DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI MESSINA EDIZIONE 2017 - REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE ...

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REGOLAMENTO

      PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
     CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI MESSINA
                EDIZIONE 2017
Regolamento per il procedimento disciplinare - Edizione 2017
                         CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. di MESSINA

INDICE
TITOLO I -         I CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA ................................................. 5
     ART. 1 -        Funzionamento Del Consiglio Disciplina ................................................................................. 5
     ART. 2 -        Spese Di Gestione ................................................................................................................... 5
TITOLO II - Competenza ...................................................................................... 6
     ART. 3 -        Competenza Per Il Procedimento Disciplinare ........................................................................ 6
     ART. 4 -        Conflitto Di Competenza .......................................................................................................... 6
     ART. 5 -        Casi Di Astensione E Ricusazione ........................................................................................... 6
     ART. 6 -        Termini E Forme Per La Dichiarazione Di Ricusazione ............................................................ 7
     ART. 7 -        Decisione Sulla Dichiarazione Di Ricusazione ........................................................................ 7
     ART. 8 -  Provvedimenti In Caso Di Accoglimento Della Dichiarazione di Astenzione o dell’istanza Di
     Ricusazione ............................................................................................................................................... 7
TITOLO III - Il Procedimento Disciplinare .................................................................... 7
CAPO I -         DISPOSIZIONI GENERALI ................................................................................................... 7
     ART. 9 -        Principi Generali E Norme Applicabili...................................................................................... 7
CAPO II -         NOTIZIA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE ............................................................................... 8
     ART. 10 -         Notizia Dell’illecito Disciplinare .............................................................................................. 8
     ART. 11 -         Iscrizione Nel Registro Riservato ........................................................................................... 8
     ART. 12 -         Divieto Di Cancellazione ........................................................................................................ 8
CAPO III -         FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE ..................................................................................... 8
     ART. 13 -   Costituzione Del Collegio Competente Per La Fase Istruttoria Preliminare Ed Eventuale
     Nomina Del Consigliere Coadiuvante ....................................................................................................... 8
     ART. 14 -         Comunicazione All’incolpato, Fase Istruttoria Preliminare e relativa conclusione. ................ 9
     ART. 15 -         Disciplina degli atti nel caso di decadenza del C.D.T. .......................................................... 9
     ART. 16 -         Formulazione Del Capo Di Incolpazione ............................................................................... 9
CAPO IV -          CITAZIONE A GIUDIZIO ................................................................................................. 10
     ART. 17 -         La Citazione A Giudizio ........................................................................................................ 10
     ART. 18 -         Comunicazione E Contenuto Della Citazione A Giudizio ..................................................... 10
TITOLO IV - Fase Dibattimentale E Discussione .......................................................... 11
     ART. 19 -         Dibattimento ......................................................................................................................... 11
     ART. 20 -         Celebrazione Del Procedimento Disciplinare. ..................................................................... 11
     ART. 21 -         Prove Utilizzabili ................................................................................................................... 11
     ART. 22 -         Discussione .......................................................................................................................... 12
CAPO V -          FASE DECISORIA ........................................................................................................... 12
     ART. 23 -         Contenuto Del Provvedimento Disciplinare. ........................................................................ 12
     ART. 24 -         Pronuncia Della Decisione ................................................................................................... 12
     ART. 25 -         Decisione Di Non Luogo A Provvedere ............................................................................... 13
     ART. 26 -         Notificazione Della Decisione .............................................................................................. 13
     ART. 27 -         Sanzioni Disciplinari ............................................................................................................. 13
TITOLO V - - Della Impugnazione Delle Decisioni Disciplinari ......................................... 14
     ART. 28 -         Impugnazione Delle Decisioni Del C.D.T............................................................................. 14
TITOLO VI - Dell’esecuzione Delle Decisioni Disciplinari ................................................ 14

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Regolamento per il procedimento disciplinare - Edizione 2017
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    ART. 29 -   Esecuzione Della Decisione Disciplinare ............................................................................ 14
    ART. 30 -   Pubblicità Dei Provvedimenti Disciplinari ............................................................................ 15
TITOLO VII - - Della Riapertura Del Procedimento Disciplinare ......................................... 16
    ART. 31 -   Riapertura Del Procedimento Disciplinare ........................................................................... 16

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Regolamento per il procedimento disciplinare - Edizione 2017
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                  TITOLO I - I CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA

