BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - Anno Accademico 2020/2021 INTEGRAZIONE Emanata con Decreto ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO Anno Accademico 2020/2021 INTEGRAZIONE Emanata con Decreto Dirigenziale Prot.0118252 del 5 Agosto 2020
Sommario ART. 1 REQUISITI DI CONDIZIONE ECONOMICA .................................................................................. 3 Limiti ISEE/ISEEU parificato e ISPE/ISPEU parificato........................................................................ 3 Studente indipendente .................................................................................................................... 3 ART. 2 LE BORSE DI STUDIO DSU: NUMERO E IMPORTO..................................................................... 3 Fasce di reddito ................................................................................................................................ 4 Importi della borsa in base a fascia di reddito e provenienza geografica dello studente ............... 4 ART. 3 TRATTENUTA PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE ............................................................................. 5 ART. 4 TRATTENUTA PER L’ALLOGGIO IN UNA STRUTTURA RESIDENZIALE DEL POLITECNICO DI MILANO. ................................................................................................................................................ 6 ART. 5 REQUISITI DI ACCESSO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO .............................................................................................. 6 ART. 6 POSSIBILE REVISIONE DELLA CONDIZIONE DI STUDENTE FUORI SEDE NEL CASO DEL PERDURARE DELLE CONSEGUENZE DEL COVID-19 ...................................................................................................... 6 Art.6.1 Status di fuori sede a valere sul II semestre ............................................................................ 7 ART. 7 STUDENTI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI PARTICOLARMENTE POVERI ........................... 7 ART. 8 RINVIO ....................................................................................................................................... 7 INFORMAZIONI E CONTATTI ................................................................................................................ 8 ELENCO PAESI PARTICOLARMENTE POVERI .................................................................................... 9 2 Integrazione al Bando Diritto allo Studio A.A. 2020/2021
ART. 1 REQUISITI DI CONDIZIONE ECONOMICA L’art.3 del Bando per l’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio a.a. 2020/2021 - emanato con decreto Dirigenziale prot. 79749/2020- (di seguito anche “il Bando”), è integrato come segue: Limiti ISEE/ISEEU parificato e ISPE/ISPEU parificato Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere: • un indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore a € 23.000,00; • un indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente universitario - ISPE - dato dal patrimonio (ISP) diviso per la scala di equivalenza, non superiore a € 50.000,00. Saranno esclusi dall’assegnazione dei benefici - a prescindere dal merito - gli studenti il cui ISEE (o ISEEU parificato) oppure il cui ISPE (o ISPEU parificato) superino i predetti limiti. Studente indipendente Lo studente è definito “indipendente” quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: • ha una residenza separata e diversa rispetto a quella della famiglia di origine da almeno due anni a partire dalla data di presentazione della domanda e la residenza non è in un alloggio di proprietà della famiglia di origine; • percepisce da almeno due anni un reddito proprio, fiscalmente dichiarato, derivante da lavoro dipendente o assimilato non inferiore a € 6.500,00. L’attività lavorativa non deve essere prestata alle dipendenze di un familiare. Qualora lo studente indipendente risulti, dallo stato di famiglia anagrafico, convivente con un’altra persona, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di entrambi, anche se non sussistono vincoli di parentela ART. 2 LE BORSE DI STUDIO DSU: NUMERO E IMPORTO L’art.13 del Bando è integrato come segue: il numero delle borse di studio messe a concorso è pari a 2.700 da ripartire nel modo seguente: Corsi di studio N. borse Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea o dei corsi di 405 laurea magistrale a ciclo unico Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale 575 Studenti iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e 20 specializzazione Studenti iscritti agli anni successivi di tutti i corsi di studio 1.670 Studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di dottorato di 30 ricerca e specializzazione 3 Integrazione al Bando Diritto allo Studio A.A. 2020/2021
