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Associazione Italiana di Psicologia Giuridica Corso di Formazione in Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense Teoria e Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica in ambito Civile e Penale, adulti e minorile “Il ruolo del CTP nell’omicidio stradale” Candidata Francesca Cimino CORSO2020 1
Indice Introduzione 4 Capitolo 1: L’omicidio Stradale Introduzione 5 1.1 Legge 23 MARZO 2016, N.41 5 1.2 OMICIDIO COLPOSO: Quadro normativo precedente 7 in materia di omicidio stradale 1.3 I nuovi delitti di omicidio e lesioni personali stradali: le fattispecie base 8 1.4 Dalla colpa cosciente al dolo eventuale 9 1.4.1 Problema del dolo eventuale 10 1.4.2 Colpa generica o colpa specifica 11 1.5 Conclusioni 12 Capitolo 2: L’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti sulla capacità di guida e relative circostanze aggravanti Introduzione 13 2.1 Guida in stato di ebbrezza 13 2.2 Sostanze psicotrope o stupefacenti alla guida 14 2.3 L’aggravante della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 15 2.3.1 La “colpa” nelle fattispecie aggravate di guida in stato di ebbrezza o 17 alterazione psicofisica 2.4. Aggravanti da guida sconsiderata 18 2.5 Assenza di patente e assicurazione 18 2.6 Il concorso colposo della vittima e l'attenuante speciale 19 2.7 Pluralità di eventi lesivi 20 2.8 Aggravante della fuga 20 2.9 Conclusioni 21 2
CAPITOLO 3: IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE Introduzione 22 3.1 CTU E CTP: definizione e differenza 22 3.2 La figura del CTP: ruoli e funzioni 23 3.2.1 Criticità e problematiche 24 3.3 Il danno da perdita parentale: aspetti giuridici e psicologici 24 3.3.1 Il danno alla persona 25 3.4 Il danno TANATOLOGICO 27 Conclusioni 29 Bibliografia 30 3
Introduzione La maggior parte degli incidenti stradali avviene a causa di una distrazione, che può essere guardare il cellulare o guardare fuori dal finestrino. In altri casi perché non si indossano le cinture di sicurezza oppure perché chi si mette al volante, può aver assunto droghe o alcool. Molti incidenti, potrebbero essere evitati, infatti chi si mette alla guida dovrebbe assumere un atteggiamento consapevole e rispettoso ai fini di evitare delle tragedie e per tutelare se stesso e gli altri. Al giorno d’oggi, nel 2020, i decessi avvenuti per incidenti stradali, sono aumentati notevolmente rispetto agli anni scorsi. Infatti, secondo le statistiche, perdono la vita più di 9 persone al giorno insieme a circa 400 feriti. Al fine di contrastare tale fenomeno, la legge 23 marzo 2016 n. 41, inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis), a norma del quale è punito il conducente di veicoli a motore la cui condotta colposa costituisca causa dell'evento mortale. La pena è della reclusione di diversa entità in ragione del grado della colpa. Il seguente lavoro di tesi si propone di analizzare gli aspetti normativi, riferiti a tale problema in ogni suo aspetto, inoltre presenta la figura del CTP. Il ruolo del Consulente Tecnico di Parte, è quello di prestare la propria opera di consulenza, non tanto per il Giudice, ma per le parti in causa che ritengono di voler aggiungere un altro parere a quello della CTU. Il CTP, inoltre, ha il compito di monitorare che tutte le operazioni vengano svolte nel più puntuale rispetto delle norme vigenti. 4
CAPITOLO 1 L’OMICIDIO STRADALE Introduzione Da tempo, la circolazione stradale, rappresenta uno dei settori in cui si registra il più ampio numero di reati colposi contro la vita o l’incolumità individuale. Con la Legge 41 del 2016, le istituzioni hanno ritenuto opportuno dare una risposta più consona al grave fenomeno della incidentalità stradale introducendo i nuovi articoli del codice penale (589-bis, 589-ter, 590-bis, 590-ter, 590- quater, 590 quinques) e apportando delle modifiche sia al codice di procedura penale sia al codice della strada, con sanzioni molto più severe soprattutto se conseguenti a guida in condizioni psicofisiche alterate. 1.1 Legge 23 MARZO 2016, N.41 Il 2 Marzo 2016 il Senato della Repubblica, grazie alla fiducia posta dal Consiglio dei Ministri, ha approvato la legge 23 Marzo 2016 n.41, Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 274. La stessa ha inserito nel nostro ordinamento un inasprimento delle pene in caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale con conseguenze letali. Approvare la legge non è stato affatto un percorso semplice, questo traguardo giunge alla fine di un complesso iter parlamentare, di cui la fiducia posta dal governo è solo l’ultimo step. Da più di un decennio si parlava del bisogno di rinnovare la legislazione in materia, anche per rispondere alle continue richieste dell’opinione pubblica (Bartolini, 2016). Durante la precedente legislatura, l’iter prende le mosse da vari progetti di riforma da parte di associazioni rappresentative delle vittime della strada o di operatori del settore. A tal proposito, e proposte di legge più importanti, sono tre: La prima è la PROPOSTA ASAPS. Questa proposta di legge per lì introduzione del reato di “omicidio stradale”, preparata da Asaps e dal Comune di Firenze è ad iniziativa popolare. L’obiettivo è risolvere il problema della violenza stradale, attraverso una giusta considerazione del fenomeno da parte dell’orientamento giuridico. L’articolato propone all’interno del codice penale, art. 575-bis e 582-bis, rubricati rispettivamente “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali”. 5
Vengono proposte una serie di modifiche al d.lgs. n. 285 del 1992 per introdurre nuove sanzioni, che riguardano la patente di guida. Inoltre è proposto l’inserimento dell’omicidio stradale ex art. 575-bis, per cui è previsto l’arresto in flagranza. La seconda è la PROPOSTA AIFVS. Con la stessa, si chiedono modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio colposo commesso a causa della guida azzardata e temeraria ed in stato di alterazione psico-fisica per alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope, si caratterizza per un inasprimento della responsabilità per tutte le condotte errate che sono lontane da un comportamento responsabile. Si ritiene utile introdurre una nuova figura di reato, accanto all’omicidio colposo, ritenendo preferibile inserire nell’art. 589 c.p., un’ipotesi aggravata, dei comportamenti temerari e azzardati, che favoriscono l’assunzione di un rischio irragionevole alla guida. Ai fini dell’imputazione del reato è ritenuto indispensabile dimostrare che, se la condotta