ART. 1 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DISCIPLINA
1.    Il Consiglio di Disciplina Territoriale (C.D.T.) agisce in piena indipendenza di giudizio
      autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del
      presente regolamento, che ne costituisce uno strumento di attuazione interno.
2.    Esso opera attraverso collegi composti da tre membri titolari.
3.    Il Collegio delibera con la partecipazione necessaria di tre membri.
4.    Le funzioni di presidente della Consiglio di Disciplina Territoriale, così come quelle dei singoli
      Collegi di Disciplina, sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo
      e le funzioni di segretario da quello con minore anzianità d’iscrizione all’albo. In caso di parità
      di iscrizione all’Albo, le funzioni sono assunte rispettivamente dal più anziano e dal più
      giovane per età anagrafica. Nel caso in cui all’interno del C.D.T. siano presenti componenti
      non appartenenti all’OAPPC, il criterio di attribuzione delle cariche seguirà il solo criterio
      dell’anzianità anagrafica. Ciò vale anche per l’attribuzione delle funzioni di Presidente e
      Segretario dei Collegi di Disciplina.
5.    I singoli Collegi svolgono la propria attività nei locali del Consiglio dell’Ordine degli Architetti
      Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Messina.
6.    E’ facoltà del Presidente del Consiglio di Disciplina indire riunioni periodiche con i Presidenti
      dei Collegi, per un confronto sugli sviluppi dei procedimenti in essere e sulla normativa.
7.    Su richiesta del Presidente, il Segretario convoca i componenti del Collegio attraverso PEC.
8.    Le comunicazioni in entrata ed in uscita, di competenza del C.D.T., vengono registrate con
      apposito numero di protocollo.
9.    Le comunicazioni dei singoli collegi vengono trasmesse alla casella di posta elettronica
      certificata disciplina.oappcmessina@archiworldpec.it dalla quale verranno inviate agli
      interessati con il numero di protocollo in uscita del protocollo generale.
10.   I compiti di segreteria e di assistenza all’attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal
      personale della segreteria del Consiglio dell’Ordine.

ART. 2 - SPESE DI GESTIONE
1.    Le spese di gestione del C.D.T. sono a totale carico dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della
      Provincia di Messina.
2.    L’entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento del Consiglio di
      Disciplina è individuata nel bilancio preventivo dell’Ordine medesimo, sulla base di apposito
      preventivo di spesa fornito dallo stesso C.D.T. e che dovrà pervenire al Consigliere Tesoriere
      dell’OAPPC entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si programmerà la spesa
      previsionale.
3.    Laddove il Presidente del Collegio ritenesse opportuno avvalersi di consulenze esterne per le
      indagini e/o svolgimento dell’intero procedimento, farà richiesta al Presidente del Consiglio di
      Disciplina, che ne disporrà l’autorizzazione. Le spese saranno addebitate all’Ordine.
4.    La partecipazione al C.D.T. non dà titolo alla corresponsione di compensi, emolumenti e
      indennità ma, esclusivamente, al rimborso delle spese di trasferta, secondo criteri e parametri
      in uso dall’OAPPC per i propri Consiglieri o secondo quanto il Consiglio dello stesso OAPPC
      stabilirà.

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                                         TITOLO II - COMPETENZA

ART. 3 - COMPETENZA PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1.   Il C.D.T. è competente per i procedimenti disciplinari relativi agli iscritti all’Albo degli Architetti,
     Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Messina.
2.   Il C.D.T. è altresì competente nei casi di cui all’art. 49 R.D. 23/10/1925 n. 2537 1 .

ART. 4 - CONFLITTO DI COMPETENZA
1.   Il Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C. si pronuncia sui conflitti di competenza fra i
     C.D.T. per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare.
2.   I C.D.T. fra i quali sia insorto un conflitto di competenza trasmettono gli atti del procedimento
     al Consiglio nazionale degli Architetti: di detta trasmissione è data immediata comunicazione
     alle parti interessate che possono fare pervenire le loro deduzioni al Consiglio Nazionale degli
     Architetti nel termine di dieci giorni. In seguito alla decisione del Consiglio Nazionale degli
     Architetti, gli atti sono rimessi al C.D.T. dichiarato competente.
3.    L'impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.
     sospende il corso del procedimento disciplinare. Casi di Astensione e Ricusazione.
4.   I componenti dei C.D.T. possono essere individualmente ricusati e devono astenersi per i
     motivi indicati dall’articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto applicabile. Costituisce
     altresì espressa ipotesi di astensione o di ricusazione per il Consigliere o per il Presidente del
     Collegio, intrattenere, o aver intrattenuto, rapporti lavorativi o di collaborazione a qualunque
     titolo col professionista sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante o
     esercitare o avere esercitato la professione con gli stessi o nei medesimi locali.
5.   La decisione sulla ricusazione o l’autorizzazione all’astensione di un componente del Collegio
     sono di competenza del Presidente del C.T.D., il quale, nel caso in cui accolga l’istanza di
     ricusazione o autorizzi l’astensione, provvede alla sostituzione del membro ricusato o di quello
     astenuto, con altro componente del C.D.T..

