Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sicilia - LND Sicilia
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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sicilia DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI Via dei Bastioni, 2 – 91100 Trapani – Casella Postale 100 Tel. 0923 25797 – Fax 0923 25797 Sito web: sicilia.lnd.it e-mail: cplnd.trapani@figc.it PEC: delegazione.trapani@lndsicilia.legalmail.it NUMERO COMUNICATO 48 DATA COMUNICATO 05/03/2020 STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Sommario COMUNICAZIONI ............................................................................................................................................... 3 Comunicazioni F.I.G.C. ....................................................................................................................................... 3 Comunicazioni L.N.D. ....................................................................................................................................... 13 Comunicazioni C.R. .......................................................................................................................................... 17 Comunicazioni della Delegazione .................................................................................................................... 31 Risultati ............................................................................................................................................................ 42 Giudice Sportivo .............................................................................................................................................. 45 Variazioni gare ................................................................................................................................................. 52 Allegati ............................................................................................................................................................. 52 Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 2 di 52
COMUNICAZIONI 1. Comunicazioni F.I.G.C. FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA DODICI SUGGERIMENTI DELLA FMSI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS NEGLI IMPIANTI SPORTIVI Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Medici sportivi e di tutto il personale parasanitario su alcune semplici, ma fondamentali norme igienico-sanitarie, da considerare da parte delle società e dei custodi degli impianti sportivi sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli impianti, atte a prevenire la diffusione del coronavirus durante le gare e negli allenamenti. Tali norme vanno esposte ben visibili a tutti e rispettate non solo dagli atleti, ma anche da accompagnatori, arbitri, allenatori, dirigenti, massaggiatori, spettatori e addetti ai lavori. 1) Non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere né in gara né in allenamento, utilizzando sempre bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare con i compagni altri oggetti (asciugamani, accappatoi, ecc.). 2) Evitare di consumare cibo negli spogliatoi. 3) Riporre oggetti e indumenti personali nelle borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi. 4) Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc. 5) Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta monouso; se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60% 6) Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate. 7) Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il braccio, ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca. 8) Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile. 9) Disinfettare periodicamente tavoli, panche, sedie, attaccapanni, pavimenti, rubinetti, docce e servizi igienici con soluzioni disinfettanti a base di candeggina o cloro, solventi, etanolo al 75%, acido paracetico e cloroformio. 10) Invitare le persone che manifestano sintomi di infezione respiratoria in atto e/o febbre ad abbandonare immediatamente i locali e avvisare il medico sociale e/o il responsabile medico della federazione oppure chiamare il Numero Verde 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24. Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 3 di 52
11) Per chi non fosse ancora vaccinato contro l’influenza fare il più rapidamente possibile il vaccino antiinfluenzale, in modo da rendere più semplice la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. 12) Informarsi dagli atleti e dal personale societario se ci sono stati eventuali contatti in prima persona o all’interno del proprio ambito familiare con persone rientrate dalla Cina o da altri paesi a rischio o in quarantena. COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A - PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2020 Il Consiglio Federale − nella riunione del 27 gennaio 2020; − vista la modifica dell’art. 30, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega; − visto l’art. 27 dello Statuto Federale ha deliberato di approvare la modifica dell’art. 30, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A). Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 4 di 52
COMUNICATO UFFICIALE N. 131/A - PUBBLICATO L’11 DICEMBRE 2019 Il Consiglio Federale - nella riunione del 10 dicembre 2019; - ravvisata la opportunità di emanare i nuovi Principi informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, in adeguamento allo Statuto Federale ed ai principi CONI in materia; - visto l’art. 27 dello Statuto Federale hadeliberato di approvare i Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, così come risultanti dall’allegato A) al presente comunicato. All. A) PRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE Natura Giuridica delle Leghe Le Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o di associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale. Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 5 di 52
Ordinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono avere natura elettiva. Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della compagine associativa all'interno dei propri organi, in attuazione dei principio di democraticità e rappresentanza, attraverso appositi meccanismi elettorali. Le Leghe regolano autonomamente - nel rispetto della legge, dei principi ed indirizzi del Coni e della FIGC, dello Statuto federale, dei principi informatori degli statuti e dei regolamenti delle Leghe emanati dalla FIGC - le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento. Organi delle Leghe Sono organi delle Leghe Professionistiche: l’Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo, l’Amministratore/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti. E’ consentito alle Leghe Professionistiche, con più di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente, sempre organo di Lega, nonché a quelle con più di venti associate eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all’Amministratore/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo. Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l’Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti. Rapporti tra Federazione e Leghe I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione. Le Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e degli atti dei loro organi. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo l’approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della società di revisione. Alla Federazione è riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad acta delle Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale. In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell’ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche. Funzioni della Assemblea Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono: a) l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi; b) le funzioni elettive, la nomina dell’organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la nomina dei Presidenti e membri d’onore della Lega; c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e di nomina assembleare e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità; d) la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche; e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento; f) la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti per le cariche di Lega e di nomina assembleare; Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 6 di 52
g) l’approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi; h) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi; i) le altre funzioni demandate dalla legge. Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono: a) l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti; b) le funzioni elettive; c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità; d) la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche; e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento; f) le altre funzioni demandate dalla legge. Quorum e Maggioranze assembleari Le assemblee di Lega: - fino a venti associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. - da ventuno a 100 associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto; - con un numero superiore a cento associate, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto. Per le votazioni, possono essere previste maggioranze qualificate ma, ferme restando le diverse maggioranze richieste dalla legge e di quanto previsto al successivo capoverso per le Leghe fino a venti associate, le assemblee, almeno dalla terza votazione, devono prevedere l’elezione alle cariche di Lega con il raggiungimento della maggioranza semplice delle aventi diritto di voto per le Leghe da ventuno a trenta associate e della maggioranza semplice dei presenti per le Leghe, con un numero di associate superiore a trenta. Nelle Leghe con un numero di associate fino a venti, per l’elezione alle cariche di Lega, deve essere prevista la maggioranza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso delle prime due assemblee elettive, per l’elezione alle cariche di Lega rimaste vacanti, deve essere prevista la maggioranza semplice delle aventi diritto di voto. Fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di 45 giorni. Fermo restando quanto sopra, le Leghe possono individuare modalità di elezione dei propri organi che favoriscano un’ampia e democratica rappresentatività. Consiglio Direttivo Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone, compreso il Presidente, il Vice Presidente e l’Amministratore/Consigliere delegato, da cinque a sette per le Leghe fino a venti associate, da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate, da cinque ad undici, per le Leghe che hanno più di trenta associate. Almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche devono essere indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenente alla Lega interessata e ad altra Lega Professionistica. Fermo quanto sopra, nelle Leghe Professionistiche il requisito di indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente, e l’Amministratore/Consigliere delegato. Restano salve le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali. Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 7 di 52