fosse stata rispettosa delle norme del codice della strada, l’evento lesivo non si sarebbe verificato. Infine, viene proposta una modifica dell’art. 380 c.p.p., in materia di arresto in flagranza per omicidio stradale, e l’introduzione di sanzioni accessorie, riferite alla patente. La terza è la PROPOSTA AIVIS. Rispetto alle altre associazioni e all’impostazione della legge n. 41 del 2016, la proposta ivi presentata, prende le distanze. Infatti essa ritiene sufficiente la modifica dell’art. 444 del codice di procedura penale, disciplinante l’approvazione della pena su richiesta. La proposta sottolinea come i delitti per i quali non sia possibile il patteggiamento sono particolarmente gravi, compresi delinquenti professionali, abituali e recidivi. In tale elenco, è proposta, l’introduzione di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in stato di ebbrezza alcoolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 marzo 2016, ed entrato in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, il dettato normativo si può sintetizzare come segue. Il comma 1 ha inserito nel codice penale l'art. 589-bis “Omicidio stradale” e l'art. 589-ter “Fuga del conducente in caso di omicidio stradale”. Il comma 2 ha sostituito l'art. 590 bis c.p. con i seguenti articoli: 590-bis “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”, 590-ter “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali”, 590- quater “Computo delle circostanze”, 590-quinquies “Definizione di strade urbane ed extraurbane”. Il comma 3 ha modificato i seguenti articoli del codice penale: art. 157 “Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere”; art. 582 “Lesione personale”; art. 589 “Omicidio colposo”; 590 “Lesioni personali colpose”. 6
Il comma 4 modificato i seguenti articoli del codice di procedura penale: gli articoli 224-bis “Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale” e 359-bis “Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi”. Il comma 5 ha introdotto la lettera m-quater nel comma 2 dell'art. 380 “Arresto obbligatorio in flagranza” e la lettera m-quinquies nel comma 2 dell'art. 381 “Arresto facoltativo in flagranza” del codice di procedura penale e ha modificato i seguenti articoli sempre del codice di procedura penale: art. 406 “Proroga del termine delle indagini preliminari”; art. 416 “Presentazione della richiesta del pubblico ministero”; art. 429 “Decreto che dispone il giudizio”; art. 550 “Casi di citazione diretta a giudizio”; art. 552 “Decreto di citazione a giudizio”. Il comma 6 ha modificato i seguenti articoli del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992): art. 189 “Comportamento in caso di incidente”; art. 219 “Revoca della patente di guida”; art. 222 “Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati”; art. 223 “Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato”. Il comma 7 ha modificato l’articolo 4 “Competenza per materia” del decreto legislativo n. 274 del 2000 sulla competenza penale del giudice di pace. Il comma 8 ha stabilito l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 25 marzo 2016. 1.2 OMICIDIO COLPOSO: Quadro normativo precedente in materia di omicidio stradale L’omicidio costituisce, per antonomasia, il delitto “naturale”, punito gravemente in tutte le legislazioni (Fiandaca e Musco, 2012) e ritenuto la costante più costante del diritto penale (Mantovani, 2013). Il diritto alla vita e alla pubblica incolumità, intesa come diritto a godere del proprio stato di salute, di funzionalità psicofisica e di esteticità, assumono un ruolo prioritario tra i beni mutevoli di tutela. Tra i beni-presupposto della costituzione che li tutela per il tramite dell’art. 32, il quale nell’elevare a fondamentale diritto dell’individuo la salute, da intendersi nella sua massima accezione fisica e psichica, tutela l’incolumità individuale nella sua propria dimensione di integrità funzionale, fisica e psichica, non soltanto come “un fondamentale diritto dell’individuo”, ma anche come “un interesse della collettività”. Inoltre tali diritti ricevono indiretta tutela costituzionale anche dall’art. 2 Cost., quali diritti inviolabili dell’uomo, presupposto e supporto della manifestazione e dello sviluppo della persona umana. 7
Il codice presenta tre figure di omicidio comune: omicidio doloso, preterintenzionale e colposo (artt. 575, 584, 589), esse si differenziano sotto il profilo soggettivo, ma sono accomunate, sotto il profilo oggettivo, dal comune denominatore del cagionare la morte di un uomo. La figura di maggior rilievo, in tale contesto, è quella di omicidio colposo, reato sanzionato nel nostro ordinamento dall’art. 589 c.p. in base al quale è punito «chiunque cagiona per colpa la morte di una persona». Esso integra un’ipotesi di reato comune, di danno e a forma libera, non assumendo rilievo ai fini della punibilità le specifiche modalità con le quali l’evento viene realizzato. Rispetto allo specifico tema dell’omicidio stradale, la pena prevista dall’art. 589 comma 1 c.p. per l’omicidio colposo era la reclusione da sei mesi a cinque anni, aumentata nel 2006 per il caso in cui il fatto venisse commesso con la violazione delle norme sulla circolazione stradale e, successivamente, aumentata nel 2008 da due a sette anni. Tale forma di inasprimento della risposta punitiva nasce dalla speranza che tale intervento potesse fornire risposta alle forti preoccupazioni dell’opinione pubblica rispetto al continuo aumentare dei morti e lesioni causate dalla circolazione stradale , a scapito della razionalità complessiva del sistema penale. La riforma del 2008, come anticipato, aveva aumentato il massimo edittale (a sette anni), previsto dall’art. 589 comma 2 c.p.: «se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale». Proprio tale secondo comma costituiva un’ipotesi di circostanza aggravante speciale del reato colposo ad effetto speciale. Restava in tal modo esclusa l’ipotesi che tale disposizione potesse costituire un autonomo titolo di reato. Vi era stata anche una modificazione del comma 3 dell’art. 589 c.p. prevedendo un aumento della pena per il caso in cui il fatto fosse stato commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, II comma, lett.c, c.d.s. ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, da tre a dieci anni di reclusione. Anche tale fattispecie costituiva un’ipotesi di circostanza aggravante dell’omicidio colposo; ciò anche per effetto dell’espresso richiamo alla circostanza operato dall’art. 590-bis c.p., oltre che implicitamente dall’analisi del trattamento sanzionatorio. 1.3 I nuovi delitti di omicidio e lesioni personali stradali: le fattispecie base La legge n.41/2016, introduce nel codice penale le nuove fattispecie delittuose di “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali gravi e gravissime”, con l’abrogazione delle disposizioni che nei precedenti articoli 589 e 590 c.p. prevedevano aggravamenti di pena per fatti commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale. Il primo comma degli art. 589-bis e 590-bis 8