ART. 5 - CASI DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE
1.   I componenti dei C.D.T. possono essere individualmente ricusati e devono astenersi per i
     motivi indicati dall’articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto applicabile. Costituisce
     altresì espressa ipotesi di astensione o di ricusazione per il Consigliere o per il Presidente del
     Collegio, intrattenere, o aver intrattenuto, rapporti lavorativi o di collaborazione a qualunque
     titolo col professionista sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante o
     esercitare o avere esercitato la professione con gli stessi o nei medesimi locali.
2.   La decisione sulla ricusazione o l’autorizzazione all’astensione di un componente del Collegio
     sono di competenza del Presidente del C.T.D., il quale, nel caso in cui accolga l’istanza di
     ricusazione o autorizzi l’astensione, provvede alla sostituzione del membro ricusato o di quello
     astenuto, con altro componente del C.D.T..

 1
   Art. 49. L'incolpato, che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio
 dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello.
 Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui
 appartiene lo stesso consiglio.
 Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli artt. 13 e 16 del
 presente regolamento.

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ART. 6 - TERMINI E FORME PER LA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE
1.   La ricusazione può essere proposta entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la
     giustificano e, in ogni caso, prima della decisione.
2.   La relativa istanza, contenente l'indicazione delle prove, è presentata al C.D.T., attraverso gli
     uffici di segreteria dell’Ordine, deve essere sottoscritta dall'interessato, o da un suo
     procuratore speciale, e contenere, sotto pena di inammissibilità, i motivi sui quali la
     ricusazione si fonda. La presentazione di istanza di ricusazione, ovvero la richiesta di
     autorizzazione ad astenersi, sospende il procedimento disciplinare fino alla ricostituzione del
     Collegio.
3.   La dichiarazione di ricusazione è comunicata al componente ricusato a cura del Presidente
     del C.D.T. con invito allo stesso a fornire entro cinque giorni le deduzioni sui motivi della
     ricusazione. Le altre parti possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni
     dalla comunicazione.

ART. 7 - DECISIONE SULLA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE
1.   Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza
     l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 6, ovvero quando i motivi addotti
     sono manifestamente infondati, il Presidente del C.T.D.., senza ritardo, la dichiara
     inammissibile con provvedimento impugnabile davanti al Consiglio Nazionale degli Architetti,
     P.P.C. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
2.   Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, ogni attività è sospesa
     salvo che per il compimento degli atti indifferibili.
3.   Il Presidente del C.T.D. decide sul merito della ricusazione, sulla base degli atti depositati e
     dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
4.   Il provvedimento pronunciato a norma dei commi precedenti è comunicato al componente
     ricusato ed alla parte che ha proposto l’’istanza.

ART. 8 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI ASTENZIONE O DELL’ISTANZA DI
 RICUSAZIONE
1.   Se la dichiarazione di ricusazione è accolta, il Collegio non può compiere alcun atto del
     procedimento sino alla sua ricostituzione. Lo stesso dicasi nel caso in cui il Presidente del
     C.D.T. abbia autorizzato l’astensione.
2.   Il componente ricusato è sostituito con altro nominato dal Presidente del C.D.T.
3.   Il componente la cui astensione sia stata autorizzata è sostituito con altro nominato dal
     Presidente del C.D.T..

                        TITOLO III - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

                                CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 9 - PRINCIPI GENERALI E NORME APPLICABILI
1.   Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico
     aventi rilevanza disciplinare sono sottoposte al giudizio del C.D.T..
2.   Il procedimento disciplinare è regolato dalla legge e dalle norme del presente regolamento.
3.   Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon
     andamento dell’azione amministrativa.

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                          CAPO II - NOTIZIA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE

ART. 10 - NOTIZIA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE
1.   Il Consiglio di Disciplina Territoriale prende notizia dell’illecito disciplinare di propria iniziativa
     e riceve le notizie di illecito disciplinare trasmesse dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti
     P.P.C., dal Pubblico Ministero o da altri soggetti pubblici o privati che abbiano denunciato
     abusi o mancanze da parte di professionisti iscritti all’Ordine degli APPC..
2.   Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. quando riceve un esposto o una denuncia o
     acquisisce comunque d’ufficio la notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve
     immediatamente trasmettere gli atti al C.D.T. .