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione calcio a cinque. Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo nonché, ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli organismi calcistici e con le istituzioni. Le assemblee delle Leghe, con più di trenta associate, possono essere presiedute da persona diversa dal Presidente, nominata dalla stessa assemblea. Amministratore/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche All’Amministratore/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della stessa. L’Amministratore/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega e ne dirige il personale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, dirige le attività economiche e commerciali della Lega. L’Amministratore/Consigliere delegato esercita i poteri in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato. Il Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto in favore del Coni, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega interessata e, per la Lega Nazionale Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso società di altre Leghe. Il Collegio dei revisori vigila sull’osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione. Direttore Generale e/o Segretario Generale Nelle Leghe Professionistiche, l’Amministratore/Consigliere delegato - ovvero il Comitato Esecutivo, ove previsto - può decidere di avvalersi nell’esercizio delle funzioni di un Direttore generale e/o di un Segretario generale. Il Direttore generale e/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell’Amministratore/Consigliere delegato ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il Comitato Esecutivo. Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale. Consiglieri federali I consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, eccezion fatta per i membri di diritto, devono essere eletti separatamente per ciascuna Lega in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni relative alla elezione del Presidente Federale. Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 8 di 52
La Lega Nazionale Dilettanti deve garantire, fra i suoi consiglieri federali, la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due La votazione avviene con espressione di preferenze ridotte di una o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano i quattro e ridotte di due o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano gli otto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, diversi dai membri di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell’intero Consiglio Federale, l’integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella prima assemblea utile riservata alla Lega interessata. Ai fini della elezione alla carica di consigliere federale, gli interessati devono: a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura; b) essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Coni per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri federali; c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto federale per i consiglieri federali. Restano ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale. Organo di garanzia nelle assemblee Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere affidata ad un organo di giustizia federale. Cognizione delle controversie La cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega deve essere devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva. Norma Transitoria Le Leghe, devono adeguare i loro Statuti e Regolamenti ai principi informatori approvati dal Consiglio Federale, allo statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni entro 90 giorni dalla pubblicazione dei principi informatori, ed in ogni caso dovranno procedere all’adeguamento, prima della suddetta scadenza, qualora si rendesse necessaria indire la elezione dei consiglieri federali, per vacanza della medesima carica. Restano in vigore per la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, i principi informatori previsti per le Leghe con più di venti associate, già recepiti alla data odierna nello Statuto della medesima Lega. COMUNICATO UFFICIALE N. 57/A - pubblicato l’1° agosto 2019 DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE Il Presidente Federale - rilevato che le Società, riportate negli elenchi Allegato 1 e Allegato 2), sono inattive; - visto il Comunicato Ufficiale n. 151/A del 21 giugno 2019, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell’avvio del procedimento preordinato all’adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.; - considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti; - visto l’art.16 delle N.O.I.F. Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 9 di 52
delibera la decadenza dall’affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi Allegato 1 e Allegato 2. Allegato 2 …omissis… C.R.SICILIA SOCIETA’ DI PURO SETTORE GIOVANILE ..Omissis… 935077 A.S.D. FOOTBALL CLUB MARSALA ..Omissis… Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sicilia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati: C.U. n. 549 del 28.6.2013 C.U. n. 116 del 10.10.2013 C.U. n. 102 del 2.10.2013 C.U. n. 18 del 26.7.2013 C.U. n. 213 del 29.11.2013 C.U. n. 545 del 28.6.2013 ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 - MASCHILI E FEMMINILI -DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020) Il Presidente Federale • preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2019/2020); • ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate; - visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva; - visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; - visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva; d el ib er a Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 10 di 52
