Comune di Montignoso Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

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Comune di Montignoso Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
Comune di Montignoso
           Provincia di Massa Carrara

Regolamento per la disciplina dell’Imposta
        Unica Comunale (IUC)

                Approvato con delibera
                del Consiglio Comunale
                     n._30____ del
                  __21/05/2014______
INDICE
                            TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -    Oggetto del regolamento                                                       Pag.4

Art. 2 -    Presupposto                                                                   Pag.4

Art. 3 -    Soggetto attivo                                                               Pag.4

Art. 4 -    Componenti del tributo                                                        Pag.4

            TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Art. 5 -    Norma di rinvio / oggetto del titolo                                          Pag.5

Art. 6 -    Presupposto del tributo                                                       Pag.5
            Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione   Pag.5
Art. 7 -
            principale
Art. 8 -    Soggetti passivi                                                              Pag.6

Art. 9 -    Base imponibile dei fabbricati e dei terreni                                  Pag.6

Art. 10 -   Base imponibile delle aree fabbricabili                                       Pag.6

            Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per         Pag.7
Art. 11 -
            i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
Art. 12 -   Riduzione per i terreni agricoli                                              Pag.7

Art. 13 -   Aliquote e detrazioni                                                         Pag.7

Art. 14 -   Detrazione per l’abitazione principale                                        Pag.7

Art. 15 -   Fattispecie equiparate all’abitazione principale                              Pag.8

Art. 16 -   Esenzioni                                                                     Pag.8

Art. 17 -   Quota statale del tributo                                                     Pag.8

Art. 18 -   Versamenti                                                                    Pag.8

Art. 19 -   Dichiarazione                                                                 Pag.9

                     TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Art. 20 -   Presupposto                                                                   Pag. 10

Art. 21 -   Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani       Pag. 10

Art. 22 -   Soggetti passivi                                                              Pag. 10

Art. 23 -   Locali e aree scoperte soggetti al tributo                                    Pag. 10

Art. 24 -   Locali e aree scoperte non soggetti al tributo                                Pag. 10

Art. 25 -   Determinazione della base imponibile                                          Pag. 11

Art. 26 -   Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani                     Pag. 11

Art. 27 -   Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo              Pag. 11

Art. 28 -   Determinazione della tariffa del tributo                                      Pag. 11

Art. 29 -   Istituzioni scolastiche statali                                               Pag. 11

Art. 30 -   Copertura dei costi del servizio rifiuti                                      Pag. 11

Art. 31 -   Piano finanziario                                                             Pag. 12

Art. 32 -   Articolazione delle tariffe del tributo                                       Pag. 12

Art. 33 -   Tariffa per le utenze domestiche                                              Pag. 12

Art. 34 -   Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche             Pag. 12

Art. 35 -   Tariffa per le utenze non domestiche                                          Pag. 13

Art. 36 -   Classificazione delle utenze non domestiche                                   Pag. 13

Art. 37 -   Obbligazione tributaria                                                       Pag. 13
Art. 38 -   Mancato svolgimento del servizio                          Pag. 14

Art. 39 -   Zone non servite                                          Pag. 14

Art. 40 -   Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche           Pag. 14

Art 41 -    Riduzione per le utenze non domestiche                    Pag. 14

Art. 42 -   Riduzioni tariffarie                                      Pag. 15

Art. 43 -   Agevolazioni                                              Pag. 15

Art. 44 -   Cumulo di riduzioni                                       Pag. 15

Art. 45 -   Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni   Pag. 15

Art. 46 -   Tributo giornaliero                                       Pag. 15

Art. 47 -   Tributo provinciale                                       Pag. 15

Art. 48 -   Riscossione                                               Pag. 16

                TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I
                                SERVIZI INDIVISIBILI
Art. 49 -   Presupposto e finalità                                    Pag. 17

Art. 50 -   Soggetti passivi                                          Pag. 17

Art. 51 -   Immobili soggetti al tributo                              Pag. 17

Art. 52 -   Periodi di applicazione del tributo                       Pag. 17

Art. 53 -   Determinazione della base imponibile                      Pag. 18

Art. 54 -   Aliquote del tributo                                      Pag. 18

Art. 55 -   Detrazioni, riduzioni ed esenzioni                        Pag. 18

Art. 56 -   Versamento del Tributo                                    Pag. 18

Art. 57 -   Importi minimi                                            Pag. 18

                               TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 58 -   Dichiarazione                                             Pag. 19

