Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Reteambiente

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Il Ministro delle politiche agricole
                    alimentari e forestali
VISTO il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003, relativo ai concimi;
VISTO il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE)
n. 2092/91;
VISTO il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante
“Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione
biologica, l'etichettatura e i controlli”;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione del 17 dicembre 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
VISTO il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante “Riordino e revisione della disciplina
in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”, ed in
particolare l’articolo 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO in particolare la Tabella 1 “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica”
dell’Allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 che elenca i fertilizzanti idonei all’uso
in agricoltura biologica;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;
VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015,
relativa alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della società dell’informazione;
VISTO il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019
relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato
membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e

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per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la
continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il
Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2020, n.
2070, Registrata alla Corte dei conti in data 11 marzo 2020 al n. 141;

VISTA la nota del 24 aprile 2020, n, 21803 con la quale la Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica
dell’allegato 13, in particolare della Tabella 1 “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in
agricoltura biologica”, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, a seguito delle novità
introdotte dal Reg. (UE) n. 2164/2019;
VISTA la nota del ………, n,.. dell’Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo
economico concernente la procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9
settembre 2015;
CONSIDERATO che le variazioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all’allegato
13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto
previsto da detto decreto legislativo;
CONSIDERATO che la procedura di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 9 settembre 2015, si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed
integrazione da apportare all’allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come
comunicato dall’Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;
RITENUTO necessario procedere all’adozione delle citate variazioni all’allegato 13 del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

                                          DECRETA

                                               Articolo 1
1.      La Tabella 1 “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica” dell’allegato
13 “Registro dei Fertilizzanti”, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n.
88”, è modificata in conformità all’allegato al presente decreto.

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                   alimentari e forestali
                                          Articolo 2
1       Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell’Unione europea o
in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente
commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L’applicazione di questa
misura è sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in
un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure
relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente
commercializzati in un altro Stato membro.

2      Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2019, l’Autorità Competente ai fini dell’applicazione, ove necessario, delle procedure di
valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

                                            Articolo 3
1      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi
per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in
conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

                                                                       Sen. Teresa Bellanova
                                                          Documento informatico sottoscritto con firma
                                                         elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del
                                                                          D.lgs. n. 82/2005

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                                             ALLEGATO

Allegato 13 Registro dei fertilizzanti
(Previsto dall’articolo 8, comma 1)

Tabella 1. ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

                                           AMMENDANTI
                          (con riferimento all’Allegato 2 del presente decreto)

   Ammendanti (con riferimento al capitolo 2 1 del presente decreto)
     N.    Denominazione        Denominazione del              Requisiti aggiuntivi per      Condizioni per
           del tipo ai sensi prodotto ai sensi del Reg.     l’ammissibilità in agricoltura   l’uso imposte
             del presente        (CE) n. 889/2008        biologica ai sensi del Reg. (CE) n. dal Reg. (CE)
                decreto                                 889/2008 e della normativa nazionale n. 889/2008
                                                                             4                       5
                                           3
     1            2
     16. Biochar da pirolisi Biochar - prodotto della     Solo da materiali vegetali, non trattati
         o da                pirolisi ottenuto da         o trattati con prodotti figuranti
         gassificazione      un’ampia gamma di            all’allegato II.
                             materiali organici di        Valore massimo di 4 mg di
                             origine vegetale e           idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
                             impiegato come               per kg di sostanza secca. Il valore è
                             ammendante                   riveduto ogni due anni, tenendo conto
                                                          del rischio di accumulo dovuto ad
                                                          applicazioni multiple
                                                                                                         4
Il Ministro delle politiche agricole
                        alimentari e forestali
                                                CORRETTIVI
                             (con riferimento all’Allegato 3 del presente decreto)
 Correttivi calcici e magnesiaci (con riferimento al capitolo 2.1. dell’Allegato 3 del presente decreto)
       N.     Denominazione del    Denominazione del             Requisiti aggiuntivi per      Condizioni per
               tipo ai sensi del   prodotto ai sensi del      l’ammissibilità in agricoltura   l’uso imposte
               presente decreto   Reg. (CE) n. 889/2008 biologica ai sensi del Reg. (CE) n. dal Reg. (CE)
                       2                                       889/2008 e della normativa       n. 889/2008
       1                                                                 nazionale                    5
                                             3
                                                                             4
  1.         Correttivo calcareo Carbonato di calcio     Solo di origine naturale
                                 (creta, marna, calcare Gusci di molluschi: solo da attività
                                 macinato, litotamnio, di pesca sostenibili, come definite
                                 maerl, creta            all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7,
                                 Fosfatica, gusci di     del regolamento (UE) n. 1380/2013
                                 molluschi, gusci
                                 d’uovo                  del Consiglio, o da acquacoltura
                                                         biologica.
                                 )
                                                         Gusci d’uovo: proibiti se
                                                         provenienti da allevamenti
                                                         industriali.

                                    PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA
                             (con riferimento all’Allegato 6 del presente decreto)
Attivatori (con riferimento al capitolo 2.4 del presente decreto)

  N.          Denominazione del       Denominazione del           Requisiti aggiuntivi per       Condizioni per
               tipo ai sensi del      prodotto ai sensi del    l’ammissibilità in agricoltura l’uso imposte dal
               presente decreto      Reg. (CE) n. 889/2008 biologica ai sensi del Reg. (CE)       Reg. (CE) n.
                                                              n. 889/2008 e della normativa        889/2008
   1                   2                                                 nazionale
                                                3
                                                                              4                         5
  1.        Estratti umici           Acidi umici e fulvici Non è consentita l’aggiunta di
                                                            sostanze fenoliche in ogni fase
                                                            della preparazione.
                                                             Solo se estratti con sali/soluzioni
                                                             di natura inorganica esclusi i sali
                                                             di ammonio o se ottenuti dalla
                                                             potabilizzazione dell’acqua
  2.        Umati solubili           Acidi umici e fulvici Non è consentita l’aggiunta di
                                                            sostanze fenoliche in ogni fase
                                                            della preparazione.

                                                                                                           5
Il Ministro delle politiche agricole
     alimentari e forestali
                   Solo se estratti con sali/soluzioni
                   di natura inorganica esclusi i sali
                   di ammonio o se ottenuti dalla
                   potabilizzazione dell’acqua.

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