riproduce quasi testualmente le disposizioni esistenti, punendo chiunque cagioni per colpa la morte di una persona o una lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale. A tal proposito, il legislatore si sofferma sui principi di legittimità i quali affermano che: è colposa qualsiasi condotta in violazione delle regole di condotta nell’attività circolatoria; nel concetto di disciplina della circolazione stradale rientrano obblighi di garanzia e quindi i nuovi delitti sono applicabili ai conducenti e ai garanti dell’attività circolatoria; il “capo di imputazione” non può essere definito generico se la contestazione non indica uno specifico profilo di colpa “circolatoria”, ma si limita a descrivere l’attività di cui si contesta la colposità; non sussiste il difetto di circolazione tra accusa e sentenza se la decisione, evidenzia una violazione colposa non addebitata all’imputato o diversa da quella contestata. Vi è la necessità di un’interpretazione restrittiva della “violazione di una norma sulla disciplina della circolazione stradale”alle regole cautelari specifiche dell’attività circolatoria e la necessità di riferire il rapporto violazione delle norme-evento alla sola colpa stradale. Rispetto alle lesioni, l’attributo “stradali” vada ad indicare quelle gravi e gravissime . Quelle semplici rimangono invece nell’ambito applicativo dell’art. 590 c.p. e alla competenza del giudice di pace (Losappio, 2016). 1.4 Dalla colpa cosciente al dolo eventuale Negli ultimi anni sempre più crescente è stata l’attenzione sul tema della circolazione stradale, e delle conseguenze legate agli incidenti provocate da una condotta errata alla guida. Si è parlato di un vero “diritto penale della circolazione stradale”, a causa della richiesta incalzante di tutela da parte della società e l’introduzione di disposizioni normative con ampia connotazione repressiva. Di notevole importanza è stato il dibattito relativo all’individuazione della linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente. La questione è cosi delicata soprattutto per le diverse conseguenze sanzionatorie che discendono dall’inquadramento del fatto nell’una o nell’altra categoria. Un primo fondamentale passo è ’individuazione del discrimen tra dolo eventuale e colpa con previsione. A tal proposito, sono state proposte, varie tesi in dottrina, incapaci di sintetizzare l’esatta portata differenziale tra le due figure. Il punto critico è stato quello di concentrarsi su tratti totalmente rappresentativi, trascurando il coefficiente psicologico di adesione all’evento previsto, o, viceversa, esclusivamente volontaristici, azzerando l’indagine sul quantum di previsione. Si sono delineati, negli anni, due filoni di pensiero: teorie intellettualistiche e teorie volontaristiche. Secondo le teorie intellettualistiche classiche, è possibile operare una distinzione tra la teoria della “probabilità” e la teoria “dell’operosa volontà di evitare” (Garofoli, 2014). 9
Secondo la prima impostazione, il dolo eventuale sussiste in quanto l’evento si rappresenta come conseguenza probabile rispetto alla condotta dell’agente; escludendo un coefficiente volontaristico; contrariamente si manifesta nell’ambito della colpa cosciente quando l’evento è considerato possibile dal soggetto attivo. Nella seconda impostazione, il dolo eventuale viene escluso quando sussistono misure volte ad evitare il prodursi dell’evento lesivo da parte dell’agente. Le teorie volontaristiche, valorizzano il profilo volitivo del soggetto. L’ “accettazione del rischio”, quindi costituiva la cifra preferenziale di differenziazione del dolo eventuale dalla colpa con previsione: accettazione del rischio presente nel dolo eventuale, assente nella colpa cosciente. Rispetto alle due figure oggetto di analisi, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermando che il «dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo». Rispetto alla configurabilità del dolo eventuale, è necessario che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa. Ai fini della configurazione del dolo eventuale, ulteriori elementi: non basta, infatti, né ricostruire la personalità dell'imputato né dimostrare che la sua condotta è stata particolarmente sconsiderata, ma occorrerebbero elementi che leghino in maniera evidente la condotta con l'accettazione del rischio di uccidere un soggetto. 1.4.1 Problema del dolo eventuale Uno degli scopi primari della legge n. 41 del 2016 è stato quello di rimediare alle dispute sorte rispetto il dolo eventuale a carico degli autori di sinistri stradali con esiti lesivi o in circostanze più gravi, letali. La più recente giurisprudenza vorrebbe tutelare un rispetto maggiore riferito alla criminalità della strada, fornendo strumenti idonei a contrastare l’uso giurisprudenziale della contestazione del dolo eventuale (Donini, 2015). Attraverso l’aumento delle cornici edittali, il legislatore ha voluto lanciare un messaggio dissuasivo- responsabilizzante e non ha più permesso al giudice di far uso della categoria del dolo, il quale ha maggiore “presa sulla collettività”. 10
