Canone Rai 2016 in bolletta: gli ingegneri e gli studi professionali pagano?
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Canone Rai 2016 in bolletta: gli ingegneri e gli studi professionali pagano? Se ne è parlato a lungo ed è noto a tutti: la legge di Stabilità per il 2016, ha stabilito che dal 2016 il pagamento del canone RAI avverrà direttamente nella bolletta elettrica. Questa novità che riguarda ad ampio raggio tutti i cittadini – professionisti compresi – giunge al momento a una scadenza fondamentale: entro il 16 maggio 2016, infatti, vanno inviate le dichiarazioni per la richiesta di esenzione dal pagamento del canone Rai. Facciamo allora il punto su tutta la disciplina, dalle modalità operative con cui si attuerà il pagamento del canone Rai ai termini per ottenere l’esenzione. Che cosa ha deciso la Legge di Stabilità 2016 sul canone Rai in bolletta La Legge di Stabilità 2016: ha stabilito che per il 2016 il canone RAI sarà pari ad euro 100 (rispetto ad Euro 113,50 dovuti per il 2015); ha introdotto una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone RAI. Infatti, la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica comporterà che nella bolletta sarà addebitato il canone RAI suddiviso in 10 rate; ha disposto che non sarà più possibile presentare la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri,
tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora). Un tablet, uno smartphone o un computer sono “apparecchi televisivi”? Con la nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del ministero dello Sviluppo Economico è stato chiarito che “per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi
apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”. Quindi, un ingegnere o uno studio professionale paga o non paga? Dalla definizione sopra citata di “apparecchio televisivo” ne consegue che ad esempio, uno studio professionale (architetti, ingegneri, ecc.) non sarà soggetto al pagamento del canone RAI solo qualora sia in possesso di monitor non in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. In caso contrario il canone RAI sarà dovuto. Rimangono comunque esclusi, in via oggettiva, televisivi i computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale
digitale terrestre o satellitare. Va precisato che il canone viene applicato in modo standard a tutte le forniture di tipo domestico/residenziale, fatti salvi i casi in cui è possibile comunque richiedere esenzione. Gli studi tecnici non rientrano in questa categoria, poiché hanno come tipologia cliente “altri usi“. In questo senso gli studi tecnici o più in generale gli studi professionali non si vedranno addebitato direttamente il canone RAI in bolletta, tenendo presente comunque che nel caso in cui gli studi professionali detengano degli apparecchi televisivi (così come definiti dalla nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico) dovranno procedere al pagamento del c.d. canone speciale RAI (per gli ammontari si vedano le istruzioni sul sito della RAI). Casi di esenzione dal canone Rai Possono beneficiare dell’esenzione del pagamento del canone RAI i seguenti soggetti: persone di età pari o superiore a 75 anni con reddito annuo non superiore a 6.713,98 Euro; rivenditori e riparatori di televisori; ospedali militari, Case del soldato o Sale convegno dei militari delle Forze armate italiane (mentre il canone deve essere pagato dal militare che abbia un apparecchio nell’alloggio privato ubicato in dette strutture); agenti diplomatici e consolari, se stranieri accreditati in Italia e a condizione che nel paese da loro rappresentato pure i rappresentanti diplomatici italiani ivi accreditati godano del medesimo trattamento. Attenzione: il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 maggio 2016 ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva mediante il quale i soggetti interessati possono comunicare la sussistenza di una delle condizioni di esenzione dal pagamento del canone per effetto
di specifiche convenzioni internazionali. Si tratta nello specifico dei seguenti soggetti: agenti diplomatici; funzionari o impiegati consolari; funzionari di organizzazioni internazionali; militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia. Tale dichiarazione sostitutiva, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere presentata a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Modalità per ottenere l’esenzione dal canone RAI Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2016 n. 58258 (che ha sostituito il precedente provvedimento 24 marzo 2016, n. 450059 prevedendo il rinvio al 16 maggio 2016 del termine unico entro cui sarà possibile presentare la dichiarazione, sia in forma cartacea che online relativa al primo trimestre), è stato spiegato come fare per evitare di pagare il canone nella bolletta elettrica quando non si possiede un apparecchio televisivo (o comunque adatto a ricevere le trasmissioni). Si tratta, in esecuzione di quanto stabilisce la legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 153, lettera a), di autocertificazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 maggio 2016, direttamente dal contribuente (o dall’erede) mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate stessa, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate; oppure tramite gli “intermediari abilitati”, appositamente delegati dal
contribuente. Questa prima dichiarazione avrà effetto per tutto il 2016. L’autocertificazione consiste in una dichiarazione sostitutiva di “non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica”. Il modello si trova allegato al provvedimento o anche sui siti indicati nel provvedimento: www.agenziaentrate.gov.it,www.finanze.gov.it e www.canone.RAI.it. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, l’autocertificazione potrà essere inviata sempre entro il 16 maggio 2016, allegando una copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale in “plico raccomandato senza busta” al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Per ulteriori approfondimenti, leggi “Canone Rai 2016 in bolletta: le risposte ai dubbi più frequenti” su Geometra.info.
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