ART. 11 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO RISERVATO
1.   Il Presidente del C.D.T., presa notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo nel registro
     degli indagati, all’uopo istituito, il nominativo dell’iscritto indicando la data di ricevimento della
     segnalazione.
2.   Il registro è riservato ed è custodito dal segretario del C.D.T. ed è consultabile
     esclusivamente dai componenti del Consiglio stesso e dalla Segreteria dell’Ordine, anche al
     fine di rispettare il divieto di cancellazione di cui all’art. 12 .
3.   Il Consiglio di Disciplina ha piena autonomia decisionale e dovrà valutare se nella fattispecie
     concreta l’illecito disciplinare sia comunque da perseguire, nonostante il tempo trascorso
     dalla commissione della violazione del codice deontologico, tenendo presente tutte le
     circostanze del caso concreto e, dunque, anche il tempo trascorso dalla commissione del
     fatto illecito, nonché, ai sensi dell’art. 653 cod. proc. pen. l’essere intervenuta, sui medesimi
     fatti, sentenza penale irrevocabile.

ART. 12 - DIVIETO DI CANCELLAZIONE
1.   Dal giorno dell’acquisizione della notizia di illecito disciplinare e fino alla definizione del
     relativo procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell’iscritto
     dall'albo o dal registro riservato di cui all’articolo precedente.

                           CAPO III - FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE

ART. 13 - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO COMPETENTE PER LA FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE ED EVENTUALE
 NOMINA DEL CONSIGLIERE COADIUVANTE
1.   Il Presidente del C.D.T designa, senza indugio, il Collegio competente a trattare il
     procedimento secondo un criterio di rotazione e trasmette gli atti al Presidente del Collegio
     medesimo.
2.   Il Presidente del Collegio di disciplina è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare,
     volta ad una prima verifica dei fatti oggetto della notizia di illecito disciplinare.
3.   A tal fine, egli assumerà tutte le informazioni che reputerà opportune per lo svolgimento delle
     indagini stesse e, se necessario, potrà accedere ad uffici pubblici per estrarre
     documentazione utile e, se del caso, ricorrendo, all’intervento del Procuratore della
     Repubblica o agli organi di polizia giudiziaria. In questa fase può anche sentire il
     professionista indagato al fine di trarre utili elementi, ed assumere sommarie informazioni da
     persone che possano riferire circostanze utili ai fini istruttori.
4.   Il Presidente del Collegio, verificati i fatti, valuta se i medesimi costituiscano o meno
     presupposto di violazione di nome deontologiche:

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      a. in caso negativo, sentito il Collegio di disciplina, dispone l’archiviazione della notizia di
         illecito;
      b. in caso positivo convoca il Collegio di disciplina e l’indagato affinché sia udito.
5.   Nella convocazione dovranno essere indicati i fatti addebitati e le norme deontologiche che si
     presumono violate; dovrà inoltre essere precisato che l’incolpato ha la facoltà di farsi assistere
     da un avvocato di fiducia.
6.   Il, Collegio di disciplina, delibera con la maggioranza dei componenti.
7.   La fase istruttoria deve essere completata entro tre mesi dall’iscrizione della notizia nel
     registro di cui all’art. 11 del presente regolamento. Detto termine è suscettibile di proroga
     nelle ipotesi di particolare complessità. La proroga, su apposita istanza del Presidente della
     Collegio, deve essere autorizzata dal Presidente del C.D.T. per un termine non superiore a
     tre mesi. L’istanza di proroga dovrà essere inoltrata al Presidente del C.D.T. prima della
     scadenza del termine.

