DDL S. 2094 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Senato della Repubblica XVIII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2094 Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 12/12/2021 - 12:32
Indice 1. DDL S. 2094 - XVIII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 2094 4
DDL S. 2094 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1. DDL S. 2094 - XVIII Leg. 1. DDL S. 2094 - XVIII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
DDL S. 2094 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2094 XVIII Legislatura (sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 12/21 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 29/21, di conversione del d-l n. 2/21, C.2921) Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Iter 13 aprile 2021: decreto legge decaduto Successione delle letture parlamentari S.2094 decreto legge decaduto Iniziativa Governativa Pres. Consiglio Giuseppe Conte , Ministro della salute Roberto Speranza (Governo Conte-II) Di concerto con Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia Natura di conversione del decreto-legge n. 12 del 12 febbraio 2021, G.U. n. 36 del 12 febbraio 2021 , scadenza il 13 aprile 2021 , decaduto il 13 aprile 2021 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 89 del 14 aprile 2021 ). Include relazione tecnica. Presentazione Presentato in data 12 febbraio 2021; annunciato nella seduta n. 298 del 17 febbraio 2021. Classificazione TESEO EPIDEMIE , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE , TUTELA DELLA SALUTE Articoli PROROGA DI TERMINI (Art.1), TRASPORTI (Art.1), REGIONI (Art.1), PROVINCE AUTONOME (Art.1), TERRITORIO DELLE REGIONI (Art.1), TERRITORIO NAZIONALE (Art.1), DIVIETI (Art.1), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.1), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.2), PENE PECUNIARIE (Art.2) Assegnazione Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 15 febbraio 2021. Annuncio nella seduta n. 298 del 17 febbraio 2021. Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita'), Questioni regionali Senato della Repubblica Pag. 2
DDL S. 2094 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
DDL S. 2094 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2094 1.2.1. Testo DDL 2094 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 2094 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) e dal Ministro della salute (SPERANZA) di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2021 Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Onorevoli Senatori. - Il decreto in esame dispone, all'articolo 1, la protrazione per l'ulteriore periodo dal 16 al 25 febbraio 2021 del divieto (già vigente fino al 15 febbraio) degli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché di quelli finalizzati al rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione. La proroga della misura è finalizzata al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ragione dell'evolversi della relativa situazione epidemiologica, per un lasso temporale idoneo a consentire, a breve termine, un'ulteriore valutazione dell'evoluzione della situazione all'autorità politica. L'articolo 2 prevede che per la violazione degli obblighi recati dall'articolo 1 si applicano le sanzioni amministrative disposte dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Relazione tecnica Senato della Repubblica Pag. 4
DDL S. 2094 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2094 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Senato della Repubblica Pag. 5
DDL S. 2094 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2094 Presidente della Repubblica VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; VISTO l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »; VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 »; VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prorogare specifiche misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da COVID-19; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 2021; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; emana il seguente decreto-legge: Art. 1. (Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19) 1. Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Art. 2. (Sanzioni) 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Art. 3. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 2021 MATTARELLA Senato della Repubblica Pag. 6
DDL S. 2094 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2094 Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Speranza, Ministro della salute Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Bonafede Senato della Repubblica Pag. 7
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.
Puoi anche leggere