Fasce di reddito Le fasce di reddito, in base alle quali vengono determinati gli importi delle borse di studio DSU sono le seguenti: Valore ISEE Universitario 1a fascia Da €0,00 a € 14.420,31 2a fascia Da € 14.420,32 a € 17.709,34 3a fascia Da € 17.709,35 a € 23.000,00 Importi della borsa in base a fascia di reddito e provenienza geografica dello studente Gli importi della borsa DSU, definiti in base alla fascia di reddito e allo status dello studente in considerazione della sua provenienza geografica, sono i seguenti: studente In Sede 1a fascia € 2.007,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.719,00 2a fascia € 1.544,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.256,00 3a fascia € 1.220,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.932,00 studente Pendolare 1a fascia € 2.213,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.925,00 2a fascia € 1.748,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.460,00 3a fascia € 1.421,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.133,00 4 Integrazione al Bando Diritto allo Studio A.A. 2020/2021
studente Fuori Sede alloggiati presso le strutture abitative del Politecnico di Milano 1a fascia € 2.163,00 + alloggio + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.278,00 2a fascia € 1.577,00 + alloggio + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.692,00 3a fascia € 1.014,00 + alloggio + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.129,00 studente Fuori Sede alloggiati presso altre strutture abitative, pubbliche o private 1a fascia € 4.566,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.278,00 2a fascia € 3.980,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.692,00 3a fascia € 3.417,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.129,00 Per gli studenti che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare e per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre, gli importi delle borse di studio, così come le trattenute per i servizi, sono ridotti del 50%. Relativamente agli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, l’importo della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di euro: € 2.821 per studenti considerati in sede € 4.014 per studenti considerati pendolari € 7.353 per studenti considerati fuori sede ART. 3 TRATTENUTA PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE L’art. 19 del Bando è integrato come segue: agli studenti assegnatari e idonei non assegnatari verrà effettuata una trattenuta sull’importo della borsa di studio pari a € 712,00. Il 50% verrà trattenuto sulla prima rata della borsa, il restante 50% sulla seconda rata della borsa. Gli studenti assegnatari, iscritti al corso di laurea in ingegneria informatica on line, potranno richiedere che non venga effettuata la predetta trattenuta. La richiesta dovrà pervenire 5 Integrazione al Bando Diritto allo Studio A.A. 2020/2021
esclusivamente attraverso il canale mail 1 indicato alla pagina web: www.polimi.it/diritto-allo- studio > ART. 4 TRATTENUTA PER L’ALLOGGIO IN UNA STRUTTURA RESIDENZIALE DEL POLITECNICO DI MILANO. L’art. 30 del Bando è integrato come segue: agli studenti assegnatari alloggiati presso le strutture abitative del Politecnico verrà effettuata una trattenuta sull’importo della borsa di studio pari a € 2.403,00. ART. 5 REQUISITI DI ACCESSO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO Il contenuto dell’art. 4.1 viene modificato come segue: Gli studenti che si iscrivono al PRIMO ANNO dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, devono immatricolarsi senza OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) totali. La presenza o l’assenza di OFA verrà valutata esclusivamente 2 al momento dell’immatricolazione dello studente. Non costituisce causa di esclusione l’immatricolazione con il solo OFA di inglese. Oltre all’assenza di OFA, è altresì richiesto: • per gli studenti che si immatricolano al primo anno dei corsi di laurea in Design e in Urbanistica, il