Viene messa in dubbio la scomparsa della possibilità di contestare l’omicidio volontario avvenuto con dolo eventuale, soprattutto nei confronti dei “pirati della strada” (Notaro, 2016). Il fatto che l’evento lesivo sia quindi imputato solo se commesso per colpa, anticipa che lo stesso prescinde da atteggiamento doloso e non deve essere voluto dal guidatore; tuttavia è ancora configurabile il dolo eventuale , in relazione a condotte di guida con conducente ubriaco, imprudente o sotto effetto di stupefacenti (D’Auria, 2016). Rispetto alle linee guida emanate dalla procura della Repubblica, emerge come la questione del dolo eventuale non sia risolta. In particolar modo, si evidenzia come, la giurisprudenza antica, a fronte di sinistri stradali con esiti mortali causati guidatori sotto effetto di alcool o droghe, rimandava l’omicidio volontario, nella forma del dolo eventuale. Questa posizione non è del tutto superata, anzi, l’evenienza di accertare tale rimprovero della responsabilità potrebbe verificarsi nuovamente. 1.4.2 Colpa generica o colpa specifica La previsione dell’art. 589-bis, comma 1, c.p. prevede la condotta base di colui che “cagioni, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina ella circolazione stradale”. Apparentemente, la nuova ipotesi, attribuisce maggiore importanza ai profili di colpa specifici per violazione delle norme in tema di circolazione stradale, mettendo da parte del tutto la colpa generica per imprudenza, negligenza o imperizia, che astrattamente, potrebbe caratterizzare l’atteggiamento psicologico del responsabile, insieme a profili di colpa specifica. Ci sono due soluzioni interpretative possibili: la prima è ritenere che, nonostante la norma, rispetto ai profili di colpa generica possono essere reinseriti nel riferimento al soggetto che ha cagionato la morte “per colpa”. Altrimenti, si potrebbero constatare profili di colpa generica ex art. 589 c.p. insieme al reato specifico di cui all’art. 589-bis c.p., in concorso ex art.81, comma 1, c.p. Sembra essere giusta la considerazione secondo la quale la corretta interpretazione sia ritenere possibile contestare ex art. 589-bis c.p. non solo le condotte poste in essere con specifiche violazioni di norme sulla circolazione stradale, ma anche profili di colpa generica. Questo tipo di soluzione permetterebbe di mantenere operativa la giurisprudenza secondo cui, rispetto ai reati colposi, non sussisterebbe la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di condanna quando, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa nel caso di imputazione (Grotto, 2012). Ciò avverrebbe in quanto il riferimento alla colpa generica evidenzia come la contestazione riguardi la condotta globale dell’imputato, il quale si difende relativamente ai 11
vari aspetti del comportamento adottato nel momento in cui è chiamato a rispondere. Indipendentemente dalla norma specifica violata. 1.5 Conclusioni Le cronache diffuse dai mass media hanno messo in risalto i tragici eventi lesivi e mortali cagionai da conducenti distratti, in condizioni psicofisiche alterate e ancor più spesso datisi alla fuga dopo il sinistro. Il numero di questi eventi è cresciuto notevolmente negli anni. L’introduzione della nuova norma, dedicata alla repressione di omicidio e lesioni personali, ha risposto all’opinione pubblica che da sempre ha avvertito l’assenza di norme adeguate alla punizione effettiva degli autori per dare soddisfazione alle persone offese. 12
CAPITOLO 2 L’INFLUENZA DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI SULLA CAPACITA DI GUIDA E RELATIVE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Introduzione L’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti hanno effetti negativi sulle capacità psicofisiche dei soggetti e conseguentemente influiscono negativamente sullo svolgimento di una complessa attività, come la guida di un’autovettura. Queste sostanze, sono fattori pregiudizievoli e criminogeni, che portano a decadimento morale e a squalificazione sociale. (Mantovani, 2015). Da sempre sono oggetto d’interesse per le scienze criminali, a causa della loro potenzialità offensiva e criminogena. Normativamente parlando, i commi successivi al primo, introducono le circostanze aggravanti, così definite dall’art. 590-quater c.p., il quale permette di registrare i più significativi inasprimenti di pena. Nel seguente capitolo, verranno analizzate le fattispecie riguardanti l’omicidio stradale , vista l’identità degli art. 589-bis e 590-bis. 2.1 Guida in stato di ebbrezza Si definisce in stato di ebbrezza colui che ha un tasso alcool emico superiore a 0,5 g/l, indipendentemente dal fatto che sia o meno idoneo alla guida. Oltre agli stati transitori di intossicazione acuta e agli stati permanenti di intossicazione cronica, i disturbi psichici provocati dall’alcool possono dar luogo a psicosi alcooliche (Balsano, 2016). L’inidoneità alla guida viene individuata dalla tossicologia nel superamento de tasso alcool emico di 0,8 g/l. Rispetto alla capacità di guida, l’alcool provoca diversi effetti negativi con il rischio di maggiore probabilità di sinistri stradali. Ciò accade in quanto le sostanze alcooliche provocano: • diminuzione della capacità visiva; la vista può essere confusa, ridursi del 25% durante la notte; • aumento della sonnolenza con diminuzione delle capacità attentive; • aumento della stanchezza con riduzione della valutazione delle situazioni in modo consono; • difficoltà di coordinazione nei movimenti con aumento nei tempi di reazione come ad esempio nelle manovre automobilistiche; 13
• sottovalutazione dei rischi e sopravvalutazione delle proprie capacità; • distorsione di spazio e tempo con difficoltà del rispetto delle opportune distanze. 2.2 Sostanze psicotrope o stupefacenti alla guida Oltre all’alterazione psichica acuta, l’uso di stupefacenti provoca dipendenza fisica e psichica, di conseguenza l’intossicazione cronica trasforma il drogato in malato psichico. L’azione di sostanze psicotrope naturali o sintetiche stupefacenti agiscono sul sistema nervoso centrale provocando un’alterazione dell’equilibrio psicofisico dell’organismo. Il consumo di sostanze psicoattive porta ad una distorsione della realtà che interferisce con lo svolgimento di attività che richiedono coordinazione e attenzione, come guidare. A causa degli effetti sull’organismo e sul cervello , l’abuso delle sostanze può favorire il rischio di incorrere in incidenti stradali. Il grado di dipendenza e tolleranza oltre alla gravità delle alterazioni psichiche dipendono oltre dalla personalità, dal tipo di stupefacenti di seguito analizzati (Magera, 2018). La cannabis, varietà della canapa, si presenta con foglie secche (marijuana) o in resina solida (hashish) e la si può consumare inalandola attraverso il fumo di sigarette oppure ingerendola sotto forma di infuso o masticandone le foglie. Gli effetti sono caratterizzati da euforia, benessere e rilassamento, distorta percezione sensoriale e temporale, difficoltà di concentrazione, mancanza di coordinazione motoria, compromissione delle funzioni cognitive superiori. L’influenza sulla capacità di guida si manifesta con una modificazione dei riflessi, della concentrazione, dell'umore, della capacità di autocontrollo, ma soprattutto difficoltà nel mettere a fuoco ostacoli e ambientazione circostante: dopo l'assunzione, per circa un'ora, il soggetto è portato a sopravvalutare le proprie capacità e a sottovalutare situazioni di pericolo; inoltre, alti dosaggi provocano allucinazioni, che potrebbero portare ad eseguire una frenata secca e improvvisa di fronte ad un ostacolo inesistente. L'amfetamina, è uno stimolante che agendo direttamente sull'encefalo, provoca una sensazione di energia e benessere, con un notevole stimolo a stare svegli. I principali problemi collegati alla guida sono: la “perdita” della visione laterale; il senso di euforia ed eccitazione, che induce a sottovalutare le situazioni di pericolo; difficoltà di concentrazione, che può influenzare la capacità di valutazione delle distanze e della velocità; un crollo dell'organismo ed al rischio di un colpo di sonno. La cocaina è un alcaloide del tropano estratto dalle foglie di coca oppure ottenuto per sintesi dall'ecgonina: si presenta solitamente in forma di polvere ed è generalmente assunta per via nasale o 14