ART. 14 - COMUNICAZIONE ALL’INCOLPATO, FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE E RELATIVA CONCLUSIONE.
1.   Il Presidente del Collegio, ove non venga disposta l’immediata archiviazione, comunica senza
     ritardo all'iscritto, all’indirizzo di residenza o al domicilio professionale o a quello di posta
     elettronica certificata, la data dell’audizione per l'avvio della fase istruttoria preliminare, a
     mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo p.e.c., contenente la
     contestazione degli addebiti, fornendogli ogni elemento utile, invitandolo a formulare per
     iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro quindici giorni, dal
     ricevimento della comunicazione ed avvertendolo che, in mancanza di elezione di domicilio,
     le comunicazioni relative al procedimento verranno indirizzate al domicilio professionale.
2.   Tra la comunicazione di cui al comma precedente e l’audizione dell’iscritto deve intercorrere
     un termine non inferiore a trenta giorni.
3.   Nell’apposita seduta, il Collegio di disciplina, su rapporto scritto od orale del Presidente, udito
     l’indagato in ordine ai quanto contestatogli a norma del primo comma, decide se vi sia motivo
     per il rinvio a giudizio disciplinare.
4.   Nel caso in cui il Collegio di disciplina ravvisi l’insussistenza di fatti e circostanze
     disciplinarmente rilevanti, dispone l’archiviazione del procedimento.
5.   Della seduta deve essere stilato apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal
     Presidente del Collegio, con eventuale allegazione del rapporto scritto nonché degli atti e
     documenti prodotti, le dichiarazioni fornite dall’indagato e dal suo difensore e/o esperto di
     fiducia, con eventuale allegazione degli atti e documenti prodotti.
6.   L’inosservanza dell’obbligo di audizione dell’incolpato può comportare, se tempestivamente
     dedotta dall’incolpato medesimo, la nullità del procedimento.

ART. 15 - DISCIPLINA DEGLI ATTI NEL CASO DI DECADENZA DEL C.D.T.
1.   In caso di decadenza del C.D.T. e, in conseguenza dei Collegi di Disciplina per la scadenza
     temporale dalle funzioni, restano in ogni caso salvi e pienamente efficaci gli atti compiuti nella
     fase istruttoria preliminare, inclusa l’eventuale decisione di rinvio a giudizio disciplinare.

ART. 16 - FORMULAZIONE DEL CAPO DI INCOLPAZIONE
1.   Qualora il Collegio ritenga che vi sia motivo per sottoporre l’iscritto a giudizio disciplinare ne
     dà comunicazione all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
     ovvero a mezzo P.E.C..
2.   La comunicazione diretta all'incolpato contiene:

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      a. L’indicazione delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al
         procedimento;
      b. Il capo d’incolpazione con l’enunciazione in forma chiara e precisa dei fatti addebitati,
         con l'indicazione delle norme deontologiche violate; se gli addebiti sono più di uno, sono
         contraddistinti da lettere o da numeri;
      c. l'avviso che l'incolpato,        nel   termine    di   quindici   giorni   dal   ricevimento      della
         comunicazione stessa:
                 •    ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed
                      estraendone copia integrale;
                 •    ha facoltà di depositare memorie e documenti;
                 •    ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Collegio, per essere sentito ed esporre le
                      proprie difese;
                 •    ha facoltà di nominare ed essere assistito da un difensore o da un esperto di fiducia,
                      di eleggere presso lo stesso o altrove il domicilio per le notificazioni degli atti del
                      procedimento.

                                 CAPO IV - CITAZIONE A GIUDIZIO

ART. 17 - LA CITAZIONE A GIUDIZIO
5.   Decorso il termine di cui all’art. 16, comma n. 2 lettera c), il presidente del Collegio di
     Disciplina fissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti alla medesimo Collegio
     designato per l’istruttoria, costituito in collegio giudicante.

ART. 18 - COMUNICAZIONE E CONTENUTO DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO
1.   La citazione a giudizio deve essere notificata all’incolpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario,
     ovvero a mezzo p.e.c., in un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni liberi prima della data
     fissata per il dibattimento all’ indirizzo di residenza o al domicilio eventualmente eletto;
     l’incolpato ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale.
2.   Il termine di 30 giorni di cui al comma precedente decorre dal giorno successivo a quello in
     cui la notifica si è perfezionata per il destinatario.
3.   L’atto di citazione deve indicare:
      a. autorità procedente;
      b. le generalità dell'incolpato;
      c. l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme
         violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
      d. l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti alla Collegio
         giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da
         un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo
         impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
      e. l'avviso che l'incolpato, entro il termine di 10 (dieci) giorni liberi prima della data fissata
         per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con
         l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
      f.   l'elenco dei soggetti – sentiti in sede di sommarie informazioni di cui all’art. 13 - che il
           Collegio giudicante intende ascoltare, dopo averne valutata la loro rilevanza e
           conducenza;
      g. la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario del Collegio.