Art. 59 -   Dichiarazione TARI                                        Pag. 19

Art. 60 -   Rimborsi e compensazione                                  Pag. 20

Art. 61 -   Funzionario responsabile                                  Pag. 20

Art. 62 -   Verifiche ed accertamenti                                 Pag. 20

Art. 63 -   Sanzioni ed interessi                                     Pag. 21

Art. 64 -   Accertamento con adesione                                 Pag. 21

Art. 65 -   Riscossione coattiva                                      Pag. 21

Art. 66 -   Importi minimi                                            Pag. 21

Art. 67 -   Trattamento dei dati personali                            Pag. 21

Art. 68 -   Norma di rinvio                                           Pag. 21

Art. 69 -   Entrata in vigore e norme finali                          Pag. 21
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

                                                          ART. 1

                                          OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo
15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Montignoso istituita
dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

                                                          ART. 2

                                                     PRESUPPOSTO

1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

                                                          ART. 3

                                                   SOGGETTO ATTIVO

1. E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Montignoso per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo
territorio.

                                                          ART. 4

                                               COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

- la componente servizi, articolata a sua volta:

a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al
finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;

b) nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n.147, destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

                                           ART. 5 - OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l’applicazione nel Comune di Montignoso dell'imposta municipale propria (IMU) istituita
dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e
disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n.
16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228
e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo
14/03/2011, n.23.

3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Montignoso. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più
comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Montignoso in proporzione alla superficie degli stessi che
insiste sul suo territorio.

                                       ART. 6 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014,
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e
A/9.

2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle
infrastrutture;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale,                 annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e
non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

       ART. 7 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E
                                   ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera a,
del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato
o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è necessario che
intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il
diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad
effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera b, del
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni
posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura
ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione
di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135
del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo
immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica
in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a
condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività
dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo
immobile.

                                              ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla
cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario
è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare
di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1,
lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.

                         ART. 9 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite
risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48
dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del Decreto Legge
6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992,
n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli,
nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

                           ART. 10 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.
3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è
costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del
Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei
lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come
ultimato.
3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e
per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
ART. 11 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I
                        FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il
quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto
a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 Agosto 1978, n° 457.

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) stutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone, con
potenziale rischio di crollo;
b) stutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con
potenziale rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

                                  ART. 12 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono
soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500

c)   del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola,
possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al
valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le
condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

                                        ART. 13 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del
Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque
nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine
previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la
detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata
dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art.
1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del
Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno
precedente.

                           ART. 14 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle
aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case
popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti
in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista
per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

                   ART 15 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata;

                                                 ART. 16 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove
non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo
30/12/1992, n. 504.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge
30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti
passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della
dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della
dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il
beneficio si applica.

                                    ART. 17 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta
municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota
standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo
gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

                                                    ART. 18 - VERSAMENTI

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il
possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A
ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16
giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante
utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino
postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le
disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50%
dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre
dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il
16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i
versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al
01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro
cinque (5,00).

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24,
deve essere operato per ogni codice tributo.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche in conto degli altri.

                                              ART. 19 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta,
utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità
di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate
con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere
presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

                                                 ART. 20 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello
stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati
dall’articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i
restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali,
industriali, professionali e le attività produttive in genere.

    ART. 21 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di
igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 28/05/1998

                                              ART. 22 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori
o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è
dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree
scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a
tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

                        ART. 23 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente
infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro
uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, occupate, detenute o comunque utilizzate, ove
possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l’eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva.

