LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE 2020 - www.avvocatobruccoleri.it

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             LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE 2020

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                                           ART. 39 DECRETO FISCALE 2020

      Si modifica il decreto legislativo n. 74 del 2000, rafforzando le pene detentive per chi evade.

        Le disposizioni sono entrate in vigore, con effetto dalla data di pubblicazione della legge di
                                                conversione.

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                                      ART. 39 DECRETO FISCALE 2020

                                               ART. 2 D.LGS. N. 74/2000
                                             VECCHIA FORMULAZIONE

   1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte
    sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
             indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

      2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
     quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a
                           fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

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                                           ART. 39 DECRETO FISCALE 2020

         Gli interventi sulla normativa hanno riscritto le conseguenze, per diversi reati
                                 fiscali commessi dai contribuenti.

         Si parte dell’articolo 2 D. lgs. N. 74/2000, che introduce pene maggiori per chi
                                          utilizza false fatture:

     LE NOVITÀ PORTANO IL MINIMO DI UN ANNO E SEI MESI DI RECLUSIONE A
     UN MINIMO DI QUATTRO ANNI, E IL LIMITE MASSIMO DEI SEI ANNI A OTTO.

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                                            PRINCIPALI MODIFICHE
    Punti oggetto di modifica                      Pre Decreto Fiscale           Post Decreto Fiscale
    dell’articolo 2 del dlgs
    numero 74 del 2000

     Comma 1, limite minimo e                   Da un anno e sei mesi a sei
                                                                                Da quattro a otto anni
     massimo di reclusione                      anni di reclusione

                                                                              Se l’ammontare degli
                                                                              elementi passivi fittizi è
                                                                              inferiore a euro centomila,
     Introduzione del comma 2 bis -
                                                                              si applica la reclusione da
                                                                              un anno e sei mesi a sei
                                                                              anni

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                                           ART. 2, COMMA 1 D.LGS. N. 74/2000
                                                NUOVA FORMULAZIONE

             “È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui
            redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
                    indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.
             E, inoltre, dopo il comma 2, che recita: “Il fatto si considera commesso avvalendosi di
           fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati
                     nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti
                                              dell’amministrazione finanziaria”

                                              SI INSERISCE IL COMMA 2 BIS:

              “SE L’AMMONTARE DEGLI ELEMENTI PASSIVI FITTIZI È INFERIORE A EURO
            CENTOMILA, SI APPLICA LA RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI”.

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             Sullo stesso tema, viene aggiunto un nuovo articolo, anche, al decreto
                                legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

                                               ART. 25 – QUINQUIESDECIES

                                                VECCHIA FORMULAZIONE

             “Art. 25 - quinquiesdecies (Reati tributari) — 1. In relazione alla commissione del delitto di
               dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto
           dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a
                                                          cinquecento quote”.

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      A SEGUITO DEGLI EMENDAMENTI SULL’ARTICOLO 39, APPROVATI IL
           2 DICEMBRE IN COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA

                                              ART. 25 – QUINQUIESDECIES
                                               NUOVA FORMULAZIONE

     “Art. 25-quinquiesdecies. – (Reati tributari) – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto
                  legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
     a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
                      previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
     b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
                   previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
          c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’articolo 3, la sanzione
                                               pecuniaria fino a cinquecento quote;

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Milano, 20123                                                                                             Palermo, 90144
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           d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto
                    dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
           e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto
                 dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
       f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’articolo 10, la
                                    sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
        g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’articolo 11, la
                                    sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
     2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di
                          rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
        3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9,
                                              comma 2, lettere c), d) ed e)”

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                  SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER DICHIARAZIONE
                     FRAUDOLENTE MEDIANTE ALTRI ARTIFICI:
                          LE NOVITÀ DEL D.L. FISCALE 2020

            • Nel caso di sanzioni per “dichiarazione fraudolente mediante altri
              artifici”, l’intervento del Decreto Fiscale innalza il limite minimo e
                                    massimo della reclusione.