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Regolamento per il procedimento disciplinare - Edizione 2017
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                      TITOLO IV - FASE DIBATTIMENTALE E DISCUSSIONE

ART. 19 - DIBATTIMENTO
1.   Il dibattimento si svolge davanti al Collegio designato costituito da 3 componenti.
2.   Nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di:
      a. Produrre ulteriori documenti;
      b. interrogare o far interrogare i testimoni che ha indicato nei termini di cui all’articolo 18,
         terzo comma, lett. d);
      c. rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del
         Collegio competente per il dibattimento;
      d. avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore;
      e. depositare memorie scritte.
3.   Il Collegio:
      a. acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato nel termine di cui all’art. 18, comma 3 lett.
         d) oppure a norma del presente articolo;
      b. ove reputato necessario, chiede all’incolpato di sottoporsi all'esame;
      c. procede all’esame dei testimoni e subito dopo, a quello dell’incolpato che ne ha fatto
         richiesta o che vi ha acconsentito;
      d. procede, d’ufficio o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni
         eventuale ulteriore prova rilevante per l’accertamento dei fatti.

ART. 20 - CELEBRAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.
1.   Nel giorno stabilito, si apre e si svolge il dibattimento in ordine ai fatti oggetto del
     procedimento, con precisa verbalizzazione della seduta, attraverso l’assunzione delle prove e
     l’eventuale esame dell’incolpato;
2.   Per motivi di legittimo impedimento dell’incolpato che abbia chiesto di essere sentito, la
     seduta può essere rinviata.

ART. 21 - PROVE UTILIZZABILI
1.   Ai fini della decisione sono utilizzabili:
      a. le notizie di illecito disciplinare;
      b. le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato;
      c. gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;
      d. i verbali delle delle sommarie informazioni raccolte ai sensi dell’art. 13,comma 3° che
         non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la
         decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come
         teste per il dibattimento.
2.   in caso di decadenza del C.D.T. e, pertanto, dei Collegi di disciplina per effetto della
     scadenza delle funzioni, resta salva la possibilità, per il nuovo Collegio, di utilizzare per la
     decisione le notizie di illecito disciplinare, le dichiarazioni, gli atti, e i documenti acquisiti nel
     corso della fase istruttoria preliminare e nel dibattimento.

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ART. 22 - DISCUSSIONE
1.   Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura dando la parola per la
     discussione all’incolpato che, eventualmente, ne abbia fatto richiesta, ed al suo difensore.
2.   Terminata la discussione, il Collegio di disciplina adotta la decisione sul merito, subito oppure
     in un secondo tempo, eventualmente anche per l’esigenza sopravvenuta di nuovi
     accertamenti, previa nuova convocazione dell’architetto per essere sentito dal Collegio di
     disciplina nelle forme regolamentari.
3.   Alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti
     che hanno partecipato al dibattimento a pena di nullità assoluta del procedimento stesso .
4.   La deliberazione del provvedimento disciplinare viene adottata camera di consiglio e,
     pertanto, ogni componente:
      a. non può entrare nella sala delle riunioni se la trattazione è già avviata;
      b. non può uscire dalla predetta sala fino a quando non si sia pervenuti alla decisione;
      c. non può astenersi, ma solo votare contro o a favore.
5.   Il Componente dissenziente può, a richiesta, mettere a verbale il proprio motivato dissenso, e
     la decisione sarà presa comunque a maggioranza.

                                  CAPO V -     FASE DECISORIA

ART. 23 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.
1.   La decisione del Collegio di disciplina deve contenere:
      a. l’indicazione dell’Autorità emanante;
      b. le generalità del Professionista incolpato;
      c. l’incolpazione;
      d. la concisa e logica esposizione dei motivi che hanno condotto alla decisione assunta,
         con l’indicazione delle prove su cui essa si fonda e l’enunciazione delle ragioni per le
         quali non si sono ritenute attendibili le prove contrarie;
      e. Dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta;
      f.   Giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
      g. Sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio.

ART. 24 - PRONUNCIA DELLA DECISIONE
1.   Il Presidente del Collegio, curato il deposito del dispositivo della decisione assunta presso la
     Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli APPC, ne fa dare tempestiva comunicazione alla
     parte ad opera della Segreteria medesima.
2.   Il dispositivo deve indicare il termine per proporre l’impugnazione della decisione disciplinare
     davanti al Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., che decorre dalla notificazione della
     copia integrale della decisione.
3.   La decisione deve essere depositata nel termine di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione
     del dispositivo. Nel caso di decisioni particolarmente complesse, il termine per il deposito
     della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del Presidente del
     Collegio inserito nel dispositivo della decisione.
4.   La decisione emessa dal Collegio non impugnata nel termine stabilito è esecutiva.

