Associazione Italiana di Psicologia Giuridica - AIPG

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Associazione Italiana di Psicologia Giuridica - AIPG
Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

                 Corso di Formazione in
   Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense
     Teoria e Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica
            in ambito Civile e Penale, adulti e minorile

       “Il ruolo del CTP nell’omicidio stradale”

                                                     Candidata
                                              Francesca Cimino

                           CORSO2020

                                1
Indice

Introduzione                                                                        4

Capitolo 1: L’omicidio Stradale

Introduzione                                                                        5

1.1 Legge 23 MARZO 2016, N.41                                                       5

1.2 OMICIDIO COLPOSO: Quadro normativo precedente
                                                                                    7
in materia di omicidio stradale

1.3 I nuovi delitti di omicidio e lesioni personali stradali: le fattispecie base   8

1.4 Dalla colpa cosciente al dolo eventuale                                         9

1.4.1 Problema del dolo eventuale                                                   10

1.4.2 Colpa generica o colpa specifica                                              11

1.5 Conclusioni                                                                     12

Capitolo 2: L’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti
sulla capacità di guida e relative circostanze aggravanti

Introduzione                                                                        13

2.1 Guida in stato di ebbrezza                                                      13

2.2 Sostanze psicotrope o stupefacenti alla guida                                   14

2.3 L’aggravante della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti                                                                        15

2.3.1 La “colpa” nelle fattispecie aggravate di guida in stato di ebbrezza o
                                                                                    17
alterazione psicofisica

2.4. Aggravanti da guida sconsiderata                                               18

2.5 Assenza di patente e assicurazione                                              18

2.6 Il concorso colposo della vittima e l'attenuante speciale                       19

2.7 Pluralità di eventi lesivi                                                      20

2.8 Aggravante della fuga                                                           20

2.9 Conclusioni                                                                     21

                                                  2
CAPITOLO 3: IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

Introduzione                                                         22

3.1 CTU E CTP: definizione e differenza                              22

3.2 La figura del CTP: ruoli e funzioni                              23

3.2.1 Criticità e problematiche                                      24

3.3 Il danno da perdita parentale: aspetti giuridici e psicologici   24

3.3.1 Il danno alla persona                                          25

3.4 Il danno TANATOLOGICO                                            27

Conclusioni                                                          29

Bibliografia                                                         30

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Introduzione

La maggior parte degli incidenti stradali avviene a causa di una distrazione, che può essere guardare
il cellulare o guardare fuori dal finestrino. In altri casi perché non si indossano le cinture di
sicurezza oppure perché chi si mette al volante, può aver assunto droghe o alcool. Molti incidenti,
potrebbero essere evitati, infatti chi si mette alla guida dovrebbe assumere un atteggiamento
consapevole e rispettoso ai fini di evitare delle tragedie e per tutelare se stesso e gli altri.
Al giorno d’oggi, nel 2020, i decessi avvenuti per incidenti stradali, sono aumentati notevolmente
rispetto agli anni scorsi. Infatti, secondo le statistiche, perdono la vita più di 9 persone al giorno
insieme a circa 400 feriti.
Al fine di contrastare tale fenomeno, la legge 23 marzo 2016 n. 41, inserisce nel codice penale il
delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis), a norma del quale è punito il conducente di veicoli a
motore la cui condotta colposa costituisca causa dell'evento mortale. La pena è della reclusione di
diversa entità in ragione del grado della colpa.
Il seguente lavoro di tesi si propone di analizzare gli aspetti normativi, riferiti a tale problema in
ogni suo aspetto, inoltre presenta la figura del CTP. Il ruolo del Consulente Tecnico di Parte, è
quello di prestare la propria opera di consulenza, non tanto per il Giudice, ma per le parti in causa
che ritengono di voler aggiungere un altro parere a quello della CTU. Il CTP, inoltre, ha il compito
di monitorare che tutte le operazioni vengano svolte nel più puntuale rispetto delle norme vigenti.

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CAPITOLO 1

                                       L’OMICIDIO STRADALE

Introduzione

Da tempo, la circolazione stradale, rappresenta uno dei settori in cui si registra il più ampio numero
di reati colposi contro la vita o l’incolumità individuale. Con la Legge 41 del 2016, le istituzioni
hanno ritenuto opportuno dare una risposta più consona al grave fenomeno della incidentalità
stradale introducendo i nuovi articoli del codice penale (589-bis, 589-ter, 590-bis, 590-ter, 590-
quater, 590 quinques) e apportando delle modifiche sia al codice di procedura penale sia al codice
della strada, con sanzioni molto più severe soprattutto se conseguenti a guida in condizioni
psicofisiche alterate.

1.1 Legge 23 MARZO 2016, N.41

Il 2 Marzo 2016 il Senato della Repubblica, grazie alla fiducia posta dal Consiglio dei Ministri, ha
approvato la legge 23 Marzo 2016 n.41, Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di
lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 Aprile
1992, n. 274. La stessa ha inserito nel nostro ordinamento un inasprimento delle pene in caso di
violazione delle norme sulla circolazione stradale con conseguenze letali.
Approvare la legge non è stato affatto un percorso semplice, questo traguardo giunge alla fine di un
complesso iter parlamentare, di cui la fiducia posta dal governo è solo l’ultimo step. Da più di un
decennio si parlava del bisogno di rinnovare la legislazione in materia, anche per rispondere alle
continue richieste dell’opinione pubblica (Bartolini, 2016). Durante la precedente legislatura, l’iter
prende le mosse da vari progetti di riforma da parte di associazioni rappresentative delle vittime
della strada o di operatori del settore. A tal proposito, e proposte di legge più importanti, sono tre:
La prima è la PROPOSTA ASAPS. Questa proposta di legge per lì introduzione del reato di
“omicidio stradale”, preparata da Asaps e dal Comune di Firenze è ad iniziativa popolare.
L’obiettivo è risolvere il problema della violenza stradale, attraverso una giusta considerazione del
fenomeno da parte dell’orientamento giuridico. L’articolato propone all’interno del codice penale,
art. 575-bis e 582-bis, rubricati rispettivamente “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali”.

