IL DIRITTO ALLA MIGRAZIONE - Bergamo, 19/05/2017 - Corso PAIDEIA Marcello Domenghini - Chizzolini ONLUS

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IL DIRITTO ALLA MIGRAZIONE - Bergamo, 19/05/2017 - Corso PAIDEIA Marcello Domenghini - Chizzolini ONLUS
IL DIRITTO
    ALLA
MIGRAZIONE
Bergamo, 19/05/2017 – Corso PAIDEIA

       Marcello Domenghini
IL DIRITTO ALLA MIGRAZIONE - Bergamo, 19/05/2017 - Corso PAIDEIA Marcello Domenghini - Chizzolini ONLUS
Cosa si intende per Migrazione

                                             Nel diritto internazionale non esiste una definizione
                                                    universalmente accettata di “migrante”

                                     L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) definisce:

                                      Migranti: “persone e membri familiari che si spostano in un’altra
                                     nazione o regione per migliorare le proprie condizioni materiali o
                                         sociali o le prospettive future per sé o la propria famiglia”.

Migrazione: “movimento di una persona o un gruppo di persone, attraverso un confine
internazionale o all’interno di uno stato. È uno spostamento di popolazione,
indipendentemente dalla durata, composizione o cause. Include la migrazione dei
rifugiati, sfollati, migranti economici e persone che si spostano per altri motivi, incluso il
ricongiungimento familiare.”
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Il Diritto alla migrazione

Il diritto a migrare è stato riconosciuto dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani del 1948:
- Art. 13: sancisce il diritto di ogni persona alla libertà di movimento
all’interno dei confini di ogni Stato e il diritto di ognuno di lasciare il
proprio paese e di farvi ritorno.
- Art. 14: stabilisce il diritto di asilo internazionale, ovvero il diritto di
ogni persona di “cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni”

Il Patto internazionale relativo ai Diritti civili e politici (New York
1966) riconosce a “ogni individuo il diritto di lasciare qualsiasi
Paese, incluso il proprio” e il diritto a spostarsi all’interno del
territorio di uno Stato
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Il Diritto alla migrazione

Negli anni si è affermata una netta distinzione tra la migrazione economica e la migrazione
forzata e sono stati predisposti degli strumenti internazionali a loro tutela.

I diritti dei lavoratori migranti:
- Convenzione sulla migrazione in condizioni abusive e sulla promozione della parità di
opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti (Convenzione n. 143 dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL) nel 1975)
- Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie
(Assemblea Generale ONU 18/12/1990)

La migrazione forzata:
- Convenzione sullo statuto dei rifugiati (c.d. Convenzione di Ginevra del 1951), a cui hanno fatto
seguito numerose convenzioni regionali ed è stata recepita nell’ordinamento interno di numerosi
Stati.
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I diritti dei migranti economici
La Convenzione ONU sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti definisce la migrazione economica
come il movimento delle persone da uno Stato all’altro per fini lavorativi; i lavoratori migranti sono quindi
persone che eserciteranno, esercitano o hanno esercitato una attività remunerata in uno Stato cui loro non
appartengono.

Per la tutela della condizione dei migranti economici:
Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) :
-   Convenzione sui lavoratori migranti n. 66 (1939, non entrò mai in vigore)
-   Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta) n. 97 (1949)
-   Convenzione sulla migrazione in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di
    trattamento dei lavoratori migranti n. 143 (1975)

ONU
- Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro
  famiglie (1990)
Unione Europea
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 2000)
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I diritti dei migranti economici

Convenzione sulla migrazione in condizioni abusive e sulla promozione della parità di
opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti n. 143 (1975) - OIL

- impegna gli Stati Parte a garantire una parità di trattamento ai lavoratori migranti e ad
  abolire le migrazioni clandestine e l’occupazione irregolare dei lavoratori migranti

- stabilisce che un migrante che abbia risieduto legalmente per motivi lavorativi in uno Stato
  non può essere considerato illegale o in posizione irregolare in seguito alla perdita del
  lavoro, ma che al contrario, deve ricevere un trattamento identico a quello riservato ai
  cittadini nazionali per quanto riguarda le garanzie sulla sicurezza dell’occupazione, il
  reinserimento e l’assistenza