endovenosa. Durante la guida possono verificarsi la comparsa di fenomeni di sindrome di “onnipotenza”, aumento delle oscillazioni dell'autovettura, tendenza a tenere velocità elevate e distanze tra le auto molto al di sotto di quelle di sicurezza, ipersensibilità visiva, mancata percezione degli ostacoli, ridotta reazione a stimoli sonori, visivi, mancata percezione del rischio, comportamenti di guida aggressivi. LSD o “acido” è un prodotto di sintesi di laboratorio ed è l'allucinogeno più diffuso. Si alternano momenti di euforia a momenti di depressione che compromettono le prestazioni di guida; le allucinazioni e le alterazioni della realtà, inducono a sottovalutare le situazioni di pericolo o a porre in essere manovre di fermata a causa di ostacoli inesistenti e riducono la capacità di valutare distanze e velocità ed i tempi di reazione. L'eroina, insieme ad oppio e morfina, è il prodotto di successive raffinazioni di estratti del papavero. Si presenta sotto forma di polvere bianca o marrone, spesso granulosa, e viene assunta per via nasale o endovenosa. Alla guida, determina sonnolenza e riduzione della capacità di concentrazione; inoltre, l'alterazione della coordinazione motoria, la riduzione del livello di attenzione, il rallentamento dei riflessi inducono a sottovalutare le situazioni di pericolo. L' ecstasy ha effetti stimolanti e allucinatori, a seconda della composizione chimica. Nel guidatore, gli effetti allucinatori e i disturbi nella percezione alterano il senso di valutazione delle distanze e delle velocità, la visibilità laterale, aumentano la sensibilità all'abbagliamento nella guida notturna e rallentano i tempi di reazione. 2.3 L’aggravante della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Quando il delitto colposo viene realizzato da un soggetto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ci si colloca nella prima ipotesi aggravata del reato. Questa ha effetti penali diversi a seconda del tasso alcolemico rilevato e del tipo di soggetto autore del reato. Si distinguono le seguenti ipotesi: Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro o il soggetto è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti la pena è della reclusione da otto a dodici anni (articolo 589 bis, comma 2); Se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro e il soggetto autore del reato è un conducente che esercita l’attività di trasporto di persone di cui agli articoli 85, 86 e 87 del codice della strada o di cose di cui agli articoli 88, 89 e 90 dello stesso o un conducente di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, 15
escluso quello del conducente, sia superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati la pena è sempre la reclusione da otto a dodici anni (articolo 589 bis, comma 3); Ad esclusione dei soggetti di cui al punto precedente, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il grado di ebbrezza alcolica rilevato è compreso tra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro (articolo 589 bis, comma 4). Perché possa configurarsi il reato di guida sotto stupefacenti di cui all’art 187, co 1-bis C.d.s. è necessario che l’incidente sia causato dall’agente e che lo stato di alterazione psicofisica deve essere accertato dagli agenti. La norma in discorso prende in considerazione i casi di incidente stradale provocato da conducenti ”in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”; l’aver provocato l’incidente stradale costituisce un’aggravante. Quindi l’aggravante non opera nel caso in cui il conducente si “limiti” a circolare sotto l’effetto di droghe ma senza aver provocato un sinistro. Infatti, per giurisprudenza ormai consolidata, il mero coinvolgimento in un sinistro di un conducente postosi alla guida in stato di alterazione provocato dall’assunzione di alcool o sostanze psicotrope, da solo non integra l’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 187 co 1-bis C.d.s. in quanto la norma prevede che il soggetto abbia provocato un incidente stradale e quindi sia accertato il nesso causale tra la sua condotta (essersi posto alla guida in stato di alterazione) e l’incidente. Il solo esito positivo di tutti gli esami non può ritenersi sufficiente a integrare i presupposti per un’imputazione né tanto meno per un’eventuale condanna per il reato di cui all’art 187, co 1-bis C.d.s. sulla base delle affermazioni della Corte di Cassazione che sul punto ha più volte precisato che la condotta tipica del reato di cui all’art. 187 C.d.S. non si identifica in quella di chi guida dopo aver assunto una sostanza stupefacente, ma bensì in quella di colui che si pone alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione: occorre fare attenzione alla differenza in quanto l’assunzione può essere avvenuta anche alcuni giorni prima della guida con la conseguenza che, pur risultandone comunque traccia nelle urine, l’effetto di naturale alterazione ad essa dovuta è nel frattempo cessato (Rolando, Beccaria, Ermacora, & Marinaro, 2010). Pertanto, per poter affermare la penale responsabilità per il reato di cui all’articolo 187 C.d.S. in capo a un soggetto, non basta dare prova dell’assunzione di stupefacenti prima della guida, ma occorre dimostrare che il conducente fosse alla guida in stato di alterazione causata da tale assunzione. Il solo risultato delle analisi non può costituire prova certa del reato ma sono necessari altri elementi indici sintomatici dell’alterazione unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto nel quale il fatto si è verificato (cfr. Cass. N. 7958/13; Cass. N. 52420/14; Cass. N. 1494/13). 16