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Vengono proposte una serie di modifiche al d.lgs. n. 285 del 1992 per introdurre nuove sanzioni,
che riguardano la patente di guida. Inoltre è proposto l’inserimento dell’omicidio stradale ex art.
575-bis, per cui è previsto l’arresto in flagranza.
La seconda è la PROPOSTA AIFVS. Con la stessa, si chiedono modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n.
285, in materia di omicidio colposo commesso a causa della guida azzardata e temeraria ed in stato
di alterazione psico-fisica per alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope, si caratterizza per un
inasprimento della responsabilità per tutte le condotte errate che sono lontane da un comportamento
responsabile. Si ritiene utile introdurre una nuova figura di reato, accanto all’omicidio colposo,
ritenendo preferibile inserire nell’art. 589 c.p., un’ipotesi aggravata, dei comportamenti temerari e
azzardati, che favoriscono l’assunzione di un rischio irragionevole alla guida.
Ai fini dell’imputazione del reato è ritenuto indispensabile dimostrare che, se la condotta fosse stata
rispettosa delle norme del codice della strada, l’evento lesivo non si sarebbe verificato. Infine, viene
proposta una modifica dell’art. 380 c.p.p., in materia di arresto in flagranza per omicidio stradale, e
l’introduzione di sanzioni accessorie, riferite alla patente.
La terza è la PROPOSTA AIVIS. Rispetto alle altre associazioni e all’impostazione della legge n.
41 del 2016, la proposta ivi presentata, prende le distanze. Infatti essa ritiene sufficiente la modifica
dell’art. 444 del codice di procedura penale, disciplinante l’approvazione della pena su richiesta.
La proposta sottolinea come i delitti per i quali non sia possibile il patteggiamento sono
particolarmente gravi, compresi delinquenti professionali, abituali e recidivi.
In tale elenco, è proposta, l’introduzione di omicidio colposo commesso con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale in stato di ebbrezza alcoolica o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 marzo 2016, ed entrato in vigore dal giorno successivo
alla sua pubblicazione, il dettato normativo si può sintetizzare come segue.
Il comma 1 ha inserito nel codice penale l'art. 589-bis “Omicidio stradale” e l'art. 589-ter “Fuga
del conducente in caso di omicidio stradale”.
Il comma 2 ha sostituito l'art. 590 bis c.p. con i seguenti articoli: 590-bis “Lesioni personali stradali
gravi o gravissime”, 590-ter “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali”, 590-
quater “Computo delle circostanze”, 590-quinquies “Definizione di strade urbane ed
extraurbane”.
Il comma 3 ha modificato i seguenti articoli del codice penale: art. 157 “Prescrizione. Tempo
necessario a prescrivere”; art. 582 “Lesione personale”; art. 589 “Omicidio colposo”; 590
“Lesioni personali colpose”.

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Il comma 4 modificato i seguenti articoli del codice di procedura penale: gli articoli 224-bis
“Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere
sulla libertà personale” e 359-bis “Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi”.
Il comma 5 ha introdotto la lettera m-quater nel comma 2 dell'art. 380 “Arresto obbligatorio in
flagranza” e la lettera m-quinquies nel comma 2 dell'art. 381 “Arresto facoltativo in flagranza” del
codice di procedura penale e ha modificato i seguenti articoli sempre del codice di procedura
penale: art. 406 “Proroga del termine delle indagini preliminari”; art. 416 “Presentazione della
richiesta del pubblico ministero”; art. 429 “Decreto che dispone il giudizio”; art. 550 “Casi di
citazione diretta a giudizio”; art. 552 “Decreto di citazione a giudizio”.
Il comma 6 ha modificato i seguenti articoli del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del
1992): art. 189 “Comportamento in caso di incidente”; art. 219 “Revoca della patente di guida”;
art. 222 “Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati”; art. 223 “Ritiro della
patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato”.
Il comma 7 ha modificato l’articolo 4 “Competenza per materia” del decreto legislativo n. 274 del
2000 sulla competenza penale del giudice di pace.
Il comma 8 ha stabilito l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 25 marzo 2016.

1.2 OMICIDIO COLPOSO: Quadro normativo precedente in materia di omicidio stradale

L’omicidio costituisce, per antonomasia, il delitto “naturale”, punito gravemente in tutte le
legislazioni (Fiandaca e Musco, 2012) e ritenuto la costante più costante del diritto penale
(Mantovani, 2013). Il diritto alla vita e alla pubblica incolumità, intesa come diritto a godere del
proprio stato di salute, di funzionalità psicofisica e di esteticità, assumono un ruolo prioritario tra i
beni mutevoli di tutela.
Tra i beni-presupposto della costituzione che li tutela per il tramite dell’art. 32, il quale nell’elevare
a fondamentale diritto dell’individuo la salute, da intendersi nella sua massima accezione fisica e
psichica, tutela l’incolumità individuale nella sua propria dimensione di integrità funzionale, fisica e
psichica, non soltanto come “un fondamentale diritto dell’individuo”, ma anche come “un interesse
della collettività”. Inoltre tali diritti ricevono indiretta tutela costituzionale anche dall’art. 2 Cost.,
quali diritti inviolabili dell’uomo, presupposto e supporto della manifestazione e dello sviluppo
della persona umana.

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Il codice presenta tre figure di omicidio comune: omicidio doloso, preterintenzionale e colposo
(artt. 575, 584, 589), esse si differenziano sotto il profilo soggettivo, ma sono accomunate, sotto il
profilo oggettivo, dal comune denominatore del cagionare la morte di un uomo.
La figura di maggior rilievo, in tale contesto, è quella di omicidio colposo, reato sanzionato nel
nostro ordinamento dall’art. 589 c.p. in base al quale è punito «chiunque cagiona per colpa la morte
di una persona». Esso integra un’ipotesi di reato comune, di danno e a forma libera, non assumendo
rilievo ai fini della punibilità le specifiche modalità con le quali l’evento viene realizzato.
Rispetto allo specifico tema dell’omicidio stradale, la pena prevista dall’art. 589 comma 1 c.p. per
l’omicidio colposo era la reclusione da sei mesi a cinque anni, aumentata nel 2006 per il caso in cui
il fatto venisse commesso con la violazione delle norme sulla circolazione stradale e,
successivamente, aumentata nel 2008 da due a sette anni. Tale forma di inasprimento della risposta
punitiva nasce dalla speranza che tale intervento potesse fornire risposta alle forti preoccupazioni
dell’opinione pubblica rispetto al continuo aumentare dei morti e lesioni causate dalla circolazione
stradale , a scapito della razionalità complessiva del sistema penale.
La riforma del 2008, come anticipato, aveva aumentato il massimo edittale (a sette anni), previsto
dall’art. 589 comma 2 c.p.: «se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale». Proprio tale secondo comma costituiva un’ipotesi di circostanza aggravante
speciale del reato colposo ad effetto speciale. Restava in tal modo esclusa l’ipotesi che tale
disposizione potesse costituire un autonomo titolo di reato.
Vi era stata anche una modificazione del comma 3 dell’art. 589 c.p. prevedendo un aumento della
pena per il caso in cui il fatto fosse stato commesso con violazione delle norme sulla circolazione
stradale da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, II comma, lett.c, c.d.s. ovvero sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, da tre a dieci anni di reclusione. Anche tale
fattispecie costituiva un’ipotesi di circostanza aggravante dell’omicidio colposo; ciò anche per
effetto dell’espresso richiamo alla circostanza operato dall’art. 590-bis c.p., oltre che implicitamente
dall’analisi del trattamento sanzionatorio.