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata: il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrent e, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell 'invio alla controparte; il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara. il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestua le invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblica zione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti; il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti , ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo ; il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo; il termine entro cui deve tenersi l 'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territorial e, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza; al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 11 di 52
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax. Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 12 di 52
2. Comunicazioni L.N.D. CIRCOLARE N. 43 DEL 28 FEBBRAIO 2020 Si pubblica la circolare n. 43 riguardante il seguente oggetto: Suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione del Coronavirus nel mondo dello Sport Su indicazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, si rende noto il documento della Federazione Medica Sportiva Italiana contenente il vademecum di norme igienico- sanitarie e buone prassi atte ad evitare la diffusione del contagio da “Coronavirus”. Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 13 di 52
COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 2 MARZO 2020 – (C.U. N. 171/A FIGC DEL 28 FEBBRAIO 2020) In allegato, si pubblica il C.U. n. 171/A della FIGC del 28 febbraio 2020, inerente l’emanazione dei nuovi Principi Informatori dei Regolamenti dell’A.I.A. Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 14 di 52
COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 2 MARZO 2020 - (C.U. N. 172/A FIGC DEL 28 FEBBRAIO 2020) In allegato, si pubblica il C.U. n. 172/A della FIGC del 28 febbraio 2020, inerente le modifiche del Regolamento AIA, del Regolamento Elettivo dell’Assemblea Generale AIA e del Regolamento dell’Assemblea Elettiva delle Sezioni AIA. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICAZIONE A) Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell’art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l’art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l’uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti: 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA) FAX: 0916808462 PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it B) Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva d’Appello Territoriale in via generale sono decise in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia l’obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E’ in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 comma 4 C.G.S.); nel qual caso trattandosi di atto dovuto la comunicazione con cui si dà avviso della data in cui sarà assunta la decisione vale anche come convocazione della parte richiedente senza che sia necessario ulteriore specificazione. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale Riunione del giorno 03 marzo 2020. E’ presente il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe APPELLI Procedimento 98/A Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore Componente Dott. Gianfranco Vallelunga Componente segretario Dott. Roberto Rotolo Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 15 di 52
U.S. MARGHERITESE 2018 A.S.D. (AG) Avverso squalifica fino al 09.02.2021 a carico del calciatore sig. Davide Bilello. Campionato 3^ Cat. Gara: Camporeale Calcio 2018 – Margheritese 2018 del 09.02.2020 – C.U. n. 45 del 13.02.2020 Delegazione Provinciale di Trapani. Con reclamo del 19.02.2020 l’US Margheritese 2018, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il reclamo così come proposto è inammissibile per non essere stato preceduto dal preannuncio previsto dal comma 2 dell’art. 76 CGS e ciò senza contare che lo stesso risulta essere stato inviato solo in data 19.02.2020 e, quindi, ben oltre il termine di giorni cinque dalla pubblicazione sul C.U. della decisione impugnata. La dichiarazione di inammissibilità preclude qualsiasi esame di merito. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato. Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 16 di 52
3. Comunicazioni COMITATO REGIONALE 3.1. COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITA’ AGONISTICA ASSISTENTI DELL’ARBITRO (EX GUARDALINEE) Si invitano le Società ad attenersi a quanto disposto al comma 2) dell’Art. 63 delle N.O.I.F. al fine di evitare l’adozione di provvedimenti disciplinari da parte degli Organi di Giustizia Sportiva. Art. 63 - N.O.I.F. Direzione delle gare ufficiali 1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati – debbono essere dirette da un Arbitro designato dal Competente Organo Tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categoria giovanili “Esordienti” e “Pulcini” possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i Dirigenti delle Società. 1 Bis. L’Arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari. 2. Nelle gare organizzate nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell’attività ricreativa, le Società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di a s s i s t e n t e d e l l ’ a r b i t r o è considerata, ai fini re gol am en ta ri e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione. 3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara e già partecipante alle stesse può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente. 4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all’uopo reperiti. 5. Qualora nel corso di una gara un Assistente di parte venisse espulso dal recinto di giuoco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara. Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 17 di 52