- contiene disposizioni volte a garantire il rispetto, la tutela e la promozione dell’identità
  nazionale ed etnica dei migranti e dei legami di questi ultimi con il loro paese di origine.
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I diritti dei migranti economici
Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro
famiglie (1990) - ONU

- riconosce ai lavoratori migranti e alle loro famiglie il diritto a non subire alcuna forma di
  discriminazione e il godimento delle libertà e dei diritti fondamentali

- Stabilisce che i lavoratori migranti hanno diritto allo stesso trattamento dei lavoratori nazionali in
  materia di retribuzione e affiliazione ai sindacati e per quanto riguarda la sicurezza sociale. Hanno
  diritto ad accedere alle cure mediche di emergenza, che non possono essere negate in ragione
  dell’irregolarità del soggiorno

- Definisce che gli Stati devono adottare tutte le misure necessarie per permettere una corretta
  informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro rispetto alla normativa in materia e impegnarsi a
  incrementare le comunicazioni e la cooperazione tra Stati volta anche a contrastare
  efficacemente l’impiego irregolare dei lavoratori.

In vigore dal 2003 ed è oggi in vigore solo in 46 paesi (17 africani, 10 asiatici, 17 dell’America Latina
e solo 2 europei, l’Albania e la Bosnia Erzegovina).
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I diritti dei migranti economici
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 2000)

-   stabilisce che “i cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri
    hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione”.

E in Italia?
T. U. IMMIGRAZIONE (D. Lgs. n. 286 del 25/07/1998)
E’ l’insieme di disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e delle norme che regolano la
condizione (di ingresso e soggiorno) dello straniero in Italia; è stato nel tempo modificato ed integrato da
Leggi e Decreti (ad es. L. 189/2002, più conosciuta come Bossi– Fini, L. 94/2009 facente parte del c.d.
“Pacchetto Sicurezza” Maroni)

Titolo I – Principi generali (artt. 1-3)
Titolo II – Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato (artt. 4-20)
Titolo III – Disciplina del lavoro (artt. 21-27 ter)
Titolo IV – Diritto all’unità famigliare e tutela dei minori (artt. 28-33)
Titolo V – Disposizioni in materia Sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica
e integrazione sociale (artt. 34-46)
Titolo VI – Norme finali (artt.47-49)
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I diritti dei migranti forzati
L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) definisce la migrazione forzata come “Un
movimento migratorio in cui è presente un elemento di coercizione, incluso il pericolo per la vita
o la possibilità di sostentamento, che provenga da cause naturali o umane ” (ad esempio,
movimenti di profughi e sfollati interni, movimenti di persone causati da disastri naturali,
ambientali, chimici o nucleari, da carestia o progetti di sviluppo).

Cenni Storici - La nascita della Convenzione di Ginevra

Fine della Prima guerra mondiale: Croce Rossa Internazionale nel 1921 chiede al Consiglio della
Società delle Nazioni di costituire un Alto Commissariato per trattare la questione dei profughi
russi

1943: è fondata la United Nations Relief and Rehabilitation Administration of the World’s
Refugees (UNRRA), per l’assistenza di quanti fuggivano dal proprio paese e di tutte le persone che
erano state sfollate durante la guerra
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I diritti dei migranti forzati
Dal 1946 al 1951: l’International Refugee Organization (IRO) si occupa dei movimenti di popolazione che
interessarono l’Europa, con l’obiettivo di giungere ad una “rapida, positiva e giusta soluzione del problema
dei rifugiati e degli sfollati”

1950: nasce l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), con un mandato
esclusivamente umanitario; in seguito l’Assemblea generale delle Nazioni Unite incaricò il Consiglio
economico e sociale (ECOSOC) di pensare una nuova organizzazione internazionale e uno strumento
giuridico per gestire la questione → 1951 è approvata la Convenzione di Ginevra.

