LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE 2020 - www.avvocatobruccoleri.it
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Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE 2020 www.avvocatobruccoleri.it 1
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it ART. 39 DECRETO FISCALE 2020 Si modifica il decreto legislativo n. 74 del 2000, rafforzando le pene detentive per chi evade. Le disposizioni sono entrate in vigore, con effetto dalla data di pubblicazione della legge di conversione. www.avvocatobruccoleri.it 2
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it ART. 39 DECRETO FISCALE 2020 ART. 2 D.LGS. N. 74/2000 VECCHIA FORMULAZIONE 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. www.avvocatobruccoleri.it 3
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it ART. 39 DECRETO FISCALE 2020 Gli interventi sulla normativa hanno riscritto le conseguenze, per diversi reati fiscali commessi dai contribuenti. Si parte dell’articolo 2 D. lgs. N. 74/2000, che introduce pene maggiori per chi utilizza false fatture: LE NOVITÀ PORTANO IL MINIMO DI UN ANNO E SEI MESI DI RECLUSIONE A UN MINIMO DI QUATTRO ANNI, E IL LIMITE MASSIMO DEI SEI ANNI A OTTO. www.avvocatobruccoleri.it 4
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it PRINCIPALI MODIFICHE Punti oggetto di modifica Pre Decreto Fiscale Post Decreto Fiscale dell’articolo 2 del dlgs numero 74 del 2000 Comma 1, limite minimo e Da un anno e sei mesi a sei Da quattro a otto anni massimo di reclusione anni di reclusione Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, Introduzione del comma 2 bis - si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni www.avvocatobruccoleri.it 5
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it ART. 2, COMMA 1 D.LGS. N. 74/2000 NUOVA FORMULAZIONE “È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”. E, inoltre, dopo il comma 2, che recita: “Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria” SI INSERISCE IL COMMA 2 BIS: “SE L’AMMONTARE DEGLI ELEMENTI PASSIVI FITTIZI È INFERIORE A EURO CENTOMILA, SI APPLICA LA RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI”. www.avvocatobruccoleri.it 6
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it Sullo stesso tema, viene aggiunto un nuovo articolo, anche, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. ART. 25 – QUINQUIESDECIES VECCHIA FORMULAZIONE “Art. 25 - quinquiesdecies (Reati tributari) — 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”. www.avvocatobruccoleri.it 7
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it A SEGUITO DEGLI EMENDAMENTI SULL’ARTICOLO 39, APPROVATI IL 2 DICEMBRE IN COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA ART. 25 – QUINQUIESDECIES NUOVA FORMULAZIONE “Art. 25-quinquiesdecies. – (Reati tributari) – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; www.avvocatobruccoleri.it 8
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Studio Legale Tel. 091 309131 Cell 328 8871062 E-mail: Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 studiolegalebruccoleri@gmail.com PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)” www.avvocatobruccoleri.it 9
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Studio Legale Tel. 091 309131 Cell 328 8871062 E-mail: Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 studiolegalebruccoleri@gmail.com PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER DICHIARAZIONE FRAUDOLENTE MEDIANTE ALTRI ARTIFICI: LE NOVITÀ DEL D.L. FISCALE 2020 • Nel caso di sanzioni per “dichiarazione fraudolente mediante altri artifici”, l’intervento del Decreto Fiscale innalza il limite minimo e massimo della reclusione. • Attualmente, chi mette in atto una frode, avvalendosi di particolari artifici, può essere punito con la detenzione da un anno e sei mesi fino a sei anni. • La novità aumenta la pena minima a tre anni e quella massima a otto. www.avvocatobruccoleri.it 10
Via Gioacchino di Marzo 5 Piazza A. Diaz, 6 Palermo, 90144 Milano, 20123 Studio Legale Tel. 091 309131 Cell 328 8871062 E-mail: Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it studiolegalebruccoleri@gmail.com ART. 3. D.LGS. N. 74/2000 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI VECCHIA FORMULAZIONE 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. www.avvocatobruccoleri.it 11
Via Gioacchino di Marzo 5 Piazza A. Diaz, 6 Palermo, 90144 Milano, 20123 Studio Legale Tel. 091 309131 Cell 328 8871062 E-mail: Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it studiolegalebruccoleri@gmail.com ART. 3. D.LGS. N. 74/2000 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI VECCHIA FORMULAZIONE 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. www.avvocatobruccoleri.it 12
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Studio Legale Tel. 091 309131 Cell 328 8871062 E-mail: Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 studiolegalebruccoleri@gmail.com PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER DICHIARAZIONE FRAUDOLENTE MEDIANTE ALTRI ARTIFICI: NOVITÀ NEL D.L. FISCALE 2020 L’ARTICOLO 3 D.LGS. N. 74/2000 NUOVA FORMULAZIONE “Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: www.avvocatobruccoleri.it 13