1.3 I nuovi delitti di omicidio e lesioni personali stradali: le fattispecie base

La legge n.41/2016, introduce nel codice penale le nuove fattispecie delittuose di “omicidio
stradale” e “lesioni personali stradali gravi e gravissime”, con l’abrogazione delle disposizioni che
nei precedenti articoli 589 e 590 c.p. prevedevano aggravamenti di pena per fatti commessi in
violazione delle norme sulla circolazione stradale. Il primo comma degli art. 589-bis e 590-bis

                                                    8
riproduce quasi testualmente le disposizioni esistenti, punendo chiunque cagioni per colpa la morte
di una persona o una lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
A tal proposito, il legislatore si sofferma sui principi di legittimità i quali affermano che: è colposa
qualsiasi condotta in violazione delle regole di condotta nell’attività circolatoria; nel concetto di
disciplina della circolazione stradale rientrano obblighi di garanzia e quindi i nuovi delitti sono
applicabili ai conducenti e ai garanti dell’attività circolatoria; il “capo di imputazione” non può
essere definito generico se la contestazione non indica uno specifico profilo di colpa “circolatoria”,
ma si limita a descrivere l’attività di cui si contesta la colposità; non sussiste il difetto di
circolazione tra accusa e sentenza se la decisione, evidenzia una violazione colposa non addebitata
all’imputato o diversa da quella contestata. Vi è la necessità di un’interpretazione restrittiva della
“violazione di una norma sulla disciplina della circolazione stradale”alle regole cautelari specifiche
dell’attività circolatoria e la necessità di riferire il rapporto violazione delle norme-evento alla sola
colpa stradale. Rispetto alle lesioni, l’attributo “stradali” vada ad indicare quelle gravi e gravissime .
Quelle semplici rimangono invece nell’ambito applicativo dell’art. 590 c.p. e alla competenza del
giudice di pace (Losappio, 2016).

1.4 Dalla colpa cosciente al dolo eventuale

Negli ultimi anni sempre più crescente è stata l’attenzione sul tema della circolazione stradale, e
delle conseguenze legate agli incidenti provocate da una condotta errata alla guida. Si è parlato di
un vero “diritto penale della circolazione stradale”, a causa della richiesta incalzante di tutela da
parte della società e l’introduzione di disposizioni normative con ampia connotazione repressiva.
Di notevole importanza è stato il dibattito relativo all’individuazione della linea di confine tra il
dolo eventuale e la colpa cosciente. La questione è cosi delicata soprattutto per le diverse
conseguenze sanzionatorie che discendono dall’inquadramento del fatto nell’una o nell’altra
categoria. Un primo fondamentale passo è ’individuazione del discrimen tra dolo eventuale e colpa
con previsione. A tal proposito, sono state proposte, varie tesi in dottrina, incapaci di sintetizzare
l’esatta portata differenziale tra le due figure. Il punto critico è stato quello di concentrarsi su tratti
totalmente rappresentativi, trascurando il coefficiente psicologico di adesione all’evento previsto, o,
viceversa, esclusivamente volontaristici, azzerando l’indagine sul quantum di previsione.
Si sono delineati, negli anni, due filoni di pensiero: teorie intellettualistiche e teorie volontaristiche.
Secondo le teorie intellettualistiche classiche, è possibile operare una distinzione tra la teoria della
“probabilità” e la teoria “dell’operosa volontà di evitare” (Garofoli, 2014).

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Secondo la prima impostazione, il dolo eventuale sussiste in quanto l’evento si rappresenta come
conseguenza probabile rispetto alla condotta dell’agente; escludendo un coefficiente volontaristico;
contrariamente si manifesta nell’ambito della colpa cosciente quando l’evento è considerato
possibile dal soggetto attivo. Nella seconda impostazione, il dolo eventuale viene escluso quando
sussistono misure volte ad evitare il prodursi dell’evento lesivo da parte dell’agente.
Le teorie volontaristiche, valorizzano il profilo volitivo del soggetto. L’ “accettazione del rischio”,
quindi costituiva la cifra preferenziale di differenziazione del dolo eventuale dalla colpa con
previsione: accettazione del rischio presente nel dolo eventuale, assente nella colpa cosciente.
Rispetto alle due figure oggetto di analisi, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione affermando che il «dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente
rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo
aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire
comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi;
ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli,
pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e
l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza,
irragionevolezza o altro biasimevole motivo». Rispetto alla configurabilità del dolo eventuale, è
necessario che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata
nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa.
Ai fini della configurazione del dolo eventuale, ulteriori elementi: non basta, infatti, né ricostruire la
personalità dell'imputato né dimostrare che la sua condotta è stata particolarmente sconsiderata, ma
occorrerebbero elementi che leghino in maniera evidente la condotta con l'accettazione del rischio
di uccidere un soggetto.

1.4.1 Problema del dolo eventuale

Uno degli scopi primari della legge n. 41 del 2016 è stato quello di rimediare alle dispute sorte
rispetto il dolo eventuale a carico degli autori di sinistri stradali con esiti lesivi o in circostanze più
gravi, letali. La più recente giurisprudenza vorrebbe tutelare un rispetto maggiore riferito alla
criminalità della strada, fornendo strumenti idonei a contrastare l’uso giurisprudenziale della
contestazione del dolo eventuale (Donini, 2015).
Attraverso l’aumento delle cornici edittali, il legislatore ha voluto lanciare un messaggio dissuasivo-
responsabilizzante e non ha più permesso al giudice di far uso della categoria del dolo, il quale ha
maggiore “presa sulla collettività”.

