IL DIRITTO ALLA MIGRAZIONE - Bergamo, 19/05/2017 - Corso PAIDEIA Marcello Domenghini - Chizzolini ONLUS
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Cosa si intende per Migrazione Nel diritto internazionale non esiste una definizione universalmente accettata di “migrante” L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) definisce: Migranti: “persone e membri familiari che si spostano in un’altra nazione o regione per migliorare le proprie condizioni materiali o sociali o le prospettive future per sé o la propria famiglia”. Migrazione: “movimento di una persona o un gruppo di persone, attraverso un confine internazionale o all’interno di uno stato. È uno spostamento di popolazione, indipendentemente dalla durata, composizione o cause. Include la migrazione dei rifugiati, sfollati, migranti economici e persone che si spostano per altri motivi, incluso il ricongiungimento familiare.”
Il Diritto alla migrazione Il diritto a migrare è stato riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948: - Art. 13: sancisce il diritto di ogni persona alla libertà di movimento all’interno dei confini di ogni Stato e il diritto di ognuno di lasciare il proprio paese e di farvi ritorno. - Art. 14: stabilisce il diritto di asilo internazionale, ovvero il diritto di ogni persona di “cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni” Il Patto internazionale relativo ai Diritti civili e politici (New York 1966) riconosce a “ogni individuo il diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio” e il diritto a spostarsi all’interno del territorio di uno Stato
Il Diritto alla migrazione Negli anni si è affermata una netta distinzione tra la migrazione economica e la migrazione forzata e sono stati predisposti degli strumenti internazionali a loro tutela. I diritti dei lavoratori migranti: - Convenzione sulla migrazione in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti (Convenzione n. 143 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel 1975) - Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (Assemblea Generale ONU 18/12/1990) La migrazione forzata: - Convenzione sullo statuto dei rifugiati (c.d. Convenzione di Ginevra del 1951), a cui hanno fatto seguito numerose convenzioni regionali ed è stata recepita nell’ordinamento interno di numerosi Stati.
I diritti dei migranti economici La Convenzione ONU sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti definisce la migrazione economica come il movimento delle persone da uno Stato all’altro per fini lavorativi; i lavoratori migranti sono quindi persone che eserciteranno, esercitano o hanno esercitato una attività remunerata in uno Stato cui loro non appartengono. Per la tutela della condizione dei migranti economici: Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) : - Convenzione sui lavoratori migranti n. 66 (1939, non entrò mai in vigore) - Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta) n. 97 (1949) - Convenzione sulla migrazione in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti n. 143 (1975) ONU - Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990) Unione Europea - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 2000)
I diritti dei migranti economici Convenzione sulla migrazione in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti n. 143 (1975) - OIL - impegna gli Stati Parte a garantire una parità di trattamento ai lavoratori migranti e ad abolire le migrazioni clandestine e l’occupazione irregolare dei lavoratori migranti - stabilisce che un migrante che abbia risieduto legalmente per motivi lavorativi in uno Stato non può essere considerato illegale o in posizione irregolare in seguito alla perdita del lavoro, ma che al contrario, deve ricevere un trattamento identico a quello riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda le garanzie sulla sicurezza dell’occupazione, il reinserimento e l’assistenza - contiene disposizioni volte a garantire il rispetto, la tutela e la promozione dell’identità nazionale ed etnica dei migranti e dei legami di questi ultimi con il loro paese di origine.
I diritti dei migranti economici Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990) - ONU - riconosce ai lavoratori migranti e alle loro famiglie il diritto a non subire alcuna forma di discriminazione e il godimento delle libertà e dei diritti fondamentali - Stabilisce che i lavoratori migranti hanno diritto allo stesso trattamento dei lavoratori nazionali in materia di retribuzione e affiliazione ai sindacati e per quanto riguarda la sicurezza sociale. Hanno diritto ad accedere alle cure mediche di emergenza, che non possono essere negate in ragione dell’irregolarità del soggiorno - Definisce che gli Stati devono adottare tutte le misure necessarie per permettere una corretta informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro rispetto alla normativa in materia e impegnarsi a incrementare le comunicazioni e la cooperazione tra Stati volta anche a contrastare efficacemente l’impiego irregolare dei lavoratori. In vigore dal 2003 ed è oggi in vigore solo in 46 paesi (17 africani, 10 asiatici, 17 dell’America Latina e solo 2 europei, l’Albania e la Bosnia Erzegovina).