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 studiolegalebruccoleri@gmail.com PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER DICHIARAZIONE FRAUDOLENTE MEDIANTE ALTRI ARTIFICI: NOVITÀ NEL D.L .FISCALE 2020 L’ARTICOLO 3 D.LGS. N. 74/2000 NUOVA FORMULAZIONE a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e’ superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e’ superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, e’ superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila”. www.avvocatobruccoleri.it 14
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Palermo, 90144 Milano, 20123 Studio Legale Tel. 091 309131 Cell 328 8871062 E-mail: Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 studiolegalebruccoleri@gmail.com PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER DICHIARAZIONE INFEDELE: NOVITÀ NEL D.L. FISCALE 2020 Per le sanzioni previste in caso di dichiarazione infedele, il Decreto Fiscale 2020, introduce quattro elementi di novità, come in tabella Punti oggetto di Con Decreto Fiscale in Emendamenti dicembre modifica dell’articolo 4 Pre Decreto Fiscale vigore dal 27 ottobre 2019 del dlgs n. 74 del 2000 Comma 1, limite minimo Da uno a tre anni di Da due a cinque anni di Due anni a quattro anni e e massimo di reclusione reclusione reclusione sei mesi Comma 1, valore 150.000 euro 100.000 euro 100.000 euro dell’imposta evasa Comma 1, ammontare complessivo degli 3.000.000 di euro 2.000.000 di euro 2.000.000 di euro elementi attivi sottratti all’imposizione www.avvocatobruccoleri.it 15
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Studio Legale Tel. 091 309131 Cell 328 8871062 E-mail: Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 studiolegalebruccoleri@gmail.com PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER DICHIARAZIONE INFEDELE: NOVITÀ NEL DL FISCALE 2020 Punti oggetto di modifica Con Decreto Fiscale in Emendamenti dicembre dell’articolo 4 del dlgs n. Pre Decreto Fiscale vigore dal 27 ottobre 2019 74 del 2000 Fuori dei casi di cui al Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le luogo a fatti punibili le valutazioni che valutazioni che singolarmente considerate, complessivamente differiscono in misura considerate, differiscono in inferiore al 10 per cento da misura inferiore al 10 per Comma 1 ter Abrogato quelle corrette. Degli cento da quelle corrette. importi compresi in tale Degli importi compresi in percentuale non si tiene tale percentuale non si tiene conto nella verifica del conto nella verifica del superamento delle soglie di superamento delle soglie di punibilità previste dal punibilità previste dal comma comma 1, lettere a) e b). 1, lettere a) e b). www.avvocatobruccoleri.it 16
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it Pertanto, il testo finale, riscritto in più punti, diventa: “1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e’ superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. www.avvocatobruccoleri.it 17
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it 1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. www.avvocatobruccoleri.it 18
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”. www.avvocatobruccoleri.it 19
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER OMESSA DICHIARAZIONE: COME CAMBIANO CON IL D.L. FISCALE 2020 • L’articolo 39 del Decreto Fiscale 2020, che si occupa della normativa che regola le sanzioni penali tributarie, rassegna una novità, anche, su quelle previste per omessa dichiarazione. • Con riferimento all’articolo 5 del D.lgs. N. 74 del 2000, così come negli altri casi incisi dalle novità, si alza l’asticella sul periodo di reclusione previsto. www.avvocatobruccoleri.it 20
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Studio Legale Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it ART. 5. D.LGS. N. 74/2000 VECCHIA FORMULAZIONE 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. www.avvocatobruccoleri.it 21
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it PRINCIPALI MODIFICHE Punti oggetto di Ridimensionamento modifica dell’articolo 5 Con Decreto Fiscale in Pre Decreto Fiscale da emendamenti del dlgs numero 74 del vigore dal 27 ottobre dicembre 2019 2000 Comma 1, omessa Da un anno e sei mesi a Da due a sei anni di presentazione della Da due a cinque anni quattro di reclusione reclusione dichiarazione Comma 1-bis, omessa Da un anno e sei mesi a Da due a sei anni di dichiarazione del quattro anni di Due a cinque anni reclusione sostituto di imposta reclusione www.avvocatobruccoleri.it 22
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it ART. 5 D.LGS. N. 74/2000 NUOVA FORMULAZIONE “1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a sei cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila”. www.avvocatobruccoleri.it 23
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI Per quanto riguarda l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il Decreto Fiscale 2020 promette un inasprimento del carcere per gli evasori. www.avvocatobruccoleri.it 24