2.3.1 La “colpa” nelle fattispecie aggravate di guida in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica Per quanto concerne l’imputazione dell’evento lesivo al conducente in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, si ritiene che la violazione da parte del conducente stupefatto o ebbro, colpevole di un sinistro stradale lesivo o mortale dell’altrui integrità fisica, sia ulteriore rispetto a quella consistente nel mettersi alla guida in condizioni psicofisiche inadatte Questa impostazione, viene rafforzata secondo la previsione per cui chi si mette al volante in condizioni di ebbrezza o stupefazione deve cagionare “per colpa” la morte o lesione delle vittime dell’incidente stradale. Le nuove norme, richiederebbero la colpa relativa alla condotta rispetto all’evento e la correlazione tra essa e lo stato di alterazione psicofisica del conducente del veicolo. La conseguenza è, da un lato, che l'eventuale “mancanza” di colpa imporrebbe di applicare la sola fattispecie contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope, e, dall'altro, la mancanza della correlazione comporterebbe un concorso formale di reati fra quelli degli artt. 186 e 187 c.d.s. e gli art. 589-bis, comma 1, e 590-bis , comma 1, c.p., dal momento che lo stato di ebbrezza o di alterazione “non vedrebbe concretizzare il rischio innescato, essendo l'evento dovuto ad una violazione cautelare indipendente dallo stato di alterazione psicofisica del soggetto agente”. Si può ritenere che il rispetto dei principi del sistema penale imponga che, ai fini dell'applicazione dell'aggravante, debba essere svolto un duplice accertamento: il primo circa il rapporto evento e condotta colpevole dell'imputato; il secondo tendente a comprovare che tale condotta sia stata condizionata dallo stato di alterazione psicofisica (Reccia, 2014). La terza ipotesi, prevista dal comma 2, punisce con la reclusione da 8 a 12 anni, la morte stradale cagionata dal conducente di “veicolo a motore”: in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ai sensi dell’art.186 c. 2 lett. c) del codice della strada; o di alterazione psico-fisica “conseguente all’assunzione” di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell’art. 187 del codice della strada. Si tratta delle ipotesi di omicidio stradale aggravato, per l'appunto, dallo stato di ebbrezza grave o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La stessa pena si applica, ai sensi del comma 3, anche all’omicidio commesso dal “conducente” che eserciti professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, ai sensi dell’art. 186-bis c. 1 lett. b), c) e d) del codice della strada, che versi in stato di ebbrezza intermedia, con tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l, ai sensi dell’art. 186 c. 2 lett. b) del codice della strada: si tratta dell’ipotesi di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza intermedia alla guida di 17
determinati veicoli, quali quelli dediti al trasporto di cose o di persone in conto di terzi, gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, gli autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, gli autobus e gli altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere è superiore a otto, gli autoarticolati e autosnodati. 2.4. Aggravanti da guida sconsiderata Il comma 5 dell'art. 589-bis c.p. applica alle tre circostanze ivi previste le medesime pene previste al comma precedente: superamento dei limiti di velocità (nei centri urbani in misura pari o superiore al doppio del limite consentito e, comunque, non inferiore a 70 km/h, mentre nelle strade extraurbane in misura superiore di almeno 50 km/h della velocità massima consentita); attraversamento di un incrocio con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi, o sorpasso di un altro “mezzo” in prossimità di un attraversamento pedonale o di linea continua 8Fiandaca, 2012). Soggettivamente, le infrazioni prese in considerazione dal comma 5 dell’art. 589-bis c.p. sono molto diverse tra loro: mentre la circolazione contromano, l’inversione di marcia, il sorpasso e l’eccesso di velocità sono espressione di colpa cosciente, l’attraversamento con semaforo rosso potrebbe essere una causa di distrazione e quindi di colpa cosciente. nell'ipotesi della guida imprudentemente pericolosa, punita con la pena della reclusione da 5 a 10 anni rientrano le condotte, come sopra descritte. 2.5 Assenza di patente e assicurazione Il comma sesto dell’art. 589-bis c.p., prevede un aumento di pena di un terzo se il fatto è commesso da soggetto non munito di patente o con patente sospesa o revocata, o quando il veicolo è sprovvisto dell’assicurazione. Questa aggravante si differenzia dalle altre, poiché prende in considerazione comportamenti che non sono riferibili direttamente alla causazione dell’evento. L’assenza di titolo che legittima la circolazione testimonia un livello di pericolosità qualificata del conducente, ma non dell’evento. Nell’ipotesi di assenza di copertura assicurativa manca una dimensione di pericolosità latente (Bellelli & Villani, 2010). 18
2.6 Il concorso colposo della vittima e l'attenuante speciale In tema di circolazione stradale, la tendenza della giurisprudenza è tradizionalmente quella di escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza trattandosi di un settore in cui si configura “un’impersonale, intensa interazione che mostra frequenti violazioni delle regole di prudenza”. Tuttavia, vi sono aspetti della circolazione stradale che implicano necessariamente un razionale affidamento, sì da imporre in qualche modo il riconoscimento di tale principio anche in questo campo dell’attività umana, pena il rischio di un vulnus al principio della responsabilità personale. Per la giurisprudenza il principio dell'affidamento trova, in tema di circolazione stradale, un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità: si pensi per esempio al caso in cui il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l’incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima. Quindi il comportamento colposo della vittima può escludere la responsabilità dell'omicida quando costituisca una causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (Losappio, 2016). Quando invece il comportamento della vittima concorra alla causazione dell'evento letale può comportare una diminuzione di pena fino alla metà. Il comma 7 dell’art.589-bis c.p., infatti, reca un’attenuante a effetto speciale con diminuzione di pena fino alla metà, qualora l’evento letale non sia “esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”, ma anche di altre circostanze. L'attenuante speciale in questione può essere riconosciuta in tutti i casi in cui la concausa dell'omicidio stradale sia costituita da un comportamento colposo della vittima, di terzi o da una qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana. A riguardo merita di essere ricordata la sentenza della Cass. pìPen. Sez. IV, 07/11/2018, n. 54576 rv. 274504- 01 la quale ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto l'attenuante in relazione ad un incidente stradale al quale aveva concorso anche l'attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici. In particolare la Corte ha precisato che l'attenuante speciale ricorre “certamente (ma non esclusivamente), nel caso in cui sia accertato il c.d. concorso di colpa tra il presunto responsabile e altro utente della strada, ad esempio – ma non necessariamente – la stessa vittima”; ha specificato 19