I diritti dei migranti economici Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 2000) - stabilisce che “i cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione”. E in Italia? T. U. IMMIGRAZIONE (D. Lgs. n. 286 del 25/07/1998) E’ l’insieme di disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e delle norme che regolano la condizione (di ingresso e soggiorno) dello straniero in Italia; è stato nel tempo modificato ed integrato da Leggi e Decreti (ad es. L. 189/2002, più conosciuta come Bossi– Fini, L. 94/2009 facente parte del c.d. “Pacchetto Sicurezza” Maroni) Titolo I – Principi generali (artt. 1-3) Titolo II – Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato (artt. 4-20) Titolo III – Disciplina del lavoro (artt. 21-27 ter) Titolo IV – Diritto all’unità famigliare e tutela dei minori (artt. 28-33) Titolo V – Disposizioni in materia Sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale (artt. 34-46) Titolo VI – Norme finali (artt.47-49)
I diritti dei migranti forzati L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) definisce la migrazione forzata come “Un movimento migratorio in cui è presente un elemento di coercizione, incluso il pericolo per la vita o la possibilità di sostentamento, che provenga da cause naturali o umane ” (ad esempio, movimenti di profughi e sfollati interni, movimenti di persone causati da disastri naturali, ambientali, chimici o nucleari, da carestia o progetti di sviluppo). Cenni Storici - La nascita della Convenzione di Ginevra Fine della Prima guerra mondiale: Croce Rossa Internazionale nel 1921 chiede al Consiglio della Società delle Nazioni di costituire un Alto Commissariato per trattare la questione dei profughi russi 1943: è fondata la United Nations Relief and Rehabilitation Administration of the World’s Refugees (UNRRA), per l’assistenza di quanti fuggivano dal proprio paese e di tutte le persone che erano state sfollate durante la guerra
I diritti dei migranti forzati Dal 1946 al 1951: l’International Refugee Organization (IRO) si occupa dei movimenti di popolazione che interessarono l’Europa, con l’obiettivo di giungere ad una “rapida, positiva e giusta soluzione del problema dei rifugiati e degli sfollati” 1950: nasce l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), con un mandato esclusivamente umanitario; in seguito l’Assemblea generale delle Nazioni Unite incaricò il Consiglio economico e sociale (ECOSOC) di pensare una nuova organizzazione internazionale e uno strumento giuridico per gestire la questione → 1951 è approvata la Convenzione di Ginevra. 147 Stati firmatari Stati non firmatari: Libia, India, Iraq, Indonesia, Sri Lanka, Giordania, Siria
Convenzione di Ginevra 28/07/1951 (in vigore dal 22/04/1954) Articolo 1 Articolo 33 (come modificato dal protocollo del 1967) Il diritto di un rifugiato di essere protetto contro il Definizione di rifugiato: rimpatrio forzato, o respingimento "Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato "Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, per ragioni di razza, religione, cittadinanza, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di appartenenza a un determinato gruppo sociale o per territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui minacciate a motivo della sua razza, della sua possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, religione, della sua cittadinanza, della sua non vuole domandare la protezione di detto Stato; appartenenza a un gruppo sociale o delle sue oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori opinioni politiche« (principio di non-refoulement) del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi"
Altre Convenzioni Regionali La Convenzione di Ginevra è stata la base comune per l’approvazione di varie convenzioni regionali che hanno ampliato e modificato parzialmente la definizione di Ginevra anche in base alle peculiarità socio-politiche delle diverse zone: Convenzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana relativa ad aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, approvata nel Settembre 1969 Dichiarazione di Cartagena del 1984 (America Latina) Dichiarazione rivista di Bangkok, a cui possono fare riferimento nella loro legislazione i paesi asiatici e africani che fanno parte dell’Organizzazione Consultiva e Giuridica Asia-Africa.
