Legge 24/2017 (Gelli) La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Professionisti Sanitari Comparto dipendenti - PRIVATI

Pagina creata da Giovanni Grieco
 
CONTINUA A LEGGERE
Legge 24/2017 (Gelli) La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Professionisti Sanitari Comparto dipendenti - PRIVATI
Legge 24/2017 (Gelli)
La soluzione assicurativa per la responsabilità
dei Professionisti Sanitari Comparto dipendenti
PRIVATI
Legge 24/2017 (Gelli) La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Professionisti Sanitari Comparto dipendenti - PRIVATI
UIL FPL offre gratuitamente ai
propri iscritti un’innovativa
copertura di RC Colpa Grave in
ottemperanza a quanto disposto
dalla Legge Gelli 24/2017
Legge 24/2017 (Gelli) La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Professionisti Sanitari Comparto dipendenti - PRIVATI
Le novità principali della Legge Gelli 24/2017

                 1                             2                             3
 Obbligo di                     Retroattività               Ultrattività obbligo
 assicurarsi                    obbligo di                  di copertura per 10
                                copertura per 10            anni in caso di
                                anni                        cessazione
                                                            dell’attività

                  4                                       5
   Obbligo di comunicazione                   Limitazione della
   formale della struttura di                 responsabilità (3 volte la
   ogni evento di danno                       retribuzione)
Legge 24/2017 (Gelli) La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Professionisti Sanitari Comparto dipendenti - PRIVATI
Cosa copre la polizza

      La responsabilità per colpa grave dell’esercente la
  1   professione sanitaria che opera presso strutture private

      La responsabilità amministrativa connessa all’esercizio
  2
      delle funzioni di carattere organizzativo
Legge 24/2017 (Gelli) La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Professionisti Sanitari Comparto dipendenti - PRIVATI
Delimitazioni temporali della copertura
sempre operanti

                                   01/01/2008

                                                31/12/2018

                                                                             31/12/2019

                                                                                                           31/12/2029
                                                                                          Ultrattività
                                                                                          10 anni
                                                             Periodo di
          Retroattività 10 anni                                                           (operante in
                                                             assicurazione
                                                                                          caso di
                                                                                          cessazione
                                                                                          dell’attività)

  Delimitazione temporale della copertura
Legge 24/2017 (Gelli) La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Professionisti Sanitari Comparto dipendenti - PRIVATI
Quando può essere
attivata la polizza ?
Che cos’è il sinistro?

      Fatti e Circostanze                      Richiesta di Risarcimento

Comunicazione Formale da parte della
Struttura (inclusa comunicazione ex art. 13   Corte dei Conti
Legge 24/2017)

                                              Invito a dedurre   Citazione in   Sentenza di
Comunicazione scritta da parte del terzo                           giudizio      condanna
danneggiato
                                              Surrogazione dell’assicuratore della
                                              struttura sanitaria (art. 1916 CC e ex art. 9,
                                              Legge 24/2017)
Inchiesta o azione giudiziaria ( incluse
procedure ex artt 696 e 696 bis c.p.c)

Istanza di mediazione

Messa in mora da parte della Struttura di
Appartenenza o della sua Impresa di
Assicurazione
MASSIMALE

Prepared by Aon
Aon SpA | Segmento Affinity | Proprietary & Confidential – Novembre 2015   8
MASSIMALE € 250.000

L’art.9 della Legge 24/2017 stabilisce che

«…l’importo della condanna …..in caso di colpa grave,
non può superare una somma pari al valore maggiore
della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale
conseguiti dell’anno di inizio della condotta causa
dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o
successivo moltiplicato per il triplo.»
Un riferimento
sinistri
dedicato

E’ previsto il servizio di
un team di persone
dedicate e specializzate
nella gestione di sinistri
attinenti le professioni
sanitarie
Altre coperture assicurative
gratuite comprese nel costo
della tessera
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile
       Patrimoniale verso Terzi e della Responsabilità
        Amministrativa ed Amministrativa - Contabile
                      n. CRB999999999

                                       POLIZZA TUTELA LEGALE

                           per la copertura delle spese legali nel
                                      procedimento:
                                          Civile e
                                           penale

Prepared by Aon
Aon SpA | Segmento Affinity | Ed. 10.2015
PREMESSA
Responsabilità Penale dell’esercente la professione sanitaria secondo la legge Gelli-Bianco
Indubbiamente una delle novità più importanti della L. n. 24/2017 è data dall'art. 6 che riforma la responsabilità penale dell’esercente
la professione sanitaria.

 Cinque anni prima la legge Balduzzi aveva previsto, per la prima volta, la non punibilità del fatto colposo del medico in presenza del
rispetto delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e della colpa lieve (art. 3).

La riforma Gelli-Bianco interviene ad abrogare l’art. 3, legge Balduzzi per inserire l'art. 590-sexies (Responsabilità colposa per
morte o lesioni personali in ambito sanitario) con cui è eliminato il riferimento alla colpa lieve in precedenza richiamato, limitando la
scriminante ai casi di colpa per imperizia.

Negligenza e imprudenza determinano in ogni caso la punibilità del sanitario anche se la sua condotta era in linea con le indicazioni
guida, lasciando il tema della colpa dell’esercente la professione sanitaria privo di certezze interpretative.