TORNEI A CARATTERE REGIONALE, PROVINCIALE E LOCALE ESTRATTO DAL C.U. n°11 del 2 agosto 2019 SGS NAZIONALE Pervengono da parte di alcune società richieste di autorizzazione per tornei provinciali e locali, non attenendosi al tempo limite di trasmissione fissato da questo Comitato Regionale (secondo quanto previsto dal regolamento che di seguito si riporta e già pubblicato all’inizio della stagione sportiva) in giorni 7 prima della data di inizio. A partire dalla pubblicazione del presente C.U. non verranno prese in considerazione le richieste di autorizzazione che non si atterranno a quanto sopra indicato. …omissis… Le richieste per l’organizzazione dei Tornei sopra indicati, corredate dai relativi regolamenti, debbono pervenire ai Comitati Regionali territorialmente competenti ai fini della prescritta autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di inizio del Torneo, se a carattere Regionale, e almeno 20 giorni prima della data di inizio, se il Torneo è a carattere Provinciale o Locale: è data facoltà ai Comitati Regionali demandare alle Delegazioni della LND territorialmente competenti la prescritta autorizzazione. I tempi di presentazione sopra citati devono essere tassativamente rispettati. È facoltà dei Comitati Regionali o delle Delegazioni della LND territorialmente competenti respingere richieste fuori dai termini. I Comitati Regionali hanno facoltà di disciplinare l’attività dei citati Tornei in base alle rispettive esigenze, ovviamente nel rispetto delle normative emanate in materia dal Consiglio Direttivo del S.G.S. e pubblicate sui Comunicati Ufficiali e con apposite circolari. I Tornei che prevedono la partecipazione di un numero massimo di 5 (cinque) Società di provincia limitrofa confinante, ma di Regione diversa rispetto alle sede in cui viene organizzato il torneo, sono assimilabili come Tornei a carattere Regionale. 3.2. SEGRETERIA PROGETTO DI “DEMATERIALIZZAZIONE” TESSERAMENTO E ISCRIZIONI AI CAMPIONATI – FIRMA ELETTRONICA – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 Con riferimento alla materia in oggetto, si rende noto che la FIGC ha rilasciato alla LND il proprio nulla-osta per l’attuazione, anche nella corrente Stagione Sportiva 2019/2020, del progetto sperimentale di “Dematerializzazione” dei documenti cartacei e l’ambito di intervento riguarderà i documenti relativi a iscrizioni, datii societari, organigramma, svincoli, tesseramento dirigenti/dilettanti/giovanile. Si invitano le Società a prendere visisione delle istruzioni consultando il pro-memoria inserito fra le NEWS del sito del Comitato Regionale Sicilia - cliccando su “Progetto di DEMATERIALIZZAZIONE”. Una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password. Le Società ancora sprovviste di password sono invitate a richiederla urgentemente all’Ufficio Affari Generali – Fax 091/6808498; E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it Entrati nell’ area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni. Per quanto sopra si informano le Società che per poter effettuare qualsiasi operazione all’interno dell’Area Società, è OBBLIGATORIO abilitare un dirigente (presente nell’Organigramma con potere di firma) alla FIRMA ELETTRONICA. Nell’Area Società e nel sito del Comitato Regionale Sicilia, fra le NEWS, è scaricabile la GUIDA per mettere in atto i passaggi per l’abilitazione alla FIRMA ELETTRONICA – cliccando su “Progetto di DEMATERIALIZZAZIONE”. Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 18 di 52
PROCEDURA “RICARICA PORTAFOGLIO “ISCRIZIONI” E “TESSERAMENTI” A partire dal 1mo Luglio 2018 le Società sul portale L.N.D. hanno la possibilità di effettuare la ricarica dei “Portafogli iscrizioni e tesseramenti“ tramite POS virtuale, ossia a mezzo: - carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard; - con il sistema di wallet Masterpass; - con il bonifico c.d. "MyBank". E' anche disponibile la modalità d'incasso dei MAV "light" ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL ma *non* presso gli sportelli postali. Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas. Di seguito alcuni chiarimenti in merito. *1) POS Virtuale* Il POS Virtuale è lo strumento che permette alla società di operare a mezzo di carta di credito/debito. Nel caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle Società. Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico "MyBank", sarà re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la transazione. MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online banking delle propria banca o un’app da smartphone o tablet. Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa. La lista è consultabile alla pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/ La peculiarità del bonifico "MyBank" è che non può essere ritirato da chi lo dispone senza l'approvazione del beneficiario. Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata. *2) MAV Light* Il MAV è detto "Light" in quanto non viene effettuata da parte della LND la procedura di "presentazione" alla banca esattrice, l'utente/società dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, può procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1.200,00 euro. *N.B.* Il MAV Light non può essere pagato agli sportelli postali. La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento. a - in caso di MAV pagato ad uno sportello bancario le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento; b - in caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL la LND riceverà l'accredito mediamente entro il 4° giorno lavorativo successivo al pagamento. ********** E’ possibile verificare l’elenco delle ricariche richieste/approvate alla voce del menù PORTAFOGLIO Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 19 di 52