Diritti stabiliti dall’Unione Europea Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, adottata a Nizza nel 2000, stabilisce il diritto di asilo e il diritto al non-refoulement agli articoli 18 e 19. Convenzione Dublino I e il Regolamento Dublino II e, nel 2013, il Regolamento Dublino III: a fronte dell’eliminazione delle frontiere interne all’Unione, i paesi aderenti hanno stabilito un sistema di cooperazione e coordinamento delle frontiere esterne che ha influenzato fortemente la possibilità di accesso al diritto di asilo Direttiva “recante norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri” emanata dal Consiglio dell’Unione Europea nel 2003, in cui si stabiliscono a grandi linee le modalità di accoglienza e assistenza dei richiedenti asilo (“condizioni materiali di accoglienza”) Direttiva qualifiche, approvata nel 2004, che stabilisce le norme minime per il riconoscimento della qualifica di rifugiato e introduce la “protezione sussidiaria” Direttiva “procedure”, approvata nel 2005, che stabilisce le norme minime di procedura per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale. → “Sistema europeo di asilo” per armonizzare le normative dei paesi membri dell’Unione!
COSTITUZIONE ITALIANA 27/12/1947 (in vigore dal 01/01/1948) Art. 10 "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici« L’Italia oggi è priva di una legislazione organica in materia di asilo, che di fatto non è mai stato disciplinato pienamente, rimanendo (l’art.10) inattuato!
DECRETO QUALIFICHE: D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007 (Attuazione della Direttiva n. 2004/83/CE del 29/04/2004) Il cd. “Decreto qualifiche” introduce Fornisce una risposta a: nell’ordinamento italiano: − Cosa significa persecuzione? − Status di protezione sussidiaria − Quando c’è persecuzione? − Definizione di atti di persecuzione − Quali sono i motivi della persecuzione? − Definizione dei motivi di persecuzione − Da chi può venire la persecuzione? − Definizione degli agenti persecutori − La persecuzione deve essersi già compiuta? Le «qualifiche»: Protezione internazionale Status di rifugiato Status di protezione sussidiaria Protezione nazionale Protezione umanitaria
DECRETO QUALIFICHE: D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007 ASILO POLITICO (RIFUGIATO) Definizione da Convenzione di Ginevra PROTEZIONE SUSSIDIARIA Cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel suo paese di origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall’art. 15 e al quale non si applica l’art. 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese N. B. D. Lgs. del 21/02/2014 (in vigore dal 21/03/20149 – Dir. 95/2011/UE Si uniformano le norme per il riconoscimento delle qualifiche di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (per es. portando a cinque anni la durata del permesso di soggiorno dei protetti sussidiari)
DECRETO QUALIFICHE: D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007 Il diniego della protezione internazionale La Protezione Umanitaria Protezione riconosciuta dal decreto legislativo n. 25/2008 in caso di gravi motivi di carattere umanitario (art. 32 co.3) Base normativa D. Lgs n. 286 del 25/07/1998 (art. 5 comma 6) “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”
DECRETO PROCEDURE: D. Lgs. n. 25 del 28/01/2008 (Attuazione della Direttiva n. 2005/85/CE del 01/12/2005) Principali punti di rilievo Unica procedura di esame delle domande Abrogazione delle clausole ostative alla presentazione della domanda (sempre esaminata dalle Commissioni territoriali) Eliminazione dell’istituto del trattenimento nei CDI (Centri di Identificazione) Effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale Garanzia di accesso al gratuito patrocinio Accesso alle misure di accoglienza a seguito di ricorso
D. Lgs. n. 142 del 18/08/2015 (Attuazione delle Direttive n. 2013/32/UE e n. 2013/33/UE del 26/06/2013) Entrato in vigore il 30/09/2015, detta nuove norme sull’Accoglienza di chi chiede protezione internazionale e sulle Procedure per il riconoscimento e la revoca di questo status.