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Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it ART. 8 D.LGS. N. 74/2000 NUOVA FORMULAZIONE “1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di piu’ fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 3. (Comma abrogato)” www.avvocatobruccoleri.it 27
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it NUOVE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER LE IPOTESI DI OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI Per le sanzioni previste per occultamento o distruzione di documenti contabili, la modifica riguarda il periodo di reclusione: il limite minimo passa da un anno e sei mesi a tre, e quello massimo da sei a sette anni. www.avvocatobruccoleri.it 28
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it ART. 10 D.LGS. N. 74/2000 VECCHIA FORMULAZIONE 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. www.avvocatobruccoleri.it 29
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it ART. 10 D.LGS. N. 74/2000 NUOVA FORMULAZIONE “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”. www.avvocatobruccoleri.it 30
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Studio Legale Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it ART. 10 BIS D.LGS. N. 74/2000 VECCHIA FORMULAZIONE 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. www.avvocatobruccoleri.it 31
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER OMESSI VERSAMENTI ART. 10 BIS D.LGS. N. 74/2000 NUOVA FORMULAZIONE Nel caso di omesso versamento di ritenute dovute o certificate o di IVA, l’articolo 10 bis punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore ad 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta. www.avvocatobruccoleri.it 32
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it PRINCIPALI MODIFICHE Limiti oggetto di Decreto Fiscale in Emendamenti Pre Decreto Fiscale modifica vigore dal 27 ottobre dicembre 2019 Articolo 10 bis - omesso versamento di 150.000 euro 100.000 euro 150.000 euro ritenute dovute o certificate Articolo 10 ter- Omesso versamento 250.000 euro 150.000 euro 250.000 euro IVA www.avvocatobruccoleri.it 33
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it ART. 10 TER D.LGS. N. 74/2000 VECCHIA FORMULAZIONE 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. www.avvocatobruccoleri.it 34
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it ART. 10 TER D.LGS. N. 74/2000 NUOVA FORMULAZIONE Anche per quanto stabilito dalle novità sull’articolo 10 ter, viene punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. www.avvocatobruccoleri.it 35
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER CASI PARTICOLARI DI CONFISCA • Il Decreto Fiscale aggiunge, al testo del d.lgs n. 74 del 2000, un nuovo intero articolo: il 12 ter, casi particolari di confisca. • Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre, i contenuti: •“1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10 -bis e 10 -ter , si applica l’articolo 240 -bis del codice penale quando: • a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 2; • b) l’imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1; www.avvocatobruccoleri.it 36
Via Gioacchino di Marzo 5 Piazza A. Diaz, 6 Palermo, 90144 Milano, 20123 Studio Legale Tel. 091 309131 Cell 328 8871062 Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER CASI PARTICOLARI DI CONFISCA • c) l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 5, comma 1 -bis ; • d) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 8; • e) l’indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 10 -quater ; www.avvocatobruccoleri.it 37
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it SANZIONI PENALI TRIBUTARIE PER CASI PARTICOLARI DI CONFISCA • f) l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 1; • g) l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 2; • h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10”. www.avvocatobruccoleri.it 38
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com • Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it Tuttavia, il testo dell’emendamento di dicembre 2019, porta una revisione: “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l’articolo 240-bis del codice penale quando: 1. l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 2; 2. l’imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 3; 3. l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 8; www.avvocatobruccoleri.it 39
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it 4. l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 1; 5. l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 2; 6. dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: q-bis) all’articolo 13, comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: 2, 3”. www.avvocatobruccoleri.it 40
Piazza A. Diaz, 6 Via Gioacchino di Marzo 5 Milano, 20123 Palermo, 90144 Cell 328 8871062 Studio Legale Tel. 091 309131 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com Avv. Maria Bruccoleri Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it GRAZIE PER L’ATTENZIONE www.avvocatobruccoleri.it 41
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