Cantieri temporanei o mobili - Titolo IV DLgs. 81/2008 dott. ing. Giuseppe SEMERARO

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Cantieri temporanei o mobili

      Titolo IV DLgs. 81/2008

           dott. ing. Giuseppe SEMERARO   1
Capo che sostituisce DPR 164/56, parte del DLgs. 626/94 ad altri
provvedimenti minori abrogati indirettamente

CAPO II –
NORME PER LA PREVENZIONE
INFORTUNI SUL LAVORO NELLE
COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
                           dott. ing. Giuseppe SEMERARO            2
Articoli 105 e 106, DLgs. 81/2008
               C
               Campo d’applicazione
                     d’   li i

  Il Capo II del Titolo IV si applica:
• ai cantieri temporanei o mobili;
• ogni altra attività lavorativa che prevede lavori
  in quota.

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Articolo 109, DLgs. 81/2008
              L recinzione
              La   i i     di cantiere
                                  i

• Il cantiere,
        ti     in
               i relazione
                    l i     all tipo
                                ti di lavori
                                      l     i
  effettuati, deve essere dotato di recinzione
  avente caratteristiche idonee ad impedire
              g estranei alle lavorazioni;;
  l'accesso agli

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Articolo 108, DLgs. 81/2008
                    Vi bili à cantieri
                    Viabilità     i i

• Scavi sbancamento: l’accesso pedonale al fondo
  dello scavo deve essere reso indipendente
  dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse
  possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle
  rampe deve essere tale da consentire un franco di
  almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro
  del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga
  limitato ad un solo lato, devono essere realizzate
  piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non
  superiori a 20 metri lungo l’altro lato.

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Articolo 108, DLgs. 81/2008
   Vi bilità cantieri
   Viabilità    ti i

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allegato XIII, DLgs. 81/2008
                Servizi igienico assistenziali

Caratteristiche:                              Dotazioni minime locali:
• Altezza minima netta 2,40m                  • Spogliatoio: ?
• Bagni chimici: SI se idonei                 • Docce: 1 ogni 10 lavoratori
• Caravan o roulottes nei                     • Lavabi: 1/5 lavoratori
  cantieri:                                   • WC: 1 ogni 10 lavoratori
   – SI, solo per i primi 5 giorni
• Caravan o roulottes nei
  cantieri stradali:
   – SI
     SI, solo
           l in
              i aggiunta
                   i     a quelli
                              lli del
                                  d l
     campo base

                              dott. ing. Giuseppe SEMERARO                    7
Articoli 107, DLgs. 81/2008
                  l
                  lavori
                       i iin quota

• Lavori in quota: il datore di lavoro dispone
  affinché sia vietato assumere e somministrare
  bevande alcoliche e superalcoliche ai
  lavoratori addetti ai lavori in quota;

                   dott. ing. Giuseppe SEMERARO   8
Articolo 111, DLgs. 81/2008
  Lavori in quota: possibilità d’uso dei DPI anticaduta

Direttiva 2001/45/CE                      Art. 111
1. il lavoro può essere                   1. il lavoro può essere
    effettuato in condizioni di               effettuato in condizioni di
    sicurezza e                               sicurezza
2. l'impiego di un'altra                  2. l'impiego di un'altra
    attrezzatura di lavoro più                attrezzatura di lavoro
    sicura non è giustificato
                 giustificato.                considerata più sicura non
                                              è giustificato
                                          3 a causa della breve durata
                                          3.
                                              di impiego e delle
                                              caratteristiche esistenti dei
                                              siti che non può modificare
                          dott. ing. Giuseppe SEMERARO                    9
Articolo 115, DLgs. 81/2008
    Si
    Sistemi
          i di protezione
                     i    contro lla caduta
                                       d    d
                                            dall’alto
                                              ll’ l

• D
  Definizione
      fi i i      d i componenti
                  dei            ti di un sistema
                                           it
  individuale anticaduta:
  a) assorbitori di energia;
  b) connettori;
  c) dispositivo di ancoraggio;
  d) cordini;
  e)) dispositivi
      di     iti i retrattili;
                      t ttili
  f) guide o linee vita flessibili;
  g)) guide
         id o lilinee vita
                        i rigide;
                            i id
  h) imbracature.
                      dott. ing. Giuseppe SEMERARO      10
Articolo 115, DLgs. 81/2008
             Al
             Altezza di caduta
                          d    dall’alto
                               d ll’ l

• Il sistema di protezione, certificato per l'uso
    p
  specifico, deve permettere
                   p           una caduta libera
  non superiore a 1,5 m o, in presenza di
  dissipatore di energia a 4 metri;