Clandestino straniero entrato nel Paese senza regolare visto di ingresso Alcune «definizioni»… Irregolare straniero che ha perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale di cui era in possesso. Secondo la normativa vigente tali immigrati devono essere respinti alla frontiera o espulsi Extracomunitario Cittadino di un paese non appartenente ai 28 paesi dell'Unione Europea Sfollato (IDP) Colui che abbandona la propria abitazione a causa di conflitti armati, persecuzioni o catastrofi naturali, ma non oltrepassa un confine internazionale, restando dunque all'interno del proprio paese Profugo Espressione priva di contenuto giuridico usata per definire genericamente chi si è allontanato dal paese di origine a causa di persecuzioni, guerre o catastrofi naturali
Rifugiato Alcune «definizioni»… Chi è costretto a fuggire dal proprio paese di origine e non può tornarvi per timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, opinione politica, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale.
Fonte UNHCR
Fonte SPRAR – Servizio Centrale
Gli sbarchi… Fonte UNHCR
Gli sbarchi… Fonte UNHCR
Gli sbarchi… in Italia
Gli sbarchi… in Italia Fonte UNHCR
Gli sbarchi… Fonte UNHCR
Lavori di gruppo Gruppo 1 «Mi chiamo Kingsley, ho 22 anni e sono nato in Nigeria, ho sempre vissuto lì con la mia famiglia; mio padre è molto anziano, mia madre si è sempre occupata della casa, ho altri 4 fratelli ma, nonostante le difficoltà, sono riuscito a frequentare la scuola superiore… sono due anni che cerco lavoro senza successo, ho deciso di trovare fortuna altrove, fuori dal mio Paese, quindi partirò per l’Europa… ho già programmato il mio viaggio: dal mio Paese viaggerò via terra attraverso il Niger e la Libia, quindi raggiungerò la costa e cercherò di imbarcarmi da Tripoli… l’Italia non è lontana»
Lavori di gruppo Gruppo 2 «Mi chiamo Sajid, ho 27 anni e sono nato in Pakistan, da qualche anno mi sono trasferito con mia moglie ed i miei due figli a Peshawar, una città molto grande del Paese vicina al confine con l’Afghanistan, dove ho intrapreso un’attività commerciale in proprio; da un anno a questa parte ricevo constanti minacce da taliban, sconosciuti che regolarmente arrivano nel mio negozio per obbligarmi ad unirmi a loro, dicendomi che se non lo farò, sapendo dove vivo, uccideranno mia moglie e i miei figli e distruggeranno la mia attività… ho troppa paura a restare in Pakistan, temo potrebbero trovarmi ovunque io vada… ho deciso di partire e di raggiungere l’Europa… ho organizzato il mio viaggio via terra, mi sposterò attraverso l’Iran, la Turchia, la Grecia e poi da là capirò dove andare, forse in Italia»
Lavori di gruppo Gruppo 3 «Mi chiamo Abdul, ho 32 anni e sono nato in Iraq, ho sempre vissuto a Baghdad, una città bellissima e piena di opportunità, sia io che mia moglie abbiamo frequentato l’Università, lì ci siamo conosciuti e abbiamo aperto insieme un’attività… in particolare dopo gli eventi del 2001 la vita è cambiata per tutti, negli ultimi anni però è diventato davvero impossibile restare, abbiamo deciso entrambi di lasciare il Paese, quindi ci siamo mossi attraverso la Siria e la Turchia, da là abbiamo preso un aereo per Roma, in Italia, dove ci hanno fermato ed identificato, dicendoci che saremmo dovuti restare… poco dopo l’arrivo in un centro di accoglienza siamo riusciti a scappare, un uomo ci ha accompagnato fino in Danimarca con la sua auto, là abbiamo alcuni conoscenti che ci avrebbero potuto aiutare, una volta arrivati siamo andati dalla polizia per fare richiesta di asilo, ci hanno identificato ma ora ci hanno detto che non potremo restare…
Lavori di gruppo Focus su: • Motivo del viaggio • Tipologia di viaggio • Ipotesi su cosa avverrà una volta arrivato in Italia (Dove alloggerà? Quali documenti saranno necessari/utili? Cosa potrà fare per raggiungere il suo obiettivo?)