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Viene messa in dubbio la scomparsa della possibilità di contestare l’omicidio volontario avvenuto
con dolo eventuale, soprattutto nei confronti dei “pirati della strada” (Notaro, 2016). Il fatto che
l’evento lesivo sia quindi imputato solo se commesso per colpa, anticipa che lo stesso prescinde da
atteggiamento doloso e non deve essere voluto dal guidatore; tuttavia è ancora configurabile il dolo
eventuale , in relazione a condotte di guida con conducente ubriaco, imprudente o sotto effetto di
stupefacenti (D’Auria, 2016).
Rispetto alle linee guida emanate dalla procura della Repubblica, emerge come la questione del
dolo eventuale non sia risolta. In particolar modo, si evidenzia come, la giurisprudenza antica, a
fronte di sinistri stradali con esiti mortali causati guidatori sotto effetto di alcool o droghe,
rimandava l’omicidio volontario, nella forma del dolo eventuale. Questa posizione non è del tutto
superata, anzi, l’evenienza di accertare tale rimprovero della responsabilità potrebbe verificarsi
nuovamente.

1.4.2 Colpa generica o colpa specifica

La previsione dell’art. 589-bis, comma 1, c.p. prevede la condotta base di colui che “cagioni, per
colpa, la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina ella circolazione
stradale”. Apparentemente, la nuova ipotesi, attribuisce maggiore importanza ai profili di colpa
specifici per violazione delle norme in tema di circolazione stradale, mettendo da parte del tutto la
colpa generica per imprudenza, negligenza o imperizia, che astrattamente, potrebbe caratterizzare
l’atteggiamento psicologico del responsabile, insieme a profili di colpa specifica.
Ci sono due soluzioni interpretative possibili: la prima è ritenere che, nonostante la norma, rispetto
ai profili di colpa generica possono essere reinseriti nel riferimento al soggetto che ha cagionato la
morte “per colpa”. Altrimenti, si potrebbero constatare profili di colpa generica ex art. 589 c.p.
insieme al reato specifico di cui all’art. 589-bis c.p., in concorso ex art.81, comma 1, c.p.
Sembra essere giusta la considerazione secondo la quale la corretta interpretazione sia ritenere
possibile contestare ex art. 589-bis c.p. non solo le condotte poste in essere con specifiche
violazioni di norme sulla circolazione stradale, ma anche profili di colpa generica.
Questo tipo di soluzione permetterebbe di mantenere operativa la giurisprudenza secondo cui,
rispetto ai reati colposi, non sussisterebbe la violazione del principio di correlazione tra accusa e
sentenza di condanna quando, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa nel caso di
imputazione (Grotto, 2012). Ciò avverrebbe in quanto il riferimento alla colpa generica evidenzia
come la contestazione riguardi la condotta globale dell’imputato, il quale si difende relativamente ai

                                                   11
vari aspetti del comportamento adottato nel momento in cui è chiamato a rispondere.
Indipendentemente dalla norma specifica violata.

1.5 Conclusioni

Le cronache diffuse dai mass media hanno messo in risalto i tragici eventi lesivi e mortali cagionai
da conducenti distratti, in condizioni psicofisiche alterate e ancor più spesso datisi alla fuga dopo il
sinistro. Il numero di questi eventi è cresciuto notevolmente negli anni.
L’introduzione della nuova norma, dedicata alla repressione di omicidio e lesioni personali, ha
risposto all’opinione pubblica che da sempre ha avvertito l’assenza di norme adeguate alla
punizione effettiva degli autori per dare soddisfazione alle persone offese.

                                                  12
CAPITOLO 2

              L’INFLUENZA DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI

                                   SULLA CAPACITA DI GUIDA

                         E RELATIVE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Introduzione

L’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti hanno effetti negativi sulle capacità psicofisiche dei
soggetti e conseguentemente influiscono negativamente sullo svolgimento di una complessa attività,
come la guida di un’autovettura. Queste sostanze, sono fattori pregiudizievoli e criminogeni, che
portano a decadimento morale e a squalificazione sociale. (Mantovani, 2015). Da sempre sono
oggetto d’interesse per le scienze criminali, a causa della loro potenzialità offensiva e criminogena.
Normativamente parlando, i commi successivi al primo, introducono le circostanze aggravanti, così
definite dall’art. 590-quater c.p., il quale permette di registrare i più significativi inasprimenti di
pena. Nel seguente capitolo, verranno analizzate le fattispecie riguardanti l’omicidio stradale , vista
l’identità degli art. 589-bis e 590-bis.

2.1 Guida in stato di ebbrezza

Si definisce in stato di ebbrezza colui che ha un tasso alcool emico superiore a 0,5 g/l,
indipendentemente dal fatto che sia o meno idoneo alla guida. Oltre agli stati transitori di
intossicazione acuta e agli stati permanenti di intossicazione cronica, i disturbi psichici provocati
dall’alcool possono dar luogo a psicosi alcooliche (Balsano, 2016). L’inidoneità alla guida viene
individuata dalla tossicologia nel superamento de tasso alcool emico di 0,8 g/l. Rispetto alla
capacità di guida, l’alcool provoca diversi effetti negativi con il rischio di maggiore probabilità di
sinistri stradali. Ciò accade in quanto le sostanze alcooliche provocano:
•   diminuzione della capacità visiva; la vista può essere confusa, ridursi del 25% durante la notte;
•   aumento della sonnolenza con diminuzione delle capacità attentive;
•   aumento della stanchezza con riduzione della valutazione delle situazioni in modo consono;
•   difficoltà di coordinazione nei movimenti con aumento nei tempi di reazione come ad esempio
    nelle manovre automobilistiche;
                                                    13
•   sottovalutazione dei rischi e sopravvalutazione delle proprie capacità;
•   distorsione di spazio e tempo con difficoltà del rispetto delle opportune distanze.