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Articoli 117, DLgs. 81/2008
        L
        Lavori
             i in
               i prossimità
                      i i à di linee
                               li    elettriche
                                      l    i h

• Scompare la distanza minima di 5 metri e
  indicazione delle p precauzioni p
                                  possibili, ma vige
                                                  g
  l’allegato IX tabella 1:
           Tensione nominale           Distanza minima
                 Un (kV)                consentita (m)
                  ≤1                          3
                   10                        3,5
                   15                        3,5
                  132                         5
                  220                         7
                  380                         7

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Articolo 117, DLgs. 81/2008
        L
        Lavori
             i in
               i prossimità
                      i i à di linee
                               li    elettriche
                                      l    i h

• Le misure da adottare sono:
  a)) mettere fuori tensione ed in sicurezza le pparti
      attive per tutta la durata dei lavori;
  b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano
      l'avvicinamento alle parti attive;
  c) tenere in permanenza,
                permanenza persone,
                               persone macchine
      operatrici, apparecchi di sollevamento,
      ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
      sicurezza.

                    dott. ing. Giuseppe SEMERARO      13
Articolo 122 ‐ 126 e allegato XVIII, DLgs. 81/2008
                    Ponteggii in
                              i legno
                                 l

• Ponteggi il legno: poche modifiche rispetto al
  passato, tra q
  p            queste:
  – deroga all’interesse di 1,20 m dei traversi fino ad
    un massimo di 1,80 m e con tavolato costituite da
    tavole di spessore e di larghezze rispettivamente
    non minore di 4 x 30 cm ovvero di 5 x 20 cm o di
    materiale composito con caratteristiche di
    resistenza adeguata
  – interesse massimo dei montanti 1,80 m

                       dott. ing. Giuseppe SEMERARO        14
Art. 126 e Allegato XVIII, DLgs. 81/2008
          Parapettii per ponteggii iin legno
                                       l

• Parapetti ponteggi in legno: come nel passato

                     dott. ing. Giuseppe SEMERARO   15
Art. 126 e Allegato XVIII, DLgs. 81/2008
            Parapettii ponteggii metallici
                                     lli i

• Parapetti ponteggi fissi in altri materiali:
  a)) altezza minima del p
                         piano di calpestio
                                     p      è ridotta a
      95 centimetri;
  b) altezza minima della tavola fermapiedi è ridotta a
      15 centimetri.

                      dott. ing. Giuseppe SEMERARO    16
Art. 127 e Allegato XVIII, DLgs. 81/2008
                Pontii a sbalzo
                          b l ini legno
                                  l

• È consentito l’uso in casi particolari, purché la
                        p
  loro costruzione risponda    a idonei
  procedimenti di calcolo (anziché a rigorosi
  criteri tecnici) e ne garantisca la solidità e la
  stabilità.

                      dott. ing. Giuseppe SEMERARO    17
Articoli 128 e 138, DLgs. 81/2008
                                Sottoponte

Art. 128                                      Art. 138
1.   Gli impalcati e ponti di servizio        • Il sottoponte (di sicurezza)
     devono avere un sottoponte di              non è necessario quando
     sicurezza, costruito come il               sono gli schemi tipo del
     ponte, a distanza non
     superiore a m 2,50.
                                                ponteggio
                                                     t i metallico
                                                               t lli fissi,
                                                                      fi i
                                                regolarmente autorizzato
2.   La costruzione del
     sottoponte può ò essere omessa             dal Ministero del lavoro e
     per i ponti sospesi, per i                 della previdenza sociale, a
     ponti a sbalzo e quando                    prevederlo.
     vengano eseguiti lavori di
     manutenzione e di
     riparazione di durata non
     superiore a cinque giorni.
                              dott. ing. Giuseppe SEMERARO                     18
Allegato XVIII, DLgs. 81/2008
           C
           Castelli
                lli per elevatori
                         l      i (di tiro)
                                       i )

• Devono essere progettati ai sensi dell’articolo
                                       g piano
  133 ed ancorati alla costruzione ad ogni p
  di ponteggio.

                   dott. ing. Giuseppe SEMERARO   19
Articolo 133, DLgs. 81/2008
  Obbli d
  Obbligo dell progetto d
                        dell ponteggio
                                    i metallico
                                          lli fifisso

• ponteggi di altezza superiore a 20 metri;
• ponteggi per i quali nella relazione di calcolo non
   sono disponibili le specifiche configurazioni
  strutturali utilizzate con i relativi schemi di
   impiego;
• aaltree ope
          operee p
                 provvisionali,
                    o s o a , cos
                                costituite
                                      u e da eelementi
                                                e e
   metallici o non, oppure di notevole importanza e
   complessità
         p        in rapporto
                       pp      alle loro dimensioni ed ai
   sovraccarichi.