superamento della prova di ammissione con un punteggio uguale o superiore a 60/100; • per gli studenti che si immatricolano al primo anno dei corsi di laurea in Progettazione dell’Architettura e in Ingegneria Edile e Architettura, il superamento della prova di ammissione con un punteggio uguale o superiore a 36/60. ART. 6 POSSIBILE REVISIONE DELLA CONDIZIONE DI STUDENTE FUORI SEDE NEL CASO DEL PERDURARE DELLE CONSEGUENZE DEL COVID-19 Il contenuto dell’art.14, articolati 14.1 e 14.4, viene integrato e/o modificato come segue. Si conferma che, per essere considerato ‘fuori sede’ è necessario dimostrare, entro la scadenza e con le modalità indicate nell’art. 14.1 del Bando, di aver preso alloggio a titolo oneroso nel Comune dove ha sede il corso frequentato, o in un Comune classificato di area urbana, per un periodo non inferiore a 10 mesi continuativi. Tuttavia, se per il perdurare delle conseguenze del COVID-19, in corso d’anno risultasse impossibile continuare ad utilizzare l’alloggio a titolo oneroso per la durata indicata verrà 1 Ricordiamo che il canale mail è gestito col sistema di 'trouble ticket'. 2 È, quindi, irrilevante ai fini della concessione dei benefici DSU, il superamento dell’OFA in una data successiva alla data di immatricolazione che deve essere avvenuta entro i termini prescritti. 6 Integrazione al Bando Diritto allo Studio A.A. 2020/2021
comunque considerato lo status di fuori sede per i mesi di utilizzo dell’alloggio ‘oneroso’, purché tale periodo non sia inferiore a 4 mesi, fatte salve ulteriori disposizioni statali in materia. Per i mesi non più ‘coperti’, e solo per questi, l’ammontare della borsa di studio verrà rimodulato secondo lo status di pendolare. Art.6.1 Status di fuori sede a valere sul II semestre Se uno studente assegnatario o un idoneo non assegnatario che risiede lontano dal luogo di studio ha iniziato l’anno accademico con lo status di pendolare, in quanto non ha potuto trasferirsi nella città di studio per il perdurare delle conseguenze del COVID-19, può chiedere il riconoscimento dello status di fuori sede se, prima dell’inizio del secondo semestre dimostra di aver preso alloggio a titolo oneroso nel Comune dove ha sede il corso frequentato, o in un Comune classificato di area urbana, per un periodo non inferiore a 4 mesi continuativi. Per i mesi di alloggio oneroso, e solo per questi, l’ammontare della borsa verrà rimodulata secondo lo status di fuori sede. La richiesta di modifica di status da ‘pendolare’ a ‘fuori sede’, con la relativa documentazione in formato PDF, per valere sul II semestre deve essere presentata entro il 16 marzo 2021. A pena di sua inammissibilità, la richiesta, con l’allegata documentazione, dovrà pervenire esclusivamente attraverso il canale mail 3 indicato alla pagina web: www.polimi.it/diritto-allo-studio > NOTA BENE - Lo studente continuerà ad essere considerato "pendolare" anche per il II semestre se non presenta la documentazione richiesta, oppure la presenta con modalità diversa dal sistema di 'trouble ticket' o oltre le scadenze fissate dal presente articolo. ART. 7 STUDENTI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI PARTICOLARMENTE POVERI Ai fini della determinazione dei paesi particolarmente poveri si rinvia all’Allegato 1 della presente integrazione, che sostituisce integralmente l'elenco di cui all'allegato 2 del Bando. ART. 8 RINVIO Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel Bando emanato con Decreto Dirigenziale del 28 maggio 2020 prot. 79749. 3 Ricordiamo che il canale mail è gestito col sistema di 'trouble ticket'. 7 Integrazione al Bando Diritto allo Studio A.A. 2020/2021
INFORMAZIONI E CONTATTI AREA CAMPUS LIFE Servizio Diritto allo Studio: www.polimi.it/diritto-allo-studio Servizio Residenze e Ristorazione: www.residenze.polimi.it NOTA BENE – Il presente Bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l’applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana. 8 Integrazione al Bando Diritto allo Studio A.A. 2020/2021
ALLEGATO 1 ELENCO PAESI PARTICOLARMENTE POVERI Ai sensi dal D. M. 6 maggio 2020, n.62, sono considerati “particolarmente poveri” i seguenti Paesi: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Chad, Comoros, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica di Corea, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe. 9 Integrazione al Bando Diritto allo Studio A.A. 2020/2021
Puoi anche leggere