Il motivo del viaggio Nel Decreto Procedure: Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale Composte da: un funzionario della carriera prefettizia (con funzioni di Presidente) un funzionario della Polizia di Stato un rappresentante di un Ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali da un rappresentante dell‘UNHCR da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario (su richiesta del Presidente) L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile
Le fasi della procedura di Richiesta di Protezione Internazionale Manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale Identificazione e Foto- segnalamento
Le fasi della procedura di Richiesta di Protezione Internazionale Fissazione della data di Permesso di soggiorno audizione in Commissione temporaneo per Richiesta Territoriale per il Asilo (con possibilità di Riconoscimento della lavoro dopo 2 mesi) Protezione Internazionale Audizione in Commissione
Le fasi della procedura di Richiesta di Protezione Internazionale La Commissione Territoriale, Può rigettare la domanda per Può riconoscere lo Status di attraverso decisione scritta MANIFESTA INFONDATEZZA, RIFUGIATO (notifica): quando ritiene palese l’insussistenza di qualsiasi presupposto per il Può non riconoscere lo Status riconoscimento della protezione di rifugiato e concedere la internazionale, ovvero quando PROTEZIONE SUSSIDIARIA, risulti che la domanda è stata qualora ritenga che sussiste Può non riconoscere lo Status presentata per ritardare o un rischio effettivo di grave di rifugiato ma ritenere che impedire l’espulsione o il danno in caso di rientro nel sussistano gravi motivi di respingimento Paese di origine carattere umanitario e, pertanto, chiede alla Questura Può non riconoscere lo che sia concesso un permesso Status di rifugiato e rigettare di soggiorno per MOTIVI la domanda (DINIEGO) UMANITARI
Le fasi della procedura di Richiesta di Protezione Internazionale Ricorso in I° grado DINIEGO Nessun presso il Tribunale entro 30 giorni Dopo i 30 giorni ricorso (gratuito patrocinio, ordinario di Brescia effetto sospensivo) Esito POSITIVO ESPULSIONE Esito NEGATIVO Ricorso in II° grado contestuale presso la Corte Richiesta entro 10 giorni d’Appello di Brescia sospensiva (termine non Rilascio PDS Esito NEGATIVO perentorio) Esito POSITIVO (gratuito Rilascio PDS patrocinio) Ricorso per Cassazione
Tipologia di viaggio e sistemi di accoglienza a confronto: S.P.R.A.R. - Accoglienza Prefettizia - «il nulla» S. P. R. A. R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) Nel 2001 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) siglarono un protocollo d'intesa per la realizzazione di un "Programma nazionale asilo". Nasceva, così, il primo sistema pubblico per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell'Interno ed enti locali. DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n.140 Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
Sistema di accoglienza prefettizia Un po’ di storia… 12/02/2011: Stato di Emergenza umanitaria nel territorio nazionale per l’eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa (conflitto nel territorio libico ed evoluzione degli assetti politico-sociali nei paesi della fascia del Maghreb e in Egitto) 01/01/2013: Chiusura dell’Emergenza umanitaria con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile Il sistema di accoglienza italiano non era strutturato né predisposto per un aumento dei flussi migratori!
Sistema di accoglienza prefettizia Un po’ di storia… Circolare Ministero dell’Interno n. 104 - 08/01/2014: Sono istituiti i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), strutture per loro stessa definizione “provvisorie”, messe a disposizione su tutto il territorio nazionale per rispondere al crescente afflusso di cittadini stranieri Ministero dell’Interno - Giugno e Settembre 2014: Si richiede alle Prefetture di individuare ulteriori posti di accoglienza sotto forma di CAS Piano Operativo Nazionale - 10/07/2014 prevede un sistema articolato da attuarsi dal momento dello sbarco con le attività di soccorso e assistenza e l’individuazione di HUB regionali e interregionali, strutture di prima accoglienza funzionali al successivo trasferimento nella rete SPRAR. N.B. In mancanza di posti nelle strutture governative e dello SPRAR si dovrà procedere, in relazione alle esigenze di accoglienza, seguendo criteri di ripartizione regionale e applicando quote relative alla effettiva permanenza sui territori e non alle assegnazioni iniziali.