                                                                   147 Stati firmatari
                                                          Stati non firmatari: Libia, India, Iraq,
                                                         Indonesia, Sri Lanka, Giordania, Siria
Convenzione di Ginevra
                          28/07/1951 (in vigore dal 22/04/1954)

                     Articolo 1                                                     Articolo 33
      (come modificato dal protocollo del 1967)              Il diritto di un rifugiato di essere protetto contro il
             Definizione di rifugiato:                                 rimpatrio forzato, o respingimento

"Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato      "Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà,
       per ragioni di razza, religione, cittadinanza,          in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di
 appartenenza a un determinato gruppo sociale o per          territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero
    opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui       minacciate a motivo della sua razza, della sua
 possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore,           religione, della sua cittadinanza, della sua
  non vuole domandare la protezione di detto Stato;             appartenenza a un gruppo sociale o delle sue
 oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori          opinioni politiche« (principio di non-refoulement)
 del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti,
  non può o, per il timore sopra indicato, non vuole
                         ritornarvi"
Altre Convenzioni Regionali

La Convenzione di Ginevra è stata la base comune per l’approvazione di varie convenzioni
regionali che hanno ampliato e modificato parzialmente la definizione di Ginevra anche in
base alle peculiarità socio-politiche delle diverse zone:

Convenzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana relativa ad aspetti specifici dei problemi
dei rifugiati in Africa, approvata nel Settembre 1969

Dichiarazione di Cartagena del 1984 (America Latina)

Dichiarazione rivista di Bangkok, a cui possono fare riferimento nella loro legislazione i paesi
asiatici e africani che fanno parte dell’Organizzazione Consultiva e Giuridica Asia-Africa.
Diritti stabiliti dall’Unione Europea

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, adottata a Nizza nel 2000, stabilisce il diritto di asilo e il
diritto al non-refoulement agli articoli 18 e 19.

Convenzione Dublino I e il Regolamento Dublino II e, nel 2013, il Regolamento Dublino III: a fronte
dell’eliminazione delle frontiere interne all’Unione, i paesi aderenti hanno stabilito un sistema di
cooperazione e coordinamento delle frontiere esterne che ha influenzato fortemente la possibilità di
accesso al diritto di asilo

Direttiva “recante norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri” emanata dal
Consiglio dell’Unione Europea nel 2003, in cui si stabiliscono a grandi linee le modalità di accoglienza e
assistenza dei richiedenti asilo (“condizioni materiali di accoglienza”)

Direttiva qualifiche, approvata nel 2004, che stabilisce le norme minime per il riconoscimento della qualifica
di rifugiato e introduce la “protezione sussidiaria”

Direttiva “procedure”, approvata nel 2005, che stabilisce le norme minime di procedura per il
riconoscimento e la revoca della protezione internazionale.

→ “Sistema europeo di asilo” per armonizzare le normative dei paesi membri dell’Unione!
COSTITUZIONE ITALIANA
                         27/12/1947 (in vigore dal 01/01/1948)

                              Art. 10
"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
       diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge
    in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
  Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
      esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
   Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
   Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici«

L’Italia oggi è priva di una legislazione organica in materia di
 asilo, che di fatto non è mai stato disciplinato pienamente,
                 rimanendo (l’art.10) inattuato!
DECRETO QUALIFICHE: D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007
         (Attuazione della Direttiva n. 2004/83/CE del 29/04/2004)

Il cd. “Decreto qualifiche” introduce      Fornisce una risposta a:
nell’ordinamento italiano:                 − Cosa significa persecuzione?
− Status di protezione sussidiaria         − Quando c’è persecuzione?
− Definizione di atti di persecuzione      − Quali sono i motivi della persecuzione?
− Definizione dei motivi di persecuzione   − Da chi può venire la persecuzione?
− Definizione degli agenti persecutori     − La persecuzione deve essersi già compiuta?