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 22 febbraio 2018, n.8770

 L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio
 dell’attività : a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è
 verificato per colpa (anche “ lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle
 linee–guida o dalle buone pratiche clinico assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “ lieve”) da
 imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee guida o di buone pratiche clinico – assistenziali non adeguate
 alla specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di
 raccomandazioni di linee – guida o buone pratiche clinico – assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio
 da gestire e delle speciali difficoltà.

                                                                                                                             13
• Negligenza: sussiste nei casi di non curanza, di difetto di attenzione

• L’imprudenza: si realizza nei casi di precipitazione, di avvertenza, di
  insufficiente ponderazione del rischio.

• L’imperizia: si sofferma su quello che l’esercente sanitario è in grado
  oppure non in grado di fare ossia sulla sua esperienza o inesperienza,
  ossia per aver il sanitario violato una regola specifica e/o tecnica, vuoi
  per un sua ignoranza, inabilità o inettitudine ad applicarle oppure per
  la sua concreta non applicazione nonostante avesse dovuto farlo.

                                                                            14
Oggetto dell’Assicurazione
La Società assicura il rischio delle Spese Legali e peritali, in sede civile e penale, nella fase stragiudiziale
nonché per ogni stato e grado di giudizio, compreso arbitrato, per la difesa dei diritti soggettivi degli
assicurati Sono coperte le spese sostenute dall’Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede
extragiudiziale e giudiziale, ovvero gli oneri affrontati per:

spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato:
 Legale – perito
 Perito di parte (C.P.T.) – Perito d’ufficio (C.T.U.) in giudizio
 Arbitro di parte e terzo arbitro per le procedure arbitrali e di conciliazione
 Informatore per la ricerca di prove a difesa in sede penale
                    spese legali e peritali relative ai procedimenti di mediazione, conciliazione,
                             negoziazione assistita
                    Spese per procedimenti speciali e di urgenza
                    Spese di registrazione atti giudiziarie e contributo unificato
                    Spese per il legale di controparte in caso di soccombenza
                    Spese liquidate a favore delle parti civili

                                                                                                     15
Estensioni di garanzia
                                                    Sanzioni Amministrative
La UIL FPL offre gratuitamente a tutti gli iscritti al sindacato:
                    DIPENDENTI DI ENTI LOCALI, DIRIGENTI, QUADRI , ALTRI SOGGETTI DELEGATI O PREPOSTI DALL’ENTE.

polizza di tutela legale che tuteli i diritti dell’iscritto qualora, nell’ambito dell’attività regolarmente svolata , debba presentare Opposizione
avanti al giudice competente avverso una sanzione amministrativa comminata dalla Autorità preposta;

                          SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell’autorità amministrativa/giudiziaria conseguente alla
                                                   violazione di disposizioni generali, quindi violazione di norme.
                           La sanzione può essere:

                           pecuniaria – pagamento di una somma di denaro.

                           Accessoria – di natura diversa quale sospensione, revoca , destituzione, confisca , sequestro, fermo, etc …

L´assicurazione copre le spese sostenute dal soggetto convenzionato per la difesa dei propri interessi in sede stragiudiziale e giudiziale,
ovvero gli oneri affrontati per:

•    l´intervento del legale incaricato alla gestione della controversia
•    l´intervento del Consulente Tecnico d´Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in comune accordo;
•    le spese di giustizia;
•    le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
•    le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
•    le spese sostenute per la costituzione di parte civile;
•    le spese di domiciliazione.

                                                                                                                                                     16
Estensioni di garanzia

La garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per
l’inosservanza degli obblighi in materia di:
 Salute e Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
Sicurezza Alimentare D Lgs. 193/2009 e s.m.i. ,
Protezione dei dati personali D . Lgs. 196/03 e s.m.i.,

Ad esempio, quando:
- un’ispezione della Asl rileva carenze nel sistema elettrico con conseguente sanzione amministrativa per
violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

- un terzo ricorre al Garante Privacy, lamentando una violazione nel trattamento dei suoi dati personali

- indagini della Guardia di Finanza fanno emergere un caso di corruzione a carico del dipendente dell’Ente

                                                                                                             17
Estensioni di garanzia
       Controversie individuali di diritto civile di natura contrattuale

L’Assicurazione è estesa, alle controversie individuali
di diritto civile di natura contrattuale che l’Assicurato
   dovesse sostenere relative al rapporto di lavoro
    dipendente, nell’ambito delle mansioni svolte.

                                                                           18
Principali caratteristiche della Polizza

             Forma dell’Assicurazione
       • Loss Occorence

             Durata della Polizza
       • Annuale

             Massimale
       • € 5.000 per singola vertenza
       • € 2.000 per singola vertenza (estensioni di garanzia)

             Ultrattività
       • 2 anni

                                                                 19
Garanzia Accessoria

Con l’acquisto di tale garanzia accessoria l’assicurazione opera per le Richieste di Risarcimento e/o
Circostanze, presentate all’Assicurato nei 10 anni successivi alla cessazione dell’attività presso l’Ente
Pubblico se riferite alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere anche nel periodo
retroattivo valido in corso di contratto

                                      Premio € 60

            ACQUISTABILE SOLO NEL CASO DI CESSAZIONE TOTALE
           DELLE ATTIVITA’ ASSICURABILI CON LA PRESENTE POLIZZA
Puoi anche leggere