        • Attualmente, chi mette in atto una frode, avvalendosi di particolari artifici,
           può essere punito con la detenzione da un anno e sei mesi fino a sei
                                            anni.

        • La novità aumenta la pena minima a tre anni e quella massima a otto.

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                             ART. 3. D.LGS. N. 74/2000
              DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

                                        VECCHIA FORMULAZIONE
         1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei
              anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo
         operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di
                 altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore
             l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte
        elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e
                                       ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
       a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
            b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante
       indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo
             degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione
          cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in
       diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima
                                             o comunque a euro trentamila.

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Piazza A. Diaz, 6
                                                                                                                Palermo, 90144
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                        ART. 3. D.LGS. N. 74/2000
         DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

                                       VECCHIA FORMULAZIONE

        2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati
        nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione
                                                        finanziaria.
        Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera
        violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili
            o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

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Milano, 20123                                                                                                   Palermo, 90144
                                               Studio Legale                                                    Tel. 091 309131
Cell 328 8871062
E-mail:                                    Avv. Maria Bruccoleri                                            Tel/Fax 091 308038
studiolegalebruccoleri@gmail.com                                                             PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

              SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER DICHIARAZIONE
                 FRAUDOLENTE MEDIANTE ALTRI ARTIFICI:
                        NOVITÀ NEL D.L. FISCALE 2020

                                   L’ARTICOLO 3 D.LGS. N. 74/2000
                                      NUOVA FORMULAZIONE

        “Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine
        di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente
            o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad
         ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle
        dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
                       elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

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Piazza A. Diaz, 6                                                                                   Via Gioacchino di Marzo 5
Milano, 20123                                                                                                  Palermo, 90144
Cell 328 8871062
                                               Studio Legale                                                   Tel. 091 309131
E-mail:                                    Avv. Maria Bruccoleri                                           Tel/Fax 091 308038
studiolegalebruccoleri@gmail.com                                                            PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

           SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER DICHIARAZIONE
         FRAUDOLENTE MEDIANTE ALTRI ARTIFICI: NOVITÀ NEL
                          D.L .FISCALE 2020

                                   L’ARTICOLO 3 D.LGS. N. 74/2000
                                      NUOVA FORMULAZIONE

           a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
      b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di
       elementi passivi fittizi, e’ superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi
       indicati in dichiarazione, o comunque, e’ superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora
       l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, e’ superiore al
               cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila”.

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Piazza A. Diaz, 6                                                                               Via Gioacchino di Marzo 5
                                                                                                           Palermo, 90144
Milano, 20123                                    Studio Legale                                             Tel. 091 309131
Cell 328 8871062
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            SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER DICHIARAZIONE INFEDELE:
                          NOVITÀ NEL D.L. FISCALE 2020

             Per le sanzioni previste in caso di dichiarazione infedele, il Decreto Fiscale 2020,
                           introduce quattro elementi di novità, come in tabella
   Punti oggetto di
                                                            Con Decreto Fiscale in   Emendamenti dicembre
   modifica dell’articolo 4          Pre Decreto Fiscale
                                                             vigore dal 27 ottobre          2019
   del dlgs n. 74 del 2000

   Comma 1, limite minimo          Da uno a tre anni di    Da due a cinque anni di   Due anni a quattro anni e
   e massimo di reclusione         reclusione              reclusione                sei mesi

   Comma 1, valore
                                   150.000 euro            100.000 euro              100.000 euro
   dell’imposta evasa

   Comma 1, ammontare
   complessivo degli
                                   3.000.000 di euro       2.000.000 di euro         2.000.000 di euro
   elementi attivi sottratti
   all’imposizione

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Piazza A. Diaz, 6                                                                                      Via Gioacchino di Marzo 5
Milano, 20123                                                                                                     Palermo, 90144
                                                   Studio Legale                                                  Tel. 091 309131
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                 SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER DICHIARAZIONE
                      INFEDELE: NOVITÀ NEL DL FISCALE 2020