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ART. 25 - DECISIONE DI NON LUOGO A PROVVEDERE
1.    Con la decisione che definisce il procedimento, il Collegio può deliberare il proscioglimento
      dell’incolpato con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare».

ART. 26 - NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE
1.    Copia integrale della decisione è notificata, a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo p.e.c., a
      cura della segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C..:
       a. all'incolpato nel domicilio di residenza o a quello di posta elettronica certificata o in
          quello eventualmente eletto;
       b. al Consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto.

ART. 27 - SANZIONI DISCIPLINARI
1.    Le sanzioni disciplinari che il Collegio di disciplina può pronunciare sono:
       a. il richiamo verbale, che non ha carattere di sanzione disciplinare ed è deliberato dal
          Collegio nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
       b. l’avvertimento, che consiste in una comunicazione all’incolpato, nella quale, evidenziato
          al colpevole quali siano state le mancanze commesse, viene espressa l’esortazione a
          non ricadervi;
       c. la censura, ossia la comunicazione all’incolpato con la quale le mancanze commesse
          sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di
          biasimo;
       d. la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non superiore nel massimo
          a sei mesi o a due anni nei casi previsti dall’art. 29 del DPR 380/2001; nel determinarne
          la durata si terrà conto, con prudente apprezzamento, anche della gravità dell’illecito
          disciplinare accertato e dell’eventuale reiterazione;
       e. la cancellazione dall’albo.
6.    Le sanzioni di sospensione dall’esercizio della professione e di cancellazione dall’albo, a
      seguito del provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione
      dell’attività professionale in corso.
7.    Dal momento della pronuncia della sanzione, durante i termini per impugnare e fino all’esito
      del giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale, l’esecuzione del provvedimento
      impugnato è sospesa.
8.    Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti, nel
      caso in cui esso sia respinto dal C.N.A.P.P.C.. o nel caso in cui il ricorso per Cassazione
      avverso la decisione dell’organo di secondo grado sia dichiarato inammissibile o rigettato.
9.    Nel caso di condanna alla reclusione, che debba essere espiata mediante la detenzione in
      carcere o in altro luogo, o in caso di applicazione di misure di sicurezza, il Collegio di
      disciplina, all’esito del procedimento disciplinare, comunica al Presidente dell’Ordine di
      eseguire la cancellazione dall’albo o pronunciare la sospensione; quest’ultima ha sempre
      luogo ove sia stato emesso ordine di custodia cautelare o arresti domiciliari e fino alla loro
      revoca.
10.   Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l’iscrizione nell’albo, è sempre ordinata la
      cancellazione dal medesimo.
11.   Nei casi di sospensione obbligatoria e di condanna che impedirebbero l’iscrizione, i relativi
      provvedimenti sono adottati, d’ufficio dal Collegio di disciplina, anche su segnalazione
      dell’Ordine, senza attivare apposito procedimento disciplinare.

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12.   Nel caso di morosità dell’iscritto e nel caso di mancata comunicazione annuale INARCASSA,
      su segnalazione dell’Ordine ed a seguito di istruttoria di carattere amministrativo, viene
      avviato dal Collegio di disciplina, a seguito dell’assegnazione della pratica, un ordinario
      procedimento disciplinare, mediante citazione a mezzo di ufficiale giudiziario, che si
      concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sospensione dell’iscritto medesimo a
      tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536. Il provvedimento di sospensione ha
      efficacia e durata a tempo indeterminato, ovvero fino a che l’iscritto non provveda a sanare la
      propria posizione.

             TITOLO V - - DELLA IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI

ART. 28 - IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DEL C.D.T.
1.    Avverso le decisioni del C.D.T.. è ammesso ricorso avanti al Consiglio Nazionale degli
      Architetti, P.P.C. nel termine di trenta giorni dalla notifica della copia integrale provvedimento
      che s’intende impugnare.
2.    Possono proporre ricorso:
       a. l’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
       b. il Procuratore della Repubblica, nel caso di proscioglimento.
3.    Il ricorso deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta dall’incolpato o dal suo
      difensore o dal Procuratore della Repubblica nella segreteria del Consiglio dell'Ordine degli
      Architetti, P.P.C. presso cui l’incolpato è iscritto che, senza indugio, lo trasmette al C.D.T.. Nel
      caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso varrà la data di
      spedizione.
4.    Il ricorso è notificato a cura del C.D.T. al Procuratore della Repubblica o all’incolpato nel caso
      in cui il gravame sia stato proposto dal Procuratore della Repubblica;
5.    La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.
6.    Il Presidente del CDT, decorso i termini anzidetti - nei quali il Procuratore della Repubblica
      può chiedere visione dei documenti, ed altrettanto può fare il professionista se il ricorso è
      stato proposto dal Procuratore della Repubblica - trasmette al CNA PPC il ricorso in originale,
      la prova della comunicazione al Procuratore ed al professionista, il fascicolo degli atti ad
      esso.