                    ART. 24 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici
solari, balconi, terrazze;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i
contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che
danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi
direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
ART. 25 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo
dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai
fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto
Legislativo 30/12/1993, n. 504.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal
primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati
catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna,
di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime,
dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la
superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

      ART. 26 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI
                                       SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di
quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative
nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa
può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari al 50%, sulla base di apposita
documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da
cui risulti l’effettiva produzione di rifiuti speciali.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti
speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta
produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente
collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente
collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente
impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo
produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti
o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati
alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione
esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

       ART. 27 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno
diritto ad una riduzione di cui al successivo art. 41 del presente regolamento.

                        ART. 28 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione
tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e
dell’art. 32 del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi
dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono
essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il
ripristino degli equilibri di bilancio.

                                 ART. 29 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248,
convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

               ART. 30 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi
d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n.
36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei
fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di
cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario
dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è
portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici
imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad
eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

                                            ART. 31 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è approvato dal
Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la
predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’Ente che per
natura rientrano tra i costi da considerare.

                          ART. 32 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo
criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai
coefficienti di produttività Kd di cui agli allegati 3a e 3b del DPR 158/99.

                               ART. 33 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alle superficie dell’alloggio e dei locali
che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le
previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da
prilivegiare i nuclei più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti,
secondo di cui al punto 4.2., all.1, del DPR 27 Aprile 1999, n.158.

   ART. 34 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero
degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata
dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare
anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la
famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di
servizio di volontariato, attività lavorativa prestata all’estero, attività di studio in altro comune e nel caso di degenze o
ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo
non inferiore ai sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione
che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti
all’estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si
assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di una unità ogni 49 mq di
superficie imponibile.
4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle
risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un
occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi
luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze
Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli
occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al
numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dagli aggiornamenti anagrafici alla data di
emissione degli inviti di pagamento effettuati nel corso dell’anno.

                            ART. 35 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe
per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione
secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le
tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente
all’adozione della delibera tariffaria.

                      ART. 36 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità
di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati
in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato
nell’allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione
dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale o di eventuali attività
secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto
denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente
comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia
possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività
prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività
economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare
produttività potenziale di rifiuti.
La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi
precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione
d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività
economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza
domestica.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla
tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, da
pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

                                      ART. 37 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al
tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione
dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente
presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo
che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 48.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che
comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è
subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in
sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.

                              ART. 38 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno
alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

                                            ART. 39 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono
servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente
regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in
zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 2000
metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica,
escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto
in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è
superiore a 2000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione
della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del
servizio di raccolta.

       ART. 40 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE
                                      DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio
domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il
compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni
successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la
cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo
autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di
compostaggio.

                          ART. 41 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno
diritto ad una riduzione della quota variabile della tassa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo
di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti
assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la
tabella seguente:

                                   Percentuale rifiuti recuperati       Riduzione della
                                       Da %               A%            quota variabile
                                        10                 30                10%
                                       30,01               50                20%
                                            Oltre 50%                        30%

2. Ai fini del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti
assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR n°
445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione deve
essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. n° 152/2006, relativi ai rifiuti
recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti
assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai
predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione
equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra
documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione
indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa
non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della
moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla tassa dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per
l'attribuzione della quota variabile della tariffa.

3. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto dei
successivi pagamenti.

                                        ART. 42 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
b) locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi
dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta:
riduzione del 15%;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero riduzione del
30%;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello
della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o
possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a
dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione di variazione.

                                              ART. 43 - AGEVOLAZIONI

1. Il Comune (Giunta comunale) può determinare forme di agevolazione a favore di talune categorie di utenti per
particolari ragioni di carattere economico e sociale.
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente in coerenza ai termini
stabiliti per la dichiarazione di cui all'art. 59. Le modalità saranno stabilite dal Servizio Sociale.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono riconosciute nel limite del budget annualmente stabilito
dall'Amministrazione e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa

                                         ART. 44 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto
dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

             ART. 45 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell’art. 43, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e
agevolazioni previste dai precedenti articoli da 38 a 43 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo
di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

                                        ART. 46 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con
o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso
anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o
frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata
del 100%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è
dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
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