   Punti oggetto di modifica
                                                                  Con Decreto Fiscale in    Emendamenti dicembre
   dell’articolo 4 del dlgs n.       Pre Decreto Fiscale
                                                                   vigore dal 27 ottobre           2019
           74 del 2000

                                       Fuori dei casi di cui al                            Fuori dei casi di cui al
                                    comma 1-bis, non danno                                 comma 1-bis, non danno
                                      luogo a fatti punibili le                            luogo a fatti punibili le
                                           valutazioni che                                 valutazioni                che
                                   singolarmente considerate,                              complessivamente
                                       differiscono in misura                              considerate, differiscono in
                                   inferiore al 10 per cento da                            misura inferiore al 10 per
  Comma 1 ter                                                           Abrogato
                                       quelle corrette. Degli                              cento da quelle corrette.
                                     importi compresi in tale                              Degli importi compresi in
                                     percentuale non si tiene                              tale percentuale non si tiene
                                      conto nella verifica del                             conto nella verifica del
                                   superamento delle soglie di                             superamento delle soglie di
                                       punibilità previste dal                             punibilità previste dal comma
                                     comma 1, lettere a) e b).                             1, lettere a) e b).

                                          www.avvocatobruccoleri.it                                                    16
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                    Pertanto, il testo finale, riscritto in più punti, diventa:

          “1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due a quattro
            anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
           indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un
                 ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando,
                                                 congiuntamente:
             a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro
                                                     centomila;
          b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante
           indicazione di elementi passivi inesistenti, e’ superiore al dieci per cento dell’ammontare
          complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro
                                                   due milioni.

                                           www.avvocatobruccoleri.it                                         17
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            1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene
            conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o
               passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente
                  applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra
                documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di
             determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non
                                 deducibilità di elementi passivi reali.

                                           www.avvocatobruccoleri.it                                 18
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          1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le
           valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore
           al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale
             non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità
                               previste dal comma 1, lettere a) e b).”.

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                        SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER OMESSA
                                   DICHIARAZIONE:

                          COME CAMBIANO CON IL D.L. FISCALE 2020

          • L’articolo 39 del Decreto Fiscale 2020, che si occupa della normativa
             che regola le sanzioni penali tributarie, rassegna una novità, anche, su
                           quelle previste per omessa dichiarazione.

        • Con riferimento all’articolo 5 del D.lgs. N. 74 del 2000, così come negli
          altri casi incisi dalle novità, si alza l’asticella sul periodo di reclusione
                                               previsto.

                                           www.avvocatobruccoleri.it                            20
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                                             ART. 5. D.LGS. N. 74/2000

                                            VECCHIA FORMULAZIONE

        1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere
             le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle
           dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a
                               taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
        1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta,
         essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute
                                  non versate è superiore ad euro cinquantamila.
              2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la
          dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o
                           non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

                                           www.avvocatobruccoleri.it                                         21
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                                                  PRINCIPALI MODIFICHE

          Punti oggetto di
                                                                                               Ridimensionamento
       modifica dell’articolo 5                                      Con Decreto Fiscale in
                                            Pre Decreto Fiscale                                 da emendamenti
       del dlgs numero 74 del                                         vigore dal 27 ottobre
                                                                                                  dicembre 2019
                 2000

      Comma 1, omessa
                                           Da un anno e sei mesi a   Da due a sei anni di
      presentazione della                                                                     Da due a cinque anni
                                           quattro di reclusione     reclusione
      dichiarazione

      Comma 1-bis, omessa                  Da un anno e sei mesi a
                                                                     Da due a sei anni di
      dichiarazione del                    quattro anni di                                    Due a cinque anni
                                                                     reclusione
      sostituto di imposta                 reclusione

                                           www.avvocatobruccoleri.it                                                      22
Piazza A. Diaz, 6                                                                           Via Gioacchino di Marzo 5
Milano, 20123                                                                                          Palermo, 90144
Cell 328 8871062
                                                    Studio Legale                                      Tel. 091 309131
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com        Avv. Maria Bruccoleri                              Tel/Fax 091 308038
                                                                                    PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

                                              ART. 5 D.LGS. N. 74/2000

                                             NUOVA FORMULAZIONE

         “1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte
         sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni
         relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle
                                    singole imposte ad euro cinquantamila.

