Legge 24/2017 (Gelli) La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Professionisti Sanitari Comparto dipendenti - PRIVATI
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Legge 24/2017 (Gelli) La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Professionisti Sanitari Comparto dipendenti PRIVATI
UIL FPL offre gratuitamente ai propri iscritti un’innovativa copertura di RC Colpa Grave in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Gelli 24/2017
Le novità principali della Legge Gelli 24/2017 1 2 3 Obbligo di Retroattività Ultrattività obbligo assicurarsi obbligo di di copertura per 10 copertura per 10 anni in caso di anni cessazione dell’attività 4 5 Obbligo di comunicazione Limitazione della formale della struttura di responsabilità (3 volte la ogni evento di danno retribuzione)
Cosa copre la polizza La responsabilità per colpa grave dell’esercente la 1 professione sanitaria che opera presso strutture private La responsabilità amministrativa connessa all’esercizio 2 delle funzioni di carattere organizzativo
Delimitazioni temporali della copertura sempre operanti 01/01/2008 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2029 Ultrattività 10 anni Periodo di Retroattività 10 anni (operante in assicurazione caso di cessazione dell’attività) Delimitazione temporale della copertura
Che cos’è il sinistro? Fatti e Circostanze Richiesta di Risarcimento Comunicazione Formale da parte della Struttura (inclusa comunicazione ex art. 13 Corte dei Conti Legge 24/2017) Invito a dedurre Citazione in Sentenza di Comunicazione scritta da parte del terzo giudizio condanna danneggiato Surrogazione dell’assicuratore della struttura sanitaria (art. 1916 CC e ex art. 9, Legge 24/2017) Inchiesta o azione giudiziaria ( incluse procedure ex artt 696 e 696 bis c.p.c) Istanza di mediazione Messa in mora da parte della Struttura di Appartenenza o della sua Impresa di Assicurazione
MASSIMALE Prepared by Aon Aon SpA | Segmento Affinity | Proprietary & Confidential – Novembre 2015 8
MASSIMALE € 250.000 L’art.9 della Legge 24/2017 stabilisce che «…l’importo della condanna …..in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti dell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo moltiplicato per il triplo.»
Un riferimento sinistri dedicato E’ previsto il servizio di un team di persone dedicate e specializzate nella gestione di sinistri attinenti le professioni sanitarie
Altre coperture assicurative gratuite comprese nel costo della tessera
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi e della Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa - Contabile n. CRB999999999 POLIZZA TUTELA LEGALE per la copertura delle spese legali nel procedimento: Civile e penale Prepared by Aon Aon SpA | Segmento Affinity | Ed. 10.2015
PREMESSA Responsabilità Penale dell’esercente la professione sanitaria secondo la legge Gelli-Bianco Indubbiamente una delle novità più importanti della L. n. 24/2017 è data dall'art. 6 che riforma la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria. Cinque anni prima la legge Balduzzi aveva previsto, per la prima volta, la non punibilità del fatto colposo del medico in presenza del rispetto delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e della colpa lieve (art. 3). La riforma Gelli-Bianco interviene ad abrogare l’art. 3, legge Balduzzi per inserire l'art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) con cui è eliminato il riferimento alla colpa lieve in precedenza richiamato, limitando la scriminante ai casi di colpa per imperizia. Negligenza e imprudenza determinano in ogni caso la punibilità del sanitario anche se la sua condotta era in linea con le indicazioni guida, lasciando il tema della colpa dell’esercente la professione sanitaria privo di certezze interpretative. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 22 febbraio 2018, n.8770 L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività : a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “ lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee–guida o dalle buone pratiche clinico assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “ lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee guida o di buone pratiche clinico – assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee – guida o buone pratiche clinico – assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà. 13