2.2 Sostanze psicotrope o stupefacenti alla guida

Oltre all’alterazione psichica acuta, l’uso di stupefacenti provoca dipendenza fisica e psichica, di
conseguenza l’intossicazione cronica trasforma il drogato in malato psichico. L’azione di sostanze
psicotrope naturali o sintetiche stupefacenti agiscono sul sistema nervoso centrale provocando
un’alterazione dell’equilibrio psicofisico dell’organismo. Il consumo di sostanze psicoattive porta
ad una distorsione della realtà che interferisce con lo svolgimento di attività che richiedono
coordinazione e attenzione, come guidare. A causa degli effetti sull’organismo e sul cervello ,
l’abuso delle sostanze può favorire il rischio di incorrere in incidenti stradali. Il grado di dipendenza
e tolleranza oltre alla gravità delle alterazioni psichiche dipendono oltre dalla personalità, dal tipo di
stupefacenti di seguito analizzati (Magera, 2018).
La cannabis, varietà della canapa, si presenta con foglie secche (marijuana) o in resina solida
(hashish) e la si può consumare inalandola attraverso il fumo di sigarette oppure ingerendola sotto
forma di infuso o masticandone le foglie.
Gli effetti sono caratterizzati da euforia, benessere e rilassamento, distorta percezione sensoriale
e temporale, difficoltà di concentrazione, mancanza di coordinazione motoria, compromissione
delle funzioni cognitive superiori.
L’influenza sulla capacità di guida         si manifesta con una modificazione dei riflessi, della
concentrazione, dell'umore, della capacità di autocontrollo, ma soprattutto difficoltà nel mettere a
fuoco ostacoli e ambientazione circostante: dopo l'assunzione, per circa un'ora, il soggetto è portato
a sopravvalutare le proprie capacità e a sottovalutare situazioni di pericolo; inoltre, alti dosaggi
provocano allucinazioni, che potrebbero portare ad eseguire una frenata secca e improvvisa di
fronte ad un ostacolo inesistente.
L'amfetamina, è uno stimolante che agendo direttamente sull'encefalo, provoca una sensazione di
energia e benessere, con un notevole stimolo a stare svegli.
I principali problemi collegati alla guida sono: la “perdita” della visione laterale; il senso di euforia
ed eccitazione, che induce a sottovalutare le situazioni di pericolo; difficoltà di concentrazione, che
può influenzare la capacità di valutazione delle distanze e della velocità; un crollo dell'organismo ed
al rischio di un colpo di sonno.
La cocaina è un alcaloide del tropano estratto dalle foglie di coca oppure ottenuto per sintesi
dall'ecgonina: si presenta solitamente in forma di polvere ed è generalmente assunta per via nasale o
                                                   14
endovenosa. Durante la guida possono verificarsi la comparsa di fenomeni di sindrome di
“onnipotenza”, aumento delle oscillazioni dell'autovettura, tendenza a tenere velocità elevate e
distanze tra le auto molto al di sotto di quelle di sicurezza, ipersensibilità visiva, mancata
percezione degli ostacoli, ridotta reazione a stimoli sonori, visivi, mancata percezione del rischio,
comportamenti di guida aggressivi.
LSD o “acido” è un prodotto di sintesi di laboratorio ed è l'allucinogeno più diffuso.
Si alternano momenti di euforia a momenti di depressione che compromettono le prestazioni di
guida; le allucinazioni e le alterazioni della realtà, inducono a sottovalutare le situazioni di pericolo
o a porre in essere manovre di fermata a causa di ostacoli inesistenti e riducono la capacità di
valutare distanze e velocità ed i tempi di reazione.
L'eroina, insieme ad oppio e morfina, è il prodotto di successive raffinazioni di estratti del
papavero. Si presenta sotto forma di polvere bianca o marrone, spesso granulosa, e viene assunta
per via nasale o endovenosa. Alla guida, determina sonnolenza e riduzione della capacità di
concentrazione; inoltre, l'alterazione della coordinazione motoria, la riduzione del livello di
attenzione, il rallentamento dei riflessi inducono a sottovalutare le situazioni di pericolo.
L' ecstasy ha effetti stimolanti e allucinatori, a seconda della composizione chimica. Nel guidatore,
gli effetti allucinatori e i disturbi nella percezione alterano il senso di valutazione delle distanze e
delle velocità, la visibilità laterale, aumentano la sensibilità all'abbagliamento nella guida notturna e
rallentano i tempi di reazione.

2.3 L’aggravante della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Quando il delitto colposo viene realizzato da un soggetto alla guida di un veicolo a motore in stato
di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ci si colloca nella prima ipotesi
aggravata del reato. Questa ha effetti penali diversi a seconda del tasso alcolemico rilevato e del
tipo di soggetto autore del reato. Si distinguono le seguenti ipotesi:
Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro o il soggetto è sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti la pena è della reclusione da otto a dodici anni (articolo 589 bis, comma 2);
Se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro e il soggetto autore del
reato è un conducente che esercita l’attività di trasporto di persone di cui agli articoli 85, 86 e 87 del
codice della strada o di cose di cui agli articoli 88, 89 e 90 dello stesso o un conducente di
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un
rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5
t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,

                                                   15
escluso quello del conducente, sia superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati la pena
è sempre la reclusione da otto a dodici anni (articolo 589 bis, comma 3);
Ad esclusione dei soggetti di cui al punto precedente, la pena è della reclusione da cinque a dieci
anni se il grado di ebbrezza alcolica rilevato è compreso tra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro (articolo
589 bis, comma 4).
Perché possa configurarsi il reato di guida sotto stupefacenti di cui all’art 187, co 1-bis C.d.s. è
necessario che l’incidente sia causato dall’agente e che lo stato di alterazione psicofisica deve essere
accertato dagli agenti.
La norma in discorso prende in considerazione i casi di incidente stradale provocato da conducenti
”in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”; l’aver
provocato l’incidente stradale costituisce un’aggravante. Quindi l’aggravante non opera nel caso in
cui il conducente si “limiti” a circolare sotto l’effetto di droghe ma senza aver provocato un sinistro.
Infatti, per giurisprudenza ormai consolidata, il mero coinvolgimento in un sinistro di un
conducente postosi alla guida in stato di alterazione provocato dall’assunzione di alcool o sostanze
psicotrope, da solo non integra l’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 187 co 1-bis C.d.s. in
quanto la norma prevede che il soggetto abbia provocato un incidente stradale e quindi sia accertato
il nesso causale tra la sua condotta (essersi posto alla guida in stato di alterazione) e l’incidente.
Il solo esito positivo di tutti gli esami non può ritenersi sufficiente a integrare i presupposti per
un’imputazione né tanto meno per un’eventuale condanna per il reato di cui all’art 187, co 1-bis
C.d.s. sulla base delle affermazioni della Corte di Cassazione che sul punto ha più volte precisato
che la condotta tipica del reato di cui all’art. 187 C.d.S. non si identifica in quella di chi guida dopo
aver assunto una sostanza stupefacente, ma bensì in quella di colui che si pone alla guida di un
veicolo in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione: occorre fare attenzione
alla differenza in quanto l’assunzione può essere avvenuta anche alcuni giorni prima della guida con
la conseguenza che, pur risultandone comunque traccia nelle urine, l’effetto di naturale alterazione
ad essa dovuta è nel frattempo cessato (Rolando, Beccaria, Ermacora, & Marinaro, 2010).
Pertanto, per poter affermare la penale responsabilità per il reato di cui all’articolo 187 C.d.S. in
capo a un soggetto, non basta dare prova dell’assunzione di stupefacenti prima della guida, ma
occorre dimostrare che il conducente fosse alla guida in stato di alterazione causata da tale
assunzione. Il solo risultato delle analisi non può costituire prova certa del reato ma sono necessari
altri elementi indici sintomatici dell’alterazione unitamente all’apprezzamento delle deposizioni
raccolte e del contesto nel quale il fatto si è verificato (cfr. Cass. N. 7958/13; Cass. N. 52420/14;
Cass. N. 1494/13).