              1-bis. È punito con la reclusione da due a sei cinque anni chiunque non presenta,
            essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle
                           ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila”.

                                           www.avvocatobruccoleri.it                                        23
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Milano, 20123                                                                              Palermo, 90144
Cell 328 8871062
                                                    Studio Legale                          Tel. 091 309131
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com        Avv. Maria Bruccoleri                  Tel/Fax 091 308038
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           SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER EMISSIONE DI
           FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI
                           INESISTENTI

              Per quanto riguarda l’emissione di fatture o altri documenti per
                  operazioni inesistenti, il Decreto Fiscale 2020 promette
                        un inasprimento del carcere per gli evasori.

                                           www.avvocatobruccoleri.it                            24
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Milano, 20123                                                                               Palermo, 90144
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                                              ART. 8 D.LGS. N. 74/2000

                                            VECCHIA FORMULAZIONE

       1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al
           fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore
       aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
            2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1,
        l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti
         nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

                                           www.avvocatobruccoleri.it                             25
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E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com        Avv. Maria Bruccoleri                                           Tel/Fax 091 308038
                                                                                                 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

                                              PRINCIPALI MODIFICHE

       Punti oggetto di modifica
       dell’articolo 8 del d.lgs. n. 74               Pre Decreto Fiscale                   Post Decreto Fiscale
       del 2000

       Comma 1, fatture o altri
                                                Da un anno e sei mesi a sei anni di   Da quattro a otto anni di
       documenti per operazioni
                                                reclusione                            reclusione
       inesistenti

                                                                                      Se l’importo non rispondente al
                                                                                      vero indicato nelle fatture o nei
                                                                                      documenti, per periodo d’imposta,
       Introduzione del comma 2 bis             -
                                                                                      è inferiore a euro centomila, si
                                                                                      applica la reclusione da un anno e
                                                                                      sei mesi a sei anni

                                           www.avvocatobruccoleri.it                                                     26
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                                              ART. 8 D.LGS. N. 74/2000

                                             NUOVA FORMULAZIONE

       “1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi
         l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri
                                    documenti per operazioni inesistenti.
    2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di
     piu’ fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si
                                        considera come un solo reato.
      2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo
    d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
                                           3. (Comma abrogato)”

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        NUOVE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER LE IPOTESI DI
          OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI
                           CONTABILI

     Per le sanzioni previste per occultamento o distruzione di documenti
        contabili, la modifica riguarda il periodo di reclusione: il limite
       minimo passa da un anno e sei mesi a tre, e quello massimo da sei
                                    a sette anni.

                                           www.avvocatobruccoleri.it                            28
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Milano, 20123                                                                                          Palermo, 90144
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E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com        Avv. Maria Bruccoleri                              Tel/Fax 091 308038
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                                               ART. 10 D.LGS. N. 74/2000

                                             VECCHIA FORMULAZIONE

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi
      a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di
       consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i
    documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei
                                       redditi o del volume di affari.

                                           www.avvocatobruccoleri.it                                        29
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Milano, 20123                                                                                           Palermo, 90144
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                                                    Studio Legale                                       Tel. 091 309131
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com        Avv. Maria Bruccoleri                               Tel/Fax 091 308038
                                                                                     PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

                                              ART. 10 D.LGS. N. 74/2000

                                              NUOVA FORMULAZIONE

     “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni
      chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire
   l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui
      e’ obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del
                                             volume di affari”.