Le «qualifiche»:

Protezione internazionale
 Status di rifugiato
 Status di protezione sussidiaria
Protezione nazionale
 Protezione umanitaria
DECRETO QUALIFICHE: D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007

ASILO POLITICO (RIFUGIATO)
Definizione da Convenzione di Ginevra

PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato
ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel suo paese di origine, o nel
caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe
un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall’art. 15 e al quale non si applica l’art. 17,
paragrafi 1 e 2, e il quale non può o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
paese

                  N. B. D. Lgs. del 21/02/2014 (in vigore dal 21/03/20149 – Dir. 95/2011/UE
             Si uniformano le norme per il riconoscimento delle qualifiche di status di rifugiato e di
         protezione sussidiaria (per es. portando a cinque anni la durata del permesso di soggiorno dei
                                                protetti sussidiari)
DECRETO QUALIFICHE: D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007

                                    Il diniego della protezione internazionale
                                          La Protezione Umanitaria
                            Protezione riconosciuta dal decreto legislativo n. 25/2008 in
                              caso di gravi motivi di carattere umanitario (art. 32 co.3)

                                                       Base normativa
                                      D. Lgs n. 286 del 25/07/1998 (art. 5 comma 6)
“il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
 degli stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
                                     costituzionali o internazionali dello stato italiano”
DECRETO PROCEDURE: D. Lgs. n. 25 del 28/01/2008
    (Attuazione della Direttiva n. 2005/85/CE del 01/12/2005)

Principali punti di rilievo
 Unica procedura di esame delle domande
 Abrogazione delle clausole ostative alla presentazione della domanda (sempre
   esaminata dalle Commissioni territoriali)
 Eliminazione dell’istituto del trattenimento nei CDI (Centri di Identificazione)
 Effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale
 Garanzia di accesso al gratuito patrocinio
 Accesso alle misure di accoglienza a seguito di ricorso
D. Lgs. n. 142 del 18/08/2015
            (Attuazione delle Direttive n. 2013/32/UE e
                 n. 2013/33/UE del 26/06/2013)

    Entrato in vigore il 30/09/2015, detta nuove norme sull’Accoglienza di chi
chiede protezione internazionale e sulle Procedure per il riconoscimento e la revoca
                                 di questo status.
Clandestino
straniero entrato nel Paese senza regolare visto di ingresso             Alcune «definizioni»…
Irregolare
straniero che ha perduto i requisiti necessari per la permanenza sul
territorio nazionale di cui era in possesso. Secondo la normativa
vigente tali immigrati devono essere respinti alla frontiera o espulsi
Extracomunitario
Cittadino di un paese non appartenente ai 28 paesi dell'Unione
Europea
Sfollato (IDP)
Colui che abbandona la propria abitazione a causa di conflitti
armati, persecuzioni o catastrofi naturali, ma non oltrepassa un
confine internazionale, restando dunque all'interno del proprio
paese
Profugo
Espressione priva di contenuto giuridico usata per definire
genericamente chi si è allontanato dal paese di origine a causa di
persecuzioni, guerre o catastrofi naturali
Rifugiato                                                        Alcune «definizioni»…
Chi è costretto a fuggire dal proprio paese di origine e non
può tornarvi per timore di essere perseguitato per motivi di
razza, religione, opinione politica, nazionalità, appartenenza
a un determinato gruppo sociale.
Fonte UNHCR
Fonte SPRAR – Servizio Centrale
Gli sbarchi…