                                                    16
2.3.1 La “colpa” nelle fattispecie aggravate di guida in stato di ebbrezza o alterazione
psicofisica

Per quanto concerne l’imputazione dell’evento lesivo al conducente in stato di ebbrezza o sotto
effetto di sostanze stupefacenti, si ritiene che la violazione da parte del conducente stupefatto o
ebbro, colpevole di un sinistro stradale lesivo o mortale dell’altrui integrità fisica, sia ulteriore
rispetto a quella consistente nel mettersi alla guida in condizioni psicofisiche inadatte Questa
impostazione, viene rafforzata secondo la previsione per cui chi si mette al volante in condizioni di
ebbrezza o stupefazione deve cagionare “per colpa” la morte o lesione delle vittime dell’incidente
stradale. Le nuove norme, richiederebbero la colpa relativa alla condotta rispetto all’evento e la
correlazione tra essa e lo stato di alterazione psicofisica del conducente del veicolo.
La conseguenza è, da un lato, che l'eventuale “mancanza” di colpa imporrebbe di applicare la sola
fattispecie contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica da sostanze
stupefacenti o psicotrope, e, dall'altro, la mancanza della correlazione comporterebbe un concorso
formale di reati fra quelli degli artt. 186 e 187 c.d.s. e gli art. 589-bis, comma 1, e 590-bis , comma
1, c.p., dal momento che lo stato di ebbrezza o di           alterazione “non vedrebbe concretizzare il
rischio innescato, essendo       l'evento    dovuto    ad    una violazione cautelare indipendente dallo
stato di alterazione psicofisica del soggetto agente”.
Si può ritenere che il rispetto dei principi del sistema penale imponga che, ai fini dell'applicazione
dell'aggravante, debba essere svolto un duplice accertamento: il primo circa il rapporto evento e
condotta colpevole dell'imputato; il secondo tendente a comprovare che tale condotta sia stata
condizionata dallo stato di alterazione psicofisica (Reccia, 2014).
La terza ipotesi, prevista dal comma 2, punisce con la reclusione da 8 a 12 anni, la morte stradale
cagionata dal conducente di “veicolo a motore”: in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico
superiore a 1,5 g/l, ai sensi dell’art.186 c. 2 lett. c) del codice della strada;
o di alterazione psico-fisica “conseguente all’assunzione” di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai
sensi dell’art. 187 del codice della strada.
Si tratta delle ipotesi di omicidio stradale aggravato, per l'appunto, dallo stato di ebbrezza grave o di
alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La stessa pena si applica, ai sensi del comma 3, anche all’omicidio commesso dal “conducente” che
eserciti professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, ai sensi dell’art. 186-bis c. 1
lett. b), c) e d) del codice della strada, che versi in stato di ebbrezza intermedia, con tasso
alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l, ai sensi dell’art. 186 c. 2 lett. b) del codice della strada: si tratta
dell’ipotesi di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza intermedia alla guida di

                                                      17
determinati veicoli, quali quelli dediti al trasporto di cose o di persone in conto di terzi, gli
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, gli autoveicoli trainanti un
rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5
t, gli autobus e gli altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere è
superiore a otto, gli autoarticolati e autosnodati.

2.4. Aggravanti da guida sconsiderata

Il comma 5 dell'art. 589-bis c.p. applica alle tre circostanze ivi previste le medesime pene
previste al comma precedente: superamento dei limiti di velocità (nei centri urbani in misura pari o
superiore al doppio del limite consentito e, comunque, non inferiore a 70 km/h, mentre nelle strade
extraurbane in misura superiore di almeno 50 km/h della velocità massima consentita);
attraversamento di un incrocio con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia
in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi, o sorpasso di un altro “mezzo” in
prossimità di un attraversamento pedonale o di linea continua 8Fiandaca, 2012).
Soggettivamente, le infrazioni prese in considerazione dal comma 5 dell’art. 589-bis c.p. sono
molto diverse tra loro: mentre la circolazione contromano, l’inversione di marcia, il sorpasso e
l’eccesso di velocità sono espressione di colpa cosciente, l’attraversamento con semaforo rosso
potrebbe essere una causa di distrazione e quindi di colpa cosciente. nell'ipotesi della guida
imprudentemente pericolosa, punita con la pena della reclusione da 5 a 10 anni rientrano le
condotte, come sopra descritte.

2.5 Assenza di patente e assicurazione

Il comma sesto dell’art. 589-bis c.p., prevede un aumento di pena di un terzo se il fatto è commesso
da soggetto non munito di patente o con patente sospesa o revocata, o quando il veicolo è sprovvisto
dell’assicurazione. Questa aggravante si differenzia dalle altre, poiché prende in considerazione
comportamenti che non sono riferibili direttamente alla causazione dell’evento.
L’assenza di titolo che legittima la circolazione testimonia un livello di pericolosità qualificata del
conducente, ma non dell’evento. Nell’ipotesi di assenza di copertura assicurativa manca una
dimensione di pericolosità latente (Bellelli & Villani, 2010).

                                                      18
2.6 Il concorso colposo della vittima e l'attenuante speciale

In tema di circolazione stradale, la tendenza della giurisprudenza è tradizionalmente quella di
escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza trattandosi
di un settore in cui si configura “un’impersonale, intensa interazione che mostra frequenti violazioni
delle regole di prudenza”.
Tuttavia, vi sono aspetti della circolazione stradale che implicano necessariamente un razionale
affidamento, sì da imporre in qualche modo il riconoscimento di tale principio anche in questo
campo dell’attività umana, pena il rischio di un vulnus al principio della responsabilità personale.
Per la giurisprudenza il principio dell'affidamento trova, in tema di circolazione stradale, un
temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del
comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità: si pensi per
esempio al caso in cui il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad
ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne,
comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in
tal caso, infatti, l’incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla
condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta
autonomia rispetto a quest’ultima. Quindi il comportamento colposo della vittima può escludere la
responsabilità dell'omicida quando costituisca una causa eccezionale, atipica, non prevista nè
prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (Losappio, 2016).
Quando invece il comportamento della vittima concorra alla causazione dell'evento letale può
comportare una diminuzione di pena fino alla metà. Il comma 7 dell’art.589-bis c.p., infatti, reca
un’attenuante a effetto speciale con diminuzione di pena fino alla metà, qualora l’evento letale non
sia “esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”, ma anche di altre
circostanze. L'attenuante speciale in questione può essere riconosciuta in tutti i casi in cui la
concausa dell'omicidio stradale sia costituita da un comportamento colposo della vittima, di terzi o
da una qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana. A riguardo
merita di essere ricordata la sentenza della Cass. pìPen. Sez. IV, 07/11/2018, n. 54576 rv. 274504-
01 la quale ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto l'attenuante in
relazione ad un incidente stradale al quale aveva concorso anche l'attraversamento della carreggiata
da parte di animali selvatici.
In particolare la Corte ha precisato che l'attenuante speciale ricorre “certamente (ma non
esclusivamente), nel caso in cui sia accertato il c.d. concorso di colpa tra il presunto responsabile e
altro utente della strada, ad esempio – ma non necessariamente – la stessa vittima”; ha specificato