Sistema di accoglienza prefettizia Un po’ di storia… D. Lgs 142 18/08/2015 (attuazione Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE): L’accoglienza in Italia si svolge in tre fasi: - soccorso (massimo 72 ore) - prima accoglienza e qualificazione (permanenza limitata al tempo per la formalizzazione della domanda) - seconda accoglienza e integrazione (SPRAR) MA conferma che, nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità in strutture di prima accoglienza o SPRAR, l’accoglienza può essere disposta dal Prefetto in strutture temporanee Si sono moltiplicate Imprese private, Cooperative, Associazioni che hanno messo a disposizione posti letto in strutture di vario tipo, per una spesa media di circa 30/35 euro al giorno Ad Ottobre 2015 la distribuzione degli accolti è: - Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) 72% - Rete SPRAR 21% - Centri di Accoglienza governativi (CARA) 7%
Sistema di accoglienza prefettizia Un po’ di storia… Questo sistema di accoglienza è attualmente in fase di revisione, al fine di allinearsi al nuovo approccio “hotspot” (strutture di prima accoglienza ai fini dell’identificazione, della registrazione e del rilevamento delle impronte digitali) promosso dalla Commissione Europea a partire da Settembre 2015 In Italia questi hotspots possono ospitare circa 1.500 persone: - Pozzallo - 300 posti - Porto Empedocle - 300 posti - Trapani - 400 posti - Lampedusa - 500 posti - Augusta e Taranto da attivare Relocation e Hotspost.pdf
Relocation
Sistema di accoglienza prefettizia Le quote ad oggi (percentuale della quota di accesso al Fondo nazionale per le politiche sociali, quote relative alla effettiva permanenza sui territori): 13% Regione Lombadia 10% Bergamo e Provincia
Sistema di accoglienza prefettizia L’arrivo a Bergamo In pullman dai centri di accoglienza del Sud Italia… Centro di Accoglienza della Croce Rossa di via Clerici a BRESSO (MI) – «Hub di smistamento» per le province lombarde (quote)
Sistema di accoglienza prefettizia L’arrivo a Bergamo … in Questura per l’identificazione ed il fotosegnalamento… … infine nei CAS di Bergamo e provincia, in base alla disponibilità di posti…
Sistemi di accoglienza a confronto … e tutto ciò che non è S.P.R.A.R. o Accoglienza Prefettizia?
Tipologia di viaggio e competenza territoriale: Casi Dublino Nel Decreto Procedure: Competenza Dublino Lo Stato italiano, attraverso l’unità Dublino, definisce lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo. Autorità è l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno (Roma). Il corrispondente Regolamento di Dublino (formalmente chiamato «Regolamento UE n. 604/2013» oppure Regolamento di Dublino III, del 26/06/2013) è un regolamento dell’UE che stabilisce "i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)". Proposta di un Regolamento di Dublino IV….
Aggiornamenti normativi In Europa: Regolamento (non più Direttiva!) qualifiche: temporaneità della protezione internazionale Regolamento procedure: nuove procedure di frontiera, crescente ruolo delle procedure di inammissibilità, delle procedure di «accelerata», delle nozioni di Paese terzo sicuro e di Paese di origine sicuro Nuovi Regolamenti Dublino ed Eurodac: il mantenimento del «sistema Dublino» e la compressione delle garanzie dei richiedenti protezione internazionale. In Italia: Decreto n. 13 del 17/02/2017 (Minniti - Orlando) vigente in G. U. dal 18/02/2017 → «Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale»
Aggiornamenti normativi Decreto Minniti – Orlando, i punti principali: • L’istituzione di «sezioni speciali» (quindi «giudici speciali», discriminatorio?) • l’abolizione del secondo grado di giudizio per i richiedenti asilo che hanno fatto ricorso contro un diniego • l’abolizione dell’udienza (nel primo grado di giudizio l’attuale “rito sommario” sarà sostituito con un rito camerale senza udienza, nel quale il giudice prenderà visione della videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale, senza contraddittorio e senza che il giudice possa rivolgere domande al richiedente asilo che ha presentato il ricorso) • l’estensione della rete dei centri di detenzione per i migranti irregolari (gli attuali Cie si chiameranno Cpr (Centri permanenti per il rimpatrio, si passerà da quattro a venti centri, uno in ogni regione, per un totale di 1.600 posti) … verso la tutela dei diritti dei migranti?
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