                                           www.avvocatobruccoleri.it                                         30
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Milano, 20123                                         Studio Legale                             Palermo, 90144
Cell 328 8871062                                                                                Tel. 091 309131
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com          Avv. Maria Bruccoleri                     Tel/Fax 091 308038
                                                                             PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

                                             ART. 10 BIS D.LGS. N. 74/2000

                                             VECCHIA FORMULAZIONE

        1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa
       entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di
        sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o
         risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare
           superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

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        SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER OMESSI VERSAMENTI

                                            ART. 10 BIS D.LGS. N. 74/2000

                                            NUOVA FORMULAZIONE

       Nel caso di omesso versamento di ritenute dovute o certificate o di
        IVA, l’articolo 10 bis punisce, con la reclusione da sei mesi a due
       anni, chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione
       della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla
       base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai
        sostituiti, per un ammontare superiore ad 150.000 euro per ciascun
                                   periodo d’imposta.

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                                               PRINCIPALI MODIFICHE

    Limiti oggetto di                                             Decreto Fiscale in      Emendamenti
                                           Pre Decreto Fiscale
    modifica                                                      vigore dal 27 ottobre   dicembre 2019

    Articolo 10 bis -
    omesso versamento di
                                           150.000 euro           100.000 euro            150.000 euro
    ritenute dovute o
    certificate

    Articolo 10 ter-
    Omesso versamento                      250.000 euro           150.000 euro            250.000 euro
    IVA

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                                           ART. 10 TER D.LGS. N. 74/2000

                                            VECCHIA FORMULAZIONE

         1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il
      termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta
         sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare
               superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

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                                           ART. 10 TER D.LGS. N. 74/2000

                                             NUOVA FORMULAZIONE

      Anche per quanto stabilito dalle novità sull’articolo 10 ter, viene punito
        con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il
       termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta
          successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla
      dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per
                             ciascun periodo d’imposta.

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                        SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER CASI
                             PARTICOLARI DI CONFISCA

         •     Il Decreto Fiscale aggiunge, al testo del d.lgs n. 74 del 2000, un nuovo intero
                                articolo: il 12 ter, casi particolari di confisca.

                    •     Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre, i contenuti:

    •“1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice
       di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli
                 articoli 10 -bis e 10 -ter , si applica l’articolo 240 -bis del codice penale quando:
    • a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto
                                                     dall’articolo 2;
   • b) l’imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;
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      SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER CASI PARTICOLARI
                        DI CONFISCA

      • c) l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro centomila nel caso del
                           delitto previsto dall’articolo 5, comma 1 -bis ;
        • d) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è
               superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 8;
     • e) l’indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori
               a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 10 -quater ;

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                       SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER CASI
                            PARTICOLARI DI CONFISCA

           • f) l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro
                 centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 1;
         • g) l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi
               passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto
                                      dall’articolo 11, comma 2;
         • h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli
                                            articoli 4 e 10”.

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                                                            •
                                                Avv. Maria Bruccoleri                               Tel/Fax 091 308038
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           Tuttavia, il testo dell’emendamento di dicembre 2019, porta una
                                       revisione:

         “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del
           codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l’articolo 240-bis del
                                              codice penale quando:
            1. l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del
                                         delitto previsto dall’articolo 2;
           2. l’imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 3;
          3. l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro
                            duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 8;

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      4. l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel
                             caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 1;
      5. l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è
          superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 2;
     6. dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: q-bis) all’articolo 13, comma 2, dopo le parole: «di
                               cui agli articoli» sono inserite le seguenti: 2, 3”.

                                           www.avvocatobruccoleri.it                                         40
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Milano, 20123                                                                              Palermo, 90144
Cell 328 8871062
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E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com        Avv. Maria Bruccoleri                  Tel/Fax 091 308038
                                                                        PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

                     GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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