                                                  19
che “la norma non evoca alcuna percentuale di colpa né in capo al colpevole, né in capo ad altri,
con la conseguenza che anche una minima percentuale di colpa altrui può valere a integrare la
circostanza attenuante” (nel caso sottoposto al suo esame lo spostamento sulla opposta corsia di
marcia della vittima avrebbe anch’esso costituito una violazione del codice della strada) e che
“sempre analizzando il contenuto dell’art. 589-bis comma 7 c.p. anche il concorso di cause esterne
alla condotta non costituite da altre condotte umane può integrare l’attenuante in questione” (nel
caso sottoposto al suo esame l'attraversamento della carreggiata da parte di animali). (Sartoriello,
2019).

2.7 Pluralità di eventi lesivi

L'ultimo comma dell'art. 589-bis introduce una disposizione speciale disciplinante il concorso
formale di reati, prevedendo che in caso di morte di più persone o di morte di una o più persone e
lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave
aumentata fino al triplo, ma comunque non superiore ai diciotto anni di reclusione.
Sommando la pena dell'omicidio colposo con quella, ad esempio, delle lesioni lievi si avrebbe una
pena molto al di sotto del limite previsto dall'art.589-bis, ultimo comma, con conseguente, vistosa
disparità di trattamento, soprattutto nel caso in cui al concorso di eventi letali e lesivi si affiancasse
il concorso di altri eventi colposi (Losappio, 2016).
Si evidenzia, quindi, la necessità di un'interpretazione capace di recuperare il limite del cumulo
materiale alla disciplina del concorso dei reati dell'omicidio stradale.

2.8 Aggravante della fuga

Un'importante novità contenuta nella novella di cui alla Legge numero 41/2016 è rappresentata
dall'introduzione all’interno del Codice Penale degli artt. 589 ter e 590 ter, che prevedono e
disciplinano, rispettivamente, le ipotesi di fuga del conducente in caso di omicidio stradale e lesioni
personale stradali, prevedendo un aumento delle pene da un terzo a due terzi (Balzani, Trinci 2016).
Il nuovo art. 589-ter c.p. introduce invece un’aggravante a effetto speciale, in virtù della quale se a
seguito dell’omicidio stradale il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non
può, comunque, essere inferiore a 5 anni.
È, altresì, previsto un limite minimo in virtù del quale la pena in concreto irrogabile in caso di fuga
non può essere inferiore a cinque anni in caso di omicidio colposo stradale e tre anni in caso di
lesioni personali stradali. Sembrerebbe potersi affermare la necessità di leggere le disposizioni di

                                                   20
cui agli artt. 589 ter e 590 ter in combinato disposto con la previsione di cui all’art. 189 C.d.S., il
quale, mentre al primo comma prevede un generico obbligo di fermarsi e prestare assistenza in
favore di coloro che abbiano eventualmente subito un danno alla persona a seguito di un incidente
stradale, al sesto comma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni la violazione dell’obbligo
medesimo.
La previsione introdotta per effetto degli artt. 589 bis e 590 bis, rispetto a quella contenuta
all’interno del Codice della Strada, appare connotata da maggiore severità della risposta punitiva
dell’ordinamento giuridico. Inoltre, essa, a differenza di quella prevista all’interno del Codice della
Strada (nella quale non vi è riferimento alcuno a specifiche figure di reato), appare direttamente
collegata ai reati di omicidio e lesioni stradale, costituendo, pertanto, in relazione a tali ipotesi
delittuose, una specificazione del generico obbligo di fermarsi e prestare assistenza e della
conseguente sanzione in caso di inosservanza del medesimo, previste dal Codice della Strada.

2.9 Conclusioni

Si è ritenuto opportuno configurare le nuove fattispecie criminose ed elevare ulteriormente i
livelli sanzionatori per tentare di scongiurare l’eventualità che, a fronte della lesione di beni di
primaria rilevanza, il reo possa rimanere in qualche modo impunito. L'esigenza affonda le sue radici
nella sostanziale sfiducia nel complessivo assetto sanzionatorio, in quanto è ormai diffusa la
convinzione che una pena inferiore a certi limiti edittali risulti destinata a rimanere del tutto
impunita. Il rischio è però quello di favorire il divulgare nella nostra legislatura una
strumentalizzazione del “tipo di delinquente” come mezzo e non come fine: fenomeno che
caratterizza la legislazione penale.

                                                  21
CAPITOLO 3

                     IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

Introduzione

Quando si è parte di un procedimento in cui il giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio
(CTU), si può scegliere di nominare un CTP (Consulente Tecnico di Parte), per effettuare dei lavori
peritali. In tal caso, la prestazione erogata dal professionista psicologo CTP, all’interno di una
consulenza può aiutare a far prendere coscienza al cliente del perché si sia arrivati ad una
Consulenza tecnica d’ufficio. Nel seguente capitolo sarà analizzata la figura del CTP nei suoi
molteplici aspetti e funzioni, con particolare riferimento alla sua funzione nell’ambito penale, in cui
è ascrivibile il reato di omicidio stradale.