che “la norma non evoca alcuna percentuale di colpa né in capo al colpevole, né in capo ad altri, con la conseguenza che anche una minima percentuale di colpa altrui può valere a integrare la circostanza attenuante” (nel caso sottoposto al suo esame lo spostamento sulla opposta corsia di marcia della vittima avrebbe anch’esso costituito una violazione del codice della strada) e che “sempre analizzando il contenuto dell’art. 589-bis comma 7 c.p. anche il concorso di cause esterne alla condotta non costituite da altre condotte umane può integrare l’attenuante in questione” (nel caso sottoposto al suo esame l'attraversamento della carreggiata da parte di animali). (Sartoriello, 2019). 2.7 Pluralità di eventi lesivi L'ultimo comma dell'art. 589-bis introduce una disposizione speciale disciplinante il concorso formale di reati, prevedendo che in caso di morte di più persone o di morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo, ma comunque non superiore ai diciotto anni di reclusione. Sommando la pena dell'omicidio colposo con quella, ad esempio, delle lesioni lievi si avrebbe una pena molto al di sotto del limite previsto dall'art.589-bis, ultimo comma, con conseguente, vistosa disparità di trattamento, soprattutto nel caso in cui al concorso di eventi letali e lesivi si affiancasse il concorso di altri eventi colposi (Losappio, 2016). Si evidenzia, quindi, la necessità di un'interpretazione capace di recuperare il limite del cumulo materiale alla disciplina del concorso dei reati dell'omicidio stradale. 2.8 Aggravante della fuga Un'importante novità contenuta nella novella di cui alla Legge numero 41/2016 è rappresentata dall'introduzione all’interno del Codice Penale degli artt. 589 ter e 590 ter, che prevedono e disciplinano, rispettivamente, le ipotesi di fuga del conducente in caso di omicidio stradale e lesioni personale stradali, prevedendo un aumento delle pene da un terzo a due terzi (Balzani, Trinci 2016). Il nuovo art. 589-ter c.p. introduce invece un’aggravante a effetto speciale, in virtù della quale se a seguito dell’omicidio stradale il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni. È, altresì, previsto un limite minimo in virtù del quale la pena in concreto irrogabile in caso di fuga non può essere inferiore a cinque anni in caso di omicidio colposo stradale e tre anni in caso di lesioni personali stradali. Sembrerebbe potersi affermare la necessità di leggere le disposizioni di 20
cui agli artt. 589 ter e 590 ter in combinato disposto con la previsione di cui all’art. 189 C.d.S., il quale, mentre al primo comma prevede un generico obbligo di fermarsi e prestare assistenza in favore di coloro che abbiano eventualmente subito un danno alla persona a seguito di un incidente stradale, al sesto comma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni la violazione dell’obbligo medesimo. La previsione introdotta per effetto degli artt. 589 bis e 590 bis, rispetto a quella contenuta all’interno del Codice della Strada, appare connotata da maggiore severità della risposta punitiva dell’ordinamento giuridico. Inoltre, essa, a differenza di quella prevista all’interno del Codice della Strada (nella quale non vi è riferimento alcuno a specifiche figure di reato), appare direttamente collegata ai reati di omicidio e lesioni stradale, costituendo, pertanto, in relazione a tali ipotesi delittuose, una specificazione del generico obbligo di fermarsi e prestare assistenza e della conseguente sanzione in caso di inosservanza del medesimo, previste dal Codice della Strada. 2.9 Conclusioni Si è ritenuto opportuno configurare le nuove fattispecie criminose ed elevare ulteriormente i livelli sanzionatori per tentare di scongiurare l’eventualità che, a fronte della lesione di beni di primaria rilevanza, il reo possa rimanere in qualche modo impunito. L'esigenza affonda le sue radici nella sostanziale sfiducia nel complessivo assetto sanzionatorio, in quanto è ormai diffusa la convinzione che una pena inferiore a certi limiti edittali risulti destinata a rimanere del tutto impunita. Il rischio è però quello di favorire il divulgare nella nostra legislatura una strumentalizzazione del “tipo di delinquente” come mezzo e non come fine: fenomeno che caratterizza la legislazione penale. 21
CAPITOLO 3 IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE Introduzione Quando si è parte di un procedimento in cui il giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), si può scegliere di nominare un CTP (Consulente Tecnico di Parte), per effettuare dei lavori peritali. In tal caso, la prestazione erogata dal professionista psicologo CTP, all’interno di una consulenza può aiutare a far prendere coscienza al cliente del perché si sia arrivati ad una Consulenza tecnica d’ufficio. Nel seguente capitolo sarà analizzata la figura del CTP nei suoi molteplici aspetti e funzioni, con particolare riferimento alla sua funzione nell’ambito penale, in cui è ascrivibile il reato di omicidio stradale. 