                      dott. ing. Giuseppe SEMERARO          20
Articolo 134, DLgs. 81/2008
      Documentazione
                i    d
                     dell ponteggio
                                 i metallico
                                       lli fifisso

• è dotato di autorizzazione ministeriale ai sensi
  dell’articolo 131 del DLgs. 81/2008 (ex articolo 30 del
  DPR 164/56);
• è stato redatto il PiMUS, per i lavori in quota (cioè ad
  altezza superiore a 2 metri da un piano stabile (ex
  articolo 36‐quater del DLgs. 626/94);
• è corredato da progetto (calcoli di verifica ed
  elaborati ggrafici)) a firma di un ingegnere       g g        o architetto
  abilitato all’esercizio della professione, nei casi di cui
  all’articolo 133 del DLgs.    g 81/2008    /         ((ex articolo 32 del
  DPR 164/56).           dott. ing. Giuseppe SEMERARO                        21
Articolo 131 ‐ 138 e allegato XVIII, DLgs. 81/2008
   Distacco dal fabbricato dei ponteggi fissi in altri materiali

• Per i ponteggi in altri
  materiali è consentito
  un distacco delle tavole
  del piano di calpestio
  dalla muratura non
  superiore a 30 cm;
  mentre per i ponteggi in
  legname rimane 20cm.

                         dott. ing. Giuseppe SEMERARO              22
Articoli 125 e 138, DLgs. 81/2008
          Prolungamento
             l          oltre
                         l l’ultimo
                              l’ l i piano
                                      i

Ponteggio in legno                     Ponteggio metallico

                       dott. ing. Giuseppe SEMERARO          23
Articoli 125 e 138, DLgs. 81/2008
Prolungamento oltre ll’ultimo
                       ultimo piano
        norma DIN 4420

           dott. ing. Giuseppe SEMERARO   24
Articolo 129, DLgs. 81/2008
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato
                 cementizio

               dott. ing. Giuseppe SEMERARO     25
Articolo 129, DLgs. 81/2008
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato
                 cementizio

               dott. ing. Giuseppe SEMERARO     26
Articoli 150‐156, DLgs. 81/2008
              L
              Lavori
                   i di demolizione
                        d   li i

• Scompare l’obbligo della redazione di apposito
  programma
  p   g        di lavoro, essendo questo
                                   q
  assorbito dal PSC e comunque dal POS
• La successione dei lavori non è più necessario
  che avvenga dall’alto verso il basso ma
  semplicemente
        l           con ““cautela
                               l ed ordine””
• Compare l’obbligo
            l obbligo della sorveglianza da pare
  di un preposto

                   dott. ing. Giuseppe SEMERARO   27
Articolo 150‐156, DLgs. 81/2008
                L
                Lavori
                     i di demolizione
                          d   li i

• Si deroga al divieto di usare ponteggi
       p
  indipendenti  dall’opera
                       p    da demolire e di
  lavorare sui muri in demolizione, quando
  trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri
• Scompare la possibilità della demolizione per
  scalzamento
      l         dell'opera
                   ll'       da abbattere
                                  bb

                     dott. ing. Giuseppe SEMERARO   28
Capo che sostituisce la parte relativa alle contravvenzioni del DLgs.
494/96

CAPO III –
SANZIONI

                            dott. ing. Giuseppe SEMERARO                29
Articoli 157 e 160, DLgs. 81/2008
                      Le sanzioni

• Risultano
    i l      essere d
                    duplicate
                         li
• committenti e i responsabili
                      p          dei lavori:
  arresto da 2 a 6 mesi o ammende da 1.250 a
  10.000 euro;;
• Coordinatori: arresto da 2 a 6 mesi o
  ammende da 1.250
                1 250 a 12.000
                          12 000 euro o;
• Datori di lavoro, dirigenti e preposti: arresto
  fi a 6 mesii o ammende
  fino                      d da
                              d 1.250
                                 1 250 a 12.000
                                         12 000
  euro;
                    dott. ing. Giuseppe SEMERARO    30
Articoli 157 e 160, DLgs. 81/2008
                      Le sanzioni

• lavoratori autonomi: arresto fino a 2 mesi o
  sanzioni amministrative fino a 5000 euro;
• lavoratori dipendenti: arresto fino a 2 mesi di
  arresto o multe sino a 600 euro

                    dott. ing. Giuseppe SEMERARO    31
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