Canone Rai 2016 in bolletta: gli ingegneri e gli studi professionali pagano?

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Canone Rai 2016 in bolletta: gli ingegneri e gli studi professionali pagano?
Canone Rai 2016 in bolletta:
gli ingegneri e gli studi
professionali pagano?
Se ne è parlato a lungo ed è noto a tutti: la legge di
Stabilità per il 2016, ha stabilito che dal 2016 il pagamento
del canone RAI avverrà direttamente nella bolletta
elettrica. Questa novità che riguarda ad ampio raggio tutti i
cittadini – professionisti compresi – giunge al momento a una
scadenza fondamentale: entro il 16 maggio 2016, infatti, vanno
inviate le dichiarazioni per la richiesta di esenzione dal
pagamento del canone Rai.

Facciamo allora il punto su tutta la disciplina, dalle
modalità operative con cui si attuerà il pagamento del canone
Rai ai termini per ottenere l’esenzione.

Che cosa ha deciso la Legge di Stabilità 2016 sul canone Rai
in bolletta

La Legge di Stabilità 2016:

     ha stabilito che per il 2016 il canone RAI sarà pari ad
     euro 100 (rispetto ad Euro 113,50 dovuti per il 2015);
     ha introdotto una nuova presunzione di possesso
     dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento
     di situazioni di evasione del pagamento del canone RAI.
     Infatti, la presenza di un contratto di fornitura
     dell’energia elettrica comporterà che nella bolletta
     sarà addebitato il canone RAI suddiviso in 10 rate;
     ha disposto che non sarà più possibile presentare la
     denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per
     suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili,
     generalmente mediante chiusura in appositi involucri,
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tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv
     e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso
     qualsiasi luogo di loro residenza o dimora).

Un tablet, uno smartphone o un computer sono “apparecchi
televisivi”?

Con la nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del ministero dello
Sviluppo Economico è stato chiarito che “per apparecchio
televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere,
decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o
satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i
componenti tecnici necessari) o tramite decoder o
sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un
dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande
di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno
uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter
ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi
apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni
altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale
digitale terrestre o satellitare”.

Quindi, un ingegnere o uno studio professionale paga o non
paga?

Dalla definizione sopra citata di “apparecchio televisivo” ne
consegue che ad esempio, uno studio professionale (architetti,
ingegneri, ecc.) non sarà soggetto al pagamento del canone RAI
solo qualora sia in possesso di monitor non in grado di
ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale
terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con
tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o
sintonizzatore esterno. In caso contrario il canone RAI sarà
dovuto. Rimangono comunque esclusi, in via oggettiva,
televisivi i computer, smartphone, tablet, ed ogni altro
dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale
digitale terrestre o satellitare.

Va precisato che il canone viene applicato in modo standard a
tutte le forniture di tipo domestico/residenziale, fatti salvi
i casi in cui è possibile comunque richiedere esenzione. Gli
studi tecnici non rientrano in questa categoria, poiché hanno
come tipologia cliente “altri usi“. In questo senso gli studi
tecnici o più in generale gli studi professionali non si
vedranno addebitato direttamente il canone RAI in bolletta,
tenendo presente comunque che nel caso in cui gli studi
professionali detengano degli apparecchi televisivi (così come
definiti dalla nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero
dello Sviluppo Economico) dovranno procedere al pagamento del
c.d. canone speciale RAI (per gli ammontari si vedano le
istruzioni sul sito della RAI).

Casi di esenzione dal canone Rai

Possono beneficiare dell’esenzione del pagamento del canone
RAI i seguenti soggetti:

     persone di età pari o superiore a 75 anni con reddito
     annuo non superiore a 6.713,98 Euro;
     rivenditori e riparatori di televisori;
     ospedali militari, Case del soldato o Sale convegno dei
     militari delle Forze armate italiane (mentre il canone
     deve essere pagato dal militare che abbia un apparecchio
     nell’alloggio privato ubicato in dette strutture);
     agenti diplomatici e consolari, se stranieri accreditati
     in Italia e a condizione che nel paese da loro
     rappresentato pure i rappresentanti diplomatici italiani
     ivi accreditati godano del medesimo trattamento.

Attenzione: il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il
provvedimento del 4 maggio 2016 ha approvato il modello di
dichiarazione sostitutiva mediante il quale i soggetti
interessati possono comunicare la sussistenza di una delle
condizioni di esenzione dal pagamento del canone per effetto
di specifiche convenzioni internazionali. Si tratta nello
specifico dei seguenti soggetti:

     agenti diplomatici;
     funzionari o impiegati consolari;
     funzionari di organizzazioni internazionali;
     militari di cittadinanza non italiana e personale civile
     non residente in Italia di cittadinanza non italiana
     appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.

Tale dichiarazione sostitutiva, unitamente ad una copia di un
valido documento di riconoscimento, deve essere presentata a
mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta
all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1,
S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121
Torino.

Modalità per ottenere l’esenzione dal canone RAI

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 21 aprile 2016 n. 58258 (che ha sostituito il precedente
provvedimento 24 marzo 2016, n. 450059 prevedendo il rinvio al
16 maggio 2016 del termine unico entro cui sarà possibile
presentare la dichiarazione, sia in forma cartacea che online
relativa al primo trimestre), è stato spiegato come fare per
evitare di pagare il canone nella bolletta elettrica quando
non si possiede un apparecchio televisivo (o comunque adatto a
ricevere le trasmissioni).

Si tratta, in esecuzione di quanto stabilisce la legge di
Stabilità 2016, art. 1, comma 153, lettera a), di
autocertificazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate
entro il 16 maggio 2016, direttamente dal contribuente (o
dall’erede) mediante una specifica applicazione web
disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
stessa, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel
rilasciate dall’Agenzia delle Entrate; oppure tramite gli
“intermediari abilitati”, appositamente delegati dal
contribuente.

Questa prima dichiarazione avrà effetto per tutto il 2016.

L’autocertificazione consiste in una dichiarazione sostitutiva
di “non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di
alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle
abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di
fornitura di energia elettrica”. Il modello si trova allegato
al provvedimento o anche sui siti indicati nel provvedimento:
www.agenziaentrate.gov.it,www.finanze.gov.it                 e
www.canone.RAI.it.
Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica,
l’autocertificazione potrà essere inviata sempre entro il 16
maggio 2016, allegando una copia di un valido documento di
riconoscimento, a mezzo del servizio postale in “plico
raccomandato senza busta” al seguente indirizzo: Agenzia delle
Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti
TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Per ulteriori approfondimenti, leggi “Canone Rai 2016 in
bolletta: le risposte ai dubbi più frequenti” su
Geometra.info.
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