3.1 CTU E CTP: definizione e differenza I termini CTU e CTP sono spesso identificati come sinonimi, entrambi svolgono la funzione di consulenza nell’ambito di procedimenti civili e penali. La sigla CTU significa Consulente tecnico d’ufficio e si riferisce alla figura di perito che lavora a fianco del giudice (art. 61 c.p.c.) e presta la sua consulenza sulla base di competenze stabilite dal Codice di Procedura Civile, inoltre collabora con il Giudice in un rapporto di fiducia e cooperazione. Le consulenze Tecniche possono riguardare vari ambiti come anche la psicologia. Lo Psicologo nel suo ruolo di perito o di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) è chiamato a fornire al Giudice valutazioni tecniche-psicologiche rispetto ad una situazione nella quale sia importante comprendere la personalità delle persone, le relazioni interpersonali, oppure la qualità di competenze specifiche. Il compito dello Psicologo in veste di CTU è nello specifico quello di acquisire informazioni sulle caratteristiche di personalità, sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti in causa nel processo. A lui viene anche chiesto di elaborare una possibile progettualità per i soggetti coinvolti nella CTU. La CTU in ambito psicologico si svolge attraverso colloqui, somministrazione di test psicologici, visite domiciliari e momenti di osservazione strutturata delle relazioni tra, per esempio, membri di una stessa famiglia o di una coppia. Al termine del percorso di CTU, il perito convoca i soggetti esaminati (chiamati i “periziandi”) e fornisce loro una “restituzione”, ovvero spiega quali sono i 22
risultati delle sue osservazioni e cosa scriverà al Giudice in risposta al Quesito Peritale (Spanò & Tedeschi, 2012). Ai fini dell’elaborazione di una sentenza, il Giudice per poter decidere, può chiedere di avvalersi anche dell’intervento di altri professionisti. Dopo aver analizzato il punto di vista del consulente d’ufficio, il Giudice può paragonarlo a quello dei consulenti di parte. Il CTP è un professionista di fiducia incaricato da una delle parti in causa al fine di affiancare il CTU nell’esecuzione del suo incarico. In rapporto parimenti fiduciario col cliente/parte in causa, ha il compito di affiancare il consulente nominato dal giudice e proporre ad esso osservazioni a supporto e critica delle conclusioni da questi tratte. La seguente figura sarà approfondita nel prossimo paragrafo. 3.2 La figura del CTP: ruoli e funzioni Il consulente tecnico di parte (CTP) è un libero professionista, iscritto all’Albo di appartenenza della categoria in cui opera, che svolge la propria funzione di consulenza a favore di una delle parti in causa. Il Giudice, mediante un’ordinanza, stabilisce il termine entro cui le parti possono nominare il proprio consulente tecnico. Il compito del CTP sarà quello di affiancare il CTU nella consulenza, al fine di avvallare o contestare le osservazioni da lui prodotte. La nomina del CTP (art. 201 c.p.c. in ambito civile, art. 225, 230, 259 del c.p.p in ambito penale) avviene mediante comunicazione in cancelleria dell’avvocato e con approvazione del Giudice, entro il giorno di inizio delle operazioni peritali. La stessa avviene con comunicazione dell’Avvocato dei Dati Anagrafici del CTP, dell’indirizzo fisico di studio o dei recapiti PEC. L’accordo intervenuto tra consulente tecnico d’ufficio e avvocato di controparte al fine della nomina di un consulente tecnico di parte predeterminato, allo scopo ultimo di far coincidere le due relazioni, non configura il reato di corruzione in atti giudiziari laddove difetti l’elemento della dazione o promessa di denaro o altra utilità (Cassazione penale sez. VI, 13/02/2018, N. 17523) Il primo incarico del consulente di parte, dopo essere stato nominato, è quello di assistere alle operazioni peritali svolte dal consulente tecnico d’ufficio e di partecipare alle udienze. Egli ha un ruolo importante, poiché, in merito alle proprie conoscenze tecniche, tutela l’interesse della parte che l’ha nominato che, altrimenti, dovrebbe affidarsi solo ed esclusivamente al Giudice per difendere i propri diritti. È infatti, proprio la parte che lo ha nominato che si occuperà anche, di pagare il Consulente Tecnico di Parte sulla base di una parcella professionale e alle tariffe vigenti nel settore in cui opera (Pisano, 2020). Il compito del CTP è quello di rispondere a dei quesiti del magistrato attraverso una relazione scritta. Sia in ambito penale sia civile ha il compito di seguire le varie fasi della perizia/consulenza, 23
di tutelare nei limiti etici della propria professione la propria parte e di redigere alla fine delle note psicologiche a supporto della relazione peritale d’ufficio o al contrario criticandone i contenuti. Dal momento che la nomina di consulenti di parte non è un obbligo, bensì una facoltà, il consulente non ha l’obbligo di prestare giuramento e può rifiutare l’incarico senza alcuna motivazione. 3.2.1 Criticità e problematiche In relazione all’ambito applicativo uno dei problemi più complessi che lo psicologo giuridico si trova ad affrontare nella pratica peritale riguarda il rapporto professionale tra consulenti, d’ufficio e di parte, in una perizia o consulenza tecnica. Svariate sono infatti le difficoltà che incontra lo psicologo, a causa soprattutto della relazione con gli altri colleghi e con gli operatori giuridici. Il ruolo del perito, del CTU o CTP, i loro compiti e doveri, il loro rapporto di collaborazione, o le funzioni di controllo del CTP sul lavoro svolto dal perito, sono alcune delle problematiche maggiori che riguardano l’ambito peritale. Inoltre, le difficoltà di collegamento tra periti e CTP nascono dalla non conoscenza di ruoli e competenze, dei loro doveri e diritti. Le problematiche nascono soprattutto per la carenza di conoscenze procedurali da parte degli esperti, ma anche per difficoltà di percorso, interne ed esterne. 3.3 Il danno da perdita parentale: aspetti giuridici e psicologici Sono vittime secondarie dell’evento morte altrui, causato da una condotta illecita di terzi, i congiunti della vittima primaria. Il danno subito da tali soggetti è detto dalla giurisprudenza “danno riflesso” o “danno da rimbalzo”. Tuttavia, ciò è coerente con il dettato dell’art. 1223 c.c., in quanto il danno patito da tali soggetti è comunque considerato come causato in via immediata e diretta dal fatto dannoso del terzo. Il risarcimento del danno da perdita parentale va concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona (Viglianisi Ferraro, 2018). A tal fine, occorre fare riferimento alla titolarità di una situazione qualificata dal contatto con il danneggiato primario. Il danno da perdita parentale sarà senz’altro configurabile, ad esempio, tra genitori e figli, tra fratelli, tra nonni e nipoti particolarmente vicini. Al contempo occorre tenere presente che i rapporti familiari di sangue costituiscono solo un punto di partenza per l’individuazione delle vittime secondarie, potendosi anche in altre relazioni accertarsi in concreto una situazione di vicinanza sostanziale (Belli, 2012). 24
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