• Negligenza: sussiste nei casi di non curanza, di difetto di attenzione • L’imprudenza: si realizza nei casi di precipitazione, di avvertenza, di insufficiente ponderazione del rischio. • L’imperizia: si sofferma su quello che l’esercente sanitario è in grado oppure non in grado di fare ossia sulla sua esperienza o inesperienza, ossia per aver il sanitario violato una regola specifica e/o tecnica, vuoi per un sua ignoranza, inabilità o inettitudine ad applicarle oppure per la sua concreta non applicazione nonostante avesse dovuto farlo. 14
Oggetto dell’Assicurazione La Società assicura il rischio delle Spese Legali e peritali, in sede civile e penale, nella fase stragiudiziale nonché per ogni stato e grado di giudizio, compreso arbitrato, per la difesa dei diritti soggettivi degli assicurati Sono coperte le spese sostenute dall’Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, ovvero gli oneri affrontati per: spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato: Legale – perito Perito di parte (C.P.T.) – Perito d’ufficio (C.T.U.) in giudizio Arbitro di parte e terzo arbitro per le procedure arbitrali e di conciliazione Informatore per la ricerca di prove a difesa in sede penale spese legali e peritali relative ai procedimenti di mediazione, conciliazione, negoziazione assistita Spese per procedimenti speciali e di urgenza Spese di registrazione atti giudiziarie e contributo unificato Spese per il legale di controparte in caso di soccombenza Spese liquidate a favore delle parti civili 15
Estensioni di garanzia Sanzioni Amministrative La UIL FPL offre gratuitamente a tutti gli iscritti al sindacato: DIPENDENTI DI ENTI LOCALI, DIRIGENTI, QUADRI , ALTRI SOGGETTI DELEGATI O PREPOSTI DALL’ENTE. polizza di tutela legale che tuteli i diritti dell’iscritto qualora, nell’ambito dell’attività regolarmente svolata , debba presentare Opposizione avanti al giudice competente avverso una sanzione amministrativa comminata dalla Autorità preposta; SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell’autorità amministrativa/giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali, quindi violazione di norme. La sanzione può essere: pecuniaria – pagamento di una somma di denaro. Accessoria – di natura diversa quale sospensione, revoca , destituzione, confisca , sequestro, fermo, etc … L´assicurazione copre le spese sostenute dal soggetto convenzionato per la difesa dei propri interessi in sede stragiudiziale e giudiziale, ovvero gli oneri affrontati per: • l´intervento del legale incaricato alla gestione della controversia • l´intervento del Consulente Tecnico d´Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in comune accordo; • le spese di giustizia; • le spese per la registrazione degli atti giudiziari; • le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; • le spese sostenute per la costituzione di parte civile; • le spese di domiciliazione. 16
Estensioni di garanzia La garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l’inosservanza degli obblighi in materia di: Salute e Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., Sicurezza Alimentare D Lgs. 193/2009 e s.m.i. , Protezione dei dati personali D . Lgs. 196/03 e s.m.i., Ad esempio, quando: - un’ispezione della Asl rileva carenze nel sistema elettrico con conseguente sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro - un terzo ricorre al Garante Privacy, lamentando una violazione nel trattamento dei suoi dati personali - indagini della Guardia di Finanza fanno emergere un caso di corruzione a carico del dipendente dell’Ente 17
Estensioni di garanzia Controversie individuali di diritto civile di natura contrattuale L’Assicurazione è estesa, alle controversie individuali di diritto civile di natura contrattuale che l’Assicurato dovesse sostenere relative al rapporto di lavoro dipendente, nell’ambito delle mansioni svolte. 18
Principali caratteristiche della Polizza Forma dell’Assicurazione • Loss Occorence Durata della Polizza • Annuale Massimale • € 5.000 per singola vertenza • € 2.000 per singola vertenza (estensioni di garanzia) Ultrattività • 2 anni 19
Garanzia Accessoria Con l’acquisto di tale garanzia accessoria l’assicurazione opera per le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze, presentate all’Assicurato nei 10 anni successivi alla cessazione dell’attività presso l’Ente Pubblico se riferite alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere anche nel periodo retroattivo valido in corso di contratto Premio € 60 ACQUISTABILE SOLO NEL CASO DI CESSAZIONE TOTALE DELLE ATTIVITA’ ASSICURABILI CON LA PRESENTE POLIZZA
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