The Hens' Asks Eurogroup for Animals

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The Hens’ Asks
                                     Eurogroup for Animals
Questo documento delinea i requisiti minimi per migliorare il benessere delle galline ovaiole
in ambiente chiuso e in sistemi estensivi nell'UE. Gli impegni che stabilisce sono utilizzabili
dalle organizzazioni che lavorano con le aziende alimentari dell'UE. I firmatari si impegnano a
realizzare e/o a chiedere ai loro fornitori di realizzare, nei sistemi in cui le galline sono allevate
per la produzione di uova in guscio, uova liquide e ovoprodotti, tutti i seguenti requisiti. Si
devono inoltre rispettare le disposizioni specifiche per i riproduttori, i pulcini di un giorno e le
pollastre, nonché per le operazioni di trasporto e di macellazione.

Tempistiche:
I firmatari si impegnano ad attuare tutti i requisiti, comprese le specifiche tecniche di cui agli
Allegati I e II, entro il 2025.
Il termine per la conformità ai requisiti di cui al Paragrafo IV, punti 12, 13 (sui materiali di
arricchimento) e 8 (sulle aree esterne) può essere esteso al 2030 solo in caso di riconversione
di edifici esistenti. Il termine per la conformità al Paragrafo VI, punto 18, può essere prorogato
al 2030 in caso di mancanza di macelli attrezzati per soddisfare i requisiti di cui al presente
paragrafo1.

Requisiti:
I. Riproduttori
1. I sistemi di allevamento, nonché le operazioni di trasporto e di macellazione degli animali
da allevamento, devono essere conformi ai requisiti di cui ai paragrafi IV, V e VI del presente
impegno. I sistemi di allevamento per i riproduttori maschi devono essere conformi alle
condizioni stabilite nello European Chicken Commitment (ECC), almeno fino a quando non si
definiranno condizioni di stabulazione specifiche per i riproduttori;
2. È vietato imporre restrizioni alla disponibilità di cibo.
II. Pulcini maschi
3. È vietato uccidere i pulcini di un giorno. L'identificazione sessuale in-ovo si deve effettuare
prima del 7° giorno di incubazione. In caso di schiusa (non programmata) di un pulcino
maschio, questo deve essere allevato almeno secondo gli standards previste dall'ECC, fino a
quando non si definiranno condizioni di stabulazione specifiche per i pulcini maschi.
III. Pollastre
4. Le pollastre si devono allevare perlomeno secondo le condizioni che incontreranno durante
la fase di deposizione, previste al Paragrafo IV, punti 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del

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 Il termine ultimo per l'adempimento (2025 o 2030) del requisito di cui al Paragrafo VI, punto 18, sarà fissato
dall'organizzazione che negozia l'impegno.

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presente impegno. La densità di allevamento non deve superare le 14 pollastre/m2. La densità
si deve calcolare in base alla superficie utilizzabile (ovvero la superficie permanentemente
disponibile per gli animali).
IV. Galline ovaiole
Spazio:
5. Non è consentito l'uso di gabbie, comprese le gabbie per le colonie, i “sistemi combi” e altri
sistemi che prevedano il confinamento delle galline in voliera;
6. Le galline devono vivere in ambienti ad altezza continua: i sistemi a voliera non devono
avere più di quattro livelli (vale a dire che non è consentito l'accatastamento di moduli a più
livelli);
7. La densità di allevamento non deve superare le 7 galline/m2. La densità si deve calcolare in
base alla superficie utilizzabile (ovvero la superficie permanentemente disponibile per gli
animali);
8. I capannoni nuovi si devono dotare di “giardini d'inverno” (ovvero di aree verdi riparate)
e/o di aree esterne. Le aree esterne devono comprendere arricchimenti ambientali e ripari
naturali o artificiali, per favorire le attività esplorative e l'utilizzo di tutta l'area esterna. I
capannoni esistenti devono conformarsi a tali requisiti entro il 2030 [per maggiori specifiche,
si veda l'Allegato I];
9. È vietato l'uso di cavi elettrici negli ambienti in cui vivono le galline (sia nel capannone che
nel giardino d'inverno);
Ambiente:
10. Le galline devono avere accesso alla luce naturale (almeno 20 lux di luce diurna) attraverso
superfici che consentano alla luce di penetrare dall’esterno (lucernari, finestre laterali e/o
pozzi di luce con persiane per proteggere gli animali dal sole troppo intenso), tali da
rappresentare almeno il 3% della superficie calpestabile del capannone. L'intensità della luce
nelle zone dotate di lettiera dev’essere di almeno 60 lux a livello degli animali. Le fonti di luce
non devono essere fluorescenti e devono avere una frequenza di almeno 100 Hz. Alle galline
bisogna garantire un periodo ininterrotto di buio di almeno otto ore al giorno;
11. Bisogna rispettare i seguenti parametri di qualità dell'aria:
- massimo 20 ppm ammoniaca,
- CO2 3000 ppm,
- H2S 0,5 ppm,
- Polvere 10 mg/m3.
12. Bisogna prevedere almeno un nido ogni sei 6 galline, coperto con materiale flessibile che
consenta alle galline di accovacciarsi;
13. Si devono fornire tutti i seguenti materiali per l’arricchimento ambientale:
- posatoi (almeno 18 cm/gallina) [maggiori dettagli nell’Allegato II (1)],
- aree attrezzate per i bagni di polvere [maggiori dettagli nell’Allegato II (2)],
- lettiera adeguata e pulita [maggiori dettagli nell’Allegato II (3)],