3.1 CTU E CTP: definizione e differenza

I termini CTU e CTP sono spesso identificati come sinonimi, entrambi svolgono la funzione di
consulenza nell’ambito di procedimenti civili e penali. La sigla CTU significa Consulente tecnico
d’ufficio e si riferisce alla figura di perito che lavora a fianco del giudice (art. 61 c.p.c.) e presta la
sua consulenza sulla base di competenze stabilite dal Codice di Procedura Civile, inoltre collabora
con il Giudice in un rapporto di fiducia e cooperazione. Le consulenze Tecniche possono riguardare
vari ambiti come anche la psicologia. Lo Psicologo nel suo ruolo di perito o di Consulente Tecnico
di Ufficio (CTU) è chiamato a fornire al Giudice valutazioni tecniche-psicologiche rispetto ad una
situazione nella quale sia importante comprendere la personalità delle persone, le relazioni
interpersonali, oppure la qualità di competenze specifiche. Il compito dello Psicologo in veste di
CTU è nello specifico quello di acquisire informazioni sulle caratteristiche di personalità, sulle
risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti in causa nel processo. A
lui viene anche chiesto di elaborare una possibile progettualità per i soggetti coinvolti nella CTU.
La CTU in ambito psicologico si svolge attraverso colloqui, somministrazione di test psicologici,
visite domiciliari e momenti di osservazione strutturata delle relazioni tra, per esempio, membri di
una stessa famiglia o di una coppia. Al termine del percorso di CTU, il perito convoca i soggetti
esaminati (chiamati i “periziandi”) e fornisce loro una “restituzione”, ovvero spiega quali sono i

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risultati delle sue osservazioni e cosa scriverà al Giudice in risposta al Quesito Peritale (Spanò &
Tedeschi, 2012). Ai fini dell’elaborazione di una sentenza, il Giudice per poter decidere, può
chiedere di avvalersi anche dell’intervento di altri professionisti. Dopo aver analizzato il punto di
vista del consulente d’ufficio, il Giudice può paragonarlo a quello dei consulenti di parte. Il CTP è
un professionista di fiducia incaricato da una delle parti in causa al fine di affiancare il CTU
nell’esecuzione del suo incarico. In rapporto parimenti fiduciario col cliente/parte in causa, ha il
compito di affiancare il consulente nominato dal giudice e proporre ad esso osservazioni a supporto
e critica delle conclusioni da questi tratte. La seguente figura sarà approfondita nel prossimo
paragrafo.

3.2 La figura del CTP: ruoli e funzioni

Il consulente tecnico di parte (CTP) è un libero professionista, iscritto all’Albo di appartenenza
della categoria in cui opera, che svolge la propria funzione di consulenza a favore di una delle parti
in causa. Il Giudice, mediante un’ordinanza, stabilisce il termine entro cui le parti possono
nominare il proprio consulente tecnico. Il compito del CTP sarà quello di affiancare il CTU nella
consulenza, al fine di avvallare o contestare le osservazioni da lui prodotte.
La nomina del CTP (art. 201 c.p.c. in ambito civile, art. 225, 230, 259 del c.p.p in ambito penale)
avviene mediante comunicazione in cancelleria dell’avvocato e con approvazione del Giudice, entro
il giorno di inizio delle operazioni peritali. La stessa avviene con comunicazione dell’Avvocato dei
Dati Anagrafici del CTP, dell’indirizzo fisico di studio o dei recapiti PEC.
L’accordo intervenuto tra consulente tecnico d’ufficio e avvocato di controparte al fine della
nomina di un consulente tecnico di parte predeterminato, allo scopo ultimo di far coincidere le due
relazioni, non configura il reato di corruzione in atti giudiziari laddove difetti l’elemento della
dazione o promessa di denaro o altra utilità (Cassazione penale sez. VI, 13/02/2018, N. 17523)
Il primo incarico del consulente di parte, dopo essere stato nominato, è quello di assistere alle
operazioni peritali svolte dal consulente tecnico d’ufficio e di partecipare alle udienze.
Egli ha un ruolo importante, poiché, in merito alle proprie conoscenze tecniche, tutela l’interesse
della parte che l’ha nominato che, altrimenti, dovrebbe affidarsi solo ed esclusivamente al Giudice
per difendere i propri diritti. È infatti, proprio la parte che lo ha nominato che si occuperà anche, di
pagare il Consulente Tecnico di Parte sulla base di una parcella professionale e alle tariffe vigenti
nel settore in cui opera (Pisano, 2020).
Il compito del CTP è quello di rispondere a dei quesiti del magistrato attraverso una relazione
scritta. Sia in ambito penale sia civile ha il compito di seguire le varie fasi della perizia/consulenza,

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di tutelare nei limiti etici della propria professione la propria parte e di redigere alla fine delle note
psicologiche a supporto della relazione peritale d’ufficio o al contrario criticandone i contenuti.
Dal momento che la nomina di consulenti di parte non è un obbligo, bensì una facoltà, il consulente
non ha l’obbligo di prestare giuramento e può rifiutare l’incarico senza alcuna motivazione.

3.2.1 Criticità e problematiche

In relazione all’ambito applicativo uno dei problemi più complessi che lo psicologo giuridico si
trova ad affrontare nella pratica peritale riguarda il rapporto professionale tra consulenti, d’ufficio e
di parte, in una perizia o consulenza tecnica. Svariate sono infatti le difficoltà che incontra lo
psicologo, a causa soprattutto della relazione con gli altri colleghi e con gli operatori giuridici. Il
ruolo del perito, del CTU o CTP, i loro compiti e doveri, il loro rapporto di collaborazione, o le
funzioni di controllo del CTP sul lavoro svolto dal perito, sono alcune delle problematiche maggiori
che riguardano l’ambito peritale. Inoltre, le difficoltà di collegamento tra periti e CTP nascono dalla
non conoscenza di ruoli e competenze, dei loro doveri e diritti. Le problematiche nascono
soprattutto per la carenza di conoscenze procedurali da parte degli esperti, ma anche per difficoltà di
percorso, interne ed esterne.

3.3 Il danno da perdita parentale: aspetti giuridici e psicologici

Sono vittime secondarie dell’evento morte altrui, causato da una condotta illecita di terzi, i
congiunti della vittima primaria. Il danno subito da tali soggetti è detto dalla giurisprudenza “danno
riflesso” o “danno da rimbalzo”. Tuttavia, ciò è coerente con il dettato dell’art. 1223 c.c., in quanto
il danno patito da tali soggetti è comunque considerato come causato in via immediata e diretta dal
fatto dannoso del terzo.
Il risarcimento del danno da perdita parentale va concretamente accertato in relazione ad una
particolare situazione affettiva con la vittima, deve essere inteso come categoria ampia,
comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona (Viglianisi Ferraro, 2018).
A tal fine, occorre fare riferimento alla titolarità di una situazione qualificata dal contatto con il
danneggiato primario. Il danno da perdita parentale sarà senz’altro configurabile, ad esempio, tra
genitori e figli, tra fratelli, tra nonni e nipoti particolarmente vicini. Al contempo occorre tenere
presente che i rapporti familiari di sangue costituiscono solo un punto di partenza per
l’individuazione delle vittime secondarie, potendosi anche in altre relazioni accertarsi in concreto
una situazione di vicinanza sostanziale (Belli, 2012).

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