               TITOLO VI - DELL’ESECUZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI

ART. 29 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE DISCIPLINARE
1.    Per l’esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il OAPPC provinciale al cui albo
      o registro è iscritto l’incolpato.
2.    Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che
      pronuncia il proscioglimento, il Segretario del C.D.T. ne dà comunicazione sia all’ordine di
      appartenenza, che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare
      trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica.
3.    Nell’ipotesi di sospensione o di cancellazione dall’albo il Presidente del Consiglio dell’Ordine
      di appartenenza dell’iscritto, avuta notizia dell’esecutività della sanzione, verifica senza
      indugio la data della notifica della decisione del C.D.T.. ed invia all’iscritto sanzionato, a
      mezzo p.e.c. e raccomandata con avviso di ricevimento, nel domicilio di residenza ed in
      quello del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di
      decorrenza dell’esecuzione della sanzione e quella finale, nel caso di sospensione.
4.    In tutti gli altri casi, l’OAPPC procede esclusivamente all’inserimento della decisione nel
      fascicolo personale dell’iscritto.

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5.    Nel caso in cui siano inflitte la sospensione, anche a tempo indeterminato, o la cancellazione,
     nonché nei casi di sospensione cautelare di cui all’art. 27, comma 5, del presente
     regolamento, di esse è data comunicazione senza indugio:
      a. ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine competente
         per l’esecuzione;
      a. a tutti OAPPC d’Italia
      b. Copia della suddetta comunicazione è affissa presso gli uffici del OAPPC di
         appartenenza dell’iscritto che è competente per l’esecuzione.
6.   Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il
     medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il OAPPC determina d’ufficio
     senza ritardo la durata residua della sanzione, detratto il periodo di sospensione cautelare già
     scontato. In questo caso l’estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è
     immediatamente notificato all’interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

ART. 30 - PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1.   L’avvertimento è comunicato all’iscritto dal Presidente del Collegio, con raccomandata A/R o
     p.e.c., ed inviata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente
     dell’Ordine.
2.   La censura, la sospensione e la cancellazione dall’albo sono notificate all’iscritto dal
     Presidente del Collegio per mezzo dell’ufficiale giudiziario o p.e.c. e comunicate, per
     conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente dell’Ordine.
3.   I provvedimenti definitivi di sospensione dall’esercizio professionale e di cancellazione
     dall’albo vengono inviati dal Presidente dell’Ordine agli Enti ai quali viene trasmesso l’Albo, e
     in particolare ai seguenti uffici ed enti nazionali:
      a. Corte di appello, Tribunale;
      b. Procura della Repubblica;
      c. Prefettura;
      d. Camera di Commercio;
      e. Ministero della Giustizia;
      f.   Ministero degli Interni;
      g. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
      h. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
      i.   Ministero dell’Università e della Ricerca;
      j.   Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.;
      k. Consigli degli Ordini Architetti P.P.C. italiani;
      l.   pubblicati nell’apposita sezione sul sito dell’Ordine.
4.   Tutti i provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell’iscritto; sull’Albo
     Unico sono annotati i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall’Albo. Gli atti del
     procedimento depositati presso l’Ordine sono riservati e come tali debbono essere
     conservati.

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          TITOLO VII - - DELLA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 31 - RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1.   Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
      a. se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di
         indagine disciplinare e del processo penale, qualora, l’autorità giudiziaria abbia emesso
         sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha
         commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede
         disciplinare;
      b. se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha
         emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per
         l’accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal C.D.T.. In
         tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare
         riaperto.
2.   La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’ufficio con
     le forme del procedimento ordinario.
3.   Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il
     Consiglio di Disciplina che ha emesso la decisione.
4.   Il giudizio è affidato a una Collegio in composizione diversa da quella che ha esitato il
     procedimento riaperto.
5.   Nel caso di cui al primo comma lett. a) la riapertura del procedimento disciplinare può
     avvenire in ogni tempo:
      a. d'ufficio, ad istanza del OAPPC o del Consiglio di Disciplina che, avendo inflitto la
         sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo notizia della pronuncia della
         sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non l'ha
         commesso;
      b. ad istanza dell'interessato.

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