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- materiale da beccare (almeno 2 blocchi ogni 1.000 capi),
- balle di paglia o altro materiale adatto per l’espressione di comportamenti specie-specifici
[maggiori dettagli nell’Allegato II (4)].
Procedure di routine:
14. È vietato il debeccaggio;
15. È vietato il ricorso alla muta forzata.
V. Cattura e trasporto
16. A fine covata le galline devono essere catturate da personale adeguatamente formato, in
possesso di un certificato dell'autorità competente. Bisogna maneggiare gli animali in modo
che restino a testa insù, con un appiglio attorno alle ali (il cosiddetto metodo svedese);
17. Il trasporto di galline ovaiole non deve superare le quattro ore.
VI. Stordimento e macellazione
18. Non si devono immobilizzare né capovolgere le galline ovaiole da vive, ed è vietato lo
stordimento con bagno d'acqua. Si deve invece adottare lo stordimento in atmosfera
controllata con gas inerte o sistemi multifase, preferibilmente presso lo stabilimento di
allevamento.
VII. Monitoraggio
19. Tutti i criteri di cui sopra devono essere verificati. Si adotteranno una revisione annuale
da parte di terzi e un rendiconto pubblico per stabilire la conformità agli impegni sottoscritti.

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Allegato I
Specifiche tecniche per il “giardino d’inverno”/le aree esterne (Paragrafo IV, 18)
I firmatari si impegnano a realizzare o a ricorrere soltanto a fornitori che implementano le
seguenti specifiche tecniche entro il 2025. Il termine per soddisfare le specifiche tecniche del
presente allegato è prorogato al 2030 in caso di riconversione di edifici esistenti. I giardini
d'inverno devono rappresentare almeno il 20% della pavimentazione interna e la loro
superficie non rientra nel calcolo della densità di allevamento. Le strutture/rifugi sono
progettati in modo da tenere conto del comportamento e delle esigenze dei polli. La
vegetazione e l’equipaggiamento devono garantire che i polli possano attraversare aree
aperte e che da tutti i punti del recinto si possa raggiungere entro 20 metri un rifugio. Il recinto
può anche comprendere percorsi vuoti, dove gli animali siano liberi di camminare. La
vegetazione e l’equipaggiamento possono comprendere posatoi, alberi, cespugli, mais, zone
laterali in ombra, alberi sradicati, canali di scolo (utili come riparo durante la stagione
invernale), ecc. Il recinto al chiuso è un'area di libero movimento coperta e fresca, collegata
direttamente allo stabulario tramite aperture di passaggio a cui tutti gli animali hanno facile
accesso (le galline devono avere accesso al recinto per un periodo ininterrotto di almeno otto
ore, al più tardi a partire dalle 10:00 del mattino). Idealmente le galline dovrebbero avere
accesso libero e continuo al recinto coperto. La luce dev’essere nettamente più forte rispetto
all'interno del capannone; la temperatura deve coincidere con quella esterna, ma è bene
fornire protezione contro gli agenti atmosferici, soprattutto in caso di condizioni avverse (per
es. installando frangivento/ventole). Il recinto coperto si trova lungo tutta la lunghezza del
lato o dei lati lunghi del capannone. La distanza massima tra un punto qualsiasi del capannone
e il recinto coperto non deve superare i 15 metri. Quindi, in caso di capannoni con accesso al
recinto su un solo lato, la larghezza del capannone non deve superare i 15 metri. Il recinto
coperto è separato dal capannone da una parete piena su cui si aprono gli accessi. Gli accessi
sono alti almeno 35 cm e larghi 40 cm. Si devono garantire almeno 2 m di accesso al recinto
ogni 1.000 polli. La costruzione del recinto coperto, compreso il tetto, deve essere volta a
impedire la formazione di condensa e il raggiungimento di temperature eccessivamente
elevate. Il lato lungo del recinto coperto è comunque permeabile all'aria e alla luce del giorno
per almeno il 70%. Il recinto coperto ha un’altezza minima di 2 m in qualsiasi punto. A partire
dall'inizio del periodo di cova, è necessario fornire il recinto di una lettiera di almeno 2 cm di
spessore.

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Allegato II
Specifiche tecniche per l’arricchimento ambientale (Paragrafo IV, 13)
I firmatari della richiesta si impegnano a realizzare tutte le seguenti specifiche tecniche entro
il 2025. Il termine è prorogato al 2030 in caso di riconversione di edifici esistenti.
(1) Posatoi: deve essere previsto uno spazio di almeno 18 cm di posatoio per ogni gallina;
(2) Bagni di polvere: nelle zone diurne è prevista una struttura supplementare di almeno 3,5
m2 per gruppi di massimo 1.000 galline. Questa zona deve essere attrezzata con polvere di
torba o terreno sabbioso di qualità sufficiente. In caso di gruppi più grandi, le zone adibite ai
bagni di polvere si devono adeguare alla proporzione di 20,9 m2/6.000 galline;
3) lettiera: Il substrato utilizzato per la lettiera deve essere sufficiente (profondità di almeno
10 cm), pulito e deve favorire l'espressione del comportamento di esplorazione (raspare e
beccare) nonché i bagni di polvere;
(4) Si devono fornire balle di paglia, erba medica compressa o altri substrati adatti per la
beccatura: Ogni 1000 polli bisogna fornire almeno due balle di paglia, fieno, o alfalfa, del peso
medio di 15-20 kg ciascuna. Le balle di paglia/alfalfa/fieno vengono sostituite non appena
scendono al livello della pavimentazione (o quando rimane solo il 10% della balla). Si
raccomanda anche la presenza di materiali non commestibili, che tuttavia non sostituiscono i
materiali commestibili (ad es. pietrisco, granaglie nella lettiera).

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