PAGAMENTI ATTIVITA’ REGIONALE E PROVINCIALE -->Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti --> Elenco richieste di ricarica portafoglio. Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile è a disposizione l’icona dedicata “SALDO PORTAFOGLI”. Si ricorda che in caso di insussistenza di fondi, non è consentita la stampa della pratica di tesseramento, pertanto le Società sono invitate a verificare con largo anticipo la loro disponibilità economica al fine di evitare il blocco delle operazioni. Tale disposizione vale anche per tutte le altre procedure (tessera dirigenti, tesseramento tecnici, etc). COMUNICAZIONE DEL FIDUCIARIO REGIONALE CAMPI - REVISIONE DELLE OMOLOGAZIONI DEGLI IMPIANTI Si ricorda che il punto 5. dell’Art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti riporta letteralmente “……. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive “. Si invitano, pertanto, le società affiliate ad indicare come campo casalingo, all’atto della iscrizione al prossimo Campionato 2019/2020, un impianto che soddisfi il requisito di cui sopra. In particolare, in considerazione degli eventuali prossimi “Ripescaggi” e nell’esclusivo interesse delle Società Sportive interessate, si consiglia di verificare che l’impianto calcistico proposto oltre a soddisfare il punto 5. del Regolamento sia omologato per la categoria per la quale si intende concorrere. Alla luce di ciò, sarà cura delle suddette Società chiedere con l’urgenza del caso al Comitato Regionale il sopralluogo per la verifica del possesso da parte della struttura sportiva dei requisiti tecnico-impiantistici e delle caratteristiche atte al rilascio della necessaria omologazione. Con l’occasione, si comunica alle Società affiliate che è in fase di attivazione il programma di revisione delle omologazioni dei campi la cui ultima idoneità sia stata rilasciata anteriormente alla data del 30 giugno 2016. Si invita, pertanto, a prestare la massima collaborazione ai Fiduciari Provinciali Campi, provvedendo, tra l’altro, in tempo utile e nei giorni fissati per i sopralluoghi di rito, alla segnatura del rettangolo di giuoco. Nel richiamare integralmente la normativa federale, si raccomanda, in particolare, il rispetto: della misura minima della fascia del campo per destinazione a contorno del rettangolo di giuoco (ml. 1,50 per i campi in terra battuta per il C11 e di ml. 1,00 per i campi di C5); dell’altezza libera della recinzione interna di ml. 2,20 (altezza minima) al netto dell’eventuale cordolo di supporto; delle recinzioni interne che devono essere conformi alla normativa relativa vigente ed essere prive di squarci; delle esatte misure delle porte (ml. 7,32 x ml 2,44 per il C11 e ml. 3,00 x ml. 2,00 per il C5) per le quali non è prevista alcuna tolleranza; della planarità e della conformità alle norme federali della superficie del rettangolo di giuoco; delle zone destinate ai giocatori locali ed a quelli ospiti, all’interno degli spogliatoi; della necessaria separazione delle aree destinate al pubblico da quelle circostanti l’area spogliatoi. Si ricorda, inoltre, che gli spogliatoi rappresentano il biglietto da visita della Società ospitante. Pertanto, a prescindere dal fatto che deve essere assolutamente assicurata la piena funzionalità delle docce e dei servizi igienici (wc e lavabi ricadenti all'interno di ogni singolo spogliatoio), si esige che vengano rispettati sia il decoro che i requisiti di assoluta igienicità degli stessi (apparecchiature sanitarie e pavimenti puliti, senza incrostazioni calcaree ed altro, pareti dei servizi ed intonaci in perfetto stato, assolutamente privi di muffe in genere). Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 20 di 52
Si fa rilevare che quanto riportato nei punti di cui sopra è essenziale per il rilascio dell’attestato di omologazione ai fini federali dell’impianto. REGISTRO NAZIONALE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE Sanatoria CN n. 1655 del 17.12.2019 E’ stata introdotta la possibilità di stampare le pregresse certificazioni di riconoscimento ai fini sportivi, relative agli anni 2018 e 2019. In ogni caso si ricorda che il CONI – ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. n. 136 del 28 maggio 2004 – trasmette annualmente al M.E.F. – Agenzia delle Entrate - l’elenco delle associazioni e società riconosciute ai fini sportivi per le agevolazioni ed i benefici fiscali previsti. CERTIFICATI MEDICI In riferimento a quanto pubblicato sul C.U. n. 1 del 3 Luglio 2019 – Seconda parte - capoverso 1.1.59. TUTELA MEDICO SPORTIVA – C.U. N. 2 della L.N.D. del 1° Luglio 2019 -, si invitano le Società a volere inviare copia delle certificazioni mediche a questo C.R. entro e non oltre il termine del 31 Gennaio 2020, alla seguente e-mail: sicilia.certificati@lnd.it CLASSIFICHE TECNICHE Attraverso il sito del C.R. Sicilia, “sicilia.lnd.it”, registrandosi all’area denominata “My LND”, è possibile consultare le classifiche tecniche accedendo alla voce “CLASSIFICHE”. Si precisa, comunque, che le stesse vengono aggiornate di norma nella giornata del venerdì. CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA – ELENCO REGIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA DELLO SPORT - Le Società partecipanti ai Campionati di calcio organizzati dalla F.I.G.C.-L.N.D. Sicilia, in riferimento alla Legge Regionale del 30.12.2000 n. 36 art. 5c e al Decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana dell’11.02.2019 n. 174 art. 4 con il quale viene istituito l’elenco nominativo regionale dei Medici Specialisti in Medicina dello Sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all’ attività sportiva agonistica, per i loro tesserati dovranno attenersi alle superiori disposizioni, causa la non validità dei certificati medici rilasciati da medici sportivi non iscritti nell’elenco regionale. L’elenco viene aggiornato periodicamente alla iscrizione o cancellazione dei medici, a variazioni di sede o di altri dati ivi riportati. Per controllare i medici sportivi autorizzati bisogna seguire la seguente procedura: Su Google scrivere: Elenco Medici Sportivi Regione Sicilia compare: Medicina dello sport – Regione Siciliana – Sito Ufficiale - cliccare e compare il link Medicina dello Sport dove viene descritto tutto l’iter. In basso si trova il PDF ELENCO MEDICI DELLO SPORT – cliccare e compare l’elenco completo dei Medici Sportivi autorizzati. SPOGLIATOI Si invitano le Società ospitanti a vigilare affinché gli Spogliatoi vengano messi a disposizione delle Società ospitate almeno 1 ora prima dell’inizio della gara, per consentire un adeguato “riscaldamento” degli atleti e, Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 21 di 52
