cauzioni penale e civile In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto la cauzione fissata dall’Autorità fino ad un massimo di € 3.500,00 tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. La prestazione potrà essere erogata dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. ART. A.18 Viaggio di un familiare convivente LA GARANZIA È OPERANTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELL’ITALIA, DELLA CITTÀ DEL VATICANO E DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. In caso di Ricovero superiore a 7 giorni o di decesso dell’Assicurato a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo La Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare convivente un biglietto: • aereo in classe economica • oppure ferroviario di prima classe andata e ritorno per recarsi sul posto. Inoltre la Struttura Organizzativa reperisce per il familiare convivente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società per un periodo massimo di 10 giorni e con il limite massimo a giorno di € 80,00. ART. A.19 Invio di medicinali urgenti LA GARANZIA È OPERANTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELL’ITALIA, DELLA CITTÀ DEL VATICANO E DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. Qualora, a seguito di Infortunio conseguente ad Incidente, occorso al veicolo indicato in Polizza, l’Assicurato necessiti per le cure del caso, secondo parere medico, di specialità medicinali regolarmente registrate in Italia irreperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarle con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme che ne regolano il trasporto. La prestazione viene fornita a condizione che l’assicurato, anche tramite persona da lui indicata, sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e delle spese doganali. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei medicinali e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione rimangono a carico della Società. L’assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. ART. A.20 Interprete a disposizione LA GARANZIA È OPERANTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELL’ITALIA, DELLA CITTÀ DEL VATICANO E DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. Se, in caso di arresto o minaccia d'arresto dell'assicurato o di sequestro del veicolo in seguito ad incidente, l’Assicurato si trovi in difficoltà per problemi di lingua, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete, tenendone la Società a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative. L’eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell’Assicurato. ART. A.21 Trasmissione di messaggi urgenti LA GARANZIA È OPERANTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELL’ITALIA, DELLA CITTÀ DEL VATICANO E DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell’Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi. Pag. 12 / 25 Ed. 02/2022
ART. A.22 Esclusioni Ferme restando le esclusioni comuni a tutte le garanzie riportate all’art. 1.17 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale e le specifiche esclusioni riportate nei singoli articoli, le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: • gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di effettuare le prestazioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • dolo dell'assicurato; • suicidio o il tentato suicidio; • abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Pag. 13 / 25 Ed. 02/2022
TUTTE LE PRESTAZIONI NON POSSONO ESSERE FORNITE PIÙ DI TRE VOLTE PER TIPO PER OGNI ANNUALITÀ ASSICURATIVA PACCHETTO B) Oggetto della garanzia-Pacchetto PLATINUM (>35Q) La garanzia opera per veicoli non commerciali di peso superiore a 35 Q ed ha per oggetto le seguenti prestazioni: ART. B.1 Soccorso stradale Qualora in caso Guasto, Incidente, Incendio, Furto, anche parziale o tentato, Rapina anche tentata, mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante, rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi, dimenticanza delle chiavi all’interno dell’abitacolo, il Veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali la Struttura Organizzativa provvederà al traino del veicolo al più vicino punto di assistenza aperto della casa costruttrice, al luogo indicato dall’assicurato, purché entro un tragitto di 50 km totali (andata e ritorno) dal luogo di fermo del veicolo. La prestazione viene erogata anche per i casi di foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici anche del rimorchio, restando esclusi gli interventi per i mezzi impiegati per trasporti eccezionali, per il trasporto di animali vivi e in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un agevole intervento del mezzo di soccorso. La Società terrà a proprio carico le spese per il traino fino a un massimo di € 3.500,00. Restano a carico dell’Assicurato gli eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo. L’eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada). Se il luogo dell’immobilizzo del Veicolo è l’autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Struttura Organizzativa Sono esclusi dal massimale della prestazione i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce. ART. B.2 Officina mobile in Italia Qualora a seguito di guasto, mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante, rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi, dimenticanza delle chiavi all’interno dell’abitacolo, foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di causa che ha provocato il Sinistro e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un’officina mobile nel territorio dove è accaduto il Sinistro e invia la stessa per la riparazione. Se il luogo dell’immobilizzo del Veicolo è l’autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Struttura Organizzativa. La Prestazione è valida anche per i casi di foratura, rottura, scoppio o squarcio di uno o più pneumatici anche del rimorchio, restando esclusi gli interventi per i mezzi impiegati ai trasporti eccezionali, al trasporto di animali vivi e a tutti i casi in cui le condizioni non permettano un agevole intervento del mezzo di soccorso. Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell’officina mobile. La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di € 2.000,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza, oltre il massimale a carico della Società, rimane a carico dell’Assicurato. Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo secondo quanto previsto all’Art. 1. Traino. Rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall’officina mobile stessa e sono esclusi dal massimale della prestazione i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce. ART. B.3 Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale Qualora in caso di Guasto o Incidente il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 7.000,00. Pag. 14 / 25 Ed. 02/2022
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