               Fonte UNHCR
Gli sbarchi…

Fonte UNHCR
Gli sbarchi… in Italia
Gli sbarchi… in Italia

Fonte UNHCR
Gli sbarchi…

Fonte UNHCR
Lavori di gruppo
Gruppo 1
«Mi chiamo Kingsley, ho 22 anni e sono nato in Nigeria, ho sempre vissuto lì con la mia famiglia; mio padre è
molto anziano, mia madre si è sempre occupata della casa, ho altri 4 fratelli ma, nonostante le difficoltà, sono
riuscito a frequentare la scuola superiore… sono due anni che cerco lavoro senza successo, ho deciso di
trovare fortuna altrove, fuori dal mio Paese, quindi partirò per l’Europa… ho già programmato il mio viaggio:
dal mio Paese viaggerò via terra attraverso il Niger e la Libia, quindi raggiungerò la costa e cercherò di
imbarcarmi da Tripoli… l’Italia non è lontana»
Lavori di gruppo
Gruppo 2
«Mi chiamo Sajid, ho 27 anni e sono nato in Pakistan, da qualche anno mi sono trasferito con mia moglie ed
i miei due figli a Peshawar, una città molto grande del Paese vicina al confine con l’Afghanistan, dove ho
intrapreso un’attività commerciale in proprio; da un anno a questa parte ricevo constanti minacce da taliban,
sconosciuti che regolarmente arrivano nel mio negozio per obbligarmi ad unirmi a loro, dicendomi che se
non lo farò, sapendo dove vivo, uccideranno mia moglie e i miei figli e distruggeranno la mia attività… ho
troppa paura a restare in Pakistan, temo potrebbero trovarmi ovunque io vada… ho deciso di partire e di
raggiungere l’Europa… ho organizzato il mio viaggio via terra, mi sposterò attraverso l’Iran, la Turchia, la
Grecia e poi da là capirò dove andare, forse in Italia»
Lavori di gruppo
Gruppo 3
«Mi chiamo Abdul, ho 32 anni e sono nato in Iraq, ho sempre vissuto a Baghdad, una città bellissima e piena
di opportunità, sia io che mia moglie abbiamo frequentato l’Università, lì ci siamo conosciuti e abbiamo
aperto insieme un’attività… in particolare dopo gli eventi del 2001 la vita è cambiata per tutti, negli ultimi anni
però è diventato davvero impossibile restare, abbiamo deciso entrambi di lasciare il Paese, quindi ci siamo
mossi attraverso la Siria e la Turchia, da là abbiamo preso un aereo per Roma, in Italia, dove ci hanno fermato
ed identificato, dicendoci che saremmo dovuti restare… poco dopo l’arrivo in un centro di accoglienza siamo
riusciti a scappare, un uomo ci ha accompagnato fino in Danimarca con la sua auto, là abbiamo alcuni
conoscenti che ci avrebbero potuto aiutare, una volta arrivati siamo andati dalla polizia per fare richiesta di
asilo, ci hanno identificato ma ora ci hanno detto che non potremo restare…
Lavori di gruppo
Focus su:

• Motivo del viaggio
• Tipologia di viaggio
• Ipotesi su cosa avverrà una volta arrivato in Italia (Dove alloggerà? Quali documenti saranno
  necessari/utili? Cosa potrà fare per raggiungere il suo obiettivo?)
Il motivo del viaggio
Nel Decreto Procedure:

Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale
Composte da:
 un funzionario della carriera prefettizia (con funzioni di Presidente)
 un funzionario della Polizia di Stato
 un rappresentante di un Ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali
 da un rappresentante dell‘UNHCR
 da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni
  volta che sia necessario (su richiesta del Presidente)
L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile
Le fasi della procedura di
                  Richiesta di Protezione Internazionale

Manifestazione di volontà di
 richiedere la protezione
      internazionale

                                                  Identificazione e Foto-
                                                      segnalamento
Le fasi della procedura di
                        Richiesta di Protezione Internazionale

                                  Fissazione della data di
  Permesso di soggiorno
                                 audizione in Commissione
temporaneo per Richiesta
                                      Territoriale per il
  Asilo (con possibilità di
                                   Riconoscimento della
   lavoro dopo 2 mesi)
                                 Protezione Internazionale

                                                             Audizione in Commissione
Le fasi della procedura di
                                 Richiesta di Protezione Internazionale
                                             La Commissione Territoriale,                 Può rigettare la domanda per
  Può riconoscere lo Status di                attraverso decisione scritta                MANIFESTA INFONDATEZZA,
          RIFUGIATO                                    (notifica):                              quando ritiene palese
                                                                                             l’insussistenza di qualsiasi
                                                                                                  presupposto per il
Può non riconoscere lo Status                                                           riconoscimento della protezione
  di rifugiato e concedere la                                                            internazionale, ovvero quando
 PROTEZIONE SUSSIDIARIA,                                                                  risulti che la domanda è stata
 qualora ritenga che sussiste       Può non riconoscere lo Status                            presentata per ritardare o
 un rischio effettivo di grave       di rifugiato ma ritenere che                            impedire l’espulsione o il
 danno in caso di rientro nel         sussistano gravi motivi di                                    respingimento
         Paese di origine               carattere umanitario e,
                                    pertanto, chiede alla Questura          Può non riconoscere lo
                                    che sia concesso un permesso         Status di rifugiato e rigettare
                                      di soggiorno per MOTIVI              la domanda (DINIEGO)
                                              UMANITARI
Le fasi della procedura di
                       Richiesta di Protezione Internazionale
Ricorso in I° grado                                                 DINIEGO                         Nessun
presso il Tribunale           entro 30 giorni                                  Dopo i 30 giorni     ricorso
                           (gratuito patrocinio,
ordinario di Brescia
                            effetto sospensivo)
  Esito POSITIVO