qualora, sullo stesso campo vengano disputate più gare, adoperarsi affinché fra una gara e l’altra gli stessi vengano lasciati liberi per tempo per consentire anche la pulizia degli stessi. Ai sensi dell’Art. 31 punto 4) lettera B) comma b) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, gli “Spogliatori” devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti. AUTORIZZAZIONE CALCIATORI QUINDICENNI Art. 34 – N.O.I.F. Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare (Nuovo testo C.U. N. 81 della FIGC del 27.06.2018 allegato al C.U. della LND N. 354 del 28.06.2018) 1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga. 2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno. 3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 Bis per il Campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 Febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico- fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione prevista all’Art. 17, comma 5, del C.G.S. (Ora Art. 10 comma 6 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva) 3 Bis. Al Campionato di Calcio di Serie A Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo Campionato è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età. 4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare. ******** P.S. Le Società sono invitate a scrivere all’esterno della busta: AUTORIZZAZIONE QUINDICENNE. ******** In deroga a quanto previsto dall'Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (“Juniores” Regionale/Provinciale – Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore (C.U. N. 1 della L.N.D., pubblicato in Roma l’1 Luglio 2019 – PARAGRAFO A/9 – PUNTI 2) e 3) – lettera c) - Limite di partecipazione di calciatori alle gare). Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 22 di 52
La Segreteria della L.N.D., con nota del 20 Giugno 2019, ha comunicato che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla-osta per la Stagione Sportiva 2019/2020 alla estensione della deroga dell’Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato “Under 17” (ex Allievi), al fine di consentire a detti calciatori la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore. DISTINTA CALCIATORI Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali. TUTELA MEDICO SPORTIVA – C.U. N. 2 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2019 Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'Art. 43, delle N.0.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica. Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di i n f o r t u n i c h e d o v e s s e r o v e r i f i c a r s i n e l c o r s o d i gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa. ******** Si informano, pertanto, le Società che i calciatori che disputano gare o allenamenti sprovvisti della certificazione medica sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre che all’ammenda per le Società. Per quanto sopra si invitano le stesse a sottoporre a visita medica i propri calciatori prima dell’inizio dei relativi Campionati cui parteciperanno – tenuto conto che il certificato medico ha una validità annuale -, facendo presente che a partire dal 31 Gennaio 2020 si procederà al deferimento delle Società inadempienti con le conseguenti sanzioni economiche e disciplinari previste dal Regolamento. Si invitano quindi le Società a volere inviare copia delle certificazioni mediche a questo C.R. entro e non oltre il termine del 31 Gennaio 2020, facendo presente che, relativamente all’Attività Giovanile, le suddette certificazioni potranno essere consegnate presso le locali Delegazioni Provinciali/Distrettuale della L.N.D. Si informano sin da ora le Società che tutte le certificazioni mediche che perverranno oltre il suddetto termine saranno passibili di deferimento, in quanto saranno considerate “ritardata presentazione” e, di conseguenza, soggette alle sanzioni disciplinari che il competente Tribunale Federale Territoriale intenderà assumere. È opportuno ricordare che la visita di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica è gratuita per i ragazzi al di sotto dei 18 anni ed è uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento giovanile. L’accertamento della ”idoneità generica” (certificato di buona salute) è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti. Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c’è l’obbligo dell’accertamento della “idoneità specifica agonistica”, anche se i suddetti svolgono attività pre- competitive e competitive. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell’inizio dell’attività. Le Società hanno l’obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato Regionale o la Delegazione di appartenenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata INIDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Comunicato Ufficiale n. 48 del 05/03/2020 Delegazione Provinciale di Trapani 23 di 52
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