Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Reteambiente
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Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTO il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; VISTO il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; VISTO il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli”; VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli; VISTO il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”, ed in particolare l’articolo 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; VISTO in particolare la Tabella 1 “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica” dell’Allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 che elenca i fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica; VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”; VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione; VISTO il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008; VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e 1
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2020, n. 2070, Registrata alla Corte dei conti in data 11 marzo 2020 al n. 141; VISTA la nota del 24 aprile 2020, n, 21803 con la quale la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica dell’allegato 13, in particolare della Tabella 1 “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica”, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, a seguito delle novità introdotte dal Reg. (UE) n. 2164/2019; VISTA la nota del ………, n,.. dell’Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015; CONSIDERATO che le variazioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all’allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto da detto decreto legislativo; CONSIDERATO che la procedura di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed integrazione da apportare all’allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come comunicato dall’Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico; RITENUTO necessario procedere all’adozione delle citate variazioni all’allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. DECRETA Articolo 1 1. La Tabella 1 “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica” dell’allegato 13 “Registro dei Fertilizzanti”, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”, è modificata in conformità all’allegato al presente decreto. 2
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Articolo 2 1 Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L’applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. 2 Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l’Autorità Competente ai fini dell’applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Articolo 3 1 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data. Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, Sen. Teresa Bellanova Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 3
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ALLEGATO Allegato 13 Registro dei fertilizzanti (Previsto dall’articolo 8, comma 1) Tabella 1. ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA AMMENDANTI (con riferimento all’Allegato 2 del presente decreto) Ammendanti (con riferimento al capitolo 2 1 del presente decreto) N. Denominazione Denominazione del Requisiti aggiuntivi per Condizioni per del tipo ai sensi prodotto ai sensi del Reg. l’ammissibilità in agricoltura l’uso imposte del presente (CE) n. 889/2008 biologica ai sensi del Reg. (CE) n. dal Reg. (CE) decreto 889/2008 e della normativa nazionale n. 889/2008 4 5 3 1 2 16. Biochar da pirolisi Biochar - prodotto della Solo da materiali vegetali, non trattati o da pirolisi ottenuto da o trattati con prodotti figuranti gassificazione un’ampia gamma di all’allegato II. materiali organici di Valore massimo di 4 mg di origine vegetale e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) impiegato come per kg di sostanza secca. Il valore è ammendante riveduto ogni due anni, tenendo conto del rischio di accumulo dovuto ad applicazioni multiple 4
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali CORRETTIVI (con riferimento all’Allegato 3 del presente decreto) Correttivi calcici e magnesiaci (con riferimento al capitolo 2.1. dell’Allegato 3 del presente decreto) N. Denominazione del Denominazione del Requisiti aggiuntivi per Condizioni per tipo ai sensi del prodotto ai sensi del l’ammissibilità in agricoltura l’uso imposte presente decreto Reg. (CE) n. 889/2008 biologica ai sensi del Reg. (CE) n. dal Reg. (CE) 2 889/2008 e della normativa n. 889/2008 1 nazionale 5 3 4 1. Correttivo calcareo Carbonato di calcio Solo di origine naturale (creta, marna, calcare Gusci di molluschi: solo da attività macinato, litotamnio, di pesca sostenibili, come definite maerl, creta all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, Fosfatica, gusci di del regolamento (UE) n. 1380/2013 molluschi, gusci d’uovo del Consiglio, o da acquacoltura biologica. ) Gusci d’uovo: proibiti se provenienti da allevamenti industriali. PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA (con riferimento all’Allegato 6 del presente decreto) Attivatori (con riferimento al capitolo 2.4 del presente decreto) N. Denominazione del Denominazione del Requisiti aggiuntivi per Condizioni per tipo ai sensi del prodotto ai sensi del l’ammissibilità in agricoltura l’uso imposte dal presente decreto Reg. (CE) n. 889/2008 biologica ai sensi del Reg. (CE) Reg. (CE) n. n. 889/2008 e della normativa 889/2008 1 2 nazionale 3 4 5 1. Estratti umici Acidi umici e fulvici Non è consentita l’aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione. Solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o se ottenuti dalla potabilizzazione dell’acqua 2. Umati solubili Acidi umici e fulvici Non è consentita l’aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione. 5
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o se ottenuti dalla potabilizzazione dell’acqua. 6
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