                                                                                                  ESPULSIONE
                   Esito NEGATIVO
                                                   Ricorso in II° grado            contestuale
                                                     presso la Corte                               Richiesta
                   entro 10 giorni                 d’Appello di Brescia                           sospensiva
                    (termine non
Rilascio PDS

                                                   Esito NEGATIVO
                     perentorio)
                                                                              Esito POSITIVO
                       (gratuito                                                                  Rilascio PDS
                      patrocinio)

                                              Ricorso per
                                              Cassazione
Tipologia di viaggio e sistemi di accoglienza a confronto:
                 S.P.R.A.R. - Accoglienza Prefettizia - «il nulla»

                 S. P. R. A. R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)

Nel 2001 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati
(UNHCR) siglarono un protocollo d'intesa per la realizzazione di un "Programma nazionale asilo".
Nasceva, così, il primo sistema pubblico per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il
territorio italiano, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell'Interno ed enti locali.

          DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n.140 Attuazione della direttiva 2003/9/CE che
           stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
Sistema di accoglienza prefettizia
                               Un po’ di storia…

                                    12/02/2011: Stato di Emergenza umanitaria nel territorio
                                  nazionale per l’eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai
                                       Paesi del Nord Africa (conflitto nel territorio libico ed
                                  evoluzione degli assetti politico-sociali nei paesi della fascia del
                                                      Maghreb e in Egitto)

                                     01/01/2013: Chiusura dell’Emergenza umanitaria con
                                    Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile

Il sistema di accoglienza italiano non era strutturato né
     predisposto per un aumento dei flussi migratori!
Sistema di accoglienza prefettizia
                                            Un po’ di storia…
                             Circolare Ministero dell’Interno n. 104 - 08/01/2014:
Sono istituiti i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), strutture per loro stessa definizione “provvisorie”,
messe a disposizione su tutto il territorio nazionale per rispondere al crescente afflusso di cittadini stranieri

                               Ministero dell’Interno - Giugno e Settembre 2014:
          Si richiede alle Prefetture di individuare ulteriori posti di accoglienza sotto forma di CAS

                                 Piano Operativo Nazionale - 10/07/2014
     prevede un sistema articolato da attuarsi dal momento dello sbarco con le attività di soccorso e
 assistenza e l’individuazione di HUB regionali e interregionali, strutture di prima accoglienza funzionali
                               al successivo trasferimento nella rete SPRAR.

  N.B. In mancanza di posti nelle strutture governative e dello SPRAR si dovrà procedere, in relazione
 alle esigenze di accoglienza, seguendo criteri di ripartizione regionale e applicando quote relative alla
                     effettiva permanenza sui territori e non alle assegnazioni iniziali.
Sistema di accoglienza prefettizia
                                            Un po’ di storia…
                  D. Lgs 142 18/08/2015 (attuazione Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE):
                                    L’accoglienza in Italia si svolge in tre fasi:
                                         - soccorso (massimo 72 ore)
 -   prima accoglienza e qualificazione (permanenza limitata al tempo per la formalizzazione della domanda)
                                - seconda accoglienza e integrazione (SPRAR)

                                                   MA
conferma che, nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità in strutture di prima accoglienza o
               SPRAR, l’accoglienza può essere disposta dal Prefetto in strutture temporanee

 Si sono moltiplicate Imprese private, Cooperative, Associazioni che hanno messo a disposizione posti letto in
                    strutture di vario tipo, per una spesa media di circa 30/35 euro al giorno

             Ad Ottobre 2015 la distribuzione degli accolti è:
             - Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) 72%
             - Rete SPRAR 21%
             - Centri di Accoglienza governativi (CARA) 7%
Sistema di accoglienza prefettizia
         Un po’ di storia…

            Questo sistema di accoglienza è attualmente in fase di
            revisione, al fine di allinearsi al nuovo approccio
            “hotspot” (strutture di prima accoglienza ai fini
            dell’identificazione, della registrazione e del
            rilevamento delle impronte digitali) promosso dalla
            Commissione Europea a partire da Settembre 2015

            In Italia questi hotspots possono ospitare circa 1.500
            persone:
            - Pozzallo - 300 posti
            - Porto Empedocle - 300 posti
            - Trapani - 400 posti
            - Lampedusa - 500 posti
            - Augusta e Taranto da attivare
            Relocation e Hotspost.pdf
Relocation
Sistema di accoglienza prefettizia

                              Le quote ad oggi (percentuale
                               della quota di accesso al Fondo
                               nazionale per le politiche sociali,
                                  quote relative alla effettiva
                                   permanenza sui territori):

                                13% Regione Lombadia

                               10% Bergamo e Provincia
Sistema di accoglienza prefettizia
                                       L’arrivo a Bergamo

 In pullman dai centri di
accoglienza del Sud Italia…
                               Centro di Accoglienza della Croce
                               Rossa di via Clerici a BRESSO (MI)
                                – «Hub di smistamento» per le
                                  province lombarde (quote)
Sistema di accoglienza prefettizia
                                        L’arrivo a Bergamo

… in Questura per l’identificazione
     ed il fotosegnalamento…
                                        … infine nei CAS di Bergamo e
                                      provincia, in base alla disponibilità
                                                    di posti…
Sistemi di accoglienza a confronto

… e tutto ciò che non è S.P.R.A.R.
   o Accoglienza Prefettizia?
Tipologia di viaggio e competenza territoriale:
                                 Casi Dublino
Nel Decreto Procedure:

Competenza Dublino
Lo Stato italiano, attraverso l’unità Dublino, definisce lo Stato membro competente per l’esame
della domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo.
Autorità è l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del
Ministero dell’Interno (Roma).

Il corrispondente Regolamento di Dublino (formalmente chiamato «Regolamento UE n.
604/2013» oppure Regolamento di Dublino III, del 26/06/2013) è un regolamento dell’UE che
stabilisce "i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame
di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)".

Proposta di un Regolamento di Dublino IV….
Aggiornamenti normativi

In Europa:

Regolamento (non più Direttiva!) qualifiche: temporaneità della protezione internazionale

Regolamento procedure: nuove procedure di frontiera, crescente ruolo delle procedure di inammissibilità,
delle procedure di «accelerata», delle nozioni di Paese terzo sicuro e di Paese di origine sicuro

Nuovi Regolamenti Dublino ed Eurodac: il mantenimento del «sistema Dublino» e la compressione delle
garanzie dei richiedenti protezione internazionale.

In Italia:

Decreto n. 13 del 17/02/2017 (Minniti - Orlando) vigente in G. U. dal 18/02/2017 → «Disposizioni urgenti
per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto
dell’immigrazione illegale»
Aggiornamenti normativi

Decreto Minniti – Orlando, i punti principali:

• L’istituzione di «sezioni speciali» (quindi «giudici speciali», discriminatorio?)
• l’abolizione del secondo grado di giudizio per i richiedenti asilo che hanno fatto ricorso contro un diniego
• l’abolizione dell’udienza (nel primo grado di giudizio l’attuale “rito sommario” sarà sostituito con un rito
  camerale senza udienza, nel quale il giudice prenderà visione della videoregistrazione del colloquio del
  richiedente asilo davanti alla commissione territoriale, senza contraddittorio e senza che il giudice possa
  rivolgere domande al richiedente asilo che ha presentato il ricorso)
• l’estensione della rete dei centri di detenzione per i migranti irregolari (gli attuali Cie si chiameranno Cpr
  (Centri permanenti per il rimpatrio, si passerà da quattro a venti centri, uno in ogni regione, per un totale
  di 1.600 posti)

… verso la tutela dei diritti dei migranti?
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